CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 luglio 2014
263.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 1o luglio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, il territorio e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 17.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Ermete REALACCI, presidente, comunica che per il gruppo del Partito Democratico sono entrati a far parte della Commissione i deputati Roger De Menech e Stefanio Covello in sostituzione dei deputati Antonio Decaro e Liliana Ventricelli che cessano, quindi, di far parte della Commissione.

  La Commissione prende atto.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
C. 2093 Governo.

(Seguito dell'esame rinvio).

  Ermete REALACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.05.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o luglio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, il territorio e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 17.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.
C. 2125 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Miriam COMINELLI (PD) relatore, riferisce che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.
  Fa notare che, come evidenziato nella relazione illustrativa, l'Accordo italo-bosniaco nel settore della cultura, dell'istruzione e dello sport costituisce la base necessaria per ogni iniziativa e progettualità nel campo culturale, formativo e sportivo con questo Paese che riveste un ruolo centrale nei Balcani occidentali. L'Accordo è altresì volto altresì a favorire l'integrazione della Bosnia-Erzegovina nei processi d'integrazione europea e nel quadro della cooperazione regionale, incoraggiando la partecipazione bilaterale nel contesto di programmi multilaterali promossi dall'Unione europea, nonché da specifici organismi regionali quali l'Iniziativa Centro-Europea (InCE) e l'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI). Attraverso l'intesa in esame diventerà più agevole operare congiuntamente per la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale (inclusi archivi, musei e biblioteche) e del patrimonio paesaggistico (in relazione al quale rileva la competenza della VIII Commissione), contrastando – anche mediante scambio di informazioni fra le rispettive Forze di polizia – i trasferimenti illeciti di beni culturali.
  L'Accordo costituisce inoltre un valido strumento volto ad assicurare la protezione dei diritti d'autore e della proprietà intellettuale, in ottemperanza alle norme internazionali e nazionali. In esso particolare attenzione viene riservata alla salvaguardia dei diritti umani e alla lotta contro ogni forma di discriminazione e di intolleranza.
  Osserva, infine, che l'Accordo prevede specificamente una stretta collaborazione nei settori dell'informazione, dell'editoria e delle attività sportive.
  Con particolare riferimento al disegno di legge di ratifica, prima di passare all'illustrazione dell'articolato, rileva che la lentezza nell’iter di ratifica dell'Accordo è ascrivibile – secondo quanto si legge nella relazione illustrativa – all'esiguità delle risorse finanziarie disponibili: peraltro, nella scorsa legislatura l’iter del relativo disegno di legge di ratifica (A.S. 3495) si interruppe dopo l'approvazione del provvedimento, in sede referente, da parte della Commissione affari esteri del Senato il 14 novembre 2012.
  Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Italia e Bosnia-Erzegovina del 19 luglio 2004, in materia di cooperazione culturale, di istruzione e sportiva.
  L'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in 415.440 euro a decorrere dal 2014, oltre a spese di missione pari a 29.480 euro per il 2014 e il 2015, e a 33.200 euro a decorrere dal 2016. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini Pag. 99del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.
  In base al comma 2, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto agli oneri previsti per specifiche spese di missione rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro degli Affari esteri, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca, che ne riferiscono al Ministro dell'economia e delle finanze. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere.
  Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, preannuncia la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, non ravvisandosi profili problematici in relazione agli ambiti di competenza della VIII Commissione.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) relatore, ricorda che la Commissione è oggi chiamata a avviare l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 303, C. 760, C. 903, C. 1019 e C. 1020 recanti disposizioni in materia di agricoltura sociale, quelle attività, che sono andate sviluppandosi negli ultimi anni e che vedono l'agricoltore come soggetto che fornisce servizi socio-sanitari in aggiunta all'esercizio della prevalente sua attività di produzione di beni agricoli.
  Si tratta di un testo unificato che nasce da un lungo e articolato esame svoltosi presso la XIII Commissione, chiamata a riferire all'Assemblea su tale provvedimento a partire da lunedì 7 luglio prossimo. Ricorda che la XIII Commissione Agricoltura si è lungamente occupata dell'argomento nel corso della XVI legislatura, svolgendo, dapprima, un'indagine conoscitiva in forma seminariale conclusasi con l'approvazione nella seduta del 4 luglio 2012 del documento conclusivo, e, poi, esaminando le diverse proposte di legge presentate sull'argomento ed addivenendo all'approvazione di un testo unificato. La conclusione della legislatura non aveva però permesso l'ulteriore prosieguo dell’iter del provvedimento.
  Quanto al tema oggetto del testo unificato, ricorda che le esperienze più significative di agricoltura sociale sono rappresentate nel nostro Paese dalle cosiddette «fattorie sociali», vale a dire da quelle aziende agricole, economicamente e finanziariamente autonome, che svolgono la propria attiva agricola o zootecnica per vendere i propri prodotti sul mercato, ma lo fanno in maniera «integrata» e a vantaggio di soggetti deboli (portatori di handicap, tossicodipendenti, detenuti, anziani, eccetera), ovvero di persone residenti in aree fragili (montagne o centri isolati).
  Si tratta, a suo avviso, di esperienze particolarmente meritorie, che testimoniano la capacità degli imprenditori agricoli e degli operatori sociali, in collaborazione con gli amministratori e le comunità locali, di dare vita a politiche di welfare territoriale in grado di coniugare le attività Pag. 100di produzione di beni per il mercato con quelle dirette a favorire il reinserimento terapeutico di soggetti svantaggiati nella comunità, ovvero a sostenere il mantenimento di quel minimo di residenzialità necessario non solo per il funzionamento delle micro-economie locali, ma anche per il mantenimento della cura del territorio e per la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico.
  Se è vero, dunque, che il contenuto specifico del provvedimento in esame interessa solo marginalmente le materie di diretta competenza della VIII Commissione, è altrettanto vero che tale provvedimento, nel suo complesso, propone obiettivi ai quali la VIII Commissione ha sempre riconosciuto grande rilievo non solo sotto il profilo umano e sociale, ma anche della sostenibilità delle attività economiche, intesa come attenzione agli aspetti sociali e di tutela dell'ambiente.
  Detto questo sul piano generale, osserva che con il provvedimento in titolo si intende dare riconoscimento legislativo e sostegno a tutte le realtà che operano in questo campo, mediante la definizione di linee generali che ne favoriscano uno sviluppo uniforme nel nostro Paese e nel rispetto sia delle competenze costituzionalmente riconosciute agli enti territoriali che degli indirizzi europei orientati alla promozione e alla diversificazione delle attività imprenditoriali nelle zone rurali.
  Quanto al suo contenuto specifico, osserva brevemente che il provvedimento si compone di 7 articoli, il primo dei quali individua la finalità del provvedimento, volto alla promozione dell'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole, mentre l'articolo 2 definisce la nozione di agricoltura sociale, comprendendovi le attività volte: all'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati; alla realizzazione di prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, tra le quali rientrano l'accoglienza e il soggiorno di bambini in età prescolare (agrinido e agriasilo) e l'accoglienza e il soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica; alla realizzazione di prestazioni e servizi terapeutici che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale finalizzati a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante; alla realizzazione di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale.
  L'articolo 3 prevede che le regioni adeguino le proprie leggi al fine di consentire l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi; in caso di inerzia, è previsto il potere sostitutivo dello Stato.
  L'articolo 4 stabilisce la possibilità per gli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori, ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 102 del 2005 in materia di regolazioni dei mercati agroalimentari.
  L'articolo 5 prevede la possibilità di utilizzare i locali esistenti sul fondo agricolo per l'esercizio di tale attività, assimilati, ad ogni effetto, ai fabbricati rurali. Le regioni sono poi chiamate a disciplinare gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
  L'articolo 6 reca, poi, misure di sostegno delle attività di agricoltura sociale. In particolare, oltre a prevedersi che le pubbliche amministrazioni possano prevedere criteri di priorità per l'assegnazione a soggetti dell'agricoltura sociale delle terre demaniali e dei beni immobili confiscati in base alle leggi antimafia, ovvero che i comuni possano definire particolari modalità per valorizzare nei mercati agricoli di vendita diretta i prodotti dell'agricoltura sociale, il citato articolo 6 del provvedimento prevede anche che le istituzioni Pag. 101pubbliche che gestiscono le gare per i servizi di fornitura alle mense scolastiche e agli ospedali possano prevedere criteri di priorità per i prodotti provenienti dall'agricoltura sociale.
  Al riguardo, osserva, peraltro, che si tratta di disposizioni che non presentano alcun profilo problematico per quel che concerne le valutazioni di competenza della VIII Commissione, giacché si inseriscono a pieno titolo in quel complesso di misure di inclusione attiva che sia il legislatore europeo che quello nazionale hanno cercato di rafforzare progressivamente e che sono già presenti nel Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006).
  Fra i principi ispiratori del Codice degli appalti pubblici e gli elementi che ne caratterizzano la modernità e il pregio si trovano, infatti, proprio quelli diretti a garantire che l'aggiudicazione di appalti pubblici possa essere anche occasione e strumento per perseguire finalità sociali e che le esigenze del mercato, ispirate fondamentalmente alle regole della libera concorrenza, possano essere coordinate con quelle di politica sociale, oltre che di tutela dell'ambiente, per realizzare uno sviluppo che possa essere sempre più equo e sostenibile.
  Infine, rileva che l'articolo 7 del provvedimento istituisce l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, chiamato a monitorare lo sviluppo dell'agricoltura sociale e a definire le linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in questo settore.
  Ciò premesso, ritiene che la Commissione possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame, invitando al contempo la Commissione di merito a prevedere all'articolo 6 strumenti e forme di incentivazione per i giovani imprenditori agricoli che intendano avviare attività di agricoltura sociale di cui all'articolo 2.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.20.

AUDIZIONI

  Martedì 1o luglio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti.

  La seduta comincia alle 18.05.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, sulle linee programmatiche del suo dicastero.
(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Introduce quindi il seguito dell'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, evidenziando che nelle precedenti sedute sono stati svolti la relazione introduttiva e gli interventi dei deputati e che nella seduta odierna – secondo quanto concordato – avrà luogo la replica del Ministro.

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

  Intervengono, per formulare ulteriori osservazioni, Ermete REALACCI, presidente, i deputati Alessandro BRATTI (PD), Massimiliano MANFREDI (PD), Claudia MANNINO (M5S), Mariastella BIANCHI (PD), Enrico BORGHI (PD) e Piergiorgio CARRESCIA (PD).

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI fornisce risposte agli ulteriori quesiti formulati

  Ermete REALACCI, presidente, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 19.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.