CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 settembre 2013
84.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 36

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 18 settembre 2013.

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.
Emendamenti C. 245-280-1071-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.50 alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 settembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 15.50.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.
Testo unificato Doc. XXII n. 5 Mongiello ed abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Franco VAZIO (PD) relatore, osserva che il provvedimento in esame è diretto ad istituire una Commissione monocamerale di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale e sulla tutela del made in Italy.
  La Commissione trova il proprio fondamento nell'articolo 82 della Costituzione, in base al quale ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'inchiesta può quindi essere deliberata da una sola Camera, con atto non legislativo. Ai sensi del secondo comma del citato articolo 82 della Costituzione, la Commissione, formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.
  La proposta di inchiesta in esame nasce dall'esigenza di garantire continuità nella XVII legislatura al lavoro effettuato nella passata legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo Pag. 37commerciale, istituita nel luglio del 2010. La Commissione ha l'obiettivo di approfondire e raccogliere dati aggiornati e dettagliati sul fenomeno della contraffazione, di verificare le ricadute e le potenzialità effettive del Piano strategico nazionale anticontraffazione e di assistere e sostenere l'attività legislativa sul tema della contraffazione e della tutela del made in Italy.
  La Commissione ha il compito di accertare i risultati raggiunti e i limiti istituzionali, tecnologici, normativi, organizzativi e finanziari attribuibili al livello nazionale che hanno reso inadeguate le azioni delle istituzioni nel contrasto dei citati fenomeni, con particolare riferimento al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, alla funzionalità del sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e alla valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali al fine di prevedere politiche di prevenzione e di individuare poteri di controllo e di repressione più efficaci, con particolare riferimento alla tutela del made in Italy. Inoltre, la Commissione deve valutare l'entità delle risorse da destinare al sistema statistico per definire la misura delle attività connesse alla contraffazione e alla pirateria nel campo commerciale, le buone prassi e la normativa applicate in altri Paesi membri dell'Unione europea e la congruità dell'interazione tra le norme vigenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e quelle in materia di promozione dell'invenzione.
  La Commissione raccoglie dati sulle diverse realtà territoriali e dei distretti industriali italiani allo scopo di accertare la dimensione del fenomeno. Sono quindi indicati nel dettaglio i settori oggetto dell'indagine.
  L'articolo 2 detta disposizioni concernenti la composizione della Commissione. La Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  L'articolo 3 definisce, in conformità alla Costituzione ed alle previsioni regolamentari, i poteri della Commissione e i relativi limiti. La competenza della Commissione Giustizia si circoscrive proprio nella verifica di tali poteri e limiti.
  La Commissione d'inchiesta in esame procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Viene precisato, secondo una prassi istauratasi nelle ultime legislature, che non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità della Commissione stessa; può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi; stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Pag. 38Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  L'articolo 4 disciplina l'obbligo del segreto sugli atti e i documenti da parte dei componenti, del personale e di ogni altra persona che collabora con la Commissione.
  L'articolo 5 detta, infine, specifiche norme in ordine all'organizzazione dei lavori, prevedendo l'adozione di un regolamento interno e individuando le risorse di cui la Commissione può avvalersi nell'espletamento della sua attività. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. Con il regolamento interno è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  Per quanto attiene alla competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere parere favorevole, considerato che i poteri e limiti dell'inchiesta parlamentare appaiono conformi ai principi costituzionali oltre che in linea con i poteri attribuiti nelle ultime legislature ad altre Commissioni d'inchiesta.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che in considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, la proposta del relatore sarà posta in votazione domani. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.