CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 luglio 2013
56.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente della X Commissione Ettore Guglielmo EPIFANI. – Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.
C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 luglio scorso.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che sono state presentate circa 230 proposte emendative (vedi allegato), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo». Pag. 12
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente Legislatura.
  In particolare, nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell’iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto- legge».
  Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali».
  Pertanto, le Presidenze sono chiamate ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.
  Con riferimento al contenuto proprio del provvedimento in esame, rileva innanzitutto come esso, per quanto riguarda gli aspetti tributari, recati dagli articoli 14, 15, 16, 19 e 20, si limiti a modificare alcuni aspetti della disciplina relativa alla detraibilità dall'IRPEF delle spese per interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia, nonché a modificare l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di prodotti editoriali, segnatamente per quanto riguarda gli allegati e i supporti integrativi a tali prodotti, e alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici.
  In tale contesto risulterebbero estranei al contenuto proprio del provvedimento interventi sulla normativa generale delle detrazioni IRPEF, sul complessivo regime dell'IRPEF, sulla disciplina generale dell'IVA, ovvero che operino un riassetto complessivo delle aliquote di tale imposta, nonché, evidentemente, le proposte emendative afferenti ad ulteriori ambiti materiali ancor più palesemente estranei al contenuto proprio del provvedimento.
  Per quanto concerne invece la restante parte del decreto – legge, esso contiene, nei primi 13 articoli, norme specifiche finalizzate all'attuazione della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, che reca modifiche al decreto legislativo n. 192 del 2005, di recepimento della precedente direttiva 2002/91/CE, in relazione ad una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Le proposte emendative inammissibili in tale contesto sono tutte quelle non univocamente dirette a modificare singole disposizioni direttamente Pag. 13riconducibili alle modalità attuative delle citate direttive, oltre alle proposte emendative palesemente riferite ad argomenti estranei al provvedimento in esame.
  Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
   Abrignani 5.5, limitatamente agli incisi «nonché agli impianti di illuminazione pubblica» e «negli impianti di illuminazione pubblica», i quali estendono l'utilizzazione di parte delle risorse del Fondo di garanzia finalizzate, ai sensi del decreto-legge, alla realizzazione di servizi energetici e all'incremento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici, all'incremento dell'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica;
   Busin 5.6 e 5.7, che prevedono, il primo, l'esclusione dall'assoggettamento al Patto di stabilità interno delle spese sostenute da comuni e province per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica e, il secondo, la medesima esclusione per le spese finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica;
   Abrignani 5.01, che introduce una norma diretta a trasferire al Gestore dei servizi energetici i compiti e le attribuzioni della soppressa Stazione sperimentale per i combustibili;
   Allasia 13.01, che introduce un articolo aggiuntivo concernente l'adozione di un coefficiente perequativo ai fini dell'erogazione degli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici;
   Lacquaniti 13.02, che introduce un articolo aggiuntivo recante una norma di favore (concernente l'esenzione dal pagamento dell'addizionale di 6,5 punti percentuali sull'imposta sul reddito delle società di produzione e distribuzione di idrocarburi, energia elettrica e gas) per i soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse, di impianti fotovoltaici e di impianti eolici;
   Lacquaniti 13.03, che introduce un articolo aggiuntivo recante la definizione delle modalità attraverso cui l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas deve definire le tariffe relative ai consumi degli utenti dei Sistemi efficienti di utenza (SEU);
   Pilozzi 13.04, che introduce un articolo aggiuntivo recante indicazioni per la riforma, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, della disciplina del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili;
   Pini 14.24 e gli identici Mariani 14.21, Carbone 14.22 e Caruso 14.25, i quali prevedono che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, se destinati esclusivamente all'autoconsumo, consentono l'ottenimento di titoli di efficienza energetica;
   Latronico 14.01, il quale istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di interventi di efficienza energetica nei comuni con meno di 2.000 abitanti;
   Braga 15.3, Caruso 15.4 e Vallascas 15-bis.01, i quali introducono un'articolata disciplina volta a sottoporre il patrimonio immobiliare a programmi di ristrutturazione, manutenzione, risparmio energetico, efficienza energetica, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, ripristino a seguito di eventi calamitosi, prevedendo a tal fine la costituzione di un Fondo rotativo presso la Cassa depositi e prestiti, finanziato dai risparmi prodotti dagli interventi, da incentivi fiscali, nonché dalla sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento immobiliare. L'emendamento 15.4 e l'articolo aggiuntivo Vallascas 15-bis.01 prevedono inoltre un credito d'imposta per l'assunzione di personale da parte delle imprese che realizzano gli interventi, nonché sgravi previdenziali;Pag. 14
   Rubinato 15.01, limitatamente ai commi da 1 a 7, i quali istituiscono presso la Cassa depositi e prestiti un Fondo rotativo finalizzato ad erogare anticipazioni a tasso agevolato per interventi di riqualificazione energetica, per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici;
   Nardi 16.19, il quale consente di derogare, entro certe misure, alla normativa vigente in materia di distanze e di altezze per gli interventi su edifici esistenti che necessitano di cordolo antisismico, ovvero di interventi sul cappotto termico;
   Schullian 17-bis.01, che introduce un articolo aggiuntivo recante deroghe in materia di limiti di distanze minime tra fabbricati;
   Caruso 17-bis.02 e 17-bis.03, che modificano la definizione di «sistema efficiente di utenza» recata dal decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, di attuazione della direttiva 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;
   Abrignani 17-bis.04, il quale introduce una modifica al decreto legislativo n. 22 del 2010, recante riassetto della normativa sulla ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, precisando che gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale e prevede altresì ulteriori disposizioni in loro favore;
   Vignali 17-bis.05 e l'identico Pesco 17-bis.06, che concernono disposizioni in materia di destinazione di somme rivenienti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas anche in favore delle imprese oltre che dei consumatori;
   Pesco 17-bis.07, che introduce un articolo aggiuntivo recante indicazioni all'AEEG per la ridefinizione delle tariffe incentivanti destinate a diverse tipologie di impianti fotovoltaici;
   Alberti 17-bis.08, che introduce un articolo aggiuntivo recante misure finalizzate alla riduzione dei consumi di energia elettrica e delle emissioni atmosferiche delle navi ormeggiate nei porti, prevedendo un apposito Piano nazionale;
   Milanato 20.7, il quale introduce un credito d'imposta in favore delle imprese che esercitano attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande attraverso distributori automatici, pari al 30 per cento delle spese di investimento sostenute per l'acquisto dei distributori;
   Milanato 20.8, il quale destina un importo complessivo non superiore a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 per facilitare l'acquisto di macchinari da parte delle imprese che esercitano attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;
   Causi 20.01, il quale interviene sulla disciplina in materia di documentazione delle operazioni assoggettate all'IVA, stabilendo che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici devono essere memorizzate su supporto elettronico, prevedendo altresì una specifica attività di accertamento in materia da parte dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza;
   Carbone 20.02, il quale prevede, relativamente all'Associazione italiana della Croce Rossa, e fino al termine di soppressione di tale ente, previsto per il 1o gennaio 2016, la disapplicazione dei limiti per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale da parte delle amministrazioni dello Stato.

  Avverte inoltre che il Ministro per gli affari europei ha trasmesso alla Camera la documentazione relativa alle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia per la mancata attuazione della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e per il non completo recepimento della direttiva 2002/91/CE, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, che sono alla base di alcune disposizioni contenute nel decreto – legge n. 63. Qualora i deputati intendessero prenderne Pag. 15visione, tale documentazione è conservata presso le Segreterie della Commissioni VI e X.
  Informa altresì che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Busin 20.6, il quale deve pertanto intendersi espunto dai fascicoli in distribuzione.

  Davide CRIPPA (M5S) segnala come, a causa di un disguido tecnico, il suo gruppo abbia presentato una versione dell'emendamento De Rosa 16.22 non correttamente redatta: chiede pertanto alle Presidenze di poter correggere la formulazione della proposta emendativa.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, accoglie, anche a nome del Presidente della VI Commissione, la richiesta avanzata dal deputato Crippa.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nel corso della quale si procederà all'espressione dei pareri sulle proposte emendative e, quindi, alle votazioni su di esse.

  La seduta termina alle 14.35.

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