CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 maggio 2014
228.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 72

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 6 maggio 2014.

DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.
C. 2309-A Governo, approvato dal Senato.

  Il Comitato si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale.
C. 2082 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 aprile scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che nella precedente seduta di Pag. 73esame il relatore, Pelillo, ha illustrato il provvedimento, preannunciando su di esso la sua valutazione favorevole.

  Michele PELILLO (PD), relatore, ribadisce la proposta di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE.
C. 2083 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario SBERNA (PI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2083, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE.
  Segnala innanzitutto come il provvedimento sia finalizzato a dare continuità al partenariato tra l'Unione europea e i Paesi ACP (Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico), a seguito della scadenza del precedente Protocollo in materia. Fa presente, in particolare, come l'Accordo interno di cui si propone la ratifica intenda istituire l'XI versione del Fondo europeo di sviluppo (FES), il quale rappresenta lo strumento principale degli aiuti comunitari per la cooperazione allo sviluppo con gli Stati ACP, nonché con i Paesi e territori d'oltremare (PTOM), cioè i ventuno Paesi e territori d'oltremare che dipendono costituzionalmente da quattro Stati membri dell'Unione europea (UE): la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito.
  In merito ricorda che il Trattato di Roma del 1957 aveva previsto la creazione del FES per la concessione di aiuti tecnici e finanziari, inizialmente ai Paesi africani all'epoca ancora colonizzati e con i quali alcuni Stati hanno avuto dei legami storici. Successivamente il FES è stato utilizzato, fin dal 1964, per finanziare la cooperazione europea con i Paesi del gruppo Africa, Caraibi e Pacifico, a partire dalla Convenzione di Yaoundé del 1963, seguita poi dalle cinque Convenzioni di Lomé (1975-1995). Sebbene, su richiesta del Parlamento europeo, un titolo nel bilancio comunitario sia riservato fin dal 1993 al Fondo, il FES non rientra ancora nel bilancio generale della Comunità, ma è invece finanziato dagli Stati membri, dispone di regole finanziarie proprie ed è diretto da un comitato specifico.
  Passando a illustrare specificamente il contenuto dell'Accordo interno, segnala come l'articolo 1, paragrafo 1, istituisca l'XI versione del FES, il quale avrà durata settennale, così da farne coincidere l'anno di scadenza con quello dell'Accordo di Cotonou, nonché con la cessazione del quadro finanziario pluriennale della UE per il 2014-2020.
  Rileva come, facendo seguito alla Decisione del Consiglio europeo del febbraio 2013, il paragrafo 2 stabilisca in 30,5 miliardi di euro l'ammontare complessivo destinato nel periodo 2014-2020 al finanziamento al FES, con un lieve incremento dello 0,2 per cento rispetto alle risorse del X FES, di cui 29.089 milioni destinati alla cooperazione con i Paesi ACP e 364,5 milioni destinati ai Paesi PTOM e 1.052,5 Pag. 74milioni di euro alla Commissione europea, per le spese di supporto associate alla programmazione e all'esecuzione dell'XI FES.
  In tale contesto il medesimo paragrafo 2 stabilisce la ripartizione dei contributi a carico di ciascuno Stato, nonché le risorse messe a disposizione dalla Banca europea degli investimenti (BEI). A questo proposito, la relazione introduttiva al disegno di legge chiarisce che l'Italia manterrà la propria posizione di quarto contributore al FES dopo Germania, Francia e Regno Unito, con un esborso obbligatorio di circa 3.822,429 milioni di euro in sette anni, pari al 12,53 per cento del totale, sia pure con un calo della percentuale di contribuzione italiana rispetto al 12,86 per cento previsto dalla X, precedente versione del FES.
  Al riguardo, sottolinea come le contribuzioni previste dall'Accordo siano obbligatorie, poiché derivano da accordi internazionali: pertanto, in caso di inadempienza lo Stato membro è tenuto al pagamento di interessi di mora, secondo quanto previsto dal regolamento finanziario contemplato dall'Accordo.
  Ricorda inoltre che ai sensi dei commi 3, 4 e 5, nella dotazione complessiva dell'XI FES potranno confluire, a determinate condizioni, anche risorse residue dei FES precedenti, mentre il paragrafo 7 dell'articolo 1 prevede che, in caso di adesione di uno Stato all'Unione europea, le quote di ripartizione dei contributi degli Stati membri all'XI FES sono riviste con Decisione del Consiglio, adottata all'unanimità su proposta della Commissione europea, e il paragrafo 8 stabilisce che il Consiglio potrà adeguare con Decisione unanime l'ammontare totale delle risorse finanziarie.
  Il paragrafo 9 contempla la possibilità di versare contributi volontari alla Commissione europea o alla BEI da parte di ciascuno Stato membro della UE, che potrà altresì cofinanziare progetti o programmi da esse gestiti.
  Il paragrafo 10 stabilisce che, su proposta della Commissione europea, tanto la UE quanto gli Stati membri verificheranno i risultati, con valutazione del grado di esecuzione degli impegni e degli esborsi, oltre che degli effetti dell'aiuto fornito.
  Passando all'esame dell'articolo 2, rileva come esso concerna la ripartizione delle risorse per gli Stati ACP tra i diversi strumenti di cooperazione.
  In particolare, secondo la lettera a) 24.365 milioni di euro sono destinati a programmi nazionali e regionali, questi ultimi miranti a potenziare la cooperazione e l'integrazione regionale tra gli Stati interessati.
  La lettera b) prevede, qualora gli Stati interessati siano numerosi, che ad essi verranno destinati 3.590 milioni.
  Ai sensi della lettera c) una parte di tali risorse potrebbe poi riguardare interventi a carattere umanitario e di emergenza, qualora non finanziabili a valere sull'ordinario bilancio della UE.
  La lettera d) assegna 1.134 milioni alla BEI per finanziare il Fondo investimenti.
  L'articolo 3 destina 364,5 milioni in favore dei Paesi PTOM, di cui 359,5 milioni per programmi territoriali e regionali e 5 milioni assegnati alla BEI.
  L'articolo 4 prevede che alle risorse sopra indicate si aggiungano prestiti concessi dalla BEI nella misura indicativa di 2.600 milioni di euro, e che gli Stati membri si impegnino a rendersi garanti verso la BEI stessa per tutti gli impegni finanziari risultanti da tali prestiti.
  L'articolo 5 disciplina le operazioni gestite dalla BEI; prevedendo, al paragrafo 3, che i proventi e redditi derivanti dalla gestione del Fondo investimenti a titolo del IX, X e XI FES siano utilizzati per ulteriori operazioni del Fondo.
  L'articolo 6 assegna 1.052,5 milioni di euro alla Commissione europea, per le spese di supporto associate alla programmazione e all'esecuzione dell'XI FES.
  Ai sensi dell'articolo 7 la Commissione europea stabilisce e comunica al Consiglio, entro il 20 ottobre di ciascun anno, lo stato degli impegni, dei pagamenti e delle richieste annuali di contributi da presentare nell'esercizio in corso e con proiezione Pag. 75ai due esercizi seguenti, sulla base dello stato di esecuzione dei vari progetti e programmi.
  In tale contesto evidenzia come il paragrafo 5 dell'articolo 7 specifichi che nel medesimo termine del 20 ottobre la Commissione trasmette al Consiglio uno schema di preventivo degli impegni, esborsi e contributi riguardanti i tre esercizi finanziari successivi.
  Ricorda che gli articoli 8 e 9 disciplinano rispettivamente il Comitato dell'XI FES – istituito presso la Commissione europea – e il Comitato del Fondo investimenti presso la BEI, delineandone le procedure di voto ponderato e la composizione, mentre l'articolo 10 prevede che il regolamento di esecuzione dell'XI FES sia adottato all'unanimità, da parte del Consiglio, su proposta della Commissione europea e sentita la BEI. Inoltre la disposizione prevede che il regolamento finanziario sia adottato a maggioranza qualificata del Consiglio, con il parere anche della Corte dei conti europea.
  L'articolo 11 prevede, al paragrafo 1, che la Commissione europea assicuri l'esecuzione finanziaria delle dotazioni finanziarie che essa stessa gestisce, nonché, al paragrafo 4, che per ciascun esercizio finanziario, la stessa Commissione approvi i conti del FES, inviandoli altresì al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei Conti.
  La disposizione stabilisce inoltre, al paragrafo 2, che anche la BEI invia annualmente una relazione alla Commissione e al Consiglio sulle operazioni finanziate con risorse da essa gestite.
  Ai sensi del paragrafo 7, su raccomandazione a maggioranza qualificata del Consiglio, il Parlamento europeo procede al discarico della gestione finanziaria del FES nei confronti della Commissione, mentre secondo il paragrafo 8 al discarico nei confronti delle operazioni gestite dalla BEI provvede la medesima Banca, ai sensi del suo Statuto.
  L'articolo 12 disciplina l'eventuale revisione di alcune parti dell'Accordo interno, la quale può avvenire da parte del Consiglio – all'unanimità – su proposta della Commissione ed eventualmente della BEI.
  Segnala inoltre come, in base all'articolo 13, l'Accordo si applichi in conformità alla Decisione 2010/427/UE, con la quale sono stati stabiliti organizzazione e funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e come l'articolo 14 disciplini la ratifica, l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo. In tale contesto si specifica che il Segretario generale del Consiglio UE è il depositario dell'Accordo, il quale cesserà nel 2020, corrispondentemente al quadro finanziario pluriennale della UE, e resterà tuttavia in vigore per il tempo necessario alla completa esecuzione di tutte le operazioni finanziate.
  Con riferimento al contenuto del disegno di legge di ratifica, rileva come l'articolo 1 rechi l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo, mentre l'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione e l'articolo 3 contiene le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento, rinviando a tal fine alle risorse individuate in bilancio, ai sensi della legge n. 81 del 1986, per la cooperazione UE-ACP, allocate nel capitolo 1647 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale risulta finanziato, per ciascuna annualità del triennio 2014-2016, con 470 milioni di euro.
  In relazione ai profili di copertura, segnala come la Relazione tecnica allegata al disegno di legge indichi che non è possibile conoscere fin d'ora a quanto ammonterà lo stanziamento annuale necessario per far fronte alla partecipazione italiana al FES, e che tale importo non può pertanto essere indicato nel disegno di legge. In tale contesto, specifica come la Relazione tecnica precisi che l'ammontare della richiesta di stanziamento si baserà sulle stime della Commissione europea e sarà assegnato in sede di disegno di legge di bilancio, ipotizzando comunque uno stanziamento medio di 425 milioni annui per circa 9 anni, con importi annuali di ammontare diseguale.
  L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

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  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene opportuno consentire a tutti i componenti della Commissione di approfondire maggiormente il contenuto del provvedimento, chiedendo pertanto di rinviare a un'altra seduta l'espressione del parere su di esso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, in considerazione della richiesta in tal senso avanzata dal deputato Villarosa, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.45.