CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 gennaio 2014
168.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Marco Flavio Cirillo.

  La seduta comincia alle 10.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Atto n. 58.

(Rinvio del seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento).

  Le Commissioni proseguono l'esame dello schema in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2014.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, comunica che in data 22 gennaio 2014, è pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto legislativo in esame.
  Ricorda, inoltre, che nella seduta del 21 gennaio si sono svolte le relazioni introduttive sul provvedimento in esame. Nella seduta di oggi le Commissioni, come già convenuto, possono quindi continuare con il dibattito e rinviare ad una successiva seduta la votazione del prescritto parere.
  Nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze.
Atto n. 68.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

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  Le Commissioni proseguono l'esame dello schema in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2014.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, comunica che, sull'atto in esame, non è ancora pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Ricorda, altresì, che il relatore per l'VIII Commissione, nella precedente seduta, ha chiesto alcuni chiarimenti al Governo, in particolare sul numero e sulla localizzazione degli impianti interessati dalla modifica della normativa introdotta nel provvedimento in esame.
  Chiede quindi al rappresentante del Governo se sia nelle condizioni di poter fornire le informazioni richieste nella seduta di oggi.

  Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO consegna alle Commissioni le tabelle con i dati relativi alle giacenze e ai quantitativi di olio combustibile in una serie di impianti localizzati su tutto il territorio nazionale (vedi allegato). Svolge, quindi, alcune considerazioni relative agli stabilimenti che, per effetto della modifica legislativa in esame, potrebbero uscire dal campo di applicazione della cosiddetta normativa Seveso (decreto legislativo n. 334 del 1999, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose). In particolare, nel giudicare complessa la questione prospettata nella precedente seduta dal relatore per l'VIII Commissione, fa anzitutto presente che l'assoggettabilità alla normativa Seveso dipende da tutte le «sostanze pericolose» presenti nello stabilimento/deposito nonché dai loro quantitativi sia singoli che sommati, valutati secondo uno specifico algoritmo individuato dalla normativa, specificando altresì che la maggior parte dei 68 impianti individuati come meglio indicato più avanti, non detengono esclusivamente oli combustibili densi (OCD): basti pensare, ad esempio, alle raffinerie.
  Rileva, inoltre, che i quantitativi effettivi delle singole sostanze, o famiglie di sostanze, presenti nei singoli stabilimenti/depositi dipendono da scelte imprenditoriali, anche variabili nel tempo, che non sono a conoscenza degli uffici ministeriali. Aggiunge che i dati oggi in possesso del Ministero derivano da «autodenunce» (notifiche ex articolo 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999), che in alcuni casi riflettono il solo possesso potenziale: non è quindi possibile prevedere la scelta imprenditoriale delle ditte a seguito della modifica normativa in esame.
  In ogni caso, riferisce che circa il 50 per cento dei 68 stabilimenti/depositi individuati, per quanto attualmente a conoscenza degli uffici ministeriali detengono quantitativi di OCD ben superiori alla soglia massima prevista sia per gli OCD che per la famiglia dei «prodotti petroliferi». Per tale motivo, è ragionevole ritenere che nei confronti di tali stabilimenti la modifica normativa in esame non avrà alcun impatto.
  Avviandosi alla conclusione, osserva che l'impatto effettivo di tale modifica normativa sarà quantificabile solamente a seguito delle comunicazione che i singoli gestori saranno tenuti per legge a presentare, qualora la modifica normativa vari i loro obblighi in materia di controllo dei rischi di incidente rilevante (sia che tratti di declassamenti sia che si tratti di fuoriuscita dal campo di applicazione della normativa Seveso).
  Come preannunciato, infine, illustra il contenuto di una tabella di seguito riportata.

CALABRIA 1
CAMPANIA 1
EMILIA ROMAGNA 1
FRIULI VENEZIA GIULIA 1
LAZIO 4
LIGURIA 11
LOMBARDIA 10
MARCHE 1
PIEMONTE 9
PUGLIA 5
SARDEGNA 11
SICILIA 7
TOSCANA 4
VENETO 2
TOT 68
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  Precisa che la tabella contiene i dati, notificati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999, relativi agli stabilimenti/depositi classificati a rischio di incidente rilevate per la presenza di quantitativi diversi di Olio Combustibile Denso (OCD), meglio noto in ambito internazionale come Heavy Fuel Oil (HFO), precisando che i quantitativi presenti in tali stabilimenti/depositi vanno dalla poche decine di tonnellate alle svariate centinaia di migliaia di tonnellate e che, ovviamente, non per tutti questi stabilimenti/depositi la modifica imposta dalla direttiva 2012/18/UE comporterà una effettiva modifica dei propri adempimenti verso la normativa Severo sui rischi di incidente rilevante.

  Davide CRIPPA (M5S) osserva che le tabelle distribuite dal sottosegretario Cirillo non appaiono di chiara lettura. Chiede di capire in cosa si differenzino le giacenze dai quantitativi di olio combustibile, se i quantitativi corrispondano alla quantità autorizzata e, in caso affermativo, chi sia il titolare dell'autorizzazione.

  Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO precisa che i dati contenuti delle tabelle distribuite si riferiscono alle capacità potenziali degli stabilimenti/depositi, mentre i dati relativi ai quantitativi effettivi presenti nei singoli stabilimenti/depositi sono ricavati dalle comunicazioni a cui sono tenuti i gestori.

  Davide CRIPPA (M5S), in base alla risposta del sottosegretario, rileva che le giacenze corrispondono alle quantità dichiarate, mentre i quantitativi dovrebbero essere quelli autorizzati. Osserva che una modificazione delle normative potrebbe comportare conseguentemente anche una modifica nelle giacenze dichiarate. Non comprende altresì i dati forniti nelle due tabelle consegnate dal sottosegretario Cirillo perché contengono dati numerici assolutamente identici.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD) rileva che, ad una prima lettura, i dati appaiono coerenti con quanto richiesto al Governo, giacché la loro analisi, seppure non del tutto agevole, sembra in grado di consentire di determinare quali stabilimenti, permanendo all'interno dei limiti dimensionali previsti dalle nuove soglie normative, rimangano assoggettati agli obblighi previsti dalla normativa Severo.

  Ermete REALACCI, presidente della VIII Commissione, ritiene che le due tabelle messe in distribuzione su indicazione del sottosegretario Cirillo siano oggettivamente poco leggibili e non univocamente interpretabili, soprattutto per il fatto – già evidenziato dal vicepresidente Crippa – che entrambe presentano numeri assolutamente coincidenti fra loro. Ritiene, pertanto, opportuno che il Governo svolga una verifica in merito chiarendo, se possibile in modo conclusivo, il numero e la localizzazione territoriale degli impianti interessati dalla modifica della normativa introdotta nel provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO, nel prendere atto di quanto richiesto dal presidente Realacci, invita le Commissioni a concentrare l'attenzione sulla possibilità di ricavare dai dati forniti utili elementi di valutazione in ordine alla portata e agli effetti della modifica normativa in esame, piuttosto che sulle questioni nominalistiche legate alla redazione delle tabelle poste in distribuzione. Rassicura, in ogni caso, che chiederà agli uffici ministeriali di effettuare gli ulteriori approfondimenti istruttori richiesti.

  Alberto ZOLEZZI (M5S) ribadisce l'importanza che il Governo fornisca alle Commissioni in modo chiaro e completo i dati richiesti, anche perché nel recente passato proprio stabilimenti con giacenze di idrocarburi sono stati protagonisti di gravi fenomeni di sversamento illecito di Pag. 31sostanze che hanno prodotto ingenti danni ambientali.

  Davide CRIPPA (M5S) chiede che siano innanzitutto verificati i titoli delle tabelle distribuite. Osserva che se i quantitativi si riferiscono alle potenzialità di stoccaggio, non possono essere stabiliti anno per anno. Poiché questo provvedimento impatterà notevolmente sulle centrali termoelettriche a olio denso, ritiene che la potenzialità dovrebbe essere molto superiore al quantitativo di stoccaggio, considerato che questa tipologia di centrali lamenta di funzionare poche ore all'anno.
  Esprime perplessità, inoltre, sul fatto che mentre la direttiva 2012/18/UE, nel suo complesso, deve essere recepita entro il 31 maggio 2015, il solo articolo 30 della medesima deve essere recepito entro il 14 febbraio 2014. Chiede, quindi, quanti dei circa cento impianti attualmente sottoposti all'applicazione della normativa Severo saranno dal prossimo 15 febbraio soggetti alle nuove disposizioni. Chiede altresì di capire, in merito all'obbligo di redigere da parte del gestore di stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza (articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 334 del 1999), se le stesse prescrizioni richieste dalla normativa Severo continueranno a valere anche dopo il recepimento dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE.
  Ritiene che nella definizione delle soglie relative alla capacità di stoccaggio degli stabilimenti, da cui dipende l'applicazione della normativa Seveso, si debba tenere conto delle caratteristiche del territorio dei singoli Paesi e che non si possano consentire uguali soglie quantitative, ad esempio, per l'Italia e la Germania. Sottolinea infine che una maggiore capacità di stoccaggio dovrebbe comportare nelle aree limitrofe alle centrali un rafforzamento delle connesse misure di sicurezza.

  Ermete REALACCI, presidente della VIII Commissione, ribadisce la necessità che il Governo faccia un approfondimento istruttorio sugli effetti derivanti dall'approvazione della nuova disciplina.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD), precisa che, a suo avviso, i dati forniti sono abbastanza leggibili, anche in considerazione del fatto che gli effetti della modifica normativa in esame dovrebbero riguardare soprattutto le centrali termoelettriche.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.40.

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