CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 gennaio 2014
152.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 209

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che i lavori della seduta odierna siano trasmessi mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Dispone pertanto, constatando che non vi sono obiezioni, l'attivazione dell'impianto.

D.L. 136/2013, disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
C. 1885 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 17 dicembre scorso.

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  Luca SANI, presidente e relatore, ricorda che l'esame del provvedimento è iniziato, con la relazione introduttiva, lo scorso 17 dicembre. Nella giornata di ieri, si è poi svolta l'audizione informale delle organizzazioni agricole.
  Nell'invitare la Commissione a fornire indicazioni e proposte utili alla predisposizione del parere, ricorda che presso la Commissione di merito sono stati presentati numerosi emendamenti; le organizzazioni agricole hanno poi espresso apprezzamento per il provvedimento, chiedendo tuttavia alcune puntuali modifiche.
  A suo giudizio, il parere della Commissione, che auspica unitario, potrebbe riprendere alcune delle indicazioni e proposte sinora emerse. In particolare, con riferimento alla mappatura dei terreni, ritiene necessario raccomandare che i soggetti competenti, prima di procedere ad ulteriori attività tecniche, acquisiscano i dati e le risultanze delle indagini già svolte in passato e già in possesso delle amministrazioni pubbliche e soprattutto della regione Campania. Occorre infatti evitare il rischio di replicare, in modo dispendioso, attività già svolte.
  Altra questione riguarda la classificazione dei terreni che, come impostata, sembra basata su una mera presunzione di rischio invece che su un'effettiva attività di analisi dei dati. A tal proposito, Coldiretti chiede di prendere in esame la sicurezza dei prodotti agricoli per arrivare a definire la idoneità del terreno all'attività agricola.

  Filippo GALLINELLA (M5S) sottolinea l'importanza del decreto-legge, che tuttavia rischia di assumere aspetti discriminatori per il territorio interessato.
  Con riferimento alle questioni poste dalle organizzazioni agricole, ritiene opportuno evitare che la pratica di bruciatura dei residui vegetali sia assimilata penalmente ai roghi illegali di rifiuti, anche se si tratta di una pratica che sarebbe opportuno sostituire con altre forme di trattamento più sostenibili. Per quanto riguarda le acque, sottolinea che si deve tener conto del fatto che nelle aree vulcaniche alcune sostanze sono presenti ordinariamente in misura maggiore. Di rilievo appare anche il fatto che terreni inidonei possono generare prodotti agricoli sicuri e terreni non inquinati possono generare prodotti inquinati. Vi è poi la questione della inidoneità del terreno come conseguenza automatica del non aver consentito l'accesso al fondo. Segnala quindi il problema delle bonifiche che possono risultare a carico di proprietari non responsabili della relativa contaminazione. Infine, sottolinea l'esigenza di evitare che l'inidoneità all'uso agricolo dei terreni sia un incentivo per altri usi non auspicabili, come l'installazione di centrali a biogas.

  Mino TARICCO (PD) fa presente che il suo gruppo ha presentato alcuni emendamenti sulle questioni di interesse agricolo, anche al fine di recepire i suggerimenti formulati nel corso delle audizioni delle organizzazioni di categoria. Altre indicazioni, di carattere più generale, più difficilmente hanno potuto essere tradotte in puntuali emendamenti, anche per la ristrettezza del tempo a disposizione.
  In ogni caso, giudica rilevante la constatazione che alcune problematiche si pongono in termini o con effetti analoghi anche in altre realtà territoriali, tanto che andrebbe valutata la possibilità di far diventare l'intervento normativo in esame in un provvedimento di carattere generale, utilizzabile anche in altri situazioni.
  Richiama quindi l'attenzione su una questione sulla quale la Commissione ha più volte avuto occasione di pronunciarsi, ovvero il regime dei residui delle lavorazioni agricole, che dal punto di vista normativo se non utilizzati sono qualificati come rifiuti, con la conseguenza che la relativa bruciatura rischia di essere sanzionata penalmente. Occorre pertanto definire, in via generale, il regime giuridico proprio di tali residui. Analogamente, occorre precisare sul piano giuridico la differenza tra acqua potabile e acqua ad uso irriguo, con una definizione valida in via generale.

  Paolo RUSSO (FI-PdL), rilevando che i gruppi si sono trovati costretti a presentare Pag. 211autonomamente gli emendamenti presso la Commissione Ambiente, ritiene opportuno che almeno alcune proposte di modifica siano rafforzate da un parere unitario della Commissione Agricoltura.
  In primo luogo, condivide la necessità di precisare che la norma penale di cui all'articolo 3, relativa alla combustione illecita di rifiuti, non si applica alla normale pratica agricola della bruciatura dei residui vegetali. Inoltre, occorre porre il tema delle risorse finanziarie per l'agricoltura, anche finalizzate all'approvvigionamento idrico. Infine, ritiene necessario definire parametri certi per l'utilizzazione ad uso irriguo delle acque e per la definizione dei terreni come idonei alla produzione agroalimentare.

  Giovanna PALMA (PD) condivide le indicazioni del deputato Russo, condividendo altresì la prospettiva di un parere unitario della Commissione.
  In particolare, giudica necessario definire parametri certi per definire l'idoneità dei terreni e delle acque irrigue. Si dichiara altresì favorevole a precisare che la pratica agricola della bruciatura del materiale vegetale non è soggetta alla sanzione penale di cui all'articolo 3.

  Luca SANI, presidente e relatore, si riserva di predisporre, sulla base del dibattito svoltosi, una proposta di parere che la Commissione potrebbe deliberare nella seduta di domani.
  Con riferimento ad alcune valutazioni oggi svolte, fa presente che riterrebbe opportuno considerare gli aspetti emergenziali del decreto-legge, senza intervenire su aspetti ordinamentali. In particolare, ricorda che la legge prevede che gli oneri di bonifica ricadano sul proprietario, ove non sia individuato un diverso responsabile dell'inquinamento.

  Paolo RUSSO (FI-PdL) richiama l'attenzione su un'ulteriore questione di rilievo segnalata dalle organizzazioni agricole, che hanno chiesto che i decreti interministeriali che dichiarano l'inidoneità dei terreni alla produzione agroalimentare siano emanati solo a seguito di analisi e indagini dirette, svolte sul campo.

  Luca SANI, presidente e relatore, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.
C. 1864 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento).

  Luca SANI, presidente, fa presente che, sentito il relatore, si rende opportuna una più approfondita valutazione degli emendamenti. Non essendovi obiezioni, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

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  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda quindi che il Comitato ristretto ha concluso i suoi lavori con la predisposizione di un testo unificato, che nella seduta del 17 dicembre scorso è stato adottato dalla Commissione come testo base per il seguito dell'esame. Ricorda inoltre che oggi, alle ore 14, è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.
  Considerato il numero di emendamenti, fa presente l'opportunità di rinviare il relativo esame ad altra seduta.

  Stefania COVELLO (PD), relatore, propone di procedere ad un primo esame degli emendamenti presentati in sede di Comitato ristretto.

  La Commissione concorda.

  Luca SANI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.
Atto n. 62.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dell'atto del Governo.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda quindi che in sede di assegnazione il Presidente della Camera ha rilevato la mancata acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni, che è stato successivamente espresso ed è in corso di trasmissione.

  Veronica TENTORI (PD), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo nasce dall'esigenza di adeguare il decreto legislativo 21 maggio 2004, 151, che aveva recepito e trasposto nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2001/112/UE relativa ai succhi di frutta, alla nuova normativa dettata dalla direttiva 2012/12/UE. Tale direttiva introduce alcune novità importanti a seguito dell'adeguamento delle norme internazionali in materia, in particolare della norma del Codex Alimentarius relativa ai succhi e nettari di frutta (norma Codex 247-2005) e del Codice di buone pratiche dell'Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN).
  La nuova direttiva, infatti, vieta principalmente l'aggiunta di zuccheri ai succhi di frutta. Inoltre, l'allegato I, parte II, punto 2, della direttiva rinvia alla normativa europea in merito all'aggiunta di vitamine e minerali, con l'eliminazione di ogni forma di discrezionalità da parte degli Stati membri e introduce il divieto di aggiunta di zuccheri a tutti i tipi di succo di frutta e non solo a quelli di pera ed uva.
  In merito a questo ultimo punto, si prevede che i prodotti ed i relativi imballaggi etichettati conformemente alle disposizioni previgenti possono essere commercializzati fino al 28 aprile 2015. L'informazione al consumatore circa l'assenza di zuccheri nei succhi di frutta potrà apparire sull'etichetta fino al 28 ottobre Pag. 2132016.con dicitura «dal 28 aprile 2015 i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti».
  Tra le altre modifiche, evidenzia poi la parte inerente la denominazione di vendita, secondo cui se il prodotto è fabbricato con due o più specie di frutta, la denominazione di vendita è costituita dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta, come riportata nell'elenco degli ingredienti. Nel caso di prodotti fabbricati con tre o più specie di frutta l'indicazione della frutta può essere sostituita dalla dicitura « più specie di frutta»;
  Infine, tra le principali novità segnala anche che nell'allegato II anche il pomodoro viene inserito nella categoria dei frutti e quindi il suo succo è sottoposto alle regole definite dall'applicazione della disciplina in esame.
  Illustrando in dettaglio lo schema di decreto legislativo, precisa che l'articolo 1 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n.151 del 2004, prevedendo al comma 1 che il riferimento all'Allegato I del comma 1, che individua l'ambito di applicazione del decreto, sia limitato alla parte I, concernente i succhi di frutta, i succhi di frutta da concentrato, i succhi di frutta concentrati, il succo di frutta estratto con acqua, i succhi di frutta disidratati o in polvere e i nettari di frutta. Tale modifica si è resa necessaria in quanto l'allegato I introdotto dalla direttiva 2012/12/UE è ora composto di due parti. Al comma 2, sono inseriti due nuovi commi all'articolo 1. Il comma 1-bis, recependo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, della direttiva 2012/12/UE, prevede che ai prodotti in esame si applichino anche le altre norme europee in materia alimentare e in particolare il regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Il comma 1-ter richiama l'applicazione delle definizioni contenute nell'Allegato II, come novellato dalle disposizioni della nuova direttiva.
  L'articolo 2 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 151, che stabilisce quali ingredienti, e in che misura, possono essere aggiunti ai succhi e ai nettari di frutta. Il nuovo articolo 2, così come risultante dalla modifica, rinvia al nuovo allegato I, parte II, punto 2, della direttiva in vista di eventuali aggiornamenti degli allegati da parte della Commissione.
  L'articolo 3 modifica l'articolo 3 del del decreto legislativo n. 151, rinviando a quanto previsto nel punto 3 della parte II dell'Allegato I in merito ai trattamenti cui possono essere sottoposti i prodotti in esame.
  L'articolo 4 apporta talune modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 151, relativo alle denominazioni di vendita e ad altre indicazioni. In particolare: sopprime la lettera a), che prevede l'indicazione in etichetta, per i succhi di frutta ai quali sono stati aggiunti zuccheri, della definizione aggiuntiva di «zuccherato» o con «aggiunta di zuccheri» (la soppressione è giustificata dal divieto introdotto dalla direttiva 2012/12/UE di aggiungere zuccheri ai succhi di frutta); sostituisce il comma 4, eliminando la previsione riguardante l'obbligo di indicare in etichetta del succo di frutta concentrato la presenza e la quantità di zuccheri aggiunti, in ragione del divieto introdotto con la direttiva in esame; sostituisce in parte il comma 6, meglio specificando che se il prodotto è fabbricato con due o più specie di frutta, la denominazione di vendita è costituita dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta, come riportata nell'elenco degli ingredienti (nel caso di prodotti fabbricati con tre o più specie di frutta l'indicazione della frutta può essere sostituita dalla dicitura «più specie di frutta»); aggiunge un nuovo comma 6-bis che rinvia a quanto previsto nell'Allegato I, parte II, punto 1, la composizione di ciò che può assumere la denominazione di succhi di frutta, purea di frutta e nettari di frutta.
  L'articolo 5 apporta talune modifiche tecniche all'articolo 6, relativo alle sanzioni,sostituendo, ai commi 1 e 2, i riferimenti Pag. 214normativi con quelli relativi agli allegati (relativi agli ingredienti autorizzati e ai trattamenti e alle sostanze autorizzate.) In caso di violazione delle predette disposizioni è previsto il pagamento di una somma da tremila a novemila euro. Viene, poi, inserito un nuovo comma 3-bis con il quale viene assoggettato a sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a novemila euro colui che contravviene alle indicazioni previste dai commi 6 e 6-bis dell'articolo 4, rispettivamente, modificati ed introdotti dal provvedimento in esame.
  L'articolo 6 modifica le norme transitorie del decreto legislativo n. 151 del 2004, prevedendo che i prodotti ed i relativi imballaggi etichettati conformemente alle disposizioni previgenti possono essere commercializzati fino al 28 aprile 2015. Fino al 28 ottobre 2016 l'indicazione «dal 28 aprile 2015 i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti « può apparire sull'etichetta nello stesso campo visivo della denominazione dei prodotti.
  L'articolo 7 dispone la sostituzione degli allegati al decreto legislativo n. 151, attuando così quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, della direttiva 2012/12/UE.
  Con l'articolo 7-bis viene introdotta inoltre una norma di delegificazione per il futuro adeguamento degli allegati tecnici.
  L'articolo 8 prevede la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che i soggetti pubblici interessati devono provvedere agli adempimenti necessari con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, evitando nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.
  L'articolo 9 dispone che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  Gli allegati del decreto legislativo n. 151/2004 vengono sostituiti tutti dagli allegati contenuti nella direttiva 2012/12/UE. L'Allegato I, contiene la specificazione di dettaglio dei contenuti delle denominazioni, definizioni e caratteristiche dei prodotti. L'Allegato II definisce nel dettaglio i contenuti delle definizioni delle materie prime, con la specifica nuova previsione che anche il pomodoro è considerato un frutto ai fini dell'applicazione della disciplina in esame. L'Allegato III indica talune denominazioni specifiche, aggiuntive a quelle dell'allegato I. L'Allegato IV contiene la specificazione di dettaglio dei contenuti delle disposizioni specifiche relative ai nettari di frutta. L'Allegato V reca l'indicazione dei valori Brix minimi per succo e purea di frutta ricostituiti.
  Ricorda infine che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 28 ottobre 2013. Il presente decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega legislativa recata dall'articolo 1, commi 1 e 3, delle legge 6 agosto 2013 n. 96 (legge di delegazione europea 2013), allo scopo di inserire, con la tecnica della novella, le disposizioni attuative della direttiva 2012/12/UE nell'impianto normativo attuativo della precedente direttiva 2001/112/UE, formalmente integrandole in un'unica, coerente ed organica disciplina normativa. Tuttavia, lo schema in esame fa parte di un gruppo di schemi di decreto legislativo approvati dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 dicembre 2013, in prossimità della scadenza dei termini per l'esercizio della delega (4 dicembre). È previsto in ogni caso un meccanismo di scorrimento dei termini, disposto in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In particolare, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi, vale a dire, nel caso di specie, fino al 4 marzo 2014.

  Filippo GALLINELLA (M5S) nel rilevare che lo schema di decreto legislativo inasprisce le sanzioni, ritiene necessario prevedere, nei confronti di chi commette infrazioni, che oltre alle sanzioni sia reso pubblico il nome dell'azienda produttrice.
  Per quanto riguarda le denominazioni di vendita, giudica opportuno precisare la composizione dettagliata dei succhi di Pag. 215frutta misti, per una più completa informazione del consumatore, particolarmente importante nel caso di allergie.
  In merito alla questione delle bevande al gusto di frutta, ricorda che la normativa europea non consente di innalzare il contenuto minimo obbligatorio di frutta naturale. In questi casi, tuttavia, si dovrebbe almeno evitare che il consumatore sia tratto in inganno da denominazioni che richiamano la frutta, anche quando la stessa non è presente o è presente in quantità minima.

  Luca SANI, presidente, rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta di domani.
  Segnala quindi che il deputato Agostini, oggi presente, non ha potuto registrare la sua presenza per motivi tecnici.

Su un lutto del deputato Di Stefano.

  Luca SANI, presidente, rivolge a nome della Commissione tutta e suo personale le più sentite condoglianze al collega Fabrizio Di Stefano, per il grave lutto che lo ha colpito: la perdita del padre.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.10.