CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 gennaio 2014
157.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

  La seduta comincia alle 8.10.

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
C. 1921 Governo.

(Parere alla II Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

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  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Renato BALDUZZI, presidente e relatore, illustra sommariamente il contenuto del provvedimento, sottolineando come lo stesso interessi la competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali per un profilo limitato, e cioè in quanto, all'articolo 3, comma 1, lettera a), modifica la disciplina sul diritto di reclamo da parte dei detenuti e degli internati di cui all'articolo 35 della legge sull'ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975), in particolare ampliando l'elenco dei soggetti istituzionali ai quali i detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami e, per quanto riguarda le regioni, comprendendo tra questi soggetti, oltre al presidente della giunta regionale, come già previsto, anche i garanti regionali o locali. In linea con la disposizione citata, che sostanzialmente riconosce l'esistenza di possibili garanti regionali e locali per i diritti dei detenuti, l'articolo 7 prevede tra i compiti del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale – che viene istituito con il medesimo articolo 7 – quello di promuovere i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali. Nella relazione tecnica che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009 accompagna il disegno di legge in esame, il Governo osserva che la citata previsione dell'articolo 3 «non comporta la necessità di istituire nuove figure di garante regionale o locale, organismi peraltro già ampiamente diffusi sul territorio». Premesso di condividere questa valutazione, ritiene che si potrebbe nondimeno suggerire alla Commissione di merito di specificare che i garanti regionali o locali sono chiamati in causa dalle disposizioni del decreto solo «ove previsti», e quindi senza obbligo di provvedere alla loro istituzione.
  Quindi, considerato il poco tempo a disposizione della Commissione per la seduta, deposita agli atti una relazione introduttiva con la quale riferisce, più in dettaglio, che l'articolo 1 modifica il codice di procedura penale. In particolare, la lettera a) novella l'articolo 275-bis del codice, stabilendo che, se viene applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, il giudice deve sempre prescrivere il ricorso alle procedure di controllo mediante strumenti elettronici – il cosiddetto braccialetto elettronico, – salvo che, a seguito della valutazione concreta del caso, ritenga che le stesse non siano necessarie. Le lettere b) e c) dell'articolo 1 novellano l'articolo 678 del codice, consentendo il ricorso a una procedura semplificata nella trattazione di alcune materie di competenza della magistratura di sorveglianza.
  L'articolo 2 riformula l'articolo 73, comma 5, del testo unico in materia di stupefacenti (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), trasformando in autonoma fattispecie di reato quella che prima costituiva una circostanza attenuante del delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti: la cosiddetta attenuante legata alla lieve entità. La modifica sottrae il piccolo spaccio alla comparazione delle circostanze operato dal giudice ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, che può portare a risultati sanzionatori considerati eccessivi dal Governo.
  L'articolo 2 interviene inoltre sulla disciplina dell'affidamento terapeutico al servizio sociale di tossicodipendenti ed alcoldipendenti – il cosiddetto affidamento in prova in casi particolari – abrogando il divieto di disporre per più di due volte l'affidamento terapeutico al servizio sociale.
  L'articolo 3 novella l'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975. In particolare, la disposizione amplia l'elenco dei soggetti destinatari del diritto di reclamo in via amministrativa da parte dei detenuti e degli internati; prevede maggiori garanzie per i detenuti nel procedimento di reclamo davanti alla magistratura di sorveglianza, in particolare superando il precedente procedimento camerale, introducendo un giudizio per l'ottemperanza alle decisioni del magistrato di sorveglianza da parte dell'amministrazione penitenziaria e ampliando l'oggetto dei reclami davanti al magistrato; innalza da Pag. 181tre a quattro anni il limite di pena per l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale e rafforza i poteri del magistrato di sorveglianza per l'applicazione dell'affidamento in prova in via di urgenza; e disciplina i controlli elettronici a distanza – il già ricordato braccialetto elettronico – da eseguire su soggetti in detenzione domiciliare.
  L'articolo 4 introduce una misura temporanea (denominata liberazione anticipata speciale) destinata a incrementare i flussi in uscita dal carcere. Per il periodo che va dal 1o gennaio 2010 al 24 dicembre 2015, ovvero fino ai due anni successivi all'entrata in vigore del decreto-legge, è estesa da 45 a 75 giorni per semestre la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata di cui all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario. L'ulteriore sconto di pena viene applicato a seguito di una valutazione del magistrato di sorveglianza sulla «meritevolezza» del beneficio.
  L'articolo 5 interviene sulla legge n. 199 del 2010 per stabilizzare la disposizione che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena. Tale misura era destinata a perdere efficacia il 31 dicembre 2013.
  L'articolo 6 interviene sul testo unico delle leggi in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, modificando la disciplina dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione. In particolare, la disposizione amplia il campo di possibile applicazione della misura in questione e delinea i diversi ruoli di direttore del carcere, del questore e della magistratura di sorveglianza, in modo da prevedere una velocizzazione delle procedure di identificazione.
  L'articolo 7 prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, costituito da un collegio da tre membri, di cui un presidente, che restano in carica per cinque anni, non prorogabili, e che sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari. Il Garante ha funzioni di vigilanza e può formulare raccomandazioni all'amministrazione interessata; inoltre deve trasmettere al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta.
  L'articolo 8 differisce per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dal 24 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) il termine per l'adozione dei regolamenti interministeriali di attuazione relativi alle misure di favore – crediti d'imposta e sgravi contributivi – previste per le imprese e le cooperative sociali che assumano detenuti e internati.
  L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.
C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Paolo NACCARATO (NCD), relatore, introducendo l'esame, ricorda che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha già esaminato il decreto-legge in titolo l'11 dicembre scorso, nel testo iniziale, in occasione della sua discussione presso la 6a Commissione del Senato. In quell'occasione la Commissione ha espresso un parere favorevole con due osservazioni.Pag. 182
  Illustra quindi sommariamente il contenuto del provvedimento, depositando agli atti la seguente relazione introduttiva, con la quale riferisce che l'articolo 1 è stato lievemente modificato dal Senato, nei termini di cui dirà. L'articolo prevede che per il 2013 la seconda rata dell'IMU non è dovuta per tutta una serie di immobili elencati, tra cui le abitazioni principali, fermo restando che, nei comuni in cui l'aliquota base è stata maggiorata, i contribuenti sono tenuti a versare entro il 24 gennaio 2014 il 40 per cento della differenza tra l'imposta dovuta secondo l'aliquota base statale e l'imposta dovuta secondo l'aliquota deliberata dal comune. Vengono quindi stanziate risorse per compensare ai comuni il minor gettito derivante dall'abolizione della rata IMU. Il Senato ha innanzitutto posticipato il termine per il versamento, che nel testo iniziale era fissato al 16 gennaio 2014; ha inoltre aggiunto un comma 12-bis che prevede che non si applichino sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU per il 2013, a condizione che la differenza sia saldata entro il termine del 24 gennaio 2014.
  L'articolo 2, che detta disposizioni in materia di acconti di imposta, non è stato modificato dal Senato.
  L'articolo 3 interviene in materia di immobili pubblici ed è stato oggetto di diverse modifiche da parte del Senato. Si ricorda che il comma 1 stabilisce in sostanza che per gli immobili pubblici venduti a trattativa privata (ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203) è ammessa la sanatoria di eventuali irregolarità edilizie anche dopo il trasferimento di proprietà, entro un anno dal trasferimento.
  Il decreto-legge in esame amplia il numero degli immobili pubblici suscettibili di alienazione, prevedendo che debbano essere ad uso «prevalentemente» non abitativo, mentre prima dovevano essere immobili «ad uso non abitativo».
  Inoltre il decreto ha ampliato la facoltà di alienazione degli immobili in questione, estendendola, con le modalità già previste (trattativa privata e anche in blocco), anche agli immobili degli enti territoriali. Si prevede pertanto che gli enti territoriali interessati individuino con apposita delibera gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento degli immobili in questione nel decreto dirigenziale che autorizza alla vendita in blocco. Il ministro dell'economia e delle finanze, Saccomanni, nel corso di un'audizione svolta al Senato il 13 dicembre 2013, ha affermato che con la norma in esame il Governo intende favorire la dismissione di immobili da parte degli enti territoriali, i quali potranno così contribuire al consolidamento dei conti pubblici. Recependo la norma in esame, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013 ha già autorizzato la provincia di Torino, i comuni di Torino, Venezia, Verona e Firenze e la regione Lombardia ha vendere gli immobili individuati con le delibere assunte dagli stessi enti.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre previsto il divieto di alienazione di immobili con la procedura in esame alle società la cui struttura non consenta l'identificazione del soggetto (persone fisiche o società) che ne detiene la proprietà o il controllo. L'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle suddette operazioni immobiliari è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento. Si prevede inoltre che, fermi restando i controlli già previsti dalla vigente normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari.
  Il comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, riguarda i fondi immobiliari gestiti dalla Invimit SGR s.p.a. (il nome esteso della società è Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio). La norma prevede che i fondi in questione finalizzati alla valorizzazione e alla dismissione degli immobili pubblici operano sul mercato in regime di libera concorrenza.Pag. 183
  Il comma 2-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che il decreto ministeriale con il quale sono individuati i terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali da alienare o locare a cura dell'Agenzia del demanio, per i quali è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, deve essere adottato, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 30 aprile 2014.
  I commi da 2-quater a 2-septies, inseriti dal Senato, prevedono che i Ministeri interessati individuino e comunichino all'Agenzia del demanio gli immobili di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale in ordine ai quali ritengano prioritario mantenere la proprietà dello Stato. L'Agenzia del demanio, entro due mesi dalla relativa comunicazione, sospende le eventuali procedure di dismissione o conferimento alla predetta SGR dei beni da sottoporre a tutela. È previsto che tali norme, tuttavia, non debbano comunque determinare una riduzione dell'introito complessivo connesso ai suddetti processi di dismissione.
  L'articolo 4 detta disposizioni sul capitale della Banca d'Italia. Il provvedimento è stato modificato al comma 2. Il comma autorizza la Banca d'Italia ad aumentare il proprio capitale, mediante utilizzo delle riserve statutarie, all'importo di 7,5 miliardi di euro, precisando che a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 25.000 ciascuna: il testo iniziale, prima delle modifiche apportate dal Senato, prevedeva che le quote fossero di 20.000 euro.
  Quanto alle categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, il Senato ha precisato che le banche e le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono avere necessariamente sede legale in Italia – e quindi non più anche in uno Stato membro dell'Unione europea – e devono avere inoltre l'amministrazione centrale in Italia. In caso di perdita del requisito della sede legale o della amministrazione centrale in Italia, i soggetti detentori delle quote dovranno venderle e fino alla vendita delle predette quote rimane sospeso il relativo diritto di voto. Si tratta di una modifica che tiene conto di un'esigenza che – per quanto estranea ai profili di sua competenza – era stata evidenziata anche nel dibattito svolto nella Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  Dall'elenco dei soggetti che possono detenere quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia il Senato ha poi escluso i fondi pensione. Il Senato ha inoltre rivisto il limite di quota massima che può essere posseduta da ciascun partecipante, abbassandola al 3 per cento, e ha previsto che la Banca d'Italia riferisca annualmente alle Camere in merito alle partecipazioni al proprio capitale.
  L'articolo 5, che interviene sugli organi della Banca d'Italia, non è stato modificato dal Senato.
  L'articolo 6 detta ulteriori disposizioni sulla Banca d'Italia, in parte funzionali al coordinamento della disciplina vigente con le novità introdotte dal decreto-legge. Il Senato ha apportato diverse modifiche al testo. In particolare, ha previsto una norma che autorizza la Banca d'Italia a procedere alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale, precisando che il trasferimento delle quote ha luogo mediante scritturazione sui conti aperti dalla Banca d'Italia a nome dei partecipanti.
  Il Senato ha previsto inoltre che il nuovo statuto della Banca d'Italia, deliberato il 23 dicembre 2013 e approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2013, entri in vigore il 31 dicembre 2013 e che il bilancio della Banca per l'anno 2013 sia redatto secondo le relative disposizioni.
  Non sono stati infine modificati l'articolo 7, che reca disposizioni di coordinamento in materia di accise, e gli articoli 8 e 9, che dispongono, rispettivamente, in merito alla copertura finanziaria del provvedimento e alla data della sua entrata in vigore.Pag. 184
  In conclusione, ricorda che il parere espresso dalla Commissione l'11 novembre 2013 sul testo iniziale del Governo conteneva due osservazioni. La prima osservazione era stata introdotta su proposta del senatore Dalla Zuanna, il quale aveva fatto notare che, qualora si decida alla fine di esonerare il contribuente anche dalla cosiddetta mini IMU, si rischierebbe di penalizzare i comuni che non hanno maggiorato l'aliquota, magari proprio a causa del preannuncio della soppressione dell'imposta. Con la seconda osservazione, introdotta su proposta del senatore Ranucci, si suggeriva di prevedere che le sanatorie di irregolarità edilizie fossero in ogni caso avviate già dagli enti pubblici proprietari degli immobili oggetto di dismissioni, fermo restando il potere degli acquirenti privati di provvedervi anche dopo l'alienazione, e questo per limitare ulteriormente il deprezzamento degli immobili.
  Ritenendo che entrambe le osservazioni possano essere ribadite, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 2).

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) esprime l'avviso che la prima osservazione potrebbe considerarsi superata, visto che non è in discussione l'eliminazione della cosiddetta «mini IMU» da pagare entro il 26 gennaio. Quanto alla seconda osservazione, manifesta il timore che prevedere che la sanatoria delle irregolarità sia avviata dagli enti pubblici proprietari degli immobili prima della dismissione costituisca più un ostacolo alle alienazioni che un vantaggio in termini di prezzo, e questo perché c’è il rischio che in molti casi gli enti pubblici non si attivino per curare le pratiche di sanatoria.

  Il senatore Raffaele RANUCCI (PD) sottolinea che la seconda osservazione non è nel senso che la sanatoria delle irregolarità edilizie debba essere necessariamente espletata dagli enti pubblici prima delle alienazioni, bensì nel senso che questi debbano il più possibile avviare le relative pratiche, in modo da sgravare l'acquirente da quest'onere e da limitare di conseguenza il deprezzamento del bene, fermo restando che, se non l'avrà già fatto l'ente, l'acquirente potrà chiedere la sanatoria, nei termini previsti dal decreto, anche dopo il trasferimento di proprietà del bene.

  Il senatore Paolo NACCARATO (NCD), relatore, conferma la sua proposta di parere, ritenendo che la prima osservazione possa essere mantenuta in quanto si limita ad evidenziare un problema eventuale; quanto alla seconda osservazione, condivide le considerazioni del deputato Ranucci.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
C. 1920 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera).
(Rinvio dell'esame).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renato BALDUZZI, presidente, considerato che la Commissione non deve esprimere il parere sul decreto-legge in titolo necessariamente nella seduta di oggi; che sono d'altra parte all'ordine del giorno provvedimenti rispetto ai quali l'espressione del parere deve invece avvenire necessariamente oggi, in quanto gli stessi sono iscritti nei calendari dei lavori delle Assemblee di Camera e Senato a partire da lunedì prossimo; e che il provvedimento in titolo reca un contenuto particolarmente ampio e complesso, propone di rinviare l'esame del decreto alla prossima seduta.

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  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), relatore, dichiara di non avere nulla in contrario a che l'esame sia rinviato e deposita informalmente una relazione sul provvedimento, che si riserva di esporre nella prossima seduta.

  Renato BALDUZZI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi l'esame ad altra seduta.

DL 150/13: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
S. 1214 Governo.

(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), relatore, dopo aver ricordato che le disposizioni del decreto in esame intervengono in una pluralità di settori e di materie, prorogando o differendo termini direttamente o indirettamente previsti da disposizioni legislative statali, ed aver sommariamente riferito in merito alle diverse materie toccate dal provvedimento, deposita agli atti la seguente relazione, con la quale riferisce, più in dettaglio, che l'articolo 1, ai commi 1 e 2, interviene in materia di accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 1 conserva anche per i posti disponibili per il 2014 la possibilità di accesso alle qualifiche in questione tramite procedura concorsuale con valutazione per soli titoli. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2014 l'applicazione della previsione secondo cui la spesa per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comandato presso gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri o gli uffici della Presidenza del Consiglio resta, nei limiti delle risorse disponibili, a carico dell'amministrazione di appartenenza. Inoltre, viene prorogata al 31 dicembre 2014 la previsione che non si applichi il limite di massimo di cinque unità per i comandi di personale di livello dirigenziale del Corpo presso altra amministrazione.
  Il comma 3 dà facoltà di prorogare di un anno le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  I commi 4 e 5 prorogano al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale le amministrazioni già autorizzate possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in relazione alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.
  I commi 6 e 7 prevedono che la trasmissione, da parte delle amministrazioni interessate, dello schema di regolamento di organizzazione, se effettuata entro il 31 dicembre 2013, valga come rispetto del termine per la sua adozione. Le amministrazioni in questione sono le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché determinati enti pubblici. Per l'effettiva adozione dei regolamenti, il termine è ora posticipato al 28 febbraio 2014. Si prevede anche che, per le amministrazioni che abbiano già provveduto alla trasmissione dello schema di regolamento di organizzazione, sia prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per la prosecuzione degli incarichi, la cui scadenza era in precedenza prevista al 31 dicembre 2013.
  Il comma 7 prevede che i regolamenti di organizzazione dei ministeri possano modificare la disciplina regolamentare degli uffici di diretta collaborazione dei ministri.
  Il comma 8 differisce dal 2014 al 2015 l'applicazione della disciplina sull'aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri; conseguentemente, prevede che per tutto il 2014 l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri non operi in caso di compensazione con carenze presenti in altri ruoli nello stesso grado. Pag. 186
  Il comma 9 proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui devono essere ridefinite per il triennio 2014-2016 le disposizioni che correlano le assunzioni e le spese di indebitamento degli atenei ad un sistema di indicatori relativi a tali poste contabili.
  Il comma 10 proroga al 31 dicembre 2014 la disposizione in base alla quale gli emolumenti corrisposti dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione quali indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate non possono eccedere gli importi risultanti come spesi per la stessa finalità alla data del 30 aprile 2010.
  I commi 11 e 12 prorogano al 2016 le disposizioni del decreto legislativo n. 69 del 2001 – che disciplina il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza – che attribuiscono in via transitoria al Comandante generale del Corpo la determinazione delle aliquote di valutazione nonché delle promozioni.
  Il comma 13 differisce al 1o gennaio 2015, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, la decorrenza delle disposizioni contenitive dei costi degli apparati amministrativi dettate dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010.
  Il comma 14 proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 il termine entro cui l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, prorogando, nel frattempo, i soli incarichi già attribuiti.
  L'articolo 2, comma 1, proroga al 31 luglio 2014 l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 2012 e l'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023 del 2012, che dispongono in materia di operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio; proroga altresì l'efficacia dei provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle suddette ordinanze.
  Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2014 l'ufficio del commissario ad acta previsto dall'articolo 86 della legge n. 289 del 2002 per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Parimenti viene prorogato il potere del commissario ad acta di provvedere, previa ricognizione delle pendenze, alla consegna di tutti i beni, le trattazioni e i rapporti in capo alle amministrazioni subentranti.
  Il comma 3 proroga di quattro mesi l'incarico – in scadenza il 31 dicembre 2013 – del Commissario liquidatore della gestione denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo», in liquidazione coatta amministrativa.
  Il comma 4 modifica il decreto-legge n. 74 del 2012. La lettera a) posticipa al 31 dicembre 2014 il termine – già previsto al 31 dicembre 2013 – entro il quale gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati e quelli in fase di realizzazione nei fabbricati danneggiati dal sisma che il 20 maggio e il 29 maggio 2012 ha interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, debbono essere entrati in esercizio per poter beneficiare degli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012; in secondo luogo, posticipa parimenti al 31 dicembre 2014 il termine – anch'esso previsto al 31 dicembre 2013 – entro il quale gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 debbono entrare in esercizio per poter accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012. La lettera b) proroga al 31 dicembre 2014 l'applicazione in via sperimentale della disciplina delle zone a burocrazia zero nelle province interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.
  Il comma 5 proroga al 31 marzo 2014 il termine per la presentazione dei rendiconti delle contabilità speciali n. 5430 e Pag. 187n. 5281 già intestate al soppresso ufficio del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della regione Abruzzo: si tratta del termine che l'articolo 5-bis della legge n. 225 del 1992 fissa entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione dell'incarico da parte dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali. La proroga è disposta in considerazione dell'elevato numero dei soggetti coinvolti, nonché dei mandati di pagamento effettuati.
  I commi 6 e 7 autorizzano l'ulteriore prosecuzione per il 2014 dell'impiego di un contingente di 135 unità di personale militare nei servizi di vigilanza e protezione del territorio del Comune dell'Aquila in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia.
  Il comma 8 proroga di un anno il termine per la restituzione del debito per quota capitale esistente al 1o gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013, relativo al finanziamento concesso ai titolari di redditi di impresa, ai titolari di reddito di lavoro autonomo, agli esercenti attività agricole alle condizioni previste, ai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale alle condizioni previste, per i danni subiti dalla loro attività per il sisma del maggio 2012.
  L'articolo 3, comma 1, conferma per il 2013 l'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004, concernenti l'ipotesi di scioglimento dei Consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti e l'attribuzione al prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
  Il comma 2 proroga al 30 giugno 2014 la possibilità di impiego – a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria – di guardie giurate che non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico pratici, ma che comunque abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e abbiano tale condizione attestata dal Ministero della difesa.
  Il comma 3 posticipa al 30 giugno 2014 il termine, che era fissato al 1o gennaio 2013, di decorrenza dell'efficacia di alcune previsioni in materia di documentazione amministrativa per gli immigrati recate dal decreto-legge n. 5 del 2012.
  Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2014 il termine per il mantenimento nelle contabilità speciali intestate alle prefetture delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani delle risorse finanziarie per la costituzione degli uffici periferici dello Stato in tali province.
  L'articolo 4, comma 1, proroga al 31 dicembre 2014 il termine di validità delle autorizzazioni per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi brevetti. Entro il predetto termine è previsto che sia emanato un decreto ministeriale per la regolamentazione delle predette attività.
  Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2014 il termine per la rideterminazione dei diritti aeroportuali e quello entro il quale l'aggiornamento automatico dei medesimi diritti al tasso di inflazione programmato non si applica in assenza della stipula del contratto di programma con la società di gestione aeroportuale.
  Il comma 3 sposta al 31 dicembre 2014 il termine per l'applicazione dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, in base al quale alle autoscuole è consentito, secondo criteri uniformi fissati con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate.
  Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del decreto Pag. 188del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che deve recare le disposizioni attuative previste per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio veicolo con conducente.
  Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2014 il termine iniziale di applicazione della disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa.
  Il comma 6 consente, fino al predetto termine, al contraente generale di dimostrare il possesso dei requisiti a mezzo copia conforme dell'attestazione SOA.
  Il comma 7 proroga di ulteriori sei mesi, previa verifica della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, il mantenimento in esercizio in via transitoria degli impianti a fune di cui la legge prevede l'ammodernamento.
  Il comma 8 proroga al 30 giugno 2014 la moratoria per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo nelle aree ad alta tensione abitativa.
  L'articolo 5, comma 1, posticipa di due anni, al 1o gennaio 2015, la decorrenza di applicazione delle norme che, ai sensi della disciplina dell'Unione europea, prevedono che la produzione della mozzarella di bufala campana messa in commercio con il marchio di denominazione di origine protetta debba essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari.
  Il comma 2 posticipa al 30 giugno 2014 la decorrenza di applicazione della disciplina in merito alla revisione obbligatoria delle macchine agricole.
  L'articolo 6 proroga una serie di termini in materia di istruzione, università e ricerca. In particolare, il comma 1 proroga dal 1o gennaio al 30 giugno 2014 il termine entro cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve dismettere la sede romana di piazzale Kennedy con risoluzione del relativo contratto di locazione.
  Il comma 2 posticipa di un anno – dal 1o gennaio al 31 dicembre 2014 – il termine entro cui le università devono adottare il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonché i sistemi e le procedure di contabilità analitica.
  Il comma 3 proroga dal 28 febbraio al 30 giugno 2014 il termine oltre il quale il mancato affidamento dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comporta la revoca dei relativi finanziamenti agli enti locali. La proroga riguarda le sole regioni nelle quali gli effetti della graduatoria da queste approvata siano stati sospesi dall'autorità giudiziaria. Si tratta delle graduatorie che regolano l'assegnazione dei finanziamenti agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici, degli alunni presenti e della situazione del patrimonio edilizio scolastico in ciascuna regione.
  Il comma 4 conserva in bilancio per un altro anno le somme relative al progetto «Super B Factory» inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, prevedendone la riassegnazione al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali. I successivi commi 5 e 6 dispongono per gli aspetti di regolazione contabile.
  L'articolo 7 proroga dal 1o gennaio 2014 al 1o gennaio 2015 il termine per la decorrenza iniziale della futura revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco: si tratta della revisione che deve essere definita con decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
  L'articolo 8, comma 1, modifica alcuni termini temporali in materia di certificati medici relativi alla maternità.
  Il comma 2 attribuisce un finanziamento di 13 milioni di euro per il 2014 Pag. 189alla società Italia Lavoro S.p.A. come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura.
  L'articolo 9, comma 1, proroga al 31 dicembre 2014 il periodo transitorio nel quale – nelle more dell'attuazione della normativa relativa all'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, gestito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) – è ancora possibile esercitare l'attività di consulenza in materia di investimento secondo la vecchia normativa.
  Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2014 il termine per l'esaurimento del contenzioso tributario pendente dinanzi alla Commissione tributaria centrale concernente ricorsi iscritti a ruolo in primo grado da oltre 10 anni, per i quali l'amministrazione finanziaria dello Stato risulti soccombente nei primi due gradi di giudizio. Sono escluse le controversie aventi ad oggetto istanze di rimborso.
  Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2014 la disciplina derogatoria disposta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 214 del 2011, concernente il regime di opponibilità della cessione del credito, quale garanzia da fornire alla Banca d'Italia per finanziamenti alle banche.
  I commi 4 e 5 prorogano i termini per l'esercizio dei poteri di controllo della Banca d'Italia sugli agenti ed i mediatori creditizi disposti dall'articolo 128-decies, commi 3, 4 e 4-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario).
  Il comma 6 proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto ministeriale per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi per la produzione combinata di energia elettrica e calore.
  Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2104 alcuni termini per l'emanazione di provvedimenti normativi attuativi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali.
  Il comma 8 interviene sul medesimo decreto legislativo al fine di posticipare di un anno, per gli enti pubblici, l'avvio della sperimentazione della tenuta della contabilità sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria.
  Il comma 9 prevede l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge finanziaria per il 2001, limitatamente alle somme già impegnate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2013, anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
  Il comma 10 estende agli anni 2014 e 2015 la facoltà – già concessa alle amministrazioni centrali limitatamente il triennio 2011-2013 – di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese rimodulabili, al fine di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di spesa.
  Il comma 11 proroga per l'esercizio finanziario 2014 la facoltà di disporre, con decreto del ministro competente, variazioni compensative di sola cassa tra capitoli di bilancio.
  Il comma 12 prevede che il ministro dell'economia e delle finanze possa esercitare anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 la facoltà di prorogare di un anno i termini di conservazione in bilancio dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.
  Il comma 13, al fine di assicurare la continuità della gestione e nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative dei Ministeri disposte a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, autorizza le amministrazioni ministeriali a gestire le risorse assegnate secondo la struttura previgente del bilancio dello Stato. Pag. 190
  Il comma 14 prevede che, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento che dovrà disciplinare le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale avvenga ancora in base agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992.
  Il comma 15, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per il servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, proroga la validità del contratto sottoscritto il 24 marzo 2010 per la gestione del predetto servizio integrato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.
  L'articolo 10, comma 1, proroga di un anno, cioè al 31 dicembre 2014, il termine di decorrenza del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e speciali con Potere calorifico inferiore (Pci) superiore a 13.000 kJ/Kg.
  Il comma 2 proroga al 30 giugno 2014 il termine conclusivo – già più volte prorogato – della fase transitoria prevista dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, durante la quale nel territorio della regione Campania le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano a essere gestite dai comuni, in deroga alla disciplina che ha previsto il subentro delle province in tali funzioni, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11.
  Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania e per le esigenze della regione stessa, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'otto per cento.
  L'articolo 11 proroga al 31 dicembre 2014 il termine per adeguare alla normativa antincendio le strutture ricettive turistico-alberghiere aventi le caratteristiche indicate nella norma.
  L'articolo 12, comma 1, proroga al 31 dicembre 2014 il divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma e che, nell'ultima valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni compiuta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, risultano aver conseguito ricavi superiori all'otto per cento di detto valore economico, nonché per le imprese di telecomunicazione che conseguono ricavi superiore al 40 per cento nel settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica.
  L'articolo 13, comma 1, prevede una deroga – comunque non oltre il 31 dicembre 2014 – alla normativa europea circa l'affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La deroga opera qualora l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento. In tal caso, si prevede che il servizio sia espletato, fino al subentro del nuovo gestore, dal gestore o dai gestori già operanti.
  Il comma 2 prevede un potere sostitutivo del prefetto competente per territorio affinché provveda entro il 31 dicembre 2014 agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento. Il potere prefettizio sostitutivo «scatta» al verificarsi di una delle due seguenti condizioni: la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014 da parte dell'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo; ovvero la stessa mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale.
  Il comma 3 prevede – in via «sanzionatoria» – che il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporti la cessazione alla data del 31 dicembre 2014 Pag. 191degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea.
  Il comma 4 esclude dall'applicazione del presente articolo il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica e la gestione delle farmacie comunali.
  In conclusione, ritenendo che il merito delle disposizioni sulle quali il decreto interviene per prorogare o differire termini non possa essere, in questa sede, oggetto di discussione e che in altre parole l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo non possa essere la sede per affrontare la questione dell'eventuale lesione, da parte delle disposizioni che contengono i termini prorogati o differiti, di competenze riconosciute alle autonomie territoriali dalla Costituzione, propone di formulare un parere favorevole, con le premesse testé illustrate (vedi allegato 3).

  Renato BALDUZZI, presidente, premesso di condividere in linea di principio il ragionamento del relatore e la sua proposta di parere, osserva che, peraltro, non può escludersi che una lesione della sfera di autonomia delle istituzioni territoriali si determini anche solo per effetto di una proroga di termini.

  Michele DELL'ORCO (M5S) chiede una breve sospensione della seduta, per poter valutare la proposta di parere del relatore.

  Renato BALDUZZI, presidente, sospende la seduta, avvertendo che la stessa riprenderà dopo cinque minuti.

  La seduta, sospesa alle 8.25, riprende alle 8.30.

  Renato BALDUZZI, presidente, preso atto che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 151/13: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.
S. 1215 Governo.

Parere alla 5a Commissione del Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Renato BALDUZZI, presidente e relatore, dopo aver sommariamente descritto il contenuto del provvedimento, soffermandosi in modo particolare sulle misure che appaiono di più diretto interesse della Commissione parlamentare per le questioni regionali, deposita agli atti la seguente relazione introduttiva, con la quale riferisce, più in dettaglio, che il comma 1 dell'articolo 1 rinvia dal 1o gennaio al 1o luglio 2014 l'applicazione delle disposizioni della legge di stabilità 2014 concernenti l'acquisto di spazi pubblicitari on-line e la stabilizzazione di personale con contratto a tempo determinato presso le regioni (commi 33 e 529 dell'articolo unico della legge di stabilità).
  Il comma 2 reca una serie di modifiche alla legge di stabilità 2014. La lettera a) interviene sul comma 139, concernente la proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, per prevedere che, ai fini delle detrazioni di imposta relative alle spese per l'acquisto di mobili, queste spese non possano essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione.
  La lettera b) interviene al comma 434, concernente la destinazione di risorse alla riduzione della pressione fiscale, sopprimendo la previsione secondo cui la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) deve contenere, tra l'altro, una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente.
  La lettera c) interviene sul comma 514, in materia di fiscalità di vantaggio per la regione Sardegna, precisando che il vincolo Pag. 192della copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali rimane a carico del bilancio regionale.
  La lettera d) interviene sul comma 573, concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali, fissando in novanta giorni dall'entrata in vigore della legge il termine entro il quale gli enti locali, in sede di prima applicazione, possono riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
  La lettera e) interviene sul comma 680, secondo periodo, concernente la proroga del termine per il versamento della maggiorazione standard TARES, precisando che il versamento della maggiorazione, da effettuare entro il 24 gennaio 2014, ove non eseguito entro il 16 dicembre 2013, non pregiudica l'accertamento delle relative somme nel 2013.
  L'articolo 2, comma 1, anticipa dal 31 dicembre al 30 giugno 2014 il termine per l'esercizio della facoltà di recesso, da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli organi costituzionali, dai contratti di locazione di immobili in essere, prevista dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 120 del 2013; prevede inoltre che il termine di preavviso per l'esercizio del diritto in questione vada esercitato entro 180 giorni, anziché entro 30 giorni. Il comma 2 sopprime il riferimento alla norma suddetta contenuto nell'articolo 1, comma 389, della legge di stabilità 2014.
  L'articolo 2, ai commi da 3 a 5, reca norme di semplificazione per il trasferimento di immobili pubblici. In particolare, il comma 3 semplifica il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi, rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando da parte dei comuni stessi; il comma 4 semplifica la procedura di alienazione in blocco di immobili pubblici, esonerando lo Stato e gli altri enti pubblici dalle dichiarazioni di conformità catastale, mentre il comma 5 agevola il completamento di tali operazioni immobiliari con riguardo all'acquisizione dell'attestato di prestazione energetica.
  Il comma 6 autorizza una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per mettere a disposizione dell'Agenzia del demanio le somme per il pagamento degli oneri di urbanizzazione connessi alle operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato.
  L'articolo 3, commi 1-3, reca disposizioni per garantire gli obiettivi del piano di rientro, in corso di approvazione, dal disavanzo accertato delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario nella Regione Campania. Sono attribuiti al Commissario straordinario compiti di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento, fissazione delle tariffe e definizione della dotazione di personale; inoltre è individuato il finanziamento della struttura di supporto del Commissario, il quale potrà richiedere anticipazioni finanziarie, fino all'approvazione del piano di rientro. Viene prorogato al 31 dicembre 2014 il divieto di azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale. Viene soppresso il Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario – finalizzato al graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria ovvero, per la regione Campania, al finanziamento del piano di rientro – e viene istituito in suo luogo un Fondo di rotazione finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro, con una dotazione di 50 milioni di euro.
  Il comma 4 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di trasferire ad ANAS S.p.A., in via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di Pag. 193avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione.
  Il comma 5 autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria sulla base del Contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma – parte investimenti 2012-2016, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento. Viene fissato il termine massimo del 30 giugno 2014 per la conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma – parte investimenti 2012-2016.
  Il comma 6 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale.
  Il comma 7 dispone il pagamento diretto per l'anno 2013, da parte dello Stato a Trenitalia S.p.A., della quota di 23 milioni di euro quale corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale resi nel triennio 2011-2013 svolti nella regione Valle d'Aosta, come previsto dall'Accordo tra lo Stato e la Regione dell'11 novembre 2010. Il comma 8 provvede alla copertura finanziaria.
  Il comma 9 sospende fino al 30 settembre 2014 gli effetti di una decisione del Capo dello Stato che ha annullato alcuni articoli del regolamento di esecuzione del codice degli appalti, in accoglimento di un ricorso straordinario. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame dovranno essere adottate le disposizioni di modifica del citato regolamento, con riguardo al sistema di qualificazione delle imprese.
  L'articolo 4, comma 1, autorizza il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma a inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto per l'accertamento definitivo del debito, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008.
  Il comma 2 destina 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015 alle seguenti finalità: contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale; attuare gli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012 «Patto per Roma» e dal programma di lavoro ivi contenuto «Raccolta differenziata», previa validazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Il comma 3 dispone che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal precedente comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.
  L'articolo 5 reca disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti per l'Esposizione universale di Milano, in particolare attribuendo per il 2013 al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese.
  L'articolo 6 reca disposizioni di interesse delle province, relative alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province per l'anno 2013; alle riduzioni da apportare al fondo sperimentale per l'anno 2013 per effetto delle disposizioni di spending review; alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere direttamente in favore delle province appartenenti alla regione Sicilia e alla regione Sardegna per l'anno 2013.
  L'articolo 7 reca disposizioni in favore della regione Sardegna, in connessione con gli eventi meteorologici che hanno colpito la regione nel novembre 2013. Nello specifico, Pag. 194il comma 1 prevede che i pagamenti dei tributi non versati – ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 2013, che ha sospeso i termini per l'adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione Sardegna – siano effettuati tra il 24 gennaio 2014 ed il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi. Ai sensi del comma 2, i soggetti che hanno subito danni per gli eventi suddetti possono chiedere un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di 2 anni; a tal fine si autorizzano i soggetti finanziatori a contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana (ABI), fino ad un massimo di 90 milioni di euro.
  I commi da 3 a 8 disciplinano la procedura per il rilascio di tali finanziamenti, i relativi obblighi di comunicazione in caso di omessi pagamenti nonché il monitoraggio dei limiti di spesa; i commi 9 e 10 recano norme di copertura e di adeguamento finanziario, mentre il comma 11 prevede che i finanziamenti siano concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, individuando la relativa procedura di verifica.
  In conclusione, dopo aver preso atto che non vi sono richieste di intervento e aver fatto presente che la Commissione può esprimere il suo parere anche nella prossima seduta, si riserva di formulare una proposta di parere in quell'occasione e propone quindi di aggiornare la discussione.
  Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.
Testo unificato C. 957 e abb.

Parere alla II Commissione della Camera.
(Esame e conclusione – Parere di nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renato BALDUZZI, presidente, nel ricordare che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione giustizia della Camera il parere sulle proposte di legge C. 957 e C. 1814, avverte che il testo unificato in titolo è il testo che la Commissione di merito ha adottato come testo base, precisando che lo stesso potrebbe essere modificato a seguito dell'eventuale approvazione di emendamenti in sede referente. Peraltro, poiché il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea della Camera a partire da lunedì prossimo (20 gennaio) e la Commissione di merito dovrebbe quindi concludere i suoi lavori in tempo utile a consentire il rispetto di quel termine, ritiene che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, a meno di tornare a riunirsi prima di lunedì, debba esprimere il proprio parere nella seduta di oggi, sul testo base.

  Il senatore Mauro DEL BARBA (PD), relatore, conviene con il presidente quanto all'opportunità che la Commissione esprima il suo parere nella seduta di oggi, sul testo base, anche in considerazione del fatto che il provvedimento interviene fondamentalmente in materia penale, per rafforzare la tutela dell'ambiente, e non incide quindi su profili di diretta competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali; del resto, il testo base in esame nasce come testo unificato di più proposte di legge, non tutte le quali sono assegnate per il parere alla Commissione.
  Ciò premesso, dopo aver sommariamente descritto il contenuto del provvedimento, deposita agli atti la seguente relazione introduttiva, con la quale riferisce più in dettaglio che, nel testo attuale, il provvedimento in titolo si compone di un solo articolo, composto di più commi. In particolare, il comma 1 novella il codice penale introducendovi un nuovo titolo VI-bis, concernente i delitti contro l'ambiente, composto da sei nuovi articoli (da 452-bis a 452-septies).Pag. 195
  Il primo dei nuovi articoli (articolo 452-bis) introduce il delitto di inquinamento ambientale. Si prevede la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 10 mila a 150 mila euro per chiunque – in violazione di disposizioni specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale – cagioni una compromissione o un deterioramento rilevante delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, o comunque dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.
  L'articolo 452-ter prevede invece il delitto di disastro ambientale. È punito con la pena della reclusione da 4 a 20 anni chiunque – parimenti in violazione di disposizioni poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale – cagioni un disastro ambientale. Il disastro ambientale viene definito dalla proposta come «l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente complessa sotto il profilo tecnico o particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali ovvero l'offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo».
  L'articolo 452-quater prevede che se uno dei fatti delittuosi anzidetti è commesso per colpa, le pene previste sono diminuite da un terzo alla metà.
  L'articolo 452-quinquies individua alcune circostanze aggravanti. In particolare, quando i reati sono commessi nell'ambito di un'associazione per delinquere (di cui all'articolo 416 del codice penale) diretta in via esclusiva o concorrente alla commissione di uno dei nuovi reati, le pene previste per gli associati sono aumentate fino a un terzo.
  Le pene sono altresì aumentate da un terzo fino alla metà se l'associazione include pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
  Quando poi l'associazione per delinquere sia di tipo mafioso (articolo 416-bis) e sia finalizzata a commettere uno dei nuovi reati ovvero ad acquisire la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dall'articolo 416-bis per gli associati sono aumentate (non è specificata nel testo la misura).
  L'articolo 452-sexies disciplina una forma di «ravvedimento operoso», prevedendo una diminuzione di pena (dalla metà a due terzi) nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
  È prevista la sospensione del corso della prescrizione se il giudice su richiesta dell'imputato dispone la sospensione del processo per un tempo congruo a consentire di completare la collaborazione dell'imputato.
  L'articolo 452-septies prevede poi che, in caso di condanna per i nuovi delitti o in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale: il cosiddetto patteggiamento), è sempre disposta la confisca delle cose che hanno costituito il prodotto o il profitto del reato. Quando la confisca di beni non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente nella disponibilità diretta o indiretta del condannato e ne ordina la confisca.
  Il comma 2 prevede che la confisca dei proventi del reato o di beni equivalenti è prevista anche in caso di condanna o di patteggiamento della pena per il reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale), vale a dire per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.Pag. 196
  Il comma 4 raddoppia i termini per la prescrizione dei reati ambientali.
  Il comma 5 interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti (persone giuridiche, società e associazioni), con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Il decreto in questione ha stabilito il principio secondo cui gli enti sono responsabili per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente stesso o di una sua unità organizzative dotata di autonomia, o da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente, o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in questione. L'ente non risponde invece se le persone di cui sopra hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
  La proposta di legge in esame prevede che si applichino all'ente sanzioni pecuniarie anche in caso di commissione, da parte dei soggetti sopra ricordati, di uno dei reati ambientali.
  In conclusione, propone di esprimere un parere di nulla osta (vedi allegato 4).

  Renato BALDUZZI, presidente, ricorda che la tutela dell'ambiente, per quanto attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato, presenta anche profili di competenza delle regioni, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale. Nel caso del provvedimento in esame, peraltro, come rilevato dal relatore, è senz'altro prevalente la materia dell'ordinamento penale, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato, e la proposta di parere del relatore è quindi, a suo giudizio, condivisibile.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Riforma della legislazione in materia portuale.
S. 120 e S. 370.

Parere alla 8a Commissione del Senato.
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

  Renato BALDUZZI, presidente, dopo aver avvertito che il relatore, senatore Caridi, ha chiesto di poter disporre di più tempo per la predisposizione della sua proposta di parere, propone di aggiornare la discussione. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 8.50.

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