CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 ottobre 2013
98.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gian Luca Galletti.

  La seduta comincia alle 9.20.

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
C. 1574 Governo.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2013.

  Giuseppe DE MITA (SCpI), relatore, ricorda che nella seduta del 4 ottobre 2013 il Governo ha fornito i chiarimenti precedentemente richiesti. Formula pertanto la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    la quota del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche da destinare al finanziamento dei progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche, di laboratori scientifico-tecnologici ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sarà assegnata, annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006;
    le risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 6, da assegnare alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di libri di testo, sono poste a carico del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006;
    l'autorizzazione di spesa concernente il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, con particolare riferimento alla scuola primaria, delle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, di cui all'articolo 7, riguarda i maggiori oneri di funzionamento delle istituzioni Pag. 79scolastiche per l'acquisto di materiali, servizi e prestazioni d'opera occorrenti, e comporta i medesimi effetti sui tre saldi di finanza pubblica;
    il maggior impegno del personale derivante dal citato prolungamento di orario sarà disciplinato dalla contrattazione integrativa e sarà pertanto remunerato nell'ambito del fondo per l'istituzione scolastica;
    l'importo complessivo del contributo da versare all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione, di cui all'articolo 9, sarà rimodulato con apposito atto, al fine di garantire il rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 3 del medesimo articolo;
    le disposizioni in materia di mutui per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 10, comma 1, determinano effetti, in termini di fabbisogno e di indebitamento, per gli anni successivi al 2016, di circa 150 milioni di euro annui;
    la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle detrazioni delle liberalità in favore delle AFAM e delle Università di cui all'articolo 10, comma 3, è stata effettuata in termini prudenziali assumendo l'importo complessivo delle erogazioni effettuate in favore delle istituzioni scolastiche nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno di imposta 2011;
    la spesa prevista per l'acquisto di strumenti digitali idonei a garantire la connettività wireless, ai sensi dell'articolo 11, sarà effettuata nell'anno 2013;
    le disposizioni, di cui all'articolo 12, che prevedono che in sede di Conferenza unificata sia raggiunto un apposito accordo per determinare i criteri di assegnazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi e dei dirigenti scolastici dovranno assicurare i risparmi di spesa già indicati nella relazione tecnica allegata alla legge n. 183 del 2011;
    la disposizione che prevede che la Scuola per l'Europa di Parma rientri tra le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 12, comma 3, ha natura esclusivamente interpretativa, e a tale istituzione educativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, si applicheranno in via generale le norme di finanza pubblica;
    all'integrazione delle anagrafi regionali e nazionali degli studenti, di cui all'articolo 13, può provvedersi nell'ambito degli stanziamenti destinati all'informatica di servizio, già previsti a legislazione vigente, pari a circa 30 milioni di euro, nonché nell'ambito del fondo per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali;
    il contenuto della misura oggetto della sessione negoziale concernete interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, di cui all'articolo 15, comma 1, è rimesso all'autonomia negoziale delle parti contraenti, fermo restando il vincolo dell'invarianza della spesa;
    l'assunzione di docenti di sostegno in sostituzione dei cessati relativi all'organico di diritto a legislazione previgente è già consentita nell'ambito delle facoltà assunzionali ordinarie e non è quindi conteggiata tra gli oneri recati dalle nuove disposizioni in materia dettate dai commi 2 e 3 dell'articolo 15;
   la ricostruzione di carriera connessa alle assunzioni a tempo indeterminato, nel caso dei docenti, avviene non prima di un anno dall'assunzione, cioè al termine del periodo di prova, e spesso avviene nei fatti a distanza di oltre un anno;
   l'onere indicato nella relazione tecnica alla voce «scatti anzianità» comprende pertanto l'onere conseguente al nuovo stipendio a decorrere dall'anno successivo a quello di ricostruzione;
   l'attività svolta dal personale docente delle commissioni mediche di cui al comma 5 dell'articolo 15 è remunerata nell'ambito delle risorse destinate al Miglioramento Pag. 80dell'Offerta Formativa, di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   il transito del personale presso altre amministrazioni, anche in deroga alle facoltà assunzionali, non determina un incremento stabile degli oneri retributivi, in quanto il personale in questione transita presso le amministrazioni di destinazione con le relative risorse finanziarie, limitatamente al periodo di permanenza nelle stesse;
   la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione, di cui all'articolo 18, è stata effettuata sulla base dei parametri contrattuali correnti e assumendo che la futura dinamica retributiva sarà finanziata nell'ambito delle risorse allo scopo destinate dalle future sessioni contrattuali;
    la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 autorizzata, in favore degli istituti AFAM, dall'articolo 19, comma 4, sarà iscritta in bilancio come trasferimento corrente alle imprese;
    la non applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 21 del 2008 anche per l'accesso programmato ai corsi relativi all'anno accademico 2013/2014 per i quali non sia intervenuto il provvedimento ministeriale finale è volto ad evitare disparità di trattamento e non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi in termini di contenzioso;
    il nuovo comitato di selezione, di cui all'articolo 22, in quanto volto a sostituire un organismo già esistente, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    la configurazione in termini di limite di spesa degli oneri di cui all'articolo 24, comma 1, recante disposizioni in materia di personale degli enti di ricerca, è dovuta al fatto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non provvederà alla liquidazione diretta degli stipendi, ma al trasferimento di risorse finanziarie all'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia, che a sua volta effettuerà le assunzioni programmate nei limiti delle risorse assegnate e delle disponibilità previste nel suo bilancio;
    gli effetti positivi di gettito ascritti all'articolo 25, recante l'aumento delle accise sui prodotti alcolici, sono stati calcolati tenendo conto degli incrementi delle aliquote di accisa già disposti dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013;
    la quantificazione dei predetti effetti positivi è stata effettuata, ipotizzando che tali incrementi siano sostenibili dal mercato, senza determinare una contrazione dei relativi consumi;
    la stima delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di cui all'articolo 26, è stata effettuata sulla base dei dati relativi alla annualità 2011;
    in considerazione dell'entità minima dell'aumento delle imposte e dell'esigua numerosità delle fattispecie considerate, di cui al suddetto articolo 26, i riflessi in termini di imposte dirette, quali quelli connessi alla maggiore deducibilità a fini IRES, sono stati ritenuti di entità assolutamente trascurabile e, comunque, ricompresi nella stima effettuata con carattere prudenziale;
   rilevata l'opportunità di riformulare:
    le clausole di neutralità finanziaria di cui agli articoli 12, comma 2, 13, comma 3 e 14, comma 2, in conformità alla prassi contabile vigente;
    la disposizione di cui all'articolo 17, comma 8, in materia di integrazione delle commissioni del concorso per dirigente scolastico, al fine di esplicitarne il carattere speciale e transitorio;
    l'autorizzazione di spesa, della quale è previsto l'utilizzo all'articolo 18, comma 2, tenendo conto delle modifiche apportate alla medesima dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 147 del 2007;Pag. 81
    l'articolo 27, comma 2, alinea, al fine di specificare che la quantificazione degli oneri pari a 475,545 milioni di euro decorrono dall'anno 2018 anziché dal 2019,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   All'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: non possono derivare con le seguenti: non devono derivare.
   All'articolo 13, comma 3, sostituire le parole: non possono derivare con le seguenti: non devono derivare.
   All'articolo 14, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 17, comma 8, primo periodo, dopo le parole: procedure concorsuali aggiungere le seguenti: di cui al decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.
   All'articolo 18, comma 2, dopo le parole: 2007, n. 1, aggiungere le seguenti: come integrata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
   All'articolo 27, comma 2, alinea, sostituire le parole: dall'anno 2019 con le seguenti: dall'anno 2018.».

  Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI e il viceministro Stefano FASSINA, concordano con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sul testo del provvedimento.

  La seduta termina alle 9.35.

SEDE REFERENTE

  Martedì 8 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato dell'economia e delle finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013.
Doc. LVII, n. 1-bis.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del documento, iniziato nella seduta del 3 ottobre 2013.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul documento in esame.

  La seduta termina alle 15.05.