CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 gennaio 2014
151.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 7 gennaio 2014.

Audizione del Parlamentare europeo Leonardo Domenici, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 1836, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre e del disegno di legge C. 1864, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 7 gennaio 2014. — Presidenza del Presidente Daniele CAPEZZONE.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE.
Atto n. 43.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da Pag. 24ultimo, nella seduta del 18 dicembre scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nel ricordare che il relatore, Pelillo, ha già illustrato il contenuto dello schema di decreto legislativo, rileva come su di esso non sia ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza unificata.
  Invita comunque il relatore a formulare una proposta di parere sullo schema di decreto.

  Michele PELILLO (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato).

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento, anche al fine di consentire a tutti i componenti della Commissione di valutare la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.
Atto n. 55.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE, nonché i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (Atto n. 55).
  Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2011/61/UE (AIFMD – Alternative Investment Fund Managers Directive), essa fissa le norme in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono e/o commercializzano fondi di investimento alternativi (FIA) nell'Unione europea.
  Con riferimento all'obiettivo della direttiva, fa presente come questa miri a stabilire un quadro normativo armonizzato delle attività dei gestori di fondi di investimento alternativi nel mercato interno, prevedendo l'applicazione di regole di condotta, di trasparenza informativa, nonché in materia di requisiti patrimoniali, organizzativi e di controllo del rischio, analoghi a quelli previsti per le società di gestione di fondi comuni armonizzati.
  In particolare sottolinea come la direttiva intenda superare la frammentazione che attualmente caratterizza le diverse normative nazionali in materia, e ridurre in tal modo anche i rischi rispetto all'investimento in tali tipologie di fondi, nonché garantire maggiormente la stabilità finanziaria complessiva dell'Unione europea.
  Evidenzia, infatti, come l'importante obiettivo di eliminare le frammentazioni del quadro normativo europeo in tale settore non sia stato ancora raggiunto, ponendo dunque un ostacolo alla piena realizzazione del mercato unico dei servizi finanziari. Al contrario, la definizione di regole comuni chiare e rigorose in quest'ambito renderà possibile attribuire a tali fondi, in presenza delle condizioni prescritte, il cosiddetto «passaporto» europeo, consentendo ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) residenti in uno Stato membro di commercializzare i propri fondi anche in altri Stati membri.
  In particolare, in base alle nuove norme, i gestori europei autorizzati ai sensi della direttiva potranno commercializzare liberamente in tutta l'Unione Europea, nei confronti di investitori professionali, fondi di investimento alternativi da loro gestiti; essi potranno inoltre gestire fondi alternativi riservati a investitori professionali Pag. 25negli altri Paesi dell'Unione europea, su base transfrontaliera o con stabilimento di succursali.
  In proposito, rammenta che i fondi di investimento alternativi (FIA) sono i fondi che non necessitano di un'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV), la quale detta una disciplina armonizzata per taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Sostanzialmente si tratta dei fondi speculativi (hedge funds), dei fondi di private equity, di venture capital, immobiliari, di materie prime, infrastrutturali e altri tipi di fondi istituzionali.
  In tale contesto la direttiva 2011/61/UE si preoccupa di disciplinare non tanto i fondi di investimento alternativi (i quali dovrebbero poter continuare ad essere disciplinati e sottoposti a vigilanza a livello nazionale), in quanto la grande eterogeneità degli stessi nei diversi Stati membri dell'Unione ne renderebbe complicata l'armonizzazione, bensì i gestori di questi ultimi.
  La direttiva, che mira a creare un mercato interno per i GEFIA e un quadro regolamentare e di vigilanza armonizzato, prevede anche il beneficio della commercializzazione transfrontaliera (cosiddetto passaporto), in virtù del quale il gestore di fondi alternativi che sia autorizzato da uno Stato membro può commercializzare le quote dei propri fondi anche negli altri Stati membri, sebbene limitatamente ai soli investitori professionali, dopo una semplice notifica alle rispettive autorità di vigilanza. In tal modo, si supera l'attuale regime che subordina l'attività all'autorizzazione di ciascuna autorità di vigilanza nazionale e la conseguente frammentazione del mercato europeo. La direttiva prevede inoltre che, dopo un periodo transitorio iniziale di tre anni dalla sua entrata in vigore, la commercializzazione transfrontaliera sia concessa anche ai fondi alternativi situati in Paesi terzi (i cosiddetti fondi off-shore).
  Il regime di vigilanza per i gestori di fondi alternativi comprende, oltre all'autorizzazione iniziale, il continuo rispetto da parte dei medesimi dei requisiti di capitale e organizzativi (relativi al sistema di controllo dei rischi, al regime dell'esternalizzazione di attività), delle regole di condotta (in materia, ad esempio, di prevenzione dei conflitti di interesse) e di estesi obblighi informativi nei confronti delle autorità di vigilanza. Specifici requisiti sono previsti, rispettivamente, per i fondi che fanno uso della leva finanziaria, tipicamente gli hedge fund, e per quelli che acquistano partecipazioni di controllo in società, tipicamente i fondi di private equity.
  Entro il 22 luglio 2014, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione e alÌESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – European Securities and Markets Authority):
   a) i tipi di FIA che i GEFIA possono commercializzare presso gli investitori al dettaglio sul loro territorio;
   b) ogni prescrizione aggiuntiva che lo Stato membro impone per la commercializzazione di FIA presso gli investitori al dettaglio.

  Viene stabilito inoltre che i GEFIA, le imprese di investimento autorizzate al sensi della direttiva 2004/39/CE (direttiva MiFID) e gli enti creditizi autorizzati che forniscono servizi di investimento alla clientela al dettaglio devono tener conto di ogni prescrizione supplementare quando valutano se un determinato FIA sia opportuno o appropriato per un determinato cliente al dettaglio o se si tratti di uno strumento finanziario complesso o non complesso.
  La direttiva non disciplina invece i FIA, i quali continuano ad essere disciplinati e sottoposti a vigilanza a livello nazionale.
  Il fatto che uno Stato membro possa imporre ai FIA stabiliti nel suo territorio obblighi supplementari rispetto a quelli applicabili in altri Stati membri non preclude ai GEFIA autorizzati conformemente alla direttiva in altri Stati membri il diritto di commercializzare, presso gli investitori professionali nell'Unione, taluni FIA stabiliti al di fuori dello Stato membro che impone gli obblighi supplementari e Pag. 26che pertanto non sono soggetti a tali obblighi, né all'osservanza degli stessi.
  La direttiva dedica particolare attenzione alle tematiche dei conflitti di interesse e della trasparenza informativa da parte dei gestori.
  Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza, fa presente come la normativa preveda che i gestori devono pubblicare una relazione annuale per ogni esercizio per ciascun FIA che gestiscono e per ciascun FIA che commercializzano, al più tardi entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, mettendo inoltre a disposizione degli investitori una serie di informazioni. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dei gestori devono inoltre essere informate in merito ai principali mercati e strumenti in cui i gestori negoziano per conto dei FIA che gestiscono.
  La direttiva prevede altresì che i gestori devono adottare ogni misura ragionevole, in materia di strutture e procedure organizzative e amministrative, volta a individuare, prevenire, gestire, monitorare e comunicare i conflitti di interesse.
  Dal punto di vista della vigilanza, viene imposto agli Stati membri di designare le autorità competenti incaricate di esercitare le funzioni previste dalla direttiva e di informarne l'ESMA e la Commissione europea, precisando l'eventuale ripartizione delle competenze.
  In merito all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva, ricorda che il 19 settembre 2013 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva 2011/61/UE, il cui termine di recepimento è scaduto il 22 luglio 2013.
  Alla predetta data del 22 luglio 2013 è entrato in vigore anche il regolamento delegato (UE) n. 231/2013, che contiene disposizioni attuative della direttiva 2011/61/UE in tema di deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza.
  In tale ambito ricorda altresì che il 22 luglio 2013 sono entrati in vigore i regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013, i quali prevedono invece regole comuni applicabili ai gestori di fondi europei per il venture capital (EuVECA) e di fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF) e ne permettono la libera commercializzazione, con una particolare denominazione, in tutta l'Unione Europea.
  Al riguardo, evidenzia come una norma di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei predetti regolamenti n. 345/2013 e del regolamento n. 346/2013, sia contenuta nel disegno di legge C. 1836, legge di delegazione europea – secondo semestre 2013, attualmente all'esame della Camera.
  Segnala peraltro come i citati fondi EuVECA e EuSEF rientrino tra gli organismi di investimento collettivo del risparmio regolati dalla direttiva 2011/61/UE.
  In particolare, il regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA, European venture capital funds), stabilisce norme comuni a livello europeo per i fondi di venture capital qualificati, che indirizzano le risorse finanziarie a imprese generalmente molto piccole nelle fasi iniziali della loro esistenza societaria e che mostrano forti potenzialità di crescita.
  Il regolamento stabilisce norme comuni con particolare riferimento alla composizione del portafoglio dei fondi per il venture capital, agli obiettivi di investimento ammissibili, agli strumenti di investimento che si possono impiegare e alla categoria di investitori che possono investire in tali fondi.
  Il regolamento armonizza altresì gli obblighi per i gestori dei suddetti fondi in tutti gli Stati membri, stabilendo una serie di requisiti in capo ai gestori (che in tal modo possono utilizzare la denominazione «EuVECA»), al fine di garantire regole uniformi nella commercializzazione degli stessi fondi e contribuendo così al corretto funzionamento del mercato e alla tutela dell'investitore.
  Il regolamento disciplina i requisiti sia per la commercializzazione dei fondi sia per i gestori dei fondi per il venture capital qualificati, nonché i compiti delle autorità competenti degli Stati membri in relazione all'attività di registrazione dei gestori, di Pag. 27cooperazione amministrativa e di scambio di informazioni con le autorità degli altri Stati membri e con l'ESMA, stabilendo i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti.
  Il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria giovanile (EuSEF, European social entrepreuneuership funds) si prefigge di sviluppare un mercato interno per i fondi qualificati per l'imprenditoria sociale, istituendo un quadro normativo comune per i fondi d'investimento che assicurano finanziamenti alle imprese sociali che forniscono servizi di assistenza, accesso al lavoro, integrazione sociale, professionale, tutela ambientale.
  Tale quadro comune riguarda determinati requisiti qualitativi per tali fondi, con particolare riferimento alla composizione del portafoglio, e requisiti per i gestori di investimento collettivo che raccolgono capitali, che così possono utilizzare la denominazione «EuSEF».
  Il regolamento ha come obiettivo quello di far crescere le imprese sociali all'interno dell'Unione, fornendo una disciplina uniforme per tutti gli Stati membri, e tutelando anche l'investitore.
  L'atto disciplina i requisiti sia per la commercializzazione dei fondi, sia per i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale, i compiti delle autorità competenti degli Stati membri in relazione all'attività di registrazione dei gestori, di cooperazione amministrativa e di scambio di informazioni con le autorità degli altri Stati membri e con l'ESMA, stabilendo inoltre i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti.
  Per quanto riguarda il contenuto dello schema di decreto legislativo, rileva innanzitutto come esso sia stato predisposto ai sensi della delega contenuta nell'articolo 12 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013), la quale, all'allegato B, annovera anche la direttiva 2011/61/UE.
  Il predetto articolo 12 della legge n. 96 del 2013 elenca i principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega.
  In linea generale le norme di delega sono volte a consentire che una società di gestione di fondi di investimento alternativi possa prestare i servizi previsti dalla direttiva, istituire e gestire i fondi comuni d'investimento alternativi in altri Stati comunitari ed extracomunitari e, viceversa, che una società di gestione non domestica possa istituire e gestire FIA in Italia.
  Sono previste le eventuali modifiche necessarie alle norme del TUF riguardanti la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento, onde garantire che una società di gestione operante in Italia rispetti le norme italiane in materia di costituzione e funzionamento dei FIA e che la prestazione dei servizi da parte delle succursali avvenga nel rispetto delle regole di comportamento del TUF. In tale ambito viene specificato come le modifiche al TUF debbano interessare anche la disciplina dell'attività di depositario (banca depositaria) e della responsabilità di questo nei confronti della società di gestione e dei partecipanti al fondo. Si introducono inoltre obblighi specifici per i casi di acquisto da parte dei GEFIA di partecipazioni rilevanti di controllo in emittenti e di società non quotate; misure di tutela dell'investitore, sia per gli aspetti informativi sia per quelli concernenti l'offerta di quote, nonché sanzioni amministrative pecuniarie, in linea e nei limiti massimi previsti da quelle già stabilite nel TUF, per le violazioni delle regole dettate nei confronti dei GEFIA.
  In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 prescrive che il legislatore delegato apporti al TUF le modifiche e integrazioni necessarie per l'integrale recepimento della direttiva, prevedendo, altresì:
   il ricorso, ove opportuno, alla disciplina secondaria;
   l'attribuzione delle competenze e dei poteri di vigilanza previsti nella direttiva alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB).

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  La lettera b) prevede che siano apportate al TUF modifiche e integrazioni dirette a consentire che:
   una società di gestione del risparmio (SGR) possa prestare i servizi previsti ai sensi della direttiva, nonché possa istituire e gestire fondi di comuni investimento alternativi in altri Stati comunitari ed extracomunitari;
   una società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi, comunitaria o extracomunitaria, possa istituire e gestire fondi comuni di investimento alternativi in Italia secondo quanto previsto dalla direttiva.

  Ricorda al riguardo che le società di gestione del risparmio (SGR) sono società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia, autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. Si definiscono società di gestione armonizzate le società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, autorizzate ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. Le SGR, per poter svolgere il servizio di gestione collettiva e le altre attività dalle stesse esercitabili, devono essere autorizzate dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB. Le SGR autorizzate sono iscritte in un apposito albo, tenuto dalla Banca d'Italia.
  La lettera c) prevede di apportare al TUF le necessarie modifiche per l'adeguamento alla disciplina comunitaria delle norme concernenti la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi.
  Il criterio di delega prevede che tali modifiche debbano anche garantire:
   che una società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi operante in Italia sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di investimento alternativi;
   che la prestazione in Italia dei servizi da parte di succursali delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi avvenga nel rispetto delle regole di comportamento fissate dal TUF.
  La lettera d) prevede che siano apportate al TUF le opportune modifiche concernenti:
   l'attività di depositaria ai sensi della direttiva;
   la responsabilità della depositaria nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo.

  Al riguardo, ricorda che la direttiva 2011/61/UE prevede che i gestori, per ogni fondo di investimento alternativo da loro gestito, nominino un depositario unico, il quale svolge principalmente la funzione di assicurare il monitoraggio dei flussi di cassa del fondo di investimento alternativo. Il depositario può essere costituito da:
   un ente creditizio costituito nell'UE conformemente alla direttiva relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio;
   un'impresa di investimento costituita nell'UE, soggetta ai requisiti della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale;
   un altro tipo di istituto soggetto a regolamentazione prudenziale e a vigilanza costante.

  La lettera e) prevede di modificare il TUF al fine di introdurvi gli obblighi relativi all'acquisto di partecipazioni rilevanti e di controllo in società non quotate e emittenti da parte di società di gestione di fondi alternativi di investimento, mentre la lettera f) prevede di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti nella direttiva, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-octies del TUF (il quale, nell'individuare i poteri della CONSOB prevede, tra l'altro, che quest'ultima vigili sull'osservanza delle disposizioni di cui al titolo I-bis del medesimo TUF, relativo Pag. 29all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato – abusi di mercato).
  La lettera g) prescrive di modificare il TUF, se necessario, per recepire le disposizioni della direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti.
  La lettera h) prevede la ridefinizione della disciplina concernente l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento alternativi, siano essi nazionali, comunitari o appartenenti a Paesi terzi.
  La lettera i) prevede l'attuazione delle misure di tutela dell'investitore, con particolare riferimento alle informazioni per gli investitori: a tal fine viene prescritto l'adeguamento della disciplina dell'offerta delle quote o azioni di fondi comuni di investimento alternativi.
  La lettera l) concerne la commercializzazione in Italia di quote di fondi comuni di investimento alternativi presso investitori al dettaglio, prevedendo, a garanzia dell'investitore, che in tale ipotesi i fondi siano soggetti a prescrizioni più rigorose di quelle applicabili ai fondi comuni di investimento alternativi commercializzati presso investitori professionali.
  La lettera m) indica al legislatore delegato di prevedere sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi, in linea con quelle già stabilite dal TUF in tema di disciplina degli intermediari.
  Al riguardo segnala come la relazione illustrativa affermi che il criterio di delega relativo alle sanzioni è basato sull'articolo 2 della legge n. 96 del 2013, il quale prevede che il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
  La lettera n) stabilisce che, per il corretto e integrale recepimento della direttiva, si provveda anche alla ridefinizione:
   della disciplina degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) diversi dai fondi comuni di investimento;
   del regime delle riserve di attività per la gestione collettiva del risparmio.
  Al riguardo ricorda che gli OICR, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m) del TUF, sono i fondi comuni di investimento (istituiti e gestiti dalle SGR), e le società di investimento a capitale variabile (SICAV); a loro volta le SICAV sono società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.
  La lettera o) prevede di apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per migliorare il coordinamento con le altre disposizioni vigenti, mentre la lettera p) prescrive il coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICR.
  Al riguardo, segnala come la relazione tecnica indichi sul punto che, quantunque la direttiva 2011/61/UE non investa direttamente le norme nazionali in materia fiscale, il suddetto criterio di delega consente di disciplinare specifici aspetti fiscali connessi ai fondi di investimento alternativi.
  Per quel che attiene invece al termine per l'esercizio della delega, segnala come lo schema di decreto faccia parte di un gruppo di schemi di decreto legislativo approvati dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 dicembre 2013, in prossimità della scadenza dei termini per l'esercizio della delega (4 dicembre). In questo modo il Governo può avvalersi, nell'esercizio della potestà legislativa delegata, di un meccanismo di scorrimento dei termini, disposto in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, recante le norme generali sulla partecipazione Pag. 30dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In base a tale norma, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
  Pertanto, in forza di tale previsione il termine per l'esercizio della delega scadrà il 4 marzo 2014.
  Passando quindi a sintetizzare il contenuto dello schema di decreto, segnala innanzitutto come sia stato predisposto, e messo a disposizione di tutti i componenti della Commissione, un testo a fronte nel quale si evidenziano, in corrispondenza dei singoli articoli dello schema, tutte le modifiche apportate alla legislazione vigente, al fine di assicurare la maggiore intellegibilità delle predette modifiche.
  Gli articoli da 1 a 7 dello schema apportano un'ampia serie di modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.
  Oltre ad aggiornare le definizioni recate dal TUF, al fine di renderle più simili alla disciplina europea, ferme restando le specificità della normativa nazionale (società di investimento e gestori italiani), lo schema di decreto modifica in termini organici la struttura del Titolo III dello stesso TUF (relativo alla gestione collettiva del risparmio), prevedendo una suddivisione delle norme sulla gestione collettiva del risparmio secondo le seguenti macro aree:
   1) soggetti autorizzati e attività esercitabili; in particolare viene previsto che l'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio sia riservato alle SGR, alle SICAV, alle SICAF (società di investimento a capitale fisso che gestiscono FIA), alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano;
   2) disciplina dei soggetti autorizzati (fondi comuni di investimento, SICAV e SICAF in gestione esterna, strutture master-feeder, fusione e scissione);
   3) operatività transfrontaliera dei gestori italiani ed esteri;
   4) commercializzazione in Italia di OICVM e FIA;
   5) obblighi supplementari per le SGR i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo;
   6) disciplina del depositario.

  In dettaglio, l'articolo 1, comma 1, reca le modifiche alla parte I (Disposizioni comuni) del TUF, inserendovi le seguenti nuove definizioni:
   Società di investimento a capitale fisso (SICAF): società per azioni a capitale fisso di nuova istituzione; si tratta di un organismo di investimento collettivo del risparmio di tipo chiuso che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE (un FIA o gestore di FIA); può gestire direttamente il proprio patrimonio o affidarne la gestione ad un gestore esterno; è disciplinata dalle norme del TUF e del codice civile ed è autorizzata e vigilata dalla Banca d'Italia.
   Organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR): sono inclusi in tale definizione tutti gli organismi di investimento collettivo (OICVM e FIA) presenti nella normativa comunitaria, quindi sia i fondi comuni, sia le società di investimento: caratteristiche fondamentali di tali organismi sono la pluralità degli investitori e l'autonomia patrimoniale.
   OICR aperto e OICR chiuso: si qualifica come aperto il fondo che garantisce il diritto di rimborso su richiesta dei partecipanti, secondo la frequenza e le modalità previste dallo statuto o dal regolamento, mentre sono considerati fondi chiusi tutti gli altri.
   OICR italiano: fondi comuni di investimento, SICAV e SICAF.
   Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari italiani (OICVM italiani): fondi comuni di investimento e SICAV rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE.Pag. 31
   OICVM UE: organismi di investimento collettivo in valori mobiliari armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE, costituiti in un Stato membro dell'UE diverso dall'Italia.
   OICR alternativo italiano (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la SICAV e la SICAF rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE; a tale riguardo la SICAV può assumere la forma di OICVM o di FIA, mentre le SICAF possono essere solo FIA.
   FIA italiano riservato: un OICR alternativo a cui possono partecipare solo investitori professionali e altre categorie di investitori individuate dal MEF con proprio regolamento.
   FIA UE: fondi e società rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE costituiti in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia.
   FIA non UE: FIA costituiti in uno Stato non appartenente all'UE.
   Fondo europeo per il venture capital (EuVECA) e Fondo europeo per l'imprenditoria sociale (EuSEF): fondi alternativi che godono di una disciplina armonizzata sul prodotto e sul gestore ai sensi dei regolamenti (UE) n. 345 e n. 346 del 2013.
   Investitori professionali e investitori al dettaglio: i primi sono clienti professionali privati e pubblici.
   Gestione collettiva del risparmio: servizio che si realizza attraverso la gestione di OICR e dei relativi rischi.
   Società di gestione UE: società autorizzata in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più OICVM.
   Gestore di FIA UE e non UE (GEFIA UE e GEFIA non UE): società autorizzata che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA, a seconda della propria sede legale.
   Gestore: tutte le società italiane, UE e non UE autorizzate a gestire OICVM e FIA; non sono gestori la SGR, la SICAV e la SICAF che non gestiscono direttamente il proprio patrimonio.
   Quote e azioni di OICR: le quote dei fondi comuni investimento, le azioni di SICAV e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di SICAF.
   Soggetti abilitati: a tale riguardo la definizione è stata integrata per includervi i nuovi soggetti autorizzati in Italia ai sensi della direttiva 2011/61/UE: SICAF, GEFIA UE e GEFIA non UE.

  Il comma 3 dell'articolo 1 inserisce nel TUF un nuovo articolo 4-quinquies, il quale individua le autorità nazionali competenti nella Banca d'Italia e nella CONSOB, attribuendo alle due autorità, secondo le rispettive attribuzioni, i compiti di vigilanza e di cooperazione previsti dai regolamenti UE.
  L'articolo 2 contiene le modifiche alla parte II (relativa alla disciplina degli intermediari), titolo I (Disposizioni generali), del TUF.
  In particolare le modifiche apportate dal comma 1 attribuiscono alle autorità di vigilanza, segnatamente alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, un potere di intervento per evitare che i limiti massimi di leva finanziaria fissati dai GEFIA per i FIA italiani riservati che gestiscono siano tali da poter creare rischi sistemici.
  L'articolo 3 contiene le modifiche alla parte II, titolo II (Servizi e attività d'investimento), del TUF.
  In particolare, ai sensi del comma 3, in tema di offerta fuori sede, i nuovi soggetti (SICAF, GEFIA UE e non UE) sono inclusi tra coloro i quali sono abilitati a promuovere e collocare fuori sede strumenti finanziari e servizi e attività d'investimento (al pari delle SGR, delle SICAV e delle società di gestione UE).
  L'articolo 4 contiene le modifiche alla parte II, titolo III del TUF, relativo alla disciplina della Gestione collettiva del risparmio.
  In particolare il comma 1, inserendo un nuovo articolo 32-quater nel TUF, prescrive che l'esercizio in via professionale Pag. 32del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato alle SGR, alle SICAV, alle SICAF, alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano.
  Il comma 2 inserisce nel TUF nuovo capo I-bis, contenente la disciplina dei soggetti autorizzati, suddivisa in tre sezioni: sezione I, relativa alle SGR; sezione II, relativa alle SICAV e alle SICAF; sezione III, relativa alle disposizioni comuni e alle deroghe.
  In tale contesto, in base alle modifiche apportate all'articolo 34 del TUF, le SGR possono gestire sia OICVM, qualora autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV), sia FIA, qualora autorizzate ai sensi della direttiva 2011/61/UE. All'autorizzazione provvede la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, che disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza.
  Le modifiche apportate all'articolo 35 del TUF dal comma 4 prevedono due distinte sezioni dell'albo delle SGR: una per le società autorizzate a gestire OICVM e una per le società autorizzate a gestire FIA; sono previste, inoltre, sezioni distinte nell'elenco delle società estere (società di gestione UE, GEFIA UE, GEFIA non UE) da allegare all'albo di cui sopra. L'albo è tenuto dalla Banca d'Italia che rilascia le autorizzazioni. Ricorda che tale distinzione in precedenza non era necessaria in quanto, prima dell'entrata in vigore della direttiva 2011/61/UE, a livello europeo esisteva una sola disciplina armonizzata per gli OICVM e per i gestori di tali organismi (SGR, SICAV e società di gestione UE).
  I nuovi articoli da 35-bis a 35-undevicies del TUF, inseriti dal comma 5, disciplinano le SICAV e le SICAF, con un modello unitario e con differenze limitate.
  La disciplina delle SICAF persegue due finalità:
   a) allineare i regimi di vigilanza cui sono soggette, rispettivamente, le SICAF e le SGR con i relativi fondi chiusi, tenuto conto delle diverse caratteristiche strutturali di tali veicoli;
   b) assicurare la massima flessibilità di utilizzo possibile allo strumento delle SICAF, tenuto anche conto delle prassi di mercato relative alla strutturazione degli schemi di investimento di natura societaria.

  Secondo quanto emerso nel corso della consultazione pubblica, si è previsto che le SICAV e le SICAF autorizzate in Italia sono iscritte dalla Banca d'Italia in un apposito albo. Le SICAV possono essere OICVM o FIA, mentre le SICAF sono solo FIA. Per questo motivo l'albo delle SICAV prevede due sezioni distinte, in quanto i requisiti richiesti agli OICVM e ai FIA sono diversi (articolo 35-ter). Ai sensi del nuovo articolo 35-quinquies del TUF per le SICAF è prevista una disciplina del capitale più flessibile rispetto a quella delle SICAV.
  Il nuovo articolo 35-undecies prevede un regime agevolato per i GEFIA che gestiscono portafogli di FIA le cui attività non superano determinate soglie (de minimis).
  Il capo II (OICR italiani), introdotto dal comma 6 reca, in primo luogo, al novellato articolo 36 del TUF, principi generali che disciplinano i fondi comuni di investimento, che sono stati adeguati alla nuova normativa europea per quanto riguarda la delega di funzioni e le attività esercitabili da parte dei gestori nonché i compiti del depositario. Rimane invariata la responsabilità del gestore e la segregazione patrimoniale del fondo.
  Il novellato articolo 38 del TUF disciplina le SICAV e le SICAF che designano un gestore esterno e che pertanto non possono essere destinatari delle norme di condotta sulla gestione collettiva, applicabili solo ai gestori.
  Al novellato articolo 40 sono quindi previste norme in materia di autorizzazione – rilasciata dalla Banca d'Italia – e regole di funzionamento delle strutture master-feeder (madre – figlia), mentre i nuovi articoli 40-bis e 40-ter del TUF regolamentano le fattispecie di fusione e scissione di organismi di investimento del risparmio, anch'esse soggette all'autorizzazione della Banca d'Italia.
  Il capo II-bis del TUF disciplina l'operatività transfrontaliera dei gestori i quali Pag. 33sono: SGR (che gestiscono sia OICVM sia FIA); società di gestione UE (che gestiscono OICVM); GEFIA UE (che gestiscono FIA); GEFIA non UE (che gestiscono FIA).
  In tale ambito il novellato articolo 41 disciplina l'operatività transfrontaliera delle SGR, prevedendo che le SGR italiane possono prestare negli Stati UE e non UE le attività previste dalle direttive europee per le quali sono state autorizzate.
  Inoltre in tale contesto il nuovo articolo 41-ter del TUF prevede che qualora un GEFIA UE, autorizzato nel proprio Stato membro d'origine, intenda gestire in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali un FIA stabilito in Italia, è tenuto a comunicarlo alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine che, a sua volta, trasmettono tutta la documentazione alla Banca d'Italia, secondo le procedure previste dalla direttiva.
  Ai sensi del nuovo articolo 41-quater, se un GEFIA non UE sceglie l'Italia come Stato di riferimento per gestire FIA italiani e FIA UE o commercializzare nell'UE i FIA da essa gestiti, deve chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia curerà l'iscrizione del gestore in un'apposita sezione dell'elenco allegato all'albo delle SGR. Se invece il GEFIA non UE viene autorizzato in un altro Stato membro e vuole gestire un FIA italiano in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali, deve comunque rispettare la normativa italiana, come previsto per i GEFIA UE.
  Il capo II-ter del TUF (articoli da 42 a 44) disciplina la commercializzazione di OICR che può riguardare: OICVM UE; FIA riservati; FIA non riservati, i quali quindi possono essere commercializzati a investitori al dettaglio.
  Come regola generale, l'autorizzazione delle SGR e dei GEFIA non UE (che scelgono l'Italia come Stato membro di riferimento) spetta alla Banca d'Italia (che ne cura anche l'iscrizione all'albo), mentre la commercializzazione di FIA in Italia e nell'UE con passaporto (per i soggetti autorizzati in Italia) è preceduta da una notifica alla CONSOB. Le stesse regole valgono per SICAV e SICAF autogestite.
  I FIA italiani non riservati ad investitori professionali possono essere commercializzati in Italia da gestori autorizzati nei confronti di investitori al dettaglio previa notifica alla CONSOB.
  La differenza sostanziale rispetto alla commercializzazione nei confronti di investitori professionali è che alla lettera di notifica è allegato il prospetto destinato alla pubblicazione, il quale soggiace alla disciplina contenuta nella parte IV, titolo II, capo I, del TUF, riguardante l'offerta al pubblico di OICR. Inoltre tali FIA sono soggetti alle regole prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio fissate dalla Banca d'Italia con proprio regolamento.
  Il nuovo capo II-quater del TUF (articoli 45 e 46) disciplina gli obblighi delle SGR i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo di società non quotate e di emittenti.
  In particolare, l'articolo 45, comma 2, prevede che le informazioni riguardanti l'acquisizione del controllo di una società non quotata debbano essere comunicate dalla SGR, dalle SICAV e dalle SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni: a) alla società; b) agli azionisti; c) alla CONSOB.
  Il nuovo capo III del TUF (articoli da 47 a 49) riorganizza la disciplina del depositario per renderla conforme alla direttiva 2011/61/UE.
  In merito il novellato l'articolo 47, comma 2, del TUF stabilisce che l'incarico di depositario può essere assunto solo dai soggetti sottoposti a regolamentazione prudenziale e vigilanza continuativa da parte di Banca d'Italia, ovvero banche autorizzate in Italia, succursali italiane di banche comunitarie, SIM e succursali italiane di imprese di investimento. Non è invece ammessa la possibilità che il depositario sia una banca o un'impresa di investimento comunitaria senza succursale in Italia.
  L'articolo 5 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche alla parte II, titolo IV del TUF, che regola i provvedimenti ingiuntivi e di crisi degli intermediari finanziari, al fine di inserire in tale Pag. 34ambito i nuovi intermediari nazionali e extracomunitari previsti dalla direttiva 2011/61/UE, nonché per apportare alcune correzioni di formulazione.
  L'articolo 6 contiene le modifiche alla parte IV (relativa alla disciplina degli emittenti), titolo II (concernente l'appello al pubblico risparmio), del TUF.
  In particolare, i commi da 2 a 5 modificano gli articoli 94, 98, 98-ter e 98-quater, relativi all'offerta al pubblico di OICR, per consentire una maggiore tutela dell'investitore al dettaglio.
  Ai commi 3 e 4, viene previsto infatti che, nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e non UE, aperti o chiusi, il prospetto o la documentazione d'offerta possono essere pubblicati solo una volta concluse le procedure di notifica (per i FIA italiani) o di autorizzazione (per i FIA UE e non UE) previste dall'articolo 44 del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione, da emanarsi con regolamento della CONSOB.
  Il comma 6 abroga invece un riferimento interno ad una norma non più presente nel TUF.
  L'articolo 7 contiene modifiche alla parte V (Sanzioni), titolo II (Sanzioni amministrative), del TUF, volte ad estendere le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste anche alle violazioni di norme introdotte in attuazione della direttiva 2011/61/UE.
  L'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 252 del 2005, che disciplina le forme pensionistiche complementari, al fine di adeguare la terminologia e i riferimenti normativi alla nuova disciplina del depositario prevista dagli articoli 47, 48 e 49 del TUF, sostituiti dall'articolo 4 dello schema di decreto.
  Gli articoli da 9 a 15 sono volti a dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICR.
  In particolare, l'articolo 9, al comma 1, estende alle SICAF che investono in beni immobiliari le disposizioni fiscali applicabili ai fondi comuni di investimento immobiliare.
  Il comma 2 specifica inoltre che alle SICAF diverse da quelle immobiliari si rendono applicabili le medesime disposizioni previste per le SICAV, ossia le agevolazioni in materia di imposta di registro, nonché la previsione che ai proventi dalle stesse distribuiti non si applica il regime fiscale degli utili.
  Ai sensi del comma 3, alle SICAF, a prescindere dall'oggetto dell'investimento, si applicano le disposizioni in materia di IRAP previste per le SICAV.
  In merito alla formulazione della disposizione, osserva come essa non faccia ricorso alla tecnica della novella legislativa utilizzata negli altri articoli dello schema di decreto, prevedendo invece una serie di rinvii legislativi che rendono più difficile la comprensione della nuova normativa.
  L'articolo 10 modifica l'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (in materia di accertamento delle imposte sui redditi), al fine di aggiornare le disposizioni relative alla ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici alle nuove norme introdotte nel TUF.
  La modifica alla percentuale dell'aliquota rappresenta un mero coordinamento con le disposizioni già in vigore a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 6, decreto – legge n. 138 del 2011, che ha unificato al 20 per cento le aliquote di tassazione delle rendite finanziarie.
  Inoltre viene individuato il sostituto d'imposta tenuto ad applicare la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani gestiti da una società di gestione estera che operi in Italia in regime di libera prestazione di servizi, prevedendo che la ritenuta sia applicata dalla stessa SGR estera o da un rappresentante fiscale.
  L'articolo 11 modifica l'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983 (la quale istituisce e regola i Fondi comuni di investimento mobiliare) al fine di disciplinare in un unico articolo il regime di tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione Pag. 35a tutte le tipologie di OICR di diritto estero, ad esclusione dei fondi e delle SICAF immobiliari, uniformandolo al regime di tassazione degli omologhi prodotti di diritto italiano. Tali modifiche si rendono necessarie a seguito del recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, i quali possono investire in beni anche diversi dagli strumenti finanziari.
  L'articolo 12 modifica l'articolo 73 del TUIR (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), relativo alla definizione dei soggetti passivi IRES, per aggiornarlo inserendovi la nuova definizione di OICR immobiliari, la quale comprende sia i fondi immobiliari sia le SICAF immobiliari, le quali hanno il medesimo regime fiscale dei predetti fondi.
  L'articolo 13 modifica il regime di tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari di diritto estero, uniformandolo al regime di tassazione degli omologhi prodotti di diritto italiano. Tali modifiche si rendono necessarie a seguito del recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi che consente alle SGR italiane di istituire e gestire fondi immobiliari all'estero in regime di libera prestazione dei servizi.
  In particolare, ai sensi del comma 2 è previsto che, in linea generale, sui proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari di diritto estero, percepiti da soggetti residenti, si applica una ritenuta del 20 per cento.
  Inoltre, al pari di quanto disciplinato dall'articolo 32 del decreto – legge n. 78 del 2010, il comma 5 prevede la tassazione per trasparenza per i partecipanti che possiedono quote superiori al 5 per cento dell'organismo.
  L'articolo 14 reca talune norme di coordinamento per adeguare alcune disposizioni tributarie vigenti alle modifiche apportate dallo schema di decreto.
  In particolare, il comma 1 novella l'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, che disciplina l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, consentendo all'investitore di applicare la tassazione sostitutiva del 20 per cento sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani ed esteri.
  Il comma 2 uniforma la base imponibile per la determinazione dei redditi di capitale per gli OICR e individua il sostituto d'imposta tenuto ad applicare la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari istituiti da una società di gestione estera.
  Il comma 3 consente la compensazione dei risultati negativi accumulati dagli OICVM italiani con le ritenute da applicare sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICR esteri gestiti dalla medesima SGR.
  L'articolo 15 reca le disposizioni finali e transitorie. In particolare, il comma 1 prevede che le disposizioni contenute nei provvedimenti attuativi del TUF attualmente vigenti (regolamenti di Banca d'Italia e CONSOB, regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze n. 228/1999) continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni di attuazione. In continuità con l'ordinamento vigente, Banca d'Italia e CONSOB continuano a esercitare, nel periodo transitorio, i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal TUF.
  Ai sensi dei commi da 2 a 5 le SGR che attualmente gestiscono FIA italiani possono continuare la propria attività e devono adeguarsi alle disposizioni di recepimento della direttiva entro il 22 luglio 2014. Al fine di semplificare le procedure e ridurre i costi per gli operatori nazionali, le stesse SGR non sono tenute a presentare, entro il 22 luglio 2014, una nuova domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia: è infatti sufficiente che le SGR rispettino le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva e ne diano comunicazione alle autorità di vigilanza.
  Inoltre, ai sensi del comma 16, i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo svolgono l'incarico di depositario sono tenuti a adottare le misure necessarie a rispettare gli articoli 48 e 49 del TUF, come modificati dall'articolo Pag. 364 dello schema, entro il 22 luglio 2014 (per i FIA e i fondi pensione), ovvero entro il 22 luglio 2015 (per gli OICVM).
  L'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dallo schema di decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Nel ribadire la notevole complessità del provvedimento, si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Daniele PESCO (M5S) domanda se sia possibile procedere al recepimento nell'ordinamento nazionale dei regolamenti n. 345/2013 e n. 346/2013, dal momento che la norma di delega per l'adeguamento della normativa nazionale ai predetti regolamenti è contenuta nel disegno di legge C. 1836, Legge di delegazione europea – secondo semestre 2013, ancora all'esame della Camera.
  Più in generale ritiene opportuno specificare meglio alcuni aspetti delle complesse modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In tale contesto ritiene che la Commissione Finanze avrebbe dovuto essere coinvolta nella definizione dello schema di decreto fin dalla fase di consultazione svolta in materia dal Ministero dell'economia e delle finanze.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, con riferimento ai rilievi espressi dal deputato Pesco, evidenzia come lo schema di decreto non sia finalizzato ad adeguare l'ordinamento nazionale alle previsioni dei regolamenti n. 345/2013 e n. 346/2013, i quali intervengono su una materia, quella delle regole applicabili ai gestori di fondi europei per il venture capital e di fondi europei per l'imprenditoria sociale, peraltro connessa a quella affrontata dal provvedimento, che recepisce invece la direttiva 2011/61/UE, relativa invece ai fondi di investimento alternativi (FIA), nel cui ambito sono compresi anche i predetti fondi di venture capital.
  Ricorda, peraltro, che per l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti europei non è sempre necessaria un'apposita delega legislativa.

  Marco CAUSI (PD) sottolinea come ogni riflessione sul provvedimento debba tenere conto del fatto che la fonte primaria dell'intervento normativo in esame è costituita dalla legislazione europea.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, rileva come la VI Commissione si trovi nella situazione di esaminare, attraverso due distinti procedimenti: da un lato, lo schema di decreto di recepimento della direttiva 2011/61/UE, e, dall'altro, il disegno di legge C. 1836, il quale contiene anche una delega per il recepimento dei regolamenti n. 345/2013 e n. 346/2013. Ritiene che tale circostanza testimoni della notevole complessità e articolazione degli interventi normativi avviati a livello europeo sui temi dei fondi di investimento, che renderà necessario un attento esame del provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

  La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.
Atto n. 60.

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