CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 novembre 2013
130.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e IV)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Roberta Pinotti.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale.
Atto n. 39.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Maurizio BIANCONI (FI-PdL), relatore per la I Commissione, ricorda preliminarmente che, con la finalità di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, ha ridisciplinato in maniera organica la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo in tale settore, anche al fine di aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea.
  In particolare, con il suddetto decreto-legge n. 21 del 2012 sono stati ridefiniti, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei cosiddetti «poteri speciali», attinenti alla governance di società operanti in settori considerati strategici.
  Per «poteri speciali» si intendono, tra gli altri, la facoltà di dettare specifiche condizioni all'acquisito di partecipazioni, di porre il veto all'adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all'acquisto di partecipazioni. L'obiettivo del provvedimento è di rendere compatibile con il diritto europeo la disciplina nazionale dei poteri speciali del Governo, che si ricollega agli istituti della «golden share» e «action spécifique» previsti rispettivamente nell'ordinamento inglese e francese, e che in passato era già stata oggetto di censure sollevate dalla Commissione europea e di una pronuncia di condanna da parte della Corte di giustizia UE.Pag. 13
  Per definire i criteri di compatibilità comunitaria della disciplina dei poteri speciali, la Commissione europea ha adottato una apposita Comunicazione , con la quale ha affermato che l'esercizio di tali poteri deve comunque essere attuato senza discriminazioni ed è ammesso se si fonda su «criteri obiettivi, stabili e resi pubblici» e se è giustificato da «motivi imperiosi di interesse generale». Riguardo agli specifici settori di intervento, la Commissione europea ha ammesso un regime particolare per gli investitori di un altro Stato membro qualora esso sia giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica purché, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, sia esclusa qualsiasi interpretazione che poggi su considerazioni di ordine economico.
  Nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o con riguardo ai movimenti di capitali, le deroghe ammesse non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali. In ogni caso, secondo quanto indicato dalla Commissione, la definizione dei poteri speciali deve rispettare il principio di proporzionalità, vale a dire deve attribuire allo Stato solo i poteri strettamente necessari per il conseguimento dell'obiettivo perseguito. Gli indirizzi contenuti nella predetta Comunicazione hanno costituito la base per l'avvio da parte della Commissione delle procedure di infrazione nei confronti delle disposizioni del decreto-legge n. 332 del 1994, recanti la disciplina generale dei poteri speciali. Procedure di infrazione in materia di golden share hanno riguardato anche il Portogallo, il Regno Unito, la Francia, il Belgio, la Spagna e la Germania.
  Passando all'illustrazione delle singole disposizioni recate dal provvedimento in esame, il comma unico dell'articolo 1 dello schema in esame definisce l'ambito di operatività del provvedimento, finalizzato a dettare la normativa attuativa dell'esercizio dei poteri speciali dello Stato in materia di assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 21 del 2012, anche in relazione alle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, come stabilito dal comma 8 dell'articolo 1.
  L'articolo 2 ha per oggetto il coordinamento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. Il potere di coordinamento è attribuito alla Presidenza del Consiglio in coerenza con i generali poteri di indirizzo e coordinamento dell'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo attribuiti al Presidente del Consiglio dall'articolo 5 della legge n. 400 del 1988, per il cui esercizio il Capo dell'esecutivo si avvale dell'organizzazione della Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 303 del 1999.
  In proposito, andrebbe valutata l'opportunità, suggerita anche dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto, di fare riferimento al Presidente del Consiglio, quale autorità di coordinamento, anziché alla Presidenza del Consiglio, proprio in considerazione della normativa sopra citata (e richiamata dall'articolo in esame).
  La modalità di esercizio del coordinamento sono demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, secondo una serie di prescrizioni previste nel comma 2 relative sia agli organismi, sia alle procedure di coordinamento.
  Per quanto riguarda i primi si prevedono tre livelli: un ufficio della Presidenza del Consiglio, di livello almeno dirigenziale generale o equiparato, a cui è affidata la responsabilità dell'attività di coordinamento (ufficio di coordinamento); cinque uffici, uno per ciascuna amministrazione interessata e cioè Economia e finanze, Difesa, Interno, Sviluppo economico e Affari esteri, ciascuno responsabile delle attività di propria competenza (quali le attività di istruttoria e di proposta di cui Pag. 14al successivo articolo 3); anche in questo caso gli uffici devono essere di livello almeno dirigenziale generale o equiparato, tranne quello del Ministero degli affari esteri che deve essere di livello dirigenziale generale; un gruppo di coordinamento formato da un componente dell'ufficio di coordinamento e da un componente di ciascuno degli altri uffici; i componenti possono essere i responsabili dei 6 uffici oppure altri componenti scelti rispettivamente dal Presidente del Consiglio e dai ministri interessati. I componenti del gruppo sono nominati dal Presidente del Consiglio su designazione dei ministri interessati (comma 3).
  Gli uffici sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che dovrà istituire anche il gruppo di coordinamento. Per quanto riguarda le procedure il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà stabilire le procedure telematiche ed elettroniche necessarie per l'esercizio dei poteri speciali e per il ricevimento delle notifiche (di cui all'articolo 4), nonché predisporre la modulistica per le medesime notifiche; assicurare le modalità di condivisione dei dati tra le amministrazioni interessate; fissare tempi e modalità di raccordo tra le amministrazioni.
  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri potrà prevedere, inoltre, procedure semplificate per specifiche attività.
  L'articolo 3 individua le amministrazioni responsabili dell'istruttoria e della proposta di esercizio dei poteri speciali; queste sono il Ministero dell'economia e delle finanze, per le società da esso partecipate (direttamente o indirettamente) e, per altre società, il Ministero della difesa e quello dell'interno, secondo le rispettive competenze.
  Il compito di comunicare all'impresa interessata l'esercizio del potere speciale spetta all'ufficio di coordinamento della Presidenza del Consiglio.
  Il comma 1 dell'articolo 4 individua i soggetti tenuti alla notifica, stabilendo che l'impresa che svolge le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2012, deve notificare all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri un'informativa completa sulla delibera o sull'atto da adottare, ai fini dell'esercizio del potere di veto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato decreto legge. Il successivo comma 2, prevede che chiunque acquisisca una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, notifichi all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'operazione d'acquisizione e le informazioni prescritte dall'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge. Infine, il comma 3 stabilisce che anche le imprese coinvolte in atti ed operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo, ossia le cosiddette operazioni infragruppo, devono notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'operazione d'acquisizione e le informazioni di cui all'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge.
  All'articolo 5, il comma 1 stabilisce che la notifica di cui all'articolo 4 deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa e contenere tutte le informazioni essenziali per una completa valutazione dell'operazione. La notifica può essere trasmessa anche per via telematica, in base all'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), che disciplina le istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni con questo mezzo. La gestione telematica delle notifiche dovrà avvenire con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trasmessi. Com’è noto, lo stesso Codice dell'amministrazione digitale prescrive, all'articolo 44, che i sistemi di conservazione dei documenti informatici debbano assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003), e dal disciplinare tecnico pubblicato nell'allegato B di tale decreto e che il sistema di conservazione dei documenti informatici debba essere gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali.Pag. 15
  I commi 2 e 3 individuano la documentazione da allegare alla notifica e il contenuto essenziale di quest'ultima. In particolare il comma 2 prescrive che la notifica debba essere presentata avvalendosi della modulistica predisposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), e debba essere corredata da apposita documentazione.
  Il comma 3, dopo aver richiamato i commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012 (i quali disciplinano gli aspetti procedurali dell'esercizio dei poteri speciali e le conseguenze che derivano dagli stessi o dalla loro violazione), individua il contenuto necessario della notifica, richiedendo in particolare: a) la procura speciale; b) l'indicazione e gli estremi della persona fisica o giuridica notificante; c) l'indicazione che la notifica è effettuata ai sensi di legge (da citare testualmente); d) le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà con le quali i sottoscrittori assumono la responsabilità della veridicità delle informazioni riportate.
  Il comma 4 disciplina la procedura da seguire nel caso di notifica incompleta o irregolare e quella relativa alla conseguente richiesta dei necessari elementi integrativi. In tal caso il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta deve informare tempestivamente i soggetti notificanti, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento. Il termine per l'esercizio dei poteri speciali decorre dal ricevimento della nuova notifica completa. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, può chiedere ai soggetti notificanti ovvero all'eventuale controparte gli elementi integrativi necessari per la valutazione.
  L'articolo 6 disciplina la procedura di esercizio dei poteri speciali. In primo luogo, il Ministero responsabile dell'istruttoria (ai sensi dell'articolo 3 Economia, Difesa o Interno) se ritiene che ne esistano i presupposti trasmette in via telematica alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento la proposta di esercizio dei poteri speciali con il relativo schema di provvedimento. In caso contrario comunica le motivazioni per cui non si ritiene necessario l'esercizio di detti poteri. La proposta deve indicare dettagliatamente le minacce di grave pregiudizio per gli interessi nazionali, ossia il requisito essenziale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alinea del decreto-legge n. 21 del 2012, per l'esercizio dei poteri speciali.
  Inoltre, il contenuto della proposta deve contenere, qualora si sia optato per l'esercizio del potere speciale nella forma di potere di veto o di opposizione all'acquisto, le motivazioni che hanno impedito l'esercizio dei poteri nella terza forma consentita dal decreto-legge, ossia nell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Se invece si è optato per quest'ultima, lo schema di proposta deve indicare, oltre alle specifiche prescrizioni o condizioni richieste, le modalità di monitoraggio e le sanzioni in caso di inottemperanza. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di esercizio dei poteri speciali è comunicato all'impresa interessata il giorno stesso in cui è stato adottato da parte dell'ufficio di coordinamento che ne da comunicazione alle competenti commissioni parlamentari. Qualora il potere speciale sia stato adottato nella forma del potere di veto all'adozione di delibere assembleari, le imprese interessate devono trasmettere tempestivamente alla Presidenza del Consiglio le delibere effettivamente adottate, con lo scopo di verificare che queste non contengano i motivi di grave pregiudizio che evidentemente erano stati rinvenute negli schemi di delibera notificati ai sensi dell'articolo 4, e che avevano dato luogo all'esercizio del potere di veto. I commi 6 e 7 contengono alcune specificazioni in ordine al computo dei termini temporali previsti nel decreto-Pag. 16legge, dove tra l'altro si esclude dal computo dei termini il sabato, la domenica e i giorni festivi. In proposito, nel parere espresso il Consiglio di Stato suggerisce di sostituire l'espressione «i giorni festivi» con «le festività nazionali», in modo da indicare un riferimento univoco per l'intero territorio nazionale.
  Il comma 1 dell'articolo 7 disciplina le attività di monitoraggio, finalizzate al rispetto delle determinazioni assunte con il decreto di esercizio dei poteri speciali, nel caso in cui si abbia un rischio di mancato, intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte. Se si verificasse tale eventualità, l'ufficio incaricato del monitoraggio trasmette alla Presidenza del Consiglio, non oltre 15 giorni dai relativi riscontri, una completa informativa, comprensiva anche delle eventuali ragioni giustificative degli accadimenti. Il successivo comma 2 contempla la facoltà per le amministrazioni interessate che ritengano fondato il sospetto di un mancato, intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte con il decreto di esercizio dei poteri speciali, di chiedere alla Presidenza del Consiglio di verificare le informazioni rivolgendosi al soggetto competente al monitoraggio. Infine, il comma 3 riconosce all'ufficio incaricato del monitoraggio e alla Presidenza del Consiglio il potere di richiedere all'impresa dati, notizie e informazioni utili all'attività di monitoraggio.
  Il comma 1 dell'articolo 8 di cui allo schema di decreto del Presidente della Repubblica prevede una serie di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazioni alle disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012. Tali sanzioni dovranno essere irrogate con decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi, previo esame da parte del gruppo di coordinamento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o della difesa o dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza, in conformità a quanto stabilito dall'articolo l, commi 4 e 5, del citato decreto-legge. Spetta alla Presidenza del Consiglio notificare al soggetto sanzionato il relativo provvedimento sanzionatorio.
  In relazione alla disposizione in esame, anche al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe verificata l'opportunità di definire meglio la natura del procedimento di esame che, a seguito della presentazione di una proposta ministeriale di sanzione, viene svolto dal gruppo di coordinamento, anche anche al fine di evitare qualsiasi profilo di discrezionalità nell'ambito della procedura di irrogazione della sanzione. Il successivo comma 2, rinvia, infine alla legge 689 del 1981 «Modifiche al sistema penale» che reca, tra le altre disposizioni specifiche disposizioni in materia di sanzioni amministrative.
  L'articolo 9 è finalizzato a sottrarre all'esercizio del diritto di accesso tutte le informazioni contenute nei documenti formati per le finalità di cui al presente provvedimento. Com’è noto, il diritto all'accesso ai documenti amministrativi, consistente nel diritto di prenderne visione e di estrarne copia, è garantito a tutti gli interessati, ossia a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (legge n. 241 del 1990, articoli 22-28).
  Il diritto all'accesso trova dei limiti stabiliti dalla legge (legge n. 241 del 1990, articolo 24, comma 1) ed è escluso nei seguenti casi: documenti coperti dal segreto Stato (come disciplinato dalla legge n. 124 del 2007); nei procedimenti tributari; nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
  All'interno di tali categorie, ciascuna amministrazione, e quindi anche la Presidenza del Consiglio, individua, con proprio provvedimento, gli atti di propria competenza esclusi dal diritto di accesso (legge n. 241 del 1990, articolo 24, comma 1).
  Quest'ultima disposizione è richiamata dall'articolo in esame quale fondamento giuridico dell'esclusione; tuttavia, le amministrazioni Pag. 17possono escludere il diritto di accesso ai documenti relativi ai procedimenti di propria competenza esclusivamente se rientranti in una delle 4 categorie di cui sopra, categorie nelle quali non sembrano rientrare i procedimenti previsti dal provvedimento in esame. L'articolo 9 richiama anche il comma 6 del medesimo articolo 24, che prevede la facoltà per il Governo di adottare regolamenti di delegificazione (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) per prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi in presenza di gravi motivi, fra cui quelli relativi alla sicurezza e alla difesa nazionale. Si tratta di motivazioni analoghe a quelle alla base dell'esercizio dei poteri speciali e che potrebbero costituire un fondamento alla sottrazione dei relativi documenti al diritto di accesso. Tuttavia, tale facoltà può essere esercitata esclusivamente con regolamento di delegificazione e non con un decreto del Presidente del Consiglio.
  Il comma unico dell'articolo 10, relativo alla clausola di invarianza, stabilisce che le attività previste dal regolamento sono espletate dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Il comma unico dell'articolo 11 dispone che il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Al provvedimento in esame sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, la relazione tecnico normativa e quella sull'impatto della regolamentazione ed il parere reso dal Consiglio di Stato.

  Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), relatore per la IV Commissione, si associa all'esposizione svolta dal collega relatore per la I Commissione, On. Bianconi, che ringrazia, e procede a svolgere ulteriori riflessioni e a segnalare i profili di specifica competenza della Commissione Difesa, pur dovendo rilevare che nel provvedimento le questioni sicurezza e difesa appaiono particolarmente integrate ed impongono una trattazione tendenzialmente unitaria.
  Ciò premesso, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 39, recante il Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, è provvedimento innanzitutto finalizzato ad aggiornare la normativa nazionale vigente alle regole e ai principi del diritto europeo in materia di esercizio di poteri speciali da parte dei governi a tutela dei propri asset strategici, nel caso in cui ricorra una situazione eccezionale di minaccia effettiva e di grave pregiudizio per gli interessi pubblici, con particolare riferimento alle attività sensibili per la difesa e la sicurezza nazionale della nostra Repubblica.
  Come segnala la stessa Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), l'esigenza sottesa al provvedimento concerne la definizione delle modalità operative per consentire l'esame delle operazioni di acquisto da parte di soggetti privati di quote azionarie in aziende strategiche ai sensi del decreto legge n. 121 del 2012 e la successiva decisione sull'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo. Tali poteri, lo ricordo, investono l'esercizio del potere di veto o di opposizione o condizione all'acquisto da parte del Governo, da esprimere con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il coinvolgimento delle diverse Amministrazioni, che individuano propri referenti responsabili e strutture di livello dirigenziali preposte. Ricordo anche la principale novità introdotta dal decreto-legge del 2012 ha riguardato il prevedere l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le società, pubbliche o private, che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate o in mano pubblica.
  È da richiamare che il provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 21 del 2012 in materia di poteri speciali sugli assetti societari della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia e Pag. 18dei trasporti e delle comunicazioni, ha tra i suoi antefatti giuridici anche la legge n. 185 del 1990 sul Controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamenti, e la legge n. 124 del 2007 sul Sistema di informazione per la sicurezza della repubblica e la nuova disciplina del segreto, circostanza che contribuisce ad accentuarne la delicatezza.
  Ma soprattutto, come ha accennato il collega Bianconi, il provvedimento si inserisce nel quadro delle iniziative legislative adottate al fine di ottemperare alle istanze dell'Unione europea alla luce della procedura di infrazione, n. 2009/2255, aperta nei confronti dell'Italia con riferimento alla disciplina generale dei poteri speciali attribuiti allo Stato nell'ambito delle società privatizzate, di cui al decreto legge n. 332 del 1994 come integrato dalla legge finanziaria per lo stesso anno (la legge n. 350 del 2003). La criticità sollevata dalla Commissione europea è, ad oggi, rappresentata sul piano formale dalla attuale discordanza tra la normativa interna e i principi in materia di diritto di stabilimento (articolo 49 TFUE) e di libera circolazione dei capitali (articolo 63 TFUE), nonché con i principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria sull'esercizio dei poteri speciali. Tali poteri, infatti, limitando la libera circolazione dei capitali o il diritto di stabilimento, possono essere giustificati se previsti a tutela di motivi imperativi di interesse generale, tra cui le attività di rilevanza strategica per il sistema di sicurezza e di difesa, e a condizione che si applichino ad ogni persona o impresa che eserciti un'attività sul territorio dello Stato membro. Inoltre deve sussistere la proporzionalità dell'intervento. Con il decreto legge n. 121, approvato nel 2012, si è, infatti, inteso riformare la disciplina italiana per l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, prevedendo uno o più regolamenti di attuazione per disciplinare soprattutto lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dalla disciplina. Quanto allo specifico settore della difesa e della sicurezza nazionale, sempre in attuazione del medesimo decreto-legge n. 121 (articolo 1, comma 1), nel 2012 è stato adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, un primo regolamento per la individuazione delle attività di rilevanza strategica (il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 253 del 2012). Tale regolamento le ha individuate nello studio, ricerca, progettazione, sviluppo, produzione, integrazione e sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la catena logistica, di sistemi e materiali inerenti, a titolo d'esempio, alla capacità di difesa cibernetica; a sistemi satellitari militari ad elevate prestazioni e protezione, sia nella componente terrestre sia in quella spaziale; a velivoli a pilotaggio remoto e relativi sistemi di missione, sia per sorveglianza, acquisizione obiettivi ed esplorazione idonei ad operare a media quota con lunga autonomia; a sistemi di esplorazione subacquea; a sistemi con e senza equipaggio idonei a contrastare le molteplici forme di ordigni esplosivi improvvisati; a sistemi missilistici avanzati ad elevata affidabilità e precisione; a sistemi di addestramento aeronautico militare avanzato, sia nella componente aerea sia in quella terrestre, in grado di formare piloti per le nuove generazioni di velivoli militari. Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha stabilito che «rientrano negli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga».
  Volendo richiamare le maggiori disposizioni che chiamano direttamente in causa il ruolo del Dicastero della difesa, esse attengono, quanto alle attività di coordinamento (articolo 2), alla individuazione di un responsabile di livello dirigenziale o di livello equiparato, che partecipa al gruppo di coordinamento istituito presso la Presidenza del Consiglio. Inoltre, il Dicastero è affidatario (articolo 3) delle attività inerenti l'istruttoria e la proposta per l'esercizio dei poteri speciali nei confronti di società diverse da quelle direttamente Pag. 19o indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze ed attinenti ai suoi ambiti di competenza. Il Ministero della difesa, in qualità di responsabile all'istruttoria e alla proposta, notifica la proposta di esercizio dei poteri speciali (articolo 6) alla Presidenza del Consiglio indicando le minacce di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, nonché l'impossibilità di esercizio dei poteri nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. L'Ufficio della Presidenza del Consiglio comunica al Ministero notificante, e dunque alla difesa nei casi di sua competenza, il decreto del Presidente del Consiglio di esercizio dei poteri speciali e contestualmente dà comunicazione della sua adozione alle competenti Commissioni parlamentari.
  È da segnalare che la richiamata procedura di infrazione è stata sospesa lo scorso 27 settembre 2012 alla verifica da parte della Commissione europea sulla compatibilità dei provvedimenti attuativi del decreto legge 121 del 2012. L'insieme dei regolamenti adottati, incluso quello in esame, potrà pertanto determinare una riconsiderazione del «caso Italia» da parte della Commissione ed una possibile chiusura della procedura. Infatti, secondo quanto prevede l'articolo 3 dello stesso decreto legge n. 121 del 2012, la previgente normativa sulla golden share potrà cessare di essere efficace solo a seguito dell'entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti attuativi degli articoli 1, comma 1 e 2, comma 1, dello stesso decreto-legge.
  Occorre anche segnalare che tra i destinatari delle norme figurano non solo le Amministrazioni competenti per le attività di esame della notifica, finalizzate alla proposta di esercizio dei poteri speciali, tra cui il Ministero della difesa, ma anche gli operatori dei settori economici interessati e tutti gli investitori extra UE interessati ad eventuali acquisizioni di partecipazioni nelle società che detengono gli attivi strategici individuati ai sensi del decreto-legge.
  Ritiene a questo punto doveroso richiamare il lavoro che la Commissione Difesa ha svolto nella scorsa legislatura in occasione dell'espressione del parere favorevole sul decreto-legge n. 121 del 2012, cui fu apposta un'osservazione finalizzata a valorizzare maggiormente il ruolo delle Commissioni parlamentari competenti in vista della individuazione delle attività strategiche chiave da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Nella stessa ottica, riterrebbe particolarmente opportuno il recepimento del rilievo sollevato dal Consiglio di Stato che, con riferimento all'articolo 2, relativo al coordinamento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, suggerisce nel proprio parere di attribuire al Presidente e non alla «Presidenza» del Consiglio la titolarità di tale funzione.
  Ciò premesso preannuncia l'espressione di un parere favorevole che potrà recepire sollecitazioni derivanti dall'eventuale dibattito.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) evidenzia che il tema al quale si riferisce il provvedimento in esame è di grande rilievo, poiché riguarda l'attribuzione di poteri speciali al governo, e di fatto di un sostanziale potere di veto, su operazioni economiche poste in essere da soggetti e imprese anche private ma che operano in settori strategici quali la difesa e la sicurezza nazionale.
  Per quanto riguarda nello specifico la bozza di regolamento presentata dal Governo, fa presente che il MoVimento 5 stelle non ha riscontrato criticità sostanziali di portata tale da esprimere un giudizio negativo. Certamente vi sono dei rilievi e delle perplessità che a loro avviso sarebbe opportuno figurino nel parere che la commissione sarà chiamata ad esprimere.
  A questo proposito ci sentiamo di condividere i rilievi e le osservazioni già avanzate da parte del Consiglio di Stato e riteniamo che essi debbano essere fatti propri anche da questa commissione, sia Pag. 20per quanto attiene le osservazioni di natura più puramente formale, sia per quelle di carattere sostanziale, quali, in particolare, quelle relative all'articolo 9 del regolamento.
  A proposito dell'articolo 9 del presente regolamento riteniamo che si debba svolgere un ulteriore riflessione in merito all'attuale formulazione che prevede l'esclusione dei documenti formati nell'ambito delle procedure di valutazione e attuazione dei poteri speciali del governo, di cui all'articolo 1 del decreto 21 del 2012, dalle norme che regolano l'accesso agli atti normativi.
  Certamente comprendiamo che le tematiche e i documenti che attengono al settore difesa e alla sicurezza nazionale possano avere un livello di riservatezza superiore a documenti che attengono ad altri settori della pubblica amministrazione.
  Allo stesso tempo, come del resto si evidenzia gli uffici nel dossier di documentazione, le amministrazioni possono si escludere l'accesso agli atti ad alcuni documenti di loro competenza, ma a patto che tali documenti rientrino in una delle quattro categorie individuate dall'articolo 24, comma 1 della legge 241 del 1990. E i documenti relativi al provvedimento in esame non sembrano rientrare in alcuna delle quattro categorie individuate dalla legge.
  Garantire la massima trasparenza possibile nel rispetto della normativa vigente, è per il MoVimento 5 stelle un tema fondamentale per evitare abusi di qualsiasi genere, ed è per questo che per il nostro gruppo la formulazione di osservazioni in sede di parere al fine di una revisione dell'attuale formulazione dell'articolo 9 del regolamento sarà dirimente ai fini della valutazione dello stesso parere.
  Un altro elemento non di perplessità ma piuttosto di dubbio che vorrebbe sottoporre alla riflessione della Commissione riguarda il comma 3 dell'articolo 4 del regolamento. Mentre il comma 1-bis del decreto-legge 21 del 2012 dispone che vi sia una categoria di atti, quelli posti in essere da imprese appartenenti allo stesso gruppo industriale, che deve essere esclusa dai poteri speciali attribuiti al governo, e poiché il comma 3 dell'articolo 4 del presente regolamento va sostanzialmente in senso opposto a tale disposizione, prevedendo comunque la possibilità di applicare il potere di veto anche su questi stessi atti, ancorché in casi eccezionali, si pone il problema tecnico se una norma regolamentare come quella presente, possa aggirare una disposizione di legge ordinaria.
  In questo caso non entra nel merito della disposizione regolamentare, che pure può essere condivisibile nella sua finalità. Si domanda e domanda se sia possibile inserire una norma come il comma 3 in questo decreto del Presidente della Repubblica a fronte del disposto del comma 1-bis del decreto legge. Il fatto che lo stesso comma 1-bis rinvii a provvedimenti di rango secondario, a suo personale avviso non rileva in questo caso e per due motivi. In primo luogo perché la finalità di quel comma è chiara: vi deve essere una categoria limitata di atti, con caratteristiche ben precise che sono sottratti al potere di controllo e veto da parte del Governo. Mentre il comma 3 dell'articolo 4 di questo regolamento di fatto e in ultima istanza disattende quel disposto. In secondo luogo perché gli atti regolamentari di secondo grado a cui rinvia il comma 1-bis del decreto-legge non sono il regolamento in esame, che è infatti previsto dal comma 8 dell'articolo 1 di quel decreto con funzioni attuative dello stesso articolo.

  Il sottosegretario Roberta PINOTTI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.