CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 ottobre 2013
114.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 12 NOVEMBRE 2013

Pag. 162

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 30 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Vega COLONNESE (M5S) chiede la trasmissione delle sedute odierne mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che i rappresentanti del gruppo di Scelta civica hanno dichiarato, per tutte le sedute della XIV Commissione, di non aderire a tale richiesta e che pertanto, in loro presenza, non procederà alla richiesta di consenso all'attivazione.

  Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) conferma la posizione del suo gruppo.

Pag. 163

  Vega COLONNESE (M5S) osserva che sarebbe più trasparente formulare ad ogni seduta la proposta.

  Michele BORDO, presidente, ritiene inutile, a condizioni invariate, riproporre la medesima richiesta. Avverte, in ogni caso, che non si procederà alla trasmissione della seduta odierna mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione.
C. 1690 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2013.

  Antonino MOSCATT (PD), relatore, preannuncia l'orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

  Vega COLONNESE (M5S) illustra, a nome del suo gruppo, una proposta alternativa di parere (vedi allegato 1), nella quale si formula parere contrario sul provvedimento in esame.

  Michele BORDO, presidente, avverte che la proposta alternativa di parere risulterà preclusa dall'approvazione del parere formulato dal relatore e sarà pertanto posta in votazione solo ove respinto il parere del relatore.

  Annalisa PANNARALE (SEL) preannuncia il voto di astensione del gruppo di SEL sulla proposta di parere favorevole che il relatore si accinge a formulare e segnala che il suo gruppo valuterà la possibilità, nelle successive fasi dell’iter, di presentare emendamenti, anche ai fini di una diversa modulazione delle risorse finanziarie destinate ai vari settori; osserva infatti in proposito come l'incremento di soli 20 milioni di euro per il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati appaia del tutto insufficiente e debba essere rivisto in aumento. La contemporanea presenza di un corposo Fondo per i rimpatri evidenzia la necessità di ripensare la strategia sinora seguita in un ottica dell'accoglienza, e di affrontare finalmente le politiche dell'immigrazione in modo strutturale e non più solo emergenziale, al fine di mettere in campo azioni e interventi che possano garantire e rispettare i diritti di tutte e di tutti.

  Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) richiama la drammatica situazione della finanza pubblica italiana e la necessità di adottare misure severe di contenimento della spesa pubblica, che avrebbero dovuto essere assunte anche senza i vincoli del Patto di stabilità concordati con l'Unione europea. Prima di affermare che il Paese è strangolato dal Patto di stabilità e crescita, occorrerebbe chiedersi quali conseguenze vi sarebbero per l'Italia se rifiutassimo tali vincoli.
  Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sulle risorse finanziarie previste dagli articoli 1 e 2 a copertura del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, del Fondo immigrazione e del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, che sono attinte anche dal Fondo rimpatri e dal Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti, la cui destinazione, in base alla disciplina dell'Unione europea, ha carattere vincolato. Occorre pertanto valutare se l'Italia – cui tali fondi sono stati concessi dall'Unione europea per specifiche finalità – possa destinarli a scopi differenti.

  Paolo TANCREDI (PdL) valuta opportuno il provvedimento in esame. Sebbene in diverse occasioni abbia criticato l'eccessiva rigidità della politica fiscale europea, ritiene che la linea del rigore sia ora necessaria, anche per affrontare poi con efficacia politiche di sviluppo e di crescita.

  Antonino MOSCATT (PD), relatore, evidenzia a sua volta i limiti nell'entità dei Pag. 164fondi stanziati e ritiene opportuno dare un segnale di attenzione e sensibilità sul fenomeno dell'immigrazione, anche in termini economici. Riterrebbe importante pervenire su queste materie ad un parere unanime; anche tenendo conto delle osservazioni formulate dai colleghi ritiene opportuno inserire nel parere una condizione volta a condizionare il sistema dei rimpatri a criteri di qualità, razionalizzazione della spesa e verifica del materiale svolgimento dei rimpatri stessi, nel rispetto della dignità delle persone coinvolte. Anche con riferimento all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati occorre svolgere un'attenta analisi dei servizi erogati.
  Occorre cioè evidenziare la volontà della XIV Commissione di sposare i contenuti del decreto-legge, ma invitare nel contempo all'adozione di criteri di valutazione, nel quadro di una strategia complessiva sui temi dell'immigrazione, anche utili ai fini della ripartizione delle somme che le strutture governative dovranno effettuare concretamente.

  Vega COLONNESE (M5S) ringrazia il relatore per la disponibilità dimostrata nell'accogliere alcune delle sollecitazioni pervenute dal M5S e modifica il parere contrario precedentemente formulato, dichiarando l'astensione del suo gruppo sul provvedimento in esame. Osserva infatti come non appaia condivisibile l'impostazione di fondo del provvedimento, che affronta il problema dell'immigrazione in via emergenziale e non strutturale come invece meriterebbe.

  Annalisa PANNARALE (SEL) ringrazia a sua volta il collega Moscatt per la particolare sensibilità dimostrata ai temi in discussione e chiede precisazioni sui contenuti della proposta di parere che il relatore ha testé preannunciato. Osserva come una differente riorganizzazione dei comparti di spesa implicherebbe l'adozione di politiche dell'immigrazione del tutto nuove e alternative.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) preannuncia il voto contrario del suo gruppo e denuncia la politica schizofrenica del Governo in tema di immigrazione e di spesa pubblica; osserva infatti come, da un lato, si utilizzino le risorse del Fondo europei per i rimpatri e, dall'altro, si dichiari di voler abolire la legge Bossi-Fini.
  Si tratta in sintesi, a suo avviso, di un provvedimento che spreca risorse invece di destinarle a iniziative serie ed efficaci.

  Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) invita il relatore a tenere conto, nel parere che si appresta a formulare, del problema che potrebbe rappresentare l'utilizzo da parte del Governo, per scopi differenti, di risorse che entrano nelle disponibilità italiane sulla base di un accordo che ne vincola la destinazione. L'Italia, attraverso il controllo alle frontiere, garantisce la sicurezza di paesi – è il caso ad esempio della Germania – che non hanno alcuna frontiera esterna all'Unione; si può dunque chiedere la loro comprensione e disponibilità in casi come questo, ma occorre farlo esplicitamente e non procedendo direttamente con l'adozione di misure che violano accordi già assunti.

  Paolo TANCREDI (PdL) rileva, con riferimento al Fondo per l'accoglienza di stranieri non accompagnati, che è in capo ai comuni l'obbligo soggettivo di provvedere a tali soggetti, e che in molti casi le amministrazioni comunali si sono trovate in difficoltà proprio per garantire tale servizio. Il provvedimento in esame destina 20 milioni di euro a tale finalità, fermo restando l'obbligo vigente in capo ai comuni, e si tratta di un intervento che non si può che condividere, indipendentemente dalla valutazione che si fa del Fondo in quanto tale. Altra cosa è l'uso del Fondo rimpatri per servizi di accoglienza.

  Antonino MOSCATT (PD), relatore, non intende rivolgere alcuna critica al Fondo per l'accoglienza di minori quanto piuttosto introdurre criteri volti a migliorare il servizio.
  Più in generale bisogna ripensare al ruolo dell'Italia nelle politiche migratorie Pag. 165europee: occorre che il nostro paese non sia solo un approdo di disperazione ma un punto di convergenza delle diverse culture e un luogo di sperimentazione delle politiche sull'immigrazione, che sappia mettere in piedi un nuovo sistema culturale di accoglienza.

  Michele BORDO, presidente, al fine di consentire al relatore la stesura della proposta di parere, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 14.55.

  Antonino MOSCATT (PD) formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato 2), che illustra nel dettaglio.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 114/2013: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 1670 Governo.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2013.

  Paolo ALLI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Vega COLONNESE (M5S) illustra, a nome del suo gruppo, una proposta alternativa di parere (vedi allegato 3), nella quale si formula parere contrario sul provvedimento in esame.

  Michele BORDO, presidente, avverte che la proposta alternativa di parere risulterà preclusa dall'approvazione del parere formulato dal relatore e sarà pertanto posta in votazione solo ove respinto il parere del relatore.

  Lara RICCIATTI (SEL) rileva che quando l'Italia ritirerà le proprie truppe dall'Afghanistan sarà sempre troppo tardi. Occorrerebbe, più in generale, avviare una discussione seria sulla politica estera nazionale, discutendo nel merito ciascuna missione. Preannuncia quindi il parere contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) invita i colleghi a ricordare che i paesi occidentali hanno inviato le loro truppe in Afghanistan a seguito di una terribile offensiva terroristica, che ha provocato migliaia di vittime negli Stati Uniti, e alla quale sono seguiti ulteriori attacchi terroristici. È certamente vero che sarebbe stato possibile seguire una strada differente da quella adottata con l'uso della forza militare ma è una alternativa che occorre specificare e definire. Né l'Italia può permettersi, a suo avviso, di tirarsi fuori da uno scontro che è in atto nel mondo e nel quale è in gioco non una astratta difesa della patria ma la difesa della vita e della cultura dei cittadini occidentali. Il mondo non è un luogo sicuro e non appare possibile rinunciare agli strumenti di difesa in nostro possesso, senza proporre una alternativa concreta e convincente. Osserva peraltro come il bilancio delle spese militari – che alcuni sostengono sia in aumento – si è in realtà sensibilmente ridotto negli ultimi anni, come dimostra la diminuzione degli effettivi in servizio.
  Rileva in conclusione come il tema in esame, per la sua gravità e complessità, debba essere affrontato nel suo complesso e non possa esserne messo in luce solo un aspetto, in una visione che non può che essere parziale.

  Paolo ALLI (PdL), relatore, ribadisce, come ha già avuto modo di sottolineare Pag. 166nella sua relazione illustrativa, che il provvedimento in esame ha una portata temporale limitata e non si pone l'obiettivo di una rivisitazione della strategia nazionale in tema di partecipazioni alle missioni internazionali, che pure meriterebbe adeguata riflessione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 30 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.
Atto n. 35.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Gea SCHIRÒ PLANETA (SCpI), relatore, evidenzia che l'atto normativo europeo che lo schema di decreto in esame è volto a recepire vincola gli Stati membri ad attribuire al titolare di protezione internazionale, alle medesime condizioni previste per gli altri cittadini stranieri, uno status ulteriore di soggiornante di lungo periodo che può essere mantenuto anche in caso di cessazione della protezione internazionale.
  Si tratta di una previsione importante per promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale dell'Unione enunciato nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
  Vi è quindi, un obiettivo di breve periodo dell'intervento normativo, che consente il rilascio di un permesso di soggiorno di lungo periodo anche ai beneficiari di protezione internazionale che ad oggi ne sono esclusi. Però l'obiettivo di lungo periodo è quello di favorire l'integrazione del titolare di protezione internazionale, attribuendogli alle stesse condizioni previste per gli altri cittadini stranieri uno status ulteriore, quello di soggiornante di lungo periodo, che possa essere mantenuto anche in caso di cessazione della protezione internazionale e che ne agevoli la mobilità all'interno dell'Unione Europea.
  Gli istituti che vengono in considerazione nell'atto in esame sono quindi quelli del soggiorno di lungo periodo e della protezione internazionale, la cui disciplina europea è da ricondurre, per il primo, alla direttiva 2003/109/CE e, per il secondo, alla direttiva 2004/83/CE. Entrambe le discipline sono state modificate: sulla prima è intervenuta la direttiva in esame 2011/51/UE che ha modificato parzialmente la precedente direttiva in tema di soggiornanti di lungo periodo, mentre la disciplina sulla protezione internazionale è Pag. 167stata completamente riscritta dalla direttiva 2011/95/UE che ha abrogato la direttiva 2004/83/CE.
  La legge di delegazione europea 2013 (L. 96/2013) reca la delega per il recepimento della direttiva 2011/51, individuando alcuni criteri e principi direttivi che il legislatore delegato deve rispettare nell'attuazione della delega (articolo 6).
  Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 20 maggio 2013 e la Commissione ha aperto una procedura di infrazione per mancato recepimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato (procedura n. 2013/0276 del 25 luglio 2013).
  La Direttiva 2003/109/UE ha introdotto il permesso di soggiorno UE per lungo residenti. Tale permesso di soggiorno a tempo indeterminato consente ai titolari di trasferire, a determinate condizioni, la residenza in altro Stato Membro dell'Unione Europea. La modifica apportata dalla Direttiva 2011/51/UE estende tale permesso di soggiorno anche ai beneficiari di protezione internazionale esclusi dalla precedente normativa.
  Lo schema di decreto introduce alcune modifiche agli articoli 9 e 9-bis del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, «Testo Unico Immigrazione». In particolare, l'articolo 9, nell'attuale formulazione, indica i presupposti per l'ottenimento del Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Tra questi, sono compresi la disponibilità di un alloggio e di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, mentre al comma 2-bis è previsto il superamento di un test di lingua italiana, in conformità con quanto previsto dall'articolo 5 della Direttiva 109/2003.
  Successivamente è stata adottata la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (cosiddetta direttiva qualifiche). Tale atto, attuato nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 251/2007, ha disciplinato la protezione internazionale e quindi l'attribuzione della qualifica di rifugiato (o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale) ai cittadini dei Paesi terzi e agli apolidi in possesso della qualifica di rifugiato o che comunque, per diverse ragioni, necessitano di protezione internazionale in uno degli Stati membri dell'Unione (protezione sussidiaria).
  Quanto al contenuto della protezione riconosciuta, sono previste misure agevolative nei confronti dei rifugiati, quali il diritto al non respingimento, al ricongiungimento familiare ecc.
  La direttiva non ha previsto però il diritto al riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo e, quindi all'ottenimento del relativo permesso di soggiorno, data l'espressa esclusione di cui sopra recata dalla direttiva 109.
  La direttiva 2011/51 ha superato questa esclusione e, modificando la direttiva 2003/109/CE, ne ha esteso l'ambito di applicazione ai titolari di protezione internazionale. Ai sensi della direttiva 2011/95, si intende per «protezione internazionale» lo status di rifugiato o lo status di «protezione sussidiaria» (articolo 2, lettera a) della direttiva). Il preambolo della direttiva evidenzia l'esigenza della piena integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro in cui soggiornano, nonché della promozione della coesione economica e sociale all'interno dell'Unione. Inoltre, tale atto ha abrogato, a decorrere dal 21 dicembre 2013, la direttiva 2004/83/CE, in quanto in esso rifusa senza modifiche.
  L'articolo 1 dello schema di decreto in esame introduce le opportune modifiche al testo unico in materia di immigrazione per il recepimento della direttiva.
  In particolare, l'articolo 9 del TU viene modificato dal comma 1, lettera a) come segue. Viene introdotto un comma 1-bis che prescrive la trascrizione di una apposita annotazione recante il riferimento dello Stato membro che ha concesso la protezione. Nel successivo nuovo comma 1-ter si prevede che non viene richiesta allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi familiari la documentazione Pag. 168relativa all'idoneità dell'alloggio che gli altri richiedenti il permesso di soggiorno UE sono tenuti ad esibire. Tuttavia, rimane fermo l'obbligo di indicare il luogo di residenza.
  Inoltre, per i soggetti vulnerabili (come definiti dal D.Lgs. 140/2005: ossia minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale) la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito a fini assistenziali concorre, nella misura del 10 per cento, alla determinazione del reddito minimo (pari si ricorda all'assegno sociale annuo) la cui dimostrazione è prerequisito per la connessione del permesso di soggiorno.
  Tali disposizioni non traggono origine dal testo della direttiva, ma attuano un preciso criterio di delega presente nella legge di delegazione (articolo 6, comma 1, lettera c) che prevede, appunto, che la dimostrazione del reddito sufficiente costituisca l'unica condizione, e che il calcolo del reddito minimo tenga conto delle persone più vulnerabili.
  In relazione all'applicabilità di detto articolo, e con riferimento alla trasposizione della Direttiva 2011/51/UE, il criterio di delega, previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della Legge di Delegazione Europea n. 96 del 06 agosto 2013 stabilisce che: «per i beneficiari di protezione internazionale le condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, previste all'articolo 5 della citata direttiva 2003/109/CE, riguardino esclusivamente la dimostrazione di un reddito sufficiente e che questo venga calcolato anche tenendo conto delle particolari circostanze di vulnerabilità in cui possono trovarsi i beneficiari di protezione internazionale».
  Pertanto, nel caso dei beneficiari di protezione internazionale per l'accesso al permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti non si dovrebbe tenere conto del requisito relativo all'alloggio, e neppure del requisito relativo al superamento del test di lingua italiano. Occorre chiarire a suo avviso il motivo per il quale l'agevolazione che prevede che l'alloggio possa contribuire alla determinazione del reddito minimo è prevista solo nel caso in cui l'alloggio sia messo a disposizione da un ente pubblico o assistenziale.
  La seconda parte del criterio di delega previsto dalla lettera c) fa riferimento alla configurazione del reddito nei casi di beneficiari di protezione internazionale particolarmente vulnerabili richiedenti il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
  In base alla formulazione del nuovo comma 1-ter dell'articolo 09 del Testo Unico Immigrazione, viene previsto che: «per gli stranieri titolari di protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura del dieci per cento del relativo importo».
  In questo caso, la possibilità di considerare in maniera attenuata il presupposto del reddito per i richiedenti vulnerabili è limitato solo a coloro che hanno la disponibilità di un alloggio concesso, a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di un ente pubblico e privato riconosciuto, e non alla totalità dei beneficiari di protezione internazionale che si trovano in una condizione di vulnerabilità, come invece richiede il criterio di delega.
  Inoltre, non appare del tutto comprensibile il motivo per il quale solo gli alloggi concessi da enti pubblici o privati riconosciuti dovrebbero contribuire a concorrere alla determinazione del reddito e non qualsiasi alloggio posto nella disponibilità del beneficiario di protezione che richiede il permesso di soggiorno UE.
  La modifica al comma 3 dell'articolo 9 è volta ad eliminare i titolari di protezione internazionale tra i soggetti ai quali non può essere concesso il permesso di soggiorno UE. L'esclusione permane per coloro Pag. 169che hanno fatto richiesta del riconoscimento dello status di rifugiato e sui quali non è stata ancora presa una decisione.
  Il comma 4-bis attua due distinte disposizioni dell'articolo 1 della direttiva: il punto n. 3, lettera a) e il punto 5 che modificano rispettivamente l'articolo 4 e l'articolo 9 della direttiva 2003/109.
  La prima disposizione prevede il rifiuto (obbligatorio), da parte dello Stato membro, del conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo nel caso di revoca, di cessazione o di diniego di rinnovo della protezione internazionale. È invece lasciata alla discrezione del legislatore nazionale la scelta di introdurre o meno la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo nelle medesime circostanze (revoca, cessazione o diniego di rinnovo della protezione internazionale).
  In altre parole, il legislatore comunitario ha voluto graduare le due fattispecie: mentre la perdita della protezione prima del conferimento del permesso UE viene considerata una causa ostativa insuperabile per il suo ottenimento, la perdita della protezione successivamente al conferimento del permesso di soggiorno può essere considerata più o meno decisiva per la perdita anche medesimo permesso. Nella direttiva, però, nulla viene disposto in ordine agli effetti della perdita della protezione sull'eventuale mantenimento del permesso di soggiorno UE che, come si è detto, implica alcune condizioni di favore.
  Appare opportuno dunque che in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 6 della Legge di Delegazione Europea 20133, il decreto legislativo di attuazione della Direttiva preveda misure di rimodulazione del reddito richiesto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per tutti i beneficiari di protezione internazionale che di trovano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 08, comma 1, del Decreto Legislativo n. 140 del 30 maggio 2005, e che questa sia considerata in una misura significativa e non limitata al solo 10 per cento in meno rispetto a quanto richiesto agli altri beneficiari.
  Per quanto riguarda il periodo di residenza utile al calcolo dei cinque anni necessari per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, il nuovo comma 5-bis dell'articolo 9 TU prevede che tale calcolo è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale, in modo che tutto il periodo di permanenza nel territorio nel corso dell'esame della domanda sia utile al computo finale, anche nel caso di ritardi da parte dell'amministrazione (ovviamente nel caso di conclusione positiva del procedimento). Anche in questo caso la disposizione recepisce un criterio contenuto nella norma di delega (articolo 6, comma 1, lettera b).
  Altro aspetto attiene alla procedura per il rilascio del permesso di soggiorno UE nell'ambito della quale è possibile che venga avanzata richiesta di documentazione originale rilasciata dalle autorità del Paese di cittadinanza del beneficiario di protezione internazionale. Sul punto è opportuno osservare che ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione di Ginevra i rifugiati e i loro familiari non possono rivolgersi alle autorità del paese di cui hanno la cittadinanza per richiedere assistenza amministrativa, incluso il rilascio di documenti o certificati. Nella stessa condizione potrebbero trovarsi anche i beneficiari di protezione sussidiaria e il loro familiari che hanno fondati motivi per non poter richiedere l'assistenza delle suddette Autorità.
  Infatti, l'articolo 4 della direttiva 2003/109, così come modificata dalla direttiva 2011/51 (articolo 1, n. 3, lettera b), prevede che sia presa in considerazione almeno metà del periodo fra la data della domanda di protezione internazionale e quella del rilascio del permesso di soggiorno per status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva qualifiche (articolo 24 della dir. 2004/83 recepita nell'articolo 23 del D.Lgs. 251/2007). Se tale lasso di tempo supera i 18 mesi, esso sarà preso in considerazione Pag. 170per intero. La disposizione di delega, e la norma delegata in esame, invece introducono l'obbligo di considerare in ogni caso per intero il tempo intercorrente tra la presentazione dell'istanza e il rilascio del permesso di soggiorno, a prescindere se la durata di questo sia superiore o inferiore a 18 mesi.
  Il nuovo comma 10-bis, reca una norma di coordinamento in materia di espulsione, dal momento che questa è disciplinata in modo difforme se è disposta nei confronti del titolare di permesso di soggiorno UE (articolo 9 comma 10 TU) o del titolare di protezione internazionale (articolo 20, D.Lgs. 251/2007), prevedendo che prevalga quest'ultima. La disposizione, inoltre, attua l'articolo 1, n. 7, lettera a), della direttiva (che introduce un comma 3-quater nell'articolo 12 della direttiva 2003/109) che prevede la possibilità di allontanamento del soggiornante di lungo periodo in un Paese diverso da quello che ha concesso lo status di protezione internazionale solamente per gravi motivi.
  La lettera b) dell'articolo 1, comma 1, in esame riguarda coloro che hanno ottenuto il permesso di soggiorno UE in un altro Stato membro. A tal fine viene modificato in più punti l'articolo 9-bis del testo unico, in attuazione del punto 4, 7 e 8 della direttiva.
  In particolare, si prevede che: l'allontanamento dall'Italia del titolare di permesso di soggiorno UE rilasciato da altro Paese membro, che riporta l'annotazione di protezione internazionale, può essere effettuato, previa conferma del perdurare della protezione, solamente verso quello Stato (ma si veda sopra la deroga disposta dal nuovo comma 10-bis); il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno UE da parte dell'Italia a coloro che sono già in possesso di analogo permesso rilasciato da altro Stato membro con l'annotazione che prova la titolarità di protezione internazionale deve riportare la medesima annotazione. Anche in questo caso il rilascio è subordinato alla conferma dello status di beneficiario di protezione; in caso di trasferimento all'Italia della responsabilità della protezione internazionale rilasciata in precedenza da altro Stato, l'annotazione nel permesso di soggiorno UE deve essere modificata di conseguenza; entro 30 giorni dalla richiesta, l'Italia deve fornire agli altri Stati membri le informazioni relative alla titolarità di protezione internazionale riconosciuta; entro 30 giorni dal riconoscimento o dal trasferimento della protezione internazionale, l'Italia chiede il riconoscimento o l'aggiornamento della relativa annotazione sul permesso di soggiorno UE rilasciato da altro Stato membro.
  Per tali ragioni appare opportuna l'introduzione di una disposizione che chiarisca che al fine del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere richiesto al rifugiato e ai suoi familiari di presentare documentazione che richiederebbe il concorso delle autorità del Paese di loro cittadinanza. Dovrebbe altresì essere indicata la procedura che il rifugiato dovrebbe seguire per ottenere eventuale documentazione sostitutiva dalle Autorità Italiane. Tali disposizioni, inoltre, dovrebbero essere applicate anche ai beneficiari di protezione sussidiaria e ai loro familiari quando hanno fondati motivi che non gli consentano di rivolgersi alle autorità del Paese di cittadinanza.
  L'articolo 2, attua l'articolo 1, n. 10, della direttiva 2011/51/UE, che prevede l'istituzione di un punto di contatto per lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui permessi di soggiorno UE con gli uffici competenti degli altri Stati membri. Tale punto di contatto è individuato nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
  L'articolo 3 reca una disposizione di aggiornamento testuale del testo unico e delle altre disposizioni in materia volta a sostituire la dizione «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» con quella di «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».
  Infine, l'articolo 4 contiene la consueta disposizione di neutralità finanziaria che Pag. 171esclude nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nell'applicazione del provvedimento in esame.
  Rinvia, per i documenti all'esame delle istituzioni europee in materia di asilo e immigrazione, alla scheda predisposta dagli uffici.

  Giuseppe GUERINI (PD) rileva l'importanza del provvedimento; osserva quindi che la ratio della disposizione che prevede che l'alloggio concorra nella misura del 10 per cento alla determinazione del reddito minimo dei soggetti vulnerabili solo nel caso in cui l'alloggio sia concesso da un ente pubblico o assistenziale, risiede verosimilmente nel fatto che solo persone particolarmente in difficoltà non hanno ancora, dopo cinque anni di soggiorno nel nostro paese, trovato una abitazione stabile.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 30 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 15.15.

Comunicazione della Commissione europea «Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile».
COM(2013)447 final.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Antonino MOSCATT (PD), relatore, evidenzia che la Commissione inizia oggi, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, l'esame della Comunicazione «Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile», presentata dalla Commissione europea il 19 giugno 2013. L'XI Commissione Lavoro ne ha avviato l'esame la scorsa settimana, che è proseguito nella seduta di ieri.
  La Comunicazione è stata presentata subito prima del Consiglio europeo del 26-27 giugno scorso che è stato dedicato, in particolare, all'attuazione delle azioni e delle misure di cui alla proposta di Raccomandazione Garanzia per i giovani (COM(2012)729).
  Ricorda che quest'ultima – adottata formalmente dal Consiglio il 22 aprile 2013 – propone l'introduzione di una «Garanzia per i giovani» che assicuri che tutti i giovani di età fino a 25 anni ricevano, entro 4 mesi dal termine di un ciclo d'istruzione formale o dall'inizio di un periodo di disoccupazione, un'offerta di lavoro, di prosecuzione dell'istruzione scolastica, di apprendistato o di tirocinio di qualità elevata.
  La definizione del quadro istituzionale entro il quale dovrà essere istituita la Garanzia per i giovani è lasciato ai singoli Stati membri, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti nazionali.
  L'Italia, che presenta un tasso di disoccupazione giovanile tra i più alti nella zona EU27, si è attivata per attuare la Garanzia per i giovani con l'articolo 5 del decreto-legge n. 76/2013. In particolare, è stata disposta l'istituzione presso il Ministero del lavoro di un'apposita struttura di missione con compiti propositivi e istruttori. La struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego (finora concentrati più sulla formazione e sull'orientamento e non sull'inserimento nel mercato del lavoro) e cesserà comunque al 31 dicembre 2015.
  Segnala che – come è noto – la Camera si è occupata del corretto recepimento della Garanzia per i giovani nel nostro Paese, impegnando il Governo con la mozione 1/00034, approvata il 20 giugno 2013, a: riconoscere l'estrema importanza Pag. 172degli strumenti comunitari messi in atto per il rilancio dell'occupazione giovanile; mettere in campo tutte le misure necessarie a recepire il sistema europeo di garanzia per i giovani; potenziare ed armonizzare il ruolo dei centri per l'impiego e di tutti gli strumenti per le politiche attive sul lavoro, su tutto il territorio nazionale; attivare adeguate sedi di confronto con i rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni locali nonché con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative su base nazionale; valutare la possibilità di assumere le necessarie iniziative per istituire, al più presto e in armonia con le previsioni di bilancio, un fondo nazionale per l'attuazione della Garanzia per i giovani.
  A tale riguardo segnala che la Commissione europea il 17 giugno 2013 ha presentato una proposta di decisione sulla riforma dei servizi pubblici per l'impiego (COM(2013)439, che prevede per il periodo 1o gennaio 2014-31 dicembre 2020, la creazione di una rete di servizi pubblici per l'impiego degli Stati membri al fine di modernizzare i servizi medesimi e consentire loro di operare in modo completo e proficuo nell'attuale fase di crisi economica.
  In sintesi e nel rinviare per l'illustrazione dettagliata del contenuto dell'atto in esame alla documentazione predisposta dagli uffici, esso individua le azioni e le misure da adottare al più presto per permettere ai giovani di formarsi e lavorare.
  Le misure indicate dalla Commissione sono: l'attuazione della Garanzia per i giovani; l'utilizzo del Fondo sociale europeo in favore dell'occupazione dei giovani; la realizzazione dell'iniziativa per l'occupazione giovanile (YEI); il sostegno della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE mediante EURES; la promozione di apprendistato e tirocini di alta qualità per agevolare il passaggio dalla scuola al lavoro; l'accelerazione delle riforme del mercato del lavoro con effetti a lungo termine; il sostegno alla creazione di posti di lavoro a breve termine e incentivi all'assunzione dei giovani.
  Limitandomi in questa sede a rilevare che non sussistono profili di criticità quanto a sussidiarietà o proporzionalità, mi preme sottolineare che sono riportate in estratto le raccomandazioni indirizzate dalla Commissione ai Paesi membri, con riferimento alle politiche da adottare per fare fronte all'emergenza della disoccupazione giovanile.
  Per quanto riguarda l'Italia, la Commissione europea raccomanda di potenziare l'istruzione e la formazione professionale, rendere più efficienti i servizi pubblici per l'impiego e migliorare i servizi di consulenza per gli studenti del ciclo terziario; intensificare gli sforzi per scongiurare l'abbandono scolastico e migliorare la qualità e i risultati della scuola, anche tramite una riforma dello sviluppo professionale e della carriera degli insegnanti.
  Sul piano della traduzione concreta degli obiettivi che si intendono perseguire, così come evidenziato dalla relatrice onorevole Gregori nella sua relazione illustrativa, e nel corso del dibattito sulla comunicazione presso la Commissione di merito, l'esame della comunicazione rappresenta un'occasione utile per un approfondimento sul tema, e per acquisire, in primo luogo da parte del Governo nazionale, elementi di conoscenza e aggiornamenti sulle iniziative già intraprese e su quelle che intende attuare per conseguire gli ambiziosi obiettivi prefissati.
  Per queste ragioni ritiene auspicabile procedere, d'intesa con la Commissione competente per il merito, ad un confronto con il Governo riservandosi, in base agli elementi di valutazione acquisiti, di predisporre una bozza di parere che sarà trasmesso, unitamente al documento finale della Commissione XI, alle Istituzioni europee nell'ambito del dialogo politico.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Comunicazione della Commissione europea «Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile».
COM(2013)407 final.
(Parere alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luca PASTORINO (PD), relatore, ricorda che la Comunicazione in esame si inquadra nell'ambito delle iniziative assunte dalle Istituzioni europee dirette ad invertire il declino del ruolo dell'industria in Europa e a passare dal 15,6 per cento del PIL nel 2011 al 20 per cento entro il 2020.
  L'UE complessivamente considerata resta il secondo maggiore produttore mondiale di acciaio, con una produzione di oltre 177 milioni di tonnellate l'anno, pari all'11 per cento della produzione mondiale.
  Tuttavia il settore europeo dell'acciaio versa in una situazione molto difficile: la crisi economica ha determinato un marcato rallentamento dell'attività manifatturiera e della correlata domanda di acciaio, che resta inferiore del 27 per cento rispetto ai livelli pre-crisi. Ne consegue che molti impianti di produzione hanno cessato l'attività o ridotto la produzione, il che ha parallelamente determinato la soppressione di posti di lavoro: negli ultimi anni ne sono stati persi circa 40.000. Una delle principali sfide cui la siderurgia dovrà far fronte nel prossimo futuro sarà, quindi, la necessità di ristrutturare e ridurre la capacità produttiva.
  L'industria siderurgica europea si trova dunque a subire contemporaneamente gli effetti di una scarsa domanda interna e di un eccesso di capacità su un mercato dell'acciaio globalizzato.
  Nonostante tali difficoltà, secondo la Commissione l'acciaio ha ancora un futuro: esso è probabilmente destinato a rimanere materiale d'elezione fondamentale nell'edilizia e nell'industria ma sarà necessario aumentare il valore aggiunto dei prodotti siderurgici, puntando sull'innovazione per distinguersi dai concorrenti e accrescere la competitività.
  Sulla base di tali valutazioni, si propone un'azione congiunta e coordinata della Commissione, degli Stati membri e del settore che riguarda i seguenti ambiti: quadro normativo idoneo; rilancio della domanda interna; migliore accesso ai mercati esteri; garanzia di costi dell'energia accessibili; politica in materia di cambiamenti climatici; innovazione: uno stimolo per il settore siderurgico; ristrutturazione e dimensione sociale.
  Sul quadro normativo idoneo, la Comunicazione sottolinea che i costi regolamentari sono particolarmente alti, arrivando in taluni casi ad assorbire l'intero margine operativo lordo. La Commissione concluderà entro l'anno in corso l'analisi dei costi cumulativi riferiti al settore siderurgico per valutare l'onere normativo complessivo.
  Sul rilancio della domanda interna, la Commissione intende promuovere i settori chiave che si avvalgono dell'acciaio: i settori edile ed automobilistico che, messi insieme, rappresentano approssimativamente il 40 per cento della domanda di questo materiale.
  Quanto al migliore accesso ai mercati esteri è necessario che, a livello internazionale, si operi in un contesto di concorrenza leale e parità di condizioni. A tal riguardo gli strumenti chiave sono la politica commerciale bilaterale e multilaterale e, in particolare, i futuri negoziati per la conclusione di accordi di libero scambio (ALS).
  Sui costi dell'energia che sono tra i principali fattori che influenzano le decisioni delle imprese sull'ubicazione degli stabilimenti e sugli investimenti, la comunicazione evidenzia che tra il 2005 e l'inizio del 2012 essi sono aumentati del 27 per cento.
  Quanto all'innovazione, la Commissione invita gli Stati membri a: stanziare risorse finanziarie per istituire programmi specifici; promuovere, assieme alle regioni, le innovazioni nell'industria metallurgica e Pag. 174sostenere le iniziative volte a sostenere i trasferimenti di tecnologia nei cluster, con particolare attenzione al sostegno per le PMI e gli start-up innovativi con forte potenziale di crescita.
  Richiama quindi l'attenzione sulla specifica questione delle risorse, in un momento in cui la crisi economica e i vincoli di bilancio le limitano fortemente. L'invito rivolto agli Stati membri nella Comunicazione a trovare risorse per specifiche azioni di innovazione, forse dovrebbe, per risultare più credibile, essere contestualizzato in una revisione complessiva delle politiche di bilancio europee.
  Tra le risorse disponibili per l'innovazione e per la gestione delle ristrutturazioni, si collocano i 18 miliardi destinati, per gli anni 2014-2020 e per tutta l'Unione, del Programma Orizzonte 2020 e del Fondo sociale europeo. Ritiene che su questo fronte l'Italia debba rimuovere una serie di difficoltà strutturali nel loro corretto e tempestivo impiego. Il Governo si è impegnato a definire una serie di grandi priorità nell'impiego dei Fondi strutturali per il prossimo settennato e ritiene che le ristrutturazioni nel settore dell'acciaio debbano rientrarvi.
  La Commissione europea invita altresì la Banca europea per gli investimenti a prendere in considerazione le richieste di finanziamento a lungo termine di progetti volti ad assicurare la conformità con le condizioni di autorizzazione previste dalla direttiva sulle emissioni industriali basata sulle migliori tecniche disponibili (BAT).
  Quanto alla dimensione sociale la Commissione, rilancerà (su richiesta delle organizzazioni sindacali e/o delle autorità nazionali) una task force interservizi per esaminare e dare seguito ai principali casi di chiusura o ridimensionamento significativo degli impianti. Il principale obiettivo della task force consisterà nel semplificare l'impiego, in questi casi, dei rispettivi fondi dell'Unione.
  Ritiene che la Comunicazione dovrebbe prestare specifica attenzione a casi in cui la ristrutturazione assume carattere di urgenza perché, come succede anche in Italia, sono emersi gravi rischi per l'ambiente e per la salute. Auspica che la X Commissione dedichi specifica attenzione a questo profilo, anche a tal fine formulando osservazioni in proposito nel proprio documento finale.
  In conclusione la Comunicazione riveste indubbiamente notevole importanza perché conferma l'attenzione della Commissione europea per il settore. Le proposte avanzate potranno essere più approfonditamente valutate nell'ambito della X Commissione attività produttive, competente per il merito, che ha già avviato l'esame della Comunicazione.
  Per quanto attiene alle competenze della XIV Commissione, ritiene che si possa esprimere rapidamente una valutazione positiva.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

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