CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 dicembre 2013
139.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 12 dicembre 2013.

Audizione dei rappresentanti di Confguide, ANGT (Associazione nazionale guide turistiche) e Federagit – Confesercenti guide turistiche, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni Prodani n. 7-00116 e Petitti n. 7-00182, riguardanti la revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica.

  L'audizione informale si è svolta dalle 12.00 alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 12 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Davide CRIPPA.

  La seduta comincia alle 13.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Angelo SENALDI (PD), relatore, fa presente che la Commissione attività produttiva è chiamata ad esprimere un parere alla XIV Commissione Politiche europee sul disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive Pag. 268europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea-Legge di delegazione europea 2013-II Semestre», nonché sul disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
  In particolare il disegno di legge, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, è stato presentato alla Camera dei deputati il 22 novembre 2013 (C 1836), sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 del 2012, che trova qui prima applicazione. Ricorda in proposito che l'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 del 2012 prevede infatti che nel caso in cui, dopo l'approvazione della legge di delegazione europea per l'anno di riferimento, si rilevino ulteriori esigenze di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, il Governo può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento e dalla dicitura: «secondo semestre».
  Ricorda che il 31 luglio 2013 la Camera ha approvato in via definitiva la legge di delegazione europea 2013 (L. 6 agosto 2013, n. 96) che ha conferito una delega al Governo per l'attuazione di 40 direttive e 5 rettifiche di direttive. Come segnalato nella relazione del disegno di legge in esame, successivamente alla presentazione del disegno di legge annuale di delegazione europea al Parlamento sono state pubblicate numerose direttive, molte delle quali necessitano di recepimento con norme di rango primario e recano un termine di recepimento che non consente di rinviare il conferimento delle relative deleghe al successivo disegno di legge di delegazione europea.
  Il provvedimento consta di 7 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono, rispettivamente, 2 e 13 direttive da recepire con decreto legislativo; nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della X Commissioni segnala in particolare le seguenti direttive contenute nell'Allegato B del disegno di legge in esame:
   la direttiva 2013/11/UE il cui obiettivo è quello di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno garantendo che i consumatori possano, su base volontaria, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie. La Direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che prevede l'obbligatorietà di tali procedure, a condizione che tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario.

  La Direttiva si applica alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere, concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell'Unione e consumatori residenti nell'Unione attraverso l'intervento di un organismo ADR che propone o impone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole. Il termine per il recepimento della Direttiva è il 9 luglio 2015:
   la direttiva 2013/29/UE stabilisce norme volte a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando un livello elevato di protezione della salute umana e di Pag. 269sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, tenendo conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale. Inoltre fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere messi a disposizione sul mercato. La direttiva è composta di 50 articoli e 5 allegati.
  Più in particolare il Capo I disciplina l'ambito di applicazione ed elenca una serie di definizioni. Inoltre regola la libera circolazione dei prodotti pirotecnici, prevede una classificazione degli articoli pirotecnici distinti in fuochi pirotecnici; articoli pirotecnici teatrali; altri articoli pirotecnici. Infine prevede limiti di età e limiti legati alle conoscenze specialistiche dei fruitori. Il Capo II riguarda gli obblighi dei fabbricanti e dei distributori. Il Capo III disciplina la conformità degli articoli pirotecnici. Il Capo IV riguarda la notifica degli organismi di valutazione della conformità, mentre il Capo V riguarda la sorveglianza del mercato di prodotti pirotecnici. Il Capo VI riguarda le competenze di esecuzione e, infine, il Capo VII prevede disposizioni transitorie e finali e le sanzioni. I cinque allegati forniscono informazioni dettagliate su requisiti essenziali di sicurezza, le procedure di valutazione della conformità, la dichiarazione di non conformità e infine, sulla direttiva abrogata e le successive modifiche. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva. Le disposizioni di recepimento si applicano a decorrere dal 1o luglio 2015:
   la direttiva 2013/30/UE, il cui obiettivo è di ridurre, per quanto possibile, il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di limitarne le conseguenze, aumentando la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento, fissando nel contempo le condizioni minime di sicurezza per la ricerca e lo sfruttamento in mare nel settore degli idrocarburi, limitando possibili interruzioni della produzione energetica interna dell'Unione e migliorando i meccanismi di risposta in caso di incidente. La direttiva è composta di 44 articoli e 9 allegati.

  Dopo aver fornito la definizione di incidente grave, la direttiva interviene sulla responsabilità dell'operatore, sia dal punto di vista della sua individuazione, che dal punto di vista delle garanzie che tale soggetto deve fornire anteriormente all'inizio (o, nel caso di impianti esistenti, nei cui confronti trova applicazione la direttiva, fatte salve le norme sul regime transitorio), alla prosecuzione delle operazioni in mare. Si richiede, pertanto, che in sede di rilascio dell'autorizzazione alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (ai sensi della direttiva 94/22/CEE), lo Stato membro si assicuri che il soggetto autorizzato sia in possesso della capacità finanziaria necessaria per garantire in maniera costante operazioni sicure ed efficaci in tutte le condizioni prevedibili, fornendo al contempo prove adeguate sulla capacità di adottare le misure idonee a coprire le responsabilità derivanti da incidenti gravi. Nel valutare la capacità tecnica e finanziaria, lo Stato membro tiene in opportuna considerazione gli effetti che un incidente grave potrebbe produrre su tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale. I titolari delle autorizzazioni sono anche «operatori responsabili» ai sensi della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. Tale ultima direttiva è modificata estendendone l'applicabilità anche alle acque marine interessate, come definite dalla direttiva 2008/56/CE.
  Gli impianti di produzione e le infrastrutture connesse possono essere esercitati nelle aree autorizzate solo dagli operatori designati dei quali il titolare dell'autorizzazione garantisce la capacità di soddisfare i requisiti richiesti per lo svolgimento delle specifiche operazioni.Pag. 270
  Nello svolgimento di ogni attività legata alle operazioni in mare, l'operatore dovrà adottare le più idonee misure di riduzione del rischio: deve cioè ridurre il rischio di incidente grave fino a raggiungere un livello minimo ragionevole oltre il quale il costo di un'ulteriore riduzione del rischio sarebbe assolutamente sproporzionato rispetto ai vantaggi derivanti da tale riduzione.
  La responsabilità dell'operatore è disciplinata anche nel momento in cui gli impianti di perforazione, non ancora attivi, sono in transito nelle acque marine: in tal caso vengono equiparati alle navi e sono soggetti alle convenzioni marittime internazionali (SOLAS, MARPOL, codice MODU) e al diritto dell'Unione in materia di controllo dello Stato di approdo e rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera. Ulteriori innovazioni riguardano la fase della preparazione ed effettuazione delle operazioni in mare, riguardo alla quale la direttiva introduce particolari cautele che consentano una pianificazione dettagliata dei rischi e delle misure di intervento da adottare in caso di incidente, consentendo una più accurata vigilanza da parte dell'autorità designata dallo Stato membro.
  Nel caso in cui si verifichi o possa essere imminente un incidente grave, l'operatore deve, senza indugio, darne comunicazione allo Stato membro, inserendo i dettagli appropriati e sufficienti riguardo al luogo, all'intensità e alla natura dell'incidente e all'ipotesi di aggravamento della situazione, compreso il potenziale coinvolgimento transfrontaliero. Gli Stati provvedono affinché in caso di incidente grave l'operatore adotti tutte le misure adeguate per prevenirne l'aggravarsi e limitarne le conseguenze. Le autorità competenti possono assistere l'operatore, anche con la fornitura di ulteriori risorse. Per quanto riguarda la partecipazione del pubblico, la direttiva precisa che alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi è applicabile la Convenzione di Aarhus, specificando che precedentemente alla perforazione di un pozzo di esplorazione deve essere informato il pubblico, attraverso pubblici proclami o mezzi di comunicazione elettronica, consentendo la partecipazione al procedimento di associazioni di tutela degli interessi ambientali diffusi, nonché la proposizione di osservazioni da parte dei soggetti interessati, con successiva comunicazione delle decisioni adottate.
  Gli Stati membri designano un'autorità competente responsabile per le funzioni di regolamentazione. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente agisca indipendentemente da politiche, decisioni di natura regolatoria o altre considerazioni non correlate ai suoi compiti a norma della presente direttiva; ogni Stato membro provvede affinché la propria autorità competente proceda allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con altre autorità competenti, tra l'altro attraverso il gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività in mare nel settore degli idrocarburi (EUOAG), e svolga consultazioni sull'applicazione del pertinente diritto nazionale e dell'Unione con operatori del settore, altre parti interessate e la Commissione.
  L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA, «Agenzia») fornisce agli Stati membri e alla Commissione assistenza tecnica e scientifica conformemente al proprio mandato a norma del regolamento (CE) n. 1406/2002.
  Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva in oggetto e adottano tutti le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
  La Direttiva 2013/30/Ue è entrata in vigore il 18 luglio 2013 e gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa, entro il 19 luglio 2015.
  Per quanto concerne il disegno di legge europea per il 2013 bis, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ricorda che è stato presentato Pag. 271alla Camera dei deputati il 28 novembre 2013 (C. 1864) in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
  La legge n. 234 del 2012 prevede infatti che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
  Ricorda che il 31 luglio 2013 la Camera ha approvato in via definitiva la legge europea 2013 (L. 6 agosto 2013, n. 97). Come segnalato nella relazione del disegno di legge in esame, il Governo ha ritenuto necessario fare nuovamente ricorso allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012 al fine di porre rimedio alla parte ancora residua di pre-contenzioso e contenzioso – per la quale si sia riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea – entro i tempi ristretti dettati dall'obiettivo prioritario di presiedere il semestre europeo nel 2014 con il minor numero di infrazioni possibili a carico dell'Italia.
  Il provvedimento consta di 25 articoli. Nel disegno di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.
  Per quanto concerne i profili di competenza della X Commissione segnala, in particolare, le disposizioni, recate dagli articoli 3, 19, 20, 21 e 22 del disegno di legge in esame.
  L'articolo 3 interviene sul Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) sostituendo la richiesta dell'obbligo di marcatura CE per i camini con il concetto di idoneità degli stessi all'uso previsto, come richiamato dalla direttiva comunitaria sui prodotti da costruzione. In tal modo si intende ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia dell'UE concernente la causa C-385/10, contribuendo a risolvere la procedura di infrazione n. 2008/4541, avviata dalla Commissione europea relativamente alla commercializzazione dei camini e dei condotti in plastica. La sentenza della Corte ha stabilito che non sono conformi alla normativa UE le prescrizioni nazionali che «subordinano d'ufficio la commercializzazione di prodotti di costruzione provenienti da altro Stato membro all'apposizione della marcatura CE». Nel dettaglio, viene modificato l'allegato IX (sui requisiti tecnici degli impianti termici civili) alla parte quinta del Codice ambientale, sostituendo il requisito della marcatura CE per i camini con la semplice idoneità all'uso previsto.
  L'articolo 19 integra i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) al fine di attuare il regolamento UE n. 1227/2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (cd. REMIT). I commi 1 e 2 dell'articolo in esame traspongono nella normativa nazionale l'articolo 13 del REMIT, che richiede agli stati membri di garantire che le proprie autorità nazionali di regolamentazione siano dotate dei poteri di indagine e di esecuzione necessari per assicurare l'attuazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 e dell'obbligo di cui all'articolo 4 entro il 29 giugno 2013. Nell'esercizio dei poteri di indagine ed esecuzione, l'AEEG può: accedere ai documenti rilevanti e richiedere informazioni ai soggetti coinvolti, anche mediante audizioni personali; effettuare sopralluoghi ed ispezioni; richiedere i tabulati telefonici e i registri del traffico dati, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica; intimare la cessazione delle condotte che violano il regolamento REMIT; presentare presso il tribunale istanza di congelamento o confisca del prodotto o del Pag. 272profitto dell'illecito; presentare istanze di divieto all'esercizio di un'attività professionale.
  Tali poteri sono esercitati in modo proporzionato e nei limiti di quanto necessario al perseguimento delle finalità del regolamento REMIT. L'AEEG può avvalersi della collaborazione del Gestore dei Mercati Energetici (GME) per lo svolgimento di indagini relative ai casi di sospetta violazione del divieto d'abuso di informazioni privilegiate (insider trading, articolo 3 del REMIT); dell'obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate (articolo 4 del REMIT); del divieto di manipolazione del mercato (articolo 5 del REMIT).
  In relazione alla fattispecie trattata, e ferme restando le rispettive competenze, l'AEEG si coordina con l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Antitrust) nonché con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), ove opportuno, in relazione al divieto di insider trading.
  Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'AEEG possono essere aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto dell'illecito qualora: la stessa sanzione appaia inadeguata anche se applicata nel massimo a causa della rilevante offensività del fatto; delle qualità personali del colpevole; dell'entità del prodotto o il profitto conseguito.
  L'AEEG, entro 90 giorni, disciplina con proprio regolamento i procedimenti sanzionatori, in conformità con l'articolo 45 del D.Lgs. n. 93 del 2011 (di recepimento del Terzo pacchetto energia), in materia di poteri sanzionatori dell'Autorità.
  I commi da 4 a 9 dell'articolo in esame recepiscono le norme dell'articolo 18 del REMIT che richiedono agli Stati membri di stabilire la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazioni del regolamento stesso e di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, riflettere la natura, la durata e la gravità delle infrazioni commesse, i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti dall'attività di negoziazione svolta sulla base delle informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato.
  L'articolo 20 interviene sulla disciplina della rete di distribuzione dei carburanti al fine di liberalizzare maggiormente i distributori self-service. In particolare, la norma modifica l'articolo 28, comma 7, del decreto-legge n. 98/2011, eliminando la distinzione tra le stazioni di servizio nelle aree urbane e quelle poste al di fuori dei centri abitati. La normativa attualmente in vigore (comma 5 del citato articolo 28), infatti, impone che le stazioni di servizio mettano a disposizione distributori self-service (modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato).
  Il comma 7, tuttavia, prevede che non possano essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature self service:
   durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori;
   presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, continuativamente, anche senza assistenza.

  Con l'intervento in esame, vengono escluse le limitazioni all'utilizzo continuativo delle apparecchiature self-service, anche senza assistenza, agli impianti di distribuzione ovunque ubicati (e non più solo per questi posti fuori dai centri abitati).
  L'articolo 21 riduce a 5 anni, rispetto ai 13 attualmente vigenti, il periodo transitorio di sospensione della protezione del diritto d'autore per i modelli di design industriale divenuti di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001.
  Ricorda che il periodo di 13 anni attualmente vigente è stato introdotto con l'articolo 22-bis del decreto-legge 216/2011, che ha modificato l'articolo 239 Pag. 273del Codice della proprietà industriale in tema di limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore concernente disegni e modelli.
  Tale termine riguarda il regime transitorio che si applica ai terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001 (data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71), prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio. Tali soggetti, in base alla normativa vigente, non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo la data del 19 aprile 2001, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati anteriormente e a quelli da essi fabbricati nei 13 anni successivi a tale data, purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.
  La modifica introdotta dall'articolo 21 attualmente in esame riporta a 5 anni il termine del regime transitorio, vigente prima della modifica operata dal decreto-legge 216/2011.
  L'articolo 22 chiarisce alcuni dubbi interpretativi per l'applicazione della direttiva di disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati, e fra le pubbliche amministrazioni e i privati, in particolare, della definizione di transazioni commerciali fornita dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dal decreto legislativo 9 novembre n. 192/2012.
  Al riguardo esplicita che la normativa di attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti pubblici di lavori servizi e forniture. Le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento contenute nelle leggi che regolano il settore che prevedono termini e tassi difformi rispettivamente da quelli previsti dalla normativa di recepimento delle regole europee in materia, si applicano solo se più favorevoli per i creditori.

  Davide CRIPPA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.05.