CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 febbraio 2014
182.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

  La seduta comincia alle 8.05.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
S. 1299 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 6a e 10a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), relatore, ricorda che la Commissione ha già esaminato il decreto-legge in titolo, nel testo iniziale deliberato dal Governo, in occasione del suo esame da parte delle Commissioni riunite VI e X della Camera ed ha espresso in quella sede un parere favorevole con condizioni. Chiarisce quindi che il testo è stato modificato nel corso della discussione in prima lettura alla Camera e che la sua relazione farà riferimento principalmente alle modifiche introdotte dalla Camera.
  Ciò premesso, riferisce che l'articolo 1, commi 1-6-octies, reca disposizioni per la riduzione di prezzi dell'energia elettrica. A parte alcune modifiche ai primi commi, la Camera ha introdotto un comma 6-bis, recante misure finalizzate alla promozione Pag. 51della competitività delle imprese industriali; un comma 6-ter, finalizzato ad agevolare i clienti nella comparabilità delle offerte contrattuali; un comma 6-quater, che dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuova l'installazione dei contatori elettronici e provveda perché i dati di lettura dei contatori siano disponibili per i clienti in forma aggregata.
  La Camera ha inoltre introdotto due commi aggiuntivi che prevedono controlli dei dispositivi di misura: più precisamente, il comma 6-sexies dispone una ricognizione dei regolamenti per l'esecuzione dei controlli metrologici; e il comma 6-septies dispone affinché siano disciplinati anche i controlli sugli strumenti di misura già messi in servizio.
  La Camera ha introdotto, ancora, un comma 6-octies che reca norme per promuovere un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse.
  L'articolo 1, ai commi 7-8-quater, reca norme in materia di attestato di prestazione energetica per gli edifici. I commi 7 e 8 hanno eliminato l'obbligo di certificare la prestazione energetica in caso di trasferimento di immobili a titolo gratuito e di allegare l'attestato ai nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari; hanno inoltre sostituito la nullità del contratto, in caso di mancata allegazione dell'attestato, con una sanzione amministrativa pecuniaria.
  La Camera ha introdotto un comma 7-bis che consente anche alle imprese non costituite in forma di persona giuridica di essere individuate come soggetto «terzo responsabile dell'impianto termico» ovvero delegate dal responsabile dell'impianto.
  La Camera ha introdotto anche un comma 8-bis, con il quale si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, e un comma 8-ter, che apporta modifiche e integrazioni al regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici.
  La Camera ha introdotto, ancora, un comma 8-quater, che prevede che gli annunci di locazioni ad uso turistico, nel caso riguardino un periodo di quattro mesi l'anno, non debbano riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
  L'articolo 1, comma 10, riguarda le competenze statali sugli impianti per l'estrazione di energia geotermica. La norma specifica che nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche, spetta allo Stato individuare gli impianti per l'estrazione dell'energia geotermica.
  La Camera ha introdotto una specificazione sulle emissioni di processo e ha posto il limite massimo di 40.000 Mwh elettrici annui per l'energia immessa nel sistema elettrico per gli impianti pilota.
  L'articolo 1, commi 11-14, riformula le norme relative al progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta (CCS), da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente.
  L'articolo 1, comma 15, congela la quota minima di miscelazione dei biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti al 4,5 per cento per il 2014, al fine di evitare l'aumento previsto di mezzo punto percentuale, con conseguente riverbero sui prezzi dei carburanti.
  L'articolo 1, comma 16, è stato sostituito dalla Camera, che ha modificato il criterio cui far capo per determinare il valore di rimborso che il distributore subentrante deve versare al gestore uscente per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas.
  La Camera ha poi inserito alcuni commi aggiuntivi in tema di gas naturale. In particolare, il comma 16-bis contiene disposizioni riguardanti lo stoccaggio del gas, mentre il comma 16-ter prevede l'obbligo di effettuare contestualmente, nel mercato a termine del gas naturale, un'offerta di vendita e un'offerta di acquisto di Pag. 52un volume di gas naturale pari al 5 per cento del totale annuo immesso dal soggetto nei punti di entrata della rete nazionale di trasporto connessi con gasdotti provenienti da altri Stati o da terminali di rigassificazione di GNL.
  Il comma 16-quater dà impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.
  L'articolo 2, commi 1-1-bis, reca norme di riforma della disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità, di cui al titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
  L'articolo 2, comma 2, introduce una serie di modifiche alla disciplina sulla riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa (di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012). Una prima modifica riguarda l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa. Ai fini del riconoscimento da parte del ministro dello sviluppo economico di tali situazioni di crisi, l'istanza della regione interessata è possibile, ma non è più indispensabile.
  È inoltre soppressa la disposizione che escludeva dall'ambito di intervento della disciplina sulla riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa, le situazioni di crisi che risultano risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale. Pertanto, in conseguenza di tale modifica, anche in relazione a tali situazioni potrà intervenire il riconoscimento ministeriale.
  Un'ulteriore modifica estende il regime di finanziamenti agevolati, collegato al Piano di promozione industriale, alle aree o distretti del Paese interessati da fenomeni di crisi industriale, diverse da quelle complesse, ma con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione.
  L'articolo 3, che la Camera ha modificato, istituisce un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.
  I commi da 1 a 10 e 14 dell'articolo 4, che sono stati oggetto di alcune modifiche nel corso dell'esame presso la Camera, recano disposizioni concernenti la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale.
  L'articolo 4, commi 11-13, reca misure per l'area di crisi complessa del porto di Trieste.
  L'articolo 4-bis, introdotto dalla Camera, modifica gli allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice dell'ambiente), al fine di escludere dal novero delle opere sottoposte a valutazione ambientale di competenza dello Stato e delle regioni (elencate rispettivamente all'allegato II e all'allegato III alla parte seconda del codice dell'ambiente) quelle destinate a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, se rappresentate da interventi di confinamento fisico finalizzati alla messa in sicurezza dei siti inquinati.
  L'articolo 4-ter, introdotto dalla Camera, prevede, al comma 1, misure per accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone. In particolare, si prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato nel giudizio civile instaurato davanti al tribunale di Milano contro la società SYNDIAL e la destinazione alle finalità precedentemente indicate. È prevista poi la nomina di un commissario straordinario delegato provvisto di poteri derogatori per la velocizzazione delle procedure progettuali.
  Il comma 2 prevede, per la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica del sito contaminato di interesse nazionale Brescia-Caffaro, i seguenti passaggi: la nomina di un commissario straordinario delegato provvisto di poteri derogatori per la velocizzazione delle procedure progettuali; e l'istituzione di una contabilità speciale nella quale confluiscono le risorse pubbliche Pag. 53stanziate per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del sito contaminato.
  Il comma 3 prevede che i commissari di cui ai commi 1 e 2 curino le fasi progettuali e le procedure per la realizzazione degli interventi, la direzione lavori, la relativa contabilità e il collaudo, promuovendo anche le opportune intese tra soggetti interessati.
  L'articolo 5, commi 1-6, reca norme per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. In particolare, il comma 1 incrementa per il 2014 le risorse del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese.
  La Camera ha introdotto nell'articolo 5 due commi aggiuntivi. In base al comma 1-bis, la dotazione aggiuntiva del Fondo deve essere destinata in modo particolare alle piccole e medie imprese. In base al comma 1-ter il Ministero per lo sviluppo economico dovrà rendere pubblico in un apposito spazio web il bilancio annuale del Fondo. In base al comma 2-bis, i procedimenti amministrativi che si svolgono contestualmente alla presentazione delle merci ai fini dell'espletamento delle formalità doganali devono essere conclusi entro termini precisi, per il cui mancato rispetto è prevista una sanzione.
  L'articolo 5, commi 7-9 – sui quali sono intervenute limitate modifiche apportate dalla Camera – reca norme volte ad agevolare l'ingresso e soggiorno di studenti residenti all'estero o di lavoratori extracomunitari che siano o siano stati impegnati in qualificata attività di ricerca.
  L'articolo 5, comma 7-bis, introdotto dalla Camera, prevede che nei progetti e nelle attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane e di promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo siano coinvolte, ove possibile, le comunità d'origine italiana presenti all'estero e, in particolare, gli organismi di rappresentanza, ovvero il Comitato degli italiani all'estero e la Conferenza generale degli italiano all'estero.
  L'articolo 5, comma 9-bis, reca norme per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese mediterranee. La Camera ha approvato un emendamento volto ad autorizzare la società Finest ad operare nei Paesi del Mediterraneo.
  L'articolo 6, commi 1-7, prevede misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese. In particolare, il comma 1 consente l'accesso da parte delle piccole e medie imprese a finanziamenti a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10 mila euro. La Camera ha stabilito che l'erogazione dei benefici per la digitalizzazione delle imprese può avvenire anche nell'ambito della pianificazione degli interventi del Fondo di sviluppo e coesione e del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Ha inoltre specificato che i contributi possono essere destinati anche a interventi per la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro; inoltre, i contributi possono essere destinati anche a permettere il collegamento a Internet mediante tecnologia satellitare.
  I commi 4-bis, 4-ter e 5-bis, introdotti dalla Camera, prevedono l'applicazione delle disposizioni del decreto del ministro dello sviluppo economico 1o ottobre 2013 anche allo scavo per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni; introducono misure relative alla posa in opera delle infrastrutture digitali a banda larga e ultralarga con il fine di consentire l'utilizzo di tecniche innovative di scavo che non richiedono il ripristino del manto stradale; prevedono misure per lo sviluppo di soluzioni innovative volte a colmare il digital divide in relazione alla banda larga ed ultralarga e per una mappatura della rete di accesso ad Internet.
  L'articolo 6, comma 8, disciplina il rilascio delle frequenze per il servizio digitale terrestre assegnate a operatori di rete televisivi italiani che tuttavia sono riconosciute a livello internazionale come nella titolarità di Paesi confinanti e che diano luogo ad accertate situazioni interferenziali. La Camera ha specificato che dovranno essere oggetto di rilascio le frequenze televisive digitali terrestri interessate da situazioni interferenziali che risultino Pag. 54esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge e quelle oggetto delle procedure di precontenzioso «EU-Pilot» esistenti alla medesima data.
  Il comma 9 dell'articolo 6 prevede l'erogazione di misure compensative per gli operatori interessati dal rilascio volontario delle frequenze di cui al comma 8. La Camera ha specificato che gli indennizzi saranno destinati ai soggetti che, a seguito della nuova pianificazione operata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non rientrano più nella graduatoria dei soggetti abilitati alla trasmissione televisiva digitale terrestre in ambito locale. La Camera ha inoltre demandato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di stabilire le modalità e le condizioni economiche secondo i cui i titolari di diritti d'uso di frequenze televisive hanno l'obbligo di cedere una quota della loro capacità trasmissiva, comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti che procedano al rilascio volontario delle frequenze oggetto di situazioni interferenziali.
  L'articolo 6, commi 10-14-bis, reca misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese. In particolare, i commi da 10 a 14 prevedono detrazioni per le spese delle piccole e medie imprese per interventi volti a garantire una determinata velocità di connettività minima. La Camera ha precisato che l'erogazione del credito di imposta per la connettività delle piccole e medie imprese può avvenire anche nell'ambito della pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal fondo per lo sviluppo e coesione e dal fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Il comma 14-bis – introdotto dalla Camera – prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale possa stipulare convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate e di strutture finalizzate a raccogliere segnalazioni di incidenti informatici.
  L'articolo 7 reca norme per la razionalizzazione dell'istituto del ruling di standard internazionale.
  L'articolo 8, che recava norme volte a contenere i costi dell'assicurazione RC-auto, è stato soppresso dalla Camera.
  L'articolo 9, modificato dalla Camera, prevede la possibilità di attivare un credito di imposta per l'acquisto di libri, anche in formato digitale.
  L'articolo 10 dispone la concentrazione in capo ad alcune delle sezioni specializzate in materia di impresa di tribunali e di corti d'appello di una serie di controversie civili che coinvolgono società con sede all'estero. La Camera ha inserito un comma che istituisce, senza oneri aggiuntivi né incrementi di dotazioni organiche, una sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della Corte di appello (sezione distaccata) di Bolzano.
  L'articolo 11, comma 1, reca misure per la risoluzione di crisi aziendali, in particolare prevedendo un'agevolazione tributaria sui finanziamenti erogati dalle società finanziarie.
  Il comma 2 del medesimo articolo introduce un diritto di prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta a procedura concorsuale, con riferimento all'affitto o all'acquisto di aziende o rami d'aziende o complessi di beni e di contratti di imprese sottoposte a procedure concorsuali: fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o – come specificato dalla Camera – liquidazione coatta amministrativa. Il comma 3 stabilisce che l'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle società cooperative suddette costituisce titolo ai fini dell'applicazione delle norme vigenti che prevedono in alcune fattispecie la corresponsione in unica soluzione dell'indennità di mobilità spettante o – come specificato dalla Camera – del trattamento di disoccupazione ASpI o mini-ASpI spettante.
  I commi da 3-bis e 3-quater dell'articolo 11 sono stati introdotti dalla Camera e riguardano sempre la materia della risoluzione di crisi aziendali. Il comma 3-bis fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 2526, comma 4, del codice civile, secondo cui la cooperativa cui si applicano le norme sulla S.r.l. secondo cui questa Pag. 55può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati. L'interpretazione autentica stabilisce che la norma si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.
  Il comma 3-ter integra la normativa riguardante la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza (di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge n. 347 del 2003), per prevedere che, nel caso di un programma di cessione dei complessi aziendali autorizzato, ma non ancora realizzato dopo una prima proroga, il Ministero per lo sviluppo economico possa, a determinate condizioni, disporre una ulteriore proroga per un massimo di 24 mesi, in luogo dei 12 previsti dalla normativa vigente.
  Il comma 3-quater stabilisce che sono considerati prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo con riserva, ma solo a determinate condizioni.
  Il comma 3-quinquies reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (cosiddetta legge Prodi-bis), sulla vendita di aziende in esercizio, nell'ambito della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto-legge n. 136 del 2013. L'interpretazione enuncia i casi in cui è comunque legittima la vendita di aziende e rami d'azienda in esercizio.
  L'articolo 12, modificato dalla Camera, reca un insieme di misure volte nel loro complesso a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e in particolare ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese.
  L'articolo è stato oggetto in alcuni punti di modifiche da parte della Camera. In particolare, è stato aggiunto un comma 6-bis, che consente al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di prestare garanzia in favore delle società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento, sottoscrivano i nuovi strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese.
  È stato altresì aggiunto un comma 7-bis, che rimanda ad un successivo decreto ministeriale l'individuazione delle modalità per compensare nell'anno 2014 le cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.
  È stato infine aggiunto dalla Camera un comma 7-ter, finalizzato ad eliminare gli incrementi dell'accisa sulla birra decorrenti dal 1o marzo 2014.
  L'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 6-bis, reca disposizioni concernenti la realizzazione delle opere per EXPO 2015. Tra le modifiche apportate dalla Camera si segnala in particolare l'introduzione del comma 6-bis, che autorizza la società UIR-Net Spa, soggetto attuatore della piattaforma logistica nazionale, a stipulare un'apposita convenzione con Expo 2015 Spa, Fiera di Milano Spa e Agenzia delle dogane per le finalità di Expo 2015 e, in particolare, per la realizzazione del modulo informatico/telematico di interconnessione del sistema di gestione della rete logistica nazionale con la piattaforma logistica nazionale digitale con particolare riferimento al corridoio doganale virtuale (che rappresenta uno dei servizi della piattaforma logistica nazionale).
  La Camera ha inserito nell'articolo 13 anche un comma 1-bis che impone al CIPE di pubblicare in un'apposita sezione del proprio sito web un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di legge con i quali, a far data dal 1o gennaio 2010, sono state revocate le assegnazioni disposte con proprie delibere. L'anagrafe deve essere aggiornata con cadenza almeno trimestrale e deve indicare per ogni provvedimento la consistenza delle risorse revocate e la loro nuova destinazione; lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario sia degli interventi a beneficio dei quali sono state riassegnate le risorse revocate, sia di quelli oggetto delle delibere di assegnazione revocate.
  L'articolo 13, commi 4-7, destina risorse a interventi immediatamente cantierabili per favorire la competitività dei porti italiani. Modifiche approvate dalla Pag. 56Camera assegnano inoltre risorse, sia pure sotto determinate condizioni, per il progetto «Completamento schema idrico Basento-Bradano», nonché all'attuazione del PMIS Port Management Information System, sistema informativo per la gestione portuale.
  Il comma 7-bis, introdotto dalla Camera nell'articolo 13, autorizza spese per il parziale indennizzo dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS) a seguito di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere.
  Il comma 9-bis, anch'esso introdotto dalla Camera nell'articolo 13, destina risorse per l'acquisto di materiale rotabile al fine di garantire la funzionalità del contratto di servizio ferroviario regionale nella regione Campania, per il biennio 2014-2015.
  La Camera ha poi riformulato, all'articolo 13, il comma 10 e vi ha inserito il comma 11-bis. I due commi recano disposizioni finalizzate a garantire, in particolari situazioni, la prosecuzione dei lavori connessi a contratti di appalto e subappalto per opere pubbliche.
  I commi 14 e 15 prevedono misure per la concorrenza nei servizi aeroportuali, stabilendo l'obbligo di espletamento di procedure concorrenziali per la scelta, da parte dei gestori aeroportuali, dei vettori aerei ai quali erogare contributi, sussidi o altre forme di emolumento per lo sviluppo delle rotte; prevedono inoltre la successiva verifica, da parte dell'ENAC e – a seguito di una modifica approvata dalla Camera – dell'Autorità di regolazione dei trasporti, del rispetto di tali procedure.
  Il comma 15-bis, introdotto dalla Camera, fissa a euro 0,50 il valore massimo dei parametri per la definizione della misura dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA).
  L'articolo 13, commi 24-28, reca norme per favorire la dotazione di beni storici, culturali e ambientali e per migliorare l'attrattività turistica. In particolare, i commi da 24 a 26 tendono a conseguire il fine di migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, prevedendo un finanziamento sino ad un massimo di 500 milioni di euro per i progetti presentati da comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Più in particolare, per il comma 24 come risultante dall'emendamento approvato dalla Camera dei deputati, i progetti finanziati possono individuare uno o più interventi tra loro coordinati e ogni comune interessato potrà presentarne solo uno. La Camera ha modificato il testo originario del decreto-legge prevedendo l'estensione anche alle Unioni di comuni della possibilità di accedere al finanziamento e l'aumento fino a 20 mesi del termine per la conclusione del progetto finanziato. I criteri per l'utilizzo di queste risorse saranno disciplinati, secondo il comma 25 come risultante dall'emendamento approvato dalla Camera dei deputati, da un decreto del ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il ministro per la coesione territoriale. Successivamente una convenzione sarà stipulata tra il ministro e l'ANCI per la relativa attuazione.
  La Camera ha introdotto un comma 25-bis che obbliga gli enti locali ad inviare le relazioni per i servizi pubblici locali di rilevanza economica all'Osservatorio per i servizi pubblici locali (presso il Ministero per lo sviluppo economico).
  L'articolo 13-bis, introdotto dalla Camera, contiene – ma formulata diversamente, e precisamente sotto forma di novella ad altra legge – la modifica del codice della strada in materia di carrelli già prevista nell'articolo 13, comma 12, del decreto in esame, che è stato quindi soppresso.
  L'articolo 14 reca una serie di misure intese al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare e al rafforzamento della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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  Il deputato Michele DELL'ORCO (M5S), osserva che, nonostante quanto riferito dagli organi di stampa, nel corso dell'esame alla Camera il finanziamento per il completamento dello schema idrico Basento-Bradano non è stato propriamente ripristinato, essendo stato previsto soltanto che le risorse revocate tornino ad essere utilizzate per il completamento dello schema idrico nella misura in cui non siano utilizzate per le finalità del decreto in esame.
  Dopo aver quindi sottolineato l'importanza che l'opera in questione riveste per la regione Basilicata e la necessità di stanziare risorse per lo sviluppo e la crescita delle aree meno ricche del Paese, chiede al relatore di prevedere come condizione per il parere favorevole quella che siano integralmente ripristinate le risorse previste dalla delibera CIPE n. 146 del 2006 per il completamento dello schema idrico Basento-Bradano, preannunciando che, in caso contrario, il voto del suo gruppo sulla proposta di parere sarà contrario.
  Chiede inoltre al presidente se corrisponda al vero la notizia riportata da alcuni organi di stampa, seconda la quale la maggioranza intenderebbe far decadere alcuni dei decreti-legge in corso di conversione.

  Renato BALDUZZI, presidente, risponde al deputato Dell'Orco che la Conferenza dei capigruppo del Senato riunitasi ieri ha confermato per la settimana in corso la discussione in Assemblea dei decreti-legge già previsti nel calendario dei lavori, vale a dire i decreti n. 146 del 2013 (riduzione della popolazione carceraria), n. 145 del 2013 (piano «Destinazione Italia»), n. 151 del 2013 (disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità) e n. 2 del 2014 (proroga missioni internazionali). La Conferenza dei capigruppo ha altresì convenuto che i lavori della prossima settimana non potranno che riguardare i soli decreti-legge in scadenza già previsti dal calendario, con l'aggiunta, se modificato dalla Camera, di quello recante proroghe di termini (C. 2027). A sua volta, la Conferenza dei presidenti di gruppo della Camera riunitasi ieri ha per il momento preso una decisione soltanto in merito al decreto-legge n. 149 del 2013 (abolizione del finanziamento pubblico dei partiti), la cui discussione in Assemblea inizierà domani alle ore 11. Nessuna decisione è stata assunta nelle due Conferenze in merito all'eventuale non conversione di uno o più decreti.

  Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI) rileva che l'articolo 14 del decreto-legge in titolo, che reca misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare, prevede, tra l'altro, l'assunzione di duecentocinquanta unità di personale da destinare a funzioni ispettive. Premesso che, anziché prevedere l'assunzione di nuovo personale, si dovrebbe, a suo giudizio, promuovere la mobilità tra le pubbliche amministrazioni, alcune delle quali, per esempio quella della difesa, hanno organici in esubero, osserva che, in ogni caso, le misure previste dall'articolo 14 impiegano per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare soltanto l'amministrazione dello Stato, laddove sarebbe utile coinvolgere in questa lotta, d'intesa con le regioni, anche il personale delle aziende sanitarie e ospedaliere locali, che hanno competenza in questo campo. Invita quindi il relatore a valutare la possibilità di inserire un'indicazione in questo senso nella sua proposta di parere.

  Renato BALDUZZI, presidente, premesso che la lotta contro il lavoro sommerso e irregolare è una competenza tipicamente statale, attenendo a profili di sicurezza e di garanzia di diritti individuali, la cui tutela deve essere assicurata sull'intero territorio nazionale, reputa che un coinvolgimento delle regioni, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, potrebbe comunque essere previsto. Quanto al finanziamento per il completamento dello schema idrico Basento-Bradano, ritiene che si tratti di un punto che, se non esula dalle competenze della Commissione, è comunque al limite delle stesse.

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  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), relatore, ritiene che la richiesta del senatore Dalla Zuanna possa essere accolta, sotto forma di osservazione, e che parimenti possa essere accolta la richiesta del deputato Dell'Orco, sotto forma di un auspicio da inserire tra le premesse del parere.

  Il deputato Michele DELL'ORCO (M5S) chiede che il richiamo alla necessità di assicurare il ripristino delle risorse per il completamento dello schema idrico Basento-Bradano sia inserito nel parere quanto meno in termini di osservazione.

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), relatore, formula in conclusione una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.
C. 2096 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Michele MOGNATO (PD), relatore, ricorda che il decreto-legge in esame, nel testo iniziale del Governo, riportava il contenuto del progetto di legge approvato su questa materia dalla Camera dei deputati nella corrente legislatura (C. 1154 e abbinati) e che il testo oggi all'esame è quello risultante dalle modifiche apportate al decreto dal Senato.
  Quindi, dopo aver premesso che il provvedimento tocca solo marginalmente le competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali, riferisce sinteticamente che l'articolo 1 dispone l'abolizione del rimborso ai partiti e movimenti politici delle spese per le consultazioni elettorali e dei contributi pubblici loro erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento. L'abolizione avviene nei termini specificati dall'articolo 14. Questo prevede che i partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso e il cui termine di erogazione non è ancora scaduto continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure: nell'esercizio in corso, il finanziamento è riconosciuto integralmente; nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivi, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante.
  L'articolo 2 definisce i partiti politici come libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale e precisa che l'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del decreto in esame. L'articolo 18 stabilisce in modo più specifico cosa debba intendersi per partiti e movimenti politici ai fini del decreto in esame.
  L'articolo 3 prevede che i partiti politici che intendono avvalersi dei benefìci previsti dal decreto sono tenuti a dotarsi di uno statuto. Sono quindi disciplinati i contenuti necessari dello statuto e le forme di adozione e di pubblicità dello stesso. Lo statuto deve essere trasmesso alla Commissione già prevista dall'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, che ha dettato norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici e misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi e ha delegato il Governo ad adottare un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento Pag. 59dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.
  Il nome della Commissione viene mutato in quello di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici». Ai sensi dell'articolo 9 citato, la Commissione in questione ha sede presso la Camera dei deputati ed è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal primo presidente della Corte di cassazione, uno dal presidente del Consiglio di Stato e tre dal presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni anzidette, con atto congiunto dei presidenti del Senato e della Camera, che individua anche, tra i componenti, il presidente della Commissione. È previsto che i componenti della Commissione non ricevano alcun compenso o indennità per l'attività prestata nell'organo e che per la durata dell'incarico non possano assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
  La Commissione, verificata la conformità degli statuti alle norme di legge, iscrive il partito in un apposito registro dei partiti riconosciuti ai sensi del decreto.
  L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del presente decreto, che prevedono, rispettivamente, detrazioni per le erogazioni liberali in denaro disposte in favore di partiti politici; la possibilità di destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai partiti; e l'estensione ai partiti e movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi, nonché delle disposizioni in materia di contratti di solidarietà.
  Nel registro – che è pubblico – sono evidenziati in due separate sezioni i partiti politici che posseggono i requisiti richiesti perché le erogazioni in loro favore beneficino del regime di detrazioni di cui all'articolo 11 e quelli che posseggono i requisiti per beneficiare del riparto volontario delle quote del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  Sono dettate norme per assicurare la trasparenza e la pubblicità dei bilanci, compresi i rendiconti, dei partiti, nonché per la trasparenza e pubblicità dei dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento.
  Sono previste altresì misure per assicurare la trasparenza e la pubblicità delle erogazioni liberali, per importi superiori a 5 mila euro l'anno, a favore degli stessi soggetti. Si prevede che al bilancio dei partiti siano allegati i bilanci delle sedi regionali o infraregionali e che le articolazioni regionali dei partiti dotate di autonomia che ricevano proventi superiori ai 150 mila euro debbano avvalersi di una società di revisione dei conti o di un revisore legale iscritto nei registri.
  Sono dettate misure dettagliate per la verifica, da parte della Commissione di garanzia, del rispetto della regolarità e conformità a legge dei rendiconti dei partiti.
  Sono previste misure sanzionatorie a carattere amministrativo, consistenti per lo più nella riduzione delle somme spettanti in base al decreto, per il mancato rispetto degli obblighi di legge.
  Sono previste norme per promuovere la parità di accesso dei due sessi alle cariche elettive.
  Quanto ai benefici previsti per i partiti, il decreto stabilisce che, dal 2014, i partiti iscritti nel registro, ad esclusione di quelli che non hanno più una rappresentanza in Parlamento, possono essere ammessi, a richiesta, qualora soddisfino determinati requisiti di rappresentatività, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato attraverso detrazioni di cui all'articolo 11 ovvero alla ripartizione annuale delle risorse destinate dai cittadini con il meccanismo Pag. 60del due per mille. I due tipi di benefici possono sommarsi ovvero i partiti possono avere diritto soltanto al secondo, qualora non in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso al primo tipo di beneficio.
  Le erogazioni liberali sono consentite solo a condizione che siano effettuate con modalità idonee ad assicurarne la tracciabilità. In ogni caso, i soggetti diversi dalle persone fisiche non possono effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore dei partiti politici per un valore complessivamente superiore in ciascun anno a 100 mila euro. Lo stesso divieto si applica ai gruppi di società e alle società controllate e collegate secondo le modalità che dovranno essere definite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il divieto non si applica in ogni caso ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti o movimenti politici.
  Sono previste misure per consentire la raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica attraverso SMS e attraverso le utenze di telefonia fissa.
  È stabilito che la tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni del decreto è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di specifiche sanzioni amministrative.
  Sono previste norme per assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe.
  Quanto all'estensione ai partiti e movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi, nonché delle disposizioni in materia di contratti di solidarietà – di cui si è già fatto cenno – il decreto prevede che ai partiti e alle loro articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, entro certi limiti di spesa, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726.
  È previsto che le risorse che si rendono disponibili per effetto dei tagli di finanziamento previsti dal decreto siano destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Infine si prevedono disposizioni in materia di rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), nelle cui premesse si richiama, ma solo per una presa d'atto, un punto del provvedimento che interessa più da vicino le competenze della Commissione.

  Renato BALDUZZI, presidente, concorda con il relatore sul fatto che il provvedimento tocca le competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali in modo molto limitato.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.
C. 2012 Governo.

(Parere alla VI Commissione della Camera).
(Rinvio dell'esame).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renato BALDUZZI, presidente, avverte i commissari che la Commissione di merito – vale a dire la VI Commissione della Camera – che era inizialmente convocata Pag. 61in questa settimana per proseguire l'esame del provvedimento in titolo, ha nella giornata di ieri sconvocato le sue sedute. Ritiene pertanto che anche la Commissione parlamentare per le questioni regionali dovrebbe rinviare l'esame del provvedimento, anche per verificare la possibilità di esprimersi in una prossima seduta sul testo risultante dagli emendamenti che dovessero essere approvati in sede referente.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatore, concorda con il presidente sull'opportunità di un rinvio dell'esame del provvedimento.

  Renato BALDUZZI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi l'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 8.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 9.

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