CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 marzo 2014
202.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 20 marzo 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

  Giovedì 20 marzo 2014. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 13.50.

Variazioni nella composizione della Giunta.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica la nomina a componente della Giunta dell'onorevole Mariano Rabino, in luogo dell'onorevole Alessio Tacconi, dimissionario.

Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati di comunicazioni telefoniche nei confronti del senatore Antonio Milo e di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 5).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 12 marzo 2014.

  Paola CARINELLI (M5S), relatore, richiamando la relazione introduttiva svolta nella precedente seduta, evidenzia l'opportunità di valutare preliminarmente due questioni concernenti la competenza di quest'organo ad esaminare la domanda in titolo.
  La prima questione – sulla quale appare opportuno assumere una formale decisione – sorge in relazione alla posizione del senatore Milo, nei cui confronti la procura della Repubblica richiede di acquisire i tabulati sia per il periodo in cui era deputato, sia per il periodo successivo in cui è divenuto membro del Senato.
  La seconda questione si pone, invece, in relazione alla posizione di Marco Pugliese, Pag. 4nei cui confronti la richiesta di acquisire i tabulati riguarda sia il periodo in cui era deputato, sia il periodo in cui è cessato dal mandato. Su questo specifico aspetto aveva già formulato le proprie considerazioni, concludendo nel senso di affermare la competenza della Giunta ad esaminare nel merito la domanda riferita all'onorevole Pugliese.
  Quanto invece alla prima questione, la proposta è nel senso di dichiarare l'incompetenza di questo ramo del Parlamento a valutare la richiesta con riguardo al senatore Milo, evidentemente rientrante nella esclusiva sfera delle attribuzioni del Senato.
  A supporto di tale valutazione milita, in primo luogo, l'interpretazione testuale della disposizione normativa.
  L'articolo 4 della legge n. 140 prevede infatti che la richiesta sia rivolta alla Camera «alla quale il soggetto appartiene». Dunque, l'esame della richiesta riferita a Milo, pur riguardando anche il periodo in cui era membro della Camera, spetta al Senato.
  Ad analoga conclusione si giunge anche in virtù di una interpretazione sistematica del combinato disposto degli articoli 4 e 6 della citata legge n. 140 del 2003.
  Per quest'ultima disposizione l'approdo interpretativo cui all'unanimità sono pervenute le omologhe Giunte dei due rami del Parlamento – nel corso dell'esame del doc. IV, n. 2 alcuni mesi or sono – è stato nel senso di attribuire la competenza alla Camera cui il parlamentare appartiene al momento della richiesta dell'autorità giudiziaria, anche se si riferisce a fatti avvenuti in un periodo in cui era componente dell'altro ramo del Parlamento.
  Non vi sono ragioni per discostarsi da tale soluzione interpretazione anche per l'articolo 4.
  Infatti, sia l'articolo 4 che l'articolo 6 (a differenza dell'articolo 3 che disciplina la prerogativa costituzionale dell'insindacabilità parlamentare) trattando della protezione del parlamentare in ordine all'utilizzo processuale delle sue comunicazioni, afferiscono ad una misura in un certo senso limitativa della libertà personale. Ciò legittima a radicare la competenza nel ramo del Parlamento cui l'interessato appartiene nel momento in cui perviene la richiesta di autorizzazione da parte del giudice, essendo istituzionalmente interessato alla tutela delle sue guarentigie.
  Inoltre, si può rilevare come – anche in questo caso differenziandosi dall'articolo 3, concernente le insindacabilità – sia il comma 4 dell'articolo 4 che il comma 4 dell'articolo 6 prevedano, in caso di scioglimento delle Camere, che la richiesta del giudice perda efficacia e che, pertanto, l'autorità giudiziaria debba rinnovarla, all'inizio della nuova legislatura, presentandola alla Camera competente. La disposizione appare quindi riferirsi all'ipotesi, che ricorre nel caso di specie, in cui il soggetto interessato diventi membro dell'altro ramo del Parlamento, attribuendo la competenza alla Camera cui il soggetto appartiene al momento della domanda.
  Infine, tale soluzione è avvalorata anche dai precedenti parlamentari. Si registrano due casi in cui – proprio con riferimento a richieste di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti di senatori – l'esame si è svolto presso il Senato, nonostante i tabulati fossero riferiti al periodo in cui gli interessati erano deputati (doc. IV n. 1 – XV legislatura, riferito al senatore Valentino e doc. IV n. 9, XVI legislatura, riferito al senatore Rutelli).
  Peraltro, le deliberazioni parlamentari riferite al senatore Valentino sono state anche oggetto di vaglio della Corte costituzionale che non ha rilevato profili di incompetenza nelle proprie pronunce.
  Aggiunge, infine, che tale formula di riparto di competenze tra Camera e Senato risulta in qualche modo già sposata dall'altro ramo del Parlamento, cui la medesima richiesta è stata rivolta: infatti, essa, che ha ad oggetto il solo senatore Milo, senza alcun riferimento a Pugliese (doc. IV, n. 6 – XVII Legislatura), è stata incardinata presso l'omologa Giunta del Senato lo scorso 11 marzo.
  Pertanto, la sua proposta è nel senso della restituzione degli atti – per il tramite Pag. 5della presidenza della Camera – all'autorità giudiziaria, limitatamente alla posizione del senatore Milo.
  Quanto al merito della domanda, avanzata dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, le indagini avrebbero evidenziato il rilascio di documenti attestanti l'effettuazione di prestazioni fisioterapiche presso un centro di fisioterapia che risulta in realtà da tempo chiuso e dismesso.
  La pubblica accusa ipotizza pertanto – nei confronti dei due parlamentari indagati – il reato di associazione a delinquere (articolo 416 c.p.) e di concorso (articolo 110 c.p.) nei reati di falso ideologico (articolo 479 c.p.) e di truffa (articolo 640 c.p.), caratterizzati dal vicolo della continuazione (articolo 81, cpv, c.p.).
  La richiesta oggetto di esame riguarda quindi l'autorizzazione ad eseguire il decreto volto ad acquisire i tabulati telefonici e le informazioni inerenti al local positioning contenute nei tabulati medesimi, inerenti alle utenze in uso agli indagati.
  Tale decreto, su richiesta della Giunta, è stato acquisito agli atti. Da esso si evince che la richiesta riguarda il periodo dal 4 marzo 2012 al 31 dicembre 2013. Come già segnalato, la Camera potrà esprimersi solo con riguardo al periodo in cui l'interessato era membro del Parlamento ovvero fino al 14 marzo 2013.
  Sempre su richiesta della Giunta, l'autorità giudiziaria ha integrato la domanda anche con due informative della polizia giudiziaria. In particolare, in quella del 24 dicembre 2013 si manifesta l'esigenza di acquisire i tabulati telefonici in ragione di evidenze investigative supportate dalla captazione di comunicazioni telefoniche (non intercorrenti tra parlamentari) e dall'acquisizione di documentazione presso gli uffici parlamentari competenti.
  Al riguardo, occorre ricordare che la Corte costituzionale ha chiarito i margini di sindacato parlamentare su simili richieste dell'autorità giudiziaria.
  Segnatamente, già nella sentenza n. 188 del 2010, ha precisato che l'atto da autorizzare deve essere assistito da un criterio di «necessità» che l'autorità giudiziaria è chiamato a valutare. Ne consegue che «detta autorità è tenuta, quindi, a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, nella richiesta di autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale».
  Si definisce dunque in modo speculare l'ambito di giudizio del Parlamento:
   «A fronte di ciò – e per converso – la Camera deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, “negativo” dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, “positivo” della affermata “necessità” dell'atto, motivata in termini di non implausibilità».

  Tale principio risulta ulteriormente specificato nella più recente sentenza n. 74 del 2013, che indica i contorni della valutazione del suddetto requisito di necessità. Essa precisa che spetta all'autorità giudiziaria richiedente la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale «necessità». Spetta, invece, al Parlamento verificare che la richiesta sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa. La Camera deve quindi accertare che il giudice abbia indicato gli elementi su cui la richiesta si fonda, ovvero le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili; la loro attitudine a fare sorgere la «necessità» di quanto si chiede; che la asserita necessità dell'atto sia «motivata in termini di non implausibilità».
  Nel caso di specie, la richiesta della procura e le annotazioni di polizia giudiziaria acquisite agli atti evidenziano la sussistenza di elementi che riscontrano l'ipotesi investigativa e dunque la «necessità» processuale di avvalersi di questo peculiare mezzo di ricerca della prova.Pag. 6
  Conseguentemente, a suo avviso, la domanda dell'autorità giudiziaria risulta dotata – secondo i criteri interpretativi indicati nelle citate sentenze – di un adeguato e specifico corredo motivazionale, tale da consentire alla Camera di valutare l'avvenuto contemperamento degli interessi in gioco da parte dell'autorità giudiziaria procedente.
  Conclusivamente, propone di deliberare la concessione della richiesta autorizzazione, con l'avvertenza che essa riguarda il solo periodo in cui il Pugliese era deputato, non essendovi alcuna competenza parlamentare per il periodo successivo (ovvero dal 15 marzo 2013 al 31 dicembre 2013).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, pone, dunque, preliminarmente in votazione la proposta del relatore di restituzione all'Autorità giudiziaria, per il tramite della Presidenza della Camera, degli atti relativi alla posizione del senatore Milo, in quanto inidonei a radicare una competenza della Giunta e della Camera dei deputati.

  La Giunta approva all'unanimità.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, nel dare conto che il soggetto interessato ha comunicato alla presidenza che non intende avvalersi della facoltà di fornire alla Giunta ulteriori chiarimenti, pone, quindi, in votazione la proposta del relatore di concedere l'autorizzazione all'acquisizione di tabulati di comunicazioni telefoniche di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, avanzata dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

  La Giunta approva all'unanimità, conferendo altresì alla deputata Carinelli l'incarico di predisporre la relazione per l'Assemblea.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla sostituzione dei relatori per il doc. IV-bis, n. 1-A e il doc. IV-ter, n. 12-A.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica che all'ordine del giorno della seduta antimeridiana dell'Assemblea del prossimo 25 marzo figura l'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti della deputata Michela Vittoria Brambilla, nella sua qualità di ministro senza portafoglio per il turismo, pro tempore (Doc. IV-bis, n. 1). La Giunta aveva concluso l'esame di tale documento nella seduta del 27 febbraio 2014, conferendo il mandato di riferire all'Assemblea al collega Rossi.
  Essendosi quest'ultimo dimesso da questo organo, in quanto entrato a far parte del Governo, propone di designare in sua vece il collega Daniele Farina.

  La Giunta concorda.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica altresì che, per ragioni analoghe, occorre procedere alla nomina di un nuovo relatore per l'Assemblea con riguardo al Doc. IV-ter, n. 12, concernente la deliberazione in materia d'insindacabilità sempre riferita a Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti.
  Poiché si è dimesso dalla Giunta il deputato Tacconi, cui era stato conferito il mandato di riferire all'Aula, propone di designare in sua vece la collega Giulia Grillo.

  La Giunta concorda.

  La seduta termina alle 14.15.