CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 luglio 2014
282.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Giovedì 31 luglio 2014.

Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale.
Esame emendamenti C. 559/A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.35 alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 13.50.

Decreto-legge 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
C. 2568 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessia MORANI (PD), relatore, osserva come il provvedimento in esame, al quale il Senato ha apportato numerose modifiche, sia particolarmente complesso e contenga molte disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia che richiedono un adeguato approfondimento. Ricorda peraltro che il provvedimento è stato trasmesso dal Senato il 28 luglio scorso e ritiene che, Pag. 225qualora lo stesso fosse inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 4 agosto prossimo e, quindi, la Commissione fosse chiamata ad esprimere il parere entro oggi, non vi sarebbe il tempo di compiere gli opportuni approfondimenti e di formulare una proposta di parere che tenga adeguatamente conto delle eventuali criticità del testo.

  Donatella FERRANTI, presidente, condivide l'intervento della relatrice, ritenendo che non sussistano le condizioni perché oggi la Commissione giustizia esprima il parere, tenuto conto degli altri gravosi impegni della Commissione medesima ed essendo stati eccessivamente limitati i tempi a disposizione per esaminare il contenuto di un provvedimento che appare particolarmente complesso. Ricorda, peraltro, come nel pomeriggio di oggi sia convocata la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, all'esito della quale sarà possibile verificare quando il provvedimento sarà effettivamente inserito nel calendario del lavori dell'Assemblea e, pertanto, se la Commissione giustizia abbia la possibilità di esprimere il parere nel corso della prossima settimana. Invita comunque la relatrice ad illustrare il contenuto del provvedimento per le parti di competenza.

  Alessia MORANI (PD), relatore, osserva come l'articolo 1, comma 3 disponga che per le violazioni alle norme in materia agroalimentare (originariamente il testo del decreto-legge limitava l'applicazione del disposto a quelle di lieve entità; durante l'esame presso il Senato tale specifica è stata soppressa), per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo, nel caso in cui accerti violazioni sanabili, diffidi l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della diffida stessa e ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo.
  Ai sensi del comma 4, per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma dovuta è ridotta del trenta per cento se il pagamento volontario è effettuato in breve tempo: entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
  L'articolo 4, commi da 1 a 3 e 7 recano nuove disposizioni sulla produzione della Mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta, e sulla tracciabilità dei latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo di latte bufalino, sostitutive dalla disciplina attualmente vigente in materia.
  I commi da 4 a 6 dispongono sanzioni varie per chi viola gli obblighi introdotti dalla nuova disciplina.
  Il comma 8 sanziona penalmente la violazione dei divieti di coltivazione previsti dal Reg. UE 178/2002, in materia di sicurezza alimentare nel territorio dell'UE. Il fine della misura, si rileva nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione presentato al Senato, è quello di rendere effettivi i divieti ed i limiti imposti per la coltivazione di OGM sul territorio.
  In particolare, il comma prevede che chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi della disciplina sul sistema di allarme rapido nell'UE in materia di sicurezza alimentare contenuta negli articoli 53 e 54 del Reg. (CE) n. 178/2002, è punito con la multa da 25.000 euro a 50.000 euro (il testo del decreto originario prevedeva la reclusione da 6 mesi a tre anni e la multa da euro 10.000 a euro 30.000).
  L'autore del delitto è tenuto altresì a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla Regione competente per territorio. È fatta salva l'ipotesi che il fatto costituisca più grave reato.Pag. 226
  L'articolo 7-ter, inserito durante l'esame al Senato, modifica il codice penale e il codice di procedura penale per inasprire la repressione del delitto di contraffazione alimentare, previsto dall'articolo 517-quater del codice penale.
  In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 517-quater del codice penale, che punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro le condotte di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
  Con l'aggiunta di un ulteriore comma, il disegno di legge di conversione stabilisce che la condanna per questo delitto comporti sempre l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere, nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
  Il comma 2 sostituisce l'articolo 518 del codice penale, che attualmente impone la pubblicazione della sentenza di condanna che riguardi i delitti di aggiotaggio (articolo 501 c.p.), di frode contro le industrie nazionali (articolo 514 c.p.), di frode commerciale (articolo 515 c.p.), di vendita di sostanze alimentari non genuine (articolo 516 c.p.) e di vendita di prodotti industriali con segno mendaci (articolo 517 c.p.).
  La disposizione approvata dal Senato aggiunge alle condanne che comportano la pubblicazione della sentenza, anche la condanna per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-quater c.p.).
  Il comma 3 modifica invece il codice di procedura penale (articolo 51, comma 3-bis), per attribuire alla competenza della procura distrettuale, cioè all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello nel cui ambito ha sede il giudice competente, la competenza ad esercitare l'azione penale per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
  Dall'inserimento di tale delitto (articolo 416, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-quater) nel catalogo dell'articolo 51, comma 3-bis, conseguirebbe la presunzione di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere. L'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale prevede infatti che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, sia applicata la custodia cautelare in carcere, a meno che non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
  Questa conseguenza non è peraltro adottata dall'articolo in commento che, con il comma 4, novella proprio l'articolo 275 c.p.p. sui presupposti della custodia cautelare, per escludere l'automatismo in presenza di indagini per associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
  L'articolo 20 reca un complessivo sistema di semplificazione della quotazione delle imprese sui mercati finanziari, nonché misure civilistiche concernenti la contabilità delle imprese. Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte numerose modifiche riguardanti i diritti di voto.
  L'articolo 20, ai commi da 3 ad 8-quinquies reca una serie di modifiche alle disposizioni del codice civile in materia di società.
  In particolare il comma 3 novella i criteri di determinazione del valore delle azioni delle società quotate nel caso di recesso; viene eliminato, tra l'altro, il riferimento all'utilizzo esclusivo del criterio della media aritmetica dei prezzi di chiusura di mercato nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.
  I commi 4 e 5 recano modifiche, rispettivamente, alla disciplina dell'acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori e della trasformazione di società di persone: si prevede che in tali fattispecie possa applicarsi una procedura di valutazione semplificata dei beni societari (prevista dall'articolo 2343-ter del codice Pag. 227civile nell'ipotesi del conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima) ove ne sussistano i presupposti di legge.
  Il comma 6 novella il secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, dedicato al diritto di opzione.
  Il comma 7-bis, dell'articolo 20, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, interviene nella disciplina dell'avvio delle attività economiche, con particolare riguardo alle procedure di iscrizione nel registro delle imprese, quando tale iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata.
  In tali casi, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, si prevede l'iscrizione immediata dell'atto da parte del conservatore del registro.
  Il pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto è responsabile dell'accertamento delle condizioni richieste dalla legge.
  La nuova disciplina non si applica alle società per azioni.
  I commi 1, 4, 5 e 6 dell'articolo 22-quinquies, inserito nel corso dell'esame al Senato, riproducono le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, che contiene misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cosiddetto piano ambientale) per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario. Tali misure sono finalizzate a consentire all'impresa commissariata di contrarre finanziamenti funzionali al risanamento ambientale o all'esercizio dell'impresa; a disciplinare la tempistica per l'attuazione del cosiddetto piano ambientale e per lo spegnimento di alcuni impianti già previsto dal medesimo piano.
  I restanti commi dell'articolo 22-quinquies contengono disposizioni finalizzate a consentire l'utilizzo delle somme sottoposte a sequestro penale (comma 2) e ad affidare al sub-commissario la responsabilità per l'attuazione del «piano ambientale», nonché a velocizzare le procedure di approvazione dei progetti (comma 3).
  L'articolo 33-bis, inserito durante l'esame al Senato, è volto ad estendere alle società di ingegneria previste dal Codice degli appalti e costituite in forma di società di capitali, la disciplina delle società tra professionisti introdotta dal cosiddetto decreto Bersani (decreto-legge n. 223 del 2006).

  Vittorio FERRARESI (M5S) osserva come il provvedimento in esame presenti numerose criticità delle quali auspica che la relatrice possa tenere conto nella eventuale redazione della sua proposta di parere.
  Con riferimento all'articolo 4, ritiene necessario un aumento delle sanzioni pecuniarie previste dai commi 4, 5, e 8.
  Quanto all'articolo 7-ter, ritiene, a livello di sistema, necessario sopprimere la previsione prevista al comma 4 riguardante l'esclusione della fattispecie ex articolo 416 c.p. finalizzata a commettere il delitto di cui al 517-quater c.p. Sarebbe l'unica eccezione all'automatismo previsto dall'articolo 275 comma 3 c.p.p. in tema di misure cautelari. Pur non essendo favorevoli in linea di massima a questi automatismi, riteniamo che nello specifico l'eccezione sia irragionevole rispetto alle altre previsioni normative dello stesso articolo.
  Passando all'esame dell'articolo 20, commi 4 e 5, ritiene necessaria la soppressione di tutte le parti riguardanti le tematiche di competenza finanze/giustizia, in quanto le Commissioni non sono state messe nelle condizioni di poter lavorare approfonditamente, anche con l'ausilio di audizioni, ed in modo adeguato su modifiche rilevanti ed importanti che di fatto stravolgeranno il codice civile, ed in particolare il diritto commerciale e societario.
  Oltre alla richiesta di soppressione dei commi 4 e 5, si chiede di rivalutare ulteriori disposizioni dell'articolo 20.
  Il comma 6 modifica il termine minimo per l'esercizio del diritto di opzione. Premesso che il diritto di opzione che spetta a tutti i soci nonché ai titolari di obbligazioni convertibili sulle azioni di nuova Pag. 228emissione in caso di aumento a pagamento del capitale sociale e che tale diritto consente sia di mantenere immutata la compagine sociale (almeno potenzialmente) sia di lasciare inalterati gli equilibri tra i soci, la modifica in oggetto non si considera opportuna in quanto comprime eccessivamente il diritto del socio di minoranza. La riduzione del termine minimo per l'esercizio del diritto di opzione dagli attuali 30 a 15 giorni comporta inevitabilmente che il socio di minoranza che abbia poca disponibilità finanziaria sia in difficoltà ad esercitare tale opzione dopo soli 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di aumento. Dunque sarebbe auspicabile che la previsione della riduzione del termine fosse rivista. Non si rilevano criticità nel fatto che venga prevista la pubblicazione sul sito internet della società dell'aumento, purché il termine sia nuovamente riportato a trenta giorni.
  Il comma 7 abbassa l'importo del capitale minimo richiesto per la costituzione di una società per azioni dagli attuali 120.000,00 a 50.000,00. La norma probabilmente risponde alla esigenza di favorire attività imprenditoriali esercitate in forma collettiva. Tuttavia l'importo indicato, trattandosi di società di capitali, precisamente di società per azioni, già spesso sottocapitalizzate e alla luce della funzione del capitale sociale per tali tipi di società sembra assolutamente inadeguato e sarebbe opportuno che non fosse apportata quindi questa modifica al codice civile. Si ricorda al riguardo che la disciplina europea in materia (direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/30/UE) prevede all'articolo 6 che per la costituzione della società o per il conseguimento dell'autorizzazione a iniziare la propria attività, le legislazioni degli Stati membri devono prescrivere un capitale minimo di importo non inferiore a 25.000 euro. La direttiva pone una garanzia per i terzi quale quella di un capitale minimo di 25.000 euro. Ciò non esclude che si possa fissare un limite minimo più elevato.
  Il comma 8 abroga il secondo comma dell'articolo 2477 del codice civile, che imponeva alle società a responsabilità limitata con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, di nominare un organo di controllo o un revisore unico. Di conseguenza, la nomina dell'organo di controllo o del revisore resta obbligatoria solo se la società a responsabilità limitata: è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis (ossia: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità).
  Questa previsione elimina una forma di controllo sull'operato dell'organo amministrativo anche nelle società a responsabilità limitata che abbiano un ingente capitale. Questa previsione va comunque coordinata con la generale modifica dell'importo del capitale minimo richiesto dalla legge per la costituzione delle società per azioni, può avere senso forse se si consente la costituzione di spa con capitale minimo di 50.000,00 euro perché sarà a detto limite che si farà riferimento per le srl.
  Il comma 8-bis apporta modifiche alla disciplina delle azioni con diritto di voto limitato, di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2351 c.c.
  Nella formulazione corrente, il secondo comma dell'articolo 2351 c.c. consente allo statuto societario – salvo quanto previsto dalle leggi speciali – di prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, ovvero con diritto di voto limitato a particolari argomenti, ovvero con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni, purché non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.
  Il terzo comma prevede che per le cd. «società chiuse», ovvero quelle che non fanno ricorso al mercato del capitale di Pag. 229rischio, lo statuto può determinare che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporne scaglionamenti.
  Per effetto delle modifiche apportate dalle norme in commento (nuova formulazione del secondo comma dell'articolo 2351 c.c.), per tutte le società (quindi anche per quelle «aperte», ovvero che facciano ricorso al mercato di capitale di rischio) lo statuto può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o siano disposti scaglionamenti.
  La nuova formulazione del terzo comma stabilisce invece che lo statuto delle società per azioni, salvo le previsioni delle leggi speciali, potrà consentire la creazione di azioni con diritto di voto plurimo per particolari argomenti ovvero subordinato al verificarsi di determinate condizioni non meramente potestative. Viene fissato a tre voti il limite massimo conferibile per ciascuna azione a voto plurimo. Viene dunque eliminata la possibilità che lo statuto societario preveda azioni senza diritto di voto, ovvero con diritto di voto limitato a particolari argomenti, ovvero con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni, purché non meramente potestative.
  Osserva che le disposizioni in commento non abrogano il quarto comma dell'articolo 2351 c.c., che dispone il divieto di creazione di azioni con voto plurimo.
  Poiché il divieto di emissione di azioni a voto plurimo evita che vi siano azioni che attribuiscono un voto più che proporzionale ed è funzionale a scindere il controllo della società dall'effettivo possesso azionario, per garantire un minimo di equilibrio tra capitale di impresa e capitale di rischio (cioè rischi tanto quanto effettivamente hai investito). Rileva proprio tale criticità: evitare l'introduzione di detta modifica anche in caso di azioni con voto plurimo limitatamente ad alcuni argomenti.
  Il comma 8-ter dispone che sia conseguentemente modificato l'articolo 212 delle disposizioni di attuazione del codice civile, fissando in due terzi del capitale rappresentato in assemblea, anche in prima convocazione, la maggioranza valida per le modifiche statutarie volte a consentire la creazione di azioni a voto plurimo, per le società iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014.
  Nella formulazione vigente, il richiamato articolo 212 reca disposizioni volte a regolamentare le azioni a voto plurimo esistenti all'entrata in vigore del codice civile (27 febbraio 1942) ovvero emesse in occasione di aumenti di capitale deliberati prima dell'entrata in vigore del Codice e dirette a mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, consentendone la conservazione per tutta la durata della società emittente prevista dall'atto costitutivo o dalle modificazioni di questo anteriori alla data suindicata. La norma vieta comunque l'emissione di dette azioni dopo il 27 febbraio 1942 e sanziona con la nullità le deliberazioni con le quali si attribuisce alle azioni a voto plurimo esistenti un maggior numero di voti.
  La criticità di questo comma è direttamente collegata a quella del precedente. Si segnala dunque che anche questa previsione deve essere rivista.
  L'articolo 22-quinquies, comma 2, ha ad oggetto l'Ilva e il commissariamento. Conferma che l'autorità giudiziaria deve, entro la fine del 2014, a richiesta del commissario straordinario, trasferire all'impresa le somme sottoposte a sequestro penale, anche in relazione a procedimenti penali diversi a carico del titolare, dei soci o degli amministratori della società; elimina la previsione che attualmente consente il trasferimento solo sul presupposto dell'impossibilità di reperire le risorse necessarie per l'attuazione del piano industriale in base al comma 11-bis; stabilisce che le somme soggette a sequestro penale devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale (futura sottoscrizione di aumento Pag. 230di capitale, se il comma 11-bis non è stato ancora applicato); attribuisce a Equitalia Giustizia spa, in quanto gestore del Fondo Unico giustizia (FUG), il compito di svolgere tutte le attività esecutive funzionali al trasferimento (infatti, in base ai decreti-legge n. 112 del 2008 e n. 143 del 2008, tutte le somme sequestrate nell'ambito di procedimenti penali affluiscono al FUG e che la gestione delle risorse del Fondo è affidata a Equitalia Giustizia, una società per azioni interamente posseduta da Equitalia spa); prevede la conversione del sequestro penale delle somme trasferite in sequestro penale delle azioni o quote emesse. Conseguentemente, l'aumento di capitale dovrà essere intestato al FUG e, per esso, a Equitalia Giustizia spa; attribuisce all'autorità giurisdizionale competente il compito di indirizzare l'attività di Equitalia Giustizia spa.
  Quanto all'articolo 30-ter, ritiene necessaria la soppressione delle lettere a) e b) riguardanti i commissari ad acta, in quanto la previsione della figura del Commissario ad acta nell'ambito della riconversione degli zuccherifici è stata già dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 62 del 2013 della Corte Costituzionale che ha cassato il comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.
C. 2270 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012.
C. 2276 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.
C. 2279 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009.
C. 2421 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
C. 2247 Causi ed abb.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo.

SEDE REFERENTE

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini.

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ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 3 luglio 2014, a pagina 49, prima colonna, alla diciassettesima riga, sopprimere le seguenti parole: «in relazione all'esame del disegno di legge C. 2486 Governo, di conversione in legge del DL 90/2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.».