CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 giugno 2014
259.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 24 giugno 2014.

Audizione di rappresentanti di Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa (NTV), nell'ambito dell'esame dei progetti di atti normativi dell'Unione europea compresi nel «quarto pacchetto ferroviario».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 14.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Michele Pompeo META, presidente, comunica che il deputato Alessandra Moretti, appartenente al gruppo Partito Democratico, è entrato a far parte della Commissione. Ha invece cessato di far parte della Commissione il deputato Giuseppe Berretta, appartenente al medesimo gruppo.

Proposta di nomina dell'ingegner Vincenzo Cannatella a presidente dell'Autorità portuale di Palermo.
Nomina n. 29.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in oggetto.

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  Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Vincenzo GAROFALO (NCD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulla proposta di nomina dell'ingegner Vincenzo Cannatella a presidente dell'Autorità portuale di Palermo. Ricorda in via preliminare che il mandato quadriennale del precedente presidente dell'Autorità è scaduto il 2 febbraio 2013 e, successivamente, dal 20 marzo 2013 l'Autorità è gestita, conformemente alle previsioni della legge n. 84 del 1994, da un Commissario straordinario. Osserva che risulta pertanto evidente l'esigenza di ricostituire il vertice ordinario dell'Autorità. Rileva che il candidato proposto dal Governo, come dimostra l'ampio curriculum allegato alla proposta di nomina, ha svolto incarichi di rilievo, sotto il profilo gestionale e manageriale, nel settore dei servizi pubblici e in particolare dei trasporti. Sottolinea infatti che, dopo essersi laureato in ingegneria civile presso la Facoltà di ingegneria dei trasporti dell'Università di Palermo, Vincenzo Cannatella ha prestato la propria attività, anche in ruoli di vertice, presso diverse società private operanti nei comparti dell'autotrasporto, del trasporto intermodale, degli allestimenti dei veicoli per il trasporto di merci. Dal 1997 al 2000 ha svolto il ruolo di consigliere dell'Azienda Siciliana Trasporti. Dal 2002 al 2005 è stato vicepresidente dell'azienda del comune di Palermo che gestisce il servizio di trasporto pubblico (AMAT SpA); tale incarico è stato successivamente rinnovato dal 2005 al 2007 e dal 2007 al 2009. Dal 2009 al 2012 ha ricoperto l'incarico di presidente dell'azienda del comune di Palermo che gestisce il servizio idrico integrato (AMAP SpA). Dal 1999 è presidente dell'Associazione italiana autoscuole e studi di consulenza (UNASCA) e dal 2003 al 2011 è stato presidente dell'Associazione delle aziende di trasporto pubblico locale della Sicilia (ASSTRASICILIA). Negli stessi anni ha svolto anche numerosi incarichi professionali e incarichi di studio, docenza e consulenza ed è stato membro di comitati di carattere tecnico e scientifico. Si limita a ricordare che l'incarico di redigere lo studio di fattibilità dei centri di interscambio modale nel territorio della provincia di Palermo; l'incarico di esperto e consulente della Presidenza del Consiglio in materia di trasporto pubblico locale; gli incarichi di docenza nei corsi di dottorato di ricerca in ingegneria della sicurezza delle infrastrutture stradali e ferroviarie; l'incarico di membro del comitato scientifico presso il Ministero delle infrastrutture per la realizzazione del portale dell'automobilista; l'incarico di componente del tavolo tecnico della Regione Siciliana per l'individuazione degli interventi strumentali e di riqualificazione del sistema del trasporto merci in Sicilia. Evidenzia che dal curriculum trasmesso emerge quindi che, oltre alla formazione ingegneristica, Vincenzo Cannatella ha ricoperto ruoli di rilievo attinenti al settore dei trasporti, anche con specifico riferimento al trasporto merci e al trasporto intermodale e che tali incarichi hanno altresì comportato un rapporto diretto e una conoscenza di prima mano della realtà territoriale siciliana e, in particolare, della città di Palermo. Sotto il profilo procedurale il nome dell'ingegner Vincenzo Cannatella è stato inserito nella terna di nomi indicati dalla provincia di Palermo. Come richiesto dalla legge n. 84 del 1994, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto alla Regione Siciliana l'intesa sulla nomina, che è stata espressa dal Presidente della Regione il 28 maggio scorso. Per le ragioni indicate nella relazione, propone pertanto che anche la Commissione trasporti esprima parere favorevole sulla nomina dell'ingegner Cannatella a presidente dell'Autorità portuale di Palermo.

  Mirella LIUZZI (M5S) nel fare presente che il proprio gruppo ha espresso parere contrario sul medesimo atto al Senato, Pag. 98rileva che molte delle iniziative poste in essere da rappresentanti del proprio gruppo mirano ad evidenziare le anomalie nella modalità di selezione dei candidati alle presidenze delle Autorità portuali. Nel ritenere che anche nel caso specifico il candidato all'incarico di presidente non abbia i requisiti di competenza in ambito portuale richiesti dalla legge n. 84 del 1994, osserva che sarebbe preferibile una selezione pubblica per tali candidati e che in via generale è necessaria un'accelerazione sul progetto di riforma della legislazione portuale, fermo al Senato da molto tempo, e una riduzione del numero di autorità portuali, come annunciato da tempo dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ma non ancora attuato.

  Sandro BIASOTTI (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di nomina in esame. Ritiene infatti che il curriculum dimostri i requisiti di competenza richiesti dalla legge.

  Mario TULLO (PD) nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di nomina in esame, ritiene che il tema posto dai colleghi del Movimento 5 Stelle, ossia la necessità di pervenire quanto prima ad una organica riforma della legislazione portuale e ad un riordino delle Autorità esistenti, senz'altro meritevole di attenzione in via generale, non investa in alcun modo la nomina in esame presso la Commissione.

  Diego DE LORENZIS (M5S) manifesta sorpresa per le differenti valutazioni espresse da alcuni gruppi parlamentari riguardo alle nomine dei presidenti delle Autorità portuali. Ricorda infatti che in alcune precedenti occasioni era stata sottolineata l'incompetenza della Commissione a valutare i requisiti di ordine tecnico e il peso morale dei candidati presidenti, mentre per la nomina in esame si afferma che si tratta di persona il cui curriculum dimostra il possesso dei requisiti richiesti. Ricorda che, ai sensi della legge n. 84 del 1994, il candidato presidente deve essere scelto tra soggetti di massima e comprovata esperienza professionale nel campo dei trasporti e portuale e ritiene che la scelta debba cadere non sul candidato meno peggiore, ma sul migliore.

  Michele Pompeo META, presidente, riguardo ad alcune considerazioni emerse nel dibattito, sottolinea che la Commissione ha sempre discusso liberamente riguardo alle proposte di nomina governativa e in più occasioni ha manifestato il proprio dissenso rispetto alle candidature presentate. Ricorda che tale dissenso, motivato per lo più dall'assenza dei requisiti richiesti, è stato in un'occasione anche confermato da pronunce di organi giurisdizionali. Fa presente ai commissari che la proposta di nomina in esame è corredata di tutti i materiali necessari a valutare compiutamente il possesso dei requisiti da parte del candidato. Concorda con la necessità che il Governo emani tempestivamente un provvedimento organico di riforma della legislazione portuale, che riveste assoluta importanza dal punto di vista economico, logistico, del trasporto e, non ultimo, occupazionale. Osserva al riguardo che considererebbe riduttivo un intervento mirato alla sola riduzione del numero delle Autorità portuali e auspica invece che il Governo intervenga con un'iniziativa legislativa complessiva e articolata, che riveda anche i meccanismi di nomina dei presidenti delle Autorità portuali, a suo giudizio ormai vetusti.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà alla votazione della proposta di nomina in esame.

  La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 15.10.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.
C. 2270 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Gaetano PIEPOLI (PI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge C. 2270 di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Italia e Turchia sulla previdenza sociale del 2012, già approvato dal Senato. Passando ad una breve disamina del contenuto del provvedimento, rileva che l'Accordo è costituito da 40 articoli raggruppati in cinque Parti. La Parte I contiene le disposizioni di carattere generale e reca una serie di definizioni necessarie alla corretta interpretazione del testo dell'Accordo. In particolare, l'articolo 2 concerne il campo di applicazione dell'Accordo: sia per l'Italia che per la Turchia sono indicati i settori delle assicurazioni sociali interessati dall'Accordo medesimo (tra queste l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, gli infortuni sul lavoro, la maternità e la disoccupazione involontaria). È esclusa l'applicazione dell'Accordo alla legislazione delle due Parti contraenti nel campo delle prestazioni assistenziali e di altre prestazioni non contributive finanziate tramite fiscalità generale o inerenti alle integrazioni al trattamento minimo. Per quanto concerne le persone destinatarie degli effetti dell'Accordo in esame, esse sono individuate nelle persone che siano state o siano soggette alla legislazione di una o di entrambe le Parti contraenti, nonché nei loro familiari e superstiti (articolo 3). La Parte II, sulla legislazione applicabile, comprende sei articoli. Tra questi, l'articolo 6 stabilisce l'applicabilità della legislazione vigente nell'effettivo luogo di lavoro, ad eccezione dei dipendenti pubblici, che saranno soggetti in ogni caso alla legislazione della Parte contraente cui appartiene la loro Amministrazione. La Parte III, di 16 articoli, contiene disposizioni speciali, a cominciare da quelle riguardanti (Sezione 1, articoli da 12 a 18) le prestazioni sanitarie, di malattia e maternità. La Sezione 2 (articoli da 19 a 22) è fondamentale, riguardando le prestazioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità: l'articolo 19 ribadisce le norme sulla totalizzazione dei periodi assicurativi – ma il successivo articolo 20 precisa che essa riguarda periodi assicurati di almeno 12 mesi. La Parte IV contiene disposizioni varie inerenti la collaborazione tra le Parti per l'attuazione dell'Accordo e le modalità di risoluzione delle controversie. La Parte V, l'ultima, riporta in 4 articoli le disposizioni transitorie e finali dell'Accordo, iniziando (articolo 37) da una dettagliata regolamentazione delle date a partire dalle quali sarà possibile ottenere le prestazioni, per stabilire poi che la durata dell'Accordo è indefinita, salvo denuncia con preavviso di tre mesi di una delle due Parti (articolo 38), che tuttavia non pregiudica i diritti acquisiti in base all'Accordo, né fa decadere i procedimenti non ancora definiti ma ad esso correlati (articolo 40). Ricorda che, nella Relazione tecnica che accompagna il provvedimento, si afferma che l'attuazione dell'Accordo in esame non prevede oneri, in quanto lo stesso costituisce mero aggiornamento di un altro strumento – la Convenzione europea di sicurezza sociale – i cui effetti finanziari erano già acquisiti nell'ordinamento italiano.
  Per quanto concerne i profili di interesse della IX Commissione, segnala in particolare gli articoli 8 e 9. In particolare, l'articolo 8 prevede che la persona che opera come lavoratore viaggiante nell'ambito di servizi di trasporto internazionale di cose o persone, anche per conto terzi, sarà soggetta alla legislazione del Paese in Pag. 100cui ha la sede legale l'impresa di riferimento. L'articolo 9 dell'Accordo, reca invece specifiche disposizioni per il personale marittimo. In particolare si prevede che la persona che lavora a bordo di una nave battente bandiera di una Parte contraente sarà soggetta alla legislazione di tale parte contraente. Si prevede che invece sia sottoposta alla giurisdizione della Parte contraente cui appartengono il porto o le acque territoriali la persona impiegata nel porto e non membro dell'equipaggio di una nave che presti servizio per le operazioni di carico, scarico e riparazione di una nave battente bandiera dell'altra Parte contraente. Si prevede infine che la persona che lavora a bordo di una nave battente bandiera di una Parte contraente ma sia remunerata da una persona fisica o giuridica avente sede legale nel territorio dell'altra Parte contraente sia soggetta alla legislazione di quest'ultima e la persona fisica o giuridica in questione sia considerata come suo datore di lavoro.
  In considerazione dell'ambito limitato di competenza della IX Commissione e dell'assenza, in questo ambito, di profili problematici, ritiene che, come peraltro si è convenuto anche nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, si possa procedere già nella seduta odierna all'espressione del parere. In tal senso formula una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 15.20.