CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 luglio 2013
58.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 57

INTERROGAZIONI

  Giovedì 18 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gian Luca Galletti.

  La seduta comincia alle 9.20.

5-00068 Centemero: Sul contributo di 500.000 euro di Arcus Spa da erogarsi per il restauro della villa Borromeo d'Adda nel comune di Arcore.

  Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Elena CENTEMERO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

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5-00233 Chimienti: Sui percorsi speciali abilitanti dei docenti precari.
5-00324 Coscia: Sull'inclusione dei giorni di servizio prestato dai docenti nell'anno scolastico 2012/2013, ai fini del calcolo del periodo di servizio necessario per accedere al TFA speciale.
5-00487 Fratoianni: Sull'accesso ai percorsi formativi abilitanti speciali dei docenti non di ruolo.

  Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

  Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Silvia CHIMIENTI (M5S), replicando in qualità di presentatrice dell'interrogazione 5-00233, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal Governo. Esprime apprezzamento, in particolare, per la mancata previsione del superamento di una prova di accesso per l'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali. Valuta inoltre positivamente l'annuncio che è in via di definizione una modifica alla normativa, che consente di considerare anche l'anno scolastico 2012/2013 quale periodo utile per la maturazione dei requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo. Evidenzia, inoltre, che permangono disparità di trattamento tra docenti e che non è ancora risolta la grave questione della precarietà del loro rapporto lavorativo. A suo avviso perdura poi la necessità di coordinare la normativa europea – ai sensi della quale tre anni di esperienza professionale sono assimilati a un titolo di formazione e non costituiscono solo un titolo per l'accesso a un anno di tirocinio per ottenere l'abilitazione – con quella nazionale. Rimanendo in attesa dei decreti attuativi in materia, auspica che non vi siano differenziazioni di trattamento tra i docenti che partecipano ai tirocini formativi attivi ordinari e coloro che partecipano ai tirocini formativi attivi speciali.

  Maria COSCIA (PD), replicando in qualità di presentatrice dell'interrogazione 5-00324, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal sottosegretario Galletti. Evidenzia, in particolare, come già nella scorsa legislatura la VII Commissione della Camera si era espressa nel senso di computare anche l'anno scolastico in corso nei tre anni di servizio richiesti per poter accedere ai tirocini formativi attivi speciali.

  Nicola FRATOIANNI (SEL), replicando in qualità di presentatore dell'interrogazione 5-00487, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo, chiedendo di essere tenuto informato sulle nuove norme che sono in corso di definizione.

  Manuela GHIZZONI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 9.35.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 18 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gian Luca Galletti.

  La seduta comincia alle 9.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.
C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.
C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

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Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.
Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Milena SANTERINI (SCpI), relatore, ricorda che i provvedimenti in esame sono i primi a essere esaminati dal Parlamento dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha innovato, sostituendola integralmente, la legge n. 11 del 2005, introducendo una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Fa presente, infatti, che, tra le novità introdotte dalla legge citata, è compresa la riorganizzazione del processo di recepimento della normativa europea che ha previsto, in particolare, lo sdoppiamento della precedente «legge comunitaria annuale» in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea – il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie – e la legge europea che, più in generale, contiene disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa comunitaria.
  Aggiunge che, in base alla citata legge n. 234, il Governo ha presentato al Senato due disegni di legge, uno recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2013 – A.S. 587 –, l'altro recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2013 – A.S. 588 –. A seguito della trasmissione di tali provvedimenti da parte del Senato, spetta quindi ora alla Camera esaminare i disegni di legge in esame. Ricorda, peraltro, che, congiuntamente ai disegni di legge citati e al fine di favorire una trattazione unica delle questioni attinenti alle cosiddette «fase ascendente» e «fase discendente» del diritto comunitario e di configurare in tal modo una sorta di «sessione comunitaria» parlamentare, la VII Commissione, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2013, è chiamata a esaminare, in sede consultiva, per le parti di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2012. Tale esame si concluderà con l'approvazione di un parere.
  Con riferimento al disegno di legge europea 2013 (C. 1327), ricorda che solo l'articolo 3 concernente disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea, appare attenere ad aspetti di competenza anche della Commissione cultura. In particolare, l'articolo 3 del disegno di legge europea 2013, al comma 1, prevede che l'abilitazione alla professione di guida turistica sia valida su tutto il territorio nazionale e che il riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro abbia efficacia su tutto il territorio nazionale. Aggiunge, inoltre, che il comma 2, del medesimo articolo 3, dispone che, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi, senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione. Precisa poi che il comma 3, del citato articolo Pag. 603 del medesimo disegno di legge, dispone che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.
  Passando al disegno di legge di delegazione europea per il 2013, evidenzia che il provvedimento delega il Governo ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B. Segnala per quanto attiene alla competenza della Commissione cultura, due direttive presenti nell'allegato B della nuova legge di delegazione europea, per le quali l'articolo 1, comma 3 del disegno di legge in esame prevede l'espressione di pareri da parte dei competenti organi parlamentari di Camera e Senato: si tratta della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, il cui termine di recepimento è il 1o novembre 2013 e della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi di opere orfane, il cui termine di recepimento è il 29 ottobre 2014.
  Con riferimento alla citata direttiva 2011/77/UE precisa che la stessa modifica la precedente direttiva 2006/116/CE, estendendo da 50 a 70 anni la durata della protezione del diritto d'autore con specifico riferimento al campo musicale e di alcuni diritti ad esso connessi. Ciò nel presupposto dell'importanza, riconosciuta a livello sociale, del contributo creativo degli artisti, interpreti o esecutori i quali, iniziando in genere la loro carriera in giovane età, corrono il rischio di una insufficiente tutela temporale dei loro diritti e di dover fronteggiare un calo di reddito negli ultimi anni di vita, mentre dovrebbero avere a disposizione il ricavo derivante dai diritti esclusivi sulle loro opere almeno per tutto l'arco della loro vita.
  La medesima direttiva, oltre a estendere come già ricordato la durata della protezione di una composizione musicale con testo a 70 anni dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra l'autore del testo o il compositore (purché entrambi i contributi siano specificamente creati per tale composizione), estende alla medesima durata i termini di scadenza dei diritti connessi alle predette composizioni, vale a dire quelli di artisti, interpreti o esecutori, nonché dei produttori musicali, calcolati a partire dalla prima pubblicazione lecita dell'esecuzione del fonogramma ovvero di quella comunicata al pubblico.
  Aggiunge, infine, che la stessa direttiva prevede ulteriori disposizioni di protezione dei diritti connessi al diritto di protezione della composizione musicale con testo, tra cui la facoltà, da parte dell'artista, interprete o esecutore di risolvere il contratto con cui egli ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell'esecuzione ad un produttore di fonogrammi qualora quest'ultimo, decorsi cinquanta anni dalla pubblicazione lecita ovvero dalla comunicazione al pubblico, non metta in vendita un numero sufficiente di copie del medesimo fonogramma ovvero non lo metta a disposizione del pubblico (cosiddetta clausola «use it or lose it»). Ricorda che il diritto di risolvere il contratto di trasferimento o cessione dei diritti dell'artista, interprete o esecutore può essere esercitato trascorso un anno dalla notifica al produttore di fonogrammi nel caso in cui quest'ultimo, di fatto, non pone in essere alcuna forma di utilizzazione dell'esecuzione dell'opera musicale. Fa presente, inoltre, che se un fonogramma contiene la fissazione di esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, questi ultimi possono risolvere i loro contratti di trasferimento o cessione conformemente alle proprie disposizioni nazionali. Rileva, poi, che la direttiva prevede nuove norme riguardanti il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare dal produttore, qualora il predetto contratto di trasferimento o cessione preveda una remunerazione non ricorrente, da corrispondere Pag. 61all'artista, interprete o esecutore per ogni anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o dalla sua comunicazione al pubblico.
  Per quanto concerne la citata direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi di opere orfane, osserva che questa disciplina taluni utilizzi di opere orfane effettuati da biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico aventi sede negli Stati membri, al fine di conseguire gli obiettivi connessi alla loro missione di interesse pubblico. Segnala che un'opera o un fonogramma sono considerati opere orfane se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma stato individuato oppure, anche se uno o più di loro sia stato individuato, nessuno di loro sia stato rintracciato nonostante una ricerca diligente dei titolari dei diritti sia stata svolta e registrata. Aggiunge, inoltre, che la medesima direttiva disciplina, nel dettaglio, lo svolgimento in buona fede di una ricerca diligente degli eventuali titolari di diritti, prima di stabilire se un'opera debba essere considerata orfana (articolo 3); il principio del riconoscimento reciproco di uno status di opera orfana (articolo 4); gli utilizzi consentiti di opere orfane (articolo 6). Precisa infine che entro l'ottobre 2015, sulla base delle prime esperienze maturate nell'attuazione della direttiva, è previsto un riesame della stessa.
  Esaminando poi la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012, ricorda che essa costituisce un importante strumento informativo sulle politiche generali, poiché dà conto delle attività intraprese dalle istituzioni comunitarie nei differenti settori e delle corrispondenti iniziative del Governo italiano. Si tratta, pertanto, di un documento che sintetizza le azioni svolte dal Governo italiano nel 2012 e, in particolare, evidenzia i temi che l'Italia ha rilanciato a livello comunitario. Ricorda che la Relazione in esame è suddivisa in 4 parti: la prima è relativa allo stato di avanzamento del processo di integrazione europea, la seconda riguarda le politiche settoriali, la terza concerne il funzionamento degli strumenti preordinati a garantire la partecipazione al processo di integrazione e la quarta descrive le politiche di coesione.
  Con riferimento alle parti di interesse della Commissione cultura, sottolinea che queste si concentrano prevalentemente nella parte seconda e riguardano la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (paragrafo 1.6.1), Agenda digitale, con specifico riferimento al mercato unico digitale (paragrafo 1.6.2) l'istruzione, formazione, gioventù e sport (capitolo 6) la cultura (capitolo 7) e la ricerca (capitolo 10).
  In tema di proprietà intellettuale, segnala due interventi. Il primo riguarda l'adozione da parte della Commissione, l'11 luglio 2012, di una proposta di direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno. Il secondo intervento riguarda l'adozione, il 25 ottobre 2012, della già citata direttiva sugli utilizzi delle opere orfane, oggetto di recepimento interno tramite il disegno di legge di delegazione europea per il 2013.
  Aggiunge, poi, che nel settore dell'istruzione le aree prioritarie di intervento hanno riguardato il rafforzamento del ruolo dell'educazione nella «Strategia Europa 2020», con particolare attenzione al nuovo programma di azione comunitaria Erasmus for all; la modernizzazione dell'istruzione superiore e la promozione delle politiche di coesione nel settore scolastico finanziate con i fondi strutturali. Attenzione particolare, inoltre, è stata data al fenomeno della dispersione scolastica e a quello dell'inclusione dei soggetti migranti.
  Con riferimento alle politiche per lo sport (paragrafo 6.3) evidenzia che l'Italia ha contribuito all'adozione degli atti in questa materia, in particolare partecipando al gruppo di lavoro «Good governance» nello sport, al gruppo di lavoro «antidoping» e al sottogruppo «antidoping Pag. 62nello sport dilettantistico» oltre che ad altre iniziative quale, ad esempio, il progetto pilota per la carta professionale europea dei maestri di sci.
  Sull'Agenda europea della cultura (paragrafo 7.1.1) fa presente che questa ha costituito nel 2012 – secondo la premessa alla Relazione consuntiva in esame – uno degli ambiti principali di attività del Governo nel settore culturale. Al riguardo segnala i lavori in tema di diversità culturale, accesso alla cultura e promozione delle partnership creative. Ricorda che i progetti a cui il Governo ha partecipato hanno riguardato l'istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, impegnato nella digitalizzazione del patrimonio librario attraverso i grandi progetti nazionali che coordina: il servizio bibliotecario nazionale, la rete delle biblioteche italiane, i portali Internet Culturale e Cultura Italia, essendo quest'ultimo l'aggregatore nazionale di contenuti per Europeana, il portale dei contenuti culturali europei.
  Relativamente alla circolazione dei beni culturali (paragrafo 7.1.2), avverte che il Governo italiano – come riporta la premessa alla Relazione – ha partecipato alle riunioni del comitato consuntivo per l'esportazione e ritorno dei beni culturali, costituito nell'ambito della Direzione generale per la fiscalità e l'unione doganale (DG TAXUD) della Commissione europea.
  Aggiunge che il paragrafo 7.1.3 della Relazione è dedicato alle politiche di coesione in materia di cultura: con riferimento a queste è in corso l'elaborazione della nuova politica di coesione per il periodo 2014-2020, in prospettiva della quale il Governo ha elaborato uno specifico documento. Sottolinea, altresì, che le risorse del cosiddetto «Grande progetto Pompei» – trasmesso ufficialmente il 26 novembre 2011 dalle autorità italiane alla Commissione europea – sono a valere sui fondi del Programma operativo interregionale «Attrattori culturali, naturali e turismo».
  In tema di ricerca, rimarca, oltre alla partecipazione attiva del nostro Paese al Consiglio competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio), quella al 7o Programma quadro della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Al riguardo, rileva che, a fronte di un budget già speso di circa 34 miliardi di euro per l'attuazione del Programma, il ritorno italiano ammonta a 2,825 miliardi di euro, pari all'8,33 per cento del budget stesso. Ricorda, inoltre, il progetto «Horizon 2020» e la programmazione congiunta nella cooperazione transfrontaliera in materia di ricerca, quest'ultima riguardante i programmi di ricerca pubblici in un numero ristretto di settori quali ambiente, energia, salute, invecchiamento, città del futuro. Vi sono poi le iniziative tecnologiche congiunte, o Joint technology initiatives (JTI), che mirano a rafforzare i comuni orientamenti strategici nella ricerca, oltre ad altre azioni tra le quali segnala il rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca, che ha il suo cardine nel Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI). Fra le ulteriori iniziative in tema di ricerca alle quali ha aderito l'Italia segnala la partecipazione all'iniziativa EUREKA, al programma internazionale di ricerca europea COST, e alle attività europee legate alle politiche dello spazio.
  Aggiunge infine che per quanto riguarda i risultati registrati nell'attuazione del Programma operativo nazionale (PON) per le regioni della convergenza «Ricerca e competitività 2007-2013», con riferimento agli obiettivi programmatici fissati nella Relazione programmatica per l'anno 2012, i medesimi – come rileva la Relazione consuntiva – sono stati pienamente realizzati.

  Manuela GHIZZONI, presidente, dopo aver ringraziato la deputata Santerini per l'esauriente relazione, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.10.

Pag. 63

SEDE REFERENTE

  Giovedì 18 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gian Luca Galletti.

  La seduta comincia alle 10.10.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.
C. 1159 Vacca.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame intende modificare la disciplina dei contributi pagati dagli studenti universitari che è regolamentata, principalmente, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997. Tale regolamento è stato modificato, di recente, dall'articolo 7, comma 42, del decreto legge n. 95 del 2012.
  Fa presente che la contribuzione a carico dello studente è la risultante della somma tra la tassa di iscrizione determinata annualmente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e i contributi universitari, determinati autonomamente dalle università in relazione ad obiettivi di adeguamento della didattica e dei servizi per gli studenti, nonché sulla base della specificità del percorso formativo.
  Rileva che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario dello Stato, a valere sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO). Non concorrono al raggiungimento del medesimo limite – secondo quanto poi disposto dall'articolo 4 – il gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per le scuole di specializzazione.
  In base alle modifiche apportate dal decreto legge n. 95 del 2012, il comma 1-bis dell'articolo 5 del dal decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997 stabilisce che, ai fini del raggiungimento del limite indicato, non concorrono i contributi versati dagli studenti iscritti oltre la durata normale dei «corsi di studio di primo e di secondo livello».
  Oltre a queste disposizioni sulla tassazione a carico degli studenti, il citato regolamento stabilisce alcuni princìpi, seguendo criteri più specifici, che prevedono in particolare: la garanzia dell'accesso ai capaci e ai meritevoli privi di mezzi; la riduzione del tasso di abbandono degli studi; la graduazione dei contributi secondo criteri di equità, solidarietà e progressività, anche in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, definendo parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche delle famiglie; la determinazione di percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in relazione al finanziamento ordinario dello Stato per le università nonché la revisione biennale dello stesso regolamento, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
  Fa presente che tale disciplina in materia di contributi universitari è rimasta inalterata fino alle modifiche apportate dalla normativa sulla spending review che hanno reso il regolamento più farraginoso, andando in una direzione opposta rispetto alla razionalizzazione e alla semplificazione apportate originariamente dal medesimo regolamento.
  Osserva che le modifiche apportate dal citato decreto legge n. 95 del 2012 entrano nel merito dei limiti della contribuzione studentesca modificando i criteri per individuare la tassazione massima a carico dello studente. Il limite del 20 per cento dell'ammontare della contribuzione studentesca totale – la somma di tutte le tasse pagate dagli studenti in un singolo ateneo – rispetto al Fondo per il finanziamento ordinario assegnato dallo Stato alla singola università è stato modificato in maniera sostanziale. Originariamente questo calcolo veniva effettuato sommando la contribuzione della totalità degli studenti Pag. 64(in corso, fuori corso). Attualmente, ai fini del calcolo della contribuzione studentesca totale è stata scorporata la contribuzione degli studenti fuori corso; conseguentemente non sono più considerate le tasse pagate dagli studenti fuori corso che, in media, rappresentano il 40 per cento degli iscritti. Evidenzia che tale novità comporta, di fatto, un aumento del limite massimo di contribuzione sia per gli studenti in corso che per quelli fuori corso. Rileva che da ciò discende che lo studente fuori corso – che di fatto usufruisce in maniera occasionale dei servizi e delle strutture universitari – è soggetto ad una tassazione più alta dello studente in corso che, invece, si avvale a tempo pieno di tutti i servizi e le strutture delle università. Fa presente, inoltre, che i tagli apportati al Fondo per il finanziamento ordinario sono scaricati sull'utenza studentesca.
  Ricorda che la proposta di legge in esame abroga tutte le modifiche recate dal decreto-legge n. 95 del 2012 e introduce nuovamente il limite massimo dell'ammontare della contribuzione studentesca rispetto al Fondo per il finanziamento ordinario, riconsiderando nel calcolo della contribuzione studentesca totale anche gli studenti iscritti oltre il limite della durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e di secondo livello.
  Sono, inoltre, introdotti alcuni princìpi che tendono a razionalizzare la normativa vigente, sulla base delle criticità emerse nella sua applicazione. A suo avviso tali princìpi si rendono necessari anche alla luce dei numerosi ricorsi amministrativi sostenuti dalla componente studentesca contro le università che, spesso, sono risultate soccombenti di fronte al giudizio della magistratura amministrativa per aver disatteso il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997.
  Rileva che i princìpi introdotti hanno l'obiettivo: di ridurre al minimo i ricorsi alla giustizia amministrativa esonerando la componente studentesca da ulteriori oneri economici; di garantire l'effettivo diritto a una tassazione adeguata e in linea con la normativa vigente; di non rendere tardivo il diritto a una tassazione adeguata in quanto, ad oggi, questo è reso effettivo solo dopo l'intervento della giustizia amministrativa. Spesso, infatti, il giudizio in favore degli studenti ricorrenti è emesso quando questi ultimi hanno concluso il loro percorso formativo ovvero hanno già abbandonato gli studi per motivi di insostenibilità economica.
  In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge dispone l'abrogazione proprio delle novità normative introdotte dal decreto legge n. 95 del 2012, che, a tal fine, ha inserito all'articolo 5 del decreto n. 306 del 1997 i commi da 1-bis a 1-quinquies, semplificando e razionalizzando notevolmente la normativa in materia di contribuzione studentesca ed eliminando tutte le iniquità introdotte facendo distinzione tra lo status di studente in corso e quello di studente fuori corso. Segnala che, in base alle modifiche apportate dal decreto legge citato, il comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997 stabilisce che, ai fini del raggiungimento del limite indicato, non concorrono i contributi versati dagli studenti iscritti oltre la durata normale dei «corsi di studio di primo e di secondo livello».
  Sempre ai sensi del comma 1-bis, le università possono disporre incrementi ai contributi degli studenti fuori corso entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno. Nell'adozione di questo decreto occorre tener conto che, in ogni caso, gli incrementi non possono superare, rispetto alla corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso: il 25 per cento, per gli studenti fuori corso il cui parametro ISEE familiare sia inferiore a 90.000 euro; il 50 per cento, per gli studenti fuori corso il cui ISEE familiare sia compreso fra 90.000 e 150.000 euro; il 100 per cento per gli studenti fuori corso il cui ISEE familiare sia superiore a 150.000 euro.
  Rileva che gli incrementi dei contributi per gli studenti fuori corso sono destinati, in base all'articolo 5, comma 1-quater, in misura non inferiore al 50 per cento, ad Pag. 65integrare le risorse disponibili per le borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 68 del 2012 e, per la parte residua, ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio – fra gli altri, servizi abitativi, di ristorazione, di orientamento e tutorato, trasporti, assistenza sanitaria –. Specifica che tali risorse aggiuntive riscosse dalle università devono essere devolute per incrementare le risorse statali per il diritto allo studio; di fatto il diritto allo studio è a carico degli studenti che contribuiscono anche attraverso il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Fa presente che la determinazione dell'importo della tassa è affidata alle regioni (o alle province autonome), a partire dalla misura minima, rapportata alla condizione economica, di euro 120 ed entro il limite massimo di euro 200 – da aggiornare annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato –; ove non si proceda a tale determinazione, la tassa è dovuta nella misura di euro 140.
  Osserva che il comma 1-quinquies del medesimo articolo 5 dispone, infine, che per i tre anni accademici decorrenti dall'anno accademico 2013/2014, per gli studenti iscritti entro la durata normale dei corsi di studio, il cui parametro ISEE familiare non superi i 40.000 euro, l'incremento della contribuzione non può essere superiore all'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale.
  Ricorda che l'articolo 2 introduce alcuni principi volti a correggere e a perfezionare il citato regolamento sulla base delle criticità emerse nella sua applicazione, allo scopo di rendere la stessa facilmente interpretabile ed applicabile da parte delle amministrazioni universitarie nonchè di ridurre al minimo il numero dei conflitti di fronte alla giustizia amministrativa.
  Il comma 1 dell'articolo 2 dispone che, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal regolamento, per contributi universitari si devono intendere tutte le somme versate all'università dallo studente per l'iscrizione o la frequenza dei corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo.
  Osserva che la precisazione sui contributi degli studenti in favore delle università è necessaria alla luce dell'erronea interpretazione della norma in oggetto attuata da parte dei singoli atenei in quanto alcune università, in fase di definizione della tassazione a carico degli studenti, hanno scorporato dalla contribuzione studentesca il contributo per il funzionamento di laboratori o biblioteche. Tale differenziazione tra contribuzione studentesca e contribuzione per laboratori o biblioteche, seppur in contrasto con quanto dettato dalla norma, necessita comunque, a suo avviso, di una precisazione che non sia oggetto di arbitrarie o soggettive interpretazioni.
  Sottolinea che nel computo del totale della contribuzione studentesca non sono compresi i contributi pagati dagli iscritti alle scuole di specializzazione in quanto esclusi, ai sensi dell'articolo 4 del più volte citato decreto n. 306 del 1997, mentre sono inclusi i corsi di dottorato di ricerca.
  Il comma 2 dell'articolo 2 precisa che il parametro da prendere come riferimento per il calcolo del limite della contribuzione studentesca è riferito all'importo effettivo annuale del Fondo per il finanziamento ordinario che lo Stato eroga alla singola università.
  Il comma 3 del citato articolo 2 introduce elementi di novità prevedendo alla lettera a) una certificazione contestuale all'approvazione del conto consuntivo con il quale le università dichiarano il rapporto percentuale tra il gettito complessivo della contribuzione studentesca e l'importo annuale del Fondo per il finanziamento ordinario erogato dallo Stato. Ricorda che, attualmente, invece, l'articolo 5, comma 4, del citato decreto n. 306 del 1997 dispone che ogni anno le università comunicano semplicemente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, nonché il numero degli studenti esonerati Pag. 66totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in corso, la distribuzione degli studenti per classi d'importo nello stesso anno, gli eventuali scostamenti rispetto al limite del 20 per cento, e le misure conseguentemente adottate per il rispetto dello stesso limite. Rileva che tali comunicazioni non sono state mai oggetto di verifica da parte del Ministero; lo testimoniano le numerose sentenze a sfavore delle università sui ricorsi presentati al TAR dalle associazioni studentesche.
  Segnala che la lettera b) dell'articolo 2, comma 3, dispone, inoltre, che alle università per le quali l'ammontare della contribuzione studentesca supera il limite del 20 per cento del fondo per il finanziamento ordinario erogato, non è corrisposto l'importo del fondo spettante per l'esercizio successivo a quello per il quale è accertata l'eccedenza, a meno che nella riunione del consiglio di amministrazione successiva a quella in cui è approvato il «conto consuntivo» non sia predisposto dalla stessa università un piano per la restituzione agli studenti della quota di contributi risultata eccedente.
  Evidenzia che il comma 4 dell'articolo 2 stabilisce che il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adegua il decreto n. 306 del 1997 alle disposizioni recate dall'articolo 2 in esame. Al riguardo ricorda che l'articolo 7 del predetto decreto dispone la revisione biennale delle disposizioni recate dallo stesso.
  A suo avviso, per quanto riguarda l'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), occorrerebbe fare riferimento all'approvazione del bilancio unico di ateneo di esercizio e non del conto consuntivo.
  Sarebbe altresì opportuno espungere dal testo le disposizioni recate dalla lettera c) dell'articolo 2, comma 3, in quanto la materia è già adeguatamente disciplinata dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2012.

  Manuela GHIZZONI, presidente, chiedendo chiarimenti al relatore, rileva che all'articolo 2, comma 3, lettera c) della proposta di legge in esame, la materia ivi indicata sembrerebbe di competenza regionale, implicando ciò la necessaria partecipazione della Conferenza unificata.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, concordando con le osservazioni della collega Ghizzoni, annuncia che è sua intenzione espungere dal testo tale disposizione, in quanto tale materia resterebbe in tal modo regolamentata comunque dalle vigenti disposizioni.

  Manuela GHIZZONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.35 alle 10.55.

COMITATO RISTRETTO

  Giovedì 18 luglio 2013.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.
C. 544 Verini.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11 alle 11.20.

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