CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 luglio 2014
271.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Raffaele RANUCCI.

  La seduta comincia alle 13.55.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il vicepresidente Raffaele RANUCCI, relatore, avverte che la Commissione è chiamata a rendere alla Commissione affari esteri della Camera il parere sul nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, del disegno di legge in titolo.
  Ricorda preliminarmente che il tema della riforma della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo è stato ampiamente dibattuto nelle ultime legislature. La cornice normativa è infatti attualmente ancora quella della legge 26 febbraio 1987 n. 49 e dal relativo regolamento di attuazione, adottato con d.P.R. 12 aprile 1988, n. 177. Da allora, tuttavia, la realtà della cooperazione allo sviluppo è profondamente mutata – come ricorda la stessa relazione introduttiva al disegno di legge del Governo – di modo che una riforma è diventata necessaria, per adattare lo strumento normativo a una nuova era delle relazioni internazionali, fermo il principio che la cooperazione è funzionale alla promozione della pace e dello sviluppo internazionale.
  Riferisce quindi che il provvedimento si compone di 33 articoli, suddivisi in sette Capi.
  Il Capo I (artt. 1-3) contiene i princìpi fondamentali e le finalità della cooperazione allo sviluppo.
  Il Capo II delinea gli ambiti di applicazione del provvedimento.
  Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 5, comma 3, in base al quale rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di aiuto pubblico allo sviluppo concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale; e l'articolo Pag. 4077, in base al quale l'aiuto pubblico allo sviluppo si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti e iniziative a dono, finanziati, oltre che dallo Stato, anche da enti pubblici e da enti locali.
  Si sofferma quindi sull'articolo 9, che tratta del partenariato territoriale e prevede che i rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome relativi alla cooperazione allo sviluppo si svolgano nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nella legge in esame o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione; che, ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale sulla base della loro potestà legislativa, le disposizioni della presente legge sono princìpi di riferimento; che resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131; che le regioni e le province autonome e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 17; che le regioni, le province autonome e gli enti locali devono comunicare preventivamente al ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia sopra richiamata le attività di partenariato territoriale da esse finanziate e programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 4, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 17, comma 9; e che nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui al provvedimento in esame, le regioni e le province autonome provvedono anche all'esecuzione e all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.
  Il Capo III (artt. 11-16) disciplina l'indirizzo politico, il governo e il controllo della cooperazione.
  L'articolo 12, nel prevedere un documento triennale di programmazione e di indirizzo, dispone che su di esso sia acquisito il parere della Conferenza unificata. Inoltre, l'articolo prevede una relazione del ministro sulle attività di cooperazione per lo sviluppo, disponendone la trasmissione anche alla Conferenza unificata.
  L'articolo 15 istituisce il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), del quale fanno parte il presidente del Consiglio dei ministri e i ministri competenti. È previsto che alle riunioni del comitato, quando sono trattate questioni di loro competenza, siano invitati anche il presidente della Conferenza delle regioni e i presidenti di regione o di provincia autonoma.
  L'articolo 16 istituisce il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, del quale fanno parte tra gli altri, anche rappresentanti delle regioni e delle province autonome.
  Il Capo IV (artt. 17-21) disciplina l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e il Comitato congiunto per la Cooperazione allo sviluppo.
  In particolare, l'articolo 21 istituisce il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, presieduto dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alle cui riunioni partecipano, senza diritto di voto, quando si tratta di questioni di loro competenza, anche un rappresentante della Conferenza delle regioni e un esponente delle associazioni rappresentative delle autonomie locali.
  Il Capo IV-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, si compone di un solo articolo, il 21-bis, in base al quale la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo.Pag. 408
  Il Capo V (artt. 22-28) disciplina i soggetti della cooperazione allo sviluppo, la partecipazione della società civile e i partenariati internazionali.
  In particolare, l'articolo 22 individua tra i soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo anche le regioni, le province autonome e gli enti locali.
  L'articolo 24, a sua volta, disciplina le azioni di cooperazione allo sviluppo poste in essere dagli enti territoriali.
  Il Capo VI, infine, contiene le norme transitorie e finali.
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

  I senatori Roberto RUTA (PD) e Lionello Marco PAGNONCELLI (FI-PdL) preannunciano il loro voto favorevole sulla proposta di parere del presidente.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 14.10.

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