CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 luglio 2014
268.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 luglio 2014 — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014.
C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna.
(Seguito dell'esame e rinvio).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono stati presentati i emendamenti al testo unificato in esame (vedi allegato).

  Michela MARZANO (PD), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti, rilevando come l'emendamento 1.1 presentato dal deputato Colletti, sia volto a sopprimere una disposizione che individua un criterio oggettivo per risolvere il contrasto tra genitori nella scelta del cognome, mentre l'emendamento Nicchi 4.1 presenta diverse problematiche sia di ordine pubblico, ed in particolare di sicurezza, che organizzatorie.

  Il viceministro Enrico COSTA invita al ritiro dell'emendamento Colletti 1.1 e si rimette alla Commissione in ordine all'emendamento Nicchi 4.1, ritenendo comunque opportuna una ulteriore riflessione sui profili applicativi dello stesso.

  Arcangelo SANNICANDRO (SEL) prendendo atto delle perplessità sull'applicabilità concreta dell'emendamento 4.1, del quale è cofirmatario, lo ritira, preannunciandone la ripresentazione in occasione in Assemblea, una volta approfonditi gli eventuali profili applicativi richiamati dal rappresentante del Governo.

  Andrea COLLETTI (M5S) insite nell'approvazione del suo emendamento 1.1, ritenendo che sia sbagliato ricorrere a criteri oggettivi, come l'ordine alfabetico, quando manca nella coppia la maturità per trovare una intesa sul cognome da dare al figlio.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Colletti 1.1 e approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7.

   Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il testo unificato sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.
C. 2496 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che nella seduta scorsa sono stati sentiti i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati e dell'Unione Camere Penali Italiane sul decreto-legge in esame.

  Il viceministro Enrico COSTA, anche all'esito delle richiamate audizioni, ritiene opportuno intervenire in relazione a dubbi interpretativi sorti in ordine all'articolo 8, volto a modificare l'articolo 275 del codice di procedura penale, in merito alla custodia cautelare. Dalla formulazione della nuova norma si evince chiaramente che la ratio della stessa consiste nell'esigenza di evitare la custodia cautelare in carcere per colui che in caso di condanna non eseguirà comunque la pena in carcere. Una conseguenza di tale ratio dovrebbe essere la non applicabilità della custodia cautelare in carcere al soggetto che in caso di condanna usufruirà, secondo una prognosi del giudice, di misure alternative al carcere.

  Nicola MOLTENI (LNA) esprime la propria contrarietà al testo in esame, i cui effetti negativi in termini di sicurezza si stanno già producendo attraverso una serie Pag. 28di scarcerazione di persone che hanno commesso reati di allarme sociale e che dovrebbero continuare a scontare la pena in carcere. A tale proposito ricorda – come emerso anche a seguito di una interrogazione del Gruppo Movimento 5 stelle e come da lui stesso predetto nel corso dell'esame parlamentare della conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2013 – che è stato accertato che il nuovo istituto della liberazione anticipata speciale ha già determinato la scarcerazione di detenuti condannati per reati di mafia, per quanto il Governo ne avesse assolutamente escluso la possibilità. Con rammarico constata che la maggioranza continua a sostenere provvedimenti che cercano di risolvere il problema delle carceri attraverso scarcerazione di detenuti ai quali viene ridotta in tal modo la pena comminata.
  Del tutto irrazionale è la disposizione sul risarcimento dei danni, di cui all'articolo 1, che pare del tutto priva di fondamento oggettivo specialmente laddove fissa in 8 euro la somma da liquidare a titolo di risarcimento per ogni giornata nella quale il detenuto abbia subito un pregiudizio a causa delle condizioni di detenzione. Dalla relazione non emerge alcun criterio. Del tutto sbagliato nel merito è anche il risarcimento in forma specifica, secondo cui si può ridurre la pena detentiva ancora da espiare in una misura pari a un giorno per ogni dieci durante i quali sia stato subito il pregiudizio. Anche in questo caso ci saranno scarcerazioni ingiustificate.
  Conclude ritenendo che il problema del sovraffollamento debba essere risolto non attraverso scarcerazioni, come continua a fare il Governo, bensì costruendo e ristrutturando carceri. A tale proposito, ritiene che la Commissione si debba occupare, anche alla luce delle inchieste giudiziarie in corso, della reale destinazione delle centinaia di milioni di euro destinate al Piano Carceri, essendo inammissibile che questo non abbia ancora trovato piena attuazione. Un primo obiettivo dovrebbe essere la verifica dei nuovi posti creati finora, considerato che l'emergenza carceraria sembra non finire mai.

  David ERMINI (PD), relatore, ritiene che il decreto-legge possa necessitare di qualche miglioramento, senza tuttavia modificarne la struttura, come, ad esempio, in relazione alle modifiche dell'articolo 275 del codice di procedura penale, evitando così il rischio di sperequazioni.
  In relazione all'intervento dell'onorevole Molteni, ritiene che in realtà si deve dare atto che solo grazie ad interventi legislativi approvati dall'avvio della legislatura anche grazie all'impulso del presidente della Commissione, onorevole Ferranti, è stato possibile evitare una grave condanna dell'Europa a causa della emergenza delle carceri, che avrebbe avuto conseguenze gravissime per l'Italia anche sotto profili economici-finanziari, i cui effetti negativi si sarebbero riversati direttamente sui cittadini.

  Franco VAZIO (PD) si sofferma sulle modifiche in materia di custodia cautelare per evidenziare come molte volte le critiche a tali modifiche siano motivate da una errata identificazione tra custodia cautelare in carcere e pena, attribuendo alla prima le stesse funzioni della seconda, trasformandola in una pena anticipata della pena che sarà comminata con la sentenza. Per quanto attiene alla disposizione in esame, sottolinea come questa sia finalizzata ad evitare la misura cautelare in carcere in tutti quei casi in cui si presume che la futura condanna non comporterà comunque il carcere, in quanto il fatto di reato che sarà accertato non avrà una gravità tale da meritare il carcere, applicando, ad esempio, la sospensione condizionale o misure alternative alla detenzione. Sarebbe del tutto irrazionale considerare lo stesso fatto grave in relazione alle misure cautelari e meno grave in ordine alla sentenza definitiva. Pag. 29
  In realtà, a suo parere, il punto è un altro: l'entità della pena edittale del reato, che in alcuni casi potrebbe essere considerato troppo lieve nel minimo previsto dalla legge, lasciando una eccessiva discrezionalità al magistrato nel fissare in concreto la pena. Piuttosto che intervenire su disposizioni processuali con finalità deflattive, occorrerebbe, in alcuni casi, rivedere l'entità delle pene per meglio parametrarle alla reale gravità del reato.

   Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 14.55.

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