CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 novembre 2013
123.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 19 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

  La seduta comincia alle 11.15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari.
(Atto n. 30).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2013.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il relatore, onorevole Vazio, ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato) e che tale proposta sarà posta in votazione domani.Pag. 196
  Avverte, inoltre, che è pervenuta una richiesta di audizione da parte del presidente dell'Associazione Nazionale dei comuni Italiani (ANCI), Piero Fassino. Fa quindi presente come, in considerazione della ristrettezza dei tempi entro i quali la Commissione dovrà esprimere il parere, non sarà possibile procedere ad audizioni, sottolineando, peraltro, come la proposta del relatore recepisca gran parte dei rilievi sollevati dall'ANCI.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari.
(Atto n. 36).
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Donatella FERRANTI (PD), presidente e relatore, osserva come lo schema di decreto correttivo in esame sia stato adottato dal Governo nell'esercizio del potere correttivo ed integrativo dei decreti legislativi 155 e 256/2012 derivante dall'articolo 1, commi 3 e 5, della legge delega 148/2011.
  In particolare, il decreto: adegua l'ordinamento alla sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della soppressione del tribunale e della procura della Repubblica di Urbino; individua nel comune di Aversa la sede del tribunale di Napoli Nord, stabilendo modalità per la tempestiva copertura degli organici dei relativi uffici giudiziari; provvede alle modifiche tabellari conseguenti alla mancata soppressione del tribunale di Urbino e all'istituzione di quello di Napoli Nord; prevede disposizioni transitorie sui giudici popolari nelle corti d'assise, sulla competenza del tribunale per i giudizi pendenti e sull'edilizia giudiziaria; prevede modalità per il trasferimento dei magistrati onorari.
  Il provvedimento è composto di 12 articoli e di 7 allegati, sostitutivi delle attuali tabelle relative alla competenza territoriale dei diversi uffici giudiziari.
  Su di esso, il CSM ha espresso un articolato e condivisibile parere con delibera 22 ottobre 2013.
  Gli articoli da 1 a 3 dello schema di decreto legislativo sostituiscono le tabelle che definiscono la riforma della geografia giudiziaria (dall'elenco delle sedi degli uffici soppressi con la riforma, alla competenza territoriale dei circondari di ciascun tribunale e giudice di pace, ufficio di sorveglianza, corte d'assise d'appello e corte d'assise).
  L'esigenza di dettare disposizioni correttive scaturisce, in particolare: dalla citata sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1, con l'allegata tabella A, del decreto legislativo 155/2012, limitatamente alla soppressione del Tribunale di Urbino; secondo la Corte, la norma ha violato la delega, che stabilisce la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 novembre 2011; dalla peculiarità del Tribunale di Napoli Nord che, diversamente da tutti gli altri tribunali, non contiene nella propria denominazione un esplicito riferimento a una località geografica («Napoli Nord» non è infatti un comune), nonostante la sede del tribunale sia stata individuata dal provvedimento in esame nel comune di Aversa, in provincia di Caserta. Ciò rileva in quanto l'articolo 42 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto 12/1941) individua la sede di ogni tribunale ordinario nel capoluogo; il fatto che tale capoluogo non sia automaticamente individuabile nel caso del nuovo tribunale rende necessario l'intervento del legislatore.
  Ricorda che il mantenimento del tribunale di Urbino era previsto tra le condizioni contenute nel parere favorevole espresso dalla Commissione Giustizia della Camera sullo schema di decreto legislativo (ora decreto legislativo 155/2012) relativo alla soppressione dei tribunali (1o agosto Pag. 1972012). Si legge nel parere che «il Tribunale di Urbino, è stato accorpato al Tribunale di Pesaro, pur trattandosi di capoluogo di Provincia (Pesaro Urbino) in base al regio decreto 22 dicembre 1860, n. 4495, per cui doveva essere escluso dalla secca soppressione in base al tenore letterale dell'articolo 1 della lettera a) della legge delega».
  In particolare, l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede: la sostituzione della tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012, contenente l'elenco degli uffici giudiziari soppressi (comma 1). La nuova tabella, relativamente alla Corte d'appello di Ancona, non contiene più i riferimenti al tribunale di Urbino e alla relativa Procura della Repubblica; la sostituzione della tabella A allegata all'ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12/1941), contenente, per ogni tribunale di ciascun distretto di corte d'appello, l'elenco dei singoli comuni ricompresi nel relativo circondario (comma 3). Nella nuova tabella è inserito anche il tribunale di Urbino con i relativi comuni del circondario; e modifiche introdotte dagli articoli 2 e 3 dello schema in esame derivano – secondo quanto precisato dalla relazione – dalle esigenze di adeguamento connesse all'istituzione del tribunale di Napoli Nord.
  Oltre alle indicate esigenze (ed a quelle derivanti dalla mancata soppressione del tribunale di Urbino), le modifiche di cui all'articolo 3 sono dirette a integrare il contenuto della tabella N, concernente le corti d'assise d'appello.
  L'articolo 4 contiene disposizioni relative alla costituzione delle sezioni di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello.
  La norma introdotta prevede – per la costituzione delle predette Corti – che fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo in esame – siano da considerarsi idonee le liste dei giudici popolari già formate ai sensi dell'articolo 23 della legge 287/1951.
  Come riferisce la relazione allo schema di decreto, la necessità dell'intervento deriva dal fatto che i giudici popolari «vengono estratti a sorte da liste composte da uomini e donne inseriti in elenchi ed albi formati da ciascun comune, cosicché la diversa allocazione dei comuni per effetto della revisione delle circoscrizioni giudiziarie incide sulla formazione dei predetti elenchi ed albi. È dunque opportuno che, per un periodo limitato di sei mesi, si preveda espressamente la possibilità di attingere dalle liste come già formate ai fini della composizione delle Corti d'assise ed in vista della formazione delle nuove liste coerenti al nuovo assetto territoriale degli uffici giudiziari».
  L'articolo 5 aggiunge un comma 4-bis all'articolo 5 del decreto legislativo 155/2012 che – per permettere la copertura degli organici di magistratura del nuovo tribunale di Napoli Nord – deroga alla disciplina dei tramutamenti successivi dei magistrati (articolo 194 dell'ordinamento giudiziario).
  L'articolo 6 mira a permettere – entro 8 mesi dall'entrata in vigore del decreto correttivo in esame – una adeguata dotazione di magistrati onorari presso i tribunali all'esito delle riorganizzazione territoriale prevista dalla riforma.
  Il trasferimento dei magistrati onorari (giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari) presso le nuove sedi avverrà, a domanda, sulla base delle modalità individuate dal CSM entro 2 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. L'effettivo trasferimento dovrà avvenire entro i 6 mesi successivi.
  Con l'articolo 7 è integrata la formulazione del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012 che prevede attualmente, in presenza di specifiche ragioni organizzative o funzionali, derogando all'articolo 2 della legge 392/1941 (che stabilisce un contributo annuo dello Stato ai Comuni per il mantenimento dei locali adibiti ad uffici giudiziari), che il Ministro della giustizia possa disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, al massimo fino al 13 settembre 2018 (ovvero 5 anni decorrenti dall'efficacia della riforma), gli immobili di proprietà dello Stato – ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati mediante mutui contratti dai Pag. 198comuni con la Cassa depositi (ex articolo 19, legge 119/1981) – adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi.
  L'articolo 7 dello schema di decreto precisa che detti immobili di proprietà comunale sono anche quelli interessati da interventi edilizi finanziati tramite contributi integrativi dello Stato ai Comuni sedi di uffici giudiziari, ex legge 26/1957. Si tratta di contributi a favore dei Comuni che siano stati autorizzati ad eseguire costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari cedendo parte del contributo che lo Stato corrisponde annualmente per il servizio dei locali giudiziari.
  L'articolo 8 aggiunge due nuovi commi (2-bis e 2-ter) all'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2012, relativo alla disciplina transitoria della riforma.
  Tale articolo 9 prevede attualmente che le udienze fissate davanti ad uno dei tribunali destinati alla soppressione in una data compresa tra l'entrata in vigore del decreto (13 settembre 2012) e la data di efficacia «a regime» della riforma (13 settembre 2013) sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi al tribunale competente in base della riforma (comma 1). Fino al 13 settembre 2013, il processo si considera pendente davanti all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione (comma 2).
  Il nuovo comma 2-bis introduce una disposizione interpretativa dell'articolo 9 del decreto che – facendo propria l'opinione del CSM espressa nella delibera del 22 maggio 2013 – mira a risolvere definitivamente il dubbio in ordine alla competenza sui procedimenti civili e penali pendenti presso le sedi distaccate di tribunale soppressi quando, come accaduto a seguito della ridefinizione dei circondari, i territori di loro competenza siano migrati ad un circondario di Tribunale diverso da quello presso cui operavano.
  La nuova norma chiarisce che l'ambito applicativo dell'articolo 9 non può riferirsi alle sezioni distaccate; queste ultime, in base all'interpretazione del CSM, accolta dallo schema di decreto, non costituiscono «uffici» a norma dell'ordinamento giudiziario bensì mere articolazioni dell'ufficio giudiziario principale rappresentato dal solo tribunale circondariale.
  Il comma 2-bis prevede che la soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina alcun mutamento della competenza per i procedimenti civili e penali pendenti; tale competenza appartiene alla sede principale del tribunale, non essendo le sezioni distaccate uffici giudiziari.
  Sostanzialmente, tra il 13 settembre 2012 e il 13 settembre 2013, la competenza alla prosecuzione dei procedimenti pendenti presso le sezioni distaccate soppresse appartiene alla sede centrale ovvero all'originario tribunale circondariale; dopo il 13 settembre 2013, solo per le nuove sopravvenienze, la competenza appartiene al tribunale competente all'esito della riforma.
  Il comma 2-bis individua poi espressamente il momento di pendenza dei procedimenti penali non al momento dell'iscrizione della notizia di reato nel relativo registro bensì a quello in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.
  Spiega la relazione al provvedimento che «il riferimento, non già al momento formale dell'iscrizione ma a quello della disponibilità della notizia di reato da parte dell'Ufficio di procura tiene conto di un dato della prassi, costituito dal ritardo, spesso consistente, con cui gli uffici provvedono, per oggettive difficoltà logistiche e organizzative, all'adempimento dell'iscrizione.»
  Il comma 2-ter mira a risolvere l'ulteriore dubbio relativo alla competenza alla trattazione di procedimenti penali pendenti a norma del comma 2-bis (ovvero quando la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero) davanti alle procure di Napoli e S. Maria Capua Vetere, procedimenti che – all'esito della riforma della geografia giudiziaria – sarebbero di competenza del nuovo tribunale di Napoli Nord.Pag. 199
  In conformità di quanto stabilito al nuovo comma 2-bis, anche qui è previsto il permanere della competenza presso i tribunali che hanno già avviato la trattazione dei procedimenti.
  Solo dal 13 settembre 2013 i procedimenti penali saranno quindi incardinati presso il tribunale di Napoli Nord. La previsione ha lo scopo di non gravare immediatamente il nuovo ufficio giudiziario di un numero elevato di fascicoli, anche in relazione ai tempi necessari per l'integrale copertura della pianta organica.
  Analoga soluzione riguarda i procedimenti di prevenzione per i quali alla stessa data (13 settembre 2013) sia stata già formulata proposta della misura (sequestro o confisca) al tribunale da parte dei soggetti titolari del potere di iniziativa.
  L'articolo 9 prevede disposizioni relative alla gestione degli uffici giudiziari di Napoli Nord.
  L'articolo 1 del DL 522/1993 ha istituito, nell'ambito della organizzazione del Ministero della giustizia, l'Ufficio speciale del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa città (comma 1).
  All'ufficio speciale sono attribuite le attività necessarie a rendere funzionante il nuovo complesso giudiziario e l'edificio destinato a sede della procura della Repubblica presso il tribunale, entrambi siti nel centro direzionale di Napoli, le attività concernenti la gestione, la manutenzione e la conservazione dei beni immobili e delle strutture, nonché quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, la ventilazione, la telefonia, le reti informatiche, il controllo informatico centralizzato delle strutture, la pulizia e custodia degli immobili e loro pertinenze, e quant'altro necessario per il funzionamento degli edifici giudiziari della città di Napoli (comma 2).
  L'articolo 9, integrando la formulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 522/1993, estende all'Ufficio speciale ministeriale anche la competenza per tutte le attività necessarie alla gestione e manutenzione degli edifici e dei locali che ospitano il tribunale di Napoli Nord e relativa Procura.
  Tale ultimo riferimento sembra essere fatto all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica che prevede che detto Ufficio speciale costituisca ufficio dirigenziale generale del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.
  Gli artt. 10 e 11 dello schema di decreto apportano le necessarie modifiche tabellari relative agli uffici del giudice di pace dall'istituzione del tribunale di Napoli Nord.
  Ricorda che il giudice di pace di Urbino non era stato soppresso dal D.Lgs 156/2012.
  L'articolo 10 sostituisce, con gli allegati V e VI del provvedimento in esame, rispettivamente le tabelle A (relativa agli uffici del giudice di pace soppressi con la riforma) e B (relativa alle corrispondenze degli uffici soppressi con i nuovi uffici), entrambe allegate al D.Lgs 156/2012, concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie dei giudici di pace.
  Dalla tabella A è espunto il riferimento al giudice di pace di Aversa (ora giudice di pace di Napoli Nord). Nella tabella A si precisa che i territori dei soppressi giudici di pace di Afragola, Casoria, Frattamaggiore e Marano di Napoli fanno parte del circondario del giudice di pace di Napoli Nord in Aversa.
  L'articolo 11 sostituisce, con l'allegato VII, la tabella A allegata alla legge 374/1991 (relativa agli attuali uffici del giudici di pace ed ai comuni ricadenti nella competenza territoriale degli uffici).
  La norma aggiunge un comma 1-bis all'articolo 2 del D.Lgs 156/2012 che rinomina il giudice di pace di Aversa giudice di pace di Napoli Nord.
  Come si evince dalla nuova tabella, le uniche modifiche introdotte riguardano l'istituzione del giudice di pace di Napoli Nord in Aversa. Il nuovo ufficio (Aversa ricade attualmente nel circondario del giudice di pace di S. Maria Capua Vetere) attrae alla sua competenza comuni già Pag. 200ricadenti nella competenza dei giudici di pace di Napoli e di S. Maria Capua Vetere).
  L'articolo 12 reca la clausola d'invarianza finanziaria.
  Avverte quindi che la Commissione dovrà esprimere il parere entro la prossima settimana, ricordando come il provvedimento in esame, oltre ad affrontare le problematiche specifiche degli uffici giudiziari di Napoli Nord e Urbino, preveda una serie di norme processuali transitorie di carattere generali che sono di fondamentale importanza per il funzionamento della macchina della giustizia in questo periodo di transizione, dovuto all'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria.
  A tale proposito dà lettura della seguente lettera di sollecito inviatale dal dott. Giovanni Francesco Izzo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore:
  «Com’è a conoscenza della S.V., il CSM ha di recente espresso parere favorevole ad uno schema di Decreto legislativo che disciplina la competenza territoriale, risolvendo il contrasto insorto tra uffici giudiziari che hanno ricevuto aumento del territorio ed altri che ne hanno subito diminuzione, per effetto della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 155/12. La celere promulgazione del suddetto atto di legge è assolutamente necessaria per porre fine ad una molteplicità di contrasti di competenza tra uffici di Procura ex articolo 54 c.p.p., che si sono verificati – e continuano a verificarsi – determinando una serie di polemiche e trasmissione di fascicoli processuali (suscettibili di essere al più presto ritrasferiti), con aggravio di lavoro, malumori ed una serie di operazioni onerose e defatiganti per tutto il personale. Tanto premesso, anche a nome dei magistrati del mio ufficio, faccio appello alla Sua sensibilità e a quella dei Deputati componenti la Commissione affinché il predetto Decreto legislativo sia emanato, se deve esserlo, con tutta la celerità possibile».

  Francesca BUSINAROLO (M5S) esprime, a nome del proprio gruppo, taluni rilievi che, ove non recepiti nella proposta di parere del relatore, potranno costituire l'oggetto di una proposta alternativa di parere del gruppo del Movimento 5 Stelle.
  Osserva come lo schema di decreto legislativo «correttivo» dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tesi ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari, così come strutturato e portati avanti, continua sulla stessa linea di quelli precedenti nel senso di mortificare la giustizia di prossimità territoriale.
  Così come avvenuto con i precedenti interventi legislativi, il provvedimento è stato adottato senza il previo coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori che quotidianamente vivono la realtà degli uffici giudiziari nel territorio della Repubblica e, pertanto, una riforma della geografia giudiziaria, seppur auspicabile, così come effettuata rischia di diventare un qualcosa di deleterio per la collettività e per il sistema giustizia. Si sarebbe dovuto interpellare previamente l'avvocatura, i giudici di pace, nonché le organizzazioni dei lavoratori che sono impiegati all'interno degli uffici giudiziari interessati.
  I provvedimenti de quibus prevedono la soppressione di un totale di quasi 1000 uffici giudiziari e la riforma in oggetto rappresenta per l'intera collettività un grande rischio di paralisi della giustizia ed un costo enorme per i cittadini e per il territorio. Con questi ulteriori atti normativi il Governo sopprime presidi di legalità e crea il rischio di indebolire la presenza dello Stato.
  Ritiene che quella in itinere, così come strutturata e portata avanti, debba essere considerata come una operazione di depotenziamento della giustizia. La riforma in oggetto sta sostituendo la giustizia di prossimità con la «giustizia a debita distanza» che renderà, di fatto, il servizio giustizia come un «bene di lusso» anche e soprattutto per gli alti costi necessari per accedervi.
  Ritiene necessaria un'indagine conoscitiva che preveda la partecipazione anche di rappresentanti delle categorie che operano Pag. 201e che sono coinvolte nella giustizia (dipendenti delegati degli uffici interessati, cittadini, società civile) oltre ad avvocati ed operatori del settore.
  Osserva come il punto senza dubbio più dolente riguardi l'istituzione del nuovo tribunale di Napoli Nord. La doglianza maggiore riguarda proprio il luogo dove tale tribunale è stato deciso debba essere ubicato e vale a dire nella città di Aversa (CE). Risulta lessicalmente paradossale ubicare un tribunale denominato di «Napoli Nord» all'interno di un comune della provincia di Caserta. Tale tribunale avrebbe potuto essere localizzato, utilizzando maggior accortezza e ponderazione, nel Comune di Giugliano in Campania (NA) luogo, tra l'altro, originariamente previsto come destinazione di tale tribunale. Il decreto legislativo n. 491 del 1999 aveva istituito un tribunale proprio del territorio di Giugliano in Campania ma tale istituzione è rimasta inattuata e presente solo sulla carta nel corso di tutti questi anni. La città di Giugliano in Campania avrebbe comunque la possibilità di mettere subito a disposizione, come sede del tribunale, un importante bene confiscato alla criminalità organizzata vale a dire il cosiddetto complesso Rea.
  Un'altra situazione del tutto anomala e priva di alcuna logica è ravvisabile nel caso della soppressione della sezione distaccata di Chioggia del tribunale di Venezia, già disposta in forza del d.lgs. n. 155/2012 e confermata in forza dell'atto normativo in questione. La sede del tribunale di Chioggia non comporta oneri economici per lo Stato, poiché ubicata in un edificio di proprietà comunale la cui gestione è già a carico del Comune di Chioggia, che intende farsi carico di tutte le spese di gestione e manutenzione, dalla data di soppressione e per tutto il suo successivo utilizzo. La sede del Tribunale di Venezia non è in grado di accogliere il carico di lavoro e disporre attualmente di spazi sufficienti e adeguati ad accogliere tutte le sezioni distaccate soppresse. La soppressione dell'ufficio giudiziario di Chioggia comporterà, quindi, gravi disagi e spese per i cittadini, gli operatori in genere del diritto, rendendo più gravosa l'accesso alla giustizia per la popolazione della seconda città, per grandezza e numero di abitanti, della provincia di Venezia. La competenza della sede distaccata di Chioggia ricomprende anche i comuni di Cavarzere e Cona, distanti oltre 70 km dalla sede centrale di Venezia, con ulteriore allargamento del bacino di utenza della sede giudiziaria di Chioggia di altri 25.000 abitanti e giungendo così ad una utenza complessiva di oltre 75.000 cittadini, che nel periodo estivo diventano, a seguito delle presenze turistiche, oltre 200.000.
  Una situazione altrettanto critica è ravvisabile in altra zona del Veneto a seguito della soppressione del Tribunale di Bassano del Grappa il quale era l'ottavo Tribunale del Veneto, Regione che, a differenza di altre interessate dalla riforma delle circoscrizioni, aveva un solo Tribunale non capoluogo di provincia.
  Altra grave deficienza è quella di continuare nell'indirizzo di voler sopprimere alcune sezioni distaccate del distretto di Bari e, più precisamente, quelle di Altamura, Bitonto, Modugno, Monopoli, Putignano, Rutigliano, Cerignola, Manfredonia, San Severo, Trinitapoli, Lucera, Apricena, Rodi Garganico, Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Molfetta e Ruvo di Puglia. Tale situazione ha spinto il Presidente del Tribunale di Bari, Vito Savino, stante l'incapacità del Tribunale centrale di Bari di sopportare il nuovo carico di contenzioso proveniente dalle sedi distaccate soppresse, a disporre con Decreto n. 65/2013 la permanenza della loro operatività per le cause pendenti e per quelle di nuova iscrizione. La Regione Puglia ha espresso la volontà, già manifestata da Abruzzo, Basilicata e Liguria, di promuovere un referendum per abrogare la riforma della geografia giudiziaria prevista dal Decreto Legislativo 155/2012.
  A partire dal 13 settembre 2015, le sedi di Sulmona ed Avezzano saranno accorpate al tribunale de L'Aquila che acquisirà così gli atti degli 11.350 procedimenti presenti ad Avezzano (8.303 civili e 3.047 penali) e dei 5.349 procedimenti pendenti presso il tribunale di Sulmona (3.464 civili Pag. 202e 1.885 penali) il che ovviamente comporterà un collasso per il Tribunale subentrante. Avezzano, con i suoi circa quarantamila abitanti, è il comune di riferimento dell'intero territorio della Marsica che conta circa centomila abitanti. Avezzano risulta essere il terzo tribunale d'Abruzzo, sia per il volume di attività sia per il numero di contenziosi pendenti. La sua importanza deriva anche dalla posizione geografica, dal momento che attraverso la Marsica fanno il loro ingresso in Abruzzo quanti provengono dal basso Lazio e dalla Campania, aree tradizionalmente critiche in termini di criminalità organizzata. Per via della sua collocazione, la sezione distaccata di Sulmona permette invece ai comuni dell'Alto Sangro e dei più distanti territori dell'Abruzzo montano di accedere alle sedi giudiziarie. In quest'ottica il tribunale di Sulmona copre un'area di servizio molto vasta, di circa 7.000 Kmq, ed assicura una vantaggiosa contiguità territoriale tra struttura penitenziaria e giudiziaria, visto che all'interno della propria struttura penitenziaria è ubicato uno dei più grandi e importanti carceri del centro-sud.
  Si è, inoltre, in totale disaccordo con la soppressione di altri Tribunali, quali Pisticci, Sala Consilina, Modica ed Empoli.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, sottolinea come l'oggetto del provvedimento in esame sia, in parte, molto più limitato rispetto alle problematiche esposte dalla collega Businarolo, riguardando le sole situazioni territoriali degli uffici giudiziari di Napoli Nord e Urbino e, in parte molto più ampio, contenendo delle norme processuali generali di carattere transitorio, fondamentali per il funzionamento del servizio giustizia su tutto il territorio in seguito all'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria. Ricorda, d'altra parte, come il Governo abbia preannunciato un ulteriore decreto «correttivo»che presumibilmente interverrà su altre situazioni particolari.

  Ivan SCALFAROTTO (PD) ritiene che si debbano sanare anzitutto le urgenze, esprimendo al più presto il parere sul provvedimento in oggetto, senza mettere nuovamente in discussione la riforma della geografia giudiziaria nel suo complesso.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 19 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

  La seduta comincia alle 11.50.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1203 Daniele Farina e C. 971 Gozi, recanti Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della cannabis indica e dei suoi derivati.
Audizione di Giorgio Fidelbo, Vice Direttore dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, di Giorgio Di Lauro, direttore del Dipartimento per le dipendenze patologiche Asl Napoli 2-Nord e di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane.
(Svolgimento e rinvio).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Giorgio FIDELBO, Vice Direttore dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, Giorgio DI LAURO, Direttore del Dipartimento per le dipendenze patologiche Asl Napoli 2-Nord, e Pag. 203Valerio SPIGARELLI, Presidente dell'Unione delle camere penali italiane.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.05.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1203 Daniele Farina e C. 971 Gozi, recanti Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della cannabis indica e dei suoi derivati.

Audizione di Mauro Palma, Presidente della Commissione per l'elaborazione degli interventi in materia penitenziaria presso il Ministero della giustizia.

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012.
C. 1619 Governo.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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