CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 gennaio 2014
152.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 222

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

  La seduta comincia alle 8.05.

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
Nuovo testo unificato C. 100 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 18 dicembre 2013.

  Renato BALDUZZI, presidente e relatore, nel ricordare che l'esame è stato introdotto nella precedente seduta dalla senatrice Cantini, la quale, in qualità di relatrice, ha riferito sui contenuto del provvedimento, comunica che la stessa ha fatto pervenire ieri alla presidenza la richiesta di essere esonerata dall'incarico, spiegando di non condividere nel merito la proposta di legge in esame.
  Quindi, dopo aver avvertito che per le fasi successive di esame assumerà egli stesso le funzioni di relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1). Con riguardo alla prima condizione, sottolinea che la previsione di apposite risorse per le autonomie territoriali e per gli enti del servizio sanitario nazionale a fronte di nuove funzioni ad essi attribuiti è un'esigenza più volte ribadita anche dalla Corte costituzionale. Quanto alla seconda condizione, rileva la necessità che nel testo si precisi quali siano le istituzioni cui, ai sensi dell'articolo 5, spettano gli oneri per il trasporto delle salme e per la loro tumulazione o eventuale cremazione, anche perché, qualora fossero le regioni, Pag. 223sarebbe necessario, trattandosi di un profilo organizzativo attinente a materie di legislazione concorrente, prevedere la loro intesa sulla definizione delle modalità per il rispetto del limite di spesa previsto per questa finalità. Quanto infine alla terza condizione, questa intende segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di prevedere quanto meno un coinvolgimento delle regioni nell'individuazione delle strutture cui compete la conservazione e l'utilizzazione delle salme a fini di ricerca, essendo la ricerca scientifica una materia di legislazione concorrente; e questo è tanto più necessario in quanto si prevede che possano essere individuate quali centri di riferimento anche le aziende ospedaliere di alta specialità.

  Il senatore Raffaele RANUCCI (PD), dopo aver osservato, con riferimento alla rimessione dell'incarico da parte della relatrice Cantini, che il provvedimento in esame può effettivamente suscitare perplessità o quanto meno interrogativi sotto il profilo etico, sottolinea come la Commissione parlamentare per le questioni regionali sia in ogni caso chiamata ad esprimere un parere non nel merito, del testo, bensì soltanto per i profili di propria competenza. Ciò premesso, giudica favorevolmente la proposta di parere del presidente.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia.
S. 951 e S. 1082.

(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La deputata Elisa SIMONI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla 1a Commissione del Senato il parere sui progetti di legge S. 951 e S. 1082. Quindi, introducendo l'esame, riferisce che i due provvedimenti – sostanzialmente identici in quanto l'unica differenza è che il primo determina la data di entrata in vigore della legge, mentre il secondo non prevede nulla al riguardo, rinviando così alla disciplina ordinaria – dispongono il distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito della provincia di Udine; i due provvedimenti incaricano conseguentemente il Governo di adottare le disposizioni legislative e regolamentari necessarie all'attuazione dello spostamento del comune in questione da una regione all'altra.
  Ricorda che il distacco di un comune da una regione e la sua aggregazione a un'altra regione è espressamente consentito dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che detta una specifica disciplina procedurale al riguardo. Per la precisione, l'articolo prevede che la legge della Repubblica possa consentire che un comune che ne abbia fatto richiesta sia staccato da una regione e aggregato a un'altra. A questo fine, oltre all'iniziativa del comune interessato, che deve fare richiesta di spostamento, la Costituzione esige l'approvazione dello spostamento da parte della maggioranza della popolazione del comune interessato, la quale si esprime con referendum; esige inoltre che siano sentiti i consigli regionali. La scarna disciplina dettata dall'articolo 132 della Costituzione è stata integrata dalla legge n. 352 del 1970, che, al capo III, ha disciplinato più in dettaglio la procedura in questione. Tra l'altro, la legge citata, all'articolo 45, quarto comma, prevede che sia il ministro dell'interno a presentare al Parlamento il progetto di legge di distacco-aggregazione, e questo dopo che la popolazione interessata si sia espressa favorevolmente nel referendum. Nella prassi delle Camere è peraltro ammessa anche l'iniziativa parlamentare di questo tipo di leggi, soprattutto in mancanza di quella del Governo.Pag. 224
  Sottolinea che si tratta di una procedura che è stata di fatto attivata soltanto negli ultimi dieci anni, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale del 2004, e che fino ad oggi ha portato soltanto in un caso all'effettiva approvazione di una legge per lo spostamento di comuni da una regione all'altra: si tratta della legge 3 agosto 2009, n. 117, con la quale sono stati trasferiti dalle Marche all'Emilia Romagna otto comuni dell'Alta Valmarecchia.
  Fa presente che, ai fini dell'esame parlamentare di un disegno di legge di distacco-aggregazione di enti locali, quel che innanzitutto rileva è l'avvenuto svolgimento con esito favorevole del referendum prescritto dalla Costituzione. Nel caso di specie, il referendum è stato indetto con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007 e si è svolto, con esito favorevole alla proposta di distacco-aggregazione, il 9 e 10 marzo 2008. Ne dà notizia la Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2008.
  Rileva che un altro presupposto essenziale per consentire il distacco-aggregazione di un ente locale è – come detto – che siano stati sentiti i consigli regionali. Quanto a questo passaggio, occorre precisare che né l'articolo 132 della Costituzione, né la citata legge n. 352 precisano in quale fase debbano essere sentiti i consigli regionali né da parte di quale soggetto; per la precisione, la legge n. 352 omette del tutto di menzionare la necessaria audizione dei consigli regionali. In passato è stato per lo più il Governo a chiedere i pareri delle regioni coinvolte dalla variazione di confini, ma esistono precedenti di richiesta del parere da parte delle Camere, ad esame parlamentare già avviato: più precisamente si tratta di precedenti che riguardano la Camera dei deputati e che si riferiscono a provvedimenti che non sono poi giunti al Senato.
  Quanto al caso di specie, osserva che non risulta che le regioni interessate siano state propriamente «sentite», nel senso che il loro parere sia stato formalmente richiesto dal Governo o dalle Camere. Peraltro, i consigli regionali di entrambe le regioni hanno manifestato di propria iniziativa il loro orientamento favorevole. In particolare, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il 23 novembre 2010 un voto alle Camere e al Governo affinché «procedano prontamente all'esame e all'approvazione di una legge, nelle forme previste dal secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione Italiana, quale effetto del pronunciamento della popolazione del Comune di Sappada (BL) che, in maniera inequivocabile ha richiesto, in modo omogeneo e plebiscitario, il passaggio di Sappada dalla Provincia di Belluno a quella di Udine e conseguentemente dalla Regione Veneto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia».
  A sua volta il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il 28 giugno 2012 una mozione che «dà mandato al presidente del consiglio regionale del Veneto e alla giunta regionale di intervenire nei confronti del Parlamento e del Governo affinché procedano prontamente all'esame e all'approvazione di una legge, nelle forme previste dal secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione italiana, quale effetto del pronunciamento della popolazione del Comune di Sappada (BL), che in modo omogeneo e plebiscitario ha richiesto il passaggio dalla Provincia di Belluno a quella di Udine e conseguentemente dalla Regione Veneto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia».
  Osserva poi che nel caso di specie la variazione dei confini regionali conseguente allo spostamento del comune di Sappada investe sia una regione a statuto ordinario, il Veneto, sia una regione a statuto speciale, il Friuli Venezia Giulia. È stato discusso in dottrina e nelle aule parlamentari se in questi casi si possa procedere con legge ordinaria, come sembra essere previsto dalla lettera del secondo comma dell'articolo 132, o si debba invece procedere con una legge costituzionale, e questo in considerazione del fatto che i confini delle regioni a statuto speciale sono individuati negli statuti, che sono leggi costituzionali.
  Al riguardo riferisce che non esistono precedenti di approvazione di leggi di Pag. 225distacco-aggregazione che coinvolgano i confini di regioni a statuto speciale. Peraltro, nella XV e nella XVI legislatura la Commissione affari costituzionali della Camera ha esaminato progetti di legge per il distacco-aggregazione del comune di Lamon dal Veneto al Trentino Alto Adige, altra regione a statuto speciale. In quella occasione l'orientamento del Governo e della Commissione affari costituzionali fu nel senso che si dovesse procedere con una legge costituzionale. In particolare, nella XV legislatura il Governo (Prodi II) ha presentato un disegno di legge costituzionale per il distacco del comune di Lamon (atto Camera n. 1427). Nella XVI legislatura, il provvedimento per il distacco del comune di Lamon è stato ripreso e la Commissione affari costituzionali ha riferito all'Assemblea su due proposte di legge costituzionale d'iniziativa parlamentare (n. 455 e n. 1698).
  Ciò premesso, rileva che nel caso di specie la questione relativa al tipo di legge da utilizzare è stata affrontata nel dibattito svoltosi nella Commissione di merito. In particolare, il relatore, aderendo alla tesi sostenuta dai presentatori dei progetti di legge in titolo ed esposta nelle relazioni di accompagnamento degli stessi, ha espresso l'avviso che non sia necessaria una legge costituzionale in quanto il secondo comma dell'articolo 132 non lo richiede. A sostegno di questa interpretazione è stata citata la sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 2007, la quale ha stabilito che la procedura di distacco-aggregazione di cui all'articolo 132 della Costituzione si applica a tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale.
  In conclusione, formula, con riguardo ad entrambi i testi, che, come detto, sono sostanzialmente identici per quel che concerne i profili di attenzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2) nelle cui premesse sono riassunte le considerazioni fin qui svolte.

  Renato BALDUZZI, presidente, osserva che, per quanto di competenza della Commissione, rileva in modo particolare la circostanza che i consigli regionali, sebbene non siano stati propriamente «sentiti», hanno comunque espresso il loro orientamento sulla richiesta del comune di Sappada.
  Condivide, inoltre, la scelta della relatrice di accennare soltanto nelle premesse alla questione del tipo di fonte da utilizzare, senza entrare nel merito della stessa e anzi prendendo atto della valutazione compiuta al riguardo dalla Commissione di merito; infatti, trattandosi di una questione di fonti, e non di rapporti tra Stato e regioni, spetta senza dubbio alla Commissione affari costituzionali decidere in merito.

  Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI) ritiene che il parere della Commissione non dovrebbe prendere posizione a favore della tesi che per lo spostamento di un comune da una regione a statuto ordinario ad una regione a statuto speciale si possa impiegare una legge ordinaria, anziché una legge costituzionale. Si tratta infatti, a suo avviso, di un punto tutt'altro che certo.

  Renato BALDUZZI, presidente, sottolinea che la proposta di parere della relatrice non prende posizione in merito alla questione, limitandosi ad evidenziare, nelle premesse, che la Commissione affari costituzionali del Senato, che è organo pienamente competente a decidere in merito, ha espresso a questo riguardo una valutazione in qualche modo difforme da quella compiuta, peraltro in precedenti legislature, dalla Commissione affari costituzionali della Camera.

  Il senatore Albert LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) esprime l'avviso che – nonostante quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 66 del 2007 menzionata nella proposta di parere, la quale, per inciso, è stata pronunciata su un conflitto di attribuzione che vedeva come parte ricorrente la sua regione di appartenenza, la Valle d'Aosta – modificare i confini regionali con un procedimento diverso da quello previsto per le revisioni statutarie costituisca una Pag. 226alterazione del rapporto pattizio tra lo Stato e le regioni a statuto speciale.

  Il senatore Stefano CANDIANI (LN-Aut), premesso che il voto del suo gruppo sarà favorevole sulla proposta di parere della relatrice, esprime perplessità sulla possibilità che singoli comuni passino da una regione all'altra, domandandosi cosa accadrebbe se tutti i comuni di una regione a statuto ordinario chiedessero, un po’ alla volta, di passare entro i confini di una regione a statuto speciale.

  Renato BALDUZZI, presidente, rileva che la questione posta dal senatore Candiani investe non tanto il provvedimento in esame, quanto l'articolo 132 della Costituzione, di cui però non si può, in questa sede, che prendere atto. Osserva peraltro che il predetto articolo prevede tanti e tali presupposti per il distacco-aggregazione di un ente locale da rendere improbabile che la sua applicazione diventi generalizzata.
  Quanto alla questione del tipo di fonte da utilizzare, sollevata da ultimo anche dal senatore Laniece, ribadisce che essa investe un profilo di competenza delle Commissioni affari costituzionali, nel quale, a suo giudizio, la Commissione parlamentare per le questioni regionali non dovrebbe entrare.

  La deputata Elisa SIMONI (PD), relatore, con riferimento alle perplessità manifestate dal senatore Candiani, osserva che ogni singolo caso di spostamento di comuni deve essere valutato per sé. Quanto al caso in esame, è da dire che sussiste un ampio consenso dei territori, considerato che il consiglio comunale ha avanzato la richiesta, la popolazione ha manifestato la propria volontà ad ampia maggioranza con il referendum e i consigli regionali delle due regioni interessate si sono pronunciati favorevolmente. Per quanto riguarda invece la questione della fonte da utilizzare, si tratta di una scelta che compete alla Commissione affari costituzionali.

  Il deputato Michele MOGNATO (PD) ricorda che le richieste di distacco-aggregazione di comuni da una regione all'altra, e soprattutto da regioni a statuto ordinario a regioni a statuto speciale, sono andate crescendo negli ultimi anni e che molte di esse provengono da comuni della sua regione, il Veneto. A suo avviso, si dovrebbe affrontare il problema con misure di sostegno a favore dei comuni montani ed invita la relatrice a valutare la possibilità di fare un riferimento a questo nelle premesse del parere.

  Renato BALDUZZI, presidente, osserva che il problema evidenziato dal deputato Mognato pone indirettamente la questione se abbia senso mantenere oggi un regime di autonomia ordinaria accanto a regimi di autonomia speciale.

  Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL), con riferimento alla questione se per il distacco-aggregazione di un comune da una regione a statuto ordinario a una regione a statuto speciale si debba usare la legge ordinaria o quella costituzionale, sottolinea l'importanza di valorizzare gli istituti di democrazia diretta e di evitare quindi di introdurre aggravamenti procedurali che rischino di ostacolare l'attuazione della volontà espressa con un referendum dalle popolazioni interessate.

  Il deputato Umberto DEL BASSO DE CARO (PD) rileva come, a parte il rispetto del procedimento costituzionale, si debba tenere conto dell'ampio consenso della popolazione e delle istituzioni interessate, le quali aspettano che la loro richiesta sia attuata. Ricorda che sono molti i comuni italiani che hanno chiesto di cambiare regione e che attendono che il Parlamento decida.
  Quanto alla questione del tipo di fonte da utilizzare, è personalmente dell'avviso, alla luce del dettato dell'articolo 132, secondo comma, e della sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 2007, che non occorra una legge costituzionale.

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) condivide la proposta di parere della relatrice, ritenendo che la questione del Pag. 227tipo di fonte da utilizzare sia di competenza della Commissione affari costituzionali e che, nel merito dello spostamento del comune di cui si tratta, si debba tenere conto, per quanto di competenza della Commissione, non solo del risultato favorevole del referendum, ma anche del fatto che i consigli regionali si sono espressi a favore. Quanto ad una riflessione più generale sul rapporto tra autonomia ordinaria e autonomie speciali, ritiene che sia importante, ma che non possa essere svolta in questa sede.

  Michele DELL'ORCO (M5S), pur esprimendo il timore che possa scatenarsi una corsa dei comuni di confine a chiedere il distacco-aggregazione verso regioni a statuto speciale, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, motivato dal fatto che la sua parte politica è a favore degli istituti di democrazia diretta e ritiene quindi importante assecondare la volontà della popolazione interessata.

  Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI), nel preannunciare che il voto del suo gruppo sarà comunque favorevole, si dice convinto che il parere della Commissione dovrebbe pronunciarsi anche sulla questione se debba essere usata la legge ordinaria o quella costituzionale.

  Il senatore Stefano CANDIANI (LN-Aut) ritiene che, a parte le questioni più generali, sia importante rispettare la volontà delle comunità locali, anche perché non solo non è accettabile che i confini tra le popolazioni siano imposti per legge, ma non è neanche possibile, visto che i cittadini possono scegliere di cambiare residenza e di trasferirsi in altra regione.

  Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (FI-PdL) sottolinea come, al di là delle questioni procedurali, debbano essere tenute in considerazione anche le numerose ragioni di merito a favore dello spostamento del comune di Sappada che sono evidenziate nelle relazioni di accompagnamento ai disegni di legge in esame e che si basano su analisi geografiche, storiche, etnico-culturali e socio-economiche, la cui fondatezza è confermata dall'esito del referendum e dalla posizione delle regioni. Si tratta di ragioni delle quali, a suo parere, il Parlamento deve prendere atto.

  Renato BALDUZZI, presidente, con riferimento all'ultimo intervento del senatore Dalla Zuanna, premesso che, come detto, reputa preferibile che la Commissione, anche per una ragione di garbo istituzionale, non prenda posizione sulla questione della fonte, trattandosi di un profilo che non attiene al rapporto tra Stato e regioni e quindi alla competenza della Commissione, chiede alla relatrice quale sia il suo orientamento.

  La deputata Elisa SIMONI (PD), relatore, conferma la sua proposta di parere.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Riforma della legislazione in materia portuale.
S. 120 e S. 370.

(Parere alla 8a Commissione del Senato).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Antonio Stefano CARIDI (NCD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere alla 8a Commissione del Senato il parere sui profili di competenza dei disegni di legge S. 370 e S. 129, che recano una riforma della legislazione in materia portuale. Considerato peraltro che la Commissione di merito, nella seduta del 18 dicembre 2013, ha adottato come testo base il testo del disegno di legge S. 370, avverte che la sua relazione si concentrerà su quest'ultimo.
  Introduce quindi l'esame, chiarendo innanzitutto che il provvedimento ripropone integralmente i contenuti di un testo approvato dal Senato nella scorsa legislatura Pag. 228e trasmesso alla Camera, dove la IX Commissione trasporti ne ha iniziato l'esame senza concluderlo (C. 5453).
  Il testo prospetta una revisione complessiva della legge di riforma della legislazione portuale (legge n. 84 del 1994) e si prefigge tra l'altro – secondo la relazione di accompagnamento – di rivedere il riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di porti alla luce del nuovo titolo V della parte II della Costituzione, che, all'articolo 117, terzo comma, attribuisce questa materia alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni.
  In generale, sono previste nuove disposizioni sulla classificazione dei porti e sui requisiti per l'istituzione delle Autorità portuali (artt. 1, 2, 7 e 12). Viene rivista la procedura di adozione del piano regolatore portuale (artt. 3 e 4). Si introducono alcune modifiche nell'organizzazione delle Autorità portuali (artt. 8, 9, 10 e 11). Si interviene sulla disciplina delle concessioni da parte delle Autorità portuali (articolo 17) e sulle fonti di finanziamento delle Autorità stesse (artt. 14, 18 e 19).
  Con riferimento al riparto di competenze tra Stato e regioni e alla nuova classificazione dei porti, l'articolo 1 distingue tra i profili della sicurezza in ambito portuale, che sono demandati alla legislazione esclusiva dello Stato, e gli altri profili relativi alla vita portuale. L'articolo detta quindi criteri per la ripartizione di compiti e funzioni tra le autorità portuali (che peraltro non sono costituite in tutti i porti, come si dirà) e l'autorità marittima.
  L'articolo 2 prevede una nuova classificazione dei porti. L'attuale classificazione dei porti si basa su due categorie: la categoria I, che comprende i porti finalizzati per la difesa; e la categoria II, che comprende gli altri porti. Questi sono a loro volta ripartiti in tre classi: la classe I, che comprende i porti di rilevanza economica internazionale; la classe II, che comprende i porti di rilevanza economica nazionale; e la classe III, che comprende i porti di rilevanza economica regionale o interregionale. La nuova classificazione proposta è invece in tre categorie: la categoria I, con i porti finalizzati alla difesa; la categoria II, con i porti di rilevanza nazionale e internazionale (che fonde la vecchia categoria II, classi prima e seconda); e la categoria III, che comprende i porti di rilevanza regionale ed interregionale. I porti di categoria I sono individuati con decreto del ministro della difesa, i porti di categoria II sono individuati con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I porti di categoria III sono tutti gli altri porti.
  È previsto che i porti di categoria I siano amministrati direttamente dallo Stato. I porti di categoria II sono amministrati dalle Autorità portuali di cui alla legge n. 84 citata. La disciplina dei porti di categoria III è invece affidata alla legislazione regionale sulla base dei principi individuati dalla legge statale, e precisamente dal medesimo articolo 2 (al comma 4 del capoverso) del provvedimento.
  Peraltro, l'articolo 7 elenca individualmente i porti amministrati da un'Autorità portuale, facendo riferimento alle Autorità portuali esistenti al momento della definizione del testo. Nel contempo, l'articolo prevede che possano essere istituite nuove Autorità portuali e indica i requisiti che il porto deve avere, oltre al procedimento da seguire per l'istituzione dell'Autorità.
  In particolare – con una innovazione rispetto alla legislazione vigente – si prevede che l'istituzione di nuove Autorità avvenga previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previa acquisizione del parere parlamentare. Se il possesso dei requisiti viene meno per cinque anni – e non più tre anni, come oggi – l'Autorità portuale viene soppressa e il porto passa in categoria III.
  L'articolo 12 prevede che le Autorità portuali possano – d'intesa con le regioni, le province e i comuni interessati – costituire «sistemi logistico portuali» finalizzati al coordinamento delle attività di più porti e retroporti che appartengano ad un medesimo bacino geografico ovvero siano al servizio di uno stesso corridoio transeuropeo.
  L'articolo 3 interviene anche sulla procedura di adozione del piano regolatore portuale. Si distingue tra porti di categoria Pag. 229I, II e III. In particolare, nei porti di categoria II, dove è costituita l'Autorità portuale, il piano regolatore è adottato da questa, con il procedimento previsto dall'articolo 3, che modifica la disciplina attuale prevedendo un iter molto complesso, che coinvolge, oltre alle Autorità portuali, tutti i livelli di Governo. Per i porti di categoria III si prevede che sia la regione a disciplinare il procedimento di adozione del piano regolatore, garantendo la partecipazione dei comuni e delle province interessati.
  Tornando al piano regolatore portuale nei porti di categoria II, la disciplina attuale si limita a prevedere che l'Autorità portuale adotti il piano d'intesa con i comuni interessati, che sia espresso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e che sia esperita la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il nuovo testo prevede invece la sottoposizione del piano alla valutazione ambientale strategica VAS. Si prevede inoltre l'intesa dei comuni interessati. Ove l'intesa con i comuni non sia raggiunta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può convocare – su proposta della regione interessata – una conferenza di servizi che assume le sue determinazioni a maggioranza. Dell'adozione del piano è data notizia sulla «Gazzetta ufficiale» e sul «Bollettino ufficiale» della regione ed entro i trenta giorni successivi gli interessati possono far pervenire le loro osservazioni all'Autorità portuale, che può compiere le sue controdeduzioni nei trenta giorni successivi. L'approvazione finale del piano spetta alla regione. La stessa procedura è seguita per le varianti al piano regolatore.
  Quanto all'organizzazione delle Autorità portuali, gli articoli 8, 9, 10 e 11 elevano da quattro a cinque anni di durata il mandato del presidente, dei componenti il comitato portuale, del segretario generale e dei componenti il collegio dei revisori dei conti.
  L'articolo 8 detta una nuova procedura per la nomina del presidente dell'Autorità portuale. Nella attuale procedura di nomina si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomini il presidente dell'autorità portuale d'intesa con la regione, scegliendolo nell'ambito di una terna i cui componenti sono individuati, rispettivamente, dai comuni, dalla provincia e dalle Camere di commercio interessate. Il Ministro può richiedere, con atto motivato, una nuova terna entro trenta giorni e se questa non perviene può nominare autonomamente il presidente. La procedura proposta prevede invece che sia il presidente della regione interessata a sottoporre un candidato alla guida dell'Autorità portuale, senza dover scegliere dalla terna, ma comunque consultandosi con comuni, province e Camere di commercio interessate. Sul nome del candidato si deve raggiungere l'intesa con il ministro delle infrastrutture, che si intende raggiunta, in base al principio del silenzio-assenso se entro il termine di quarantacinque giorni non viene manifestato un diniego espresso e motivato. In caso di diniego, compete al ministro l'indicazione di un nuovo candidato. Se anche su questo nominativo non si raggiunge l'intesa, la questione è rimessa al presidente del Consiglio, che decide previa deliberazione del Consiglio dei ministri e acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003. Questo prevede che il Governo possa promuovere in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle legislazioni, il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è comunque esclusa l'applicazione delle disposizioni (i commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) che consentono al Consiglio dei ministri di procedere anche senza l'intesa.
  L'articolo 17 interviene sulla disciplina della concessione, da parte dell'Autorità portuale, di aree e banchine. Rispetto alla disciplina vigente si segnala l'eliminazione del rinvio a un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, per la determinazione di canoni, durata, vigilanza e rinnovo delle concessioni. Tali determinazioni sono ora attribuite alle Autorità Pag. 230portuali. Viene inoltre espressamente previsto che la selezione per l'assegnazione delle concessioni debba essere effettuata mediante procedura di evidenza pubblica. Si prevede poi che la durata della concessione – che attualmente è rimessa a un apposito decreto ministeriale – sia decisa dall'Autorità portuale o, per i porti di categoria III, dalla regione o dall'ente territoriale competente, i quali devono comunque tenere conto del programma di investimenti del concessionario. Si prevede inoltre che la concessione possa essere prolungata di un terzo in ragione del programma di investimenti da effettuare.
  Quanto alle fonti di finanziamento delle Autorità portuali, l'articolo 14 introduce tra le entrate proprie delle Autorità i diritti di porto. L'articolo 18 prevede che non concorrono a formare il reddito delle Autorità portuali le entrate delle Autorità tipizzate dalla legge, fatte salve alcune.
  L'articolo 19 istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti compresi nella circoscrizione delle Autorità portuali. Il Fondo è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è alimentato da un accantonamento pari al 5 per cento delle risorse statali che sono destinate a investimenti dell'ANAS S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Le suddette risorse saranno finalizzate nell'ambito dei contratti di programma delle nominate società.
  Oltre a questo, si segnala che l'articolo 5 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di dragaggi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, prevedendo tra le altre cose il parere della Commissione VIA-VAS in ordine all'assoggettabilità o meno del progetto di dragaggio alla valutazione di impatto ambientale. L'articolo 6 introduce un nuovo articolo 5-ter nella legge n. 84 del 1994, sul recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto e sulla riconversione e riqualificazione di aree portuali, anche attraverso il rilascio di concessioni di beni demaniali fino ad un massimo di sessanta anni. L'articolo 13 introduce, nell'ambito del controllo sulle Autorità portuali esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'obbligo di presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno una relazione generale sulle attività delle Autorità portuali, nella quale andranno indicati gli interventi realizzati e i programmi attuati nell'ambito del piano operativo triennale nonché il volume annuo dei traffici effettuati. Viene invece soppressa l'approvazione ministeriale delle delibere relative alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa. L'articolo 15 estende le competenze dell'autorità marittima al controllo e alla regolamentazione tecnica, ai fini della sicurezza, delle attività esercitate negli ambiti portuali e a bordo delle navi ed istituisce una nuova tariffa di prontezza operativa per i servizi di rimorchio.
  L'articolo 16 prevede che in ciascun porto l'impresa autorizzata eserciti direttamente l'attività per cui ha ottenuto l'autorizzazione, utilizzando l'organizzazione e l'organigramma presentati in modo esclusivo in relazione alle operazioni svolte in quel porto.
  L'articolo 20 introduce un secondo comma all'articolo 1161 del codice della navigazione prevedendo la nuova ipotesi sanzionatoria pecuniaria da euro 500 a euro 10.000 per l'occupazione senza titolo delle aree gestite dalle Autorità portuali.

  Renato BALDUZZI, presidente, preso atto che non vi sono richieste di intervento, esprime l'avviso che sia opportuno un approfondimento delle questioni poste dal testo. Quindi, non essendovi ragioni di urgenza per l'espressione del parere, propone di aggiornare la discussione.

  Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.35.

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