CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 marzo 2014
205.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 69

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

  La seduta comincia alle ore 14.05.

Decreto-legge 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.
C. 2162 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 18 marzo scorso.

  Roberto MORASSUT (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizione e con osservazione (vedi allegato 1), che illustra.

  Ermete REALACCI, presidente, invita il relatore a valutare attentamente la questione oggetto dell'osservazione del parere, sottolineando come, al fine di evitare aggravi tariffari solo per le famiglie, sia necessario mantenere in capo ai comuni la facoltà, che il decreto-legge intende eliminare, di prevedere una TARI ridotta per i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani che i produttori intendono avviare al recupero.

  Alessandro BRATTI (PD), condividendo le osservazioni testé formulate dal Presidente, invita il relatore a trasformare l'osservazione della proposta di parere in condizione.

  Salvatore MICILLO (M5S) illustra la proposta di parere alternativa presentata dal Movimento 5 Stelle (vedi allegato 2).

  Roberto MORASSUT (PD), relatore, alla luce del dibattito svoltosi, formula una Pag. 70nuova proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 3).

  Il sottosegretario Silvia VELO esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere del relatore, come riformulata dal relatore.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte quindi che porrà prima in votazione la proposta di parere del relatore e che, in caso di sua approvazione, la proposta di parere alternativa dei deputati del gruppo M5S si intenderà preclusa.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativa presentata dai deputati del gruppo M5S.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Limiti all'impiego di sostanze diserbanti chimiche.
C. 1560 Terzoni.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alessandro MAZZOLI (PD), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame di una proposta di legge a firma dell'onorevole Terzoni sui limiti all'impiego di sostanze diserbanti chimiche.
  Premette che la proposta di legge è finalizzata a vietare interventi di diserbo chimico o con sostanze tossiche anche di tipo naturale o con soluzioni saline di qualsiasi genere al di fuori delle aree coltivate; in particolare lungo le strade e le ferrovie, nelle aree urbanizzate e in prossimità della rete idrica. Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, le motivazioni del divieto introdotto risiederebbero nel fatto che il glifosate (sostanza attiva contenuta nei diserbanti oggi maggiormente utilizzati) sarebbe una sostanza altamente tossica per l'ambiente acquatico e, a causa della sua persistenza, pericoloso anche per l'uomo, nonché nel fatto che l'utilizzo dei diserbanti in luogo della pratica dello sfalcio determinerebbe una cattiva gestione della vegetazione, che nel lungo termine vanificherebbe i vantaggi che il diserbante sembra apportare nell'immediato per la facilità d'uso ed il risparmio di tempo.
  Prima di passare a esaminare specificatamente il contenuto della proposta di legge, illustra il quadro normativo europeo e nazionale in materia. In particolare, ricorda che con direttiva n. 2001/99/CE è stata consentita l'iscrizione delle sostanze attive Glifosate e Tifensulfuron metile attraverso la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Conseguentemente, con decreto del Ministro della sanità 26 marzo 2002, le sostanze attive Glifosato e Tifensulfuron metile sono state iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che reca l'elenco delle sostanze attive autorizzate ad essere utilizzate nei prodotti fitosanitari. In particolare per il glifosate N-(fosfonometil)-glicina 950 g/kg l'iscrizione è valida dal 1o luglio 2002 al 31 dicembre 2015 e si prevede che tale sostanza può essere autorizzata solo per le utilizzazioni come erbicida. Nello stesso prospetto tabellare si fa presente che nelle conclusioni del rapporto di riesame sul glifosate formulate dal comitato fitosanitario permanente il 29 giugno 2001 si raccomanda agli Stati membri di rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee in zone vulnerabili, soprattutto in rapporto a impieghi non colturali.
  Ricorda poi che, nonostante la richiamata direttiva 91/414/CEE sia stata abrogata Pag. 71dal regolamento (CE) n.1107/2009, con Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 è stato confermato l'inserimento del principio attivo glifosate nell'elenco delle sostanze autorizzate a livello europeo.
  Segnala infine che, in occasione della risposta data dal rappresentante del Governo all'interrogazione Zaccagnini 4-00227 è stato precisato che, a livello nazionale, il Ministero della salute ha autorizzato l'immissione in commercio di diversi prodotti fitosanitari a base di glifosate, considerandone accettabile l'impatto sulla salute umana in base ai princìpi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti secondo i criteri comunitari citati e in applicazione a quanto richiesto dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Nella medesima risposta, si fa altresì riferimento alla direttiva 2009/128/CE del 21 ottobre 2009 sull'uso sostenibile dei pesticidi e al decreto legislativo attuativo del 14 agosto 2012, n. 150, che hanno istituito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, che prevede la redazione di piani di azione nazionali (PAN) nei quali potranno essere previste – secondo quanto sostenuto dal rappresentante del Governo in sede di risposta all'atto di sindacato ispettivo – adeguate restrizioni, in maniera da soddisfare quanto richiesto dalla direttiva 2009/128/CE. In attuazione di tali disposizioni, è stato riferito sempre dal rappresentante del Governo che è stata predisposta una prima bozza del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e che, per la sua elaborazione, è stato istituito un apposito tavolo tecnico, di cui hanno fatto parte rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, dell'ambiente e della salute, nonché delle Regioni e di altri enti, tra cui il Centro nazionale sostanze chimiche dell'Istituto superiore di sanità, e di istituzioni competenti per le diverse materie.
  Infine fa notare che nella risposta alla citata interrogazione 4-00227 è stato altresì evidenziato che, per gli aspetti di propria competenza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha segnalato che «la manutenzione del verde e la pulizia delle pertinenze lungo le strade statali vengono affidate dall'ANAS, in base ad uno specifico capitolato tecnico nazionale, a ditte specializzate che eseguono lo sfalcio erba mediante manodopera e attrezzature idonee e, solo in alcuni casi, attraverso l'uso di diserbanti» e che «come stabilito dal suddetto capitolato d'appalto, i diserbanti non devono lasciare residui tossici dopo la loro applicazione, che deve avvenire in ottemperanza all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988». Rilevo che il citato articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 236/1988, relativo alla zona di rispetto da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso al fine di tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica destinata al consumo umano, è stato abrogato e le relative disposizioni sono state trasfuse nell'articolo 94 del decreto legislativo n.152 del 2006, che nella zona di rispetto, delimitata dalle regioni o dalle province autonome o, in assenza di tale delimitazione, pari a un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, vieta, tra l'altro, lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi.
  Entrando nello specifico del provvedimento, rileva che l'articolo 1 elenca le finalità perseguite dalla proposta di legge, che è volta a tutelare la salute umana, l'ambiente naturale, l'ambiente acquatico, le acque potabili, la biodiversità, gli ecosistemi, le attività agricole condotte con metodi biologici e naturali, i consumatori, nonché è finalizzata alla riduzione del rischio idrogeologico e alla promozione dell'uso di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici, di prodotti tossici e di soluzioni saline di qualsiasi genere nelle operazioni di gestione della vegetazione spontanea.
  L'articolo 2 delinea l'ambito di applicazione della proposta di legge prevedendone l'applicazione a tutto il territorio nazionale. In particolare, il comma 2 specifica che la proposta di legge opera per Pag. 72interventi sulla vegetazione spontanea sviluppata: lungo la viabilità stradale e ferroviaria; lungo la rete idrica superficiale, sulle sponde di laghi, canali e ambienti umidi naturali o artificiali; all'interno delle aree naturali protette (parchi, riserve nazionali, regionali e riserve appartenenti alla rete Natura 2000), nonché in tutte le aree naturali e seminaturali; all'interno delle aree urbane, nei cimiteri, negli ospedali, negli impianti sportivi, nei parchi ricreativi e nelle aree verdi, pubblici o privati.
  L'articolo 3 introduce una serie di divieti. In particolare sono vietati (ai sensi dei commi 1 e 2) gli interventi di diserbo chimico o con sostanze tossiche anche di tipo naturale o con soluzioni saline di qualsiasi genere: lungo le scarpate di pertinenza della viabilità di cui all'articolo 2, comma 2, non chiarendosi quindi se il divieto riguardi anche le massicciate ferroviarie richiamate invece dal comma 2 dell'articolo 2 ; su fasce di vegetazione erbacea poste a distanza inferiore a 100 metri da strade pubbliche o private; su fasce di vegetazione erbacea poste a distanza inferiore a 200 metri da aree urbanizzate, pubbliche o private, fossi, torrenti, fiumi e raccolte d'acqua. I commi 3 e 4 dell'articolo 3 prevedono il divieto di gettare nell'ambiente naturale i contenitori di prodotti chimici diserbanti e di sciacquare o ripulire le botti e i contenitori di prodotti diserbanti rilasciando le acque di lavaggio negli ambienti naturali. Al riguardo, faccio notare che sia i contenitori che le acque di lavaggio, nel momento in cui si ha l'intenzione di disfarsene, costituiscono un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Quanto all'articolo 4, esso individua una vasta platea di soggetti incaricati del rispetto della legge, dai corpi di polizia e dai servizi guardiaparco delle aree protette fino alle «guardie zoofile volontarie, alle guardie particolari giurate e le guardie venatorie e ittiche delle associazioni di protezione ambientale, ittiche e venatorie».
  L'articolo 5 introduce una serie di sanzioni amministrative pecuniarie – peraltro non chiaramente correlate ai divieti di cui all'articolo 3 – finalizzate a sanzionare una serie di fattispecie connesse ad interventi di diserbo chimico o con sostanze tossiche anche di tipo naturale o con soluzioni saline di qualsiasi genere.
  L'articolo 6 destina i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 5 agli enti parco nel cui territorio è stata accertata la violazione o, in loro assenza, ai comuni competenti per territorio. Viene altresì previsto che i proventi siano destinati a interventi di manutenzione manuale o meccanica di aree di proprietà pubblica, nonché al finanziamento di un fondo nazionale. Le risorse del citato fondo, a loro volta, sono destinate: per il 50 per cento all'immediata realizzazione di sentieri, percorsi pedonali e ciclabili e ippovie; per il restante 50 per cento a: campagne d'informazione; attività di ricerca; programmi di aggiornamento per il personale tecnico delle pubbliche amministrazioni, per gli agricoltori e per gli operatori turistici; programmi di coordinamento regionale per la realizzazione di un sistema efficiente per lo scambio tecnico-informativo, per il coordinamento dei programmi e, ove possibile, per la sinergia negli interventi nonché una reale collaborazione tra il personale degli uffici degli enti locali competenti in materia ambientale e territoriale.
  Conclude evidenziando l'opportunità di procedere a un ciclo di audizioni sul tema oggetto della proposta di legge.

  Patrizia TERZONI (M5S) dichiara di condividere la proposta del relatore di procedere ad audizioni sul tema in oggetto.

  Ermete REALACCI (PD) presidente, nel rassicurare che sarà sua cura portare all'attenzione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la proposta di audizioni avanzata dal relatore, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

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