CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 febbraio 2014
189.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 27 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

  La seduta comincia alle 8.45.

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali.
S. 1322 Zanda e altri.

(Parere alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Renato BALDUZZI, presidente e relatore, evidenzia come il disegno di legge in esame riproduca le proposte normative approvate dalla Commissione bilancio del Senato in occasione dell'esame in sede referente del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, cosiddetto Salva Roma (S. 1215), e dichiarate poi improponibili dalla Presidenza del Senato in ragione dei limiti di emendabilità dei decreti-legge e pertanto non confluite nel decreto n. 151.
  Ricorda che nel frattempo la Conferenza dei presidenti di gruppo della Camera, di fronte all'ostruzionismo di gruppi di opposizione e non avendo il Governo insistito per la conversione del decreto, ha deciso ieri di non procedere nell'esame del decreto-legge n. 151, che scade domani e che viene pertanto lasciato decadere.
  Ricordato che il decreto-legge n. 151 conteneva a sua volta disposizioni già recate dal decreto-legge n. 126 del 2013, anch'esso non convertito, e che alcune delle disposizioni del disegno di legge in titolo ripropongono il contenuto di norme che erano state inserite nel decreto-legge n. 126 del 2013 nel corso del suo esame parlamentare e che non è stato possibile, per le ragioni dette, far entrare nel decreto-legge n. 151, osserva che in definitiva – con il concorso di responsabilità di tutti: Governo, maggioranza e opposizioni – si è determinata una situazione incresciosa Pag. 61cui occorrerà porre rimedio: a questo fine, ritiene che sarebbe preferibile intervenire non con un nuovo decreto-legge, ma con un disegno di legge ordinario, facendo eventualmente salvi gli effetti dei decreti non convertiti, come la Costituzione espressamente consente.
  Avverte infine i commissari che il disegno di legge in titolo è assegnato alla Commissione bilancio in sede deliberante e che la stessa Commissione dovrebbe iniziarne l'esame questa mattina, per concluderlo in tempi che al momento si prevedono brevi, atteso che il calendario dei lavori del Senato approvato ieri dalla Conferenza dei capigruppo stabilisce che, ove il provvedimento sia rimesso ad altra sede, l'Assemblea del Senato lo discuterà già nella prossima settimana.
  Esprime quindi l'auspicio che il Senato e la Camera riescano, con procedure legislative rapide, ad approvare definitivamente già nelle prossime settimane un provvedimento saggio, atteso da tempo e politicamente condiviso.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) osserva che la situazione in cui versa il comune di Roma è grave e richiede, a suo avviso, essere affrontata con un provvedimento di urgenza.

  Il senatore Raffaele RANUCCI (PD) sottolinea come le disposizioni in esame non siano entrate nel decreto-legge n. 151 – che peraltro la Camera e il Governo hanno poi deciso di lasciar decadere – non per un dissenso del Senato nel merito degli interventi, che sono importanti, urgenti e condivisi, ma in quanto il Presidente del Senato le ha dichiarate improponibili per ragioni procedurali, in considerazione dei limiti di emendabilità dei decreti-legge evidenziati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e dai richiami del Presidente della Repubblica.
  Esprime pertanto l'auspicio che l’iter del disegno di legge in titolo sia rapido e che si arrivi quanto prima alla sua approvazione come pure all'adozione delle altre misure di intervento sulle quali il Senato si era pronunciato favorevolmente durante la discussione dei decreti-legge n. 126 e n. 151.

  Renato BALDUZZI, presidente e relatore, introducendo l'esame, riferisce che il disegno di legge in titolo, oltre a raccogliere, come detto, gli emendamenti al decreto-legge n. 151 approvati dalla Commissione bilancio e dichiarati improponibili dal Presidente del Senato, reca anche misure per i lavoratori impiegati nei servizi di pulizia e come ausiliari nelle istituzioni scolastiche ed educative.
  Quindi, dopo aver sommariamente richiamato i contenuti delle disposizioni in esame, che sono già state oggetto di discussione parlamentare, deposita una relazione scritta, con la quale riferisce, più in dettaglio, che l'articolo 1 prevede che la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione della prescrizione secondo cui il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a mille euro vada dall'1 al 10 per cento del saldo del libretto al portatore, anziché dal 30 al 40 per cento come previsto dalla legge vigente. Viene inoltre soppressa la previsione di una sanzione pari al saldo del libretto stesso per le violazioni che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro.
  L'articolo 2 prevede che la scelta degli scrutatori per le elezioni comunali venga effettuata non più per nomina (attingendo all'albo degli scrutatori), bensì tramite sorteggio dei nominativi compresi nell'apposito albo. Inoltre, viene anticipato da due a venti giorni il termine entro il quale deve essere preannunciata la data in cui si procede al sorteggio degli scrutatori. L'annuncio deve essere pubblicato anche on-line.
  L'articolo 3 provvede risorse per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale nella regione Calabria, con la duplice finalità di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario relativo all'esercizio 2013 e di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità. Le risorse in questione ammontano a un Pag. 62massimo di 40 milioni per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi al 2013, e di 20 milioni per il 2015.
  L'utilizzo di tali risorse viene però vincolato ad alcune condizioni: la regione deve implementare le misure previste (dall'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012) per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi; deve integrare il piano di riprogrammazione di cui al medesimo articolo 16-bis, prevedendo il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, misure di efficientamento coerenti con i corrispettivi medi registrati nelle altre regioni, tariffe allineate alla tariffa media nazionale per passeggero/km e un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve assicurare che la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale dal 2016 possa avvenire senza ulteriori contributi straordinari, fermi gli standard di qualità. Per l'erogazione del contributo straordinario per 2014 e 2015, la regione deve inoltre dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le annualità in questione.
  L'articolo 4 interviene sul decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, con il quale in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (n. 42 del 2009) sono stati individuati meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Vengono modificate le disposizioni concernenti la redazione, da parte di province e comuni, di una relazione di fine mandato. Si prevede, in particolare, che la relazione, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, sia sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato (attualmente il termine è di 90 giorni). Entro quindici giorni dalla sottoscrizione (in luogo dei 10 giorni attualmente previsti) la relazione va certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione e la certificazione sono pubblicate nel sito istituzionale della provincia o del comune. In caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione e la certificazione della relazione devono intervenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni (in luogo dei 15 giorni attualmente previsti) e devono essere trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati nel sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di effettuazione della certificazione. Rispetto al testo vigente, oltre a modificare la tempistica degli adempimenti, si fa venire meno la trasmissione della relazione al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
  L'articolo 5 consente ai comuni che abbiano dichiarato il dissesto di accedere per il 2014 ad una anticipazione da destinare al pagamento dei debiti ammessi nell'ambito della procedura di dissesto. Sono ammessi all'anticipazione i comuni che hanno dichiarato il dissesto nei 24 mesi precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 35 del 2013 (pagamento dei debiti della pubblica amministrazione) e che hanno aderito alla procedura semplificata di cui all'articolo 258 del testo unico degli enti locali, ossia alla procedura che permette, previa sommaria delibazione sulla fondatezza del credito, di definire in via transattiva le pretese dei creditori offrendo il pagamento di una somma tra il 40 ed il 60 per cento del debito, con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni, a fronte di rinuncia del debitore a ogni altra pretesa.
  L'anticipazione è concessa fino all'importo massimo di 300 milioni di euro e viene ripartita tra gli enti richiedenti in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali. L'anticipazione deve essere restituita in massimo 20 anni con piani di Pag. 63ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, a partire dall'anno successivo a quello in cui è erogata. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno all'ente locale.
  L'articolo 6 prevede che le regioni e gli enti locali che hanno superato i vincoli e i limiti finanziari imposti alla contrattazione integrativa siano tenuti al recupero integrale delle somme erogate al personale mediante il graduale riassorbimento delle stesse. L'articolo prevede inoltre l'obbligo per le regioni di adottare misure di contenimento della spesa per il personale mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva della spesa per il personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento.
  Per gli enti locali, le misure di razionalizzazione organizzativa debbono in ogni caso garantire la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri posti dall'articolo 263, comma 2, del testo unico degli enti locali. Il comma citato prevede che il ministro dell'interno individui ogni tre anni per classe demografica la media nazionale della consistenza delle dotazioni organiche di comuni e province e i rapporti medi dipendenti-popolazione degli enti in condizione di dissesto e stabilisce che agli enti locali «spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente».
  Le amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare alla Presidenza del Consiglio e alla Ragioneria generale dello Stato l'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e le specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.
  Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono – ai fini del recupero circa lo ’sforamento’ intervenuto in sede di contrattazione collettiva integrativa – intervenire anche mediante l'utilizzo dei risparmi «effettivamente derivanti» dalle misure organizzative sopra ricordate o dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche.
  È previsto inoltre che agli atti di autorizzazione dei fondi per la contrattazione decentrata adottati dalle regioni prima del 31 dicembre 2011 e dagli enti locali prima del 31 dicembre 2012 non si applichi la disposizione (articolo 40, comma 3-quinquies, quinto periodo del decreto legislativo n. 165 del 2000) secondo cui, nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla norme di legge, le clausole contrattuali sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite (ai sensi degli articoli 1339 e 1419 del codice civile). La previsione in questione vale per le regioni che hanno rispettato il patto di stabilità interno e la disciplina in materia di contenimento delle spese, incluse quelle in materia di pubblico impiego, e a condizione che gli atti di autorizzazione dei fondi per la contrattazione decentrata non abbiano comportato il superamento dei vincoli finanziari previsti per la costituzione di quei fondi.
  L'articolo 7 detta misure per la stabilizzazione del personale artistico delle fondazioni lirico-sinfoniche.
  L'articolo 8 inserisce nuovi commi nell'articolo 259 del testo unico degli enti locali, che reca la disciplina dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato che gli enti in dissesto sono tenuti a presentare al ministro dell'interno entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.Pag. 64
  Il nuovo comma 1-ter prevede che gli enti con popolazione superiore a 20.000 abitanti che abbiano posto in essere misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione degli organismi e delle società partecipati i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito di tali misure, possono raggiungere l'equilibrio entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente è tenuto a trasmettere al Ministero dell'interno una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.
  Il nuovo comma 1-quater dispone che, per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che non hanno rispettato nel 2012 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione della riduzione di risorse erariali prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011 – che dovrebbe applicarsi nell'anno successivo alla inadempienza – sia irrogata nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio.
  L'articolo 9 interviene sull'applicabilità dalle sanzioni per violazione del patto di stabilità nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia per interventi per la salvaguardia di Venezia. In particolare, si prevede che non si applica loro il divieto di assunzioni di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183; e che la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (o del fondo perequativo, previste dalla lettera a), del medesimo comma) si applica con un massimo del 3 per cento delle entrate correnti dell'ultimo consuntivo.
  L'articolo 10 specifica che la disciplina vigente in materia di somme spettanti a enti e aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata si applica – oltre che alle aziende sanitarie locali ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – anche alle aziende ospedaliere. Si esplicita inoltre che l'organo amministrativo degli enti interessati deve quantificare preventivamente le somme escluse da ogni procedura di esecuzione forzata: in base alla legge vigente, si tratta degli importi delle risorse corrispondenti agli stipendi ed alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché dei fondi a destinazione vincolata essenziali per l'erogazione dei servizi sanitari. Si prevede inoltre che la quantificazione suddetta deve essere comunicata all'istituto gestore del servizio di tesoreria o di cassa e che questo è quindi obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente sanitario anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale.
  L'articolo 11 incide sulla disciplina che consente ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e relativi servizi pubblici locali: in particolare, viene aumentata la misura massima dell'imposta (portata da 1 euro a 2,50 euro ed aumentabile sino a 5 euro) e vengono ampliate le finalità cui possono essere destinati gli introiti. Tra le finalità vengono compresi gli interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
  L'articolo 12 autorizza le regioni a realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture regionali e previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98 del 2011 nell'ambito delle misure di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni. Viene specificato il contenuto del piano, che deve indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate alla Pag. 65eliminazione degli sprechi e delle inefficienze; intervenire prioritariamente sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi; specificare la spesa storica sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio; e attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
  Le eventuali economie aggiuntive realizzate con il piano, con riferimento a ciascuna voce di spesa, possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa solo del personale non dirigenziale nell'importo massimo del 30 per cento.
  I risparmi realizzati attraverso la digitalizzazione e la riorganizzazione dei procedimenti amministrativi e delle attività gestionali devono essere utilizzati in misura pari a due terzi per i premi di efficienza del personale previsti dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa. In ogni caso, i fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale possono essere incrementati dei risparmi derivanti dalle economie aggiuntive di cui alla norma in esame, in misura non superiore al 10 per cento delle risorse fisse, dei predetti fondi, aventi carattere di certezza e stabilità.
  Nel caso in cui le amministrazioni non abbiano rispettato i vincoli posti alla contrattazione collettiva integrativa, i risparmi di cui si è detto devono essere destinati al graduale recupero delle somme indebitamente erogate, come previsto dai piani di rientro.
  Le regioni devono inoltre trasmettere al Governo una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria sullo stato di attuazione del progetto sperimentale e sulla concreta attuazione del «Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016», e alla Corte dei conti le informazioni relative ai risultati conseguiti.
  L'articolo 13 autorizza i concessionari di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive a mantenere installati i manufatti leggeri anche prefabbricati e le strutture di qualsiasi genere (roulotte, camper, case mobili, etc.) utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, e non dirette a soddisfare esigenze temporanee. La norma opera nelle more della revisione delle norme sul rilascio delle concessioni e vale a condizione che i manufatti siano stati realizzati legittimamente e in conformità alla concessione. Finalità espressa è quella di fronteggiare il grave stato di crisi e di mantenere i livelli occupazionali del settore turistico balneare della regione Sardegna.
  L'articolo 14 trasferisce al bilancio dello Stato la somma di 5.836.996,99 euro già destinata alla bonifica della darsena dell'ex arsenale militare nell'isola della Maddalena. La somma sarà riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e quindi trasferita alla regione Sardegna.
  L'articolo 15 prevede che i beni aziendali confiscati alla criminalità organizzata possano anche essere trasferiti – per finalità istituzionali o sociali – prioritariamente al patrimonio di comuni, province o regioni (in ragione della localizzazione del bene). Tale destinazione non deve tuttavia pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda. Si prevede poi che l'Agenzia nazionale antimafia possa trasferire al patrimonio degli enti territoriali non solo i beni immobili confiscati che quegli enti già utilizzino per finalità istituzionali, come oggi previsto, ma tutti i beni immobili confiscati dell'azienda. È prevista inoltre una priorità nel trasferimento dei beni in favore degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia specifici protocolli, accordi di programma o atti analoghi idonei a disporre il trasferimento di proprietà degli stessi beni.
  L'articolo 16 prevede la possibilità di una proroga di tre anni per la restituzione Pag. 66del debito per quota capitale per i finanziamenti agevolati (di cui al decreto-legge n. 174 del 2012 e dalla legge di stabilità per il 2013) corrisposti ai contribuenti interessati dal sisma in Emilia, Lombardia e Veneto del maggio 2012 per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013. I soggetti finanziati dovranno restituire la sola quota capitale del finanziamento, secondo un piano di ammortamento originariamente previsto in due anni, prorogato per un massimo di tre anni dalla norma in esame, mentre le spese e gli interessi sono accollati dallo Stato.
  L'articolo 17 proroga dal 28 febbraio al 31 marzo 2014 il termine della prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione è attiva.
  In conclusione, rileva come le disposizioni in esame rispondano nel complesso alla duplice esigenza di assicurare il sostegno dello Stato alle regioni e agli enti locali che vivono situazioni di difficoltà o di emergenza, in particolar modo quelle provocate da dissesti finanziari o da calamità naturali, e di porre nel contempo le condizioni per evitare il ripetersi degli squilibri di bilancio che portano a queste situazioni, a questo fine anche stabilendo misure intese a garantire che l'organizzazione degli enti territoriali sia proporzionata e funzionale ai servizi da rendere ai cittadini e alle imprese.
  Ciò considerato, propone di esprimere un parere favorevole con le stesse due osservazioni già formulate dalla Commissione nel parere reso alla Commissione bilancio del Senato in occasione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 126 del 2013 (S. 1149): vale a dire quella con cui si invitava la Commissione di merito a prestare attenzione e a richiamare la medesima attenzione da parte del Governo in ordine alla corretta attuazione dell'articolo 5, ultimo periodo, della Costituzione, dove dispone che la Repubblica «adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento»; e quella con cui si invitava la Commissione di merito a verificare la compatibilità della disposizione che ora è all'articolo 10 del provvedimento in esame – relativa alla impignorabilità di alcune somme spettanti agli enti del Servizio sanitario nazionale – con la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2013.

  Il deputato Michele DELL'ORCO (M5S) chiede che nel parere sia inserito anche un richiamo all'esigenza che i cittadini che hanno visto le proprie abitazioni danneggiate da terremoti possano ottenere quanto meno una sospensione del pagamento delle rate dei relativi mutui: non è infatti pensabile che tante persone che sono già in difficoltà e che sono state costrette ad abbandonare le proprie case non possano beneficiare almeno di un rinvio nel pagamento delle rate di mutuo.

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) dichiara di non condividere la richiesta del deputato Dell'Orco, non tanto per una valutazione di merito, quanto perché l'osservazione da lui proposta riguarda un aspetto del provvedimento che, a suo avviso, non tocca le competenze della Commissione. Ritiene d'altra parte importante che la Commissione eviti di entrare nel merito delle questioni affrontate nelle Commissioni permanenti e si limiti a verificare il rispetto, da parte del legislatore statale, delle autonomie regionali costituzionalmente definite.

  Renato BALDUZZI, presidente e relatore, osserva che la competenza della Commissione si estende a tutte le questioni regionali, anche aldilà dell'eventuale mancato rispetto, da parte del legislatore statale, dei limiti stabiliti in favore delle regioni dall'articolo 117 della Costituzione.Pag. 67
  Ritiene peraltro che in questo caso la richiesta del deputato Dell'Orco non possa essere accolta, in quanto il problema da lui evidenziato, pur avendo una rilevanza territorialmente circoscritta, in quanto riguarda solo i residenti di alcune parti del territorio, non può tuttavia considerarsi propriamente una questione regionale e deve quindi essere sollevato nella Commissione di merito.

  Il senatore Roberto RUTA (PD) rileva che la prima delle due osservazioni che il presidente ha proposto di formulare, quella relativa all'importanza di prestare attenzione alla corretta attuazione dell'articolo 5, ultimo periodo, della Costituzione, appare in qualche modo apodittica e non collegata al provvedimento in esame, non essendo chiaro per quali ragioni quest'ultimo renderebbe necessario un richiamo di questo tipo. Propone quindi di inserire nel parere – a mo’ di chiarimento del senso di questa osservazione – un riferimento al tormentato iter dei decreti-legge n. 126 e n. 151, cui le disposizioni in esame sono collegate.

  Renato BALDUZZI, presidente e relatore, osserva che in effetti questa volta non è tanto il testo in esame a suggerire l'opportunità di un richiamo all'articolo 5, ultimo periodo, della Costituzione, quanto la complessiva vicenda dell’iter parlamentare delle disposizioni contenute in questo testo e di quelle, a queste ultime connesse, contenute nei due decreti-legge n. 126 e n. 151, dei quali si è già detto. Ritiene pertanto condivisibile la proposta del senatore Ruta di esplicitare tutto ciò, inserendo nelle premesse del parere un breve accenno alla predetta vicenda.
  Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, formula in conclusione una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 9.15.

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