CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 ottobre 2013
109.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 150

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 15.35.

D.L. 114/2013: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 1670 Governo.

Alle Commissioni III e IV.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Dorina BIANCHI (PdL), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alle Commissioni riunite III e IV sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2013, n.114, recante la proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
  Osserva che, a giudizio del Governo, la scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge – come si legge nella relazione introduttiva – «è determinata dalla scadenza, al 30 settembre 2013, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche».
  Per quanto attiene alle competenze della VIII Commissione, segnala che l'articolo 7 del provvedimento, al comma 1, richiama, per le attività e le iniziative di cui agli articoli 5 e 6 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), le specifiche disposizioni di disciplina del regime Pag. 151degli interventi per l'esecuzione di lavori o per l'acquisizione di servizi e forniture recate dal comma 4 dell'articolo 7 del precedente decreto-legge in materia di missioni internazionali. In particolare, il citato comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 227 del 2012 dispone che, per quanto non diversamente previsto, alle richiamate attività e alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219. In proposito, ricorda che il citato articolo 57 del Codice degli appalti pubblici disciplina la procedura negoziata di affidamento di lavori, servizi o forniture, senza previa pubblicazione di un bando di gara: in particolare, il comma 6 prevede la possibilità di procedere sulla base della valutazione delle offerte presentate da almeno tre operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, mentre il comma 7 dell'articolo 57 vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 165 del 2003, invece, oltre a richiamare il regime degli interventi previsti per la missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, dispone l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 180 del 1992 che autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Quanto al richiamo al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge n. 165 del 2003, fa notare che tale comma estende la deroga – prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge n. 79 del 1997 – al divieto generale posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, agli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto legge, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, sarebbe necessaria una garanzia fidejussoria bancaria.
  In conclusione, nell'evidenziare la rilevanza del provvedimento al nostro esame, preannuncia l'intenzione di esprimere un parere favorevole sul decreto-legge in esame.

  Raffaella MARIANI (PD), preliminarmente, esprime la propria consapevolezza circa il fatto che, nell'ambito del provvedimento d'urgenza in esame, la questione relativa alla deroga delle norme del Codice degli appalti pubblici sia una questione secondaria. Ritiene, tuttavia, che pur essendo secondaria essa non sia irrilevante, soprattutto alla luce dello sforzo in atto da parte del Parlamento e del Governo di limitare al massimo, in applicazione dei principi di trasparenza, di corretto uso delle risorse pubbliche e di tutela della concorrenza, ogni ipotesi di deroga e di esclusione della applicabilità delle norme contenute nel richiamato Codice degli appalti pubblici da parte di tutte le stazioni appaltanti. Chiede, quindi, al relatore di valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere un'osservazione che richiami l'attenzione delle Commissioni di merito sull'esigenza di limitare quanto più possibile i casi di deroga delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) preannuncia la presentazione da parte dei deputati del gruppo M5S di una proposta di parere alternativa a quello del relatore.

  Alessandro ZAN (SEL) esprime condivisione per le giuste preoccupazioni manifestate dalla collega Mariani. Fa presente Pag. 152che, nonostante la contrarietà del gruppo SEL al decreto legge nel suo complesso, è intenzione del gruppo di esprimere comunque un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, in quanto limitata agli aspetti del decreto di competenza della VIII Commissione.

  Dorina BIANCHI (PdL), relatore, pur comprendendo le ragioni che sono alla base delle preoccupazioni manifestate dalla collega Mariani, rileva che l'ambito di applicazione del provvedimento di urgenza in esame è già, di per sé, limitato e straordinario riferendosi esclusivamente alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. Manifesta, in ogni caso, la disponibilità a tenere conto di quanto richiesto dalla collega intervenuta al momento della presentazione della proposta di parere.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 23 ottobre 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.