CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 luglio 2014
272.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 97

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 16 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 14.05.

5-02979 Rostellato e altri: Applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014 in materia di contratti a tempo determinato.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Gessica ROSTELLATO (M5S), pur dichiarando di comprendere le ragioni di semplificazione che sono alla base di talune scelte compiute dal decreto-legge n. 34 del 2014 in materia di contratti a tempo determinato, ritiene poco corretto, ai fini della verifica di eventuali violazioni dei limiti percentuali previsti dalla legge in materia, assumere come base di calcolo il numero dei dipendenti a tempo indeterminato alla data del 1o gennaio dell'anno di assunzione. Fa notare che tale rigido elemento temporale potrebbe, da un alto, favorire l'abuso di contratti a termine, dall'altro limitarne l'utilizzo, a seconda del limite iniziale di riferimento, che rimarrebbe sempre lo stesso, anche in caso di Pag. 98incremento o diminuzione della produttività, imponendo scelte aziendali non conformi alle reali esigenze esistenti nel momento in cui si procede all'assunzione. Auspica, inoltre, che il Governo dia effettivamente seguito a quanto preannunciato nella sua risposta, intervenendo quanto prima per fare chiarezza circa la corretta interpretazione del meccanismo sanzionatorio previsto dal decreto-legge n. 34 del 2014, al fine di evitare incertezze applicative che potrebbero danneggiare i lavoratori e le imprese.
  Si augura, in conclusione, che in futuro sia possibile svolgere un esame parlamentare più ponderato dei provvedimenti di urgenza – spesso discussi in tempi ristretti e in assenza di un reale confronto tra Governo e Parlamento – evitando di incorrere in palesi errori normativi, a cui bisogna poi porre rimedio con circolari attuative.

5-03021 Baldassarre e altri: Procedimenti conseguenti ad un infortunio sul lavoro occorso in provincia di Cosenza.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Marco BALDASSARRE (M5S) fa notare che le modalità con cui si è verificato l'incidente sul lavoro descritto nell'interrogazione in titolo non possono che far pensare all'impiego di lavoratori in nero, fenomeno sul quale ritiene opportuno svolgere i necessari accertamenti. Espressa soddisfazione, comunque, per la richiesta di riapertura dell'indagine avanzata dalla magistratura, auspica che si possa far luce quanto prima sull'accaduto, riservandosi di assumere ulteriori iniziative a conclusione di tali procedimenti.

  Walter RIZZETTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 luglio 2014 — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.20.

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.
C. 2496 Governo.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luisella ALBANELLA (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere un parere alla II Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 luglio 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti concernenti il risarcimento in favore dei detenuti, la custodia cautelare in carcere e ulteriori interventi in materia penitenziaria.
  Fa presente che il presente decreto è finalizzato a dare compiuta attuazione a quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare nella sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia, ricorsi 43517/09 più altri riuniti). In questa sede, rileva che i giudici europei, peraltro richiamando la propria giurisprudenza già intervenuta in materia, hanno stabilito che la situazione di sovraffollamento carcerario è suscettibile di violare l'articolo 3 della CEDU.
  Quanto al problema dell'eccessivo numero di detenuti rispetto alla dimensione delle carceri nazionali, ricorda che si tratta di un problema che si trascina nel nostro Paese ormai da molti anni, costringendo Pag. 99il Parlamento ed il Governo ad affrontare tale delicata emergenza. Rappresenta, in particolare, che nel corso di questa legislatura sono stati approvati diversi provvedimenti tesi ad affrontare questa emergenza, tra cui segnala, in particolare, i decreti-legge n. 78 del 2013 e n. 146 del 2013, nonché la legge n. 67 del 2014. Ricorda, peraltro, che la questione delle condizioni delle nostre carceri è alla base di numerose decisioni di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti del nostro Paese, per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dedicato alla proibizione della tortura. Ricorda, altresì, che sulla questione carceraria, il 7 ottobre 2013, il Presidente della Repubblica ha trasmesso alle Camere un messaggio sui cui temi la Commissione Giustizia della Camera ha presentato una relazione sulla questione carceraria, che è stata discussa dall'Assemblea il 4 marzo 2014, con votazione finale di una specifica risoluzione (6-0049).
  Fa presente che il provvedimento in esame, composto da dieci articoli, al fine di proseguire nel percorso che ha portato il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa a valutare positivamente gli interventi assunti dal Governo italiano sul tema, mira ad introdurre una serie di misure relative al miglioramento delle condizioni nelle carceri. Tra le misure più rilevanti segnala l'introduzione, da parte degli articoli 1 e 2, di rimedi di tipo risarcitorio in favore di detenuti e internati che siano stati sottoposti a trattamenti inumani o degradanti, in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Rileva che all'articolo 3 si introducono nuovi obblighi di comunicazione con riguardo ai provvedimenti degli uffici di sorveglianza, relativi alla libertà personale di soggetti condannati da corti internazionali, mentre l'articolo 4 disciplina le modalità di esecuzione del provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, compresa l'applicazione del controllo tramite il cosiddetto «braccialetto elettronico». L'articolo 5 estende ai maggiorenni di età inferiore a 25 anni – attualmente il limite di età è fissato a 21 anni – la disciplina dell'esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale. L'articolo 8 amplia i presupposti che non consentono l'applicazione della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari nei confronti dei minorenni.
  Per quanto concerne i profili di diretto interesse della Commissione, segnala l'articolo 1 comma 2, che stabilisce che il magistrato di sorveglianza possa avvalersi dell'ausilio di personale volontario. Osserva che tale norma modifica l'articolo 68 dell'ordinamento penitenziario, con la finalità di consentire ai magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza di essere affiancati, con compiti «meramente ausiliari», da assistenti volontari, che svolgono l'attività a titolo gratuito. La disposizione, inserendo un ulteriore periodo al comma 4, ripropone nel settore della sorveglianza quanto già previsto dall'articolo 78 dell'ordinamento penitenziario per gli assistenti volontari nelle carceri. Al riguardo, ritiene che potrebbe essere utile precisare meglio alcuni profili operativi della disposizione, al fine di chiarire, in particolare, il soggetto competente per la valutazione dell'idoneità degli assistenti ausiliari di sorveglianza e per l'autorizzazione alla frequenza degli uffici giudiziari. Fa presente che l'articolo 6 interviene sul decreto legislativo n. 443 del 1992, recante l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, prevedendo un aumento delle dotazioni organiche del medesimo Corpo, nonché recando modifiche alla disciplina del corso a vice ispettore. In particolare, rileva che il comma 1, sostituendo la tabella A allegata al decreto legislativo n. 443 aumenta la dotazione organica complessiva del Corpo da 44.406 a 44.610 unità, con un incremento di 204 unità. Tale aumento consegue sostanzialmente ad una diminuzione dell'organico degli ispettori e dei vice ispettori, che passano da 3.718 a 3.015 unità, cui corrisponde un incremento delle dotazioni degli agenti e assistenti, che passano da 35.548 a 36.455 unità. La diminuzione del numero degli ispettori va collegata all'assorbimento Pag. 100delle funzioni di questi ultimi da parte dei Commissari penitenziari conseguente all'istituzione del ruolo direttivo speciale della polizia penitenziaria, di cui al decreto legislativo n. 146 del 2000. Rimangono, invece, invariati gli organici degli ispettori superiori e ispettori capo, nonché quelli dei sovrintendenti. Fa poi presente che il comma 2 del medesimo articolo 6 modifica gli articoli 25 e 27 dello stesso decreto legislativo n. 443, relativi alla disciplina del concorso a vice ispettore di polizia penitenziaria. Con la modifica dell'articolo 25, il decreto-legge riduce da 18 a 12 mesi la durata del corso di formazione che gli allievi viceispettori devono frequentare dopo la nomina e riduce, per coordinamento, da 12 a 8 mesi il periodo in cui, durante il corso, gli allievi vice ispettori non possono essere impiegati nei servizi d'istituto. Il divieto, quindi, riguarda ora soltanto i primi 8 mesi di corso. Tali misure – secondo la relazione illustrativa – producono il doppio effetto di velocizzare le procedure di immissione in servizio dei nuovi vice ispettori determinando, per la minor durata dei corsi di formazione, «notevoli risparmi di spesa, sia pur allo stato non quantificabili». Sottolinea che con la modifica dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 443 è ridotta da 90 a 60 giorni la durata dell'assenza dal corso per qualsiasi motivo che provoca la dimissione d'ufficio dal corso ed è ridotta da 120 a 90 giorni la durata dell'assenza causata da infermità contratta durante il corso, o da infermità dipendente da causa di servizio ove si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, che produce gli stessi effetti. Una ulteriore modifica interessa il comma 2 dell'articolo 27 e stabilisce che gli allievi ispettori di sesso femminile che si assentino dal corso per più di 60 giorni a causa di maternità sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. La norma previgente prevedeva, a tali fini, un'assenza superiore a 90 giorni. Rileva poi che l'articolo 7 detta disposizioni in materia di comando e distacco presso altre amministrazioni del personale dell'amministrazione penitenziaria, in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano l'attuale situazione carceraria. Più nel dettaglio, il comma 1 dispone che, per un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non possa essere comandato o distaccato presso amministrazioni diverse da quella di appartenenza. Il successivo comma 2 prevede inoltre che i provvedimenti di comando o distacco già adottati e la cui efficacia termini nel predetto biennio non possono essere rinnovati.
  In conclusione, preso atto del contenuto del decreto, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento favorevole della Commissione sul provvedimento in esame, ferma restando l'opportunità di formulare per la seduta di domani una specifica proposta di parere, attendendo nel frattempo eventuali spunti o suggerimenti che dovessero emergere dal dibattito. Si riserva, inoltre, di valutare eventuali modifiche che verranno introdotte dalla Commissione di merito, rispetto alle quali potrà integrare la propria relazione nella giornata di domani.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
Nuovo testo C. 2247 Causi e abb.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco MICCOLI (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla VI Commissione sul nuovo testo della proposta Pag. 101di legge Causi n. 2247, che è stato adottato come base per il seguito dell'esame presso la Commissione di merito nella seduta del 29 maggio 2014. Successivamente, tale provvedimento è stato sottoposto a significative modifiche nel corso dell'esame degli emendamenti, che si è concluso nella seduta del 2 luglio scorso, con l'elaborazione di un nuovo testo che è stato così trasmesso alle Commissioni per l'espressione del parere di competenza.
  Passando ad esaminare nel merito il provvedimento, osserva che esso riprende, con alcune integrazioni e modifiche, il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, che recava disposizioni per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché alcune misure per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. L'articolo 1 è stato infatti soppresso durante l'esame del provvedimento presso la VI Commissione della Camera e trasfuso nella proposta di iniziativa parlamentare in esame, anche se gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base di tale articolo sono stati poi disciplinati dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 50 del 2014, di conversione di quel decreto-legge, che ha fatto espressamente salva la validità degli atti e dei provvedimenti nel frattempo adottati. Fa presente che la proposta in esame introduce nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria, cosiddetta voluntary disclosure, in materia fiscale: in sintesi, i soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli potranno sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando le imposte dovute, in tutto o in parte, e le sanzioni, in misura ridotta. Per effetto della collaborazione volontaria sarà inoltre garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi. La procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie. La procedura può essere attivata fino al 30 settembre 2015 per le violazioni dichiarative commesse sino al 31 dicembre 2013. Proseguendo nell'esame del contenuto del provvedimento, osserva poi che il testo propone l'introduzione di un nuovo reato fiscale, che punisce coloro i quali, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscano o trasmettano documentazione e dati non rispondenti al vero. Le norme hanno lo scopo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell'allocazione fittizia della residenza fiscale all'estero e nell'illecito trasferimento o detenzione all'estero di attività che producono reddito. Soffermandosi sulle modifiche apportate in sede referente, fa notare che i nuovi commi da 1-bis a 1-quater dell'articolo 1 estendono la procedura di collaborazione volontaria anche ai contribuenti autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia. Il nuovo comma 1-quinquies prevede che l'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena illustrate operino nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti in commento. Il nuovo comma 1-sexies interviene in materia di responsabilità erariale dei funzionari dell'amministrazione finanziaria per una serie di procedimenti indicati dalle disposizioni in commento. Il nuovo articolo 1-bis eleva da 10.000 a 15.000 euro il valore massimo complessivo al di sotto del quale non sussistono gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, mentre l'articolo 1-ter introduce il reato di autoriciclaggio. Per quanto riguarda le norme di diretto interesse della Commissione, segnala il comma 4 dell'articolo 1, che interviene in materia di assegnazione di personale alle Agenzie fiscali. Evidenzia, in particolare, che si tratta di norme volte a far fronte alle ulteriori esigenze operative poste dall'applicazione della disciplina sul rientro dei capitali introdotta dal provvedimento in esame. In particolare, la lettera a) di tale comma autorizza l'Agenzia delle entrate a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate dalla normativa vigente, nel limite di un contingente Pag. 102corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per il 2014, 24 milioni per il 2015, 41,5 milioni per il 2016 e 55 milioni euro a decorrere dal 2017; il tetto di spesa massimo fissato corrisponderebbe, come riportato nella relazione tecnica, all'assunzione di 1.100 unità di terza area, fascia retributiva F1. Rileva, altresì, che la lettera b) del medesimo comma 4 conferma l'autorizzazione per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a procedere ad assunzioni di personale nella misura di 34 milioni per il 2008, 46 milioni per il 2009 e 62 milioni annui a decorrere dal 2010, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2008, e stabilisce che tali risorse possono essere utilizzate anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Nella sostanza, si prevede l'utilizzo delle risorse ancora disponibili stanziate dalla legge finanziaria 2008, che la relazione tecnica indica in 12,7 milioni, per superare le differenze sul piano del trattamento retributivo tra il personale delle diverse sezioni del personale non dirigenziale, che si sono determinate a seguito dell'incorporazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli nell'Agenzia delle dogane, ricordando come tale tematica costituisca, peraltro, oggetto di un contenzioso in corso tra l'amministrazione dell'Agenzia e il personale «ex Monopoli», il quale chiede la corresponsione della maggiore indennità di amministrazione percepita dal personale dell'ex Agenzia delle dogane. Pertanto, in forza della nuova disposizione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà definire i criteri per il passaggio da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento di tali processi di riorganizzazione. In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, ritiene di poter esprimere sin d'ora una valutazione favorevole sulla proposta di legge, riservandosi di valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 16 luglio 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

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