CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 marzo 2014
200.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 85

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 18 marzo 2014.

DL 4/14: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.
C. 2012-A Governo.

  Il Comitato si è riunito dalle 9.40 alle 9.50 e dalle 14.50 alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 9.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, comunica che sono entrati a far parte della Commissione i deputati Renzo Carella e Pag. 86Sara Moretto, essendo cessati dal loro incarico di membri della Commissione i deputati Lorenzo Guerini e Michela Rostan.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2014.
Atto n. 81.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta dell'11 marzo scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che il relatore, Ribaudo, ha già illustrato il contenuto del provvedimento, formulando una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 9.55.

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 331-927-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Michele PELILLO (PD) relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 331-927-B, approvata dalla Camera in un testo unificato e modificata dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio nonché disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
  Il provvedimento, che è stato modificato al Senato rispetto al testo approvato in prima lettura alla Camera, si compone di 16 articoli ed è suddiviso in 4 capi, recanti, rispettivamente:
   al Capo I, composto dagli articoli 1 e 2, deleghe al Governo per l'introduzione di pene detentive non carcerarie e per la depenalizzazione;
   al Capo II, composto dagli articoli da 3 a 8, la disciplina anche nel processo penale ordinario della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato;
   al Capo III, composto dagli articoli da 9 a 15, la disciplina della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili;
   al Capo IV, composto dal solo articolo 16, la clausola di invarianza finanziaria.

  In particolare, l'articolo 1 reca una delega al Governo, da esercitare entro 8 mesi, per la riforma del sistema delle pene.
  Tale riforma deve essere realizzata essenzialmente attraverso l'eliminazione dell'attuale pena dell'arresto e l'introduzione, nel codice penale e nella normativa complementare, di pene detentive non carcerarie (reclusione presso il domicilio e arresto presso il domicilio), di durata continuativa Pag. 87o per singoli giorni settimanali o fasce orarie, da scontare presso l'abitazione.
  Tra i principi e criteri direttivi della delega, contenuti alle lettera da a) a i) del comma 1, si prevede:
   l'applicazione dell'arresto domiciliare per tutte le ipotesi nelle quali è attualmente previsto l'arresto;
   l'applicazione automatica della reclusione domiciliare per tutti i delitti puniti con pena edittale della reclusione nel massimo fino a 3 anni;
   l'applicazione della reclusione domiciliare a discrezione del giudice (che valuta la gravità del reato ai sensi dell'articolo 133 del codice penale) per tutti i delitti puniti con la reclusione da 3 a 5 anni.

  La delega esclude in talune ipotesi l'applicabilità delle pene detentive non carcerarie; prevede che le stesse pene possano essere sostituite con la detenzione in carcere in assenza di un domicilio idoneo ovvero quando il comportamento del condannato risulti incompatibile con la pena domiciliare (ad esempio per averne violato le prescrizioni, ovvero per aver commesso un nuovo reato).
  Inoltre nel corso dell'esame al Senato è stato aggiunto, alle lettere i) e l) del comma 1, che per i reati per i quali è prevista la detenzione domiciliare, il giudice può, sentito l'imputato e il Pubblico ministero, applicare in sede di condanna anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, per una durata minima di 10 giorni.
  Il Senato ha altresì introdotto, alla lettera m) del comma 1, una delega al Governo per la disciplina della non punibilità per tenuità del fatto, da applicare a tutte le condotte attualmente punite con la sola pena pecuniaria (ammenda o multa) o con pene detentive non superiori nel massimo a 5 anni, nelle ipotesi di particolare tenuità dell'offesa e di non abitualità del comportamento.
  L'articolo 2, a sua volta introdotto nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo ad operare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge di delega, un articolato intervento di depenalizzazione.
  In particolare, ai sensi del criterio di delega di cui alla lettera a) del comma 2, il Governo dovrà trasformare in illeciti amministrativi i reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, purché non attinenti ad alcune materie escluse.
  Tra le materie escluse segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, quella dei giochi d'azzardo e delle scommesse, elencata al numero 6) della lettera a). Sono inoltre escluse dalla depenalizzazione le seguenti altre materie: edilizia e urbanistica; ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; armi ed esplosivi; materia elettorale e di finanziamento dei partiti; proprietà intellettuale e industriale.
  In tale contesto sottolinea inoltre come nell'ambito di applicazione della delega di cui all'articolo 2 non siano compresi i reati tributari, in quanto questi ultimi non sono sanzionati con la sola pena della multa o dell'ammenda.
  La lettera b) prevede altresì la trasformazione in illeciti amministrativi di reati contenuti nel codice penale specificamente indicati dalla stessa disposizione (in materia di atti osceni e pubblicazioni e spettacoli osceni; di rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto, di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, di abuso della credulità popolare, di rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive e, infine, di atti contrari alla pubblica decenza).
  Ai sensi della lettera c) deve essere depenalizzato il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.
  La lettera d) prevede la depenalizzazione di alcune specifiche contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.
  Si tratta, in particolare:
   della contravvenzione prevista per le violazioni della legge n. 234 del 1931, che detta norme per l'impianto e l'uso di Pag. 88apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici;
   della contravvenzione prevista per chiunque, abusivamente e a fini di lucro: a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore; b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di attori, cantanti, musicisti, ballerini e altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico;
   della contravvenzione prevista per chiunque omette di denunciare la detenzione di beni mobili o immobili che siano stati oggetto di confisca o sequestro disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico sotto l'impero del sedicente governo della Repubblica sociale italiana;
   della contravvenzione prevista per chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto su macchina di cui abbia il possesso o la detenzione, ovvero per aver omesso di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno l'alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità del contrassegno;
   della contravvenzione per l'abusiva installazione o esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione;
   della contravvenzione per la coltivazione di piante proibite nel territorio nazionale senza le prescritte autorizzazioni.

  In base al criterio di cui alla lettera e), per i reati trasformati in illeciti amministrativi il Governo dovrà prevedere sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, all'eventuale reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche e comunque sanzioni pecuniarie comprese tra 5.000 e 50.000 euro, nonché eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
  In tale contesto le lettere f) e g) prevedono che sia consentita la rateizzazione o il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative applicabili a seguito della trasformazione.
  Il comma 3, lettera a), delega il Governo a procedere all'abrogazione di taluni specifici articoli del codice penale, introducendo adeguate sanzioni pecuniarie civili, fermo il diritto al risarcimento del danno.
  Si tratta, in particolare, dei seguenti delitti:
   delitti di falsità in scritture private di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, del codice penale, limitatamente alle condotte relative a scritture private e ad esclusione delle fattispecie previste dall'articolo 491, ovvero delle ipotesi nelle quali agli effetti della pena le scritture private siano equiparate agli atti pubblici;
   delitto di ingiuria (di cui all'articolo 594 del codice penale);
   delitto di sottrazione di cose comuni (di cui all'articolo 627 del codice penale);
   delitti di usurpazione (di cui all'articolo 631 del codice penale), di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (di cui all'articolo 632 del codice penale), di invasione di terreni o edifici (di cui all'articolo 633, primo comma, del codice penale), di danneggiamento (di cui all'articolo 635, primo comma, del codice penale) limitatamente alle ipotesi perseguibili a querela;
   delitto di appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (di cui all'articolo 647 del codice penale).

  La lettera b) del medesimo comma 3 prevede la trasformazione in illecito amministrativo Pag. 89del reato di immigrazione clandestina, stabilendo specificamente che debbano conservare rilievo penale le condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia, vale a dire dei provvedimenti di espulsione già adottati. In sostanza dovrà restare penalmente rilevante il reingresso nel territorio nazionale in violazione di un provvedimento di espulsione.
  La lettera c) stabilisce che, per i delitti di cui alla lettera a), siano previste adeguate sanzioni pecuniarie civili, fermo il diritto al risarcimento del danno.
  La lettera d) delega il Governo a disciplinare una sanzione pecuniaria civile, da aggiungere al risarcimento del danno patito dall'offeso, individuando: le condotte alle quali applicare la sanzione; l'importo minimo e massimo; l'autorità competente all'irrogazione.
  La lettera e) specifica che nell'individuazione della sanzione civile da applicare alle condotte di cui alla lettera a) il Governo dovrà rispettare i seguenti criteri:
   proporzionalità alla gravità della violazione;
   proporzionalità alla reiterazione dell'illecito;
   proporzionalità all'arricchimento del soggetto responsabile;
   proporzionalità all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della propria azione;
   proporzionalità alla personalità dell'agente;
   proporzionalità alle condizioni economiche dell'agente.

  L'articolo 3 modifica il codice penale aggiungendo disposizioni relative alla messa alla prova, sistematicamente inserita tra le cause estintive del reato. Sono, a tal fine, aggiunti al capo I del titolo IV del libro I del codice penale tre nuovi articoli:
   il nuovo articolo 168-bis, il quale prevede che nei procedimenti per reati puniti con pena pecuniaria, ovvero con reclusione fino a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria), ovvero per uno dei reati in relazione ai quali l'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale prevede la citazione diretta a giudizio, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova; la misura consiste in condotte riparatorie volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ove possibile in misure risarcitorie del danno, nell'affidamento dell'imputato al servizio sociale e nella prestazione di lavoro di pubblica utilità;
   il nuovo articolo 168-ter, il quale prevede la sospensione del corso della prescrizione del reato durante il periodo di sospensione del processo con messa alla prova: al termine della misura, se il comportamento dell'imputato è valutato positivamente, il giudice dichiara l'estinzione del reato, restando comunque applicabili le eventuali sanzioni amministrative accessorie;
   il nuovo articolo 168-quater, il quale indica come motivo di revoca della messa alla prova la trasgressione grave del programma di trattamento, ovvero la reiterata trasgressione dello stesso o il rifiuto di prestare il lavoro di pubblica utilità, o la commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

  L'articolo 4 modifica il codice di procedura penale, introducendo nella disciplina dei procedimenti speciali un nuovo Titolo V-bis, composto dai nuovi articoli da 464-bis a 464-novies, che dettano le disposizioni processuali relative al nuovo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché introducendo il nuovo articolo 657-bis, che consente il computo del periodo di messa alla prova svolto dall'imputato in caso di successiva revoca del beneficio.
  L'articolo 5 integra le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale Pag. 90per coordinarle con le nuove disposizioni relative all'istituto della messa alla prova.
  In particolare, in tale ambito sono inseriti gli articoli 141-bis (avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova) e 141-ter (attività di pertinenza degli uffici locali di esecuzione penale esterna – UEPE – nei confronti degli imputati maggiorenni ammessi alla prova).
  L'articolo 6 novella l'articolo 3 del Testo Unico sul casellario giudiziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, con l'obiettivo di aggiungere, tra i provvedimenti da iscrivere per estratto, l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova.
  L'articolo 7 stabilisce che, qualora si rendesse necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna, il Ministro della Giustizia riferisca tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine alle modalità con cui si provvederà a tale adeguamento, previo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.
  L'articolo 8 prevede l'adozione di un regolamento da parte del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in merito al lavoro di pubblica utilità.
  L'articolo 9 novella le disposizioni del codice di procedura penale eliminando ogni riferimento alla contumacia.
  In particolare, il comma 2 sostituisce l'articolo 420-bis, individuando i casi in cui il giudice può adottare l'ordinanza con la quale dispone di procedere in assenza dall'imputato.
  Il comma 3 novella l'articolo 420-quater, prevedendo che, a fronte dell'assenza dell'imputato, il giudice rinvii l'udienza e disponga che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria. Quando la notificazione non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. È previsto inoltre che durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.
  Il comma 4 novella l'articolo 420-quinquies, stabilendo che alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione, e per ogni anno successivo, il giudice disponga nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Se le ricerche hanno esito positivo l'ordinanza è revocata, il giudice fissa la data per la nuova udienza e l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.
  L'articolo 10 novella le disposizioni in tema di dibattimento, eliminando ogni riferimento alla contumacia.
  L'articolo 11 interviene sulla disciplina delle impugnazioni e della restituzione del termine, anche in questo caso per sopprimere ogni richiamo all'istituto della contumacia.
  L'articolo 12 interviene sull'articolo 159 del codice penale, aggiungendo la sospensione del processo a carico dell'irreperibile di cui al nuovo articolo 420-bis del codice di procedura penale alle ipotesi che già comportano una sospensione del corso della prescrizione.
  L'articolo 13 attribuisce potere regolamentare ai Ministri della giustizia e dell'Interno affinché siano disciplinate con decreto le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato.
  L'articolo 14 introduce nelle norme di attuazione del codice di procedura penale un nuovo articolo 143-bis, il quale definisce gli adempimenti conseguenti alla sospensione del processo per assenza dell'imputato.
  L'articolo 15 novella il già citato Testo unico sul casellario giudiziario, aggiungendo, all'articolo 3, tra i provvedimenti da iscrivere per estratto, quelli di sospensione del processo per assenza dell'imputato.
  L'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

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  Daniele PESCO (M5S), con riferimento all'articolo 2, il quale, nel dettare i principi e criteri direttivi della delega per la depenalizzazione, fa riferimento ai giochi d'azzardo, domanda se in tale ambito si intenda compreso sia il gioco lecito sia il gioco illecito.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, in relazione alla questione posta dal deputato Pesco, ricorda che la materia dei giochi d'azzardo e delle scommesse è espressamente esclusa, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 6), dall'ambito di applicazione della delega per la depenalizzazione prevista dal medesimo articolo 2.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.10.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864 Governo.

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