CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 24 febbraio 2014
186.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 24 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Raffaele RANUCCI.

  La seduta comincia alle 13.35.

DL 151/2013: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.
C. 2121 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il senatore Raffaele RANUCCI (PD), presidente e relatore, dopo aver ricordato che la Commissione ha già esaminato il decreto n. 151 in occasione della sua lettura da parte del Senato, riferisce sulle modifiche introdotte dal Senato stesso.
  L'articolo 1, comma 1, è stato modificato per rinviare al 30 aprile 2014 – anziché al 1o luglio 2014, come prevedeva il testo iniziale del Governo – l'applicazione della disposizione in materia di stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato presso le regioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013).
  Nell'articolo 1, comma 2, è stata inserita la lettera 0a) che modifica le disposizioni (di cui all'articolo 1, comma 91, della legge di stabilità 2014) in materia di compensazione dei danni subiti dalla società di gestione aeroportuale dell'aeroporto di Trapani Birgi nel corso dell'operazione militare internazionale in Libia del 2011. In sostanza, per effetto delle disposizione introdotta dal Senato, i diritti introitati dalla società, una volta certificati nel loro ammontare con le modalità previste, rimangono nella completa disponibilità della società stessa per quanto concerne la loro destinazione, senza dover essere destinati prioritariamente agli interventi necessari alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali.Pag. 23
  Nell'articolo 1, comma 2, è stata introdotta una lettera a-bis) che posticipa di un anno (estendendolo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014) l'applicazione delle nuove modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti, disciplinate dall'articolo 1, commi 160 e 161, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).
  È stata soppressa la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, volta ad escludere che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) debba contenere una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente. A seguito di tale soppressione viene confermato che la Nota di aggiornamento al DEF deve recare anche tale valutazione.
  Nell'articolo 1, comma 2, è stata inserita la lettera c-bis), in base alla quale gli intermediari finanziari di cui al comma 550 della legge di stabilità 2014 sono esentati da alcune previsioni dell'ordinamento. Gli intermediari finanziari in questione sono quelli vigilati dalla Banca d'Italia, i quali sono già esentati, in quanto enti di diritto privato, dall'applicazione della nuova disciplina dei rapporti finanziari tra l'ente locale e i propri enti e organismi partecipati, dettata nella legge di stabilità 2014 (ai commi 551-562). Con la norma introdotta dal Senato si aggiungono per tali intermediari ulteriori esenzioni. In particolare, non si applica loro la disciplina che limita a tre i membri dei consigli di amministrazione delle società pubbliche strumentali; la disciplina che fissa in tre o cinque il numero dei membri dei consiglio di amministrazione delle società di società a totale partecipazione pubblica diverse da quelle strumentali; e la disciplina sull'incompatibilità tra incarichi pubblici recata dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2013. In particolare, questo prevede che l'incarico amministrativo di vertice nelle amministrazioni regionali e l'incarico di amministratore di ente pubblico regionale è incompatibile con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico della regione; e che gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni, nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione.
  Il Senato è intervenuto anche sull'articolo 1, comma 2, lettera d), che ha modificato i termini per la riproposizione nell'anno 2014 della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale da parte degli enti locali che abbiano avuto il diniego d'approvazione del piano di riequilibrio, disciplinata dal comma 573 della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147). In particolare, il Senato ha precisato che la riproposizione della procedura di riequilibrio è consentita a tutti gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte del rispettivo consiglio.
  È stato modificato l'articolo 2, comma 1, che prevede che le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli organi costituzionali possono recedere dai contratti di locazione in corso al 15 dicembre 2013 comunicando entro il 30 giugno 2014 il relativo preavviso. La modifica chiarisce che il recesso si perfeziona decorsi 180 giorni dal preavviso. La possibilità di esercitare la facoltà di recesso è stata prevista anche per gli immobili dei fondi immobiliari.
  All'articolo 2 il Senato ha introdotto il comma 6-bis, in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2018, del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, presieduto dal direttore generale del Tesoro e da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali. Ai componenti Pag. 24del comitato non spetta alcun compenso, né sono attribuiti gettoni di presenza.
  All'articolo 3, il Senato è intervenuto sui compiti del commissario ad acta incaricato dell'attuazione delle misure di razionalizzazione e riordino delle società partecipate regionali recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania. In particolare, il Senato ha stabilito che il Commissario presenti una relazione semestrale alle Commissioni parlamentari di competenza sullo stato di avanzamento lavori e sugli obiettivi raggiunti dal piano di rientro previsto dal decreto in esame.
  Il Senato è intervenuto con modifiche all'articolo 4, il cui comma 1 consente l'ampliamento della massa passiva del piano di rientro in corso di esercizio da parte del commissario per il rientro dal disavanzo di Roma capitale e reca altre misure di sostengo per il comune di Roma relative alla gestione dei suoi crediti nei confronti delle società partecipate.
  A fronte delle predette misure di sostegno previste in favore del comune di Roma, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater introdotti dal Senato impegnano il comune di Roma a trasmettere al Governo e alle Camere sia un rapporto che evidenzi le cause di formazione del disavanzo di parte corrente e l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale, sia un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio, alla cui predisposizione (oltre che alla verifica della cui attuazione) concorre con un parere obbligatorio il tavolo interistituzionale (Stato, regione Lazio, provincia di Roma e comune di Roma capitale) di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2012.
  L'articolo 4, comma 2, stanzia poi risorse nel limite di 20 milioni di euro per il triennio 2013-2015 per il superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, cosiddetto Patto per Roma. Il Senato ha specificato che l'attuazione degli interventi del Patto per Roma deve avvenire con le percentuali di realizzo previste dal protocollo stesso.
  Il Senato è intervenuto infine sull'articolo 7, che reca disposizioni in favore della Sardegna in connessione agli eventi meteorologici che hanno colpito la regione nel novembre 2013. L'articolo ha disciplinato il pagamento dei tributi il cui versamento era stato sospeso e ha previsto la possibilità di chiedere un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi. Il Senato ha modificato in alcuni punti la procedura per l'accesso al finanziamento.
  In conclusione, preso atto che non vi sono richieste di intervento, presenta una proposta di parere favorevole con una condizione e alcune osservazioni (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 13.45.

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