CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 dicembre 2013
138.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 112

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

  La seduta comincia alle 8.10.

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.
S. 1188 Governo.

(Parere alla 6a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Paolo NACCARATO (NCD), relatore, introduce l'esame riferendo sul contenuto del provvedimento, il cui articolo 1 prevede che per il 2013 la seconda rata dell'IMU non sia dovuta per tutta una serie di immobili ivi elencati, tra cui le abitazioni principali, fermo restando che, nei comuni in cui l'aliquota base è stata maggiorata, i contribuenti sono tenuti a versare, entro il 16 gennaio 2014, il 40 per cento della differenza tra l'imposta dovuta secondo l'aliquota base statale e l'imposta dovuta secondo l'aliquota deliberata dal comune. Vengono quindi stanziate risorse per compensare ai comuni il minor gettito derivante dall'abolizione della rata IMU. Per la precisione, vengono stanziati in totale 2,164 miliardi per il 2013, dei quali 2,076 miliardi per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Sicilia e della regione Sardegna e 87,058 milioni per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale.
  Per quanto riguarda gli stanziamenti riferiti ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna, una quota pari a 1.729 milioni delle risorse ad essi destinate è attribuita entro il 20 dicembre 2013, negli importi indicati in dettaglio dall'allegato A al decreto-legge. Tali importi rappresentano la metà dell'ammontare del gettito spettante ai comuni sulla base della disciplina statale. Per quanto riguarda invece gli stanziamenti Pag. 113riferiti ai comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la compensazione del minore gettito dell'IMU avviene mediante un minore accantonamento, per 86,108 milioni di euro circa, ripartito tra i destinatari secondo gli importi indicati nell'allegato A, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo il meccanismo di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011.
  Entro il 28 febbraio 2014 si provvederà con un decreto del ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza unificata, a determinare a conguaglio l'importo risultante dalla differenza, pari a circa 348 milioni, tra le risorse già distribuite nei termini fin qui detti e le risorse complessivamente stanziate. A tal fine si prevede l'elaborazione di una metodologia concordata con l'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che prenda come base i dati del gettito 2012 e operi una stima delle manovre effettuate dai comuni nel 2013. Qualora dal decreto ministeriale risulti per il singolo comune un ammontare complessivo superiore all'importo spettante al comune in base alle aliquote e alle detrazioni previste per il 2013, l'eccedenza deve essere destinata dal comune alla riduzione delle imposte comunali dovute per gli immobili per il 2014.
  Il Ministro dell'economia e delle finanze viene autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, mentre i comuni beneficiari del trasferimento compensativo vengono autorizzati ad apportare le necessarie variazioni al bilancio entro il 15 dicembre 2013.
  L'articolo 2 detta disposizioni in materia di acconti di imposta. In particolare, il comma 1 aumenta al 128,5 per cento la misura dell’acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta sul reddito delle società produttive (IRAP) per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e per la Banca d'Italia. Nei confronti degli stessi soggetti, il comma 2 prevede – per lo stesso periodo d'imposta – una addizionale all'aliquota IRES di 8,5 punti percentuali. In riferimento a tale addizionale, il comma 3 detta disposizioni specifiche per i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo o per la trasparenza fiscale. Il comma 4 proroga il termine di scadenza per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRES, fissandolo al 10 dicembre 2013. Il comma 5 prevede che, a decorrere dal 2013, i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (in materia di regime del risparmio amministrato) versino un acconto del 100 per cento entro il 16 dicembre di ciascun anno. Il comma 6 modifica la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, relativa alle misure per fare fronte all'eventuale insufficienza del gettito atteso dall'IVA e dalla definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile. In particolare, si prevede che il ministro dell'economia intervenga sulla misura degli acconti IRES e IRAP e sulle accise.
  L'articolo 3 interviene in materia di immobili pubblici. Il comma 1 stabilisce che alle alienazioni di immobili di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge n. 203 del 2005 – che prevede la vendita a trattativa privata, anche in blocco, di beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico – si applichino le disposizioni dell'articolo 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985, le quali permettono la sanatoria di irregolarità edilizie successivamente al trasferimento. Il termine per la domanda di sanatoria è di un anno dal trasferimento. Il comma 2, lettera a), consente all'Agenzia del demanio, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di vendere a trattativa privata, anche in blocco, anche i beni immobili ad uso prevalentemente non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico. La lettera b) estende invece il meccanismo di dismissione Pag. 114individuato dall'articolo 11-quinquies citato anche agli immobili degli enti territoriali.
  L'articolo 4 detta disposizioni sul capitale della Banca d'Italia. Più precisamente, il comma 1, ribadisce che la Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico, banca centrale della Repubblica italiana e parte integrante del Sistema europeo di Banche centrali, nonché autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Il comma 2 autorizza la Banca d'Italia ad aumentare il proprio capitale, mediante utilizzo delle riserve statutarie, all'importo di 7,5 miliardi di euro, precisando che a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000 ciascuna. Il comma 3 prevede che ai partecipanti possano essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale. Il comma 4 individua le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia. Si tratta delle banche e imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea; delle fondazioni bancarie; degli enti e istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia; e dei fondi pensione. Ai sensi del comma 5, ciascun partecipante non può possedere una quota di capitale superiore al 5 per cento, né direttamente né indirettamente. Per le quote in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia. Il comma 6 consente alla Banca d'Italia di acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e di stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale fissati dal precedente comma.
  L'articolo 5 interviene sugli organi della Banca d'Italia, stabilendo, al comma 1, che l'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio superiore della Banca non possono ingerirsi nelle materie relative all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Istituto. Il comma 2 prevede che il Consiglio superiore della Banca si compone del Governatore e di tredici consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati individuati da un comitato costituito all'interno dello stesso Consiglio tra persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.
  L'articolo 6 detta ulteriori disposizioni sulla Banca d'Italia, in parte funzionali al coordinamento della disciplina vigente con le novità introdotte dal decreto-legge. In particolare, il comma 1 sostituisce l'articolo 114 del regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, con il quale si prevede la partecipazione di un rappresentante del Governo alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio della Banca d'Italia: le modifiche sopprimono i poteri di sospensione e di annullamento del delegato governativo rispetto alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio. I commi 2. 3 e 4 abrogano una serie di disposizioni incompatibili con le modifiche apportate alla disciplina della Banca d'Italia dagli articoli 4 e 5. Il comma 5 prevede l'adeguamento dello Statuto della Banca d'Italia alle disposizioni introdotte dal testo in esame. Il comma 6 dispone infine che – a partire dall'esercizio in corso – le quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia siano collocate nel comparto delle attività destinate alla negoziazione, agli stessi valori di iscrizione che avevano nel comparto di provenienza. Si tratta, secondo la relazione del Governo, di una misura per favorire la creazione di un mercato delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia e gli scambi.
  L'articolo 7 reca disposizioni di coordinamento in materia di accise. In particolare, l'articolo chiarisce che gli incrementi di accisa previsti dalle lettere e-bis) ed e-ter) del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 91 del 2013 – destinati ad interventi di tutela di beni culturali, a celebrazioni di particolari ricorrenze e alla Pag. 115cosiddetta tax credit cinema – si riferiscono alle aliquote di accisa come già rideterminate dall'articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2013. L'articolo individua il provvedimento con il quale sono stabiliti tali ulteriori incrementi di accisa.
  L'articolo 8, infine, reca la copertura finanziaria del decreto-legge, mentre l'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore dello stesso.
  In conclusione, premesso di ritenere che la Commissione possa esprimere parere favorevole sul provvedimento, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito dell'eventuale dibattito.

  Il senatore Raffaele RANUCCI (PD), intervenendo con riferimento all'articolo 3 del decreto in esame, esprime l'avviso che il parere che la Commissione si accinge a rendere dovrebbe richiamare l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità che i procedimenti finalizzati alla sanatoria delle eventuali irregolarità edilizie concernenti gli immobili pubblici oggetto di dismissione siano quantomeno avviati già dagli enti territoriali che ne sono proprietari, così da evitare o almeno contenere l'inevitabile perdita di valore di mercato derivante da una situazione di irregolarità, ancorché sanabile, degli immobili in questione.
  Con riferimento, invece, alle disposizioni concernenti la Banca d'Italia, manifesta perplessità innanzitutto in merito alla previsione di cui all'articolo 4, comma 4: considerata infatti la delicatezza delle funzioni svolte dalla Banca d'Italia, le quali rivestono importanza strategica per il Paese, sembrerebbe più opportuno escludere che quote di partecipazione al capitale dell'istituto possano essere detenute anche da banche e imprese di assicurazione con sede legale e amministrazione centrale al di fuori dell'Italia.
  Reputa inoltre utile una riflessione sull'articolo 5, comma 1, in quanto non si comprendono le ragioni per le quali l'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio superiore della Banca d'Italia, che sono organi collegiali dell'istituto, non dovrebbero ingerirsi nelle materie relative all'esercizio delle funzioni attribuite alla Banca d'Italia o al Governatore.

  Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (FI-PdL XVII) condivide le perplessità manifestate dal senatore Ranucci in merito all'articolo 4, comma 4. Ritiene infatti che banche e imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale al di fuori del territorio nazionale non dovrebbero poter detenere quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, atteso che quest'ultima, in qualità di banca centrale della Repubblica italiana, esercita funzioni essenziali per l'economia del Paese.
  Reputa poco chiara altresì la disposizione di cui all'articolo 4, comma 6, che consente alla stessa Banca d'Italia di acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e di stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime.

  Renato BALDUZZI, presidente, ritiene che le questioni sollevate dai senatori Ranucci e Pagnoncelli in relazione agli articoli 4 e 5 del decreto-legge siano senz'altro delicate e meritevoli di approfondimento; ricorda tuttavia che la materia del capitale e degli organi della Banca d'Italia non rientra tra quelle di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCMpI), intervenendo con riferimento all'articolo 1, comma 5, che mantiene a carico del contribuente il 40 per cento della differenza tra l'imposta dovuta secondo l'aliquota base prevista dalla disciplina statale e l'imposta dovuta secondo la maggiore aliquota eventualmente deliberata dal comune, esprime l'avviso che, qualora in sede di conversione del decreto-legge in esame ovvero di discussione del disegno di legge di stabilità si dovesse decidere di esonerare il contribuente anche da questa quota dell'imposta iniziale, come da più parti viene richiesto, si dovrebbe comunque avere cura di non penalizzare quei comuni che, magari proprio Pag. 116a causa del preannuncio della soppressione dell'imposta, non ne hanno maggiorato l'aliquota e di non favorire quelli che, per contro, l'hanno fatto.

  Il senatore Paolo NACCARATO (NCD), relatore, alla luce del dibattito svoltosi, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato) che tengono conto delle riflessioni svolte dal senatore Ranucci sull'articolo 3 e dal senatore Dalla Zuanna sull'articolo 1, comma 5.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.35 alle 8.40.

Pag. 117