CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 settembre 2013
78.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 10 settembre 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 10 settembre 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.
Emendamenti C. 1239 Mogherini ed abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

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  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno.
Emendamenti C. 1328 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente, sostituendo la relatrice, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.
C. 1309 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, ricorda che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, è stato firmato a Roma il 30 gennaio 2012. L'Accordo reca la disciplina della costruzione e futura gestione della sezione transfrontaliera della parte comune italo francese dell'opera infrastrutturale, nonché la disciplina della costituzione e del funzionamento del Promotore pubblico, che di tale sezione sarà il futuro gestore.
  Fa presente che l'Accordo in esame costituisce un protocollo addizionale all'Accordo tra Italia e Francia stipulato a Torino il 29 gennaio 2001, ratificato dal Parlamento italiano con la legge 27 settembre 2002 n. 228.
  Ricorda che con l'Accordo del 2001 venne decisa la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, l'avvio delle attività propedeutiche, quali la creazione della società LTF (Lyon Turin Ferroviaire) per la realizzazione degli studi e dei lavori preliminari della parte comune italo-francese nonché l'avvio delle opere connesse alla predisposizione e realizzazione dei relativi progetti. L'Accordo italo-francese del 2001 confermava l'impegno sottoscritto dalla Parti in un precedente Accordo intergovernativo, concluso a Parigi il 15 gennaio 1996, che ha rappresentato la prima fase del progetto di creazione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione. Tale prima fase, conclusasi alla fine del 2001, ha visto l'effettuazione degli studi di fattibilità e l'istituzione, a tale scopo, di una Commissione intergovernativa (CIG) incaricata di seguire i problemi connessi ai preparativi per la realizzazione dell'infrastruttura. L'Accordo del 2001, seconda tappa del progetto originario, era specificamente finalizzato alla definizione del tracciato ferroviario da realizzare. In particolare, all'articolo 3, l'Accordo ha precisato che la parte comune italo-francese della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sia costituita da: un tunnel ferroviario a due canne lungo circa 52 chilometri scavato sotto le Alpi in territorio italiano e francese; dalle opere di raccordo del tunnel in Italia; da tutte le opere annesse (stazioni, installazioni elettriche, ecc.) necessarie all'esercizio ferroviario, Pag. 25nonché da tutte quelle che le Parti decideranno in futuro di inserire nella parte comune in oggetto. Il successivo articolo 4 rinviava la definizione delle modalità di realizzazione delle fasi seguenti alla conclusione di protocolli addizionali.
  Evidenzia che, come specificato dall'articolo 1, l'Accordo non costituisce uno dei protocolli addizionali previsti dall'articolo 4 dell'Accordo del 2001 testé citato e, in particolare, «non ha come oggetto di permettere l'avvio dei lavori definitivi della parte comune italo-francese, che richiederà l'approvazione di un protocollo opzionale separato, tenendo conto in particolare della partecipazione definitiva dell'Unione europea al progetto» (articolo 1, comma 3).
  Ricorda altresì che la linea Alta Velocità Torino-Lione si inserisce nel Corridoio 5 Lisbona-Kiev della Rete transeuropea dei trasporti TEN-T (Trans-European Networks-Transport). Nell'ottobre 2011, l'Unione europea – nell'ambito dell'aggiornamento e sviluppo della rete infrastrutturale TEN-T – ha prospettato la creazione di una rete articolata in due livelli: una rete centrale a livello UE, da realizzare entro il 2030, basata su un approccio per corridoi ed una rete globale, da realizzare entro il 2050, che comprenderà infrastrutture a livello nazionale e regionale.
  L'Accordo del 30 gennaio 2012 in esame, esito di una negoziazione triennale della conferenza intergovernativa Italia-Francia, specifica il tracciato del progetto, approva le modifiche via via apportate allo studio originario del 2005 e precisa la ripartizione dei costi della sezione transfrontaliera, prevedendo che la linea ferroviaria venga realizzata per fasi funzionali. La prima fase è stata individuata nella sezione transfrontaliera compresa tra Susa, in Italia, e Saint-Jeande-Maurienne, in Francia.
  Il Progetto definitivo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino – Lione è stato presentato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 31 gennaio 2013.
  Con riferimento al contenuto, ricorda che l'Accordo si compone di un Preambolo, 28 articoli suddivisi in 7 titoli e tre allegati.
  Nel Titolo I sono contenute disposizioni a carattere generale. In particolare, l'articolo 1 individua l'oggetto dell'Accordo, che consiste nello stabilire le condizioni di realizzazione del progetto di collegamento ferroviario misto merci-viaggiatori tra Torino e Lione, le condizioni di esercizio dell'opera dopo la sua realizzazione e quelle di miglior utilizzo della linea storica del Fréjus. Come già evidenziato, la norma precisa (comma 3) che l'Accordo in esame non costituisce uno dei protocolli addizionali previsti dall'articolo 4 dell'Accordo italo-francese del 2001 (che rinvia la definizione delle modalità di realizzazione delle fasi successive alla realizzazione del tunnel – come allora previsto – alla conclusione di protocolli addizionali).
  In base alle definizioni elencate all'articolo 2, la sezione internazionale, cioè l'insieme delle opere, degli impianti e delle attrezzature ferroviarie costruite o da costruire tra Saint-Didier de-la-Tour e il nodo ferroviario di Torino, risulta costituita da tre parti: la parte francese, quella comune italo-francese e quella propriamente italiana. La sezione transfrontaliera, inoltre, è quella sezione della parte comune compresa tra Saint-Jean-de-Maurienne in Francia e Susa-Bussoleno in Italia. Il Promotore pubblico è l'organo comune, dotato di personalità giuridica, pariteticamente costituito e controllato dal Francia ed Italia per le finalità di cui all'articolo 6 dell'Accordo in esame.
  L'articolo 4 rimanda all'Allegato I (che è parte integrante dell'Accordo) per la mappa della parte comune italo-francese, enumerando le infrastrutture che la costituiscono e prevedendo, per la realizzazione delle medesime, un processo per fasi funzionali.
  Ai sensi dell'articolo 5 la definizione delle modalità di avvio dei lavori definitivi della sezione comune italo-francese è demandata, conformemente alle disposizioni Pag. 26dell'articolo 4 dell'Accordo del 29 gennaio 2001, ad un nuovo Protocollo addizionale.
  Il Titolo II enuclea le disposizioni relative alla governance del progetto e al diritto applicabile. In particolare, con l'articolo 6 si delineano ruolo, funzioni e responsabilità del Promotore pubblico, ente aggiudicatore ai sensi della direttiva 2004/17/CE del 3 marzo 2004, istituito dalla Parti, la cui sede legale è a Chambéry (Francia) mentre la Direzione operativa è fissata a Torino.
  Il Promotore pubblico, che è gestore dell'infrastruttura della sezione transfrontaliera, è l'unico responsabile della conclusione e del monitoraggio dell'esecuzione dei contratti richiesti dalla progettazione, dalla realizzazione e dall'esercizio della sezione transfrontaliera. Esso inoltre è responsabile nei confronti delle Parti e dell'Unione europea. La composizione del Consiglio di amministrazione del Promotore pubblico è paritaria tra i due Stati Parte.
  L'articolo 7 istituisce in seno al Promotore pubblico una Commissione dei contratti composta di 12 membri nominati per metà da ciascuna Parte, delineandone ambito di competenza, compiti e responsabilità.
  Con l'articolo 8 si istituisce un Servizio permanente di controllo composto da dodici esperti nei settori interessati dalle attività del Promotore pubblico nominati per metà da ciascuna Parte. Il Servizio, collocato presso il Promotore che, sotto il controllo delle Parti, provvede al suo corretto funzionamento, è incaricato del rispetto del corretto impiego dei fondi pubblici, dell'efficienza economica, finanziaria e tecnica del Promotore pubblico e della corretta esecuzione del progetto.
  Le modalità pratiche di funzionamento del Servizio permanente di controllo sono previste dallo statuto e dal regolamento interno del Promotore pubblico.
  L'articolo 9 detta disposizioni in ordine alla Commissione intergovernativa ed alle sue competenze, nonché ai due organismi che essa è chiamata ad istituire nel proprio ambito, ossia il Comitato di sicurezza tecnica e il Comitato di sicurezza antisabotaggio/antiterrorismo (ASAT). L'ASAT, che è organismo consultivo, ha come compiti, in particolare, l'emissione di pareri o proposte alla CIG; l'interlocuzione con il Promotore pubblico e con gli organi istituiti nell'ambito del medesimo sui temi ASAT, la predisposizione di documenti relativi alla sicurezza e la trasmissione delle istruzioni della CIG. ASAT, per lo svolgimento dei propri compiti, può ricorrere, senza oneri finanziari aggiuntivi, alla collaborazione delle Direzioni competenti in materia di sicurezza delle Amministrazioni di ciascuna Parte.
  Dopo gli articoli 10, 11 e 12 rispettivamente dedicati a diritto applicabile, proprietà delle opere e ricapitalizzazione, con l'articolo 13 viene prefigurata la possibilità che il Promotore pubblico riceva, nel termine di 12 mesi dalla sua costituzione, la totalità o una parte dei diritti e degli obblighi di LTF (Lyon Turin Ferroviaire) SAS.
  Con il Titolo III vengono precisate alcune disposizioni in merito al finanziamento degli studi, dei sondaggi e dei lavori preliminari della parte comune della sezione internazionale. In particolare ai sensi dell'articolo 15 i sovracosti derivanti dal cambiamento del tracciato in Italia rispetto al progetto originario («Sinistra Dora») saranno sostenuti totalmente dalla Parte italiana che beneficerà della globalità del relativo finanziamento europeo.
  Il Titolo IV precisa e definisce le disposizioni relative alle modalità di realizzazione del progetto.
  Per la prima fase, riguardante la realizzazione della sezione transfrontaliera, le modalità di finanziamento prevedono che, al netto del contributo dell'Unione europea e della parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie, la chiave di ripartizione scelta è del 57,9 per cento per la parte italiana e del 42,1 per cento per la parte francese nei limiti del costo stimato nel progetto definitivo, certificato da un terzo esterno (articolo 18).
  Come accennato i costi della sezione transfrontaliera sono valutati in circa 8,5 miliardi di euro di cui il 60 per cento a Pag. 27carico di Italia e Francia (nella misura rispettivamente del 57,9 per cento e del 42,1 per cento) e il restante 40 per cento a carico dell'Unione europea.
  Con il Titolo V (articoli 20-22) vengono definite le disposizioni applicabili alla messa in servizio dell'opera e al suo esercizio, ivi comprese le disposizioni di sicurezza, organizzazione dei soccorsi e gestione delle circostanze eccezionali (articolo 21).
  Il Titolo VI (articoli 23-25) definisce le misure di accompagnamento del progetto. In particolare l'articolo 23 impegna le Parti a condurre politiche tese a favorire il trasferimento modale del trasporto nelle Alpi dalla strada alla ferrovia, conformemente agli obiettivi della Convenzione per la protezione delle Alpi, (firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 14 ottobre 1999, n. 403). Con l'articolo 24 le Parti, al fine di stabilire le misure di accompagnamento necessarie a garantire lo sviluppo del traffico merci sul corridoio Torino-Lione ed a trasferire al Promotore pubblico la gestione dell'infrastruttura della linea storica del Fréjus, sono impegnate a modificare opportunamente la Convenzione relativa alle stazioni di Modane e Ventimiglia e ai tratti ferroviari tra le due stazioni, firmata il 29 gennaio 1951 e ratificata con la legge n. 1907 del 1952. Il Titolo VII, che comprende gli articoli da 26 a 28, reca le disposizioni finali. Alle Parti è riconosciuta la possibilità di emendare il testo dell'Accordo, compresa la previsione di prestazioni supplementari minori (articolo 26).
  L'articolo 27 è dedicato alla composizione delle controversie tra gli Stati o tra uno Stato e il Promotore pubblico che è demandata al giudizio di un tribunale arbitrale all'uopo istituito.
  L'articolo 28, infine, reca le disposizioni inerenti alla ratifica e all'entrata in vigore dell'Accordo. La norma specifica che le disposizioni dell'Accordo in esame abrogano quelle degli accordi del 15 gennaio 1995 e del 29 gennaio 2001 nella misura in cui sono ad esse contrarie.
  L'Accordo comprende anche i seguenti allegati: allegato 1, recante le due cartine della sezione transfrontaliera che comprende le stazioni internazionali di Susa e Saint-Jean-de-Maurienne, nonché i raccordi alle linee già esistenti; allegato 2, recante un documento sui princìpi per il montaggio giuridico, economico e finanziario dell'opera; allegato 3, recante un documento sui princìpi relativi alle misure di trasferimento modale adottate dai due Stati.
  Rileva quindi che il disegno di legge in esame consta di quattro articoli recanti, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e l'ordine di esecuzione (articolo 2).
  L'articolo 3 che dispone in tema di adempimenti finanziari, precisa la neutralità finanziaria della legge di ratifica. Il comma 2 rimanda ad un successivo protocollo addizionale, da adottare ai sensi dell'articolo 1 comma 3 dell'Accordo in esame, la disciplina dell'avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della Torino-Lione precisando, altresì, che agli oneri derivanti da tale futuro Protocollo si provvederà attraverso la relativa legge di autorizzazione alla ratifica.
  Ai sensi dell'articolo 4, infine, la legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Corredano il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, oltre ad una relazione illustrativa, una relazione tecnica dove viene ribadita la neutralità finanziaria del provvedimento, un'analisi tecnico-normativa (ATN) ed un'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
  Ricorda, infine, che il 5 giugno 2013 l'Assemblea della Camera dei deputati ha adottato le mozioni 1-00033 (Costa), 1-00064 (Allasia), 1-00066 (Vitelli), 1-00068 (Speranza) ed 1-00069 (Giorgia Meloni) che – in continuità con analoghe mozioni adottate nella scorsa legislatura – invitano il Governo a dare definitivamente corso al progetto, nel rigoroso rispetto delle scadenze cronologiche, a proseguire nel dialogo costruttivo con il Pag. 28territorio e con le sue espressioni istituzionali ed associative e, al tempo stesso, a ribadire con forza la propria intolleranza a qualsiasi atto intimidatorio o violento nei confronti del personale e delle strutture nei cantieri interessati da parte dell'area antagonista, ad assicurare la realizzazione delle opere di riqualificazione dei comuni che insistono sul territorio interessato dall'opera, garantendo l'erogazione delle risorse necessarie e affiancando i comuni nella redazione di un piano strategico di ripresa economica, anche attraverso il superamento del patto di stabilità.

  Alessandro NACCARATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.