CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 giugno 2014
256.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
COMUNICATO
Pag. 3

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

  Giovedì 19 giugno 2014.

  Il Comitato, che si è riunito dalle 9.20 alle 9.30, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

GIUNTA PLENARIA

  Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

  La seduta comincia alle 9.30.

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità dei deputati.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, invita ora il Vicepresidente Pagano, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità, a riferire sui lavori svolti dal Comitato.

  Alessandro PAGANO, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità, comunica che il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha concluso l'analisi delle cariche dichiarate dai colleghi all'inizio della legislatura. In esito al lavoro svolto, il Comitato ha concluso tale analisi per i deputati proclamati nelle circoscrizioni Piemonte 1, Lombardia 1, Lombardia 2, Lombardia 3, Veneto 1, Campania 2, Puglia e Sicilia 2.
  Nell'ambito di questo lavoro il Comitato ha svolto un ampio e specifico approfondimento istruttorio, concentrandosi in particolare sulla verifica di quelle situazioni che apparivano potenzialmente rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
  Tale disposizione individua infine una serie di situazioni che determinano una condizione di ineleggibilità, per taluni aspetti non facilmente distinguibili dalle posizioni che, ai sensi della legge n. 60 del Pag. 41953, comportano condizioni di incompatibilità con il mandato parlamentare. Si tratta in particolare di:
    coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica (n. 1);
    rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato (n. 2);
    consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese sopra citate (n. 3).

  Nell'ambito del Comitato si è svolto un lungo e ampio confronto – che si è spinto sino approfondirne le origini storiche e giuridiche, che risalgono al periodo statutario – sul contenuto, l'interpretazione e gli effetti di questa disposizione, sia complessivamente considerata, sia con riferimento ad alcuni aspetti specifici.
  Pur riconoscendo le problematiche connesse all'applicazione di una norma piuttosto datata in quanto scritta in una differente fase economica e sociale, da parte di qualcuno – ci si riferisce in particolare agli esponenti del gruppo M5S – si è sostenuta l'esigenza di una interpretazione della norma in armonia con i fini costituzionalmente previsti di garantire la libertà delle elezioni e la parità di chances dei candidati e, conseguentemente, la possibilità di una sua piena applicazione rispetto a specifici casi concreti.
  A fronte di questa lettura delle previsioni dell'articolo 10, ne è stata proposta un'altra – sostenuta dal coordinatore per le ineleggibilità e che ha incontrato il consenso della parte maggioritaria del Comitato – che, senza negare la possibilità di una teorica applicabilità della norma in questione – peraltro formulata in modo generico e incerto sin dall'origine – ha tuttavia evidenziato quanto siano ristretti i margini per una sua concreta applicazione a specifiche situazioni imprenditoriali nella realtà economica odierna ed avendo come riferimento la sua vigente formulazione (e non una interpretazione evolutiva della stessa).
  A conforto di questo secondo orientamento, sono stati richiamati anche i precedenti, che hanno visto nelle scorse legislature un limitatissimo numero di casi nei quali le posizioni di deputati sono state esaminate con riferimento alle disposizioni dell'articolo 10. Anche nell'unico caso (1989, X legislatura) nel quale, durante le legislature repubblicane, fu formalmente contestata la violazione dell'articolo 10, la proposta della Giunta – che pure evidenziava la scarsa chiarezza e il ricorrente equivoco legislativo tra le fattispecie di ineleggibilità e di incompatibilità e rilevava l'eccezionalità della norma in materia di ineleggibilità rispetto al diritto costituzionale all'elettorato passivo – venne poi respinta dall'Assemblea della Camera.
  Nell'ambito del Comitato, si è altresì sviluppato un confronto su alcuni aspetti specifici delle norme in materia di ineleggibilità.
  Per quanto riguarda la fattispecie di cui al n. 1 dell'articolo 10, i colleghi del gruppo M5S hanno posto la questione dell'interpretazione della locuzione «in proprio», ritenendo che essa comportasse profili di ineleggibilità anche in situazioni di sola proprietà (completa ovvero per quote rilevanti) di società o imprese vincolate con lo Stato. Anche al concetto di «vincolo con lo Stato» per contratti di opere o somministrazioni, il Comitato ha dedicato uno specifico approfondimento.
  Infine, il Comitato ha dedicato una particolare attenzione al concetto di società o impresa «sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative» contenuto nel n. 2 dell'articolo 10.
  Relativamente a questi specifici aspetti, il Comitato ha assunto a maggioranza un orientamento che privilegia una rigorosa Pag. 5adesione alla lettera del dettato normativo, sempre sul presupposto dell'eccezionalità delle previsioni in materia di ineleggibilità rispetto al diritto costituzionalmente riconosciuto all'elettorato passivo. In questo senso, del resto, si è espressa anche la Corte costituzionale, affermando che è «evidente che le cause di ineleggibilità, derogando al principio costituzionale della generalità del diritto elettorale passivo, sono di stretta interpretazione e devono comunque rigorosamente contenersi entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate» (sentenza n. 46 del 1969).
  Il confronto svolto nell'ambito del Comitato sui contenuti e la portata delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è stato funzionale allo specifico approfondimento sulle posizioni di alcuni colleghi che, in base alle dichiarazioni da essi rese all'inizio della legislatura, si segnalavano per lo svolgimento di attività imprenditoriali di particolare rilievo al momento della loro candidatura per le elezioni del febbraio 2013. Si è trattato, in particolare, dei colleghi Bombassei, Colaninno, D'Agostino, Galli, Gitti, Matarrese e Vitelli.
  Di seguito si darà conto, sia pure sinteticamente, della situazione dei predetti deputati, degli approfondimenti istruttori svolti, delle valutazioni compiute e delle conclusioni alle quali è giunto il Comitato.
  L'onorevole Alberto Bombassei ha dichiarato sia cariche di presidente del consiglio di amministrazione o comunque di rappresentante legale di società (Brembo spa, Parco scientifico tecnologico Kilometro Rosso spa, Nuova Fourb Srl e Finbo sas), sia cariche in alcuni consigli di amministrazione (FIAT Industrial, Italcementi, Atlantia, Nuovo Trasporto Viaggiatori NTV e Pirelli).
  I rappresentanti del gruppo M5S hanno chiesto di approfondire in particolare la situazione della società Parco scientifico Kilometro Rosso s.p.a., che si occupa di promozione, sviluppo e sostegno all'innovazione, e della società Brembo s.p.a., nelle quali l'onorevole Bombassei ricopre la posizione di presidente del consiglio di amministrazione.
  Per quanto riguarda la prima società, l'esigenza di approfondimento è stata motivata dal fatto che lo statuto della stessa prevede una serie di rapporti per progetti in campo scientifico con soggetti pubblici, ed è inoltre previsto che tali attività siano poste sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per quanto attiene alla società Brembo è stato chiesto di approfondire le condizioni economico-finanziarie dell'azienda con particolare riferimento ai casi di cassa integrazione ordinaria verificatisi presso l'azienda stessa negli ultimi anni.
  Il Comitato, a maggioranza, ha ritenuto che ai fini della valutazione di eventuali profili di ineleggibilità la situazione della società Kilometro Rosso non evidenzi criticità particolari, posto che i rapporti con le istituzioni pubbliche sembrerebbero limitati alla vigilanza a cui sarebbe sottoposta la società medesima. Quanto alla richiesta di approfondire l'eventuale ricorso della società Brembo alla cassa integrazione guadagni, il Comitato – anche in questo caso a maggioranza – ha ritenuto che la CIG rientri fra gli interventi autorizzati da una legge generale dello Stato e che, pertanto, essa non possa essere considerata alla stregua di un sussidio ad una specifica azienda bensì configuri un intervento di carattere generale.
  Sulla base di queste considerazioni, e non avendo rilevato presupposti significativi ai fini di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 nelle altre cariche ricoperte al momento della candidatura, il Comitato ha concluso a maggioranza il suo approfondimento nel senso di non ravvisare profili problematici rispetto alla eleggibilità del deputato Bombassei.
  L'onorevole Matteo Colaninno ha dichiarato la carica di vicepresidente in una holding (Omniaholding) che detiene prevalentemente partecipazioni azionarie di imprese che svolgono attività industriali, nonché la carica di vicepresidente (non Pag. 6esecutivo) nella società Piaggio, e risulta consigliere di amministrazione in altre due società che hanno natura di holding (IMMSI e Omniainvest, che detengono partecipazioni azionarie di imprese che svolgono attività industriali).
  Si tratta di cariche che erano già state dichiarate dall'interessato nella precedente legislatura e che all'epoca erano state considerate dalla Giunta compatibili con il mandato parlamentare.
  A seguito del confronto svoltosi sulla posizione dell'onorevole Colaninno, il Comitato ha convenuto di richiedere all'interessato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b) del regolamento della Giunta delle elezioni, ulteriori informazioni e, in particolare, con riferimento a Piaggio e a Intermarine (attraverso cui IMMSI opera nel settore navale) quali siano i rapporti instaurati dalle due società con lo Stato o con pubbliche amministrazioni. Il Comitato ha inoltre chiesto chiarimenti sulla partecipazione detenuta nella società Campus Bio-Medico ed ha inteso verificare la effettiva «non esecutività» degli incarichi ricoperti dall'onorevole Colaninno in Omniainvest, IMMSI e Piaggio.
  Alla luce delle ulteriori informazioni fornite dall'interessato e dell'esame della documentazione disponibile, dalla quale non sono emersi elementi rilevanti ai fini di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il Comitato ha concluso a maggioranza il suo approfondimento nel senso di non ravvisare profili problematici rispetto alla eleggibilità del deputato Colaninno.
  L'onorevole Angelo Antonio D'Agostino ha dichiarato cariche di amministratore unico nella società D'Agostino Costruzioni generali srl, e in una serie di società di cui la predetta società costituisce la capofila. Si tratta di società che operano nel settore della produzione e della distribuzione di energia da fonti rinnovabili, ad eccezione di due che operano, rispettivamente, nel campo dell'approvvigionamento e vendita del gas e in quello della lavorazione dei metalli. Dalle cariche ricoperte in queste società il collega D'Agostino dichiara di essersi dimesso, fatto che assumerà rilevanza ai fini della successiva valutazione delle situazioni di incompatibilità da parte della Giunta.
  Il collega D'Agostino ha dichiarato inoltre la carica di amministratore in un consorzio che opera nel settore dei trasporti (in particolare autotrasporto per conto di terzi) e la carica di consigliere di amministrazione in una società che opera nel settore della costruzione e commercializzazione di immobili urbani e nella compravendita di immobili rustici o urbani.
  Sulla base della documentazione agli atti il Comitato, a maggioranza, non ha ravvisato fattispecie riconducibili all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e ha pertanto concluso il suo approfondimento nel senso di non ravvisare profili problematici rispetto alla eleggibilità del deputato D'Agostino.
  L'onorevole Giampaolo Galli ha dichiarato cariche di consigliere di amministrazione nelle società Cerved Group spa e Fondiaria SAI spa (da quest'ultimo incarico, peraltro, il collega Galli ha rassegnato le dimissioni in data 13 febbraio 2013).
  Il Comitato, in questo caso all'unanimità, non ha ravvisato fattispecie riconducibili all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e ha pertanto concluso il suo approfondimento nel senso di non ravvisare profili problematici rispetto alla eleggibilità del deputato Giampaolo Galli.
  L'onorevole Gregorio Gitti ha dichiarato cariche di presidente del consiglio di amministrazione di alcune società dalle quali si è nel frattempo dimesso (Gloker Mediagroup srl, GZ Corporate Finance srl, Piazza della Loggia srl, Studia srl), nonché la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società Metalcam spa.
  Il collega Gitti ha dichiarato inoltre cariche di presidente del consiglio di amministrazione di alcune società di cartolarizzazione di crediti, e la carica di consigliere di amministrazione in talune altre società (Bassilichi Spa, Chesa Colani Investment Pag. 7Circle Srl, Edison Spa, Flos Spa, Librerie Feltrinelli srl, Skira Editore spa, Navigator srl, Sabaf spa).
  A seguito del confronto svoltosi sulla posizione dell'onorevole Gitti, il Comitato ha convenuto di richiedere all'interessato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b) del regolamento della Giunta delle elezioni, ulteriori informazioni i rapporti che eventualmente intercorrono fra le richiamate società di cartolarizzazione e lo Stato o le pubbliche amministrazioni.
  Alla luce delle ulteriori informazioni fornite dall'interessato e dell'esame della documentazione disponibile, dalla quale non sono emersi elementi rilevanti ai fini di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il Comitato ha concluso il suo approfondimento nel senso di non ravvisare profili problematici rispetto alla eleggibilità del deputato Gitti.
  L'onorevole Salvatore Matarrese ha dichiarato cariche di presidente del consiglio di amministrazione di alcune società (Matarrese Immobiliare srl, Senigallia scarl, Consorzio stabile Samac, Alba-Bra scarl, Assistenza e Servizi alle Imprese – ASI spa ed Ecoambiente srl). Ha dichiarato inoltre di essere amministratore unico di SudArea srl e consigliere di Innovedil scarl, nonché direttore tecnico e procuratore della Matarrese Salvatore spa.
  Ancorché alcune delle predette società, nelle quali il collega Matarrese svolge funzioni di rappresentante legale, operino nel settore dei lavori pubblici e siano impegnate nella realizzazione di importanti opere (è questo il caso di Senigallia scarl, Consorzio stabile Samac, Alba-Bra scarl), è stato rilevato che i relativi rapporti contrattuali sono stabiliti non con lo Stato o con amministrazioni pubbliche, bensì con società concessionarie di natura privata.
  In altri casi (in particolare per quanto riguarda ASI spa ed Ecoambiente srl) esiste un rapporto di appalto, ma esso risulta stabilito non con amministrazioni dello Stato, bensì con taluni enti locali.
  Pertanto, sulla base della documentazione agli atti il Comitato, a maggioranza, non ha ravvisato fattispecie riconducibili all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e ha pertanto concluso il suo approfondimento nel senso di non ravvisare profili problematici rispetto alla eleggibilità del deputato Matarrese.
  Il deputato Paolo Vitelli ha dichiarato cariche di presidente del consiglio di amministrazione ovvero di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato in varie società (Azimut Benetti Service spa, Villa Beau Sejour srl, Breithorn srl, G.B. Paravia e C. Spa, Grand Hotel des Alpes sas, Azimut Benetti spa, Marina di Varazze srl, e Azimut Russian Yachting Centers srl).
  Ha dichiarato inoltre cariche di amministratore unico ovvero di socio amministratore di alcune società di gestione di immobili costituite nella forma di società semplici, nonché cariche di consigliere di amministrazione di alcune altre società (Fraser Yachts Group srl, Porta a Mare spa, Paravia partecipazione srl e Immobiliare Casteldelfino). In una nota successivamente trasmessa, il collega Vitelli ha fra l'altro precisato di essere rappresentante legale delle società Immobiliare Casteldelfino, Fraser Yachts Group e Porta a Mare.
  In relazione alle cariche dichiarate dall'onorevole Vitelli, il Comitato ha ritenuto necessario svolgere uno specifico approfondimento sulle concessioni del demanio marittimo delle quali alcune delle società precedentemente richiamate risultano titolari. A tal fine, il Comitato ha richiesto all'interessato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b) del regolamento della Giunta delle elezioni, ulteriori informazioni circa quantità, entità economica e caratteristiche delle concessioni, demaniali o di altro genere, delle quali sono titolari le società delle quali l'onorevole Vitelli aveva dichiarato di essere il rappresentante legale.
  L'onorevole Vitelli ha corrisposto a questa richiesta, fornendo l'elenco delle concessioni con i relativi ambiti temporali e importi, nonché l'indicazione degli enti concessori. Poiché fra tali enti (oltre all'autorità portuale regionale, al comune di Pag. 8Fano e al comune di Varazze) sono risultate anche le autorità portuali di Savona e di Livorno, il Comitato ha compiuto un ulteriore approfondimento sulla natura giuridica delle Autorità portuali.
  Dal momento che tale approfondimento ha fatto emergere orientamenti giurisprudenziali e dottrinali non univoci, rilevato che la classificazione adottata dall'ISTAT colloca tali enti fra quelli di carattere locale, e sempre nel presupposto che le previsioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – in quanto concernenti una fattispecie sensibile come l'ineleggibilità – non possano essere oggetto di interpretazioni estensive, il Comitato ha concluso a maggioranza il suo approfondimento nel senso di non ravvisare profili problematici rispetto alla eleggibilità del deputato Vitelli.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, chiede se vi siano richieste di intervento sulla comunicazione resa dal Vicepresidente Pagano.

  Fabiana DADONE (M5S) chiede preliminarmente che sia messo agli atti della Giunta il fascicolo contenente l'interpretazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 con relativa nota che il suo gruppo ha depositato in merito a tale interpretazione.
  Ritiene che le difficoltà di interpretazione dell'articolo 10 siano dovute, in parte, anche al fatto che sia stato scritto alla fine degli anni cinquanta e che da allora ci siano state una serie di sentenze contrastanti che hanno fatto sì che la Giunta non prendesse una posizione univoca.
  Ricorda che il suo gruppo ha depositato una nota, proponendo una interpretazione orientata sui principi costituzionali che parte dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente per arrivare ai nostri giorni. In particolare affronta il significato dell'inciso «in proprio» che, a suo parere, non dovrebbe essere volto a circoscrivere letteralmente il significato della norma, ma piuttosto a dare rilievo all'interesse economico che i soggetti interessati hanno con lo Stato, rispetto all'interesse generale che gli stessi dovrebbero tutelare. Ricorda, infatti, che vari costituzionalisti ritengono che tale inciso non debba essere interpretato in senso letterale, ma in senso sistematico e che, quindi, sia comprensivo di diverse fattispecie che non comprendano solo il mero proprietario, ma anche il maggior azionista.
  Ritiene inoltre che la «rilevanza economica» vada intesa non solo strictu sensu, riferita cioè alla commessa, alla concessione o all'appalto con lo Stato, ma anche come una realtà sociale che attraverso dimensioni occupazionali, commerciali e di indotto concorre attivamente a modificare, plasmare un particolare territorio dove è stato eletto uno specifico soggetto.
  Al tempo stesso rammenta che è d'obbligo individuare una definizione di Stato che sia attuale e attualizzabile al contesto odierno, perché non si può pensare che con il concetto di Stato si possa oggi rappresentare e inglobare solo ed esclusivamente il Governo, nelle composizioni ministeriali, oltre che il Parlamento. Infatti, ritiene che la pubblica amministrazione, in senso ampio, sia riconducibile al concetto di Stato come entità pubblica nel quale vanno ricompresi, per onestà intellettuale e politica, anche le autonomie locali e le regioni.
  Richiama infine la posizione dell'onorevole Matarrese che, a suo parere, è in una condizione di ineleggibilità manifesta, considerata la rilevanza economica e la diretta, nonché la indiretta, connessione con lo Stato e con la pubblica amministrazione che le società – in cui lo stesso Matarrese detiene una condizione di influenza e intervento decisionale – hanno per lo svolgimento delle attività di progettazione, realizzazione e promozione di opere pubbliche. A tal proposito, in particolare, il restauro della Pinacoteca dell'Accademia di Carrara a Bergamo, la riqualificazione della Scuola economia e finanze dell'Agenzia del Demanio, la riqualificazione ex Poste in sede universitaria dell'Università di Roma la Sapienza, la Pag. 9variante 429 della Val d'Elsa in provincia di Firenze, la galleria naturale San Martino ad Ancona, la variante della strada 69 del Valdarno in provincia di Arezzo e la variante in sotterraneo alla SS 639 in provincia di Lecco.
  Dalla relazione del coordinatore del Comitato il deputato Matarrese risulta inoltre essere presidente del consiglio amministrazione di Senigallia scarl che si occupa della costruzione della terza corsia di un tratto dell'autostrada A 14. Le società Consorzio stabile SAMAC, di cui Matarrese risulta presidente e la Salvatore Matarrese spa, di cui è presidente del consiglio amministrazione, che risulta essere parte integrante dello stesso Consorzio SAMAC sono impegnate, o lo sono state, in attività analoghe con società che, anche se attualmente conferenti esclusivamente al diritto privato, rappresentano evoluzioni societarie di tronconi della pubblica amministrazione e di assoluta rilevanza strategica, oltre che socio-economica, e in quanto tali rientranti nell'ambito dell'articolo 10.
  Rammenta, inoltre, che il Consorzio stabile SAMAC ha ricevuto l'attestazione di qualificazione di contraente generale da parte del Ministero delle infrastrutture, specificando che il ’contraente generale’ è un soggetto unico al quale è affidata la «realizzazione delle infrastrutture strategiche». Tale figura è normata dalla legge n. 443 del 2001 e che ciò pone il general contractor in una posizione potenzialmente di vantaggio sul mercato delle opere pubbliche rispetto alle imprese di grandezza media o medio-piccola. Quindi, al di là del merito della normativa di riferimento, il contraente generale, ai sensi dell'articolo 176 del codice appalti pubblici, gode di una procedura di affidamento in deroga a quella prevista dall'articolo 53 del medesimo codice.
  Sottolinea poi che il 24 gennaio 2014 l'onorevole Lodolini ha presentato un'interrogazione rivolta al Ministro delle Infrastrutture in cui si denuncia la condizione di 130 lavoratori della SAMAC, oltre che di altri 250 delle aziende di sub-appalto, impiegati nei lavori del lotto 4 della terza corsia A14 dell'autostrada Senigallia-Ancona nord, attualmente in cassa integrazione, e si chiedono chiarimenti circa le intenzioni da parte del Ministero per far fronte alla «all'ennesimo stop legato questa volta alle difficoltà economiche del consorzio SAMAC a finanziare la ripartenza».
  In conclusione dichiara che, a suo parere, per l'onorevole Matarrese si prefigura una condizione di ineleggibilità. Infatti il volume di affari, le numerose connessioni con la pubblica amministrazione, la rilevanza in termini economici, sociali e strategici delle cariche ricoperte dal collega Matarrese possono contribuire a porre lo stesso nella condizione di godere di una posizione di vantaggio nei confronti di altri cittadini nel concorrere all'organizzazione politica del Paese.

  Giulia SARTI (M5S) rileva che, in qualche circostanza, il Comitato ha esaminato la posizione di alcuni deputati in maniera troppo frettolosa anziché procedere, come sarebbe stato a suo avviso più opportuno, con l'esame approfondito di ogni singolo. Pertanto, l'odierna discussione rappresenta l'occasione per porre all'attenzione della Giunta alcuni aspetti della posizione del collega D'Agostino non presi in considerazione nella relazione dell'onorevole Pagano.
  Osserva infatti che la D'Agostino Costruzioni generali s.r.l., di cui l'onorevole D'Agostino risulta amministratore unico, è una società capofila di numerose società che non si occupano soltanto della produzione e della distribuzione di energia da fonti rinnovabili ma operano anche in numerosi altri settori produttivi, tra i quali l'edilizia direzionale, infrastrutture e servizi, reti tecnologiche, restauro ed edilizia residenziale.
  Osserva altresì che un aspetto rilevante è costituito dal fatto che la predetta società ha conseguito un appalto direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del progetto C.A.S.E. relativo alla ricostruzione post terremoto della città de L'Aquila. Pag. 10
  Ricorda, incidentalmente, che vi sono state delle vicende giudiziarie legate ad illeciti connessi agli interventi relativi alla ricostruzione che hanno portato all'arresto di diverse persone; peraltro, anche lo stesso progetto C.A.S.E è stato oggetto di inchieste giudiziarie, ancora in corso, in cui si ipotizzavano i reati di turbativa d'asta, e di frode in pubbliche forniture, oltre che per il mancato rispetto della normativa antisismica.
  Considerato, quindi, che la società in titolo è stata vincolata con lo Stato per contratti d'opera relativi a lavori svolti nell'anno 2009, ribadisce che sarebbe stato opportuno svolgere una istruttoria più approfondita per verificare se i predetti rapporti con lo Stato fossero ancora in essere.
  Avanza pertanto la richiesta di svolgere un'ulteriore verifica della posizione dell'onorevole D'Agostino proprio al fine di acquisire le predette informazioni.

  Davide CRIPPA (M5S) reputa che sarebbe opportuno allegare al resoconto della seduta odierna della Giunta la documentazione che è stata prodotta nel corso dell'istruttoria svolta dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità. Tale documentazione, infatti, è il frutto della collaborazione di tutte le forze politiche e ha rappresentato un punto importante di confronto nel corso delle discussioni svolte.
  Riprendendo quanto poc'anzi rilevato in merito alla posizione dell'onorevole D'Agostino, osserva che le perplessità derivanti dal contratto d'opera stipulato con la Presidenza del Consiglio dei ministri nascono dal fatto che, sebbene presumibilmente la costruzione delle opere possa ritenersi conclusa, permane una responsabilità successiva dell'impresa appaltatrice nei riguardi dello Stato relativamente alla garanzia dell'immobile realizzato. Si tratta di una garanzia postuma per di più sottoposta, come già sottolineato dalla collega Sarti, ad un procedimento amministrativo di verifica dei componenti edilizi utilizzati e il cui esito potrebbe determinare un vizio del contratto stipulato dalla predetta società con lo Stato. Ad ogni modo, essendo i contratti stipulati nel settore edilizio caratterizzati da una garanzia postuma sul prodotto realizzato, il rapporto tra la D'Agostino Costruzioni generali s.r.l. e lo Stato si estende a suo avviso per tutta la durata della garanzia e quindi oltre il termine temporale costituito dalla ultimazione dei lavori.

  Giulia SARTI (M5S), intervenendo per una precisazione, ricorda a tale proposito che l'adeguamento alla normativa antisismica delle abitazioni costruite nel 2009 è stato effettuato nel periodo tra il 2012 e il 2013.

  Davide CRIPPA (M5S) osserva che tali interventi di adeguamento possono essere realizzati in modalità diverse a secondo dei vizi di forma riscontrati nella costruzione degli immobili.
  Ricorda che il proprio gruppo ha depositato un documento concernente l'interpretazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 che, oltre a rappresentare un punto di partenza per esplicitare la linea interpretativa del proprio gruppo, è risultato anche strumentale allo svolgimento di una discussione che probabilmente non ha precedenti per quanto concerne la verifica dell'ineleggibilità svolta in passato sia in sede di Comitato che di Giunta.
  Nel chiarire come non sia intenzione dei rappresentanti del gruppo MoVimento 5 Stelle assumere un ruolo persecutorio, valuta tuttavia incomprensibile la leggerezza con cui la posizione di alcuni deputati sia stata analizzata dal Comitato, nonché la superficialità con cui sono stati applicati alcuni parametri relativi all'ineleggibilità. Intende soffermarsi in particolare sulla posizione degli onorevoli Colaninno e Vitelli.
  Con riferimento all'onorevole Colaninno, richiama le cariche dichiarate dal deputato e segnatamente la carica di vicepresidente e amministratore nella società Omniaholding spa (una holding statica che detiene prevalentemente partecipazioni azionarie di imprese che svolgono Pag. 11attività industriali), la carica di vicepresidente (non esecutivo) nella società Piaggio spa, nonché la consigliere di amministrazione nelle società Immsi spa (che, attraverso società controllate, opera nei settori immobiliare, industriale e navale) e Omniainvest spa (anch'essa holding statica che detiene prevalentemente partecipazioni azionarie di imprese che svolgono attività industriali).
  Ricorda che nella relazione dell'onorevole Pagano, la sola carica rilevante – con riferimento al n. 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – risultava essere quella in Omniaholding spa, che svolge attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti sul capitale di altre imprese.
  Rispetto a tali aspetti, richiama il fatto che la stessa relazione dell'onorevole Pagano si interrogava in merito alla possibilità o meno che l'analisi della Giunta dovesse spingersi anche a valutare la situazione delle società da essa controllate, direttamente o indirettamente, posto che, da un lato, si potrebbe ritenere che la normativa in materia di ineleggibilità debba essere «di stretta interpretazione», dall'altro, qualcuno potrebbe sostenere che lo strumento della holding costituirebbe il mezzo per rendere di fatto inapplicabile tale normativa.
  A suo giudizio, tale questione rappresenta un nodo fondamentale, che deve essere oggetto di una riflessione al fine di verificare se la fattispecie di una holding statica – e quindi di una società non operativa – rappresenti lo strumento per rendere vana l'applicazione del citato articolo 10.
  Ritiene che nel caso in esame vi siano delle responsabilità operative dirette che si ripercuotono in altre società. Ciò in quanto Omniaholding s.p.a. controlla Omniainvest s.p.a. e detiene circa il 10 per cento di Immsi s.p.a.; a sua volta Omniainvest spa possiede circa il 43 per cento di Immsi s.p.a. Osserva inoltre che quest'ultima società opera in vari settori quali quello turistico-alberghiero, industriale e navale e detiene una quota pari al 7 per cento della società Alitalia. Essa delinea quindi una serie di rapporti con altre società.
  Pertanto, a suo avviso l'analisi della Giunta deve valutare le società controllate direttamente e indirettamente per evitare che vengano posti in essere meccanismi di elusione del dettato normativo.
  Nel considerare opportuno analizzare le attività svolte dalle società controllate, si sofferma sull'attività del gruppo Piaggio e ricorda che lo stesso nell'anno 2012 ha avuto una commessa con Poste italiane s.p.a. del valore di 30 milioni di euro.
  Richiama a tale proposito il fatto che qualcuno ha ritenuto tale importo non significativo sotto il profilo della rilevanza economica – aspetto peraltro controverso, che ha registrato una difformità di vedute. Infatti, non è chiaro quale sia il parametro rispetto al quale valutare la rilevanza economica e se tale parametro debba essere costituito dal fatturato di una società o dall'intero panorama degli appalti in generale. Cita, al riguardo, la difficoltà registrata dal suo gruppo, nel corso dell'esame della legge di stabilità, nel reperire finanziamenti statali per il rilancio della stampa digitale, laddove a fronte di una richiesta di 150 milioni di euro sono stati concessi solo 5 milioni di euro. Pertanto, a suo giudizio, la somma di 30 milioni di euro rappresenta un importo rilevante sotto il profilo economico. Peraltro, osserva che la Cassa depositi e prestiti partecipa al capitale di Poste italiane s.p.a. e quindi vi sono rapporti anche con l'amministrazione centrale.
  Con riferimento alla Intermarine s.p.a. – facente parte della società Immsi spa – osserva che tale società opera nella progettazione e costruzione di navi cacciamine. Nel rilevare che i destinatari di un bene di tale natura, a suo avviso, non possono che essere le forze armate dei singoli Stati, evidenzia che vi sono dei contratti posti in essere dalla Intermarine s.p.a. con il Ministero della difesa e quindi con un'amministrazione centrale.
  Nonostante a suo giudizio il caso in esame rientri palesemente tra le fattispecie configurate dall'articolo 10 del decreto del Pag. 12Presidente della Repubblica n. n. 361 del 1957, permangono delle reticenze ad una valutazione oggettiva della situazione considerata.
  Avanza quindi la richiesta di pervenire ad una revisione delle valutazioni del Comitato in merito alla situazione dell'onorevole Colaninno in relazione alle problematiche sopra esposte.
  Passa quindi all'esame della situazione dell'onorevole Vitelli, che ha dichiarato la carica di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della società Azimut Benetti s.p.a.
  Richiamando il contenuto della relazione dell'onorevole Pagano, osserva che la posizione dell'onorevole Vitelli, essendo costui titolare di concessioni demaniale rilasciate da autorità portuali utilizzate nell'attività produttiva, rientra pienamente nella fattispecie prevista dal suddetto articolo 10 in materia di concessioni.
  Ritiene, infatti, di tutta evidenza che si tratti di concessioni demaniali e richiama il fatto che lo stesso Vitelli ricopra la carica di presidente della società Porta a Mare s.p.a., detenuta per il 99 per cento della società Azimut e per l'1 per cento dal comune di Livorno, e che opera nella realizzazione di opere di riqualificazione urbanistica di un'area industriale e portuale di Livorno.
  Peraltro, con riferimento alle predette società, la stessa relazione dell'onorevole Pagano richiamava la necessità di affrontare il problema della titolarità di concessioni del demanio marittimo.
  Nel dare atto che il Comitato ha svolto un approfondimento sulla questione, ricorda che a seguito del decreto legislativo n. 112 del 1998 (c.d. decreto Bassanini), la gestione amministrativa del demanio marittimo è ormai di competenza regionale o, per subdelega, comunale, fatte salve alcune ipotesi di competenza statale.
  A tale proposito desidera porre l'accento sulla previsione della competenza statale, che rappresenta un nodo fondante sul punto. Infatti, a seguito degli approfondimento svolti, la società Azimut risulta concessionaria demaniale da parte dell'autorità portuale di Livorno e dell'autorità portuale di Savona. Giudica quindi palese che tali concessioni rientrano nell'ipotesi di competenza statale sopra richiamata.
  Rileva tuttavia che il Comitato ha messo in dubbio una siffatta conclusione ritenendo che le autorità portuali non rientrassero in modo indiscutibile nel novero delle pubbliche amministrazioni ovvero fra gli enti economici. Nel richiamare le conclusioni non univoche circa la natura delle autorità portuali alle quali si è giunti dopo un approfondimento della materia, ritiene tuttavia che le autorità portuali debbano essere considerate una emanazione diretta dello Stato, in quanto la legge che le ha istituite demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle finanze diversi compiti di vigilanza in materia di bilancio, nonché di intervento diretto sulle nomine del presidente delle autorità portuali e del commissario in sostituzione del presidente dell'autorità, oltre che dei rappresentanti ministeriali in seno alle autorità medesima. Vi è quindi una stretta correlazione tra la sfera politico-amministrativa dello Stato e quella dell'attività posta in essere dall'autorità portuale.
  Pur ammettendo che alcune concessioni demaniali regionali o comunali debbano essere tenute distinte dalle concessioni demaniali dello Stato, con riferimento alle concessioni demaniali rilasciate dalle autorità portuali di Livorno e di Savona, alla luce dei rapporti sopra richiamate tra queste e lo Stato, a suo giudizio tali concessioni devono essere considerate come rilasciate dallo Stato.
  In conclusione, ritiene che la posizione dell'onorevole Vitelli rientri tra le fattispecie di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Da ultimo osserva che, sulla base della biografia del collega Vitelli presente sul sito internet dello stesso, egli risulta ricoprire la carica di console onorario della Norvegia in Italia. A tale proposito andrebbe approfondito quali interessi egli rappresenti in tale veste.

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  Giulia SARTI (M5S), ad integrazione delle considerazioni testé esposte dall'onorevole Crippa, fa presente che il deputato Vitelli fa parte della IX Commissione trasporti che si occupa di materie rispetto alle quali appare evidente il potenziale conflitto di interessi.

  Adriana GALGANO (SCpI) esprime sorpresa per il fatto che i colleghi del gruppo Movimento 5 Stelle ripropongano ancora una volta argomenti ampiamente esposti e dibattuti in sede di Comitato. I colleghi del gruppo Scelta Civica per l'Italia sono stati solleciti nel fornire al Comitato la documentazione che lo stesso, su iniziativa dei colleghi del MoVimento 5 Stelle, aveva richiesto. In particolare è stato consegnato un documentato parere dal quale risulta che le autorità portuali non sono assimilabili ad amministrazioni statali; dalla documentazione consegnata inoltre risulta che le concessioni alle quali si faceva riferimento negli ultimi interventi non hanno la rilevanza economica considerata significativa dall'articolo 10. Sulla base di questi elementi le richieste avanzate dai colleghi del MoVimento 5 Stelle risultano non fondate, e pertanto, esprime pieno consenso sulla relazione del coordinatore del Comitato, onorevole Pagano.

  Alessandro PAGANO, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità, fa presente che nei loro interventi i colleghi del MoVimento 5 Stelle hanno fatto riferimento a documentazioni e relazioni che sono state esaminate nel corso dei lavori del Comitato. Considera necessario che il complesso delle documentazioni esaminate in tale ambito, ivi comprese quelle fatte pervenire dai deputati interessati, faccia parte integrante dell'odierno dibattito. Ritiene, infatti, che tale patrimonio documentale debba costituire parte integrante della relazione da lui svolta.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, con riferimento a quest'ultimo intervento e ad altre considerazioni svolte in precedenza da altri colleghi, fa presente che tutto il materiale che ha formato oggetto di esame da parte del Comitato è ovviamente agli atti della Giunta e a disposizione dei suoi membri. Resta ferma la particolare forma di riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso dell'attività della Giunta prevista dal regolamento della stessa. La pubblicità dei lavori è comunque assicurata dal resoconto che viene pubblicato per ogni seduta della Giunta plenaria, al quale non possono peraltro essere allegati dossier o note di documentazione.

  Giuseppe LAURICELLA (PD) osserva che l'attuale formulazione dell'articolo 10 rende estremamente difficile, come del resto hanno riconosciuto anche i colleghi del MoVimento 5 Stelle, che la Giunta possa pervenire a proporre l'ineleggibilità di alcuno dei deputati che hanno formato oggetto di attenzione in questi mesi. La sua parte politica peraltro si è manifestata fin dall'inizio disponibile a pervenire a una nuova stesura delle norme in questione, allo stato assolutamente astruse. Ciò significa che in questa sede non si possono dare patenti di bravura ad alcuni piuttosto che ad altri: in Giunta, infatti, tutti hanno manifestato la volontà di affrontare questi temi in maniera seria e scevra da pregiudizi.
  A suo avviso non sussistono fattispecie di ineleggibilità in relazione ai casi sin qui esaminati, che dovranno comunque essere valutati anche sotto il profilo della incompatibilità, e prescindendo in questa fase dalle conclusioni cui potrà giungere tale esame. Andrebbe infine valutata la possibilità che Parlamento e Governo intervengano eventualmente con norme di interpretazione autentica al fine di chiarire portata ed effetti delle disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità, dal momento che una ridefinizione complessiva di tutta la materia potrebbe comunque richiedere tempi non brevi.

  Adriana GALGANO (SCpI), con riferimento a quest'ultimo intervento, osserva che la Giunta è chiamata oggi a pronunciarsi in materia di ineleggibilità: è questo il tema e non ritiene opportuno che il Pag. 14dibattito si trasferisca sulle incompatibilità. Quando la Giunta avvierà l'esame delle incompatibilità dovrà prendere in considerazione tutti i casi significativi.
  Concorda invece sulla opportunità di avviare una riflessione che porti a riscrivere le norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità rendendole più adeguate all'attuale contesto sociale ed economico. Sotto questo profilo ritiene che in passato il legislatore sia stato molto attento ai profili di incompatibilità che riguardano le imprese e i responsabili delle stesse, trascurando invece altri aspetti probabilmente più rilevanti.

  Giuseppe LAURICELLA (PD) tiene a precisare di non aver assolutamente inteso esprimere il dubbio che taluno dei soggetti di cui oggi la Giunta discute possa versare in una situazione di incompatibilità, non essendo stata ancora valutata a questo riguardo la posizione di ciascuno di essi. Ritiene invece necessario che la Giunta affronti il tema delle incompatibilità con riferimento a tutti i colleghi interessati.

  Fabiana DADONE (M5S) non si sofferma sul riferimento ad un parere pro veritate depositato dallo stesso soggetto del quale si sta valutando l'eleggibilità, dal momento che il parere pro veritate dovrebbe per definizione provenire da un soggetto terzo. Non si sofferma neppure sul concetto di rilevanza economica, di cui all'articolo 10, quale è stato interpretato dalla collega Galgano perché ritiene che in materia non dovrebbe esservi una interpretazione personale bensì una interpretazione frutto di un comune orientamento. A questo riguardo esprime forti perplessità sull'ipotesi che un'interpretazione autentica possa essere proposta dal Governo, dal momento che è il Parlamento ad essere titolare della funzione legislativa. Sarebbe stato certo meglio se si fosse risolto il problema all'origine con una nuova formulazione delle norme in questione: allo stato, invece, si è di fronte ad una interpretazione dell'articolo 10 estremamente restrittiva e letterale, senza alcun riconoscimento delle situazioni di conflitto di interessi in capo a taluni dei colleghi la cui posizione è stata esaminata dal Comitato.

  Davide CRIPPA (M5S) fa presente alla collega Galgano, che ha presumibilmente perso parte del suo precedente intervento, che la riproposizione in Giunta plenaria di argomenti e considerazioni già sviluppati nell'ambito del Comitato discende dalla esigenza di garantire piena conoscibilità a un confronto che altrimenti rimarrebbe chiuso nell'informalità della sede più ristretta.
  Considera altresì singolare che un parere pro veritate possa pervenire da uno dei soggetti interessati alla questione. Ribadisce inoltre che la rilevanza economica cui fa riferimento l'articolo 10 deve essere valutata in relazione al mercato di riferimento e non ad altri parametri economici. Le posizioni espresse in Giunta dovrebbero avere una valenza tecnica e non rappresentare una sorta di difesa d'ufficio effettuata in ragione di una comune appartenenza politica.

  Adriana GALGANO (SCpI) fa presente che la passione con cui ha difeso la posizione del collega Vitelli discende dalla inoppugnabilità dei dati. Le sue società sono titolari di concessioni per un importo pari a 150 mila euro, a fronte di un fatturato complessivo di 700 milioni, ossia una percentuale minima dello stesso.

  Davide CRIPPA (M5S) precisa che l'ammontare complessivo delle concessioni ammonta a circa 390 mila euro e ribadisce che la rilevanza economica delle stesse non dovrebbe essere valutata rispetto al fatturato.

  Adriana GALGANO (SCpI), premesso che il dato richiamato dal collega Crippa modificherebbe la percentuale di pochi centesimi di punto, osserva che la diversità di opinioni su come debba intendersi il concetto di rilevanza economica conferma la problematicità della formulazione dell'articolo 10. Ribadisce, in conclusione, il proprio consenso rispetto alla proposta di Pag. 15una revisione complessiva della normativa che, come detto, ritiene allo stato molto penalizzante per chi svolga attività di impresa.

  Giulia SARTI (M5S) rileva che da parte dei colleghi del gruppo di Scelta Civica per l'Italia – che ben conoscono le situazioni dei deputati interessati – si sarebbe aspettata maggior attenzione rispetto ai contenuti della relazione del coordinatore Pagano, in particolare con riferimento alla società D'Agostino Costruzioni generali, che non costituisce solo la capofila di una serie di società che operano nel settore di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili, ma che è essa stessa società attiva nel settore della costruzione di immobili residenziali. Essa infatti risulta aver operato nell'ambito della ricostruzione de L'Aquila in relazione al cosiddetto progetto C.A.S.E., nel quale sono state coinvolte anche altre società per le quali sono successivamente emersi contatti con ambienti mafiosi. Esprime il rammarico per il fatto che la posizione del deputato D'Agostino sia stata esaminata dal Comitato con eccessiva fretta e senza procedere ad opportuni approfondimenti.

  Nicola STUMPO (PD) osserva che la discussione odierna verte sui profili di eleggibilità con riferimento alla situazione di alcuni colleghi. Successivamente il Comitato dovrà occuparsi dei profili di incompatibilità di tutti i colleghi e non solo dei casi oggi in questione. In questa prospettiva ritiene pertanto necessario arrivare ad una conclusione dell'esame delle fattispecie rilevanti ai fini dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
  Nel sottolineare il positivo lavoro sin qui svolto dalla Giunta, desidera evidenziare le caratteristiche peculiari di questo Organo, a partire dal ruolo di garanzia del suo Presidente e dalle modalità di nomina dei suoi componenti, di competenza del Presidente della Camera. In questa ottica un aspetto rilevante è quello relativo al peculiare regime di riservatezza degli atti e delle informazioni di cui vengono a conoscenza i membri della Giunta.
  Auspica in conclusione che nel prosieguo della legislatura si possa sviluppare, come in più occasioni prospettato anche dal Presidente D'Ambrosio, un proficuo confronto in merito a un aggiornamento delle norme regolamentari e delle procedure che regolano l'attività della Giunta.

  Antimo CESARO (SCpI) osserva che la Giunta dovrebbe limitarsi in questa sede ad esaminare questioni e profili relativi alla eventuale ineleggibilità di deputati. Invita pertanto a non associare in modo suggestivo a questo esame vicende che riguardano aziende ben diverse da quelle di cui i colleghi sono, ovvero sono stati, responsabili, utilizzando a tal fine la coincidenza casuale del fatto che le stesse abbiano operato nella medesima area territoriale.

  Fabiana DADONE (M5S) ribadisce ancora una volta che la rilevanza economica di un rapporto con lo Stato non deve limitarsi ad una valutazione della entità finanziaria di un appalto, ma deve essere intesa in un senso più ampio, come capacità di influenza sulla realtà sociale in cui una impresa opera e, conseguentemente, come capacità di influire sulla libera determinazione degli orientamenti elettorali di chi in quel territorio vive.

  Adriana GALGANO (SCpI), osservando che l'interpretazione di una norma non può essere il frutto delle valutazioni di un singolo gruppo, rivolge un sincero ringraziamento al collega Pagano per le modalità con cui ha inteso svolgere la sua funzione di coordinatore del Comitato in relazione all'esame dei profili attinenti alle ineleggibilità e con cui ha portato avanti in questi mesi l'attività del Comitato medesimo.

  Franco BRUNO (Misto-MAIE-ApI) concorda con l'impostazione data dall'onorevole Pagano nell'ambito dei lavori svolti dal Comitato, rilevando che la questione di Pag. 16cui si dibatte è costituita in sostanza dal conflitto di interessi e dal modo in cui le élite si organizzano per partecipare alla gestione della cosa pubblica. Occorre riflettere sulle modalità più adatte per consentire a tutti i cittadini di partecipare all'elettorato passivo, salvaguardando nel contempo l'esigenza che chi ha la gestione del bene pubblico possieda e mantenga requisiti minimi di garanzia e responsabilità verso la collettività.
  Ringrazia in conclusione il Presidente D'Ambrosio per aver evidenziato gli aspetti di riservatezza che devono connotare l'attività della Giunta e i comportamenti dei suoi componenti.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, preso atto che non sussiste unanimità circa le conclusioni alle quali è pervenuto il Comitato e apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, avvertendo che nella prossima seduta si procederà a distinte deliberazioni sulle proposte del Comitato medesimo relative ai deputati sui quali esso ha svolto uno specifico approfondimento.

Sui lavori della Giunta.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, fa presente che in esito al primo turno delle recenti elezioni amministrative dello scorso 25 maggio l'onorevole Matteo Biffoni è risultato eletto sindaco di Prato e che in esito al turno di ballottaggio svoltosi l'8 giugno scorso, l'onorevole Antonio Decaro è risultato eletto sindaco di Bari.
  Poiché si tratta di cariche che sono incompatibili con il mandato parlamentare invita il Comitato per le incompatibilità, ineleggibilità e decadenze a procedere alla relativa istruttoria. Alla stessa ovviamente non si darà corso qualora pervengano in tempo utile le dimissioni da una delle due cariche da parte dei colleghi interessati.

  La seduta termina alle 11.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.05 alle 11.10.