CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 marzo 2014
206.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 26 marzo 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 16.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 16.

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.
C. 2162 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 marzo 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 16.10.

Estinzione dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.
Testo base C. 1069 Bossa ed abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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  Matteo BRAGANTINI (LNA), relatore, ricorda che la proposta di legge adottata quale testo base – di contenuto pressoché analogo al testo unificato delle proposte di legge C. 3772 e C. 3788 adottato dalla VII Commissione nel corso della XVI legislatura (seduta del 14 febbraio 2012) – dispone l'estinzione dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense (Napoli) ed il trasferimento del relativo patrimonio all'amministrazione comunale. Fa presente che ciò è motivato dalla relazione illustrativa con il venir meno della funzione educativa svolta dall'ente e con la grave situazione di degrado e abbandono in cui versa il complesso monumentale. La relazione illustrativa evidenzia che con delibera n. 11 del 23 novembre 2002 il consiglio di amministrazione accertò e dichiarò l'esaurimento dello scopo statutario poiché le istituzioni scolastiche avevano cessato di operare dall'anno scolastico 2001/2002 e chiese la trasformazione dell'ente al Ministero della pubblica istruzione. Fa presente, inoltre, che, con delibera n. 28 dell'8 luglio 2010, il consiglio comunale di Vico Equense ha chiesto ai competenti Ministeri il trasferimento nel patrimonio del comune del complesso monumentale, anche alla luce del decreto legislativo n. 85 del 2010. Sottolinea che in base alla medesima relazione, del cospicuo patrimonio immobiliare dell'ente risultano disponibili, a tutt'oggi, solamente il fabbricato nel quale ha sede l'ente (in precario stato di conservazione) e l'annessa Chiesa (non agibile, a seguito del sisma del 1980). Aggiunge, infine, che l'attuale consiglio di amministrazione – nominato con decreto n. 113 del 18 febbraio 2013 – si è trovato nella necessità di dover affrontare contenziosi e questioni legali, come la causa intentata dall'Istituto contro l'amministrazione comunale per morosità, il recupero di ambienti del complesso storico occupati da terzi, il recupero di crediti da parte dei possessori di fondi rustici per censi e canoni, l'annullamento di contratti di affitto illegittimi e l'occupazione abusiva di ambienti di proprietà. Ricorda che l'Istituto SS. Trinità e Paradiso, fondato nel XVII secolo per volontà del Vescovo di Vico Equense con la finalità di provvedere all'educazione delle fanciulle, fa parte del complesso degli Istituti pubblici di educazione femminile, sorti in Italia in tempi diversi e poi disciplinati negli anni Trenta. In particolare, il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, ha dettato le disposizioni sull'organizzazione e la gestione degli istituti. In seguito, il regio decreto 1o ottobre 1931, n. 1312 ne ha predisposto un elenco articolato per tipologia, ovvero Reali educandati, Conservatori della Toscana, Collegi di Maria della Sicilia, altri istituti pubblici di educazione femminile; in tale ultimo ambito è compreso l'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense (tabella n. 4 allegata al regio decreto).
  Segnala che le disposizioni recate dai due regi decreti sono poi in parte confluite nell'articolo 204 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (cosiddetto T.U. della scuola), mentre, ai sensi dell'articolo 2 e dell'allegato 1 del decreto-legge n. 200 del 2008 e della legge n. 9 del 2009 i regi decreti sono stati abrogati con decorrenza 16 dicembre 2009. Ricorda che le disposizioni dettate dall'articolo 204 citato si applicano agli educandati femminili statali e, per la parte non esclusivamente riferibile a strutture statali, agli istituti pubblici di educazione femminile. In particolare, evidenzia che agli istituti in questione è attribuita personalità giuridica pubblica; essi sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi (oggi, degli Uffici scolastici regionali), cui sono inviati per l'approvazione gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione. Il consiglio di amministrazione – composto, salva diversa previsione statutaria, da un presidente e due consiglieri che operano a titolo gratuito – è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dura in carica tre anni e può essere confermato. L'organo può essere sciolto dallo stesso Ministro quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente è affidata dallo stesso Ministro, per la durata massima di un anno, ad un commissario straordinario che fruisce di Pag. 19un'indennità posta a carico del bilancio dell'ente. Gli istituti si dotano di uno statuto, deliberato dal C.d.A.,contenente le norme sulla costituzione ed il funzionamento del consiglio medesimo, nonché la disciplina per la gestione del patrimonio (originariamente costituito da rendite patrimoniali discendenti da immobili o fondi agricoli, solitamente posseduti dagli enti in questione; dalle rette e tasse corrisposte dalle convittrici e dalle alunne iscritte; da contributi e sussidi dei privati e dello Stato) e per l'ammissione delle allieve, ferma restando l'osservanza dei princìpi informativi degli atti di fondazione. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato. Ricorda che tra i compiti del Consiglio di Amministrazione rientrano le delibere su bilancio di previsione, conto consuntivo, contratti e convenzioni di qualsiasi natura, misura delle rette e di ogni altra contribuzione e sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio. L'organo di gestione cura, inoltre, la conservazione e l'incremento del patrimonio; vigila sul personale e sul funzionamento del convitto e delle scuole, ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli da leggi o regolamenti.
  Passando sinteticamente all'illustrazione del provvedimento ricorda che l'articolo 1 stabilisce l'estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso ed il trasferimento del suo patrimonio mobiliare e immobiliare – con vincolo di indivisibilità e inalienabilità – al comune di Vico Equense, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente. Prevede, inoltre, che alla consegna all'amministrazione comunale di Vico Equense provvedono il presidente del Consiglio di Amministrazione dell'istituto ed il dirigente dell'ufficio scolastico regionale per la Campania. Prescrive, infine, che il patrimonio dell'ente sia utilizzato dal comune di Vico Equense esclusivamente per fini di istruzione e culturali, in attuazione delle volontà dei fondatori dell'Istituto medesimo. In modo pressoché identico dispongono le norme che in passato hanno disciplinato analoghe situazioni. Rileva che, a suo tempo, l'articolo 52 del citato regio decreto n. 2392 del 1929 aveva previsto la liquidazione del patrimonio di un istituto pubblico di educazione nel caso che il suo fine statutario fosse esaurito o impraticabile ed il reinvestimento dei beni risultanti nel modo più affine alla volontà dei fondatori. Più recentemente, il già citato articolo 1-sexies del decreto-legge 250 del 2005 (legge n. 27 del 2006) ha previsto che gli istituti di educazione denominati Conservatori della Toscana si trasformassero in fondazioni di diritto privato con finalità di istruzione, educazione e cultura e provvedessero a costituire e finanziare una fondazione finalizzata al proseguimento dei compiti educativi dei conservatori non più attivi, quindi impossibilitati a svolgere autonomamente le medesime attività. L'articolo 2 dispone l'esenzione da ogni tributo dovuto per il trasferimento dei beni dell'ente al Comune, nonché per i relativi atti (tra cui, come sembra desumersi dalla lettera della disposizione, le forme di imposizione indiretta – bollo, registro, ipotecarie e catastali – cui sono ordinariamente sottoposti i trasferimenti). Come di prassi, anche in tale circostanza viene quindi applicato il principio di neutralità fiscale per determinate vicende straordinarie coinvolgenti enti e società, quali la trasformazione, fusione o liquidazione e il conseguente trasferimento di patrimoni.
  Ricorda che, in relazione all'esaurirsi della funzione svolta dagli istituti di educazione femminile ed alla conseguente chiusura delle scuole ivi operanti, alcune disposizioni hanno in passato previsto la trasformazione degli istituti stessi: in particolare, la legge 176 del 1992 ha stabilito l'estinzione del Conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze ed il trasferimento del relativo patrimonio all'Università degli studi di Firenze; l'articolo 1-sexies del decreto-legge 250 del 2005 (legge n. 27 del 2006) ha prescritto la trasformazione degli istituti di educazione denominati Conservatori della Toscana in fondazioni di diritto privato con finalità di istruzione, educazione e cultura.Pag. 20
  Da ultimo, desidera evidenziare un aspetto che, a suo avviso, richiederebbe alcuni approfondimenti ai fini della formulazione del parere.
  In particolare ricorda che l'articolo 2, comma 642, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) ha affidato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, l'individuazione e la messa in liquidazione dei convitti nazionali e degli istituti pubblici di educazione femminile, di cui al regio decreto n. 2392 del 1929 e alle tabelle annesse al regio decreto n. 1312 del 1931, che abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati. Il decreto ministeriale previsto dalla disposizione citata non risulta essere stato sinora adottato. A suo avviso andrebbe pertanto valutato se sia effettivamente necessario intervenire con disposizioni di rango primario in una materia che, in base al citato articolo 2, comma 642, della legge n. 244 del 2007, dovrebbe essere definita con norma secondaria.

  Alessandro NACCARATO (PD), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.