CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 settembre 2013
78.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 10 settembre 2013. – Presidenza del Presidente Salvatore CICU.

  La seduta comincia alle 10.

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. Esame C. 1540 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Tancredi TURCO, relatore, dopo aver brevemente illustrato i contenuti del decreto-legge in esame, che si compone di 13 articoli divisi in quattro capi, dedicati, rispettivamente, alla prevenzione e contrasto della violenza di genere (articoli 1-5), alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di allarme sociale (articoli 6-9), alla protezione civile (articoli 10 e 11), nonché alla gestione commissariale delle province (articolo 12), fa presente che esso presenta alcuni aspetti di criticità in relazione alle competenza del Comitato.
  In primo luogo, il decreto-legge, come si evince già dalla lettura del titolo ed in ossequio, peraltro, ad una cattiva prassi invalsa anche nella legislatura in corso, in base alla quale si tende a disciplinare con un unico provvedimento d'urgenza – ribattezzato anche «decreto minestrone» o «decreto macedonia» – una pluralità di materie, interviene su molteplici ambiti materiali (dalla giustizia all'ordinamento delle province, passando per la sicurezza e l'ordine pubblico e la protezione civile) senza che risulti possibile individuare un nesso funzionale tra i vari interventi.
  Soffermandosi poi sui contenuti dell'articolo 12, fa presente che esso, ai commi 1, 2 e 3, reca norme che dispongono, rispettivamente: la salvezza dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari adottati in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge n. 201 del 2011; la salvezza degli atti posti in essere dai predetti commissari e la proroga della durata delle gestioni commissariali in questione dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno Pag. 42014. In proposito, fa presente che il succitato comma 20 dell'articolo 23 del decreto legge n. 201 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale – assieme ai commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20-bis dello stesso articolo – con la sentenza n. 220 del 2013, in considerazione del fatto che lo strumento del decreto-legge, configurato dall'articolo 77 della Costituzione come «atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza», non è «utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate». Al riguardo, fa presente che le disposizioni all'esame, per quanto non determinino tout court un ripristino delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, ne comportano, nei fatti, una elusione sul piano degli effetti.
  Illustra quindi la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 1540 e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
   il provvedimento reca un complesso di interventi volti ad incidere su quattro distinti settori dell'ordinamento (giustizia e tutela dell'ordine pubblico, mediante l'introduzione, tra l'altro, di disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e di alcuni fenomeni criminosi di particolare allarme sociale; protezione civile e ordinamento delle province), opportunamente raggruppati in altrettanti Capi; ancorché i suddetti interventi non risultino avvinti da alcun nesso né di carattere oggettivo o materiale, né di carattere funzionale o finalistico, del complesso delle misure si dà comunque conto sia nell'intestazione del decreto, che, in modo analitico, nel preambolo;
  sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti legge:
   il decreto-legge, all'articolo 12, nell'intervenire in materia di gestioni commissariali provinciali, al comma 1, dispone la salvezza dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari adottati in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge n. 201 del 2011, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 220 del 2013 assieme ai commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20-bis del medesimo articolo 23 in considerazione del fatto che lo strumento del decreto-legge, configurato dall'articolo 77 della Costituzione come “atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza”, non è “utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate”; i successivi commi 2 e 3 dispongono, rispettivamente, la salvezza degli atti posti in essere dai commissari e la proroga della durata delle gestioni commissariali dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014; in proposito, si osserva che le disposizioni in oggetto dovrebbero essere valutate alla luce del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera e), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, “ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento”, tenuto conto che esse concorrono a conferire una sostanziale continuità di effetti e a disporre un'ulteriore efficacia, con lo strumento del decreto-legge, ad una riforma le cui disposizioni cardine sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale proprio in quanto adottate con decreto-legge;
  sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
   nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il decreto-legge ricorre generalmente alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo previgente; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali. Le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con Pag. 5lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano, a titolo esemplificativo, all'articolo 3, comma 3, che integra in maniera non testuale i contenuti della relazione annuale al Parlamento del Ministro dell'interno sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine della sicurezza pubblica prevista dall'articolo 113 della legge 1o aprile 1981, n. 121; al medesimo articolo, comma 5, che estende anche alle vittime di violenza sessuale e di violenza domestica le misure già previste in materia di stalking, intervenendo in via non testuale sull'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11; all'articolo 6, comma 2, che esclude le forze di polizia e le forze armate dall'ambito di applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che dispone una riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche per il triennio 2011-2013; all'articolo 12, comma 3, che proroga in via non testuale dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 la durata delle gestioni commissariali previste dall'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge n. 228 del 2012, e comma 4, che estende in via non testuale i presupposti applicativi delle ipotesi di commissariamento previste dal medesimo articolo 1, comma 115, terzo periodo;
   inoltre, il decreto-legge, all'articolo 9, comma 3, lettera b), introduce, nell'ambito dell'articolo 30-sexies del decreto legislativo n. 141 del 2010 un nuovo comma 3, recante una disposizione di identico contenuto a quella già contenuta al comma 2-bis del medesimo articolo 30-sexies recentemente ivi introdotta dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
  sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:
    il decreto-legge, all'articolo 7, comma 1, differisce, dal 30 giugno 2013 al 30 giugno 2016, la data ultima di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-ter ed 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, i quali disciplinano specifici effetti e presupposti per l'arresto in flagranza in relazione ai reati commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive; in proposito, si osserva che le disposizioni confermano la natura meramente transitoria della normativa in oggetto, ancorché la stessa sia in realtà vigente, per effetto di un complesso di proroghe disposte mediante una catena di decreti-legge (originata con il decreto-legge n. 28 del 2003), sin dall'anno 2003, e che la stessa durata della proroga per un periodo pari a tre anni sembrerebbe sottendere l'esigenza che la disciplina sia introdotta in via stabile e a regime;
  sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno al testo:
   il provvedimento si rapporta alla normativa vigente procedendo in alcune occasioni mediante richiami effettuati in forma imprecisa, in relazione ai quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio. Al riguardo, si segnalano l'articolo 2, comma 1, lettera d), capoverso 2, l'articolo 3, comma 2 e l'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 18-bis.5, i quali dispongono l'applicazione di alcune norme “in quanto compatibili”;
   il decreto-legge, all'articolo 3, in relazione al procedimento di ammonimento degli autori di atti di violenza domestica, al comma 1, considera la segnalazione elemento necessario perché esso sia avviato, mentre al successivo comma 4, contiene un riferimento all’“eventuale segnalante”;
   infine, il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di Pag. 6conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla;
  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
  sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti legge:
   sia verificata la compatibilità delle disposizioni contenute all'articolo 12, commi da 1 a 3, con le norme ordinamentali che definiscono i limiti di contenuto dei decreti-legge ed, in particolare, con l'articolo 15, comma 2, lettera e), della legge n. 400 del 1988, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 220 del 2013, richiamata in premessa, in merito al corretto impiego dello strumento normativo del decreto-legge;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   per quanto detto in premessa, sia soppressa la disposizione contenuta all'articolo 9, comma 3, lettera b), che inserisce nell'ambito dell'articolo 30-sexies del decreto legislativo n. 141 del 2010, un nuovo comma 3, recante una disposizione di identico contenuto a quella già ivi contenuta al comma 2-bis;
   per quanto detto in premessa, all'articolo 7, comma 1, allo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, sia valutata l'opportunità di configurare in termini di disciplina a regime la normativa temporanea ivi contenuta e di collocarla in un idoneo contesto normativo.

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime;
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono rinvii normativi generici o imprecisi, si dovrebbe specificare la normativa oggetto del rinvio;
   per quanto detto in premessa, all'articolo 3, comma 4, si dovrebbe sopprimere il termine “eventuale”.

  Il Comitato raccomanda infine quanto segue:
   sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:
   abbia cura il legislatore di volersi attenere, in occasione della definizione del contenuto dei decreti legge che intenda adottare, alle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, tenendo in particolare conto dello stretto nesso intercorrente tra l'intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto legge – dal punto di vista oggettivo e materiale ovvero dal punto di vista funzionale e finalistico – e la ricorrenza dei presupposti fattuali indicati al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, se del caso procedendo ad adottare, al fine di inserirvi eventuali discipline che presentino profili autonomi di necessità e di urgenza “atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati”, evitando così “la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei”.

  Renato BALDUZZI, pur condividendo in massima parte le considerazioni del relatore, osserva al contempo come non possano essere sottaciute talune perplessità riferibili alla specifica parte della proposta di parere avente ad oggetto l'articolo 12. Al riguardo, reputa opportuno ricordare che l'articolo in questione reca una disciplina mediante la quale il Governo Pag. 7ha inteso, con senso di responsabilità, arginare la situazione determinatasi a carico delle gestioni commissariali delle province, interessate dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013, scongiurando, mediante una norma collocata in un provvedimento urgente, l'instaurarsi di una condizione di vuoto normativo e la conseguente paralisi dell'azione amministrativa a livello provinciale. Si tratta in piena evidenza di un intervento fondato su criteri di ragionevolezza, rispetto al quale non sembra possano nutrirsi dubbi relativamente alla sussistenza di una legittimazione in capo al Governo ad adottarlo.
  Ciò posto, non è a suo avviso condivisibile l'impostazione seguita dal relatore nella parte premissiva e dispositiva della proposta di parere concernente la specifica questione. Le considerazioni e il rilievo critico che il collega Turco ha inteso formulare sono infatti motivati essenzialmente ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988. Come è noto, quest'ultima costituisce una disposizione di legge ordinaria che reca alcuni criteri ordinamentali, volti a conformare l'esercizio dell'attività di decretazione d'urgenza da parte del Governo, rispetto ai quali, per lo meno relativamente a taluni di essi, la dottrina appare divisa circa la riferibilità agli stessi del carattere di diretta derivazione costituzionale e, conseguentemente, riguardo alla loro idoneità a fungere da parametri idonei ad essere scrutinati al fine di verificare la conformità ai medesimi della legge futura.
  Pertanto, mentre l'articolo 12 del provvedimento reca indubitabilmente una disposizione avente carattere del tutto transitorio e limitato nel tempo, e perciò insuscettibile di essere intesa come volta ad aggirare una pronuncia della Corte costituzionale, le motivazioni addotte dal relatore a fondamento e corredo del rilievo si prestano invece, a suo avviso, ad avvalorare acriticamente una lettura della suddetta norma proprio in un senso diametralmente opposto a quello che la sua chiara formulazione lascia invece trasparire. Per tali ragioni, senza voler affatto attenuare la valenza del rilievo concernente le gestioni commissariali provinciali, sarebbe a suo avviso preferibile motivarlo facendo riferimento all'articolo 77 della Costituzione e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di decretazione d'urgenza, piuttosto che all'articolo 15, comma 2, lettera e), della legge n. 400 del 1988.
  Da ultimo, dopo aver rimarcato il carattere eterogeneo del provvedimento, che incide su molteplici ambiti materiali che non appaiono avvinti da alcun nesso logico o funzionale, esprime perplessità in ordine alla scelta, effettuata dal Governo, di procedere, mediante decretazione d'urgenza, ad un intervento organico nella materia penale. Pur comprendendo la necessità e l'urgenza di dare risposte immediate al fine di fronteggiare questioni di forte allarme sociale, ritiene tuttavia che lo strumento prescelto possa dare adito a problemi applicativi nel caso in cui si proceda, ad esempio, a modifiche della disciplina penale in sede di esame parlamentare.

  Arcangelo SANNICANDRO, nel condividere l'ultima osservazione del collega Balduzzi in merito all'inappropriatezza del ricorso allo strumento del decreto-legge nella materia penale, non ritiene invece accoglibile la proposta – avanzata dal medesimo – di riformulare il rilievo relativo all'articolo 12 in materia di gestione commissariale delle province.
  In proposito, osserva infatti come, stante la sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013 – che ha dichiarato illegittime alcune disposizioni contenute nell'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2013, tra le quali anche il comma 20, che prevedeva l'applicazione sino al 31 marzo 2013, agli organi provinciali venuti a scadenza successivamente alla sua entrata in vigore e a tutti quelli da rinnovare entro il 31 dicembre 2012, della disposizione del Testo unico per gli enti locali (TUEL) in tema di commissariamento – non possa considerarsi precluso un intervento volto a stabilizzare gli effetti degli atti posti in essere dai commissari ed, Pag. 8eventualmente, anche a fornire un nuovo fondamento giuridico, purché transitorio, alle gestioni commissariali in essere. Tuttavia, serie perplessità desta l'impiego a questo fine – anche tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella già richiamata sentenza n. 220 del 2013 in merito al corretto impiego della decretazione d'urgenza – di un decreto-legge in luogo di una legge ordinaria.
  Quanto poi al riferimento, contenuto nella proposta di parere del relatore, al parametro di giudizio rappresentato dall'articolo 15, comma 2, lettera e), della legge n. 400 del 1988, ritiene che esso risulti appropriato non in quanto si tratta, a suo avviso, di norma di diretta derivazione costituzionale ma in quanto, a norma del dettato regolamentare, al Comitato spetta verificare la rispondenza dei decreti-legge alle regole sui limiti di contenuto, previsti dalla “vigente legislazione”, essendo invece rimessa alla Commissione Affari costituzionali la diversa valutazione in merito agli aspetti di legittimità costituzionale dei progetti di legge.
  Conclusivamente, si esprime in senso contrario rispetto alle proposte di riformulazione del collega Balduzzi, ritenendo il parere nel testo proposto dal relatore maggiormente incisivo.

  Salvatore CICU, presidente, ritenendo condivisibili le indicazioni fornite dal collega Balduzzi, ritiene che ad esse potrebbe darsi seguito sfumando, nella premessa del parere, il passaggio concernente l'eventuale elusione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 230 del 2013 ad opera delle disposizioni contenute all'articolo 12 e, nella parte dispositiva, espungendo dal rilievo concernente l'articolo 12 del decreto-legge, il riferimento ivi contenuto all'articolo 15, comma 2, lettera e), della legge n. 400 del 1988.
  Al riguardo, precisa inoltre che la riformulazione non appare suscettibile di depotenziare il parere del Comitato, essendo unicamente volta ad operare sul piano motivo e a riparametrare la condizione formulata in materia di gestioni commissariali provinciali.
  Venendo poi al tema, più generale, della necessità, avvertita da tutti i membri del Comitato, che siano individuati meccanismi idonei a renderne più efficace l'operato, come già preannunziato prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari, si riserva di convocare una riunione informale del Comitato già nel corso della prossima settimana, al fine di avviare una riflessione comune su queste tematiche in seno all'organo.

  Tancredi TURCO, relatore, condividendo le proposte di riformulazione avanzate dal Presidente, che tengono conto dei rilievi formulati dal collega Balduzzi e considerata l'esigenza che il parere dia altresì conto delle perplessità emerse in seno al Comitato in merito all'appropriatezza dell'uso dello strumento del decreto-legge al fine di intervenire in modo organico nella materia penale, formula la seguente nuova proposta di parere:
  “Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 1540 e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
   il provvedimento reca un complesso di interventi volti ad incidere su quattro distinti settori dell'ordinamento (protezione civile, ordinamento delle province giustizia e tutela dell'ordine pubblico, mediante l'introduzione, tra l'altro, di disposizioni penali per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e di alcuni fenomeni criminosi di particolare allarme sociale – la cui introduzione mediante decreto-legge potrebbe peraltro porre alcuni problemi applicativi), opportunamente raggruppati in altrettanti Capi; ancorché i suddetti interventi non risultino avvinti da alcun nesso né di carattere oggettivo o materiale, né di carattere funzionale o finalistico, del complesso delle Pag. 9misure si dà comunque conto sia nell'intestazione del decreto, che, in modo analitico, nel preambolo;
  sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti legge:
   il decreto-legge, all'articolo 12, nell'intervenire in materia di gestioni commissariali provinciali, al comma 1, dispone la salvezza dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari adottati in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge n. 201 del 2011, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 220 del 2013 assieme ai commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20-bis del medesimo articolo 23 in considerazione del fatto che lo strumento del decreto-legge, configurato dall'articolo 77 della Costituzione come “atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza”, non è “utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate”; i successivi commi 2 e 3 dispongono, rispettivamente, la salvezza degli atti posti in essere dai commissari e la proroga della durata delle gestioni commissariali dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014; in proposito, si osserva che le disposizioni in oggetto dovrebbero essere valutate alla luce di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione e del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera e), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, “ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento”, anche tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013;
  sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
   nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il decreto-legge ricorre generalmente alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo previgente; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali. Le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano, a titolo esemplificativo, all'articolo 3, comma 3, che integra in maniera non testuale i contenuti della relazione annuale al Parlamento del Ministro dell'interno sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine della sicurezza pubblica prevista dall'articolo 113 della legge 1o aprile 1981, n. 121; al medesimo articolo, comma 5, che estende anche alle vittime di violenza sessuale e di violenza domestica le misure già previste in materia di stalking, intervenendo in via non testuale sull'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11; all'articolo 6, comma 2, che esclude le forze di polizia e le forze armate dall'ambito di applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che dispone una riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche per il triennio 2011-2013; all'articolo 12, comma 3, che proroga in via non testuale dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 la durata delle gestioni commissariali previste dall'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge n. 228 del 2012, e comma 4, che estende in via non testuale i presupposti applicativi delle ipotesi di commissariamento previste dal medesimo articolo 1, comma 115, terzo periodo;
   inoltre, il decreto-legge, all'articolo 9, comma 3, lettera b), introduce, nell'ambito dell'articolo 30-sexies del decreto legislativo n. 141 del 2010 un nuovo comma 3, recante una disposizione di identico contenuto a quella già contenuta al comma 2-bis del medesimo articolo 30-sexies recentemente ivi introdotta dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, Pag. 10con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
  sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:
   il decreto-legge, all'articolo 7, comma 1, differisce, dal 30 giugno 2013 al 30 giugno 2016, la data ultima di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-ter ed 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, i quali disciplinano specifici effetti e presupposti per l'arresto in flagranza in relazione ai reati commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive; in proposito, si osserva che le disposizioni confermano la natura meramente transitoria della normativa in oggetto, ancorché la stessa sia in realtà vigente, per effetto di un complesso di proroghe disposte mediante una catena di decreti-legge (originata con il decreto-legge n. 28 del 2003), sin dall'anno 2003, e che la stessa durata della proroga per un periodo pari a tre anni sembrerebbe sottendere l'esigenza che la disciplina sia introdotta in via stabile e a regime;
  sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno al testo:
   il provvedimento si rapporta alla normativa vigente procedendo in alcune occasioni mediante richiami effettuati in forma imprecisa, in relazione ai quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio. Al riguardo, si segnalano l'articolo 2, comma 1, lettera d), capoverso 2, l'articolo 3, comma 2 e l'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 18-bis.5, i quali dispongono l'applicazione di alcune norme “in quanto compatibili”;
   il decreto-legge, all'articolo 3, in relazione al procedimento di ammonimento degli autori di atti di violenza domestica, al comma 1, considera la segnalazione elemento necessario perché esso sia avviato, mentre al successivo comma 4, contiene un riferimento all’“eventuale segnalante”;
   infine, il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla;
  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
  sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti legge:
   sia verificata la compatibilità delle disposizioni contenute all'articolo 12, commi da 1 a 3, con le norme costituzionali e ordinamentali che definiscono i limiti di contenuto dei decreti-legge, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 220 del 2013, richiamata in premessa, in merito al corretto impiego dello strumento normativo del decreto-legge;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   per quanto detto in premessa, sia soppressa la disposizione contenuta all'articolo 9, comma 3, lettera b), che inserisce nell'ambito dell'articolo 30-sexies del decreto legislativo n. 141 del 2010, un nuovo comma 3, recante una disposizione di identico contenuto a quella già ivi contenuta al comma 2-bis;
   per quanto detto in premessa, all'articolo 7, comma 1, allo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, sia valutata l'opportunità di configurare in termini di disciplina a regime la normativa temporanea ivi contenuta e di collocarla in un idoneo contesto normativo.
  Il Comitato osserva altresì quanto segue:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in Pag. 11via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime;
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono rinvii normativi generici o imprecisi, si dovrebbe specificare la normativa oggetto del rinvio;
   per quanto detto in premessa, all'articolo 3, comma 4, si dovrebbe sopprimere il termine “eventuale”.
  Il Comitato raccomanda infine quanto segue:
  sotto il profilo della specificità e omogeneità del contenuto:
   abbia cura il legislatore di volersi attenere, in occasione della definizione del contenuto dei decreti legge che intenda adottare, alle indicazioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, tenendo in particolare conto dello stretto nesso intercorrente tra l'intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto legge – dal punto di vista oggettivo e materiale ovvero dal punto di vista funzionale e finalistico – e la ricorrenza dei presupposti fattuali indicati al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, se del caso procedendo ad adottare, al fine di inserirvi eventuali discipline che presentino profili autonomi di necessità e di urgenza “atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati”, evitando così “la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei”».

  Il Comitato approva la proposta di parere, nel testo riformulato.

  La seduta termina alle 10.40.