CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 luglio 2014
264.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 2 luglio 2014.

Audizione di rappresentanti di Poste italiane sulle politiche di privatizzazione.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 15.25.

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Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.
C. 224 e abb.-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento in esame interviene sulla disciplina dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, riformulando l'articolo 22 del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché l'articolo 11 del decreto-legge n. 102 del 2013, in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso al pensionamento, e che oggetto dell'esame è il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito, come risultante dagli emendamenti approvati nella seduta del 1o luglio 2014.
  Osserva inoltre che, con riferimento all'emendamento 1.100 del Governo, interamente modificativo del testo originario, è stata presentata una relazione tecnica, che la Ragioneria generale dello Stato ha positivamente verificato, subordinatamente a talune condizioni. Dette condizioni risultano recepite nel testo in esame, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 2, comma 6 (innalzamento dei limiti di spesa) ed all'articolo 4 (ridefinizione degli importi complessivi delle misure in favore dei soggetti salvaguardati e degli importi del c.d. Fondo per gli esodati).
  Passando all'esame dei profili finanziari relativi al testo, come modificato dalla XI Commissione, in merito alla verifica delle quantificazioni segnala quanto segue.
  Con riguardo all'articolo 1, recante disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica, rileva che le norme in esame riducono i limiti – in termini di numero massimo di soggetti interessati e dei relativi importi massimi di spesa – riguardanti taluni interventi già previsti in materia di salvaguardia di specifiche categorie di lavoratori dai requisiti pensionistici introdotti con la cosiddetta «riforma Fornero». Per quanto attiene alle modifiche di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, la relazione tecnica specifica che la disposizione è volta a limitare il periodo a disposizione delle aziende per dare seguito ai piani di gestione delle eccedenze occupazionali. In proposito ritiene necessario acquisire maggiori elementi circa le modalità di definizione della nuova platea degli aventi diritto, ridotta da 55.000 a 35.000 unità. In particolare, rileva che andrebbe chiarito se – come sembrerebbe evincersi dalla relazione tecnica – il limitato utilizzo riguardi solamente la specifica categoria di beneficiari oggetto della novella all'articolo 22 citato, ovvero riguardi anche altre categorie di potenziali destinatari della medesima disciplina.
  In particolare, in merito alla sostituzione, mediante novella legislativa, della categoria di destinatari prevista dal vigente testo dell'articolo 22 con quella dei lavoratori che usufruiscono del trattamento di cassa integrazione straordinaria e che cessano dal lavoro entro il 30 dicembre 2016, ovvero siano già cessati dal lavoro e collocati in mobilità, ritiene che andrebbero acquisiti elementi al fine di escludere che possano determinarsi effetti finanziari connessi ad un eventuale contenzioso o comunque alla necessità di reperire risorse per la salvaguardia dei soggetti originariamente previsti.
  Per quel che concerne l'articolo 2, recante l'estensione della platea dei lavoratori salvaguardati, rileva che le norme in esame sono volte a estendere la salvaguardia dai requisiti pensionistici della cosiddetta «riforma Fornero» ad altre categorie di lavoratori, con conseguenti maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detta estensione è ricompresa, come già avvenuto per altri interventi normativi di analogo tenore, nell'ambito di un doppio vincolo, corrispondente a una platea massima di beneficiari, definita in 32.100 unità e a limiti di spesa annui, dal 2014 al 2019, espressamente indicati nella disposizione. Pag. 57Ciò premesso, giudica necessario acquisire maggiori elementi informativi dal Governo circa i dati e i parametri sottostanti la definizione dei predetti limiti. Ritiene detti elementi necessari ai fini di una verifica della congruità dei limiti indicati dal testo, come modificati dalla Commissione di merito al fine di recepire le condizioni poste dalla Ragioneria generale dello Stato. Relativamente alle attività di monitoraggio svolte dall'INPS, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le stesse siano sostenute nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 3, fa presente che lo stesso reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni in materia di versamenti contributivi volontari. Al riguardo, attesa la natura interpretativa della suddetta norma e i conseguenti effetti retroattivi, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere possa determinarsi il rischio di un eventuale contenzioso, con conseguenti effetti finanziari.
  Con riferimento all'articolo 4, recante disposizioni di copertura finanziaria, in merito ai profili di quantificazione, ribadita la necessità di acquisire elementi a sostegno della nuova determinazione dei limiti di spesa indicati rispetto a quelli cui fa riferimento la relazione tecnica, osserva che le modalità di copertura dei maggiori oneri derivanti dal provvedimento in esame prevedono, oltre alla parziale riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, l'utilizzo delle economie rivenienti dalla rimodulazione dei limiti di spesa previsti da precedenti misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame. In proposito, rinvia alle considerazioni già espresse con riferimento a tale articolo.
  Relativamente ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 4, con riferimento alle economie derivanti dall'articolo 1, utilizzate con finalità di copertura ai sensi del comma 3, lettera a), ricorda che le stesse conseguono alla ridefinizione in riduzione, per effetto delle modifiche normative introdotte, del contingente del lavoratori salvaguardati ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 95 del 2012 e del numero dei lavoratori cessati per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 102 del 2013. Ricorda che tali economie ammontano, complessivamente, secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata alla proposta emendativa del Governo con la quale è stata introdotta la disposizione in esame, a 74 milioni di euro per il 2014, a 81 milioni di euro per il 2015, a 259 milioni di euro per il 2016, a 422 milioni di euro per il 2017, a 518 milioni di euro per il 2018, a 246 milioni di euro per il 2019 e a 35 milioni di euro per il 2020. Rammenta che le somme cui i risparmi si riferiscono sono iscritte nel capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali quali somme da destinare alla tutela dei lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica.
  Con riferimento alle risorse utilizzate ai sensi del comma 3, lettera b) – nella misura di 137 milioni di euro nel 2015, 119 milioni di euro nel 2016, 93 milioni di euro nel 2010, 49 milioni di euro nell'anno 2021 e 4 milioni di euro nell'anno 2022 –, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), ritiene opportuno che il Governo confermi che il loro impiego non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, in relazione chiarimenti testé richiesti dal relatore, conferma, con riferimento all'articolo 1, che la riduzione dei limiti numerici e finanziari di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, consegue coerentemente dalla specifica categoria di beneficiari oggetto della novella di cui al citato articolo 22, che ridetermina le caratteristiche soggettive per il ricorso prospettico al beneficio. In tali termini ritiene che non dovrebbero registrarsi effetti di contenzioso in materia. Pag. 58
  Per quanto riguarda l'articolo 2, osserva che la rideterminazione dei limiti finanziari di spesa e le conseguenti modifiche nell'articolato, poste come condizioni alla verifica positiva del testo e della relazione tecnica, conseguono dalle valutazioni definitive e coerenti predisposte dall'INPS sulla base degli elementi amministrativi in possesso del medesimo Istituto.
  Con riferimento all'articolo 3, conferma che dalla natura interpretativa delle disposizioni non conseguono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, come evidenziato dalla relazione tecnica.
  Infine, in relazione alle osservazioni in merito alla copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 3, che prevede la riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, conferma che, sul predetto Fondo, sussistono disponibilità finanziarie che possono essere utilizzate senza pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 224 e abb.-A, recante modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico;
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene sulla disciplina dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, riformulando l'articolo 22 del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché l'articolo 11 del decreto-legge n. 102 del 2013, in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso al pensionamento;
    in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2 sono volte ad estendere la salvaguardia dai requisiti pensionistici della cosiddetta «riforma Fornero» ad altre categorie di lavoratori, con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica;
    la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla citata estensione è realizzata ai sensi dell'articolo 4, in massima parte, mediante l'utilizzo delle economie rinvenienti dall'attuazione dell'articolo 1 e, in minor misura, mediante la parziale riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;
    in questo quadro, le disposizioni di cui all'articolo 1, in considerazione del minore utilizzo delle misure di salvaguardia previste a legislazione vigente, riducono il numero massimo dei soggetti interessati e i relativi importi massimi di spesa, riguardanti taluni interventi già previsti in materia di salvaguardia di specifiche categorie di lavoratori dai requisiti pensionistici introdotti con la cosiddetta «riforma Fornero»;
   considerato che l'estensione di cui all'articolo 2 è ricompresa, come già avvenuto per altri interventi normativi di analogo tenore, nell'ambito di un doppio vincolo espressamente indicato, corrispondente ad una platea massima di beneficiari definita in 32.100 unità e a precisi limiti di spesa annui per il periodo dal 2014 al 2019;
   preso atto degli elementi di informazione contenuti nella relazione tecnica riferita all'emendamento del Governo 1.100, approvato durante l'esame in sede referente dalla Commissione di merito, e degli ulteriori elementi di informazione forniti dal Governo, da cui si evince, tra l'altro, che:
    le disposizioni relative all'interpretazione autentica in materia di versamenti contributivi volontari di cui all'articolo 3 non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica;
    sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione sussistono disponibilità finanziarie che possono essere utilizzate senza pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente,
  esprime sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE».

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  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, avverte che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Polverini 1.2 e 1.3, che estendono le misure pensionistiche di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 1 a ulteriori categorie di lavoratori, nelle more della definizione di un intervento organico in materia previdenziale da attuare entro il 31 dicembre 2014, senza provvedere alla relativa quantificazione degli oneri e alla corrispondente copertura finanziaria;
   gli identici Fedriga 1.4 e Di Lello 1.5, che nel sopprimere la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, fanno venir meno la prevista riduzione, da 55 mila a 35 mila unità, del limite numerico complessivo dei soggetti ammessi alla salvaguardia ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 95 del 2012, senza provvedere alla relativa quantificazione degli oneri e alla corrispondente copertura finanziaria;
   Fedriga 1.11, che sopprime la prevista riduzione dell'onere complessivo derivante dall'applicazione della previgente normativa pensionistica nei riguardi dei soggetti salvaguardati, senza provvedere alla relativa quantificazione degli oneri e alla corrispondente copertura finanziaria;
   Fedriga 1.101, che è volto a prevedere una serie di modifiche alla attuale disciplina pensionistica di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, la cosiddetta riforma Fornero, all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, al comma 194 della legge di stabilità 2014 e al comma 235 della legge di stabilità 2013, provvedendo ai relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante ulteriori misure di razionalizzazione della spesa, riduzione delle tax expenditures, nonché mediante riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
   Fedriga 1.106, che esclude dalla ridefinizione del contingente dei lavoratori precedentemente salvaguardati i soggetti che, in possesso dei requisiti previsti, non sono stati ancora censiti dall'INPS, senza provvedere alla relativa quantificazione degli oneri e alla corrispondente copertura finanziaria;
   Fedriga 2.13, 2.14 e 2.15, Placido 2.105, Fedriga 2.17, 2.18, 2.19, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.70, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44 e 2.45, che sono volti ad ampliare l'ambito di applicazione dell'articolo 2 mediante esclusione di ulteriori categorie di lavoratori dall'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche attualmente previsti dalla «riforma Fornero», ovvero mediante innalzamento del contingente di talune categorie di lavoratori esclusi già contemplate dal testo del provvedimento, senza tuttavia riformulare conseguentemente la relativa autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 2;
   Tripiedi 2.48 e gli identici Airaudo 2.47 e Di Salvo 2.102, che prevedono che le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 si applichino agli lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, con mansioni di addetto alla condotta, alla scorta treni e alla manovra, nonché al traghettamento, alla formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di copertura della categoria dei marittimi, senza tuttavia procedere alla quantificazione dei relativi oneri;
   Di Lello 2.49, che è volto ad escludere dall'applicazione della «riforma Fornero» i lavoratori della cosiddetta «quota 96», provvedendo al relativo onere, peraltro non quantificato, mediante un tributo una Pag. 60tantum pari a 5 miliardi di euro a carico delle imprese del settore del gioco d'azzardo;
   Fedriga 2.52, che è volto a sopprimere la previsione di cui al comma 3, secondo la quale il trattamento pensionistico dei soggetti salvaguardati ai sensi dell'articolo 2 non può avere decorrenza anteriore all'entrata in vigore del presente provvedimento, senza modificare la quantificazione degli oneri previsti dal provvedimento e la relativa copertura finanziaria;
   Fedriga 2.56, che prevede che, qualora dal monitoraggio effettuato dall'INPS sia raggiunto il limite numerico delle domande di pensione previsto dall'articolo 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a reperire le necessarie risorse a copertura degli ulteriori oneri, senza specificare con quale modalità reperire tali risorse;
   gli identici Di Salvo 2.104 e Fedriga 2.108, Airaudo 2.51, che estendono la platea dei soggetti salvaguardati di cui all'articolo 1, comma 194, della legge di stabilità 2014, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla copertura finanziaria;
   Rizzetto 2.060, che prevede, per particolari categorie di lavoratori, criteri specifici per la liquidazione della pensione, provvedendo ai relativi oneri, peraltro non quantificati, con le entrate derivanti dalla rideterminazione delle misure relative ai giochi pubblici online, alle lotterie istantanee e agli altri apparecchi e congegni di gioco;
   Placido 3.59, che dispone che possono usufruire delle deroghe ai requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di cui all'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, i lavoratori dipendenti del settore privato anche se iscritti all'INPDAP, provvedendo al relativo onere, peraltro non quantificato con riferimento al saldo netto da finanziare, mediante riduzione delle tax expenditures.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   1.1 Tripiedi, che è volto ad abrogare l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, recante la «riforma Fornero», provvedendo ai relativi oneri mediante ulteriori misure di razionalizzazione della spesa. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla congruità della quantificazione e sull'idoneità della copertura;
   Fedriga 1.100, che è volto ad abrogare l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, recante la «riforma Fornero», provvedendo ai relativi oneri mediante ulteriori misure di razionalizzazione della spesa nonché mediante riduzione delle tax expenditures. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla congruità della quantificazione e sulla idoneità della copertura;
   Fedriga 1.102, che nel sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, è volto ad eliminare la prevista ridefinizione dei requisiti della platea dei soggetti precedentemente salvaguardati. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo su eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Fedriga 1.6, 1.8, 1.104, 1.105, 1.9, 1.10, che nel modificare la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, sono volti a prevedere requisiti più ampi per accedere alle misure in materia di salvaguardia pensionistica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo su eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;
   Fedriga 2.21 e 2.50, che prevedono che, ai fini dell'accesso alle disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica di cui all'articolo 2, non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di carattere temporaneo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo su eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;Pag. 61
   Placido 2.53 e 2.107 e Fedriga 2.54, che, fermo rimanendo il doppio vincolo corrispondente alla platea massima dei beneficiari e al limite di spesa annuo, modificano o sopprimono il termine previsto per la presentazione delle istanze da parte dei lavoratori salvaguardati di cui all'articolo 2. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo su eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;
   Di Salvo 2.103, che modifica le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 221, lettera a), della legge n. 228 del 2012, in materia di requisiti di accesso e di regimi delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, e dispone la modifica della copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2. In particolare la copertura dei suddetti oneri e di quelli derivanti dalle modifiche apportate alla legge n. 228 del 2012 sono imputate alla riduzione dei regimi di tax expenditures. Tra l'altro, l'emendamento fa venire meno l'indicazione esplicita degli oneri derivante dall'articolo 2, comma 2. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;
   Fedriga 2.062 e 2.063, che recano norme di interpretazione autentica relative alla possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in via sperimentale, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, stabilendo che il termine, rispettivamente del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2015, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti delle predette proposte emendative;
   Fedriga 2.064, che modifica le disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento dei lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e marittime, di cui all'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti della proposta emendativa;
   Fedriga 2.065, che prevede che, ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, è riconosciuta, anche in deroga alla normativa vigente, piena validità a tutti gli accordi stipulati dalle imprese, anche in sede non governativa, entro il 31 dicembre 2011, per la gestione delle eccedenze occupazionali con l'utilizzo di ammortizzatori sociali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti della proposta emendativa;
   gli identici Airaudo 2.12 e Di Salvo 2.100, che nel sostituire l'articolo 2 estendono la platea dei soggetti esclusi dall'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche attualmente previsti dalla «riforma Fornero». Ai conseguenti maggiori oneri si provvede, tra l'altro, mediante riduzione dei regimi di tax expenditures, nonché mediante riduzione dei risparmi derivanti dalla citata riforma del sistema pensionistico, come ricalcolati in incremento dal rapporto dell'area attuariale dell'INPS. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;
   Fedriga 2.20, che prevede che i versamenti volontari necessari al raggiungimento dei requisiti pensionistici di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 possano riguardare periodi precedenti la domanda di autorizzazione volontaria, senza prevedere un limite temporale come attualmente stabilito dal provvedimento in esame. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;Pag. 62
   Cera 2.106, che estende la platea dei soggetti esclusi dall'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche attualmente previsti dalla «riforma Fornero», ricomprendendovi 50 unità di personale scolastico in possesso di determinati requisiti. Ai relativi oneri si provvede mediante modifica della copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;
   gli identici Placido 2.46 e Di Salvo 2.101, Marzana 2.061, che ampliano la platea dei soggetti esclusi dall'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche attualmente previsti dalla «riforma Fornero», ricomprendendovi il personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012 in un limite massimo di 4.000 unità. Con riferimento ai maggiori oneri, valutati in 35 milioni di euro per il 2014, 106 milioni di euro per il 2015, 107,2 milioni di euro per il 2016, 108,4 milioni di euro per il 2017, 72,8 milioni di euro per il 2018, si fa presente che tali importi non coincidono con quelli quantificati dalla relazione tecnica trasmessa nel dicembre 2013 e riferita all'A.C. 249 in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico del personale della scuola. Ai suddetti oneri, le proposte emendative provvedono, rispettivamente, mediante riduzione dei regimi di tax expenditures e mediante utilizzo dei risparmi conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Fedriga 4.68, che modifica parzialmente le modalità di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2, prevedendo un incremento degli obiettivi di risparmio da conseguire attraverso la spending review. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità della copertura prevista;
   Placido 4.69, che è volto a prevedere che a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge di stabilità 2013 si provveda a finanziare anche ulteriori interventi di salvaguardia in favore di lavoratori che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento in base ai requisiti previgenti alla «riforma Fornero» entro il 31 dicembre 2022. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo su eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative in merito alle quali il relatore stesso ha espresso parere contrario; esprime altresì parere contrario anche sulle restanti proposte emendative evidenziate dal relatore, sottolineando come le stesse rischino di alterare gli equilibri finanziari del provvedimento, realizzati attraverso norme di risparmio e norme di spesa.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.100, 1.101, 1.102, 1.104, 1.105, 1.106, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.56, 2.70, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 2.107, 2.108, 3.59, 4.68, 4.69 e sugli articoli aggiuntivi 2.060, 2.061, 2.062, 2.063, 2.064, 2.065, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

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  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.
Nuovo testo C. 1752.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, rammenta che il provvedimento reca modificazioni al comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario, avente ad oggetto la concessione, da parte di aziende ed istituti di credito e di intermediari finanziari regolamentati dal testo unico bancario, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti.
  Ricorda che, in data 1o luglio 2014, la Commissione finanze ne ha concluso l'esame in sede referente, approvando due proposte emendative allo scopo, tra l'altro, di precisare le finalità del regolamento di attuazione previsto dal comma 12-quinquies, inserito al predetto articolo 11-quaterdecies dal provvedimento in esame.
  Rileva che la proposta di legge, non corredata da relazione tecnica, si compone di un unico articolo, volto a sostituire il comma 12 del richiamato articolo 11-quaterdecies e ad aggiungervi i commi da 12-bis a 12-sexies.
  In particolare, il nuovo comma 12 individua ulteriori fattispecie che comportano il rimborso integrale, in un'unica soluzione, del debito contratto. Nello specifico, tali fattispecie sono riconducibili alla morte del soggetto finanziato, al trasferimento, integrale o parziale, della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia ovvero al compimento di atti che ne riducano significativamente il valore.
  Il successivo comma 12-bis fa salva la possibilità di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, prima del verificarsi degli eventi di cui al comma 12 che danno luogo al rimborso integrale, prevedendo che sulla quota medesima non si applichi la capitalizzazione annuale degli interessi.
  Il comma 12-ter dispone che, ai fini dell'applicazione al prestito vitalizio ipotecario delle agevolazioni fiscali previste per le operazioni di credito a medio o lungo termine di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, consistenti nell'esenzione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, non rileva la data di rimborso del medesimo prestito. Al riguardo, nel far presente che la disposizione sembrerebbe non innovare sostanzialmente rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, ritiene tuttavia opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
  Il comma 12-quater disciplina il grado dell'ipoteca iscrivibile sull'immobile, specificando alcune regole per il realizzo del credito.
  Il comma 12-quinquies prevede l'adozione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di un regolamento volto a stabilire le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari, ad individuare i casi che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile, tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento, nonché a garantire trasparenza e certezza dell'importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta.
  A tutela dei rapporti contrattuali esistenti, il comma 12-sexies reca, infine, una Pag. 64norma di carattere intertemporale, disponendo l'applicazione della nuova disciplina ai finanziamenti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della disciplina stessa.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, evidenziando la sostanziale neutralità finanziaria del provvedimento in esame, conferma in particolare che il comma 12-ter dell'articolo unico – che stabilisce che, ai fini dell'applicazione al prestito vitalizio ipotecario delle agevolazioni fiscali previste per le operazioni di credito a medio o lungo termine di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, non rileva la data del rimborso del medesimo prestito – non appare suscettibile di determinare sostanziali effetti negativi in termini di gettito.

  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1752, recante Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui il comma 12-ter dell'articolo unico – che stabilisce che, ai fini dell'applicazione al prestito vitalizio ipotecario delle agevolazioni fiscali previste per le operazioni di credito a medio o lungo termine di cui agli articoli 15 e seguenti del d.P.R. n. 601 del 1973, non rileva la data del rimborso del medesimo prestito – non appare suscettibile di determinare sostanziali effetti negativi in termini di gettito,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
Nuovo testo C. 2426 Governo.

(Parere alle Commissioni VII e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, rammenta che il provvedimento dispone la conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante norme urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
  Ricorda che la Commissione Bilancio ha esaminato il testo iniziale del decreto legge nelle sedute del 18 e 24 giugno 2014, esprimendo, nella seduta del 24 giugno, parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Nella seduta del 1o luglio, le Commissioni di merito (VII Cultura e X Attività produttive) hanno concluso l'esame delle proposte emendative, modificando il testo in più parti e recependo tutte le condizioni formulate dalla Commissione bilancio, salvo quella riferita al comma 7 dell'articolo 1, che si sovrappone ad un emendamento approvato dalle Commissioni, di cui si dirà nel prosieguo. Rammenta altresì che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, mentre con riferimento alle modifiche approvate dalle Commissioni di merito non risultano trasmesse relazioni tecniche.
  Passando all'esame delle sole modifiche delle Commissioni di merito che presentano profili di carattere finanziario, quanto all'analisi degli effetti finanziari osserva quanto segue.
  Con riguardo all'articolo 1, commi 2, 5 e 7 (emendamento 1.57 nuova formulazione), recante credito di imposta per le Pag. 65erogazioni liberali a favore della cultura, osserva che, con l'integrazione del comma 2, il credito d'imposta viene riconosciuto anche nel caso in cui le erogazioni liberali siano destinate ai concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi di restauro o di manutenzione. Ritiene quindi opportuno acquisire chiarimenti in merito agli effetti finanziari derivati da tale modifica rispetto agli oneri indicati dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale (oneri che nella nuova formulazione del successivo comma 7 vengono riportati negli identici importi esposti nella relazione tecnica). Rileva in proposito che l'onere in questione non è configurato come limite massimo di spesa.
  In merito all'articolo 1, comma 5 (emendamenti 1.20 nuova formulazione e 1.15 nuova formulazione), recante comunicazioni relative al credito di imposta a favore della cultura, ritiene che andrebbe fornito un chiarimento in merito alla possibilità, per le amministrazioni interessate, di fare fronte agli adempimenti connessi all'attuazione della norma nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
  Con riguardo all'articolo 1, comma 7 (emendamento 1.57 nuova formulazione), recante la copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 1, ricorda che la norma è stata riformulata non più in termini di limite massimo di spesa – come implicitamente previsto nel testo precedentemente esaminato dalla Commissione bilancio e sul quale era stata formulata una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – ma come una previsione di spesa, corredata della relativa clausola di monitoraggio al successivo articolo 17, comma 1-bis. Osserva che tale clausola, che prevede che il suddetto monitoraggio sia disposto anche al fine di adottare, con la legge di stabilità, gli eventuali provvedimenti correttivi previsti ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, appare conforme alla vigente disciplina contabile. Sul punto, giudica comunque opportuna una conferma da parte del Governo.
  Con riferimento all'articolo 2, commi da 1 a 3-bis (emendamento 2.57), riguardante la realizzazione del Grande Progetto Pompei, osserva che l'introduzione – peraltro facoltativa – del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della media (in luogo del criterio del massimo ribasso) potrebbe in via di principio incidere sul costo degli interventi. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Relativamente all'esclusione del nulla osta per il comando del personale presso l'Unità grande Pompei, ritiene che andrebbe acquisita dal Governo una conferma circa la compatibilità di tale previsione rispetto alla necessità di garantire l'ordinario svolgimento delle attività nelle amministrazioni di provenienza.
  In ordine all'articolo 2, comma 5-bis (emendamento 2.7 nuova formulazione), concernente il responsabile anticorruzione nel Grande Progetto Pompei, ritiene che andrebbero acquisiti dal Governo dati ed elementi volti a confermare la possibilità che la realizzazione di un piano di prevenzione della corruzione e l'individuazione di un responsabile per l'attuazione del medesimo possa avvenire nel rispetto dell'obbligo di neutralità finanziaria previsto dalla norma.
  Per quel che concerne l'articolo 4, comma 1 (emendamento 4.29 e subemendamento 0.4.29.2), riguardante la tutela del decoro dei siti culturali, rileva che le modifiche in esame appaiono suscettibili di determinare un sensibile aumento dell'ammontare dell'indennizzo rispetto alla misura fissata dalla norma iniziale del decreto-legge, nonché delle fattispecie rispetto alle quali troverebbe applicazione l'indennizzo. Ritiene che andrebbero quindi acquisiti elementi volti a verificare l'effettiva possibilità di attuare la norma nel rispetto della clausola di non onerosità di cui al comma 2.
  In merito all'articolo 5, comma 1, lettera f) (emendamento 5.1), concernente le trattenute per malattia dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, osserva che la disposizione – che fissa un limite alla riduzione del trattamento economico Pag. 66in caso di assenza per malattia o per infortunio – appare in linea di principio suscettibile di ridurre l'entità dei risparmi scontati in relazione all'effettuazione di trattenute a carico dei dipendenti delle fondazioni in oggetto a causa di assenze per malattia o infortunio. Ritiene che andrebbe quindi chiarito se la disposizione sia meramente confermativa di prassi amministrativa in essere; in caso contrario andrebbero forniti elementi volti a verificare gli effetti della stessa sui saldi di finanza pubblica.
  Con riguardo ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 6, comma 1-bis (emendamento 6.3), relativo al credito d'imposta per la promozione della musica, ricorda che la norma prevede che le somme di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 91 del 2013, relativo ai crediti d'imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di video programmi musicali, per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti, non impegnate per l'anno 2014, possano essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Tali somme presentano natura di conto capitale e sono iscritte nel capitolo 7768 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Poiché tale disposizione rappresenta una deroga al principio di annualità del bilancio, giudica necessario che il Governo chiarisca se dalla stessa possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con particolare riguardo ai saldi relativi al fabbisogno e all'indebitamento netto.
  Per quel che riguarda l'articolo 6, commi da 2-bis a 2-septies (emendamento 6.4), concernente il credito d'imposta nel settore cinematografico, osserva che l'utilizzo di una quota del gettito IVA per il finanziamento di un Fondo avente finalità di spesa determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica che necessitano di quantificazione e di apposita copertura finanziaria. Ritiene che sul punto andrebbero quindi acquisiti i relativi elementi di quantificazione. Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013 (credito d'imposta in favore dei produttori cinematografici), chiede conferma circa la disponibilità delle somme necessarie per il periodo previsto.
  Ritiene che andrebbero infine forniti chiarimenti in merito alle modalità applicative del nuovo credito d'imposta previsto dal testo, con riferimento al meccanismo di fruizione da parte del contribuente e al rispetto dei limiti di spesa da parte dell'amministrazione. In particolare, andrebbe chiarito se si intenda prevedere, con la norma, un monitoraggio in relazione al pagamento telematico degli F24; in tal caso, ritiene che andrebbe tuttavia confermato l'obbligo di utilizzo esclusivo in via telematica anche da parte degli intermediari ai quali il contribuente dovesse cedere il credito d'imposta.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 6, comma 2-sexies (emendamento 6.4) prevede la costituzione di un Fondo per il restauro delle sale cinematografiche storiche con cui si provvede – nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento del credito di imposta per favorire l'offerta cinematografica di cui al comma 2-sexies. Il suddetto Fondo è alimentato dalle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, recante concessione di benefici in favore del settore cinematografico e audiovisivo (capitolo 7765 – Ministero dell'economia e delle finanze), di cui non viene espressamente previsto il definanziamento nella misura di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Osserva che tale disposizione quindi andrebbe riformulata in modo da chiarire che il Fondo per il restauro delle sale cinematografiche storiche è alimentato con le risorse derivanti da una riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge n. 91 del 2013, eliminando conseguentemente il riferimento all’«esaurimento delle risorse giacenti sul Fondo». Pag. 67
  Con riferimento all'ulteriore disposizione concernente la destinazione al Fondo per le attività cinematografiche di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2004, di una quota pari al 7 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicata al titolo d'ingresso a pagamento nelle sale cinematografiche, segnala che essa appare determinare minori entrate a carico del bilancio dello Stato, in quanto prevede l'utilizzo di risorse già incorporate nei saldi di finanza pubblica. Segnala, altresì, che la corretta denominazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2004 è la seguente: «Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche» (capitolo 8571 – Ministero per i beni le attività culturali e il turismo).
  Infine, osserva che la clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 2-septies dell'articolo in esame, riferita ai commi da 2-bis a 2-sexies, dovrebbe essere soppressa, giacché le citate disposizioni recano una esplicita copertura finanziaria. Al riguardo, giudica comunque opportuna una conferma da parte del Governo.
  In ordine all'articolo 7, comma 3-bis (emendamento 7.17), concernente l'attuazione della disciplina sulla valorizzazione dei beni culturali, premesso che il termine previsto dalla vigente normativa per l'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, comma 25, del decreto-legge n. 145 del 2013 è scaduto e che ad oggi il decreto non risulta emanato, rileva che la proroga del termine prevista dalla disposizione in esame è suscettibile di incidere sulla tempistica di realizzazione degli interventi. Pertanto, qualora la dinamica effettiva di spesa non dovesse risultare coerente con quella già scontata nelle previsioni tendenziali si determinerebbero effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Ritiene che in tal senso andrebbero quindi acquisite precisazioni in ordine alla dinamica di spesa incorporata nei tendenziali di finanza pubblica con riferimento ai 500 milioni di euro destinati agli interventi di valorizzazione del territorio di cui all'articolo 13, commi da 24 a 27, del decreto-legge n. 145 del 2013 e alla effettiva possibilità di utilizzare integralmente tali finanziamenti in coerenza con le previsioni di spesa, anche in presenza del nuovo termine previsto dalla disposizione in esame.
  Circa l'articolo 7, comma 3-ter (emendamento 7.69), concernente il finanziamento del «Programma Italia 2019», stante il tenore letterale dell'ultimo periodo del comma 3-ter, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento circa l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata Capitale italiana della cultura. Tale esclusione, infatti, comporta maggiori oneri di importo non quantificato e ulteriori rispetto a quelli coperti a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Andrebbe inoltre chiarita la ragione per cui, in presenza di un finanziamento fino al 2020, a valere sul predetto Fondo, non risulta incluso nell'arco temporale di riferimento anche l'esercizio 2019.
  A proposito dell'articolo 8 (emendamento 8.25), concernente le misure per favorire l'occupazione presso istituti e luoghi della cultura, osserva che l'onere è configurato come limite massimo di spesa e il suo importo è pari a quello già previsto dalla versione originaria dell'articolo 8. A differenza di quanto previsto nella versione originaria dell'articolo in esame, il predetto limite di spesa viene peraltro espressamente riferito agli istituti e ai luoghi della cultura dello Stato. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto – sul quale considera comunque opportuna una conferma – che, per gli istituti e i luoghi della cultura delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, le spese in questione siano effettuate nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni del patto interno di stabilità.
  In ordine all'articolo 9, commi 1 e 2 (emendamenti 9.76, 9.40, 9.17, 9.34 e 9.42), riguardante il credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, con riferimento all'anticipazione della decorrenza Pag. 68del riconoscimento del credito d'imposta, non formula osservazioni circa la previsione dell'onere nel primo triennio, tenuto conto che con le modifiche in esame non vengono alterati gli importi indicati dal prospetto riepilogativo allegato al testo iniziale del decreto-legge. In ordine alla indicazione dell'onere medesimo per l'esercizio 2019, osserva che detto onere resta fissato in 15 milioni di euro ai sensi del comma 5 (non modificato dalle Commissioni). Pertanto, pur a fronte dell'anticipo di un anno della fruizione dell'agevolazione, nell'indicazione degli oneri l'esercizio terminale resta fissato al 2019. Andrebbe pertanto chiarito se le modalità applicative della norma possano determinare un utilizzo del credito fino al 2019. Giudica detti chiarimenti necessari anche ai fini di una migliore comprensione delle disposizioni del successivo articolo 10, che prevedono analoghe modalità di fruizione (riconoscimento del credito d'imposta dal 2014 e utilizzo della prima quota nel 2015), con oneri distribuiti sugli esercizi dal 2015 al 2019.
  Riguardo alle ulteriori modifiche introdotte dalle Commissioni, rileva che entrambe estendono l'ambito applicativo dell'agevolazione. Ritiene pertanto opportuno che il Governo confermi che tale estensione non pregiudichi il rispetto del limite di spesa fissato dal comma 5. Considera questi ultimi chiarimenti opportuni anche in considerazione dell'anticipo della decorrenza nella fruizione del credito che sembra comportare un aggravio potenziale degli oneri per il 2015.
  In merito all'articolo 10 (emendamento 10.92), relativo al credito d'imposta per favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive, con riferimento alle modifiche apportate alle disposizioni relative alla concessione del credito d'imposta (commi da 1 a 5), pur rilevando che il medesimo è concesso entro un limite massimo di spesa, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:
   il comma 7, da un lato conferma i limiti di spesa indicati nel testo iniziale, dall'altro dispone che, a fine di estendere il credito d'imposta ai gestori di talune strutture con riferimento a specifici interventi, i predetti limiti possono essere aumentati a valere sul Fondo per la promozione del turismo istituito dal successivo articolo 13-bis. A tal riguardo non è chiaro entro quali importi e secondo quali modalità si potrà dar luogo all'incremento dei limiti di spesa in questione;
   inoltre, le modalità di alimentazione del Fondo indicate dall'articolo in esame, che fa riferimento alle risorse recuperate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso l'adozione di misure di informatizzazione finalizzate al contrasto alle frodi relative al rimborso dell'IVA di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, non sembra coerente con la fonte di finanziamento indicata dall'articolo 13-bis che fa riferimento ad un meccanismo ordinario di alimentazione del Fondo da parte delle società Tax free shopping. Appare, quindi opportuno un chiarimento in merito al coordinamento della disposizione in esame con l'articolo 13-bis. In particolare andrebbe chiarito se le risorse indicate nel comma 7 e relative alle frodi IVA siano da considerarsi ulteriori rispetto a quelle indicate nell'articolo 13-bis e debbano essere comunque riservate alla copertura degli ulteriori oneri connessi all'applicazione del medesimo comma 7. In ogni caso appare opportuno un chiarimento in merito alla possibilità di conseguire tali risorse già a decorrere dall'anno 2015.

  Con riferimento alle disposizioni previste in materia di distretti turistici e zone a burocrazia zero, di cui al comma 6 dell'articolo in esame, rileva che la relativa normativa prevede una serie di agevolazioni di natura fiscale, amministrativa e finanziaria previste dal comma 368 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005). Tenuto conto che le disposizioni estendono la possibilità di istituire distretti turistici nonché zone a burocrazia zero, giudica opportuno che il Governo chiarisca se siano configurabili Pag. 69oneri derivanti da tali disposizione e quali siano le risorse cui farvi fronte.
  Con riferimento, infine, alla possibilità di realizzare progetti pilota concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità andrebbero forniti elementi informativi in merito ai relativi profili attuativi e alle eventuali conseguenze finanziarie.
  Riguardo all'articolo 11, comma 3 (emendamenti 11.16 nuova formulazione e 11.39 nuova formulazione), concernente la concessione di beni pubblici, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Circa l'articolo 11, comma 3-bis (emendamento 11.51), in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche, osserva che andrebbe acquisita una conferma dal Governo che l'ampliamento della platea dei beneficiari dei mutui indicati dalla norma non comporti un incremento delle risorse già destinate, in base alla vigente normativa, alla concessione dei benefici in questione.
  Riguardo all'articolo 12, commi 1-bis e 1-ter (emendamento 12.45), sulla semplificazione in materia di beni culturali e paesaggistici, pur essendo la norma corredata di una clausola di non onerosità, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l'effettiva neutralità finanziaria della stessa. A tal fine andrebbero chiariti taluni profili attuativi della norma, con particolare riferimento alla composizione e alle modalità di funzionamento delle Commissioni di garanzia, ai compiti ad essi affidati, alle dotazioni logistiche e strumentali, alle modalità di copertura delle relative spese organizzative, di funzionamento nonché di personale. Riguardo all'attribuzione ai Comitati regionali di coordinamento – nelle more dell'approvazione del regolamento relativo alle Commissioni di garanzia – del potere di riesame in questione, andrebbe confermata l'effettiva possibilità che gli organismi indicati adempiano ai nuovi compiti nell'ambito delle risorse già previste dalla vigente normativa.
  Per quanto riguarda l'articolo 13-bis (emendamento 13.018), che prevede l'istituzione del Fondo per la promozione del turismo, ribadisce preliminarmente la necessità di chiarire il coordinamento tra le disposizioni in esame e quelle dell'articolo 10, comma 7, cui rinvia. In merito ai criteri definiti dalle disposizioni circa l'attività di intermediazione finanziaria Tax free shopping e riguardo al versamento da parte delle stesse di una quota dei margini di guadagno, ritiene opportuna una valutazione del Governo, supportata da dati quantitativi, circa il possibile impatto finanziario di tale normativa. In tal senso andrebbe anche verificato se sussistano apprezzabili effetti di carattere indiretto derivanti dai riflessi della disciplina sulla redditività del settore interessato. Infine considera opportuno acquisire chiarimenti in merito alla conformità della disposizione all'ordinamento comunitario.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di prevedere esplicitamente che le risorse derivanti dalla modifica della disciplina relativa ai contratti di intermediazione finanziaria Tax free shopping siano versate all'entrata del bilancio dello Stato prima di essere destinate al Fondo per la promozione del turismo da istituire presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  Riguardo all'articolo 14, comma 2-bis (emendamento 14.7 nuova formulazione), in materia di incarichi dirigenziali presso poli museali e luoghi della cultura statali, pur rilevando che la costituzione di nuovi uffici dirigenziali è configurata come una mera facoltà da esercitare nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, osserva che andrebbero valutati gli effetti derivanti dalla possibilità – prevista dal testo – di assumere dirigenti estranei all'amministrazione pubblica, anche in deroga ai limiti numerici fissati dalla legislazione vigente. Infatti il costo, per l'amministrazione, di un dirigente reclutato dall'esterno appare in linea di principio superiore al costo da sostenere per l'avanzamento di carriera di una unità di personale già in servizio. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
  In merito all'articolo 15, comma 1-bis (emendamento 15.4 nuova formulazione), Pag. 70riguardante la progressione di carriera del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, osserva che, in base alle disposizioni in esame, a decorrere dall'anno 2015 la progressione verticale avrebbe anche riflessi economici, in quanto verrebbero meno gli effetti recati dalle norme del decreto-legge n. 78 del 2010 e del decreto-legge n. 98 del 2011, sopra richiamate. Conseguentemente, dalle previsioni in esame potrebbero derivare effetti onerosi non quantificati. Ritiene pertanto opportuno acquisire sul punto la valutazione del Governo. Andrebbe inoltre chiarito se la medesima progressione possa dare luogo ad una riduzione del personale della II Area in misura tale da porre i presupposti per una successiva reintegrazione della dotazione organica.
  In merito all'articolo 15, comma 2-bis, in materia di posizioni soprannumerarie del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rileva che la finalità della norma è di impedire il riassorbimento di unità di personale soprannumerarie di I Area di ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT). Rileva, altresì, che la relazione tecnica allegata all'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 afferma che dalle misure di riduzione degli uffici e delle strutture previste derivano effetti di riduzione della spesa verificabili a consuntivo. Ne consegue che la mancata attivazione dei meccanismi previsti dal citato articolo 2, commi 11, lettere c), d) ed e), e 12 è suscettibile di determinare il venir meno di risparmi per la finanza pubblica la cui quantificazione, tuttavia, non risulta possibile in via preventiva. In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo.
  Tanto premesso, rileva che il meccanismo di sterilizzazione degli oneri appare efficace in linea teorica, ma la sua efficacia, in concreto, è condizionata all'esistenza effettiva di posizioni delle dotazioni organiche del personale delle Aree II e III da rendere indisponibili. Anche in merito a tale aspetto considera necessario acquisire l'avviso del Governo.
  In merito all'articolo 15, comma 2-ter, relativo al periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale della disposizione.
  Riguardo all'articolo 16, comma 2 (emendamento 16.19 nuova formulazione), relativo al potenziamento del portale Italia.it. e alla Carta del turista, considera opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito agli eventuali profili di onerosità connessi all'introduzione di uno strumento (la Carta del turista) che consentirebbe di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione dei servizi pubblici di trasporto e per l'accesso agli istituti e ai luoghi di cultura.
  Riguardo all'articolo 16, commi 8 e 10 (identici emendamenti 16.5 nuova formulazione, 16.10 nuova formulazione e 16.18 nuova formulazione), relativi al personale di ENIT e Promuovi Italia SpA, con riferimento all'estensione del Piano di riorganizzazione a tutto il personale, anche a tempo determinato, in servizio presso l'ENIT e Promuovi Italia SpA, osserva che la modifica amplia la platea dei soggetti che potranno essere assegnati al nuovo ente risultante dalla trasformazione dell'ENIT. Ritiene che sul punto andrebbe acquisita una valutazione del Governo, al fine di verificare – anche con riferimento al nuovo testo della norma – la previsione di invarianza finanziaria di cui al successivo comma 12. Ciò con particolare riferimento al passaggio ad un ente incluso nel perimetro della pubblica amministrazione di personale attualmente in servizio presso Promuovi Italia Spa, che non appartiene al predetto comparto. Analoga verifica andrebbe effettuata con riferimento alla norma che individua un meccanismo di tipo negoziale volto a consentire il trasferimento, presso le società Italia Lavoro SpA e Invitalia SpA, del personale non assegnato al nuovo Ente. Infine andrebbe chiarito se il trasferimento di personale con contratto a tempo determinato possa comportare o delineare i presupposti per un'eventuale stabilizzazione del personale in questione. Pag. 71
  Osserva infine come il provvedimento in esame, di cui pure apprezza le finalità complessive, si caratterizza tuttavia per l'introduzione di un numero rilevante di nuovi crediti di imposta, nonostante l'impegno più volte manifestato dai Governi succedutisi nel corso degli ultimi anni di procedere ad una progressiva razionalizzazione degli strumenti di tax expenditures. Auspica pertanto che su tale tema possa avviarsi una riflessione quanto più possibile approfondita.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel riservarsi di fornire già a partire dalla prossima seduta utile i chiarimenti richiesti sulle molteplici questioni richiamate dal relatore, chiede un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012.
C. 2271 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 giugno 2014.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, ricorda come nella scorsa seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in ordine alla incidenza sui tre saldi di finanza pubblica degli oneri recati dal provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI fa presente che l'onere a regime a decorrere dal 2015 ad anni alterni, pari a 17.363 euro annui, seppur non esplicitamente indicato nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica, è scontato anche sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto. Ribadisce infine che, come già rilevato dal sottosegretario Baretta nel corso della seduta del 25 giugno scorso, l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non pregiudicherà la funzionalità delle amministrazioni interessate dalle riduzioni di spesa previste dalla clausola medesima e che tali riduzioni devono intendersi riferite alle sole spese rimodulabili.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2271 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012;
   preso atto delle assicurazioni fornite dal Governo, secondo il quale:
    l'onere a regime a decorrere dal 2015 ad anni alterni, pari a 17.363 euro anni, seppur non esplicitamente indicato nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica, è scontato anche sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto;
    l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non pregiudicherà la funzionalità delle amministrazioni interessate dalle riduzioni di spesa previste dalla clausola medesima e che tali riduzioni devono intendersi riferite alle sole spese rimodulabili,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012.
C. 2273 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, rileva che il disegno di legge autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012.
  Segnala che gli articoli da 1 a 5 e gli articoli 7 e 8 individuano l'ambito e le modalità di applicazione dell'Accordo. Per l'Italia, le informazioni da richiedere riguardano l'accertamento e la riscossione dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP, dell'IVA, dell'imposta sulle successioni, dell'imposta sulle donazioni e delle imposte sostitutive.
  L'articolo 5 prevede, in particolare, che nell'ambito dello scambio di informazioni siano superati i limiti del segreto bancario.
  L'articolo 6 regolamenta la possibilità, per ciascuna Parte contraente, di consentire ai rappresentanti dell'altra Parte di effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio.
  L'articolo 9 dispone che i costi ordinari per l'assistenza siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari debbano essere sostenuti dalla Parte richiedente.
  Gli articoli da 10 a 13 regolano l'esecuzione dell'Accordo negli ordinamenti interni, la sua entrata in vigore ed eventuale cessazione, nonché le procedure per la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione dell'Accordo.
  Relativamente ai profili di carattere finanziario, fa presente che, secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica, dall'Accordo dovrebbero discendere effetti positivi nel campo della lotta all'evasione fiscale, producendo per l'erario un'emersione di base imponibile e conseguentemente un potenziale recupero di gettito, peraltro non quantificabile.
  Per quanto concerne i costi straordinari di cui all'articolo 9, evidenzia che gli stessi hanno natura meramente eventuale e, qualora dovessero verificarsi, vi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  Al riguardo osserva preliminarmente che, come evidenziato dalle relazioni allegate al testo del provvedimento, dall'Accordo in esame potrebbe derivare un incremento del gettito tributario collegato all'emersione di basi imponibili attualmente sottratte alla tassazione.
  Ciò premesso, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità di far fronte alle attività di cui all'articolo 6 con le risorse disponibili a legislazione vigente e al carattere eventuale e non prevedibile dei costi straordinari per l'assistenza fiscale, ai quali – in base alla stessa relazione tecnica – potrà farsi fronte con apposito provvedimento legislativo che individui un'autonoma copertura finanziaria.
  Alla luce delle osservazioni svolte, propone pertanto di esprimere sul testo del provvedimento parere favorevole.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel rilevare come il provvedimento in esame non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario, concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011.
C. 2274 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Marco MARCHETTI (PD), relatore, nel richiamare le considerazioni dianzi svolte con riguardo al disegno di legge di ratifica di cui al precedente punto all'ordine del giorno, avente contenuto analogo al provvedimento in titolo, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, evidenziando come il provvedimento in esame non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario, concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.25.