CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 ottobre 2013
113.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 29 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Michele BORDO, presidente, avverte che è stato chiesto dal M5S che della seduta odierna sia data pubblicità anche attraverso la trasmissione mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) non condivide la richiesta avanzata di attivazione del circuito chiuso.

  Michele BORDO, presidente, preso atto che non vi è l'unanimità dei consensi, avverte che non si procederà alla trasmissione della seduta odierna mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione.
C. 1690 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele BORDO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Moscatt, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che la XIV Commissione è oggi chiamata – ai fini del parere da rendere alla V Commissione Bilancio – ad avviare l'esame del decreto-legge in oggetto, che reca disposizioni in materia di immigrazione (articolo 1), in tema di finanza degli enti territoriali (articolo 2) e disposizioni finanziarie (articolo 3).
  In particolare, l'articolo 1 incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2013 il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ed istituisce un Fondo immigrazione con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013. Alla copertura dei complessivi 210 milioni del finanziamento dei due fondi si provvede per 90 milioni di euro dal Fondo rimpatri, per 70 milioni di euro dalle entrate dell'INPS derivanti dalla regolarizzazione degli immigrati e per 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.Pag. 88
  L'articolo 2 reca disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali: i commi da 1 a 4 prevedono un aumento delle disponibilità del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 per un importo complessivo di 120 milioni di euro. Le relative risorse attribuite a ciascun comune non sono considerate tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2013. Alla copertura finanziaria di tali oneri si provvede reperendo le risorse, in parte, sul Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, relativamente alla «Sezione enti locali», in parte, mediante riduzione del contributo assegnato alle regioni per l'attivazione del c.d. patto regionale verticale incentivato, utilizzando allo scopo la parte di contributo non attribuito alle Regioni Puglia e Molise. Alla compensazione degli oneri che si determinano per il bilancio dello Stato si provvede infine con l'utilizzo del Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti, in termini di minori interessi attivi, che sarebbero stati versati dagli enti locali allo Stato in fase di restituzione delle anticipazioni di liquidità.
  Il comma 5 dell'articolo 2 inasprisce, per l'anno 2013, i vincoli del patto di stabilità interno, aumentando il contributo finanziario richiesto nell'ambito del patto a ciascun ente e sospendendo, al contempo, l'applicazione del sistema di virtuosità, ai fini della ripartizione degli obiettivi finanziari del patto tra gli enti medesimi. L'inasprimento dei vincoli del patto per gli enti locali determina un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno di un importo pari a 450 milioni di euro per l'anno 2013.
  Le regioni sottoposte a Piano di rientro del disavanzo sanitario, in caso di riduzione strutturale del disavanzo, verificata dai Tavoli tecnici, possono evitare le massimizzazioni delle aliquote dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF. Tenuto fermo che una quota parte del relativo gettito deve essere finalizzata alla copertura del disavanzo, per la restante quota di gettito, previa verifica dei Tavoli tecnici, la regione interessata può disporre la riduzione delle aliquote ovvero la destinazione anche a finalità extrasanitarie (comma 6).
  Il comma 7 reca modifiche ed integrazioni al decreto-legge n. 35/2013 (legge n. 64/2013), concernente il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione.
  Il comma 8 proroga al 4 novembre 2013 il termine per la presentazione della richiesta di definizione agevolata nei giudizi per responsabilità amministrativo-contabile previsti dall'articolo 14, co. 2, del decreto-legge n. 102/2013 e riduce da 15 a 7 giorni il termine entro il quale la sezione d'appello deve deliberare in camera di consiglio.
  L'articolo 3 reca norme volte a consentire nel 2013 il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite del 3 per cento del PIL, definito in sede europea. A tal fine, il comma 1 dispone che siano accantonate e rese indisponibili le disponibilità di competenza e di cassa relative alle missioni di spesa del bilancio dello Stato di ciascun Ministero, secondo gli importi di cui alla tabella B, allegata al decreto-legge, tali da assicurare complessivo miglioramento dell'indebitamento netto delle PP.AA. di 590 milioni nel 2013.
  Il comma 2 specifica che le quote di risorse accantonate relative alle spese correnti costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Per tutti i capitoli di spesa interessati dagli accantonamenti di cui al comma 1, è sospesa per l'anno 2013 la facoltà di disporre variazioni compensative di sola cassa prevista dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 95/2012 (comma 3).
  Il comma 4 dispone che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1, si provveda attraverso l'utilizzo di 249 milioni nel 2014 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi Pag. 89pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
  Il comma 5 stabilisce che le somme iscritte nel conto residui per l'anno 2013 sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, previsto dall'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, sono versate per l'importo di 45 milioni all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno.
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.
  Con riferimento alla normativa dell'Unione europea, ricorda che al Fondo rimpatri di cui all'articolo 1 del provvedimento, istituito presso il Ministero dell'interno per finanziare le spese di rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine o di provenienza, affluiscono anche i contributi disposti in sede comunitaria per le medesime finalità.
  In particolare segnala che con decisione n. 575/2007 del Parlamento europeo e Consiglio, del 23 maggio 2007, è stato istituito il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», con una dotazione finanziaria di 676 milioni di euro per il periodo tra il 1o gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2013 (articolo 13 della decisione). Per il 2013 sono stati effettivamente assegnati euro 9.155.187. Il Fondo è ripartito tra gli Stati membri in parte in misura uguale (con una maggiorazione della quota spettante ai Paesi che hanno aderito all'Unione a partire dal 2004 e a quelli che aderiranno in futuro) e in parte in misura proporzionale al numero dei cittadini extracomunitari clandestini o irregolari che nel corso dei tre anni precedenti sono stati oggetto di una decisione di rimpatrio e a quello degli stranieri che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro nel corso dei tre anni precedenti, su base volontaria o coattivamente, in ottemperanza ad un ordine di allontanamento amministrativo o giudiziario (articolo 14). Il Fondo è destinato a finanziare – nel rispetto dei principi di complementarietà e sussidiarietà – programmi volti a:
   introdurre una gestione integrata dei rimpatri e migliorarne l'organizzazione e l'attuazione da parte degli Stati membri;
   rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nel quadro della gestione integrata dei rimpatri;
   promuovere un'applicazione efficace ed uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio in conformità all'evoluzione della politica nel settore (articolo 3, paragrafo 1).

  Gli articoli 4 e 5 della decisione elencano le azioni e le misure che possono beneficiare del sostegno del Fondo negli Stati membri. Il finanziamento è erogato sulla base di programmi nazionali pluriennali, adottati sulla scorta degli orientamenti strategici della Commissione che definiscono il quadro d'intervento del Fondo (artt. 18 e 19). Spetta agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali e annuali e la legittimità e la regolarità delle operazioni relative (articolo 31).
  Ricorda inoltre che la legge di delegazione europea 2013 (L. 96/2013) reca disposizioni volte al recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (articolo 5). La direttiva provvede a riordinare in maniera più organica la disciplina sulla repressione del fenomeno sulla base di un approccio che comprende, in particolare, una maggiore protezione dei diritti delle vittime (come richiesto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005) anche in riferimento a livelli più elevati di assistenza (con particolare riferimento ai minori non accompagnati) e, a tali fini, di collaborazione e coordinamento d'azione tra gli Stati membri.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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DL 114/2013: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 1670 Governo.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo ALLI (PdL), relatore, segnala che il disegno di legge in esame, di conversione del decreto legge n. 114 del 2013, presentato in prima lettura alla Camera dei deputati il 10 ottobre 2013, reca una serie di disposizioni volte assicurare, per il periodo dal 1o ottobre-31 dicembre 2013, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
  Il provvedimento, composto da 9 articoli, è suddiviso in tre capi: il capo I, composto dai primi 4 articoli, reca le autorizzazioni di spesa dal 1o ottobre al 31 dicembre 2013 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia (articolo 1), le relative norme sul personale (articolo 2), nonché quelle in materia penale (articolo 3) e contabile (articolo 4).
  Il capo II del decreto legge in esame, reca, invece, iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 5) e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 6) e il regime degli interventi (articolo 7).
  Da ultimo, gli articoli 8 e 9, ricompresi nel Capo III (Disposizioni finali), recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.
  Rispetto al precedente provvedimento di proroga (decreto legge n.127 del 2012) che aveva disposto una proroga di nove mesi delle missioni internazionali – scaduta lo scorso 30 settembre 2013 – il decreto legge in esame ne prevede il rinnovo trimestrale 1o ottobre – 31 dicembre 2013.
  Evidenzia quindi che gli oneri complessivi previsti dal provvedimento ammontano a 265.801 milioni di euro per l'anno 2013, volti a coprire, tra l'altro, gli interventi di maggiore importanza e onerosità quali quelli in Afghanistan, in Libano e nei Balcani.
  Quanto alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, la spesa prevista è pari a 23.600 milioni di euro, destinata ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita e il sostegno alla ricostruzione civile in Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi.
  Evidenzia infine i contenuti dell'articolo 7, che richiama – per le attività e le iniziative di cui agli articoli 5 e 6 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione) – l'applicazione dell'articolo 57 del Codice degli appalti pubblici in materia di procedura negoziata di affidamento di lavori, servizi o forniture, senza previa pubblicazione di un bando di gara.

  Vega COLONNESE (M5S) premesso che considera un peccato, non accordando l'assenso alla trasmissione della seduta mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, escludere i cittadini dalla discussione odierna, annuncia l'orientamento contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, sul quale preannuncia la presentazione di una proposta alternativa di parere nella quale si formula parere contrario, anche tenuto conto del fatto che in realtà gli interventi di cooperazione non appaiono adeguatamente affrontati.
  Ritiene del tutto inopportuno che le missioni internazionali – definite di pace ma che in realtà sono di ordine bellico – siano affrontate con decretazione d'urgenza, Pag. 91laddove meriterebbero di essere analizzate singolarmente, nella loro specificità.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) ritiene che il provvedimento in esame dovrebbe rappresentare l'occasione, per la XIV Commissione, per l'avvio di una riflessione più ampia sul ruolo dell'Europa, della sua integrazione e del suo sistema di difesa, tenendo conto che l'Italia, al pari di altri Stati membri, fa comunque parte di un sistema consolidato di alleanza. Occorre cioè a suo avviso ragionare sull'impegno dei contingenti militari italiani e sulle risorse economiche destinate a tali attività in chiave europea e non solo nazionale.

  Paolo ALLI (PdL), relatore, rileva come l'Italia si collochi effettivamente nel quadro di un sistema complesso di alleanze, nel quale – fa riferimento in particolare alla Nato – numerosi nuovi paesi chiedono oggi di entrare, anche in considerazione del ruolo assunto di risoluzione dei conflitti.
  Prende inoltre atto delle osservazioni della collega Colonnese, rilevando come il provvedimento in esame risponda ad oggettive esigenze di urgenza, alle quali è sicuro seguirà una presa di posizione più ampia e strutturata del Governo e del Parlamento. Sottolinea infine come non si debbano sottovalutare gli importanti interventi di sostegno allo sviluppo condotti dall'Italia e tenuti in conto dal provvedimento.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.