CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 marzo 2014
191.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 98

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 4 marzo 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Michele BORDO, presidente, comunica che sono entrati a far parte della Commissione i deputati Pier Paolo Baretta, Gianpiero Bocci, Carlo Dell'Aringa e Giovanni Legnini mentre hanno cessato di Pag. 99farne parte i deputati Maria Amato, Floriana Casellato, Giampiero Giulietti e Massimiliano Manfredi.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Atto n. 69.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2014.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che il relatore sul provvedimento, onorevole Manfredi, ha illustrato i contenuti dell'atto nella seduta dello scorso 25 febbraio. Non essendo più l'onorevole Manfredi componente della XIV Commissione, ha designato l'onorevole Bonomo a svolgere il ruolo di relatrice. La invita a prendere la parola.

  Francesca BONOMO (PD), relatore, preso atto delle osservazioni avanzate dal M5S sul provvedimento, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), che illustra.

  Stefano VIGNAROLI (M5S) si dichiara soddisfatto per le osservazioni formulate, che recepiscono le indicazioni manifestate dal suo gruppo, e preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
Atto n. 75.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2014.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, illustra i contenuti del parere che intende sottoporre alla valutazione della Commissione. In particolare, ritiene opportuno richiamare in premessa l'opportunità che il Governo provveda ad emanare tempestivamente il decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 4, con l'obiettivo di disciplinare le modalità tecniche con cui i passeggeri possano presentare reclami per presunte infrazioni del regolamento; ciò al fine di assicurare il rispetto del regolamento (CE) n. 1371/2007 e di garantire adeguati strumenti di tutela dei diritti dei passeggeri ivi previsti. Nella predisposizione dell'emanando decreto occorrerà fare riferimento a procedure già codificate, e – onde non determinare un aggravio delle procedure – non introdurre specifiche modalità di presentazione, differenziate in base alla tipologia dei reclami.
  Ritiene inoltre opportuno formulare una condizione al Governo volta a far sì che sia modificato l'articolo 3 del provvedimento, nel senso di sopprimere la previsione che attribuisce le funzioni di organismo di controllo in via transitoria alla Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e di prevedere la diretta assegnazione di tali funzioni all'Autorità di regolazione dei Trasporti. Ciò in linea con Pag. 100quanto contestato dalla Commissione europea nella procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia per «cattiva applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007», in quanto la Direzione Generale per il trasporto ferroviario, ad avviso della Commissione, non sembra dotata dei necessari poteri né in grado di garantire l'applicazione e il rispetto del citato regolamento.

  Adriana GALGANO (SCpI) chiede al relatore per quale motivo non abbia ritenuto di formulare una condizione anche con riferimento alla citata questione dei reclami per infrazioni del regolamento.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, osserva che la questione testé richiamata, seppure di primaria importanza, appare attenere prevalentemente al merito delle questioni affrontate dallo schema di decreto, ed in quanto tale è stata effettivamente approfondita anche presso le Commissioni Giustizia e Trasporti. Ha invece ritenuto, coerentemente con il mandato della XIV Commissione, di esprimere nella forma della condizione un aspetto direttamente riconducibile al corretto recepimento del regolamento, e in quanto tale, peraltro, oggetto di rilievo da parte della Commissione europea.

  Adriana GALGANO (SCpI) osserva come la tempestiva emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 4, volto a disciplinare le modalità tecniche con cui i passeggeri possano presentare reclami per presunte infrazioni del regolamento, rappresenta una modalità di recepimento nell'ordinamento interno del regolamento e in quanto tale può essere considerato di competenza della XIV Commissione.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, in virtù della richiesta avanzata dalla collega Galgano ritiene in ogni caso possibile esprimere il rilievo formulato nella forma della condizione. Formula quindi, in conclusione, una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE e del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.
Atto n. 76.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Michele BORDO, presidente, in assenza della relatrice, onorevole Culotta, illustra i contenuti dello schema di decreto in titolo, predisposto in forza di delega, di cui all'articolo 1 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010).
  Ricorda innanzitutto che lo schema in esame reca la disciplina sanzionatoria in relazione alle norme di due regolamenti comunitari in materia di prodotti fitosanitari: il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, «relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE»; il Regolamento (CE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, «che attua il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari».
  Passando alla descrizione sintetica del contenuto del provvedimento, ricorda che l'articolo 1 definisce l'oggetto dello schema, specificando che il medesimo si applica, in base al Regolamento (CE) n. 1107/2009, anche alle sostanze attive, Pag. 101agli antidoti agronomici, ai sinergizzanti, ai coformulanti ed ai coadiuvanti, contenuti od abbinati a prodotti fitosanitari.
  L'articolo 2 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti di produzione, immagazzinamento, immissione sul mercato ed impiego per prodotti fitosanitari privi di autorizzazione o di permesso di commercio parallelo.
  L'articolo 3 pone le sanzioni amministrative pecuniarie: per la violazione delle prescrizioni concernenti l'immissione sul mercato contenute nell'autorizzazione o nel permesso di commercio parallelo (comma 1); per la mancata apposizione, in modo indelebile ed inequivoco, sull'etichetta delle informazioni necessarie o per l'apposizione sull'etichetta di informazioni difformi rispetto a quelle autorizzate o rispetto ai requisiti di cui al Regolamento (CE) n. 547/2011 (comma 2); per gli altri casi di violazione delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso di commercio parallelo e per i casi di violazione delle prescrizioni e delle indicazioni riportate in etichetta (comma 3).
  L'articolo 4 reca le sanzioni amministrative pecuniarie con riferimento agli obblighi in materia di adeguamento della classificazione o dell'etichetta del prodotto fitosanitario.
  L'articolo 5 commina la sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di vendita, distribuzione, smaltimento, impiego od immagazzinamento delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari, in violazione dei termini e delle modalità stabiliti dall'autorità competente.
  L'articolo 6 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di alcuni obblighi di comunicazione al Ministero della salute, da parte del titolare di un'autorizzazione.
  L'articolo 7 commina la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di consultazione – preventiva allo svolgimento di test o studi, intesi ad ottenere l'autorizzazione per un prodotto fitosanitario – delle informazioni disponibili (obbligo inteso ad evitare duplicazioni di test o studi).
  L'articolo 8 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto, operante in determinate fattispecie, dello svolgimento dei test o studi in oggetto su animali vertebrati o di alcuni obblighi – relativi ai medesimi test o studi su animali vertebrati – di verifica o di comunicazione.
  L'articolo 9 pone le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di alcuni obblighi, intesi ad evitare che prodotti fitosanitari o coadiuvanti possano per errore essere confusi con alimenti, bevande o mangimi.
  L'articolo 10 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di alcuni obblighi e divieti in materia di pubblicità, di contenuto dell'etichetta e di materiale promozionale, relativamente ai prodotti fitosanitari. Qualora la pubblicità di prodotti non autorizzati sia svolta tramite un sito internet, è previsto altresì l'oscuramento del medesimo sito (comma 1).
  L'articolo 11 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di alcuni obblighi di registrazione, di monitoraggio o di fornitura di informazioni al Ministero della salute in materia di prodotti fitosanitari.
  L'articolo 12 commina le sanzioni amministrative accessorie, relative agli illeciti o alla reiterazione degli illeciti di cui ai precedenti articoli da 2 a 11 e consistenti nella sospensione o nella revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato luogo all'illecito.
  L'articolo 13 definisce i casi in cui l'autorità amministrativa – ovvero il giudice, nella fattispecie di cui all'articolo 24 della legge n. 6895 del 1981 – possa disporre la pubblicazione a mezzo stampa di un estratto del provvedimento che irroga la sanzione e prevede che ogni provvedimento sanzionatorio in materia sia comunicato al Ministero della salute, qualora l'atto sia adottato da un'autorità diversa dal Dicastero. Quest'ultimo provvede, ogni anno, alla pubblicazione sul proprio sito internet di tutti i provvedimenti sanzionatori emanati in base al presente decreto. Pag. 102
  Il successivo articolo 14 definisce le autorità competenti per i procedimenti sanzionatori in esame.
  Infine, gli articoli da 16 a 18 pongono norme finali e di rinvio e le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 4 marzo 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.25.

Commissione: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro.
COM(2014)6 final.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dell'atto in oggetto.

  Francesca BONOMO (PD), relatore, ricorda che la proposta di regolamento in esame presenta una estrema rilevanza, in quanto dà una concreta attuazione ad uno dei pilastri della strategia di intervento dell'Unione in materia di occupazione definita dal Consiglio europeo su impulso del Governo italiano: la trasformazione la rete EURES (EURopean Employment Services) in un autentico strumento europeo di collocamento ed assunzione e la creazione di un mercato europeo del lavoro integrato. Più in dettaglio, la proposta intende: facilitare l'esercizio dei diritti derivanti dalla libertà di circolazione dei lavoratori; applicare la strategia coordinata per l'occupazione dell'UE; migliorare il funzionamento e l'integrazione dei mercati di lavoro nell'UE; accrescere la mobilità geografica e professionale volontaria su base equa; assicurare l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone escluse dal mercato del lavoro.
  Si tratta dunque di assicurare sia l'esercizio effettivo della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea, una delle quattro libertà fondamentali stabilita dai Trattati sia, più in generale, di contribuire al rilancio dell'occupazione contrastando gli effetti della crisi economica.
  Va sottolineato che il tema della mobilità transnazionale dei lavoratori, secondo quanto indicato nella Relazione programmatica 2014 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, dovrebbe costituire una delle priorità del nostro semestre di Presidenza del Consiglio.
  La proposta di regolamento in esame ridisegna radicalmente l'assetto di EURES – cui partecipano, oltre agli Stati membri dell'Unione europea, la Norvegia, l'Islanda, il Lichtenstein e la Svizzera istituita con la decisione della Commissione 93/569/CE, opera attualmente attraverso due canali: un portale Internet, sul quale sono pubblicate offerte di lavoro aggiornate in tempo reale, «curricula vitae» di aspiranti candidati nonché informazioni sulle condizioni di lavoro e di vita nei paesi europei; una rete di oltre 850 consulenti in tutta Europa, in contatto con datori di lavoro e possibili candidati in tutti i Paesi europei.
  La relazione illustrativa della proposta riconosce che, nonostante un primo intervento di riforma operato con la decisione di esecuzione 2012/733/UE, entrata in vigore il 1o gennaio 2014, EURES è inadeguata a rispondere al significativo potenziale di mobilità che risulta da recenti sondaggi, secondo i quali «2,9 milioni circa di cittadini dell'UE vorrebbero migrare nei prossimi 12 mesi». Le principali carenze delle rete sono identificate: nella mancata promozione di «altri modelli di mobilità equa come soluzione agli squilibri del mercato del lavoro europeo»; nell'incompleta Pag. 103disponibilità di offerte di lavoro e curricula individuali; nella ridotta capacità di mettere in contatto offerta e domanda di lavoro in virtù della limitata interoperabilità semantica dei dati provenienti dai sistemi nazionali; nella disponibilità limitata di «servizi di sostegno» (es. consulenza in tema di sicurezza sociale); nello scambio inefficiente di informazioni tra gli Stati membri relative alle eccedenze ed alle carenze di manodopera. Per superare queste carenze, la proposta in esame ridefinisce, in particolare, la composizione e le finalità della rete e della relativa piattaforma informatica; disciplina ulteriori servizi da offrire a livello nazionale a chi chiede assistenza per la mobilità lavorativa all'interno dell'Unione; impone agli Stati membri di monitorare i flussi ed i modelli della mobilità lavorativa nell'Unione sulla base delle statistiche di Eurostat e dei dati nazionali disponibili e di definire politiche di mobilità come «elementi essenziali delle loro politiche a favore dell'occupazione»; istituisce strutture di cooperazione e servizi specifici per i lavoratori frontalieri.
  Per quanto riguarda la composizione della rete, ne sono membri, in base all'articolo 4, par. 1, della proposta:
   la Commissione europea, tramite un Ufficio europeo di coordinamento, le cui responsabilità sono, tra le altre, la gestione e lo sviluppo del portale Eures, la formazione comune del personale, l'elaborazione di programmi di lavoro pluriennali nonché la collaborazione con gli altri servizi e reti di informazione e consulenza dell'Unione e la raccolta di dati relativi al portale ed allo sviluppo della cooperazione ai fini della messa in contatto e compensazione delle offerte e delle domande di lavoro;
   gli uffici di coordinamento nazionali, diretti da un coordinatore nazionale e investiti, tra l'altro, dei seguenti compiti, ai sensi dell'articolo 7 della proposta: cooperazione con la Commissione e gli altri Stati in ordine alla messa in contatto e alla compensazione delle offerte e delle domande di lavoro; organizzazione dei servizi di sostegno; coordinamento delle politiche di mobilità; convalida, aggiornamento e diffusione in tempo utile di informazioni ed orientamenti, anche tramite il portale Eures; incoraggiamento della collaborazione con servizi di orientamento professionale, università, camere di commercio, organizzazioni che partecipino a programmi di apprendistato o tirocinio; collaborazione con i servizi e le reti d'informazione e consulenza a livello dell'UE nonché nazionale, regionale e locale, «al fine di creare sinergie ed evitare sovrapposizioni», anche coinvolgendo i partner Eures;
   i partner di Eures, organismi autorizzati dagli Stati membri all'intermediazione lavorativa al livello nazionale, regionale e/o locale, nonché a fornire servizi di sostegno a lavoratori e datori di lavoro. I partner, che potrebbero anche aderire ad EURES solo per attività limitate o congiuntamente ad altri enti, devono, per ottenere l'autorizzazione da parte dello Stato membro in cui operano, soddisfare alcuni criteri minimi comuni elencati nell'Allegato alla proposta in esame nonché gli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla legge nazionale. L'assenza di una definizione vincolante dei partner dovrebbe permettere, negli auspici della Commissione europea, consentire di accedere alla rete una gamma estremamente ampia di soggetti, compresi ad esempio i servizi privati per l'impiego nonché i sindacati, le camere di commercio o le organizzazioni non governative di sostegno ai migranti. Gli stati membri possono chiedere ai partner (articolo 9, par. 4) di contribuire: al funzionamento della piattaforma informatica nazionale, anche mediante il pagamento di una tariffa; allo scambio di informazioni tra Stati membri; al ciclo di programmazione annuale; alla raccolta dei dati sulle attività svolte. La misura di tale contributo è determinata sulla base del principio di proporzionalità (articolo 9, par. 5).

  La proposta di regolamento prevede inoltre l'attribuzione di compiti specifici connessi al funzionamento di EURES a tre ulteriori soggetti:Pag. 104
   a) i servizi pubblici dell'impiego (SPI), a cui possono essere delegati dai singoli Stati i compiti o le attività generali (specificati nell'articolo 10, parr. 1 e 2) tra i quali lo sviluppo e la gestione dei sistemi nazionali di autorizzazione dei partner di Eures o la prestazione di servizi di sostegno;
   b) i punti di contatto (es. uffici di collocamento, call-center), designati dai partner di Eures, attraverso i quali può essere fornita assistenza a datori di lavoro o potenziali candidati (articolo 9, par. 2). In omaggio al principio di trasparenza, essi «indicano chiaramente la gamma dei servizi di sostegno proposti a lavoratori e datori di lavoro» (articolo 9, par. 3). Va sottolineato che l'articolo 13, par. 3, della proposta vincola gli Stati membri ad adoperarsi «per sviluppare soluzioni di tipo sportello unico» per la comunicazione con i lavoratori e i datori di lavoro sulle attività comuni della rete Eures e di tali servizi e reti;
   c) il gruppo di coordinamento, composto dai rappresentanti dell'ufficio europeo di coordinamento e degli uffici di coordinamento nazionali, incaricato di effettuare lo scambio delle informazioni e di elaborare orientamenti. I lavori del gruppo sono organizzati dall'ufficio europeo di coordinamento, che ne presiede le riunioni ed invita i rappresentanti delle parti sociali al livello di Unione (articolo 11).

  Con riferimento alla piattaforma informatica comune, la proposta reca (al Capo III, artt. 14-17) disposizioni volte ad assicurare la trasparenza e la disponibilità delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda di lavoro nei diversi paesi dell'Unione, consentendo così l'incontro automatizzato dei relativi dati.
  A questo scopo, si prevede anzitutto (articolo 14) che ogni Stato membro renda accessibili presso il portale Eures tutte le offerte e domande di lavoro, nonché i curricula, disponibili presso i propri servizi pubblici dell'impiego, nonché quelle fornite dai propri partner di Eures, purché i lavoratori abbiano prestato consenso «esplicito, inequivocabile, libero, specifico ed informato», revocabile in qualsiasi momento, alla divulgazione delle informazioni che li riguardano.
  Le informazioni – la cui qualità deve essere assicurata sulla base di meccanismi e norme apposite – dovranno essere comunicate sulla base di un sistema uniforme, al fine di consentire la messa in contatto delle offerte e delle domande di lavoro.
  La Commissione europea sottolinea che l'ampliamento dei dati inseriti sul portale sarà di beneficio per candidati ed imprese di ogni dimensione, e segnatamente per le piccole e medie imprese (PMI), le quali non sarebbero in grado di assumere all'estero senza l'intermediazione gratuita dei servizi Eures.
  Al fine di assicurare l'interoperabilità semantica dei dati provenienti dai sistemi nazionali – consentendo quindi l'intermediazione attraverso la piattaforma informatica comune – la proposta demanda (all'articolo 16) alla Commissione europea l'adozione di una «classificazione europea delle abilità, delle competenze, delle qualifiche e delle professioni». Oltre ad agevolare la trasmissione on line delle domande di lavoro, tale classificazione dovrebbe individuare eventuali carenze di competenze, riconoscere le qualifiche e permettere la prestazione di servizi di orientamento. Gli Stati membri potranno adottare tout court tale classificazione – nel qual caso la Commissione fornirà loro assistenza tecnica – o «stabilire la corrispondenza tra tutte le classificazioni nazionali, regionali e settoriali e il sistema di classificazione comune» tramite un inventario da redigere entro il 1o gennaio 2017 e da aggiornare regolarmente tramite un'applicazione fornita dall'ufficio europeo di coordinamento. In ogni caso, si stabilisce un obbligo di collaborazione tra Stati membri e Commissione per «assicurare l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e il sistema di classificazione».
  Norme specifiche disciplinano la visibilità on-line del portale Eures, che deve essere assicurata nella maniera più ampia, la disponibilità dei dati ivi inseriti (articolo Pag. 10515) e l'eventuale assistenza per l'accesso in rete dei lavoratori e dei datori di lavoro (articolo 17).
  I servizi di sostegno, disciplinati dal Capo IV della proposta (artt. 18-24), sono offerti a livello nazionale, secondo un approccio coordinato, a chi chiede assistenza per la mobilità lavorativa all'interno dell'Unione, la possibilità di accesso ai quali deve essere adeguatamente pubblicizzata, anche sul portale Eures.
  Nel preambolo della proposta si sottolinea l'importanza di tali servizi in termini di miglioramento del potenziale delle rete Eures e delle prospettive individuali di occupazione, di riduzione degli ostacoli al pieno godimento dei diritti per i lavoratori e di completa attuazione del diritto alla libera circolazione dei lavoratori nell'Unione.
  I servizi di sostegno sono: ai lavoratori mediante la fornitura (articolo 20, par. 2) di informazioni sulle condizioni di vita e lavoro e sulle misure attive a favore del mercato del lavoro, di assistenza su richiesta nella redazione di domande di lavoro e CV o nella messa on-line di domande di lavoro e nel follow-up dell'eventuale collocamento nell'Unione; ai datori di lavoro attraverso (articolo 21, par. 1) la fornitura di informazioni e di orientamenti generali e specifici, in particolare in merito alle disposizioni applicabili al momento dell'assunzione e la promozione del ricorso alla rete Eures.
  Ad entrambe le categorie di soggetti può essere fornito un aiuto supplementare in caso di «probabilità ragionevole» di collocamento o assunzione all'interno dell'UE (artt. 20, par. 3 e 21, par. 2). In caso di assunzione grazie ai servizi prestati, vengono comunicati i recapiti degli organismi dello Stato di destinazione che offrono assistenza successiva all'assunzione (artt. 20, par. 4 e 21, par. 3).
  Mentre i servizi di sostegno per i lavoratori sono gratuiti (articolo 18, par. 5), ai datori di lavoro può essere richiesta una tariffa corrispondente a «quella applicabile a servizi comparabili» (articolo 18, par. 6).
  Con specifico riferimento alle attività prestate a favore dei datori di lavoro, l'articolo 21, par. 4, stabilisce che gli SPI si adoperano per concludere accordi con servizi per l'impiego di altri Stati membri al fine di incoraggiare l'iscrizione di datori di lavoro alla rete Eures e il loro utilizzo della piattaforma comune, nonché per scambiare informazioni e buone prassi sui servizi di sostegno per datori di lavoro.
  Gli organismi incaricati di offrire i servizi di sostegno sono «quanto meno» (articolo 18, par. 4) i servizi pubblici per l'impiego o organismi che operano sotto la responsabilità di questi (articolo 18, par. 3). È altresì possibile un intervento di uno o più partner Eures.
  Le disposizioni in materia di politiche di mobilità sono stabilite nel Capo V (artt. 25-30). Come già accennato, si prevede anzitutto che la Commissione e gli Stati membri monitorano i flussi ed i modelli della mobilità lavorativa nell'Unione sulla base delle statistiche di Eurostat e dei dati nazionali disponibili; sulla scorta di tali dati, delle informazioni scambiate e dell'analisi congiunta, gli stati membri elaborano le politiche di mobilità quali «elementi essenziali delle loro politiche a favore dell'occupazione».
  A questo scopo è prevista, sulla base di procedure fissate dall'ufficio europeo di coordinamento (articolo 26), la raccolta, l'analisi (anche congiunta) e la condivisione in rete di informazioni in merito ai seguenti profili: a) la carenza o eccedenza di manodopera al livello nazionale e settoriale e la possibilità di rimediarvi mediante mobilità; b) le attività di Eures al livello nazionale; c) la posizione della rete Eures sul mercato per i servizi di assunzione a livello nazionale.
  Le politiche di mobilità costituiscono (articolo 26, par. 3) il quadro sulla base del quale gli uffici di coordinamento nazionale elaborano il programma di lavoro annuale per gli organismi partecipanti alla rete Eures. Tale documento (articolo 28) è elaborato dall'ufficio di coordinamento nazionale (par. 1), previa consultazione delle parti sociali al livello di Unione che partecipano al gruppo di coordinamento Pag. 106Eures (par. 4). Prima dell'adozione è esaminato congiuntamente dagli uffici di coordinamento nazionali e dall'ufficio europeo di coordinamento (par. 3). Negli auspici della Commissione, «la condivisione dei progetti (...) dovrà consentire agli uffici di coordinamento nazionali, che agiscono per conto degli Stati membri, e all'Ufficio europeo di coordinamento, di indirizzare le risorse della rete Eures verso misure e progetti appropriati, e quindi di orientare lo sviluppo della rete (...) come strumento incentrato maggiormente sui risultati, che risponda ai bisogni dei lavoratori in funzione delle dinamiche del mercato del lavoro» (par. 31 delle Premesse).
  L'articolo 27 prevede lo scambio di informazioni potenzialmente utili a lavoratori e datori di lavoro (es. condizioni di vita e lavoro e procedure amministrative vigenti). È prevista altresì una raccolta di dati al livello nazionale sulla base degli indicatori comuni di cui all'articolo 29, par. 1, quale ausilio a «determinare i (...) risultati e (...) valutare i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi fissati per la rete Eures nel suo complesso» (punto n. 32 delle Premesse). La Commissione europea auspica che sia oggetto di valutazione anche l'eventuale contributo di Eures all'attuazione della strategia coordinata a favore dell'occupazione di cui all'articolo 145 del TFUE (ibidem).
  La raccolta di informazioni sopra descritta confluirà in una relazione biennale sulla mobilità lavorativa all'interno dell'Unione europea (articolo 30), da presentare a cura della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni ed al Comitato economico e sociale europeo.
  La proposta reca, infine, disposizioni specifiche per i lavoratori frontalieri, che risiedendo in uno Stato membro e lavorando in un altro sono «confrontati con pratiche nazionali e sistemi giuridici diversi» e si scontrano con «ostacoli specifici alla mobilità sul piano amministrativo, giuridico o fiscale».
  A questo scopo gli Stati membri possono istituire, nelle regioni di frontiera, strutture di cooperazione e servizi specifici che: sviluppano soluzioni a sportello unico per la comunicazione con i lavoratori frontalieri e i datori di lavoro (articolo 15, par. 6); mettono a disposizione dei lavoratori informazioni specifiche (articolo 19, par. 2).
  Si segnala che la proposta demanda un'ampia discrezionalità ai partner Eures di associarsi con i propri omologhi (articolo 8, par. 6), che potrebbe ben portare alla creazione di forme di partenariato in funzione dei bisogni del mercato del lavoro regionale transfrontaliero, come sottolineato dalla Commissione europea nella relazione illustrativa della proposta. Norme specifiche a favore dei frontalieri sono previste in relazione alla condivisione e scambio di informazioni sulla situazione negli Stati membri (articolo 27, par. 2) nonché in materia di accesso agevolato alle informazioni ed alla sicurezza sociale (articolo 23, parr. 2-3).
  Va ricordato, infine, che l'articolo 32 prevede una valutazione delle norme proposte cinque anni dopo la loro entrata in vigore mediante una relazione della Commissione europea, eventualmente accompagnata da proposte legislative di revisione.
  Rileva quindi che la proposta appare pienamente conforme al principio di attribuzione e al principio di sussidiarietà. Con riguardo al primo profilo, va sottolineato come la base giuridica della proposta sia costituita correttamente dall'articolo 46 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale il Parlamento europeo ed il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale stabiliscono, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori (...), in particolare: a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro; (...) d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio Pag. 107a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie». Con riferimento alla sussidiarietà, è anzitutto evidente la necessità dell'intervento prospettato dalla proposta a livello europeo anziché nazionale: la rete Eures è infatti per sua stessa natura un organismo transnazionale, la cui regolamentazione è preclusa ai singoli Stati membri. Questi ultimi potrebbero da soli assicurare l'intermediazione lavorativa al livello transnazionale.
  La proposta presenta inoltre un'evidente valore aggiunto per l'Unione in quanto prospetta misure volte a migliorare la libera circolazione dei lavoratori, sviluppando un mercato del lavoro più integrato, che consenta ai lavoratori «di trasferirsi da regioni con un'elevata disoccupazione a zone caratterizzate da carenza di manodopera.
  Quanto alla posizione del Governo italiano, ricorda che il Governo ha trasmesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge del 234 del 2012, la relazione sulla proposta predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che considera la proposta complessivamente conforme all'interesse nazionale, in quanto volta a realizzi una mobilità equa, idonea a risolvere gli squilibri del mercato del lavoro europeo ed accrescere il livello di occupazione a livello europeo. La relazione evidenzia tuttavia, in vista dell'avvio del negoziato, l'opportunità di apportare alcune modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni specifiche della proposta. Il Governo non segnala, invece, nessun impatto significativo della proposta sull'ordinamento italiano.
  Va ricordato che, nella Relazione programmatica 2014 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, il Governo ha segnalato le difficoltà di partecipazione del nostro Paese alla mobilità transnazionale, determinate «dall'insufficienza delle competenze linguistiche e dall'inadeguatezza delle borse di mobilità», auspicando conseguentemente: un utilizzo reale degli strumenti nazionali ed europei di validazione e certificazione delle competenze; il miglioramento della preparazione, dell'attuazione e delle attività di follow-up delle azioni di mobilità, nonché una maggiore diffusione ed utilizzo di tali azioni.
  Tali interventi appaiono complementari all'applicazione delle misure contemplate dalla proposta in esame.
  Ritiene in conclusione che l'esame della proposta da parte della Camere dovrebbe perseguire tre principali obiettivi. Il primo è quello di valutare in modo più approfondito l'effettiva idoneità delle misure prospettate dalla Commissione ai fini della creazione di una mobilità equa, idonea a risolvere gli squilibri del mercato del lavoro europeo ed accrescere il livello di occupazione a livello europeo.
  Il secondo è quello di definire, sulla base della relazione del Ministero del lavoro già presentata alla Camere, e, soprattutto, degli orientamenti del nuovo Ministro del lavoro, la posizione negoziale del nostro Paese in vista dell'avanzamento dell'esame in seno al Consiglio.
  Il terzo potrebbe consistere in una più ampia valutazione di quelle difficoltà strutturali di partecipazione del nostro Paese alla mobilità transnazionale, evidenziate nella relazione programmatica 2014.
  A questo scopo, risulta essenziale lo svolgimento, unitamente alla Commissione Lavoro, di audizioni ed altre attività conoscitive volte ad acquisire elementi di valutazione e conoscenza. Ricorda che la Commissione Lavoro del Senato – che ha già adottato sull'atto una risoluzione – ha acquisito memorie sulla proposta da parte di rappresentanti delle imprese e dei sindacati che contengono numerosi spunti utili per un esame approfondito.

  Michele BORDO, presidente, condivide l'opportunità di iniziative congiunte con la Commissione di merito, che si farà carico di promuovere.

  Adriana GALGANO (SCpI) si associa alle richieste di approfondimento avanzate dalla collega Bonomo.

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  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 marzo 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 2/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 2149 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo ALLI (NCD), relatore, ricorda che il decreto legge in esame, già approvato in prima lettura, con modificazioni, dal Senato nella seduta dello scorso 27 febbraio, reca una serie di disposizioni volte assicurare, per il primo semestre del 2014 (1 gennaio – 30 giugno), la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
  Il decreto disciplina, altresì, i profili normativi connessi alle missioni e prevede, per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente.
  Come precisato nella relazione sull'analisi tecnico normativa (ATN) allegata al provvedimento in esame, la scelta di intervenire con lo strumento del decreto legge «è determinata dalla scadenza, al 31 dicembre 2013, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche».
  In estrema sintesi, ricorda che il provvedimento, composto da 12 articoli, è suddiviso in tre capi: il capo I, reca le autorizzazioni di spesa necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia e a talune esigenze connesse alle richiamate missioni (articolo 1, 2, 3 e 4), le relative norme sul personale (articolo 5), nonché quelle in materia penale (articolo 6) e contabile (articolo 7). Il capo II, reca, invece, iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 8) e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 9) e il regime degli interventi (articolo 10). Da ultimo, gli articoli 11 e 12, ricompresi nel Capo III (Disposizioni finali), recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.
  Per un approfondimento di tali disposizioni, rinvia alla descrizione dettagliata dei singoli articoli del decreto-legge contenuta nella documentazione predisposta dagli uffici.
  Segnala che, rispetto al precedente provvedimento di proroga (decreto legge n. 114 del 20013) che aveva disposto una proroga trimestrale delle missioni internazionali – scaduta lo scorso 31 dicembre 2013 – il decreto legge in esame ne prevede il rinnovo semestrale 1o gennaio – 30 giugno 2014. Da un punto di vista formale – ma si tratta di una importante innovazione, con effetti sostanziali – osserva che gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legge classificano le autorizzazioni di spesa secondo un criterio geografico, innovando, quindi, rispetto al precedente decreto legge Pag. 109che contemplava le diverse autorizzazioni di spesa nei diversi commi dell'articolo 1.
  Intende evidenziare, inoltre, che nel decreto legge in esame non risulta contemplata l'autorizzazione di spesa originariamente prevista dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto legge n. 114 del 2013. Tale norma, autorizzava dal 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 la spesa di 63.425 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID (United Nations/African Union Mission in Darfur) delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur, in Sudan (3 unità), già prevista dal precedente decreto legge n.127 del 2012 che, limitatamente al periodo 1o gennaio – 30 settembre del 2013, aveva autorizzato per questa missione una spesa di 194.206 euro.
  Segnala infine che gli emendamenti approvati al Senato riguardano gli articoli 3 (Africa), 8 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo) e 9 (Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione). Gli emendamenti all'articolo 3 hanno previsto taluni obblighi di informazione da parte del Governo nei confronti delle Camere e relativi alle missioni contemplate dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legge. All'articolo 8 è stato stabilito che le iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi dovranno essere adottate coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e con i principi del diritto internazionale in materia. Da ultimo, con riferimento, all'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 9 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto del personale del Ministero degli affari esteri inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare, è stato specificato che «l'ammontare del trattamento economico e delle spese per vitto, alloggio e viaggi del richiamato personale devono essere resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali».
  Non avendo rilevato, per quanto concerne i profili di competenza della XIV Commissione, aspetti di possibile contrasto delle disposizioni in esame con la normativa dell'Unione europea, formula sin d'ora – sebbene la materia affrontata presenti delicati profili di merito – una proposta di parere favorevole.

  Vega COLONNESE (M5S) riterrebbe opportuno consentire alla Commissione un ulteriore tempo di riflessione, anche alla luce del fatto che il M5S intende presentare una proposta alternativa di parere che si esprime in senso contrario sul provvedimento in esame.

  Luca PASTORINO (PD) anche il suo gruppo ravvisa la necessità di un ulteriore approfondimento.

  Michele BORDO, presidente, alla luce di tali indicazioni, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.45 alle 14.50.

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