CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 maggio 2014
235.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 228

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

  La seduta comincia alle 8.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Il presidente Renato BALDUZZI comunica che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Gian Luigi Gigli, in sostituzione del deputato Rabino, dimissionario.

Revisione della Parte II della Costituzione.
S. 1429 Governo e abb.
(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 maggio 2014.

  Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, ricorda che nella precedente seduta si era riservato di presentare oggi una proposta di parere sul testo base. Considerato, tuttavia, che la Commissione affari costituzionali del Senato ha rivisto il calendario dei propri lavori, posticipando il termine per la presentazione degli emendamenti, e in questo modo ha lasciato anche alle Commissioni competenti in sede consultiva più tempo per approfondire la riflessione sul testo in esame, avverte che presenterà la propria proposta di parere Pag. 229nella prossima seduta. Quindi, preso atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 66/2014: Competitività e giustizia sociale.
S. 1465 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite 5a e 6a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il senatore Raffaele RANUCCI (PD), relatore, introducendo l'esame, riferisce che il decreto-legge – che si compone di 51 articoli ed è attualmente all'esame in sede referente delle Commissioni riunite 5a e 6a del Senato – prevede misure di riduzione del cuneo fiscale, con l'obiettivo di stimolare l'economia attraverso un aumento dei consumi e la creazione di condizioni economiche più favorevoli per gli imprenditori e gli investimenti produttivi. Attraverso un credito di imposta, è previsto che, a partire dal mese di maggio, la retribuzione netta dei lavoratori dipendenti il cui reddito sia compreso tra 8 e 24 mila euro lordi aumenti di 80 euro al mese. Un'altra misura di riduzione fiscale riguarda l'IRAP, che viene tagliata del 10 per cento e la cui aliquota principale viene abbassata, con un beneficio finanziario per le imprese stimato dal Governo nel 2014 in 700 milioni. Sono previste misure di contrasto dell'evasione fiscale, da cui si attendono ulteriori risorse. Viene incrementato il plafond delle risorse finanziarie a disposizione degli enti delle pubbliche amministrazioni che hanno debiti nei confronti di terzi.
  Viene istituito un meccanismo per agevolare la cessione del credito delle imprese agli istituti finanziari, attraverso una garanzia dello Stato e attraverso Cassa depositi e prestiti. Per rendere più razionale ed efficace la spesa di funzionamento per beni e servizi, vengono individuati soggetti aggregatori di riferimento che hanno il compito di stabilire condizioni standard di acquisto. È prevista una riduzione della spesa per beni e servizi, ripartita in eguale misura tra Stato, regioni ed enti locali. È stabilito un tetto massimo per la spesa per acquisti di auto di servizio, con l'eccezione dei mezzi indispensabili per servizi di sicurezza e sociali. Sono previste misure per ridurre gli affitti di immobili da parte di enti pubblici e per un miglior utilizzo degli spazi esistenti. Il trasferimento, da parte dello Stato alla RAI, viene ridotto di 150 milioni nel 2014 attraverso scelte di efficientamento e cessione di quote di partecipate. È previsto un incremento della digitalizzazione della pubblica amministrazione.
  Viene stabilito un tetto ai compensi dei dirigenti della pubblica amministrazione, che non potranno superare l'importo annuo massimo di 240 mila euro lordi. Si va quindi a ridurre di oltre 70 mila euro il tetto dei compensi dei dirigenti pubblici, mentre per i manager delle società partecipate il tetto viene fissato a 311 mila euro. Per l'anno 2014 si prevede il concorso alla riduzione della spesa pubblica da parte degli organi costituzionali per 50 milioni di euro. In attesa della riforma costituzionale in itinere, che lo sopprime, per il CNEL è previsto nel 2014 un minor stanziamento.
  Tra le misure di copertura c’è l'aumento al 26 per cento dell'aliquota d'imposta sulla rivalutazione delle quote di Banca d'Italia e l'aumento al 26 per cento delle rendite finanziarie per tutti i servizi o prodotti attualmente tassati al 20. È prevista la riduzione da 3 anni a 1 del numero di rate per il pagamento dell'imposta sulle plusvalenze dalla rivalutazione degli asset d'impresa. Viene offerta alle regioni la possibilità di rinegoziare il proprio debito con lo Stato, aumentando il tempo utile per il rimborso di mutui già sottoscritti. Sono stanziate nuove risorse per la ristrutturazione degli edifici scolastici.
  Più in dettaglio, l'articolo 1 interviene sull'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi per riconoscere nel 2014 un credito ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati.Pag. 230
  L'articolo 2 dispone una riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); restano escluse amministrazioni ed enti pubblici.
  L'articolo 3 introduce una revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria e quindi della tassazione dei rendimenti degli strumenti finanziari per effetto della quale viene innalzata al 26 per cento l'aliquota di imposta attualmente determinata nella misura del 20 per cento; mentre resta inalterata l'aliquota di imposta attualmente determinata nella misura del 12,50 per cento.
  L'articolo 4 ai commi da 1 a 10 reca disposizioni di coordinamento conseguenti a quanto previsto dall'articolo 3. Il comma 11 modifica la scansione temporale per il versamento delle imposte sostitutive dovute in caso di rivalutazione dei beni d'impresa, prevedendo che avvenga in un'unica soluzione, anziché in tre rate. Il comma 12 prevede che il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia sia effettuato in un'unica soluzione nella misura del 26 per cento del valore nominale delle quote al netto del valore fiscalmente riconosciuto al 31 dicembre 2013.
  L'articolo 5 differisce i termini relativi all'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo.
  L'articolo 6 dispone che il Governo presenti alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi. Il Governo si impegna inoltre ad attuare un programma per la definizione di ulteriori misure al fine di conseguire nell'anno 2015 un incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2013.
  L'articolo 7 prevede che la procedura di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011 – secondo cui, a decorrere dal 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione confluiscono in un apposito Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale – si applica fino all'annualità 2013 con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dello stesso anno rispetto a quelle del 2012.
  L'articolo 8 reca un duplice ordine di disposizioni. I commi 1, 2 e 3 concernono gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni, nonché l'accessibilità ai dati del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), vale a dire il sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche. I commi da 4 a 9 prevedono un risparmio sugli acquisti di beni e servizi, di complessivi 2,1 miliardi per il 2014 e disciplinano alcune modalità per il suo conseguimento. La medesima riduzione è disposta, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015.
  Più precisamente, il comma 4 dispone che le amministrazioni pubbliche – tra cui regioni ed enti locali – riducano la spesa per acquisti di beni e servizi nel complesso di 2,1 miliardi di euro nel 2014. La riduzione è così ripartita tra i diversi livelli di governo: 700 milioni per Regioni e Province Autonome; 340 milioni per Province e Città metropolitane; 360 milioni per Comuni; 700 milioni per le amministrazioni centrali. La medesima riduzione, in ragione d'anno, è prevista altresì a decorrere dal 2015. Il comma 5 concerne le sole amministrazioni dello Stato. I commi 6 e 7 rinviano ad altri articoli del decreto-legge, per le modalità di concorso alla riduzione di spesa per beni e servizi da parte delle Regioni e Province autonome (si rinvia all'articolo 46 del decreto-legge) e da parte di Province, Città metropolitane e Comuni (si rinvia all'articolo 47).
  Il comma 8 autorizza le amministrazioni pubbliche – sia lo Stato sia gli enti territoriali – alla riduzione del 5 cento degli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, con facoltà delle parti di rinegoziare le prestazioni contrattuali, salva la la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto senza penalità; in Pag. 231tal caso le amministrazioni possono, al fine di ottenere comunque la disponibilità di beni e servizi necessari, accedere a convenzioni-quadro ovvero procedere con affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici. In ogni caso, per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, le amministrazioni devono assicurare che gli importi e i prezzi contrattuali non siano superiori a quelli derivati o derivabili dalla riduzione sopra ricordata o ai prezzi di riferimento; questo a pena di nullità del contratto, oltre che di rilevanza ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li abbia sottoscritti (comma 9).
  È previsto che Regioni a Statuto speciale e Province autonome abbiano facoltà di disporre misure diverse, rispetto alla riduzione di spesa per contratti di cui al comma 8, purché assicurino comunque la riduzione della spesa loro assegnata secondo le modalità poste dall'articolo 46 del decreto-legge (comma 10).
  L'articolo 9 istituisce organismi denominati «soggetti aggregatori», che si aggiungono a Consip S.p.A. e alle centrali di committenza, per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni. I nuovi organismi sono istituiti, con il coinvolgimento delle regioni, fino ad un numero di 35 sul territorio nazionale. È istituita una specifica anagrafe detta «elenco dei soggetti aggregatori». È istituito – previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – un «Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori» che effettua analisi ai fini della definizione di elenchi di beni con relativi prezzi, al di sopra dei quali sarà obbligatorio rivolgersi a Consip S.p.A. ed ai soggetti aggregatori per il relativo approvvigionamento. È demandato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di fornire alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione e di pubblicare sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. Il comma 10 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria e per il finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 10 disciplina i compiti di controllo sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi previste dagli articoli 8 e 9, attribuendole all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la quale li esercita secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
  L'articolo 11 riduce i costi di riscossione legati ai compensi agli intermediari del servizio F24, vale a dire banche ed altri operatori, e prevede un sempre più largo uso dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, i quali sono resi obbligatori in una serie di casi.
  L'articolo 12, comma 1, riguarda il conto corrente della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. presso la Tesoreria centrale dello Stato e consente al Ministro dell'economia e delle finanze di allineare il periodo di rilevazione dei tassi di interesse corrisposti sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria a quello dell'effettiva maturazione. Il comma 2 rimodula le provvigioni di collocamento in asta dei titoli di Stato, in funzione dell'andamento dei tassi di interesse e a tutela del risparmio.
  L'articolo 13 pone un limite massimo per il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle pubbliche ammninistrazioni, comprese le regioni, e del personale della società partecipate, nonché per il personale della Banca d'Italia, secondo la sua autonomia. La soglia retributiva è quantificata in 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedano limiti retributivi inferiori. Il termine di decorrenza, anche ai fini pensionistici, pro rata, è il 1o maggio Pag. 2322014. È previsto che le regioni provvedano ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo nello stesso termine del 1o maggio 2014.
  L'articolo 14 pone limiti di spesa per gli incarichi di consulenza studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa conferiti o stipulati dalle amministrazioni pubbliche – comprese regioni ed enti locali. Sono escluse le università, gli istituti di formazione, gli enti di ricerca, gli enti del Servizio sanitario nazionale.
  L'articolo 15 modifica in senso restrittivo la disposizione vigente circa il limite massimo di spesa effettuabile dalle pubbliche amministrazioni per le autovetture di servizio.
  L'articolo 16, commi 1-6, prescrive un obiettivo di risparmio di spesa per i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a 240 milioni; dispone inoltre l'integrale definanziamento dell'autorizzazione di spesa per il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e una riduzione del 20 per cento, per il periodo maggio-dicembre 2014, dell'indennità di diretta collaborazione del personale degli uffici di diretta collaborazione dei ministri.
  L'articolo 16, comma 7, incrementa di 4,8 milioni per il 2014 l'autorizzazione di spesa per il rilancio del settore agricolo, la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'Expo 2015, e la partecipazione all'evento medesimo. Il comma 8 autorizza l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari a 10,7 milioni di euro entro il 31 luglio 2014. Il comma 9 prevede il versamento in entrata al bilancio dello Stato, entro il 31 luglio 2014, di 5,5 milioni di euro da parte del Commissario ad acta per la gestione di tutte le attività attribuite al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, già di competenza dell'ex Agensud, rientranti nella materia delle opere irrigue e degli invasi strettamente finalizzati all'agricoltura.
  L'articolo 17 prescrive che Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei deputati e Corte Costituzionale riducano per il 2014 le proprie spese per complessivi 50 milioni e riduce per 5,5 milioni di euro per il 2014 gli stanziamenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.
  L'articolo 18 sopprime dal 1o giugno 2014 i regimi tariffari postali agevolati per i candidati alle elezioni politiche, nonché per i partiti politici che accedono alle forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini.
  L'articolo 19 prevede che Province e Città metropolitane – per effetto della loro riorganizzazione, quale disciplinata dalla legge n. 56 del 2014 – assicurino alla finanza pubblica un contributo di 100 milioni per il 2014, 60 milioni per il 2015 e 69 milioni a decorrere dal 2016. L'articolo novella la legge «Delrio» (n. 56 del 2014, recante «Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni»), introducendo due ultimi commi al suo articolo 1. Il nuovo comma 150-bis prevede che le Province e le Città metropolitane assicurino il gioà ricordato contributo alla finanza pubblica. La definizione delle modalità di riparto di tale contributo è demandata ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il nuovo comma 150-ter prevede che le modalità di recupero delle somme così determinate siano stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, ai sensi del comma 92 della medesima legge n. 56, stabilisce i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni Pag. 233che devono essere trasferite tra Province, Città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati.
  L'articolo 20 stabilisce che, nel biennio 2014-2015, si realizzi una riduzione dei costi operativi delle società a totale partecipazione, diretta o indiretta, dello Stato e delle società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, nonché degli enti pubblici economici. La disposizione non si applica alle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati né alle società per le quali sono state già avviate procedure di apertura del capitale ai privati.
  L'articolo 21 sopprime l'articolazione regionale della Rai-Radiotelevisione italiana Spa e disciplina la dismissione di società da essa partecipate; è disposta una riduzione di 150 milioni di euro, per il 2014, delle somme dovute dallo Stato alla RAI per il canone di abbonamento.
  L'articolo 22, comma 1, stabilisce criteri per la rideterminazione del reddito relativo alla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli. Il comma 2 interviene in materia di IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina prevedendo che con decreto del ministro dell'economia e delle finanze siano individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione concernente i predetti terreni in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro.
  L'articolo 23 affida al Commissario per la razionalizzazione della spesa il compito di predisporre un programma di razionalizzazione ed incremento di efficienza delle società municipalizzate. Il programma del Commissario è chiamato a individuare: misure di riduzione e aggregazione delle muncipalizzate (mediante liquidazione, fusione o incorparazione); misure di incremento dell'efficienza della gestione; cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società, anche a capitale privato, con correlativo trasferimento di attività e servizi.
  L'articolo 24 reca misure per il contenimento della spesa per le locazioni passive e per la manutenzione degli immobili facenti capo alle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti territoriali, nonché per la razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche stesse. Figurano altresì previsioni relative al deposito legale di documenti (comma 5). Le disposizioni sono estesa anche alle Regioni e Province autonome, alle quali è però attribuita la facoltà di adottare misure alternative di contenimento della spesa per locazioni, tali però da garantire lo stesso livello di risparmi determinato con riguardo agli altri soggetti.
  L'articolo 25 anticipa al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti dalla pubbliche amministrazioni, alle quali è fatto divieto di procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di Progetto (CUP). L'articolo 42 istituisce, inoltre, presso ciascuna pubblica amministrazione, il registro unico delle fatture.
  L'articolo 16, comma 1, introduce due novelle al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; entrambe sono relative alla modalità di pubblicità dei bandi ed avvisi di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria.
  L'articolo 27 modifica la normativa riguardante i debiti delle pubbliche amministrazioni. In particolare sono previste nuove modalità di monitoraggio dei debiti, dei relativi pagamenti e degli eventuali ritardi, che passano attraverso la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposta nel 2012 dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Inoltre, in materia di certificazione delle somme dovute ai creditori, si amplia il perimetro delle amministrazioni tenute alla certificazione dei debiti non estinti, si prevede Pag. 234una nuova disciplina delle nomine commissariali, e si rafforzano le sanzioni a carico degli eventuali responsabili nelle ipotesi di inadempimento.
  L'articolo 28 prevede che il monitoraggio dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento sia effettuato dalle Regioni stesse, prima del definitivo invio alla Ragioneria Generale dello Stato.
  L'articolo 29 dispone che possano essere attribuite agli enti locali le disponibilità della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili».
  L'articolo 30 precisa che tra i debiti fuori bilancio finanziabili mediante anticipazioni di liquidità rientrano anche quelli contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale.
  L'articolo 31 rende disponibili agli enti locali ulteriori risorse, per 2 miliardi complessivi, per pagare i debiti maturati al 31 dicembre 2013 nei confronti delle società partecipate. Le società partecipate beneficiarie dei pagamenti sono tenute a destinare le risorse ottenute prioritariamente al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili. Gli avvenuti pagamenti devono essere comunicati agli enti locali interessati per la successiva trasmissione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
  L'articolo 32 incrementa di 6 miliardi la dotazione del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili». Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa per il settore sanitario, viene inoltre stabilita l'ammissione alle anticipazioni di liquidità delle regioni sottoposte ai piani di rientro ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi per un importo massimo corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinate nel 2013 al finanziamento del servizio sanitario regionale per il medesimo anno. Allo scopo sono destinati al settore 600 milioni di euro. È infine autorizzata, per il 2014, una spesa di euro 0,5 milioni per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A.
  L'articolo 33 consente ai comuni dissestati che hanno deliberato il dissesto tra il 1o ottobre 2009 e la data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64 (8 giugno 2013) e che hanno aderito alle modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti di accedere per il 2014 ad una anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi nell'ambito della procedura di dissesto. L'anticipazione è concessa fino all'importo massimo di 300 milioni di euro: l'ente locale deve metterla entro 30 giorni dal ricevimento a disposizione dell'organo di liquidazione, il quale a sua volta provvederà ai pagamenti entro i successivi 90 giorni.
  L'articolo 34 modifica la disciplina transitoria che prevede anticipazioni di liquidità, da parte dello Stato, in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012. In base alla modifica, si ammette che le risorse già stanziate e ripartite tra le regioni e le province autonome siano imputate, in via residuale, anche per i pagamenti dei debiti suddetti (cumulati al 31 dicembre 2012) che erano stati già effettuati nel periodo 1o gennaio 2013-8 aprile 2013. Ai fini dell'estensione dell'anticipazione di liquidità, le regioni presentano istanza di accesso sottoscritta congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile finanziario, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  L'articolo 35, commi da 1 a 6, reca norme intese ad assicurare l'effettività dei pagamenti, in relazione alla disciplina transitoria che prevede anticipazioni di liquidità, da parte dello Stato, in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012. Il comma 7 incrementa di 770 milioni le risorse per le anticipazioni di liquidità per i debiti sanitari per il 2014. Il comma 8 modifica la Pag. 235disciplina sulle somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata.
  L'articolo 36 autorizza una spesa fino a 250 milioni nel 2014 per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, del Ministero dell'interno nei confronti delle Aziende sanitarie locali. Lo stesso articolo istituisce un fondo con 300 milioni nel 2014 per l'estinzione dei debiti dei Ministeri, a condizione che il pagamento non abbia effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto.
  L'articolo 37 introduce alcune tipologie di strumenti atte a favorire la cessione dei crediti certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato. La disciplina si applica ai debiti di parte corrente certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013 e certificati, alla data di entrata in vigore del decreto. In particolare, il decreto prevede che i debiti certificati siano assistiti da garanzia dello Stato dal momento della cessione o della ridefinizione; la garanzia dello Stato è estesa anche a debiti non ancora certificati, ma la cui certificazione sia richiesta dal creditore e concessa dalle amministrazioni interessate entro un certo termine dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  È previsto che i pagamenti dei debiti in questione non siano rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Il soggetto creditore può cedere pro soluto il credito certificato e assistito da garanzia ad una banca o a un intermediario anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Si introduce altresì una procedura, attivabile in caso di carenza di liquidità, per la ridefinizione dei termini e delle modalità di pagamento del debito. Anche la Cassa Depositi e Prestiti nonché altre istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali possono acquisire i crediti anche al fine di procedere alla loro ridefinizione.
  Si istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato. Un decreto del ministro dell'economia stabilità le modalità di attuazione della disciplina e quelle per la rivalsa da parte dello Stato sugli enti debitori in caso di escussione della garanzia.
  L'articolo 38 stabilisce che la cessione dei crediti effettuata attraverso la piattaforma elettronica può essere stipulata mediante scrittura privata. Le cessioni possono essere effettuate esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa Depositi e Prestiti.
  L'articolo 39 modifica la disciplina in materia di compensazione tra i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi a somministrazioni, forniture e appalti, con le somme dovute in diverse fasi del procedimento tributario. In particolare, viene estesa la possibilità di effettuare tale compensazione anche ai crediti maturati successivamente al 31 dicembre 2012.
  L'articolo 40 proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 settembre 2013 il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle di pagamento perché si possa usufruire delle compensazioni con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazione, forniture e appalti.
  L'articolo 41 introduce per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. È previsto che, in caso di ritardi nei pagamenti superiori a un certo numero di giorni, le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, non possano procedere ad assunzioni di personale a nessun titolo.
  Per le Regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, si prevede la trasmissione al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di una relazione Pag. 236contenente le informazioni sull'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini. La trasmissione di tale relazione, nonché l'adozione delle misure necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo nel rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento rientrano tra gli adempimenti – da parte delle regioni – ai quali è subordinata l'attribuzione di una quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
  L'articolo 42 istituisce, presso ciascuna pubblica amministrazione, il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. L'articolo 9 – come detto – anticipa l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti dalla pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 43 novella il testo unico sugli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento alla certificazione dei bilanci. La principale innovazione risiede nella prescrizione del termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, quale termine ultimo per la trasmissione al Ministero dell'interno delle certificazioni relative al rendiconto della gestione, da parte degli enti locali.
  L'articolo 44 prescrive che i trasferimenti tra amministrazioni pubbliche siano erogati entro 60 giorni; sono escluse le risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e quelle spettanti alle Regioni a statuto speciale e Province autonome.
  L'articolo 45 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare la ristrutturazione di parte del debito delle regioni, con una conseguente riduzione dell'onere annuale che gli enti devono destinare al servizio di tale debito. La ristrutturazione riguarda le operazioni di indebitamento aventi le seguenti caratteristiche: vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze; vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione superiore a 250 milioni di euro.
  L'articolo 46 detta norme in materia di concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica. In particolare, i commi da 1 a 5 determinano un miglioramento dei saldi di finanza pubblica mediante un incremento degli importi che costituiscono obiettivi in termini di competenza eurocompatibile per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma (di cui alla tabella allegata all'articolo 1, comma 454, lettera d), della legge di stabilità 2013) e degli importi degli accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali previsti a titolo di concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica (di cui alla tabella allegata all'articolo 1, comma 526, della legge di stabilità 2014). Gli importi in questione possono essere modificati, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo tra le regioni e province autonome interessate da sancire entro il 30 giugno 2014, in sede di Conferenza Stato-regioni. Il comma 6 prevede che le regioni e le Province autonome assicurino un contributo alla finanza pubblica di 500 milioni nel 2014 e 750 milioni in ciascuno degli anni 2015-2017. Il comma 7 riduce per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 il complesso delle spese finali espresse in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario.
  L'articolo 47 detta norme per il concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica. Il comma 1 prevede che le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica di 444,5 milioni per il 2014, 576,7 milioni per il 2015 e 585,7 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il comma 2 prevede che i risparmi da conseguire da ciascuna provincia e città metropolitana Pag. 237siano determinati con decreto del ministro dell'interno. Ai sensi del comma 3 gli importi possono essere modificati per ciascuna provincia e città metropolitana dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, purché a invarianza della riduzione complessiva. Il comma 4 prevede che, nel caso di mancato versamento del contributo, entro il mese di luglio l'Agenzia delle entrate provveda a recuperare le somme predette a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni RCA, all'atto del riversamento del relativo gettito alle stesse province. Ai sensi del comma 5 province e città metropolitane possono comunque rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente. Il comma 6 prevede che, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite tra le province, le città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, siano stabilite, con atto amministrativo, le modalità di recupero delle somme di cui ai commi precedenti. Spetta all'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verificare che le predette misure siano adottate (comma 7). I commi da 8 a 13 recano disposizioni analoghe concernenti i comuni, per i quali si prevede che assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni per l'anno 2014 e a 563,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.
  L'articolo 28 tratta di edilizia scolastica. Il comma 1 dispone, per gli anni 2014 e 2015, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per gli interventi di edilizia scolastica, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascun anno. Un decreto del presidente del Consiglio dei ministri individuerà i comuni beneficiari e l'importo dell'esclusione. Il comma 2 prevede l'assegnazione, da parte del CIPE, di un importo massimo di 300 milioni per gli interventi di edilizia scolastica per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento a quelle in cui è presente amianto, nonché per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.
  L'articolo 49 prevede l'avvio di un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi e della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013.
  L'articolo 50, comma 1, prevede che, in relazione a quanto disposto dagli articoli da 8 a 10 del provvedimento in esame in tema di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi dei Ministeri, siano ridotte di 200 milioni per il 2014 e di 300 milioni a decorrere dal 2015 le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.
  Il comma 3 prevede una ulteriore riduzione del 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, dei trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità. Il comma 5 incrementa dal 12 al 15 per cento la quota della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 che è possibile riversare annualmente al bilancio dello Stato, da parte degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, in via sostitutiva degli obblighi di contenimento della spesa cui sono soggetti. Il comma 6 istituisce un fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti. In merito all'attuazione delle disposizioni concernenti il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, di cui al titolo III del provvedimento, il comma 7 autorizza l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40 miliardi per il 2014. Il comma 9 incrementa i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per il 2014. Il comma 10 reca una Pag. 238norma di copertura di oneri recati dal provvedimento, mentre il comma 11 prevede il monitoraggio sulle maggiori entrate IVA derivanti dalle misure concernenti il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni; viene quindi introdotta una clausola di salvaguardia, stabilendo che qualora dal monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a 650 milioni di euro per l'anno 2014, il ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2014 dovrà stabilire un aumento delle accise tale da assicurare il conseguimento dell'obiettivo.
  L'articolo 51, infine, dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

  Il presidente Renato BALDUZZI, preso atto che non vi sono richieste di intervento, invita il relatore a formulare la sua proposta di parere.

  Il senatore Raffaele RANUCCI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 1), sottolineando come la stessa consideri unicamente gli aspetti di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali e non prenda quindi in esame altri possibili profili critici del provvedimento, i quali saranno eventualmente discussi in altre sedi.
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Autismo.
Testo unificato S. 344 e abb.

(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Michele MOGNATO (PD), relatore, introducendo l'esame, riferisce che il provvedimento in titolo è il testo unificato dei disegni di legge nn. 344, 359, 1009, 1073, che la Commissione igiene e sanità del Senato ha adottato come testo base nell'ambito della discussione in sede referente dei provvedimenti in materia di autismo.
  Il testo contiene misure per favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti con diagnosi di disturbo dello spettro autistico stabilita secondo i criteri del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM).
  In particolare, come chiarito dall'articolo 1, il provvedimento si prefigge di diffondere la cultura della necessità di una diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico e di promuovere la piena accessibilità alle informazioni relative all'autismo e ai servizi sanitari correlati, la predisposizione di progetti internazionali di ricerca, con particolare riguardo ai settori della genomica, della gastroenterologia, della neuroimmunità, del metabolismo e della detossificazione, nonché di promuovere la costituzione di banche dati che consentano di monitorare l'andamento epidemiologico dei disturbi dello spettro autistico e i risultati degli interventi preventivi terapeutici e riabilitativi erogati.
  L'articolo 2 chiama l'Istituto superiore di sanità ad aggiornare ogni tre anni, sulla base della documentazione scientifica nazionale e internazionale, le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico, le quali devono contenere le raccomandazioni relative agli interventi farmacologici e non farmacologici indicati, sulla base delle evidenze e per distinte fasce d'età, per il trattamento dei disturbi in questione. Alla redazione delle Linee guida è previsto che collaborino esperti esterni e centri scientifici e clinici il cui elenco deve essere pubblicato e aggiornato ogni tre anni dall'Istituto superiore di sanità. Il progetto delle Linee guida è pubblicato nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità prima di ogni revisione triennale, in modo che le istituzioni e le figure professionali coinvolte nell'assistenza ai soggetti in questione possano formulare suggerimenti e osservazioni.
  L'articolo 3 dispone che le prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza erogabili a carico del Servizio sanitario Pag. 239nazionale nei confronti dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico siano individuate con il decreto del Presidente del Consiglio del ministri che – ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – individua le prestazioni che sono riconducibili ai livelli essenziali di assistenza e sono garantite dal Servizio sanitario nazionale.
  In base al medesimo articolo 3, le regioni e le province autonome possono, nell'ambito delle proprie competenze, fornire ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dai livelli essenziali di assistenza nazionali, ma devono comunque attenersi alle Linee guida ai fini dell'individuazione dei trattamenti basati sull'evidenza scientifica; devono inoltre finanziare tali prestazioni ulteriori con fondi diversi da quelli della quota di riparto delle disponibilità complessive del Servizio sanitario nazionale.
  L'articolo 4 stabilisce che il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto può essere assunto senza rischio dalle persone affette da disturbo dello spettro autistico.
  In base all'articolo 5, le regioni e le province autonome devono predisporre, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico. A tal fine, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria a favore dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, le regioni e le province autonome sono chiamate a istituire centri di riferimento con compiti di coordinamento dei presìdi della rete sanitaria regionale e delle province autonome, al fine di garantire la diagnosi tempestiva e a stabilire percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico.
  Le regioni devono inoltre adottare misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) promuovere la realizzazione sul territorio di servizi gestiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e la riabilitazione delle persone affette da disturbi dello spettro autistico; b) promuovere la formazione degli operatori sanitari operanti nei servizi di neuropsichiatria infantile, di riabilitazione funzionale e di psichiatria concernente gli strumenti di valutazione e le metodologie validati a livello internazionale; c) promuovere la formazione in materia di metodologie di intervento educativo validate a livello internazionale degli insegnanti che seguono alunni con disturbi dello spettro autistico; d) incentivare progetti dedicati all'educazione sanitaria delle famiglie che hanno in carico persone affette da autismo, allo scopo di ottimizzare le competenze, le risorse e la collaborazione con i servizi di cura; e) garantire la tempestività e l'appropriatezza degli interventi terapeutici mediante un efficace scambio di informazioni tra operatori sanitari e famiglie; f) prevedere idonee misure di coordinamento tra i servizi di neuropsichiatria infantile e di psichiatria per garantire la presa in carico e il corretto trasferimento di informazioni nel passaggio all'età adulta; g) rendere disponibili sul territorio strutture diurne e residenziali con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare, insieme ai servizi territoriali, la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti; h) promuovere progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacità.
  L'articolo 6 rimette al ministro della salute di provvedere con proprio decreto ad adottare un regolamento – ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – per aggiornare il regime delle esenzioni dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria relativo all'autismo, previsto dal regolamento di cui al decreto del ministro della sanità 28 maggio 1999 n. 329. Il regolamento in questione è adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  La senatrice Manuela SERRA (M5S) sottolinea l'importanza di coinvolgere anche il personale docente delle scuole nei Pag. 240programmi di formazione professionale finalizzati a rendere possibile un tempestivo riconoscimento dei casi di possibile diagnosi di disturbo dello spettro autistico. A questo riguardo, suggerisce che sarebbe preferibile fare riferimento, all'articolo 5, lett. c), alla formazione sulle metodologie di intervento «didattico-educative», anziché soltanto «educative», degli insegnanti.
  Suggerisce inoltre che, alla lettera g) del medesimo articolo 5, si dovrebbe prevedere che le strutture diurne e residenziali in grado di effettuare, insieme ai servizi territoriali, la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti, debbano operare in coordinamento con gli istituti scolastici nei quali sono presenti alunni con diagnosi di disturbo dello spettro autistico.

  Il senatore Raffaele RANUCCI (PD) ritiene che quello in esame sia un provvedimento molto utile, anche perché i problemi connessi ai disturbi dello spettro autistico hanno nel Paese una incidenza maggiore di quella di cui si ha normalmente percezione, e non riguardano soltanto bambini, ma anche adulti. Sottolinea, quindi, l'importanza di prevedere Linee guida sul trattamento dei disturbi in questione, che in passato sono stati affrontati in qualche caso anche con metodiche terapeutiche destituite di fondamento scientifico; di prevedere l'inserimento dei disturbi in questione nel novero di quelli ai quali devono corrispondere prestazioni incluse tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria; e di promuovere la formazione professionale e l'informazione, che sono tanto più indispensabili in quanto spesso le famiglie e gli stessi medici non specialisti non individuano per tempo i segni di una possibile diagnosi di disturbo dello spettro autistico.

  Il senatore Mario DALLA TOR (NCD) osserva che nell'articolo 5, comma 1, certamente per un refuso, si fa riferimento alla sola provincia autonoma di Trento, e non anche a quella di Bolzano.

  Il presidente Renato BALDUZZI, dopo aver ricordato il dramma delle moltissime famiglie che devono farsi carico quasi da sole della difficile cura e assistenza di familiari con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, concorda sul fatto che in molti casi mancano le competenze che consentono di riconoscere tempestivamente i segni che portano a una diagnosi di questo tipo.
  Osserva quindi che prevedere con norma di legge l'adozione di Linee guida non è indispensabile, in quanto il Ministero della salute ha comunque il potere di emanare provvedimenti di questo genere, ma rappresenta certamente un importante atto di indirizzo.

  Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI) sottolinea come il provvedimento in esame attribuisca alle pubbliche amministrazioni funzioni nuove, senza tuttavia stanziare risorse aggiuntive per il finanziamento delle attività previste.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) osserva che sarebbe importante che il provvedimento in esame desse disposizioni affinché le amministrazioni competenti stabiliscano le tabelle per la quantificazione della disabilità derivante da diagnosi di disturbo dello spettro autistico, in modo da permettere il riconoscimento dell'invalidità civile.

  Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (FI-PdL), con riferimento agli interventi della senatrice Serra e del deputato Ribaudo, esprime l'avviso che i pareri della Commissione dovrebbero attenersi strettamente agli ambiti di competenza della Commissione stessa, onde evitare che diventino l'occasione per sollevare qualsiasi tipo di rilievo critico rispetto al merito dei provvedimenti in esame.

  La senatrice Manuela SERRA (M5S) condivide la riflessione del senatore Pagnoncelli, riconoscendo che le questioni da lei sollevate rientrano tra le competenze delle Commissioni cultura di Camera e Senato.

  Il presidente Renato BALDUZZI si dichiara d'accordo con il senatore Pagnoncelli sulla necessità di evitare pareri che Pag. 241trascendano l'ambito di competenza della Commissione.

  Il deputato Michele MOGNATO (PD), relatore, concorda nel ritenere più corretto, in considerazione degli ambiti di competenza della Commissione, che le osservazioni della senatrice Serra e del deputato Ribaudo non siano incluse nel parere che si sta per votare.
  Propone quindi che la Commissione esprima parere favorevole con due condizioni e un'osservazione: la prima condizione per chiedere che, all'articolo 5, comma 1, primo periodo, si sopprima l'inciso «nell'ambito dei rispettivi piani sanitari», così da evitare di disporre con legge statale in merito al contenuto dei piani sanitari regionali, che sono atti delle regioni, ancorché non autonomi perché soggetti ai vincoli del piano sanitario nazionale. La seconda condizione che la Commissione potrebbe formulare è che si attribuiscano alle regioni e alle province autonome risorse adeguate per lo svolgimento delle nuove funzioni cui le regioni e province autonome stesse sono chiamate ai sensi dell'articolo 5. Sotto forma di osservazione, infine, si potrebbe suggerire alla Commissione di merito di verificare la perdurante attualità dei riferimenti normativi contenuti nell'articolo 3, comma 1, e nell'articolo 6: infatti potrebbe essere più corretto rinviare – per la procedura di individuazione delle prestazioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni sanitarie a favore dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico e per l'aggiornamento del regime delle esenzioni spettanti ai medesimi soggetti – anziché alla procedura di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a quella di cui al più recente articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012.

  Il presidente Renato BALDUZZI invita il relatore a valutare la possibilità di trasformare l'osservazione in condizione, sottolineando come non si tratti solo di un problema di successione delle fonti nel tempo, ma anche di contenuto: infatti l'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012 stabiliscono procedimenti analoghi per l'aggiornamento delle prestazioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, ma si distinguono per un aspetto importante, e cioè che il decreto-legge n. 158 prevede anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

  Michele MOGNATO (PD), relatore, accogliendo l'invito del presidente, riformula la sua proposta di parere nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Donazione da cordone ombelicale.
Testo unificato S. 913 e abb.

(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), relatore, introducendo l'esame, riferisce che il provvedimento in titolo, che reca norme per la promozione della donazione del sangue da cordone ombelicale e la razionalizzazione della rete di Banche che lo conservano, costituisce il testo unificato dei disegni di legge n. 352 e n. 913, che la Commissione igiene e sanità del Senato ha adottato come testo base per il seguito della discussione.
  L'articolo 1 del testo unificato chiarisce le finalità del provvedimento, sancendo innanzitutto il principio che la donazione solidaristica del sangue da cordone ombelicale e la sua conservazione rappresentano un interesse primario per il Servizio sanitario nazionale, ed in particolare per i malati che possono trarre giovamento dalla donazione. La donazione di sangue da cordone ombelicale viene equiparata alla donazione di qualsiasi altro organo o tessuto e pertanto viene chiarito che alla raccolta e alla conservazione del sangue da cordone ombelicale si applica la disciplina prevista per le donazioni di organi e tessuti.Pag. 242
  Viene quindi stabilito il principio secondo cui sensibilizzare le madri riguardo all'importanza della donazione del sangue da cordone ombelicale costituisce un'attività di interesse primario per il Servizio sanitario nazionale, anche al fine di promuovere, più in generale, una cultura della donazione.
  Lo Stato italiano viene conseguentemente chiamato a promuovere una corretta informazione dei genitori riguardo alla reale consistenza scientifica delle procedure di auto-conservazione del sangue da cordone ombelicale ai fini dell'auto-trapianto.
  Viene qualificato come «prioritario» l'impegno dei punti nascita a raccogliere la donazione dalla mamma consenziente e ad inviarla presso le strutture preposte alla conservazione del sangue da cordone ombelicale.
  L'articolo 2 chiama il Ministero della salute a sostenere la rete delle «Banche per la conservazione del sangue da cordone ombelicale di alta qualità» e ad impegnarsi, d'intesa con le regioni, a migliorare la professionalità del personale che vi lavora, a questo fine promuovendo anche percorsi di accreditamento internazionale. Quanto alle Banche stesse, si prevede che il loro numero non possa essere superiore a quello certificato dal Centro italiano trapianti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  Il Ministero della salute è altresì chiamato a promuovere la razionalizzazione delle Banche esistenti, prevedendo incentivi per le regioni che mettano in atto processi di concentrazione in una sola struttura dell'attività di trattamento e crio-conservazione del sangue cordonale, di conferimento del sangue raccolto nei propri punti nascita in Banche situate in altre regioni e che prevedano attività di formazione del personale dedicato all'attività delle banche.
  Il Ministero della salute deve inoltre mettere in atto misure per potenziare i punti nascita nei quali si effettua, con personale formato a tale scopo, la procedura di raccolta del sangue da cordone ombelicale, tenendo conto in primo luogo di criteri di razionalità e qualità della raccolta.
  Gli incentivi da attribuire alle regioni che mettono in atto le misure specificate dovranno essere determinati con decreto del ministro della salute. È previsto che il ministro trasmetta ogni sei mesi alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni relative alle misure per la promozione delle Banche per la conservazione del sangue.
  Si prevede, ancora, che il sangue da cordone ombelicale raccolto ma non idoneo per l'impiego ai fini del trapianto possa essere conservato e utilizzato per gli altri fini consentiti dalla legge, in particolare per quelli di ricerca e di sperimentazione, e che questa possibilità debba venire espressamente resa nota nell'ambito dell'acquisizione del consenso informato alla donazione del sangue cordonale.
  L'articolo 3 prevede che, per aumentare la consapevolezza dell'importanza della donazione del sangue da cordone ombelicale da parte delle mamme al momento del parto, il Ministero della salute, d'intesa con il Centro nazionale sangue e con il Centro nazionale trapianti, promuova e sostenga campagne informative e promozionali, in particolare presso i punti nascita attrezzati per la raccolta. Tali campagne – secondo quanto precisato dal testo in esame – devono essere l'occasione per promuovere anche una più generale cultura della donazione ai fini del trapianto.
  Ai fini delle campagne di informazione, il testo prevede che i libretti di gravidanza distribuiti a ogni donna incinta presso i punti nascita attrezzati per la raccolta e i corsi di preparazione al parto debbano costituire gli strumenti prioritari per trasmettere alle future mamme le informazioni utili sulle modalità di donazione del sangue da cordone ombelicale.
  Le campagne promozionali potranno avvalersi anche di altri mezzi di comunicazione, quali dèpliant, manifesti, articoli su riviste e quotidiani, video, spot pubblicitari, siti internet. Inoltre, in considerazione del crescente numero di nascite in Pag. 243Italia da genitori di origine straniera, le campagne promozionali dovranno dedicare una attenzione specifica alle madri straniere. Una specifica campagna informativa dovrà essere dedicata alla corretta informazione sulla reale consistenza scientifica delle procedure di auto-conservazione del sangue cordonale ai fini dell'auto-trapianto.
  Per educare, poi, i giovani alla cultura della donazione solidaristica, il ministro della salute, di concerto con quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dovrà promuovere apposite campagne informative sul tema nelle scuole secondarie di secondo grado.
  Per avviare tutte le campagne informative in questione il Ministero della salute potrà avvalersi, tramite protocolli e convenzioni, della collaborazione di strutture e presìdi pubblici o convenzionati operanti nel settore specifico della raccolta e del trapianto di cellule staminali, nonché delle organizzazioni di volontariato.
  L'articolo 4, infine, reca disposizioni per assicurare la copertura finanziaria del provvedimento.
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con tre condizioni e un'osservazione (vedi allegato 3).

  Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI), premesso che, in quanto relatore sul provvedimento nella Commissione igiene e sanità, conosce bene il testo, giudica equilibrato il parere proposto dal relatore Lodolini. Osserva peraltro che, nel corso dell'istruttoria in Commissione di merito, è emerso che le regioni e le province autonome seguono politiche molto diverse in questa materia: ci sono, da una parte, autonomie territoriali che hanno scelto di non costituire Banche del sangue sul proprio territorio e di fare riferimento a strutture di altre regioni sulla base di accordi e, dall'altra parte, autonomie territoriali che hanno costituito fino a quattro Banche, vale a dire un numero che, anche nell'ottica della comparazione con altri Stati, è davvero eccessivo. Si aggiunga che in alcuni casi le Banche non sono dedicate soltanto alla conservazione del sangue cordonale, ma anche ad altri compiti, come la conservazione di tessuti. In questo quadro, la scelta di fondo del testo unificato è stata di non imporre alle regioni una linea dettata dall'alto, centralisticamente, ma di promuovere comunque una razionalizzazione del sistema delle Banche, mediante un sistema di incentivi.

  Il senatore Mario DALLA TOR (NCD) ritiene che, alla luce della situazione descritta dal senatore Dalla Zuanna, il quale ha riferito di una forte diversità territoriale quanto alla numero e alla distribuzione delle Banche per la conservazione del sangue cordonale, le proposte del testo in discussione siano condivisibili, in quanto vanno nella direzione di incentivare la razionalizzazione delle strutture, permettendo il ricorso a convenzioni o accordi tra regioni.

  Il presidente Renato BALDUZZI, premesso che quello della donazione del sangue cordonale e della sua conservazione è un tema che, anche in qualità di ministro della salute, ha avuto modo in passato di approfondire, sottolinea l'importanza di diffondere in questo campo un'informazione scientificamente corretta ed esprime un giudizio favorevole sulla proposta di parere del relatore, che non stravolge l'impianto del testo in discussione, limitandosi a suggerire modifiche utili e in qualche caso necessarie.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.
C. 2373 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.Pag. 244
  Il presidente Renato BALDUZZI ricorda che la Commissione ha già esaminato il decreto-legge in titolo, nel testo iniziale del Governo, in occasione della sua discussione al Senato, esprimendo su di esso, il 30 aprile scorso, un parere favorevole con condizioni e osservazioni. Avverte quindi che il Senato ha concluso la discussione del provvedimento nella giornata di ieri, apportandovi modifiche, e che il testo risultante è di fatto disponibile soltanto da questa mattina.
  Premesso quindi che la Commissione parlamentare per le questioni regionali potrebbe rinviare l'esame e tornare a riunirsi, per discutere del decreto-legge, in un secondo momento, nella stessa giornata di oggi o in quella di domani, a seconda dell'organizzazione dei tempi di lavoro che, in merito al provvedimento, saranno stabiliti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo e dalla Commissione di merito, esprime l'avviso che sia nondimeno preferibile trattare questo punto fin dalla seduta in corso. Chiede pertanto al relatore, senatore Dalla Zuanna, se sia nelle condizioni di formulare una proposta di parere fin d'ora e ai gruppi se abbiano obiezioni a che si proceda in questo modo.

  Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI), relatore, ritiene di essere nelle condizioni di formulare una proposta di parere già nella seduta in corso, avendo seguito l’iter del provvedimento al Senato e conoscendo quindi le modifiche che sono state apportate al testo. Considerato infatti che le modifiche in questione non hanno recepito il parere della Commissione per le questioni regionali, ritiene che questa potrebbe confermare il parere già espresso. Nel caso in cui non vi siano obiezioni a che la Commissione esamini il decreto già ora, chiederebbe una breve sospensione della seduta, così da avere il modo verificare l'eventuale necessità di riformulare in qualche punto il parere già espresso al Senato.

  Il presidente Renato BALDUZZI , preso atto che non vi sono obiezioni a che la Commissione concluda l'esame del provvedimento questa mattina, sospende la seduta per dare modo al relatore di redigere la sua proposta di parere.

  La seduta, sospesa alle 8.55, riprende alle 9.10.

  Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI), relatore, dopo aver brevemente ricordato i contenuti del decreto-legge, conferma che le modifiche introdotte dal Senato non sono tali da rendere superate le condizioni e le osservazioni formulate dalla Commissione con il parere reso il 30 aprile scorso.
  Presenta quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 4) che si differenzia da quella già approvata dalla Commissione il 30 aprile solo in quanto dà conto, nelle premesse, del fatto che il decreto-legge recepisce in parte i contributi maturati nell'ambito di un tavolo tecnico tra Governo e regioni istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del fatto che il Senato ha introdotto un'altra disposizione di interesse della Commissione, vale a dire l'articolo 13-bis, che contiene una clausola di salvaguardia volta a precisare che le disposizioni del decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e con le norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.05.

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