CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 luglio 2014
267.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

  Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del presidente Marcello TAGLIALATELA.

  La seduta comincia alle 14.45.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo.
(Parere alla Commissione II).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marilena FABBRI, relatore, illustra il provvedimento in esame, volto a porre rimedio a violazioni dell'articolo 3 della CEDU, accertate a carico dello Stato italiano in merito alla situazione carceraria, apprestando a tal fine interventi sostanziali, rimedi risarcitori e conseguenti misure organizzative: alla luce di tali elementi emerge il carattere decisamente omogeneo del decreto. Rileva indi in termini favorevoli la presenza delle relazioni di AIR e ATN, esaurienti e ben leggibili, e, più complessivamente, il carattere soddisfacente di vari elementi di qualità della legislazione il cui esame è affidato al Comitato. Appare cionondimeno opportuno segnalare tre punti meritevoli di approfondimento da parte della Commissione di merito per favorire una migliore lettura ed applicazione delle relative disposizioni. Sarebbe infatti utile chiarire: quale autorità abbia il potere di individuare gli assistenti volontari dei magistrati di sorveglianza (alla luce di un generico rinvio normativo idoneo a ingenerare dubbi); quale sia – in relazione al cosiddetto «braccialetto elettronico» – la scansione temporale fra il provvedimento del giudice e la verifica dell'effettiva disponibilità materiale del dispositivo (in esito a un dubbio sul coordinamento fra disposizioni del decreto in esame e del codice di Pag. 4procedura penale); specificare, circa taluni obblighi informativi delle cancellerie, se le relative comunicazioni debbano avvenire individualmente o cumulativamente (in merito a una formulazione che non appare risolvere il potenziale dubbio).
  Evidenzia, al riguardo, che le valutazioni sull'opportunità e sul modo di intervenire in queste aree implicano apprezzamenti di merito e scelte discrezionali propri della Commissione referente.
  Passa quindi a formulare la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2496 e rilevato che:
    il provvedimento si compone di dieci articoli, dei quali otto sono di contenuto sostanziale, uno reca la copertura finanziaria e uno la clausola di entrata in vigore;
    esso reca un contenuto omogeneo, in quanto prevede misure in materia carceraria aventi particolare riguardo alla necessità di assicurare maggiormente il rispetto dei diritti di cui all'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e ciò disponendo sia interventi deflattivi della popolazione carceraria sia rimedi risarcitori in caso di violazioni dei diritti, nonché apprestando conseguenti misure organizzative in tema di polizia penitenziaria e di ausiliari volontari dei magistrati di sorveglianza;
    in due casi si rileva la possibilità di un migliore coordinamento con la normativa vigente; si tratta in particolare:
     a) dell'articolo 1, comma 2, il quale introduce la figura degli assistenti volontari dei magistrati di sorveglianza «individuati sulla base dei criteri indicati nell'articolo 78» dell'Ordinamento penitenziario: quest'ultimo articolo, che è relativo agli assistenti volontari negli istituti penitenziari, a sua volta prevede che tali assistenti siano individuati dall'amministrazione penitenziaria; sarebbe dunque opportuno chiarire quale autorità abbia il potere di individuare gli assistenti volontari dei magistrati di sorveglianza;
     b) dell'articolo 4, il quale – nel novellare le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – dispone che il giudice «può autorizzare il differimento dell'esecuzione del provvedimento di sostituzione sino alla materiale disponibilità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudiziaria», richiedendo un migliore coordinamento con l'articolo 275-bis del codice di procedura penale, il quale invece prevede che il giudice «prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria»;
    l'articolo 2, comma 4, pone in capo alla cancelleria del giudice adito l'obbligo di informare «senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dei commi 2 e 3 nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge»: a tale proposito potrebbe essere opportuno specificare se le cancellerie debbano «senza ritardo» comunicare al Ministero degli affari esteri ogni singola domanda di risarcimento avanzata, ovvero se debbano comunicare il numero complessivo delle domande a chiusura del periodo di sei mesi;
    infine, il disegno di legge di conversione è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
  alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   per quanto detto in premessa, si valutino l'opportunità e il modo di chiarire la disciplina dell'individuazione degli assistenti volontari dei magistrati di sorveglianza nonché di curare un migliore coordinamento Pag. 5fra l'articolo 4 del decreto in esame e l'articolo 275-bis del codice di procedura penale;
   sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   con riferimento all'articolo 2, comma 4, per quanto detto in premessa si valuti se sia opportuno specificare più in dettaglio la tempistica degli obblighi informativi delle cancellerie.»

  Marcello TAGLIALATELA, presidente, nel condividere le osservazioni del relatore, si associa nel rilevare la buona qualità del testo in esame.

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.55.