CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 gennaio 2014
167.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Raffaele RANUCCI, indi del presidente Renato BALDUZZI.

  La seduta comincia alle 8.15.

Sull'ordine dei lavori

  Raffaele RANUCCI, presidente, propone di invertire l'ordine del giorno e di iniziare la seduta con l'esame del disegno di legge C. 1920, per passare poi all'esame della proposta di legge C. 1253.

  La Commissione concorda.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
C. 1920 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 22 gennaio scorso.

  Raffaele RANUCCI, presidente, ricorda che il provvedimento è assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite VI e X Pag. 32della Camera e che le stesse stanno ancora esaminando gli emendamenti ad esso riferiti. Considerato peraltro che l'inizio della discussione del disegno di legge nell'Assemblea della Camera è al momento prevista per l'inizio del mese di febbraio, e quindi potenzialmente la prossima settimana, esprime l'avviso che la Commissione dovrebbe pronunciarsi nella seduta odierna sul testo iniziale del Governo, senza rinviare ulteriormente.

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), relatore, condivide l'avviso del presidente.

  Raffaele RANUCCI, presidente, preso atto che non vi sono obiezioni a procedere nel modo da lui indicato, invita il relatore a formulare la sua proposta di parere.

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con sei condizioni (vedi allegato 1).

  Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (FI-PdL) invita il relatore a valutare la possibilità di inserire nella sua proposta di parere un riferimento all'opportunità di distinguere, quando si tratta di attribuire risorse alle compagnie aeree per interventi di sostegno allo sviluppo del trasporto aereo, tra il caso in cui le risorse medesime sono erogate da enti pubblici e il caso in cui le risorse derivano invece da iniziative private. Ritiene infatti che l'affidamento della gestione delle tratte aeroportuali debba avvenire con gara solo nel caso in cui la gestione si avvalga di finanziamenti pubblici.

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), relatore, rileva come l'osservazione del senatore Pagnoncelli sia condivisibile nel merito. Tuttavia, riguardando l'osservazione un profilo a suo avviso non strettamente attinente alle competenze della Commissione, ritiene più corretto inserirla tra le premesse della proposta di parere, anziché nella parte dispositiva. Riformula quindi la sua proposta di parere nei termini anzidetti (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.
S. 1253 Governo.

(Parere alla XI Commissione della Camera).
(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 22 gennaio scorso.

  Il senatore Raffaele RANUCCI (PD), presidente e relatore, ricorda che la Commissione di merito – la Commissione lavoro della Camera – ha deferito a un comitato ristretto l'esame della proposta di legge in titolo, adottata come testo base, e delle proposte abbinate. Considerato che – come ha già avuto modo di osservare nella precedente seduta – il comitato ristretto o la Commissione potrebbero predisporre un nuovo testo del provvedimento, ritiene che la Commissione parlamentare per le questioni regionali dovrebbe ulteriormente aggiornare i propri lavori in attesa degli sviluppi dell'esame in sede referente.
  Fa peraltro presente che, non essendo ancora stato definito il calendario dei lavori dell'Assemblea della Camera per il mese di febbraio, non si può al momento prevedere con certezza la data entro la quale la Commissione sarà tenuta ad esprimere il proprio parere, anche se, considerato l'andamento dei lavori della Camera, si può immaginare che il provvedimento non verrà iscritto nell'ordine del giorno dell'Aula prima della metà della prossima settimana.
  Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta, sospesa alle 8.30, è ripresa alle 8.40.

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DL 151/13: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.
S. 1215 Governo.

(Parere alla 5a Commissione del Senato).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 22 gennaio scorso.

  Renato BALDUZZI, presidente e relatore, ricorda che nella precedente seduta la Commissione aveva convenuto di rinviare l'espressione del proprio parere sul provvedimento in titolo, in modo da poter valutare il testo anche alla luce degli emendamenti presentati, ed in particolare di quelli eventualmente presentati dal relatore o dal Governo. Poiché peraltro al momento presente non risultano ancora presentati emendamenti del relatore o del Governo, inoltre il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori del Senato per questa settimana – anche se la Conferenza dei capigruppo del Senato potrebbe, già nella giornata di oggi, rivedere il calendario – e non è possibile prevedere con certezza quando la Commissione di merito concluderà i propri lavori, ritiene preferibile che la Commissione parlamentare per le questioni regionali esprima il proprio parere sul disegno di legge del Governo nella seduta odierna.
  Quindi, non essendovi obiezioni, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (vedi allegato 3).

  Il senatore Albert LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ringrazia il presidente per aver fatto riferimento nella sua proposta di parere al problema della mancata attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 2010 e quindi del mancato trasferimento dei servizi ferroviari nella regione Valle d'Aosta. Si tratta di un punto che era stato evidenziato anche nel parere espresso dalla Commissione in occasione dell'esame del decreto-legge n. 126 del 2013 (S. 1149), che non è poi stato convertito. Sottolinea che i 23 milioni previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge in esame non rappresentano un regalo dello Stato alla Valle d'Aosta, ma sono risorse che spettano alla regione in attuazione del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 2010: un articolo del quale la sua regione ancora attende la piena attuazione.

  Il senatore Stefano CANDIANI (LN-Aut) dichiara che il suo gruppo è contrario al decreto-legge in esame, che prevede misure a favore di Roma capitale, senza però eliminare i problemi strutturali che stanno alla base della formazione del debito del comune e che quindi torneranno a provocare i loro effetti nefasti anche nei prossimi esercizi finanziari.

  Renato BALDUZZI, presidente e relatore, dichiara di comprendere le ragioni del senatore Candiani, ricordando tuttavia che la Costituzione riconosce alla città di Roma, in quanto capitale, uno status speciale.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.
S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, ed abb.

(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame.

  Renato BALDUZZI, presidente e relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, ricordando che la Commissione lo ha già esaminato nel corso della sua lettura da parte della Camera (C. 1542) e sottolineando che si tratta di un provvedimento di grande rilievo dal punto di vista delle competenze della Commissione.Pag. 34
  Ricorda, quindi, più in dettaglio, che il disegno di legge tratta delle città metropolitane, delle quali prevede l'istituzione entro la fine del 2014; delle province; dei commissari e sub-commissari delle province; della città metropolitana di Roma capitale; e delle unioni, fusioni e incorporazioni di comuni.
  Il capo II (articoli 2-10) concerne le città metropolitane, per le quali si prevedono funzioni di «cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano» e «promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione».
  L'articolo 2, comma 1, individua direttamente le città metropolitane delle regioni ad autonomia ordinaria: sono le città di Torino, Milano Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria. A queste si aggiunge Roma Capitale (soggetta alla disciplina speciale dettata dall'articolo 20) e si aggiungono altresì le città metropolitane eventualmente istituite dalle regioni ad autonomia speciale Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna nei rispettivi capoluoghi nonché nelle province individuate come aree metropolitane da loro leggi regionali già vigenti.
  A queste quindici città metropolitane, possono aggiungersene altre per effetto dell'articolo 2, comma 2, che permette l'acquisizione dello status di città metropolitana a un duplice requisito: una determinata consistenza demografica (almeno un milione di abitanti) e l'iniziativa da parte di comuni rappresentanti una determinata quota di popolazione.
  Per tutte le città metropolitane, valgono le disposizioni del presente disegno di legge, che peraltro prevede (articolo 2, comma 1, ultimo periodo) una clausola di propria recessività a favore del legislatore regionale ad autonomia speciale.
  Il territorio della città metropolitana è quello della omonima provincia (articolo 2, comma 3), salvo variazioni disposte con legge statale, su iniziativa dei comuni interessati, sentita la regione, secondo il procedimento di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
  Per quanto riguarda gli organi della città metropolitana, sono previsti un sindaco metropolitano e due assemblee (presiedute dal medesimo sindaco), vale a dire il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana (articolo 2, comma 4). La disciplina degli organi è demandata allo statuto metropolitano, fuorché per alcuni profili, che il disegno di legge disciplina direttamente (all'articolo 2, commi 5 e 6).
  In particolare, il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e di controllo; approva regolamenti, piani, programmi, nonché ogni altro atto sottopostogli dal sindaco; è il titolare dell'iniziativa circa l'elaborazione dello statuto e le sue modifiche; approva il bilancio (propostogli dal sindaco). La conferenza metropolitana è organo deliberativo dello statuto e delle modifiche. Ha inoltre funzione consultiva sul bilancio. In ambedue questi casi (statuto e bilancio) la conferenza metropolitana si esprime con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana nonché la maggioranza della popolazione complessivamente residente. La indicazione di ulteriori funzioni del consiglio e della conferenza è demandata allo statuto (comma 7).
  È prevista una disciplina transitoria per la prima istituzione delle città metropolitane, che deve avvenire entro il 2014 (articolo 3). L'iniziativa spetta a un apposito comitato composto dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione e dal sindaco di uno dei comuni, eletto da un'apposita assemblea dei sindaci dei comuni. Il comitato ha funzioni istruttorie circa il trasferimento di funzioni, beni immobili, risorse finanziarie. Quando il comitato ha svolto le sue funzioni, sono indette dal sindaco del comune capoluogo le elezioni di una conferenza incaricata della stesura di un progetto di statuto: in questa fase la conferenza è integrata, quanto a composizione, dal comitato istitutivo. Il progetto va ultimato entro il 30 giugno 2014 e trasmesso ai sindaci dei comuni.
  La conferenza è composta di 14 o 18 o 24 membri, a seconda della popolazione Pag. 35della città metropolitana. Le elezioni si tengono a scrutinio di lista. Sono elezioni indirette, cui partecipano i sindaci e i consiglieri comunali, con ponderazione dei voti secondo un indice commisurato alla popolazione complessiva della fascia demografica dei comuni appartenenti alla città metropolitana. È previsto che entro il 30 settembre 2014, il comitato istitutivo subentri agli organi della provincia; dopo il 30 settembre 2014, la città metropolitana subentra alla provincia; entro il 1o novembre 2014, sono indette (dal comitato istitutivo) le elezioni del consiglio metropolitano; dopo il 30 settembre fino al 1o novembre 2014, il sindaco esercita le funzioni degli organi della città metropolitana; entro due mesi dall'insediamento del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto.
  L'articolo 3, comma 9, disciplina una specifica procedura volta a consentire ad almeno un terzo dei comuni o a un numero di comuni che insieme abbiano una popolazione pari ad almeno un terzo della popolazione della città metropolitana di non entrare a far parte della città metropolitana, rimanendo di contro nella provincia di appartenenza.
  Il comma 10 disciplina una specifica tempistica, per l'istituzione della città metropolitana di Reggio Calabria.
  Gli articoli 4 e 5 trattano ancora degli organi, e in particolare del sindaco e del consiglio metropolitano. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo. Non è prevista l'istituzione di una giunta metropolitana, ma il sindaco può assegnare deleghe a consiglieri metropolitani secondo lo statuto (articolo 6).
  Il consiglio metropolitano ha una composizione numerica variabile, a seconda della popolazione residente (articolo 4, comma 2) e si costituisce con elezione indiretta (secondo le modalità previste dall'articolo 5). Lo statuto metropolitano può però prevedere per il consiglio – e per il sindaco – una elezione diretta, a determinate condizioni volte a promuovere la riorganizzazione dei territori su una scala amministrativa più funzionale (articolo 4, comma 4).
  L'articolo 4, comma 5, concerne le ineleggibilità e incompatibilità dei membri del consiglio metropolitano, che sono le stesse già previste per sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale.
  Il comma 6 statuisce la gratuità dell'incarico per il sindaco, i componenti del consiglio metropolitano e della conferenza metropolitana.
  L'articolo 5 disciplina invece l'elezione indiretta del consiglio metropolitano. Suoi elettori sono i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nella città metropolitana. I medesimi soggetti sono esclusivi titolari dell'elettorato passivo. L'elezione è con sistema proporzionale per liste; le liste devono recare la sottoscrizione di almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con sanzioni fino all'inammissibilità della lista. Ciascun elettore, come detto, esprime un voto ponderato sulla base di un indice. L'indice è determinato ripartendo i comuni in fasce demografiche a seconda della popolazione.
  Il meccanismo di ponderazione si avvale di due correttivi: la riduzione del «peso» degli elettori appartenenti ad un comune la cui popolazione superi il 45 per cento della popolazione metropolitana e la implicita differenziazione tra comuni dovuta al fatto che il numero di consiglieri di ciascun comune varia a seconda della dimensione dei comuni, secondo la normativa vigente.
  I voti ponderati sono ripartiti tra le liste. Il medesimo meccanismo di ponderazione è volto ad introdurre elementi di riequilibrio tra realtà demografiche differenziate. L'assegnazione del numero di consiglieri metropolitani a ciascuna lista è effettuata sulla base della cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti ponderati validi conseguiti dalla medesima. Per l'assegnazione del numero di consiglieri metropolitani a ciascuna lista, si segue il metodo d'Hondt (dei più alti quozienti). È prevista la preferenza (singola), anch'essa ponderata.Pag. 36
  Sono previsti meccanismi di scorrimento della lista in caso di vacanza dei seggi. Non si considera cessazione dalla carica – e dunque, non si ha vacanza – per il consigliere metropolitano eletto o rieletto sindaco o consigliere o consigliere in un comune della città metropolitana.
  La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana (articolo 7). Il sindaco ha il potere di convocare la conferenza e svolge le funzioni di presidente. Lo statuto disciplina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza. Rimane ferma la speciale maggioranza altrove prevista (all'articolo 2, comma 5 e 6) riguardo allo statuto e alle sue modifiche o al parere sul bilancio.
  Le funzioni delle città metropolitane – disciplinate dall'articolo 8 – sono le funzioni fondamentali delle province e quelle delle città metropolitane attribuite entro il processo di riordino delle funzioni delle province (ai sensi dell'articolo 17). Si aggiungono l'adozione e l'aggiornamento annuale del piano strategico del territorio metropolitano; la pianificazione territoriale generale comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture; la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; la mobilità e la viabilità; la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale; la promozione e il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione.
  Ulteriori funzioni possono essere attribuite alle città metropolitane così dallo Stato come dalle regioni. Ancora l'articolo 8, al comma 2, fa salve le funzioni che spettano alle regioni nelle materie a legislazione concorrente Stato-regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e nelle materie di competenza esclusiva delle regioni (articolo 117, quarto comma). Restano altresì ferme le funzioni amministrative esercitate dalle regioni in virtù del principio di sussidiarietà (articolo 118 della Costituzione).
  Ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi (comprese le entrate provinciali) della provincia cui subentra (con esenzione fiscale per il trasferimento di beni). Le risorse della città metropolitana sono date dal patrimonio, dal personale e dalle risorse strumentali della provincia medesima (articolo 9). Sono previste norme per regolare il passaggio del personale e dei beni da un ente all'altro. Una disciplina speciale – recata dall'articolo 9, comma 3 – concerne il subentro nelle partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società operanti nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse ad Expo 2015. È previsto che in tali partecipazioni subentri provvisoriamente non la città metropolitana, ma la regione Lombardia. Poi, dal 1o maggio 2015, le partecipazioni trasferite alla regione Lombardia sono nuovamente trasferite, in capo alla città metropolitana.
  L'articolo 10, con norma di chiusura, prevede che alle città metropolitane si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni presenti nel testo unico sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) e le disposizioni sulla potestà normativa degli enti locali (poste dalla legge n. 131 del 2003).
  Alla città metropolitana di Roma Capitale è dedicato l'articolo 20 del disegno di legge. Le si applicano le disposizioni dell'ordinamento relative alle altre città metropolitane – più quelle che hanno per specifico oggetto Roma Capitale, poste dai decreti legislativi n. 156 del 2010 (attuativo dell'ordinamento transitorio di Roma Capitale), n. 61 del 2012 (recante ulteriori disposizioni attuative, circa il conferimento di funzioni amministrative) e n. 51 del 2013 (recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 61 dell'anno precedente). Lo statuto disciplina i rapporti tra questa città metropolitana e gli altri comuni (con attenzione alle funzioni connesse all'esser sede degli organi costituzionali e delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri).Pag. 37
  Quanto alle province, queste sono definite dall'articolo 1, comma 3, «enti territoriali di area vasta» e sono oggetto degli articoli da 11 a 17, nel capo III del disegno di legge. Le funzioni sono oggetto degli articoli 11 e 17.
  In particolare, l'articolo 11 specifica che non sono investite dalla nuova disciplina le province autonome di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta e che forme particolari di autonomia possono essere riconosciute alle province dalle regioni nelle materie di competenza legislativa regionale (concorrente o esclusiva), ferme restando, su tali materie, le funzioni regionali. Parimenti, sono tenute ferme le funzioni in ambito amministrativo esercitate per sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza (ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione).
  L'articolo 17 individua le funzioni fondamentali delle province, che sono: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
  Il comma 3 prevede che le funzioni fondamentali delle province debbano essere esercitate «nei limiti e secondo le modalità» stabiliti dalla legislazione statale e regionale. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado (comma 2).
  Norme specifiche riguardano le province montane. Le regioni riconoscono loro, nelle materie di competenza, forme particolari di autonomia (articolo 11, comma 2). Gli statuti delle province montane possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali (purché non conseguano maggiori oneri) (articolo 12, comma 7).
  A tali province sono inoltre attribuite due funzioni fondamentali, ulteriori rispetto a quelle attribuite alla generalità delle province, ossia: a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo; b) cura delle relazioni istituzionali con altri enti territoriali, compresi quelli di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane (articolo 17, comma 2).
  L'articolo 17, commi 5 e 7, 8, 9, 10, 11 e 13 delinea il procedimento per il riordino delle funzioni oggi attribuite alle province e la loro attribuzione ad altri soggetti (comuni, regioni o altri). In particolare, per le funzioni non riconosciute come espressamente proprie delle province dal disegno di legge, si prevede che Stato e regioni provvedano, secondo la loro competenza, alla «individuazione, per ogni funzione, dell'ambito territoriale ottimale di esercizio». Come altri criteri di cui tenere conto sono previsti i seguenti: l'efficace svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni; esigenze unitarie riconosciute; ricorso a soluzioni gestionali e organizzative quali avvalimento, deleghe di esercizio, e valorizzazione delle forme associate di esercizio.
  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, Stato e regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito in Conferenza unificata, le funzioni oggetto del riordino e le relative competenze e i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento. È prevista una disciplina per il caso di mancato raggiungimento dell'accordo o dell'intesa. Entro sei mesi, con legge regionale si provvede a dare attuazione all'accordo sul riordino delle funzioni. Decorso tale termine, il Pag. 38Governo esercita il potere sostitutivo (ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003).
  Il Governo è poi delegato ad adottare – entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento previsto per il trasferimento delle funzioni – uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della legislazione statale su funzioni e competenze dello Stato e degli enti territoriali e su finanza e patrimonio dei medesimi enti.
  Ove disposizioni normative statali o regionali riguardanti servizi a rete di rilevanza economica prevedano l'attribuzione ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, le leggi statali o regionali devono prevedere la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale. Alle regioni che sopprimono enti o agenzie sono riconosciute «misure premiali», da individuarsi con decreto del ministro dell'economia, senza maggiori oneri.
  Quanto agli organi della provincia, questi sono il presidente della provincia; il consiglio provinciale; l'assemblea dei sindaci (articolo 12, comma 1).
  Il riparto di competenza è analogo a quello fissato per gli organi della città metropolitana. L'incarico di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci è svolto a titolo gratuito (articolo 16).
  Il presidente della provincia ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento degli uffici (articolo 12, comma 2).
  Il presidente della provincia – ai sensi dell'articolo 13 – è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia. Sono eleggibili i sindaci il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data delle elezioni. Il presidente resta in carica quattro anni, anche in caso di cessazione dalla carica di sindaco (se avvenga per fine mandato). Le candidature devono essere sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Ogni elettore vota per un solo candidato ed il voto è ponderato (secondo il sistema già illustrato a proposito dell'elezione del consiglio metropolitano). È eletto il candidato che consegua il maggior numero di voti, sulla base della predetta ponderazione. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente e può assegnare deleghe al vicepresidente e a consiglieri provinciali.
  Il consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; ha altresì potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio (articolo 12, comma 2).
  Il consiglio – ai sensi dell'articolo 14 – è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri, variabile in base alla popolazione (da 10 a 16 consiglieri). È organo elettivo di secondo grado e dura in carica due anni.
  Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia. Il voto anche in questo caso è ponderato. È prevista la presentazione di liste sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. Il voto non è attribuito alle liste, ma solo ai singoli candidati. Viene dunque stilata un'unica graduatoria e sono eletti i candidati che ottengano il maggior numero di voti, secondo la ponderazione. Sono previste disposizioni per promuovere la equilibrata presenza dei generi nella rappresentanza.
  L'assemblea dei sindaci (articolo 12, commi 2 e 3) è composta dai sindaci dei comuni della provincia. È competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci. Lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi, consultivi e di controllo.
  L'articolo 15 disciplina la costituzione degli organi in sede di prima applicazione e la modifica degli statuti. In caso di mancata adozione delle modifiche statutarie entro la predetta data, il Governo esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.Pag. 39
  Alcune disposizioni specificano le incompatibilità e i requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari e sub-commissari delle province e precisano che i sub-commissari devono essere scelti tra il personale dell'ente locale. Conseguentemente viene disposta la decadenza, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge, degli eventuali sub-commissari che non abbiano questo requisito.
  Il capo V (articoli 21-28) detta disposizioni sulle unioni, fusioni o incorporazioni di comuni. Per i comuni al di sotto di 5 mila abitanti o di 3 mila abitanti se «appartenenti o appartenuti» a comunità montane, resta fermo l'obbligo (previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010, articolo 14, comma 28) di esercitare in forma associata tramite unione o convenzione le funzioni fondamentali (ad eccezione di quelle relative all'anagrafe). Sono esentati dall'obbligo sopra ricordato i comuni il cui territorio coincida integralmente con quello di una o più isole nonché il comune di Campione d'Italia (ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010).
  In caso di esercizio comune, non rilevano, ai fini del patto di stabilità, le voci relative al finanziamento delle spese gestite in convenzione nei bilanci dei comuni capofila di convenzioni.
  Il comma 5 prevede una compensazione di obiettivi inerenti al patto di stabilità tra il comune capofila (con riduzione degli obiettivi) e gli altri comuni associati (con aumento degli obiettivi), in relazione alla gestione di funzioni e servizi in forma associata.
  Il comma 7 modifica la scansione temporale dell'adeguamento dei comuni all'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali previsto dall'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010. La vecchia tempistica prevede una duplice scadenza: a) il 1o gennaio 2013, con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali; b) il 1o gennaio 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali. La nuova tempistica prevede una scadenza intermedia, il 30 giugno 2014, per l'esercizio di altre tre delle funzioni fondamentali. Il termine ultimo per le restanti funzioni è posposto, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
  L'articolo 21 abroga le disposizioni poste dal decreto-legge n. 138 del 2011 (articolo 16, commi 1-13) e modificate dal decreto-legge n. 95 del 2012 (articolo 19, comma 2) sulle unioni di piccoli comuni (fino a 1.000 abitanti) per l'esercizio facoltativo associato di tutte le funzioni. Di questo articolo del decreto-legge n. 95 sono del pari abrogati i commi 4, 5 e 6, anch'essi relativi alle unioni di comuni di contenuta dimensione.
  Il comma 2 demanda allo statuto dell'unione di comuni la determinazione del numero dei membri del consiglio, mentre attualmente il testo unico reca la diretta prescrizione che il consiglio sia composto da un numero di consiglieri non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente. Si introduce la previsione secondo cui «lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione, lo statuto è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione» (comma 2, lettera b)). Si introduce anche la previsione che il presidente dell'unione dei comuni possa avvalersi per specifiche funzioni del segretario di un comune dell'unione, senza maggiori oneri di finanza pubblica (comma 2, lettera c)). Quanto al contenuto dello statuto, il comma 3 prescrive che questo rispetti i princìpi organizzativi e funzionali e le soglie demografiche minime eventualmente disposte dalle leggi regionali, nonché la coerenza con gli ambiti territoriali che esse determinino.
  Il comma 5 dell'articolo 21 stabilisce che il numero degli assessori nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non possa essere superiore a 2 (attualmente non sono previsti assessori nei comuni fino a 1.000 abitanti; e sono previsti fino a due assessori nei comuni fino a 3.000 abitanti); che nei comuni fino 10.000 abitanti non possa essere superiore a 4 (attualmente Pag. 40sono al massimo 3, per i comuni fino a 5.000 abitanti; e al massimo 4, per i comuni fino 10.000).
  Il comma 6 prevede che i comuni interessati dalle disposizioni relative al numero di assessori e consiglieri provvedono, «prima di applicarle» a rideterminare gli oneri, sì da assicurare l'invarianza della spesa.
  Il comma 7 prevede che nella giunta nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.
  L'articolo 22 dispone in ordine al trattamento economico dei titolari delle cariche negli organi delle unioni di comuni, prevedendo la gratuità. Inoltre prevede l'applicabilità delle disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità relative ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, al primo mandato degli amministratori del comune nato dalla fusione o delle unioni comprendenti comuni, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
  Per semplificare l'attività amministrativa, l'articolo 23 prevede che le funzioni di responsabile anticorruzione e di responsabile per la trasparenza siano svolte da un unico funzionario, nominato dal presidente dell'unione anche per i comuni associati. Dispone, inoltre, che le funzioni di revisione siano demandate ad un revisore unico per le unioni formate da comuni che non superino complessivamente i 10.000 abitanti, ed in caso diverso, a un collegio di revisori. Le correlative funzioni di valutazione e controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione sulla base di un apposito regolamento.
  L'articolo 24 prevede l'attribuzione al presidente dell'unione delle funzioni di autorità comunale di protezione civile sul territorio dei comuni che abbiano conferito all'unione la funzione fondamentale della protezione civile, nonché quelle di polizia locale, ove siano state conferite all'unione le funzioni di polizia municipale (comma 1); il riconoscimento che, nel caso di unioni a cui siano state conferite le funzioni di polizia municipale, la disciplina vigente relativa alle funzioni di polizia giudiziaria si intende riferita al territorio dell'unione (comma 2); in caso di trasferimento di personale dal comune all'unione, il parallelo trasferimento all'unione delle risorse già quantificate e destinate a finanziare istituti contrattuali ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale (comma 3); l'estensione alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle disposizioni normative relative ai «piccoli comuni» (comma 4).
  Il disegno di legge reca specifiche disposizioni in materia di fusione di comuni (articolo 25) e di incorporazione di comuni (articolo 26). In particolare, l'articolo 25 reca misure agevolative e organizzative per la fusione, stabilendo che nei comuni sorti a seguito della fusione, lo statuto possa prevedere «forme particolari di collegamento» tra l'ente locale sorto dalla fusione e le comunità che appartenevano ai comuni originari. Lo statuto del nuovo comune deve contenere misure adeguate per assicurare alle comunità dei comuni oggetto della fusione forme di partecipazione e di decentramento dei servizi (attualmente la previsione di tali misure spetta alla legge regionale istitutiva dei nuovi comuni).
  L'articolo 26 introduce invece un nuovo procedimento di fusione di comuni per incorporazione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del resto unico degli enti locali, che disciplina la fusione di comuni con legge regionale e il referendum tra le popolazioni interessate, il nuovo procedimento prevede che il comune incorporante mantenga la propria personalità e i propri organi, mentre decadono gli organi del comune incorporato.
  L'articolo 27 ha per oggetto ulteriori misure incentivanti per le unioni e fusioni di comuni e prevede che le regioni possono individuare altre misure di incentivazione alle unioni e fusioni. In particolare si prevede che i progetti presentati dai comuni istituiti per fusione o dalle unioni di comuni abbiano nel 2014 la priorità nell'accesso alle risorse del primo programma «6.000 campanili», che ha destinato 100 milioni di euro per il 2014 a Pag. 41contributi statali per il finanziamento di piccoli interventi a favore dei «piccoli comuni», delle unioni composte da piccoli comuni e dei comuni risultanti dalla fusione di piccoli comuni.
  L'articolo 28 delega il Governo a definire con decreti legislativi una disciplina organica concernente il comune di Campione d'Italia.
  L'articolo 29 reca alcune norme finali, tra cui l'eliminazione dell'obbligo di tenere le elezioni per il rinnovo degli organi provinciali nel periodo 15 aprile-15 giugno; l'obbligo per le città metropolitane e le province di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prestabiliti, fino a revisione del patto di stabilità; la previsione che il livello provinciale o della città metropolitana non sia obbligatorio ai fini della organizzazione periferica delle amministrazioni dello Stato, fermi restando gli obiettivi di contenimento organizzato posti dalla disciplina vigente; la inincidenza della nuova disciplina posta dal disegno di legge sull'assetto territoriale degli ordini e collegi professionali nonché delle camere di commercio; il conferimento al ministro per gli affari regionali e le autonomie del compito di elaborare programmi di attività per dare impulso all'applicazione degli interventi di riforma previsti dal presente provvedimento e di monitorare l'attuazione della riforma.
  L'articolo 30 dispone infine in ordine all'entrata in vigore della legge, stabilita nel giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Il senatore Antonio Stefano CARIDI (NCD), riservandosi di intervenire se del caso più diffusamente in un secondo momento, esprime il convincimento che, essendo prossime le elezioni per il rinnovo degli organi del consiglio comunale di Reggio Calabria, si possa ormai fare a meno di prevedere per questa città una disciplina transitoria speciale ed applicarle invece la disciplina generale prevista per tutte le altre città metropolitane.

  Renato BALDUZZI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.

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