CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 aprile 2014
210.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 49

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.
C. 1542 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, comunica che il disegno di legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 1o aprile 2014, in occasione della quale la Commissione medesima ha espresso un parere favorevole sul testo del provvedimento. Ricorda che, in pari data, la Commissione affari costituzionali ha concluso l'esame del provvedimento, in sede referente, senza apportare modificazioni. Segnala, pertanto, che Pag. 50il testo all'esame dell'Assemblea non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Avverte altresì che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala gli emendamenti Matteo Bragantini 1.10 e Russo 1.111 e 1.130, i quali, nel modificare il comma 14, che disciplina la permanenza in carica del presidente della provincia e della giunta provinciale per il disbrigo degli affari correnti o assegnando tali compiti ad un commissario straordinario, eliminano il riferimento al titolo gratuito attualmente previsto dal testo.
  Segnala, altresì, le seguenti proposte emendative, sulle quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo:
   Pilozzi 1.4, che prevede la possibilità per le province con più di 800 mila abitanti di costituirsi in città metropolitane attraverso lo svolgimento di una consultazione popolare da tenersi contestualmente alle elezioni europee del maggio 2014. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari connessi allo svolgimento delle predette consultazioni popolari;
   Migliore 1.12, che prevede, tra l'altro, la sostituzione degli attuali commissari preposti alle province con commissari di carriera prefettizia, che rimangono in carica fino all'insediamento del consiglio metropolitano. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, con particolare riferimento alla eventuale corresponsione di indennità accessorie e/o aggiuntive al personale appartenente alla carriera prefettizia;
   Russo 1.114 e 1.115, che prevedono che, in sede di prima applicazione, il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano siano eletti a suffragio universale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, con particolare riferimento allo svolgimento delle consultazioni elettorali.
  Avverte che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Luigi CASERO, nel confermare il parere favorevole del Governo sul testo del provvedimento, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, e nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1542 e abb.-B, recante Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.4, 1.10, 1.12, 1.111, 1.114, 1.115, 1.130, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

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  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo.
C. 2079 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame reca disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia al capitale di Banche multilaterali di sviluppo, ed in particolare della Banca di sviluppo dei Caraibi e della Banca interamericana di sviluppo e che tale provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Relativamente alle norme considerate dalla relazione tecnica, per quanto riguarda l'articolo 1, commi da 1 a 4, concernente la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi, rileva che le norme autorizzano la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi (CDB) approvato dal Consiglio dei governatori con risoluzione n. 4 del 19 maggio 2010. In particolare, i commi 1 e 3, prevedono che la sottoscrizione da parte dell'Italia interessa complessivamente n. 9.353 azioni, per il valore di 56.414.864,22 dollari statunitensi di cui il 22 per cento – ossia n. 2.058 azioni, per un valore di 12.413.320,92 dollari USA – sono azioni a pagamento; il restante 78 per cento – ossia n. 7.295 azioni, per un controvalore di 44.001.543,30 dollari USA – sono azioni a chiamata, a garanzia delle operazioni della Banca. Segnala che il versamento delle somme dovute per la sottoscrizione – in relazione alle azioni a pagamento – avviene in base alle seguenti modalità: nel 2014, sono versati 4.137.773,64 dollari USA, il cui ammontare in valuta è indicato, per la copertura finanziaria, in misura pari a 3.064.153 euro; in ciascuno degli anni 2015 e 2016, sono versati 2.068.886,82 dollari USA, il cui ammontare in valuta, in termini di copertura finanziaria, è indicato in misura pari a 1.532.077 euro; nel 2017, sono versati 4.137.773,64 dollari USA, il cui ammontare in valuta, in termini di copertura finanziaria, è indicato in misura pari a 3.064.153 euro. Le somme dovute – indicate in valuta statunitense dal comma 1 e in euro dal comma 2 – saranno erogate al tasso di cambio vigente alla data del pagamento. Fa presente che la copertura finanziaria è a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 stanziate, per gli anni 2012-2017, per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo.
  Rileva altresì come nei commi 3 e 4 è prevista un'attività di monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze: nel caso in cui si manifesti un onere maggiore rispetto a quello valutato in base al tasso di cambio applicato, saranno ridotte le dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Sottolinea che la relazione tecnica ricorda che l'Italia ha aderito alla CDB con una quota azionaria del 5,73 per cento e afferma che la sottoscrizione dell'aumento di capitale permetterà all'Italia di mantenere invariata la propria quota azionaria. La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che è prevista la copertura finanziaria per le eventuali oscillazioni negative dei tassi di cambio.
  Al riguardo, con riferimento alle azioni a chiamata, pur considerando che il relativo pagamento ha carattere eventuale, andrebbe chiarito con quali modalità si farà fronte a tale impegno nel caso in cui si rendesse necessario il versamento richiesto a seguito della sottoscrizione.
  Andrebbe inoltre chiarita l'affermazione, contenuta nella relazione tecnica e nella relazione illustrativa, in base alla quale la sottoscrizione delle nuove azioni consente di mantenere invariata la quota Pag. 52di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi – indicata in misura pari al 5,73 per cento nel momento della iniziale adesione di cui alla legge n. 198 del 1988. In particolare, andrebbe chiarito se, in presenza di variazioni in riduzione della sua quota di partecipazione, l'Italia sia tenuta ad incrementare la propria partecipazione per ripristinare la percentuale originaria o possano comunque determinarsi effetti negativi per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 1, commi 2 e 3, provvede alla copertura degli oneri, valutati in euro 3.064.153 per l'anno 2014, in euro 1.532.077 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e in euro 3.064.153 per l'anno 2017, a valere sulla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, che dispone il finanziamento della partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo. Ricorda che le relative risorse sono iscritte nel capitolo di natura obbligatoria dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali (capitolo 7175) che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, reca le necessarie disponibilità.
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 3, segnala che la stessa prevede, nel caso di scostamento rispetto agli oneri previsti dall'autorizzazione di spesa dovuti alle variazioni del tasso di cambio, la riduzione, nella misura necessaria alla copertura del maggiore onere, delle spese rimodulabili di parte corrente iscritte nel programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se, tenuto conto delle numerose riduzioni delle dotazioni di bilancio previste da recenti provvedimenti legislativi, e in considerazione dell'esiguità delle risorse iscritte come rimodulabili nel suddetto programma, l'attuazione della clausola di salvaguardia prevista dal comma 3 non possa pregiudicare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle suddette riduzioni.
  Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 5, relativo alla sottoscrizione di nuove azioni della Banca interamericana di sviluppo, fa presente che la norma autorizza la sottoscrizione da parte dell'Italia di n. 9.800 azioni della Banca interamericana di sviluppo, di cui 238 azioni a pagamento e le restanti 9.562 azioni a chiamata. Rileva che il corrispettivo delle azioni a pagamento, il cui valore è indicato in misura pari a 2.871.097 dollari statunitensi, è versato secondo le modalità determinate dai Governatori della Banca e che alla sottoscrizione si provvede nei limiti delle risorse disponibili già autorizzate per la partecipazione al capitale della suddetta Banca.
  Segnala che la relazione tecnica afferma che la sottoscrizione delle azioni in commento consente di aumentare la quota di partecipazione al capitale dall'1,896 per cento all'1,965 per cento. Evidenzia inoltre che l'onere per la sottoscrizione, pari a 2.871.097 dollari statunitensi, corrisponde ad un prezzo unitario delle azioni fissato in 12.063,43238 dollari (2.871.097 dollari = n. 238 azioni) e che non sono possibili oscillazioni del valore nominale delle azioni.
  Osserva che al pagamento si provvede in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili già autorizzate per la partecipazione al capitale della suddetta banca e che tali risorse sono a disposizione in dollari statunitensi presso la Banca interamericana di sviluppo e, pertanto, l'operazione non comporta rischi di cambio.
  Fa notare che le risorse da cui attingere, al netto degli utilizzi previsti, ammontano a 3.106.974,31 dollari statunitensi e che vi è quindi la capienza necessaria per effettuare l'operazione che ammonta a 2.871.097 dollari. Pag. 53
  Precisa che le rimanenti 9.562 azioni sono a chiamata e che fino ad oggi nessuna banca multilaterale di sviluppo ha chiesto agli azionisti pagamenti per le azioni a chiamata. Pertanto, si ritiene che l'operazione non comporterà in futuro ulteriori oneri a carico dello Stato. Al riguardo, fa presente che non si hanno rilievi da formulare in merito alle azioni a pagamento, tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
  Con riferimento alle azioni a chiamata, andrebbe chiarito con quali modalità si farà fronte ad un eventuale pagamento in presenza di richieste di versamento a seguito della sottoscrizione autorizzata con il provvedimento in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la disposizione prevede che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sottoscrizione da parte dell'Italia di azioni della Banca interamericana di sviluppo, pari a 2.871.097 dollari statunitensi, può provvedersi nei limiti delle risorse disponibili già autorizzate per la partecipazione al capitale della suddetta Banca.
  Osserva infine che, secondo quanto affermato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, tali risorse ammontano a 3.106.974,31 dollari e che la copertura finanziaria prevista non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Luigi CASERO conferma, innanzitutto, che fino ad oggi nessuna Banca multilaterale di sviluppo ha chiesto il pagamento delle azioni a chiamata. Ciò grazie alla estrema solidità finanziaria di queste Istituzioni, dovuta a un solido record di rimborso dei crediti concessi ai paesi membri beneficiari, basato anche sullo status di creditore preferenziale, alla costante costituzione di riserve, a una gestione prudente della tesoreria e a una forte liquidità. Fa presente inoltre che, nella remotissima eventualità che venga avanzata una richiesta di fare fronte al pagamento tale o parziale delle azioni a chiamata, sarà necessario reperire nel futuro adeguate risorse di bilancio, secondo calendari di pagamento che verranno concordati con le Istituzioni interessate.
  Precisa che l'Italia ha in Banca di Sviluppo dei Caraibi una quota storica del 5,73 per cento e che tale quota al 31 dicembre 2012 era del 3,23 per cento perché l'Italia, a differenza di altri paesi, non aveva ancora sottoscritto l'ultimo aumento di capitale. Rileva altresì che non esiste per un membro l'obbligo a sottoscrivere gli aumenti di capitale della Banca e che, tuttavia, l'Italia ha sempre sottoscritto tutti gli aumenti di capitale delle Banche multilaterali di sviluppo della quale è azionista, con l'obiettivo di mantenere il proprio ruolo storico in queste Istituzioni, come del resto hanno generalmente fatto gli altri paesi del G7. Osserva che un'eventuale non sottoscrizione delle azioni non ha effetti negativi sulla finanza pubblica e che l'unico effetto sarebbe quello di ridurre il peso dell'Italia nell'Istituzione stessa. Fa presente che l'Italia risulterebbe l'unico azionista non regionale della Banca a non sottoscrivere l'aumento di capitale. Segnala infine che, in particolare, gli altri azionisti europei, Regno Unito e Germania, hanno già sottoscritto l'aumento di capitale e versato quanto dovuto.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.
C. 1927 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, stipulato a Roma il 28 maggio 2009, sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità e che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica.
  Osserva che l'attuazione dell'articolo 15, in materia di sicurezza dei dati personali, appare di particolare complessità dal punto di vista tecnico e organizzativo. Segnala che dei connessi adempimenti, in termini di profilazione degli utenti, autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi, dà conto anche la relazione tecnica, la quale esclude, tuttavia, la necessità di ulteriori risorse economiche. Fa presente che il testo della norma fa esplicito riferimento a procedure di criptazione e di autorizzazione, nonché alla presenza di un dispositivo che garantisca lo svolgimento delle sole interrogazioni ammissibili. Ciò premesso, ricorda che la legge n. 85 del 2009, recante ratifica del Trattato intergovernativo di Prum, già ha disposto, all'articolo 32, specifiche autorizzazioni di spesa per l'istituzione e la gestione della banca dati del DNA e del relativo laboratorio centrale, nonché per lo scambio informativo dei dati del DNA e dei dati personali. Rileva, pertanto, che andrebbe precisato se le spese connesse all'attuazione dell'Accordo in esame trovino capienza nella predetta autorizzazione di spesa, che ammonta, a decorrere dal 2011, a 4.110.000 di euro annui.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 1, dispone che all'onere derivante dalla presente legge, pari 10.248.000 di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Fa presente che il Ministro dell'economia e delle finanze è, inoltre, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica allegata all'atto Senato, alle attività di collaborazione indicate nell'articolo 4 dell'Accordo, concernente l'implementazione del sistema AFIS per le interrogazioni automatizzate dei dati dattiloscopici, e agli adempimenti necessari per la realizzazione del sistema delle interrogazioni automatizzate dei profili del DNA di cui all'articolo 7 del medesimo Accordo. Segnala che la copertura finanziaria prevista dall'articolo in esame ascrive tali oneri all'anno 2013. A tale proposito, ricorda che il provvedimento in esame rientra nell'elenco degli slittamenti trasmesso dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Sulla base di tale disposizione, infatti, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo.

  Il sottosegretario Luigi CASERO, in risposta ai quesiti posti dal relatore, precisa che, agli adempimenti previsti dall'articolo 15 dell'Accordo, in materia di sicurezza dei dati personali, si provvederà nell'ambito delle risorse già a tal fine stanziate dalla legge n. 85 del 2009.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1927 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Pag. 55Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale agli adempimenti previsti dall'articolo 15 dell'Accordo in materia di sicurezza dei dati personali si provvederà nell'ambito delle risorse già a tal fine stanziate dalla legge n. 85 del 2009;
   rilevato che il provvedimento rientra nell'elenco degli slittamenti trasmesso dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011.
C. 1743 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, rileva che il disegno di legge in esame reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Fa presente di non avere osservazioni da formulare con riferimento ai profili di quantificazione, preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, secondo la quale le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri – numero dei funzionari, riunioni, numero e durata dei corsi – costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'Accordo in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica dispone che all'onere derivante dalla presente legge, pari a euro 100.563 a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Segnala che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato dal successivo comma 4 ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Rileva, quindi, che l'articolo 3, comma 2, prevede che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, fa presente che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  Ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica allegata, alle attività di collaborazione indicate Pag. 56negli articoli 4 e 5 dell'Accordo, concernenti corsi di formazione e di addestramento, seminari, incontri, scambio di informazioni e di esperti, esecuzione di speciali tecniche investigative e riunioni periodiche. Fa presente che la copertura finanziaria prevista dall'articolo in esame ascrive tali oneri, valutati in euro 100.563, a decorrere dall'anno 2013. In considerazione del fatto che tale Accordo entrerà in vigore solo in futuro, ossia, ai sensi dell'articolo 14 del suddetto Accordo, dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne, ritiene opportuno aggiornare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Ricorda, comunque, che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri reca le necessarie disponibilità.
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, ritiene opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'attuazione della suddetta clausola non pregiudichi la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle suddette riduzioni. Inoltre, rileva che dovrebbe valutare l'opportunità di riferire la riduzione delle dotazioni iscritte nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno alle sole spese rimodulabili di parte corrente. Segnala che gli stanziamenti di natura rimodulabile interessati dalle suddette riduzioni potrebbero essere i capitoli 2624 e 2721 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

  Il sottosegretario Luigi CASERO, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore, ritiene opportuno aggiornare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 1, per tenere conto del fatto che l'Accordo entrerà in vigore solo a decorrere dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne, ai sensi dell'articolo 14 dell'Accordo medesimo. Ritiene, inoltre, opportuno, in conformità alla vigente disciplina contabile, esplicitare che le dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione che potranno essere ridotte in attuazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, presentano natura rimodulabile, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1743 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
   appare opportuno aggiornare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 1, per tenere conto che l'Accordo entrerà in vigore solo a decorrere dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne, ai sensi dell'articolo 14 dell'Accordo medesimo;
   appare opportuno, in conformità alla vigente disciplina contabile, esplicitare che le dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione che potranno essere ridotte in attuazione della clausola Pag. 57di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, presentano natura rimodulabile, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 100.563 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dotazioni finanziarie aggiungere le seguenti: rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,».

  Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal presidente.

  La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Istituzione del sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
Nuovo testo unificato C. 68 e abb.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento dispone l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e reca la disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.
  Osserva che il provvedimento reca una nuova disciplina degli organismi e delle funzioni del settore ambientale, istituendo il Sistema nazionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente. Fa presente che tale nuova disciplina appare in parte ricognitiva e in parte modificativa delle vigenti norme che presiedono all'attività dell'ISPRA e delle Agenzie regionali. In proposito, evidenzia che l'attività degli organismi operanti nel Sistema nazionale è vincolata, in base al testo in esame, dalla definizione di livelli essenziali delle prestazioni in materia ambientale, ai quali vengono commisurati i finanziamenti da erogare ai medesimi organismi da parte dello Stato e delle regioni. Non essendo prevista alcuna clausola che subordini la definizione di tali nuovi livelli a specifici massimali di spesa, segnala che non appare predeterminabile il relativo impatto sui saldi di finanza pubblica. Rileva, inoltre, che la qualificazione degli standard di prestazione quali «livelli essenziali» determina effetti di rigidità della relativa spesa, imponendo quindi una puntuale quantificazione delle relative esigenze di finanziamento. In proposito, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  In merito ai profili organizzativi e amministrativi, rileva che gli effetti finanziari connessi all'attuazione della nuova disciplina appaiono collegati, da una parte, all'impatto amministrativo delle nuove funzioni che vengono attribuite al Sistema nazionale, dall'altra, alle nuove modalità di finanziamento previste dal testo. Al fine di chiarire tali aspetti e di precisare la portata applicativa delle norme in esame, segnala i seguenti profili problematici, rispetto Pag. 58ai quali andrebbero acquisiti dati ed elementi informativi. In ordine alle funzioni previste dagli articoli 3, 4, 6, 7 e 11 (monitoraggio dell'ambiente, attività di campionamento, analisi e misura, sopralluoghi ed ispezioni, supporto tecnico per la certificazione, gestione dei sistemi informativi), osserva che non è chiaro se tali compiti siano o meno integralmente riconducibili alle funzioni già svolte dall'ISPRA e dalle Agenzie regionali e se, quindi, gli stessi possano essere eseguiti nell'ambito delle risorse già disponibili a normativa vigente. In caso contrario, lo svolgimento di una parte di essi potrebbe richiedere l'utilizzo di finanziamenti attualmente non previsti. Riguardo alle modalità di finanziamento, rileva che l'articolo 15 delinea un meccanismo articolato, che prevede una molteplicità di fonti. Ritiene che, al fine di chiarire il possibile impatto del predetto meccanismo finanziario, andrebbero acquisiti dati ed elementi in ordine alla disponibilità complessiva delle risorse attualmente destinate alle finalità in esame, sia a livello statale che a livello regionale, da confrontare con le risorse necessarie per dare applicazione alla nuova disciplina sopra richiamata. Rileva, inoltre, la necessità di precisazioni in ordine al concreto funzionamento del predetto meccanismo, al fine di chiarire in particolare: le modalità di finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, al quale sembrerebbero finalizzati, in assenza di indicazioni da parte del testo in esame, sia il contributo dello Stato sia il fondo ordinario sia la destinazione vincolata di una quota dei fondi sanitari regionali; la destinazione e le modalità di utilizzo dei finanziamenti dello Stato e delle regioni per lo svolgimento delle ulteriori attività istituzionali, obbligatorie o non obbligatorie, dell'ISPRA e delle Agenzie, finanziamenti che sembrerebbero sommarsi, per le attività non obbligatorie, all'applicazione di apposite tariffe per lo svolgimento di «attività ulteriori»; la misura della compartecipazione delle Agenzie regionali al riparto delle sanzioni amministrative da esse comminate. Sul punto, ritiene che andrebbe anche precisato l'attuale regime di assegnazione di tali proventi.
  Con specifico riferimento all'articolo 15, comma 2, relativo alla destinazione di una quota del Fondo sanitario nazionale al finanziamento delle Agenzie, ricorda che l'ammontare destinato annualmente al finanziamento del Sistema sanitario nazionale viene determinato in sede di Intesa Stato-Regioni in coerenza con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in sanità. Il riparto tra le regioni delle risorse del cosiddetto fabbisogno indistinto – al netto, cioè, delle quote vincolate ad obiettivi specifici e di quelle destinate ad altri enti – avviene sulla base dei criteri di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011, che regola la determinazione dei costi e fabbisogni standard regionali. Questi rilevano, infatti, ai fini dei criteri di accesso al finanziamento complessivo come sopra determinato. Pertanto, essendo l'ammontare complessivo del finanziamento del SSN già vincolato all'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie attualmente vigenti segnala come sia possibile ridurre l'ammontare degli stanziamenti a ciò destinati soltanto rivedendo i perimetri dei LEA o, come avviene in occasione delle manovre di finanza pubblica, prevedendo misure che comportino un abbattimento dei costi in sanità e della relativa spesa. Rileva, quindi che, nel caso in esame, il finanziamento delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente dovrebbe essere preceduto da una quantificazione dei costi associabili ai livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), al fine di definire un apposito finanziamento e la relativa copertura.
  Fa presente che andrebbe, infine, chiarito il coordinamento fra alcune norme di carattere organizzativo presenti nel testo in esame, dalle quali potrebbero derivare effetti finanziari, e la disciplina attualmente in vigore nella medesima materia. Fa riferimento, in particolare, all'articolo 11, in base al quale l'ISPRA è tenuto a provvedere alla realizzazione e alla gestione Pag. 59del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA). Analoga previsione è contenuta nell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge n. 67 del 1988, recante norme per la realizzazione di un Sistema informativo e di monitoraggio ambientale. Ritiene che andrebbero pertanto acquisiti dati circa lo stato di realizzazione effettiva del Sistema e, conseguentemente, circa le possibili occorrenze finanziarie per il suo completamento e per la sua gestione a regime; all'articolo 12, che prevede l'organizzazione di una rete nazionale di laboratori accreditati; all'articolo 13, che istituisce il Consiglio del Sistema nazionale, organismo che sembrerebbe avere la medesima configurazione del «Consiglio federale», composto dal presidente dell'ISPRA, dal direttore generale e dai legali rappresentanti delle ARPA, disciplinato a sua volta dal vigente articolo 15 del DM 123/2010.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 15, comma 1, non indica esplicitamente in che forma e con quali modalità sarà individuato il contributo dello Stato alle attività dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a integrazione del fondo ordinario già previsto per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, ma si limita a prevedere che il finanziamento delle funzioni del suddetto Istituto sarà «quantificato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività». Osserva che tali chiarimenti appaiono necessari anche in considerazione del fatto che il successivo articolo 16, comma 1, prevede che l'ISPRA e le agenzie possano procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari nei limiti dei finanziamenti previsti dall'articolo 15. Ricorda che l'ISPRA è già finanziato, a legislazione vigente, ai sensi della tabella C allegata alla legge di stabilità nella misura di 25.546.000 di euro nell'anno 2014 e di 24.888.000 di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Ricorda che, oltre alle suddette risorse, nel bilancio 2014-2016, è previsto anche il finanziamento delle spese di natura obbligatoria dell'Istituto nella misura di 59.683.000 euro per l'anno 2014, di 59.365.407 euro per l'anno 2105 e di 59.019.032 euro per l'anno 2016.
  Con riferimento alla copertura finanziaria di cui all'articolo 15, comma 2, che prevede l'utilizzo del Fondo sanitario nazionale, ritiene opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Infine, con riferimento all'articolo 15, comma 3, in analogia con quanto già rilevato per il comma 1, rileva che non appaiono chiare la natura e le modalità con le quali il Ministero dell'ambiente e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno provvedere al finanziamento, rispettivamente, dell'ISPRA e delle relative Agenzie, per provvedere alle attività ulteriori rispetto a quelle necessarie per il raggiungimento dei LEPTA (livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali).

  Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 15.50.

Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020.
Atto n. 86.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Pag. 60

  Fulvio BONAVITACOLA (PD), relatore, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici, evidenzia le finalità sottese al provvedimento in esame, sottolineando, nel quadro delle scelte di politica economica, l'importanza dell'accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020. Ritiene, pertanto, necessario che la Commissione esamini la questione in maniera approfondita, avviando una riflessione sui reali motivi per i quali, nel corso degli anni, l'utilizzo dei fondi strutturali non ha comportato, il più delle volte, il perseguimento degli obiettivi originariamente prefissati. A tal fine, chiede che si proceda ad un'adeguata attività conoscitiva, prevedendo un ciclo di audizioni da svolgere congiuntamente alla XIV Commissione. Nel ricordare che lo schema di accordo in esame è stato oggetto di molteplici rilievi in sede europea, chiede infine al rappresentante del Governo quali iniziative intenda adottare in merito.

  Rocco PALESE (FI-PdL) si associa alle osservazioni testé svolte dal relatore e concorda, in particolare, sulla necessità di prevedere, nel corso dell'esame, un'adeguata attività conoscitiva, con il coinvolgimento del Dipartimento per la coesione territoriale, delle regioni e degli enti territoriali interessati. Rileva, inoltre, la necessità di avviare una riflessione sulle attuali modalità di funzionamento del Dipartimento per la coesione territoriale. Richiama, infine, l'attenzione dei colleghi sull'esigenza di escludere dal calcolo dei vincoli del patto di stabilità le risorse dei fondi strutturali e di investimento europei.

  Francesco BOCCIA (PD), presidente, nel concordare con i rilievi formulati dal relatore, assicura che, nel corso dell'esame, si procederà a un'adeguata attività conoscitiva da svolgere congiuntamente alla XIV Commissione. Si associa, infine, alla richiesta formulata dall'onorevole Palese in ordine alla necessità di svolgere un'approfondita riflessione circa il funzionamento del Dipartimento per la coesione territoriale, in particolare sulle modalità di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei.

  La seduta termina alle 16.05.