CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 giugno 2014
255.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 71

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

  Mercoledì 18 giugno 2014. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 15.40.

Variazioni nella composizione della Giunta.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, dà il benvenuto alla collega Laura Garavini, nominata componente della Giunta in luogo dell'onorevole Davide Zoggia, dimissionario, che ringrazia per l'impegno e per la sensibilità istituzionale profusi nell'attività di questo organo.
  Ricorda che, in relazione a tali dimissioni, in una prossima seduta si procederà all'elezione del nuovo segretario.

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan.
(doc. IV, n. 8).

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo l'11 giugno 2014.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica che l'onorevole Galan ha confermato la sua intenzione di essere audito in questa sede. Ricorda, altresì, che la Giunta aveva già ipotizzato di svolgere la suddetta audizione nel corso della prossima settimana e che, pertanto, convoca fin d'ora la seduta per mercoledì 25 giugno, alle ore 13.
  In relazione alla sua prevedibile durata, si riserva di prendere contatti con i presidenti delle Commissioni permanenti al fine di consentire ai colleghi di partecipare ai lavori della Giunta, evitando – ove possibile – sovrapposizioni con le attività di tali organi.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Francantonio Genovese.
(doc. IV, n. 7).

(Esame e rinvio).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, informa che il legale del deputato interessato, cui è stata inviata la rituale comunicazione sulla convocazione della Giunta e sulla facoltà Pag. 72per il suo assistito di fornire alla Giunta i chiarimenti ritenuti opportuni gli ha trasmesso una nota lo scorso 14 giugno 2014. Nel confermare l'intenzione dell'onorevole Genovese di essere sentito personalmente, ha invitato la Giunta ad indicare alcune date utili per l'audizione, così da poter richiedere alla competente autorità giudiziaria le autorizzazioni a tal fine necessarie.
  Tenuto conto dell'impegno della Giunta di audire il deputato Galan mercoledì 25 giugno e del termine di conclusione dell'esame della questione che riguarda quest'ultimo, propone di indicare come date possibili quelle di martedì 8 luglio, alle ore 13 ovvero di mercoledì 16 luglio, alle ore 13.

  La Giunta concorda.

  Gea SCHIRÒ (PI), relatore, riferisce che il procedimento deriva dalla richiesta del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, dottor De Marco, di autorizzare l'utilizzo di conversazioni e comunicazioni nei confronti di Francantonio Genovese. Il procedimento penale porta il numero n. 7696/11 RGNR – n. 2298/12 RG GIP ed è il medesimo nel contesto del quale la stessa autorità giudiziaria ha già domandato – e ottenuto dall'Assemblea lo scorso 15 maggio – l'autorizzazione alla custodia cautelare in carcere. Per i fatti si può quindi rinviare all'esame del Doc. IV, n. 6.
  Risulta che, allo stato, per il deputato Genovese siano stati disposti gli arresti domiciliari.
  In questa sede viene all'esame della Giunta l'ordinanza che chiede l'autorizzazione all'uso processuale di conversazioni e comunicazioni del deputato captate in via indiretta, cioè su utenze che non erano nella sua disponibilità. Esse sono state acquisite dalla procura di Patti, nell'ambito di indagini per fatti originariamente diversi da quelli relativi alla formazione professionale. Solo in un secondo momento, il procedimento è poi confluito in quello di Messina.
  L'ordinanza accoglie totalmente l'istanza formulata dall'organo inquirente il 28 febbraio 2014 e poi integrata il 1o ed il 24 aprile 2014, dando conto in modo sommario – per ciascuna delle 186 intercettazioni elencate (peraltro la procura ne indica una in più, individuata con il numero 1140) – delle circostanze che le rendono «non manifestamente irrilevanti».
  A corredo della richiesta, l'autorità giudiziaria ha trasmesso alla Camera anche la copia delle richieste formulate in merito dalla Procura e dei verbali delle udienze in cui sono state esaminate, nonché i verbali delle trascrizioni delle conversazioni oggetto della richiesta e i relativi files audio.
  Trova dunque attuazione la procedura dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, secondo le interpretazioni e le posizioni espresse dal giudice costituzionale in materia di intercettazioni indirette e di rilevanza e necessità processuale del loro utilizzo.
  Quanto alla natura casuale delle intercettazioni, l'ordinanza precisa preliminarmente che nessuna intercettazione è stata eseguita eludendo il divieto costituzionale. Si legge, infatti, che «contrariamente a quanto affermato dalla difesa (...) nessuna utenza in uso all'On. Genovese (...) è stata mai sottoposta ad intercettazione. Tutte le utenze intercettate sono risultate riferibili esclusivamente a persone diverse dall'On. Genovese e l'attività è stata svolta in funzione delle condotte illecite a costoro riconducibili».
  Nell'ordinanza, nel dar conto degli orientamenti consolidati della giurisprudenza costituzionale in materia, l'organo richiedente precisa in questi termini il reale obiettivo dell'indagine: «obiettivo della captazione non era, neanche in termini di mera eventualità, il deputato, bensì le attività poste in essere dai soggetti direttamente sottoposti ad intercettazione». Viene, altresì, sottolineato come l'attività captativa nei confronti del deputato si è svolta anche in termini quantitativamente trascurabili rispetto all'attività di controllo esercitata sugli altri indagati. Si porta ad esempio «come sull'utenza in uso a Lamacchia Salvatore, in circa un anno sono state ascoltate oltre 21.000 tra telefonate, Pag. 73contatti e messaggi: solo circa 300, pari a poco più dell'1 per cento, sono quelle rilevanti che vedono partecipe l'on. Genovese».
  L'ordinanza conclude nel senso che «È oggettivamente impensabile e concettualmente illogico anche solo ipotizzare che l'attività di intercettazione sia stata realizzata allo scopo di captare il deputato, e non, piuttosto, di ricostruire le condotte ed il ruolo degli utilizzatori delle utenze».
  Rileva come un secondo aspetto oggetto di attenzione sia la rilevanza e necessità processuale dell'utilizzo delle intercettazioni, avendo – nella sentenza n. 74 del 2013 – la Corte precisato che il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri delle Camere va valutato esclusivamente in base al criterio della «necessità» processuale. Esso opera, infatti, sia come condizione per l'utilizzazione delle intercettazioni in sede processuale, sia come limite per l'autorità giudiziaria nei confronti dei parlamentari. La medesima pronuncia giurisdizionale reca infatti la seguente affermazione: «ne consegue che soltanto qualora la richiesta di autorizzazione avanzata dal Giudice per le indagini preliminari abbia ad oggetto intercettazioni fortuite la cui utilizzazione non risponda al richiamato criterio di «necessità», l'esercizio del potere giudiziario andrebbe ritenuto illegittimo e riveli l'intento persecutorio della richiesta».
  Con riferimento a tale ambito valutativo, occorre ricordare che la citata ordinanza di custodia cautelare emessa lo scorso marzo nei confronti del parlamentare non faceva alcun uso né alcuna menzione delle intercettazioni riferite al parlamentare.
  Il Giudice per le indagini preliminari premette, anche in questa sede, che «ai fini della prova dei fatti contestati, la funzione dell'attività captativa, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, ha avuto un ruolo marginale e di contorno».
  Purtuttavia, la richiesta viene formulata, in quanto «talune delle conversazioni intercettate appaiono rilevanti ai fini delle indagini, benché nella quasi totalità (...) non documentino direttamente la commissione di un reato, né forniscano una prova diretta del reato medesimo. La rilevanza appare, invece, limitata ai riscontri, diretti o indiretti, specifici o generici, che da esse si traggono».
  L'ordinanza conclude quindi nel senso che «Nessuna di tali conversazioni, poi, può qualificarsi come “manifestamente irrilevante” ai fini della ricostruzione delle vicende oggetto di indagine, atteso che tutte riguardano lo svolgimento dei fatti per cui è processo: il coinvolgimento dell'On. Genovese nella gestione degli enti di formazione che si sono ritenuti al medesimo riferibili e mediante i quali si assumono poste in essere le condotte illecite; i rapporti tra l'On. Genovese e gli altri protagonisti delle vicende; ecc.
».
  Nel riportare l'elenco delle conversazioni, l'ordinanza riepiloga, in modo schematico, i fatti che esse contribuirebbero a documentare, ovvero i rapporti esistenti tra Genovese e alcuni coindagati in relazione a taluni episodi descritti nell'ordinanza di custodia cautelare.
  Per i profili di interesse in questa sede, ritiene opportuno ricordare che, nelle memorie difensive prodotte da Genovese nel procedimento che la Giunta ha svolto precedentemente, il deputato ha insistito più volte sulla illegittima captazione delle sue conversazioni.
  Il deputato Genovese ha infatti sostenuto dinanzi alla Giunta che il sostrato indiziario che sorregge la richiesta di custodia cautelare era derivato, in via pressoché esclusiva, dall'intercettazione di conversazioni telefoniche o ambientali, la cui modalità di esecuzione, era chiaramente rivelatrice di fumus persecutionis nei suoi confronti.
  In particolare, Genovese aveva evidenziato che l'attività di captazione aveva fatto da supporto ad una inchiesta che lo vedeva come principale obiettivo di indagine in quanto, secondo l'accusa, era capo e promotore di un'associazione a delinquere.
  Per tali ragioni sarebbero state controllate utenze della sua cerchia di familiari, Pag. 74di collaboratori e di amici con i quali i colloqui erano abituali, nonché addirittura un'utenza di cui aveva uso esclusivo.
  Conclusivamente, nel riservarsi di formulare una proposta alla Giunta in esito agli elementi che emergeranno dal dibattito, che auspica sia il più possibile condivisa, ritiene utile evidenziare fin d'ora due elementi.
  In primo luogo, occorre osservare che l'attività di captazione delle conversazioni del deputato – effettuate in forma indiretta – si è protratta per un arco significativo di tempo. La prima comunicazione risale infatti al 25 ottobre 2011 e l'ultima è datata 28 giugno 2013.
  La seconda considerazione riguarda la circostanza che il deputato risulta già iscritto nel registro degli indagati, secondo quanto si apprende dall'ordinanza, dal 12 dicembre 2011 e tale elemento va sicuramente valutato in relazione al criterio ermeneutico espresso dalla Corte costituzionale in più occasioni, allorquando le intercettazioni riguardano un parlamentare che figuri già nel novero delle persone sottoposte a indagini. In tale circostanza «è indubbio che la qualificazione dell'intercettazione come «casuale» richiede una verifica particolarmente attenta»; in tale eventualità, difatti, pur non potendo ipotizzarsi una presunzione assoluta del carattere «indiretto» dell'intercettazione, tale da fare sorgere sempre l'esigenza dell'autorizzazione preventiva (sentenza n. 390 del 2007), il sospetto dell'elusione della garanzia è comunque più forte». Si vedano al riguardo le sentenze n. 114 e n. 263 del 2010.

  La seduta termina alle 16.05.