CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 luglio 2013
53.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 15 LUGLIO 2013

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.45 alle 20.45.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. – Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.

  La seduta comincia alle 20.55.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio 2013.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che, secondo quanto stabilito nella riunione odierna della Conferenza dei presidenti di gruppo, il decreto-legge sarà iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta pomeridiana di giovedì 18 luglio.
  Con riferimento all'organizzazione dei lavori delle Commissioni, comunica che nella riunione testé svoltasi degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite si è convenuto di iniziare l'esame degli emendamenti alle ore 17 di lunedì 15 luglio, in modo da consentire ai relatori e al Governo di compiere tutti gli approfondimenti necessari in vista della predisposizione dei rispettivi pareri. Si è convenuto altresì di fissare alle ore 9 di domani il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame sugli emendamenti dichiarati inammissibili, dei quali darà comunicazione a breve. Le Commissioni saranno convocate alle ore 11.30 di domani stesso per dar modo alle presidenze di comunicare l'esito del riesame degli emendamenti per i quali sarà stato chiesto. Si è convenuto infine che le Commissioni lavoreranno sui soli emendamenti Pag. 5che saranno segnalati dai gruppi, nei limiti di numero già comunicati a ciascun gruppo, oltre che sugli emendamenti che riproducono condizioni od osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva e dal Comitato per la Legislazione. Il termine per la segnalazione degli emendamenti è fissato alle ore 17 di domani.
  Avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII e XIV.
  Comunica quindi che sono state presentate circa 2.300 proposte emendative (che sono pubblicate in un fascicolo a parte) e che il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 3.05 (vedi allegato). Il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento del Governo è fissato alle ore 11.30 di domani.
  Avverte che, tra gli emendamenti presentati, sono stati ritirati i seguenti: Boccuzzi 32.35, Rostellato 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.10, 32.11, 32.12, 32.13, 32.14, 32.15, 32.16, 32.17, 32.18, 32.19, 32.20, 32.21, 32.22, 32.23, 32.24, 32.25, 32.26, 32.27, 32.28, 32.29, 32.30, 32.31, e 32.32, Rostellato 32.34, Rostellato 32.40, 32.41, 32.42.
  Riguardo agli emendamenti presentati, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami espressi dal Presidente della Repubblica nel corso della precedente Legislatura.
  In particolare, nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge».
  Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso dell’iter di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Pag. 6Ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali».
  Pertanto, le Presidenze delle Commissioni riunite sono chiamate ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.
  Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
   Allasia 1.18, volto a disciplinare l'accesso da parte delle piccole e medie imprese al fondo italiano di investimento;
   Causi 1.24, che estende il finanziamento del Fondo di garanzia per PMI anche all'emissione di titoli di debito nella forma di obbligazioni e cambiali finanziarie, modificando la natura del Fondo stesso;
   Sottanelli Romano 1.58, che incarica l'ISVAP di provvedere per consentire alle imprese di assicurazione di assicurare le perdite patrimoniali derivanti dall'infruttuoso recupero del credito verso il soggetto finanziato e garantito da parte dei Confidi o degli altri Fondi di garanzia gestiti dagli istituti di credito;
   Busin 1.64, che introduce l'obbligo per il Governo di presentare una relazione al Parlamento sulle maggiori entrate che derivano dalla lotta all'evasione fiscale al fine di destinarle a fondi per la riduzione della pressione fiscale;
   Alli 1.66, limitatamente alla nuova lettera c) del comma 1 che estende l'accesso al Fondo di garanzia per le PMI all'acquisto della prima casa;
   Giacomelli 1.01, che demanda a decreto ministeriale la definizione dei criteri con cui è apposta la garanzia dello stato ai debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni;
   Rughetti 1.02, che incrementa la disponibilità del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili istituito dal decreto-legge n. 35 del 2013, articolo 1, comma 10;
   Faenzi 1.03, in materia di dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola;
   Rughetti 1.04 che riguarda le dotazioni del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili;
   Gli identici Rondini 2.15, Donati 2.38 e Palese 2.44, volti a consentire la fruizione degli incentivi ai sensi della legge n. 488 del 1992 per investimenti in macchinari già effettuati dalle imprese artigiane in attesa di essere erogati;
   Milanato 2.45, che istituisce un credito d'imposta a favore delle imprese che esercitano attività di somministrazione e vendita di alimenti a mezzo di distributori automatici per le spese di investimento per l'acquisto dei distributori stessi;
   Nardi 2.56, volto ad istituire un Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico destinato a supportare le regioni nelle aree di insediamento industriale e nelle aree di crisi per gli interventi di acquisto e reindustrializzazione;
   Saltamartini 2.59 relativo agli incentivi per investimenti in macchinari ed immobili aziendali;
   Sottanelli Romano 2.01, volto ad apportare modifiche alla disciplina in materia di strumenti di finanziamento per le imprese recata dall'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012. Peraltro le modifiche testuali proposte non sono riferibili all'articolo citato;
   Scalfarotto 3.6, in materia di incentivi per auto imprenditorialità e auto impiego;Pag. 7
   Nissoli 3.7 e 3.8, volti a stanziare somme per programmi di specializzazione per istituti alberghieri e perfezionamento in tecniche culinarie;
   Martella 3.01, in materia di agevolazioni fiscali per incentivare l'aggregazione tra imprese;
   Antezza 3.02, in materia di dismissione di terreni demaniali agricoli;
   Bernini 3.03, in materia di locazione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola;
   Guidesi 3.04, volto ad assicurare alle regioni in equilibrio finanziario di completare i programmi di investimento tecnologico in sanità e il pagamento delle imprese;
   gli identici Capodicasa 4.3 e Lauricella 4.5, che inseriscono un nuovo articolo nel codice del consumo volto a specificare i poteri dell'Antitrust nella tutela delle pratiche commerciali scorrette nei settori regolati;
   gli identici Marco Di Maio 4.10, Gianluca Pini 4.21, Palese 4.26, Squeri 4.33 e Caruso 4.38, in materia di reddito di impresa sulle imprese di distribuzione di carburanti;
   gli identici Marco Di Maio 4.12, Gianluca Pini 4.23, Palese 4.36 e Caruso 4.39, volti a limitare la vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di traslazione dell'onere sui consumatori per la Robin tax ai soli soggetti che oltrepassano una certa soglia di fatturato;
   gli identici Marco Di Maio 4.13, Gianluca Pini 4.24, Palese 4.25 e Caruso 4.41 volti ad uniformare il sistema di calcolo dell'obbligo di immissione dei biocarburanti;
   Allasia 4.17, volto ad istituire un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina;
   gli identici Vallascas 4.32 e 4.42, volti ad esentare dai contributi del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti le imprese della Regione Sardegna;
   Palese 4.34, che incide sulla disciplina relativa alla deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti recata dall'articolo 34 della legge n. 183 del 2011;
   Fantinati 4.02, volto ad eliminare i vincoli di approvvigionamento dei distributori di carburanti per uso di autotrazione;
   gli identici Caruso 5.7, Vignali 5.30, Crippa 5.51, Gianluca Pini 5.32, in materia di agevolazioni alle grandi imprese energivore;
   De Menech 5.9, limitatamente al comma 1-bis che incrementa l'aliquota della Robin tax;
   Zan 5.10, che modifica la complessiva disciplina della Robin tax;
   Pilozzi 5.12 e Pilozzi 5.71, che demandano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di modificare la disciplina del servizio di scambio sul posto;
   Zaratti 5.13, che riforma complessivamente la disciplina del sostegno alle fonti energetiche assimilate;
   Corsaro 5.26, che riduce la componente A2 della tariffa elettrica mediante riduzione del Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale;
   Corsaro 5.27, che riduce la componente A2 della tariffa elettrica mediante riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 11 del decreto stesso;
   Nardi 5.28, in materia di distretti industriali;
   Vignali 5.29, in materia di progetti per i consumatori finali di energia;
   gli identici Di Gioia 5.31, Bressa 5.33, e Gianluca Pini 5.41 Latronico 5.46, volti ad eliminare la struttura progressiva delle tariffe elettriche;Pag. 8
   Crippa 5.52, nella parte consequenziale in cui esclude le fonti assimilate dall'incentivazione prevista per le fonti rinnovabili;
   gli identici Latronico 5.58 e Latronico 5.65, volti alla riduzione della componente A3 della tariffa elettrica;
   Laffranco 5.63, che esonera dagli oneri di dispacciamento coloro che garantiscono un carico pressoché costante di ore/anno alla rete;
   Covello 5.75, che introduce un nuovo sistema di incentivazione per i bioliquidi sostenibili;
   Covello 5.77, che interviene in materia di impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza;
   Librandi Romano 5.79 che prevede che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adotti uno o più provvedimenti per eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio;
   Caruso 5.01 e 5.02, in materia di sistemi efficienti di utenza;
   De Micheli 5.03, in materia di centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali;
   Abrignani 5.04, volto impone un contributo per i costi di funzionamento del GSE a carico dei soggetti che beneficiano dei meccanismi di sostegno per fonti rinnovabili ed efficienza energetica;
   Milanato 5.05, in materia di contenimento degli oneri ai cittadini derivanti dall'assicurazione obbligatoria dei professionisti;
   gli identici Russo 6.8, Mongiello 6.6, Causin 6.9 e Palazzotto 6.11, che prevedono misure fiscali per favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca;
   Bruno Bossio 6.02, che estende alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri le disposizioni in materia di rimborso dell'accisa sul gasolio usato come carburante per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori;
   Crippa 7.11, volto a prevedere che i finanziamenti per la cooperazione allo sviluppo concessi ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 49 del 1987 siano restituiti in caso di delocalizzazione delle imprese;
   Marcon 7.12, volto ad introdurre nella legge n. 49 del 1987 l'obbligo per le imprese di rispettare i parametri fissati dall'OCSE sulla responsabilità sociale delle imprese per l'accesso ai crediti agevolati concessi a valere sul fondo rotativo presso il Mediocredito centrale;
   Galati 7.15, volto ad introdurre nella legge n. 49 del 1987 l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della vigilanza sul Mediocredito centrale;
   Fragomeli 9.1, che esclude dai vincoli del patto di stabilità interno, per gli anni 2013 e 2014 le spese sostenute dai comuni e dalle province per il cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari;
   Mongiello 9.4, Palazzotto 9.16, Causin 9.13 e Pagano 9.26, che recano la disciplina sulle anticipazioni erogabili attraverso il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per il cofinanziamento degli interventi nel settore dell'agricoltura e della pesca, eliminando il riferimento al «saldo» tra il contributo comunitario e quello statale corrispondente;
   Alli 9.15 e De Menech 9.21 prevedono deroghe ai vincoli del patto di stabilità interno in relazione alle spese concernenti il cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali;
   Galati 9.25, che prevede la promozione attraverso la Fondazione Calabresi nel Mondo la definizione di un progetto pilota finalizzato alla valorizzazione delle reti di comunità costituite dagli italiani all'estero;
   Latronico 9.01, che prevede che le amministrazioni competenti possano stipulare Pag. 9contratti istituzionali di sviluppo per la realizzazione di nuovi progetti strategici finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
   Bonavitacola 9.03 che prevede la liquidazione di indennizzi dovuti per revoca legittima dell'aggiudicazione o per legittimo diniego di approvazione derivante da sopravvenuta indisponibilità delle risorse finanziarie già impegnate;
   Coppola 10.9 e Quintarelli 10.23, i quali modificano la disciplina e la misura dei contributi dovuti dalle imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazioni ai sensi dell'allegato 10 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003);
   Caparini 10.11, il quale sopprime la necessità delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) per alcune tipologie di interventi di nuove installazioni e di modifica di impianti radioelettrici;
   Caparini 10.12, il quale modifica l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 11 del 2010 di attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, con riferimento ad alcune tipologie di operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici;
   Vignali 10.25, il quale, attraverso modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, interviene sulla disciplina concernente l'abilitazione per l'installazione di impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica;
   Caparini 10.01 e 10.02, i quali intervengono in materia di trattamento fiscale delle misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 gennaio 2012;
   gli identici Miotto 11.1, De Mita 11.10 e Milanato 11.12, nonché l'articolo aggiuntivo Di Gioia 11.05, in materia di diritto d'autore e diritto all'equo compenso;
   Di Gioia 11.01, 11.02, 11.03 e 11.04, Melilla 11.06 e 11.07, Ginefra 11.08, Palese 11.015 e 11.016, e Losacco 11.022 e 11.023, recanti misure per il sostegno alle imprese radiotelevisive locali;
   Rampi 11.09, che reca modifiche alle norme di pubblica sicurezza in relazione allo spettacolo dal vivo;
   Bonomo 11.010, che esenta le associazioni di volontariato dal pagamento dei diritti di autore;
   Rampi 11.011, recante disposizioni di carattere agevolativi in favore degli enti, associazioni e fondazioni senza fine di lucro che operano nel settore dello spettacolo;
   Blazina 11.012, recante liberalizzazioni in materia di apertura delle sale cinematografiche;
   Orfini 11.018, relativo ai compensi dei componenti degli organi societari delle istituzioni culturali;
   Orfini 11.019, che estende agli enti che svolgono servizi culturali l'esclusione dalle limitazioni in materia di acquisto di mobili, arredi e autovetture;
   Orfini 11.020, che reca disposizioni di carattere ordinamentale alla disciplina dei media audiovisivi e radiofonici;
   Piccoli Nardelli 11.021, recante disposizioni per lo sviluppo di biblioteche e archivi, e per interventi di promozione della lettura;Pag. 10
   Palese 11.024 e 11.025 relativi alla quantificazione della quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale;
   Fedriga 12.4, che prevede, entro il 1o gennaio 2014, il trasferimento della proprietà del Castello di Miramare alla Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale è autorizzata a trasferire lo stesso bene al Comune di Trieste;
   Grassi 12.01 e Elvira Savino 12.05, che prevedono un credito d'imposta per il personale a progetto stabilizzato nel settore dei servizi di call center;
   Corsaro 12.02 e 12.03, che qualificano a fini fiscali le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a seguito del volontario rilascio delle frequenza;
   Patriarca 12.04, che modifica la legge n. 394 del 1991, in materia di aree protette, al fine di includere le imprese sociali e le cooperative sociali tra i soggetti coinvolti nella relativa gestione;
   Centemero 12.06, volto ad escludere dalla disciplina in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, prevista dall'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012) i prodotti alimentari ceduti tra gli operatori della filiera del farmaco (ad es. integratori alimentari e prodotti per l'infanzia);
   Balduzzi 12.07, che al fine di sostenere le imprese creditrici dei comuni dissestati riserva una quota dell'accantonamento relativo agli enti locali (previsto dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013) a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario;
   Fauttilli 12.08, che disciplina le modalità con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
   Oliaro 12.09, che prevede la detassazione degli utili reinvestiti nell'acquisizione di aziende di autotrasporto e di logistica;
   Tullo 12.010 e 12.011, che modificano le misure per le società cooperative e di mutuo soccorso previste dall'articolo 23 del decreto-legge n. 179 del 2012, in particolare differendo al 1o gennaio 2015 la relativa iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese nell'apposita sezione dell'albo delle società cooperative;
   Sanna 12.012, che disciplina le funzioni nazionali relative al Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna;
   gli identici Caparini 13.18 e De Micheli 13.34, nonché Saltamartini 13.19, volti ad alleggerire il carico fiscale gravante sui servizi di telefonia in abbonamento, attraverso la introduzione di un contributo annuale a carico dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso internet;
   Gelmini 13.01, recante disposizioni volte a disciplinare l'utilizzo di piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e di servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione;
   Saltamartini 13.44 che riguarda la definizione dell'ammontare e la ripartizione del contributo annuale dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso internet;
   Cimbro 14.5, recante disposizioni che impongono alla pubblica amministrazione di rendere operativa entro il 1o gennaio 2014 l'infrastruttura tecnologica e il software applicativo che consenta a tutti i cittadini di comunicare sia mediante personal computer che mediante telefonia di ultima generazione;
   Cimbro 14.6, recante disposizioni sull'utilizzo dei risparmi ottenuti dalle pubbliche amministrazioni che si siano rese «diligenti» in relazione al rispetto delle disposizioni in materia di uso delle tecnologie dell'informazione;
   Coppola 14.2, che detta disposizioni in materia di trasmissione per via telematica di documenti informatici; Pag. 11
   Zanetti 14.10, che consente in alcuni casi la possibilità che siano sottoscritti con la firma digitale gli atti di trasferimento di cui all'articolo 2556 del codice civile (imprese soggette a registrazione);
   Dieni 14.12, che prevede l'eliminazione del corrispettivo a carico dei richiedenti il rilascio della carta d'identità elettronica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;
   Saltamartini 14.13 che prevede il coinvolgimento della Conferenza unificata nella definizione delle modalità tecniche per l'attuazione del domicilio digitale;
   Quintarelli 14.01, che amplia le possibilità di d'accesso all'elenco recante l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC);
   Marco Meloni 15.1, volto ad escludere la possibilità che la pubblica amministrazione imponga per la fruizione di servizi erogati in formato digitale oneri aggiuntivi rispetto alla fruizione dei medesimi servizi offerti in formato analogico;
   Caparini 15.3 che riguarda l'installazione di nuovi apparati di trasmissione e comunicazione elettronica da parte di operatori che utilizzino infrastrutture di rete preesistenti;
   Naccarato 15.02 volto a consentire all'Agenzia per l'Italia digitale e alle amministrazioni pubbliche interessate di stipulare convenzioni con società concessionarie dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale;
   Naccarato 15.03 che autorizza uno stanziamento in favore del finanziamento di investimenti in reti di accesso wireless in tecnologia wi-fi per il collegamento di punti di erogazione di servizi pubblici diffusi sul territorio nazionale in aree infrastrutturalmente disagiate;
   Chiarelli 17.01, che introduce disposizioni di modifica della disciplina vigente in materia di svolgimento delle procedure del pubblico registro automobilistico;
   Coppola 17.02, volto a modificare le procedure relative alle agevolazioni fiscali concernenti le spese mediche;
   Coppola 17.03, volto a differire il termine di entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 15, comma 2-bis della legge n. 241 del 1990, che impone a pena di nullità la sottoscrizione con firma digitale o con altra firma elettronica qualificata degli accordi stipulati fra pubbliche amministrazioni;
   Naccarato 17.04 che reca diverse misure per la promozione e la valorizzazione digitale dei beni culturali italiani attraverso visite virtuali a musei e monumenti di proprietà statale e riproduzioni di beni culturali;
   Lavagno 18.8 volto ad escludere dal patto di stabilità i fondi per le bonifiche dei siti interesse nazionale;
   De Micheli 18.37, Mattiello 18.59, Rubinato 18.65, Merlo 18.74 e Tinagli 18.151, che destinano una quota dell'otto per mille alla valorizzazione e all'ammodernamento del patrimonio immobiliare scolastico;
   Centemero 18.40, relativa all'assegnazione della manutenzione ordinaria alle istituzioni scolastiche autonome;
   Bobba 18.41, che destina risorse alla regione Piemonte a valere sul fondo PAR FSC 2007/2013 per la realizzazione del collegamento Torino Ceres Aeroporto di Caselle;
   Mura 18.45 volto all'assunzione di personale da parte degli enti locali;
   Losacco 18.48, e 18.70, volti alla creazione di un modello di rilevamento del rischio sismico;
   Guerra 18.53 e 18.54, volti alla modifica del Patto di stabilità interno degli enti locali;
   Rosato 18.71, volto ad attribuire alla regione Friuli Venezia Giulia fondi per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia;Pag. 12
   Guerra 18.58, volto a disporre un contributo per le unioni dei comuni;
   Zan 18.79 e 18.148, volti a finanziare gli interventi dei piani di azione forestali regionali;
   Coscia 18.82, volto ad escludere dal patto di stabilità interno le spese sostenute per interventi di edilizia scolastica;
   Bragantini 18.87, che fissa un termine per l'emanazione del DPCM volto a stabilire criteri e modalità per l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS S.p.a;
   Faenzi 18.123, che reca norme per l'avvio dei lavori di adeguamento della SS 372 «Telesina»;
   Costa 18.125 volto a modificare il comma 6-bis dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012, concernente l'applicazione di riduzioni di spesa ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno;
   Latronico 18.134, volto a dettare specifiche norme nell'ambito degli strumenti della programmazione negoziata (patto territoriale e contratto d'area);
   Galgano 18.137, che prevede uno stanziamento di risorse per interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all'interno del piano integrato di recupero del borgo storico di Spina del comune di Marsciano;
   Brandolin 18.146, volto a disciplinare la destinazione di finanziamenti assegnati dallo Stato alla regione Friuli Venezia Giulia e Stato a interventi da concertare tra Stato e regioni nell'ambito della revisione dell'intesa generale quadro di cui alla legge n. 443 del 2001 (legge obiettivo);
   Taricco 18.152, che destina quota parte delle risorse di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto legge n. 98 del 2011, relative a risorse revocate concernenti finanziamenti destinati a infrastrutture strategiche, al completamento della linea ferroviaria Bra Alba e al raddoppia della linea ferroviaria Fossano Cuneo;
   Bobba 18.153, che destina quota parte delle risorse di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto legge n. 98 del 2011, relative a risorse revocate concernenti finanziamenti destinati a infrastrutture strategiche, al completamento della copertura del passante ferroviario di Torino e del collegamento ferroviario Novara Seregno Malpensa;
   Guerra 18.01, volto a dettare norme per la determinazione degli obiettivi e della verifica del rispetto del patto di stabilità;
   Covello 19.20, volto a modificare la disciplina vigente concernente il contraente generale di cui all'articolo 176, comma 9, del Codice dei contratti pubblici relativamente alla verifica, da parte del soggetto aggiudicatore, del regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente medesimo;
   Guidesi 19.3, che modifica la disciplina delle funzioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti relativamente all'individuazione delle tariffe autostradali;
   Saltamartini 19.9, che reca novelle agli articoli 240 e 241 del Codice dei contratti pubblici in materia di accordo bonario e di definizione delle riserve;
   Garavini 19.6, che prevede che il volume di affari concernenti le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio nazionale non rileva ai fini dell'applicazione delle norme previdenziali facenti capo alle Casse nazionali di previdenza e assistenza di liberi professionisti;
   Polidori 19.7, che integra la disciplina dell'articolo 118 del Codice dei contratti pubblici relativa al subappalto;
   Polidori 19.8, volto ad introdurre nel Codice dei contratti pubblici un nuovo articolo concernente la disciplina dell'anticipazione sul prezzo di appalto; Pag. 13
   Polidori 19.01, che inserisce nel Codice dei contratti pubblici un nuovo articolo volto al riconoscimento di funzioni di interesse pubblico alle casse edili;
   gli identici Ravetto 20.1 e Meta 20.2, i quali, con la finalità di garantire l'effettivo finanziamento dei programmi di sicurezza stradale attraverso una maggiore efficacia del sistema sanzionatorio, intervengono in materia di riduzione delle sanzioni in presenza di determinate condizioni e di pagamento delle sanzioni con mezzi elettronici;
   Bruno Bossio 20.13, il quale, attraverso una modifica dell'articolo 7 del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), esenta dal pagamento in caso di ingresso o circolazione in zone a traffico limitato, gli autobus adibiti a servizi di linea, che si svolgono in ambito sia nazionale sia internazionale, da qualsiasi ente autorizzati;
   Bruno Bossio 20.14 e 20.15, i quali intervengono sulla disciplina in materia di servizi automobilisti interregionali prevista dal decreto legislativo n. 285 del 2005, prevedendo la validità del nulla osta di sicurezza fino ad eventuale revoca o annullamento da parte del competente ufficio di motorizzazione civile ovvero modificando i requisiti per le imprese che intendano ottenere la relativa autorizzazione;
   Totaro 21.01 che autorizza l'assunzione di personale l'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
   gli identici Mongiello 22.6, Causin 22.22, Palazzotto 22.34 e Pagano 22.35, che modificano la legge n. 850 del 1973 recante «Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», per consentire l'esercizio di servizi antincendio nei porti al personale delle navi che abbia superato un apposito corso;
   Latronico 22.8 e Bergamini 22.36, che rinviano ad un regolamento ministeriale la fissazione di obblighi uniformi per l'attuazione dell'articolo 68 del Codice della Navigazione, che prevede la vigilanza del comandante del porto per le attività svolte nei porti, con riferimento agli adempimenti burocratici cui sono tenuti i soggetti che svolgono attività nei porti;
   gli identici Garofalo 22.9 e Biasotti 22.12, che prevede uno stanziamento di 20 milioni di euro per consentire la riduzione del costo dei carburanti per i veicoli e le macchine industriali utilizzati all'interno dei siti portuali;
   gli identici Biasotti 22.10 e Garofalo 22.11, volti a non assoggettare ad ICI (ora IMU) tutte le aree del demanio marittimo delimitate dal Piano Regolatore Portuale, comprese le infrastrutture e le aree assegnate ad attività di servizi portuali, anche se affidate in concessione;
   gli identici Biasotti 22.13 e 22.14, che prevedono l'applicazione di principi di semplificazione, della non ripetizione degli adempimenti e della certezza e non retroattività degli oneri per i soggetti che esercitano attività all'interno dei porti, con riferimento alle variazioni delle tasse di ancoraggio e portuali, all'applicazione di tasse di iscrizione ai registri e alle tariffe di accesso e di uso degli spazi;
   Garofalo 22.17, che modifica l'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 in materia di programmazione e realizzazione delle opere portuali e di contenuti del Piano regolatore portuale;
   Garofalo 22.18, che modifica l'articolo 6 della legge n. 84 del 1994, in relazione alle competenze delle Autorità portuali ed alla loro qualificazione giuridica, nonché alla non applicabilità alle Autorità delle disposizioni di finanza pubblica riferite alle Amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici;
   Oliaro 22.21, che introduce una riduzione delle accise sui prodotti energetici per i veicoli e macchine industriali utilizzati nei siti portuali;
   Tullo 22.24, che introduce la possibilità di temporanea dilazione di pagamento dei canoni concessori, con applicazione del tasso di interesse legale, dovuti Pag. 14per le aree e le banchine portuali dalle imprese concessionarie nel caso di andamenti negativi dei traffici portuali;
   Tullo 22.25, che modifica l'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, relativo alla disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo;
   Meta 22.28, che modifica le competenze dell'autorità marittima, definite nell'articolo 14 della legge 84 del 1994, attribuendole il controllo della regolamentazione tecnica delle attività esercitate negli ambiti portuali, nonché la disciplina dell'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio. Inoltre, l'emendamento stabilisce e prevede che l'istruttoria per la definizione dei criteri di formazione delle relative tariffe sia condotta a livello ministeriale in collaborazione con gli altri soggetti attualmente competenti e prevede la possibilità di introduzione, secondo criteri fissati con regolamento ministeriale, di una tariffa di «prontezza operativa» nei porti;
   Meta 22.29, che modifica l'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, prevedendo che l'impresa autorizzata alle operazioni portuali utilizzi l'organizzazione e l'organigramma presentati in modo esclusivo per le operazioni svolte nel relativo porto;
   Meta 22.30, che sostituisce interamente l'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, relativo alla disciplina delle concessioni delle aree demaniali e delle banchine nei porti;
   Meta 22.31, che esenta dalle imposte sui redditi le entrate riscosse dalle Autorità portuali;
   Mauri 22.32, che modifica l'articolo 3 della legge n. 186 del 2000, relativa alla cassa integrazione per le imprese in crisi che operino nel settore portuale, ampliandola alle imprese costituite in forma cooperativa;
   Tullo 22.33, che modifica le competenze delle Autorità portuali, definite nell'articolo 6 della legge n. 84 del 1994;
   Latronico 22.37 che prevede la fissazione di obblighi uniformi con riferimento agli adempimenti burocratici e all'applicazione delle tasse di iscrizione ai registri, di accesso e di uso delle strutture, a carico dei soggetti che esercitano un'attività all'interno dei porti;
   Velo 22.01 e 22.02, che introduce l'articolo aggiuntivo 22-bis contenente i criteri per l'individuazione degli interporti e introduce la disciplina delle piattaforme logistiche territoriali;
   Tullo 22.03 che introduce l'articolo aggiuntivo 22-bis contenente misure per la semplificazione delle procedure di approvazione dei piani regolatori portuali;
   Pagano 23.1, Currò 23.9 e De Micheli 23.17, i quali modificano la disciplina IVA per i servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per il pernottamento dei turisti a bordo delle unità da diporto ovvero per le prestazioni rese per lo stazionamento di imbarcazioni da diporto;
   Tullo 23.4, il quale modifica la disciplina in materia di sistema telematico della nautica da diporto;
   Melilli 23.6, Fedriga 23.7, Coppola 23.11, i quali modificano la disciplina in materia di imposta erariale sugli aeromobili introdotta dall'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011;
   Latronico 23.8, il quale prevedono che entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, i comuni costieri realizzino scivoli pubblici per l'alaggio e il tiro a secco delle unità da diporto;
   Zanetti 23.13, limitatamente al comma 2-bis, il quale modifica il regime dell'addizionale erariale per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, introdotta dall'articolo 23, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011;
   Bini 23.01, il quale modifica la definizione di spettacolo di piccolo trattenimento recata dal Regio Decreto n. 635 del 1940;Pag. 15
   Misiani 23.02, Allasia 23.04 e Biasotti 23.05 i quali sopprimono il comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011, recante una modifica al regime dell'addizionale erariale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di cui all'articolo 23, comma 21 del decreto-legge n. 98 del 2011, modifica volta a prevedere un regime aggravato per i veicoli di potenza superiore a 125 Kw (c.d. «superbollo»);
   Tidei 23.03, il quale prevede forme di incentivazione per i veicoli nuovi con tecnologia ibrida, a doppia alimentazione elettrica/termica ovvero a celle di combustibile;
   Magorno 23.06 volto a prorogare i termini previsti dalla legge di stabilità 2013 per rendere possibile una più ampia partecipazione delle amministrazioni all'istituzione dei distretti turistici;
   Saltamartini 24.1, il quale modifica la disciplina in materia di livelli minimi di sicurezza del sistema ferroviario previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 162 del 2007;
   Chiarelli 24.2, il quale prevede la vendita a valori di mercato del materiale rotabile non più utilizzato dal gruppo FS nonché una riduzione del pedaggio di accesso all'infrastruttura del 30 per cento per incentivare il trasferimento sulla modalità ferroviaria del trasporto merci;
   Capozzolo 24.8, il quale prevede che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, vengano emanati da parte del Governo uno o più decreti per l'attivazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti;
   Latronico 24.9 che prevede il versamento di una quota di risorse del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI per le attività di vigilanza e controllo sull'attuazione della concessione e del contratto;
   Covello 25.44 e Saltamartini 25.28, i quali consentono alle regioni in squilibrio finanziario per debiti pregressi inerenti ai servizi di trasporto pubblico locale di predisporre un piano di ristrutturazione del debito, per il cui finanziamento è possibile usare le risorse assegnate sul Fondo Sviluppo e Coesione;
   Bruno Bossio 25.45 e 25.38 e Saltamartini 25.25, i quali autorizzano la Regione Calabria ad utilizzare le risorse del Fondo sviluppo e coesione per l'efficientamento dei servizi di trasporto pubblico locale e per l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario;
   Saltamartini 25.46, che incrementa la dotazione organica del ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiamando le finalità dell'articolo 25, comma 1, che riguarda l'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale;
   Saltamartini 25.48 che estende la deroga al divieto di assunzione di personale al ministero delle infrastrutture e dei trasporti per garantire l'attuazione delle disposizioni che hanno previsto la soppressione dell'agenzia per le infrastrutture stradali e il trasferimento delle risorse al suddetto ministero;
   Saltamartini 25.19 finalizzato a superare la configurazione dell'ANAS come organo in house dell'amministrazione previsto dalla normativa vigente;
   Mucci 25.01, che introduce l'articolo 25-bis in materia di mobilità sostenibile prevedendo infrastrutture di ricarica veicoli elettrici, acquisto di veicoli a trazione ibrida e semplificazione delle procedure di trasformazione dei veicoli in veicoli elettrici;
   Saltamartini 25.02, che introduce l'articolo 25-bis che estende agli aeroporti qualificati «core» nella rete transeuropea di trasporti le procedure di approvazione degli interventi infrastrutturali del codice dei contratti pubblici;
   Squeri 25.32, che abroga l'articolo 29, comma 1-quater del decreto-legge n. 207 Pag. 16del 2008 in materia di servizi di noleggio auto con conducente, attribuendo i poteri in materia all'Autorità di regolazione dei trasporti;
   gli identici Saltamartini 25.29, Borghesi 25.5, Catalano 25.7, Rondini 25.9, Taranto 25.13, i quali modificano l'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 relativamente ai requisiti di onorabilità delle imprese di autotrasporto merci;
   gli identici Saltamartini 25.24 e Palese 25.22 i quali consentono l'utilizzo di avanzi di amministrazione da parte della Gestione governativa navigazione laghi per consentire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, Garda e Como;
   Palese 25.36, che interviene in materia di affidamenti dei servizi di trasporto pubblico extraurbano mediante gare ad evidenza pubblica;
   Tullo 25.37, che modifica la disciplina del passavanti provvisorio prevista dall'articolo 152 del Codice della Navigazione;
   Velo 25.1, recanti uno stanziamento per l'adozione di misure urgenti di riduzione del rischio aeronautico nel sedime dell'aeroporto di Pisa;
   Nardi 25.40, che prevede l'adozione di un piano nazionale infrastrutturale per il trasporto ferroviario e funicolare urbano;
   Nardi 25.41, che incrementa l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario;
   Pili 25.30, volto a prevedere l'erogazione ai passeggeri che ne facciano richiesta, in quota pro capite proporzionale al costo del biglietto sostenuto, dei proventi delle sanzioni comminate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ad alcune società operanti sulle rotte di collegamento marittimo con la Sardegna;
   Pili 25.31, che prevede la revoca della Convenzione tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Cin relativamente alle rotte in regime di continuità territoriale;
   Latronico 25.14, che interviene in materia di lavoro aereo per conto terzi;
   Latronico 25.15, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le competenze in materia di autorizzazione per il trasporto marittimo di cabotaggio di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse idrosolubili e liposolubili;
   Latronico 25.16, che interviene in materia di standard di sicurezza nel settore del servizio navigazione aerea;
   Russo 25.4 e Galati 25.3, che recano disposizioni volte a disciplinare l'inizio dei lavori di adeguamento della SS 372 «Telesina» e la revoca del soggetto promotore aggiudicatario in caso di mancato avvio dei lavori;
   Bargero 25.42 e Catalano 25.6, che disciplinano il trasferimento delle funzioni assegnate alla Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali all'Autorità dei trasporti e la contestuale assegnazione alla medesima Autorità delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate alla Struttura di vigilanza;
   Carrescia 25.10, che incide sulla disciplina concernente il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale trasferito all'Agenzia per le infrastrutture stradali e, in conseguenza della sua soppressione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   Saltamartini 25.17, volto ad estendere la deroga al divieto di assunzione di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale;
   Saltamartini 25.47, volto ad estendere la deroga di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 95 del 2012 relativa all'esonero dalla riduzione di spesa per l'acquisto, noleggio, manutenzione di autovetture Pag. 17adibite ai servizi di tutela della sicurezza stradale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale;
   Rughetti 26.3, che reca una norma di interpretazione del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legge n. 179 del 2012 relativa alle modalità con le quali vengono stipulati i contratti;
   Coppola 26.5 e Saltamartini 26.7, che differiscono al 1o gennaio 2014 l'applicazione della disciplina relativa alla stipula del contratto, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica;
   Braga 26.6, Vignali 26.1 e Saltamartini 26.9, che differiscono al 1o gennaio 2015 il termine a decorrere dal quale è acquisita alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici la documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
   gli identici Pili 26.10, Iannuzzi 26.2, Matarrese 26.11, Rubinato 26.13, Grimoldi 26.4, che modificano i requisiti di qualificazione delle SOA di cui al comma 9-bis dell'articolo 253 del Codice;
   Schullian 26.14, che introduce la possibilità di affidamento diretto per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro;
   Schullian 26.01, che introduce la possibilità di affidamento diretto per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro;
   Rubinato 26.02, Mariani 26.024, Pili 26.012, Grimoldi 26.015 e Matarrese 26.05, che recano disposizioni in ordine alla suddivisione degli appalti in lotti;
   Giulietti 26.03, che reca disposizioni relative agli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi nel piano di recupero del borgo storico di Spina del comune di Marsciano;
   Rubinato 26.04, Grimoldi 26.021 e Pili 26.010, che integrano l'articolo 357 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici allo scopo di prevedere la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione contrattuale;
   Matarrese 26.06, Mariani 26.022, Grimoldi 26.019 e Pili 26.09, che integrano l'articolo 357 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativamente alla redazione dello stato di avanzamento dei lavori da parte del direttore dei lavori;
   Matarrese 26.07, Iannuzzi 26.023, Grimoldi 26.020 e Pili 26.011, volti a garantire l'affidamento integrale a terzi dei lavori da parte dei titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002;
   Matarrese 26.08, Grimoldi 26.014, Pili 26.013, Iannuzzi 26.025, che novellano l'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici relativamente alle compensazioni in caso di variazioni del prezzo di singoli materiali da costruzione;
   Guidesi 26.016 e 26.017, che modificano l'articolo 2 e l'articolo 11 del Codice dei contratti pubblici allo scopo di garantire il coinvolgimento – nella realizzazione delle grandi infrastrutture – e di imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti e di attribuire quote di premialità correlati alla sostenibilità ambientale nel proprio territorio;
   Dell'Orco 27.2, che novella il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 169-bis del Codice dei contratti pubblici allo scopo di consentire alle pubbliche amministrazioni competenti e ai gestori di opere interferenti di esprimere parere contrario motivato nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto definitivo;
   Saltamartini 27.4, volto ad introdurre ulteriori modifiche al codice dei contratti pubblici relative a semplificazioni delle procedure preordinate alla realizzazione delle infrastrutture strategiche;Pag. 18
   Saltamartini 27.6 volto ad introdurre semplificazioni delle procedure preordinate alla realizzazione di infrastrutture strategiche;
   Patriarca 27.01, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005, concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato;
   Mariani 27.3, volto a prevedere la pubblicazione dell'ordine del giorno delle sedute del CIPE, con un anticipo di 5 giorni rispetto alla seduta medesima;
   Grassi 27.02, volto a prevedere una deroga al divieto in capo alle amministrazioni pubbliche di acquisto per il 2013 per le procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili effettuate per pubblica utilità;
   Leone 27.03, in materia di razionalizzazione delle concessioni autostradali;
   De Micheli 27.04, 27.05 e 27.06 volti ad introdurre disposizioni di tutela dei consumatori in materia di contratti bancari;
   De Micheli 27.08 che introduce una serie di norme per favorire l'estinzione dei contratti di conto corrente bancario e per favorire la portabilità degli stessi;
   gli articoli aggiuntivi Palese 28.01, Giampaolo Galli 28.02 e Vignali 28.03 che introducono la disciplina del tutor di impresa, al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese;
   Fragomeli 29.2 che modifica talune previsioni normative – sopprimendo il riferimento ai parenti entro il secondo grado – riguardo ai documenti ed alle informazioni che, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale;
   Ravetto 29.01, volto a stabilire che le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali possano stipulare convenzioni con concessionari di pubblici servizi essenziali su tutto il territorio nazionale per l'erogazione dei servizi su scala nazionale che necessitino della identificazione personale degli aventi diritto;
   Bragantini 29.02, che modifica, nella prima parte, il termine entro il quale l'amministrazione fiscale deve rispondere alle istanze di interpello e, nella seconda parte, il termine dopo il quale la mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate – riguardo alla richiesta del contribuente del preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze per la corretta qualificazione tributaria di una fattispecie – equivale a silenzio assenso;
   Bragantini 29.03, che prevede l'adozione di un decreto interministeriale per la definizione di nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche;
   Bragantini 29.04, che pone dei limiti annuali all'entità massima dei contributi che le società di capitale controllate dallo Stato possono versare alle associazioni di categoria;
   Abrignani 29.05, che reca un'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, che dispone, con una certa decorrenza, l'incompatibilità della carica di parlamentare con qualsiasi altra carica pubblica elettiva;
   Naccarato 29.06, volto a stabilire che le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali possano stipulare convenzioni con concessionari di pubblici servizi essenziali su tutto il territorio nazionale per l'erogazione dei servizi su scala nazionale che necessitino della identificazione personale degli aventi diritto;
   gli analoghi Rubinato 30.19, Vignali 30.53, Vignali 30.54, Gianluca Pini 30.75, Guidesi 30.76, Grimoldi 30.79, Grimoldi Pag. 1930.80, Pili 30.90, Saltamartini 30.91, Matarrese 30.95 e Pili 30.97, che inseriscono un comma 3-bis volto a prorogare i termini di validità delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942 e dei lavori da svolgere nell'ambito delle stesse;
   Giulietti 30.50, che introduce una lettera c-bis) al comma 1 finalizzata ad introdurre disposizioni in materia di contributo di costruzione;
   Giulietti 30.51, che introduce un comma 4-bis volto a disciplinare premialità connesse ad interventi di ristrutturazione urbanistica;
   gli identici Schullian 30.52 e Schullian 30.0.1, che introduce una lettera 0a) al comma 1 volta a prevedere deroghe in materia di distanze tra i fabbricati;
   Rughetti 30.65, che introduce due lettere 0a) e 0b) al comma 1 che incidono sull'ambito di applicazione del T.U. edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380/2001);
   Rughetti 30.83, che novella l'articolo 7 del decreto-legge n. 43 del 2013 in materia di pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata in Abruzzo in seguito al sisma del 2009;
   Braga 30.88, che introduce un comma 6-bis in materia di qualificazione per i lavori pubblici aventi ad oggetto beni immobili vincolati;
   Saltamartini 30.89, che introduce un comma 5-bis che istituisce e disciplina l'Organismo italiano di valutazione tecnica europea (ITAB);
   Latronico 30.92, che introduce, al comma 1, una lettera c-bis) che novella l'articolo 16 del T.U. edilizia relativo al contributo di costruzione;
   Saltamartini 30.98 che introduce una serie di norme – tra cui l'istituzione dell'Organismo italiano di valutazione tecnica europea (ITAB) in attuazione del regolamento UE n. 305 del 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti di costruzione;
   Abrignani 30.99, in materia di comunicazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione di inizio dei lavori;
   Bratti 30.02, che introduce un articolo 30-bis che reca disposizioni modificative del decreto-legge 74/2012 recante interventi urgenti per i territori colpiti dal sisma del maggio 2012;
   Bratti 30.03, che introduce un articolo 30-bis che reca disposizioni relative all'accatastamento dei fabbricati rurali relativamente agli interventi destinati ai territori colpiti dal sisma del maggio 2012;
   Losacco 30.04, che introduce un articolo 30-bis che reca disposizioni in materia di modifiche impiantistiche;
   Gianluca Pini 30.05, che introduce un articolo 30-bis che reca disposizioni in materia di distanze tra edifici;
   Di Salvo 31.12 che prevede che la Commissione di collaudo di cui all'articolo 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006, debba verificare, attraverso il DURC, oltre al collaudo dei materiali e della corrispondenza dell'opera realizzata rispetto alla documentazione contrattuale, anche la regolarità delle retribuzioni percepite da tutti i lavoratori dipendenti dell'impresa appaltatrice ed eventualmente quelle subappaltatrici, disciplinando la procedura applicabile in caso di irregolarità rilevate;
   Alfreider 31.13 che prevede che, a decorrere dal 2015, il DURC sia comprensivo anche della verifica, a cura della Cassa edile, della congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato;
   Casellato 31.14 che introduce modifiche alla disciplina relativa alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, in luogo del documento di regolarità contributiva, per determinate tipologie di contratti nonché alla disciplina relativa ai controlli periodici sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive;Pag. 20
   Oliaro 31.01, che prevede l'abolizione della licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di impresa di spedizione;
   Laffranco 32.1, Andrea Romano 32.69 e De Micheli 32.90, che recano disposizioni per l'iscrizione nella «gestione artigiani» dei soci delle cooperative che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma;
   Laffranco 32.2, Gianluca Pini 32.62, De Micheli 32.85 e 32.92, volti a dettare una norma di interpretazione autentica in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa da parte di determinate categorie di cooperative e consorzi;
   Rughetti 32.50, che intende prevedere l'inserimento di un rappresentante dell'ANCI all'interno della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
   Antezza 32.54, volto a definire le competenze negli accertamenti ispettivi nei confronti delle imprese agricole;
   Bechis 32.58, volto a istituire un fondo per le vittime dell'amianto;
   Bechis 32.59, che interviene sulle definizione dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto;
   Faenzi 32.64, il quale, mediante una novella al decreto legislativo n. 81 del 2008, disciplina la valutazione dei rischi nelle aziende agricole fino a 10 dipendenti;
   Faenzi 32.65, volto a modificare le disposizioni di cui alla legge n. 68 del 1999 per i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato;
   Sottanelli 32.67, che esonera la mancata tenuta del registro manuale degli infortuni dalle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965;
   Schullian 32.96, che modifica l'Allegato VII di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 al fine di inserirvi le piattaforme di lavoro elevabili e i carri per la coltivazione di frutta in agricoltura;
   Causi 32.116 che introduce una disposizione al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia di criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse;
   Casellato 32.118 che introduce, per l'amministrazione competente, l'obbligo di effettuare, in una certa misura, controlli a campione della regolarità contributiva delle imprese segnalate dai committenti privati mediante richiesta d'ufficio del DURC;
   Faenzi 32.01, volto a disciplinare l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti di scuderie, maneggi e allevamenti;
   Miotto 32.02, che esclude il personale che svolge servizio assistenziale nell'ambito delle funzioni attribuite alle IPAB e alle ASP dalla normativa sul blocco del turn over nelle amministrazioni pubbliche;
   Biondelli 33.1 che disciplina i termini di emanazione del decreto che dispone l'acquisto della cittadinanza per matrimonio;
   Bragantini 33.2 che introduce disposizioni in materia di analisi di flussi migratori e di revoca della cittadinanza;
   Nissoli 33.4 che introduce disposizioni in materia di riacquisto della cittadinanza a favore dei nati in Italia che hanno perso la cittadinanza in seguito ad espatrio;
   Biondelli 33.6 che disciplina i termini di emanazione del decreto che dispone il riacquisto della cittadinanza;
   Rosato 33.01 che introduce una disciplina specifica del procedimento per il rilascio dei certificati di stato civile per gli stranieri;
   Bragantini 33.02 che detta disposizioni in materia di revoca della cittadinanza;Pag. 21
   Prataviera 33.03 che istituisce e disciplina una Commissione tecnica di studio sui flussi immigratori;
   Bragantini 33.04 che detta disposizioni in materia di esame di naturalizzazione;
   Taranto 34.2 che introduce disposizioni in materia fiscale a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante;
   Rosato 34.01 che detta disposizioni in materia di trasmissione automatica in via telematica della variazione dello stato civile in caso di morte;
   Rughetti 35.1, che modifica il decreto-legge n. 35 del 2013 per consentire agli enti locali di estinguere determinate categorie di debiti nel 2013;
   Rughetti 35.2, che esonera i piccoli comuni e le unioni di comuni dal regime delle spese per il personale e per le assunzioni;
   Rughetti 35.3, volto ad abrogare una disposizione che fissa vincoli alle assunzioni e alle spese per il lavoro flessibile negli enti locali;
   Rughetti 35.4 e Saltamartini 35.9, che dettano misure per favorire le prestazioni di lavoro accessorio dei detenuti coinvolti in progetti di inserimento;
   Melilli 35.01, che interviene sull'istituto del collocamento in mobilità per i dipendenti pubblici;
   De Menech 35.02, che detta misure di incentivazione all'impiego di lavoratori economicamente svantaggiati nelle cooperative sociali;
   De Menech 35.03, che detta misure di incentivazione in favore del lavoro di breve durata presso gli enti locali;
   Plangger 35.04, volto a intervenire sulla disciplina del contratto di lavoro intermittente;
   Plangger 35.05, che dispone la soppressione di una disposizione in materia di comunicazione dei motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro;
   Patriarca 35.06, volto ad escludere le somme corrisposte ai volontari del servizio civile nazionale dalla base imponibile ai fini IRAP;
   Miotto 35.07, che prevede l'esenzione da determinate imposte immobiliari per gli atti di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
   Vargiu 35.08, che interviene sulla disciplina delle liste speciali dei medici ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge n. 463 del 1983;
   Giorgis 36.3 che introduce disposizioni in materia di divieto di cumulo dei trattamenti pensionistici o dei vitalizi;
   Richetti 36.4 che introduce disposizioni in materia di divieto di cumulo tra redditi da lavoro e trattamenti pensionistici o vitalizi;
   gli identici Boccuzzi 36.5, Borghese 36.9 e Pagano 36.10 che dettano disposizioni di interpretazione autentica in materia di efficacia delle delibere e degli atti adottati dagli enti di previdenza dei liberi professionisti;
   Chiarelli 36.11 che riguarda il caso di approvazione di una variante alla strumentazione urbanistica comunale di destinazione d'uso delle aree e/o della normativa tecnica attuativa delle medesime aree;
   37. 02 Oliverio, in materia di funzioni roganti dei segretari comunali;
   37.01 Taranto, che interviene sulla disciplina generale della Segnalazione certificata di inizio attività;
   37.03 Guidesi, che reca agevolazioni per l'insediamento di nuove imprese all'interno di aree industriali dismesse;
   37.04 Covello, che interviene sul testo unico bancario;Pag. 22
   gli analoghi Guidesi 38.3, Bini 38.6, Braga 38.7, Savino 38.11, Palese 38.12 e Alfreider 38.19, che demandano ad un apposito decreto ministeriale l'aggiornamento delle norme di prevenzione incendi per le strutture turistico-alberghiere;
   gli analoghi Schullian 38.15 e 38.16, che prevedono la modifica di alcuni parametri ai fini dell'inclusione di alcune attività nella disciplina di prevenzione incendi;
   Pizzolante 38.17, che reca alcune novelle al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 che incidono sull'ambito di applicazione degli adempimenti previsti dagli artt. 3 e 8 del medesimo decreto;
   gli analoghi Faenzi 38.4 e 38.9 e Russo 38.1, che introducono disposizioni volte ad escludere l'applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 per i depositi petroliferi o simili utilizzati dagli imprenditori agricoli;
   gli analoghi Saltamartini 38.8 e Rughetti 38.2 che dettano disposizioni specifiche, in materia di prevenzione incendi, per gli edifici scolastici;
   gli identici Palmieri 39.1, Coppola 39.26 e Quintarelli 39.43, che modificano l'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo n. 42 del 2004 in materia di schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica dell'interesse culturale con esito positivo;
   gli identici Palmieri 39.2 e Coppola 39.24, che modificano l'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di elenco dei beni per i quali sia stato dichiarato l'interesse culturale;
   gli identici Palmieri 39.3 e Coppola 39.23, che modificano l'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di catalogo nazionale dei beni culturali;
   Palmieri 39.4, che sopprime l'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di catalogo nazionale dei beni culturali;
   gli identici Palmieri 39.5 e Coppola 39.22, che modificano l'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali;
   gli identici Palmieri 39.6 e Coppola 39.21, che modificano l'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di possibilità di consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali in consegna del Ministero, delle regioni e di altri enti pubblici territoriali;
   gli identici Palmieri 39.7 e Coppola 39.19, che modificano l'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di consultabilità dei documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
   Capua 39.8, che modifica l'articolo 4 della legge n. 77 del 2006, in materia di misure di sostegno per una gestione compatibile dei siti italiani UNESCO e di un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti;
   Coppola 39.9, che modifica varie disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004: in particolare, oltre quelle già indicate con riferimento agli emendamenti Palmieri 39.1, 39.2, 39.3, 39.5, 39.6, 39.7, le ulteriori modifiche concernono l'articolo 108, comma 3, in materia di esenzioni dal canone di concessione e di corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali;
   gli identici Orfini 39.11 e Latronico 39.34, che modificano l'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di denuncia al Ministero degli atti che trasferiscono la proprietà o la detenzione di beni culturali;Pag. 23
   Buonanno 39.14, che abroga l'articolo 26-ter del decreto-legge n. 95 del 2012, in materia di sospensione dei contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali;
   Coppola 39.20 e Coppola 39.25, che modificano l'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di esenzioni dal canone di concessione e di corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali;
   Melilli 39.27, in materia di accordi di programma per lo sviluppo dell'offerta museale italiana;
   Latronico 39.37, che modifica l'articolo 12, comma 9, del decreto legislativo n. 42 del 2004, sottraendo alle disposizioni di tutela della parte II dello stesso decreto legislativo tranne nei casi in cui sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale – i beni mobili e immobili appartenenti a società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici, costituite prima dell'intervento dell’(ormai abrogato) articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003;
   Quintarelli 39.42, che modifica l'articolo 108 del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di esenzioni dal canone di concessione e di corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali, nonché Coppola 39.68 che, oltre a modificare il predetto articolo, novella anche l'articolo 122 relativamente alla distribuzione di dati di tipo aperto di talune riproduzioni digitali riferite ai documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici;
   Centemero 39.66, in materia di determinazione dei beni che il Ministero dei beni culturali può concedere in uso individuale;
   Valiante 39.64 e Braga 39.30, che modifica l'articolo 145 del decreto legislativo n. 42 del 2004 concernente il coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione;
   Valiante 39.63 e Braga 39.29, che recano norme in ordina alla pianificazione paesaggistica nelle aree protette;
   Braga 39.33, che novella il comma 2 dell'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004 relativo alla disciplina delle aree tutelate per legge;
   Amato 39.41, che integra la disciplina relativa all'accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa competente di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
   Centemero 39.69 che abroga le disposizioni vigenti relative alla procedura di messa in liquidazione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A.;
   Totaro 39.03, che modifica la disciplina di cui all'articolo 1 della legge di conversione n. 71 del 2013 relativa al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo;
   Naccarato 39.04 che reca diverse misure per la promozione e la valorizzazione digitale dei beni culturali italiani attraverso visite virtuali a musei e monumenti di proprietà statale e riproduzioni di beni culturali;
   Bossa 40.1 che stabilisce la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, presso l'amministrazione centrale e periferica del ministero per i beni e le attività culturali, approvate successivamente al 30 settembre 20013;
   Orfini 40.01, volto a riconoscere la qualifica di micro, piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria in materia, ai soggetti produttori di attività, beni e servizi culturali, come definiti dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali;
   Di Gioia 40.02, che abroga le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge n. 71 del 2013 che trasferiscono al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza del Pag. 24Consiglio dei ministri in materia di turismo, con la finalità di ripristinare il Ministero del turismo;
   Piccoli Nardelli 40.03, che prevede la ricostituzione degli organismi collegiali operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali;
   gli identici Vignali 41.1, Palese 41.68 e Carrescia 41.012, nonché Faenzi 41.43, che novellano il Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43;
   gli identici Vignali 41.2, Pini 41.8, Latronico 41.56 e Palese 41.64, che introducono disposizioni in materia di trasporto di rifiuti da parte degli agricoltori, nonché in materia di registro di carico e scarico dei rifiuti;
   gli identici Vignali 41.014, Carrescia 41.01 e Palese 41.05, che introducono l'articolo 41-bis in materia di tracciabilità rifiuti;
   Borghesi 41.7 che introduce il comma 7-bis in materia di Registri di carico e scarico, nonché l'analogo Palese 41.66;
   Faenzi 41.25 che introduce un comma 2-bis sulla definizione di «digestato da non rifiuto»;
   Mongiello 41.28, nonché gli identici Faenzi 41.42 e Bordo 41.77 che introducono disposizioni su paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo;
   Mongiello 41.29, che introduce disposizioni in materia di trasporto di rifiuti;
   gli identici Carrescia 41.30 e 41.35 che interviene sui rifiuti non ammessi in discarica;
   Carrescia 41.33, che novella l'articolo 195 del codice ambiente in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
   Carrescia 41.34, che novella l'articolo 194 del codice ambiente in materia di spedizioni transfrontaliere;
   Gli identici Latronico 41.55, Giampaolo Galli 41.49, Palese 41.70, Vignali 41.72 che introducono il comma 7-bis e che recano novelle alla disciplina della bonifica dei siti contaminati del decreto legislativo n. 152 del 2006;
   Faenzi 41.41 che introduce disposizioni in materia di emissioni in atmosfera di impianti di essiccazione di prodotti agricoli;
   Abrignani 41.46 che introduce disposizioni sugli impianti geotermici pilota;
   Gli identici Borghi 41.50 e 41.123, che aggiungono norme in materia di attività selvicolturale;
   Amato 41.58 che introduce norme relative alla prospezione e coltivazione di idrocarburi nelle zone di mare adiacenti il Parco nazionale «Costa teatina»;
   Gli identici Librandi 41.62 e Di Gioia 41.75 che introducono un credito di imposta per interventi di bonifica;
   gli analoghi Palese 41.67 e Mongiello 41.09, che intervengono sulle sanzioni previste dalle norme in materia di gas fluorurati ad effetto serra;
   Palese 41.69 che interviene sulla materia di controlli sulle imprese;
   Gli identici Alli 41.74 e Bratti 41.013 che recano norme concernenti il sistema delle Agenzie Ambientali;
   Melilla 41.88 che introduce norme relative alla prospezione e coltivazione di idrocarburi;
   Lavagno 41.89 che introduce norme in materia di spese per interventi di bonifica nei siti di interesse nazionale (SIN) al fine di escluderle dal saldo del Patto di stabilità;
   Caruso 41.90 che sopprime l'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012 in materia di ricerca, estrazione e coltivazione di idrocarburi in mare; Pag. 25
   Plangger 41.126 che introduce il comma 7-bis recante norme sul trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione;
   Plangger 41.127 che abroga l'articolo 189 del Codice Ambiente sul catasto dei rifiuti e l'articolo 14 bis del decreto-legge n. 78 del 2009 sul SISTRI;
   Schullian 41.128 che abroga l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, recante Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra;
   Gli analoghi Mariani 41.06 e Anzaldi 41.07 recanti novelle alla disciplina delle aree naturali protette;
   Mongiello 41.08, che introduce l'articolo 41 bis recante norme transitorie in materia di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
   Sani 41.011 che introduce l'articolo 41-bis che modifica in più punti le norme del codice ambiente sugli impianti ad inquinamento scarsamente significativo;
   gli identici emendamenti Mongiello 42.8, Causin 42.9 e Pagano 42.10, che introducono disposizioni volte ad unificare gli adempimenti connessi alle visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca ai collaudi delle stesse navi e ai registri degli infortuni;
   gli articoli aggiuntivi Giacobbe 42.01 e 42.02 che recano disposizioni in materia di validità della certificazione di esposizione all'amianto ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico;
   l'articolo aggiuntivo Mongiello 42.03 che reca disposizioni relative alle procedure amministrative volte al rilascio dell'autorizzazione all'immissione al commercio di fitofarmaci;
   l'articolo aggiuntivo Corsaro 42.04 volto a modificare il testo unico delle leggi sanitarie nella parte in cui esclude in caso di conseguimento di più lauree o diplomi l'esercizio cumulativo della farmacia con quello di altre professioni o arti sanitarie;
   l'articolo aggiuntivo Corsaro 42.05 recante modifiche alla legge 362 del 1991, in materia di titolarità e gestione delle farmacie;
   l'articolo aggiuntivo Fossati 42.06 recante disposizioni in materia di installazione di defibrillatori o altri dispositivi salvavita nei luoghi in cui si svolge attività sportiva organizzata;
   l'emendamento Pagano 44.1, che disciplina l'impiego delle unità adibite al servizio farmaceutico nei casi di farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione nei comuni sotto i 10.000 abitanti;
   gli emendamenti Tancredi 44.4 e 44.5, che dettano disposizioni di favore in materia di acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza;
   Pagano 44.7, in materia di trasferimento di sede delle farmacie;
   Palese 44.8, in materia di attribuzione di compiti di prevenzione dei tumori alla Lega italiana per la lotta contro i tumori;
   gli emendamenti Oliverio 45.2, Franco Bordo 45.6, che stabiliscono la possibilità per le organizzazioni professionali agricole e quelle meccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale di attivare lo sportello telematico dell'automobilista;
   l'emendamento Paolo Russo 45.11, che stabilisce la possibilità per le organizzazioni professionali agricole e quelle meccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale di attivare lo sportello telematico dell'automobilista; nonché l'esonero a determinate condizioni dall'obbligo dell'abilitazione all'utilizzo di macchine agricole; Pag. 26
   l'emendamento Caon 45.3 che istituisce e disciplina il registro delle macchine agricole d'epoca;
   l'emendamento Pagani 45.4 che estende le prescrizioni tecniche relative alla movimentazione nelle aree portuali anche ai carrelli che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti;
   l'emendamento Tullo 45.5 che detta disposizioni in materia di obblighi del datore di lavoro di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro;
   l'articolo aggiuntivo Catania 45.02 che posticipa al 22 marzo 2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole;
   l'articolo aggiuntivo Mongiello 45.03 che riguarda il differimento dell'entrata in vigore della disciplina relativa all'obbligo di specifica abilitazione degli operatori che utilizzano macchine agricole;
   l'articolo aggiuntivo Schullian 45.04 che riguarda la disciplina relativa alle limitazioni all'uso della patente di guida di categoria B per il primo anno dal rilascio;
   l'articolo aggiuntivo Corsaro 45.05 che introduce modifiche al codice della strada in materia di requisiti e limitazioni alla guida dei veicoli e di esercitazioni di guida;
   l'articolo aggiuntivo Caruso 45.12 che modifica il codice della strada in materia di omologazione dei veicoli a motore e di accertamento della conformità del prodotto al tipo omologato;
   gli articoli aggiuntivi Folino 45.01 e Mongiello 47.02 che prevedono la proroga dei termini di presentazione delle istanze di ammissione ai benefici previsti a favore dei soci delle cooperative agricole in stato di accertata insolvenza;
   l'emendamento Faenzi 46.3 che dispone che la società ISA s.p.a sia autorizzata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 6 milioni di euro per il successivo riversamento allo stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche alimentari e forestali;
   Faenzi 46.5, che istituisce il prelievo del 5 per cento sui giochi aventi ad oggetto corse di cavalli virtuali al fine di potenziare il settore ippico e di promuovere il sistema agro-alimentare italiano nel mondo;
   Caso 46.6, che detta disposizioni in materia di trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche da parte del comune di Milano per l'organizzazione del grande evento Expo 2015;
   Mogherini 46.12, volto a conferire al Ministero degli affari esteri un contributo in relazione alla promozione delle attività dell'Expo 2015;
   Sani 46.02 che dispone un rifinanziamento della legge n. 499 del 1999 al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e per iniziative in campo agro-alimentare per l'Expo 2015;
   Orfini 46.03, volto ad ampliare le deroghe al divieto di spese per mostre agli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali;
   Fucci 47.1, in materia di incompatibilità nel pubblico impiego;
   Di Gioia 47.01 che disciplina la possibilità per gli istituti di patronato di assistenza sociale di chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorizzazione allo svolgimento delle attività in forma consortile;
   l'articolo aggiuntivo Oliaro 48.01 che prevede il pagamento cumulativo delle tasse automobilistiche per le imprese di autotrasporto di merci;
   l'articolo aggiuntivo Oliaro 48.02 che detta disposizioni sugli obblighi previdenziali dei soci di società a responsabilità limitata, inquadrate previdenzialmente nel terziario;
   l'articolo aggiuntivo Oliaro 48.03 che detta disposizioni in materia di libertà contrattuale nei settori liberalizzati;Pag. 27
   l'articolo aggiuntivo Oliaro 48.04 che introduce una esimente per errori formali nelle dichiarazioni doganali;
   l'articolo aggiuntivo Oliaro 48.05 che introduce disposizioni in materia di procedimenti amministrativi per l'espletamento delle formalità doganali;
   l'articolo aggiuntivo Oliaro 48.06 volto a ridurre i tempi di sdoganamento per le merci presentate nei porti e negli aeroporti;
   l'articolo aggiuntivo Oliaro 48.07 che introduce disposizioni per la semplificazione del pagamento degli oneri relativi a procedimenti amministrativi di sdoganamento di competenza del Ministro della salute;
   l'articolo aggiuntivo Oliaro 48.08 che detta disposizioni sul pagamento periodico degli oneri sanitari legati allo sdoganamento delle merci;
   l'articolo aggiuntivo Morani 48.09 che, attraverso una modifica al testo unico degli enti locali, intende favorire la fusione di comuni;
   l'articolo aggiuntivo Rughetti 48.010 che introduce modifiche alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
   Ravetto 49.1, che modifica il decreto-legge n. 95/2012 all'articolo 15, comma 8, lettera d), relativo alle modalità di monitoraggio dei dati sulla spesa farmaceutica ospedaliera;
   Rughetti 49.2 reca criteri per l'effettuazione delle riduzioni di spesa da imputare a ciascun comune basate, per 2013 e a decorrere dal 2014, con modalità differenti, sulla spesa per consumi intermedi;
   Ghizzoni 49.3, che abroga il comma 12 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012 che ha disposto il blocco di nuove selezioni di personale docente all'estero;
   Fragomeli 49.4 e Giulietti 49.028 in quanto intervengono in materia di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni ed enti privati a controllo pubblico;
   Fragomeli 49.5 che interviene sulla disciplina in materia di unioni di comuni di cui all'articolo 19, comma 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 e sui riflessi in materia di spese di personale;
   De Menech 49.22, Gandolfi 49.26 e Plangger 49.034 che intervengono in vario modo sul divieto – sancito dall'articolo 14, comma 32 del decreto-legge n. 78/2010 – per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società, sull'obbligo di dismissione di quelle già costituite e sulle deroghe relative a tale obbligo;
   Rughetti 49.9 che reca disposizioni in materia di patto di stabilità con riferimento agli obiettivi di saldo finanziario dei comuni (articolo 31 della legge n. 183 del 2011);
   Rughetti 49.14, che interviene sulla disciplina delle spese di personale degli enti locali di cui all'articolo 76, comma 6 del decreto-legge n. 112 del 2008;
   Capodicasa 49.15 che detta disposizioni finalizzate all'esclusione di alcune tipologie di pagamenti dalle spese in conto capitale rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno;
   Piazzoni 49.17 che reca disposizioni in materia di locazioni passive da parte delle amministrazioni territoriali;
   Giulietti 49.19 che reca disposizioni in materia di assunzioni di personale negli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali;
   Causi 49.20 il quale reca disposizioni in materia di allegati al bilancio di previsione degli enti locali per il 2013;
   Ravetto 49.25 che proroga termini in materia di agevolazioni per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici Pag. 28iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri;
   Sanga 49.01 che estende agli atti di affitto di azienda alcune disposizioni in tema di sottoscrizione con firma digitale al fine di rendere facoltativo l'intervento notarile;
   Pini 49.02 e Taranto 49.010 che dispongono la soppressione della tenuta della contabilità specifica per le imprese che utilizzano alcol etilico a scopo alimentare;
   Pini 49.03 che reca norme in materia di semplificazione della disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari;
   Rughetti 49.04 che interviene – modificando l'articolo 3, comma 27 della legge n. 244/2007 – in materia di obbligo di dismissione di partecipazioni in società pubbliche;
   Sani 49.05, che reca agevolazioni contributive per i lavoratori agricoli delle zone di montagna o svantaggiate;
   Mongiello 49.06, Palazzotto 49.019, Pagano 49.030 e Causin 49.038 che prorogano termini in materia di pesca e acquacoltura;
   Oliverio 49.07 e Schullian 49.020 che recano una norma interpretativa in ordine alla definizione in fabbricato di cui al D.Lgs. 504/1992, ai fini dell'ICI;
   Rughetti 49.08 e Guerra 49.027 che reca disposizioni in tema di composizione di consigli e delle giunte comunali nonché sulla durata del mandato dei sindaci;
   Taranto 49.09 che reca modifiche al Codice della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
   Galli 49.011, Palese 49.014 e Vignali 49.018 che intervengono, con finalità semplificatrici, in materia di circolazione su strada di carrelli elevatori non immatricolati;
   Gelmini 49.012 che reca disposizioni in materi di semplificazione per la documentazione nei contratti pubblici di lavori e servizi;
   Palese 49.015, Palese 49.016 e Palese 49.017 che intendono modificare le soglie attualmente previste per l'uso del contante, ai fini della tracciabilità dei pagamenti;
   Caruso 49.021 che proroga i termini di efficacia di graduatorie concorsuali per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni;
   Dal Moro 49.023, Fanucci 49.024 e Bini 49.025 che recano disposizioni di proroga di alcune norme in materi di impianti funiviari;
   Guerra 49.026 che modificano il TUEL relativamente alla disciplina della composizione dei consigli comunali delle unioni dei comuni;
   Rubinato 49.029 che detta disposizioni volte a consentire agli enti locali, nel rispetto del patto di stabilità, il superamento dei limiti di spesa stabilita dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78/2010;
   Amendola 49.031 e 49.032 che recano norme in materia di insegnamento di materie nelle scuole italiane all'estero;
   Amendola 49.033 che detta disposizioni volte alla razionalizzazione delle spese di trasferimento del personale del Ministro degli affari esteri;
   Russo 49.035 che detta disposizioni in tema di semplificazioni degli adempimenti per le imprese agricole in materia igienico sanitaria;
   Russo 49.036 che detta disposizioni in tema di semplificazioni dei controlli pubblici sulle imprese agricole;
   Russo 49.037 che reca la definizione di imprenditore agricolo e interviene in tema di vendita diretta da parte delle imprese agricole;Pag. 29
   Cera 49.039 che reca disposizioni in ordine alla determinazione dei tetti di spesa farmaceutica;
   Mariani 49.040, di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo 54.02, che interviene in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali;
   Covello 49.041, che interviene in materia di anticipazioni di liquidità a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;
   Gli identici Palese 50.01, Vignali 50.02 e Giampaolo Galli 50.03, che prevedono la semplificazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi alle prestazioni di servizi;
   Sottanelli 50.04, che modifica la disciplina della deducibilità dei canoni di locazione finanziaria;
   Zanetti 51.2, 51.3, 51.4, 51.5, 51.6, 51.7, Oliaro 51.8, e Zanetti 51.9 e 51.10, che, attraverso l'introduzione di commi aggiuntivi, propongono l'abrogazione o la modifica di numerose disposizioni in materia di adempimenti dichiarativi e presunzioni fiscali che esulano dal contenuto dell'articolo di riferimento, avente lo scopo di disporre una mera semplificazione fiscale;
   Palese 51.01, Giampaolo Galli 51.02 e Vignali 51.03, in tema di errori nell'imputazione a periodo dei componenti di reddito;
   Lavagno 51.04, relativo all'assistenza fiscale nel caso di assenza del sostituto d'imposta;
   Caruso 51.05, relativo all'aumento dei limiti all'uso del contante;
   Moretti 51.06, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
   Altezza 51.07, in merito alla dilazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato e controllo formale della dichiarazione;
   Causi 51.08, in tema di rimborsi dei crediti fiscali per i contribuenti che non possono avvalersi del sostituto di imposta;
   Causi 51.09, relativo all'ampliamento dell'assistenza fiscale.
   Gianluca Pini 52.2, che sopprime la disposizione che prevede l'invio telematico da parte dei contribuenti dell'elenco contenente i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.
   Zanetti 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 e 52.26, che intervengono in materia di accertamento e non di riscossione;
   Pagano 52.38 in materia di sanzioni amministrative per chi non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile;
   Ribaudo 52.01, che prevede la sospensione dei provvedimenti esecutivi di rilascio per i provvedimenti in corso di esecuzione per morosità.
   Capodicasa 52.02, che differisce i termini per il versamento dei tributi sospesi nell'isola di Lampedusa.
   Iacono 52.03, che prevede il versamento dilazionato dei tributi sospesi nell'isola di Lampedusa.
   Gelmini 52.04, che prevede la regolarizzazione, anche in forma rateale, dei contributi previdenziali e assistenziali maturati al 31 dicembre 2012.
   Palese 52.06, che modifica la disciplina della dichiarazione e della riscossione della Tares;
   Zampa 53.1, che ricomprende i servizi culturali tra le funzioni fondamentali dei comuni;
   Guerra 53.2, recante la possibilità per i comuni istituiti mediante fusione di mantenere tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori venuti a fusione;
   Cimbro 53.5, relativo alle capacità di spesa dei comuni;Pag. 30
   Buonanno 53.01, recante disposizioni in materia di imposta sugli spettacoli a favore dei piccoli comuni;
   Rughetti 53.02, in tema di tariffe e prezzi pubblici degli enti locali;
   Palese 53.03, Zanetti 53.014 e Causi 53.015, concernenti le addizionali comunali e regionali IRPEF;
   Matteo Bragantini 53.04, concernente l'esclusione dalla tassazione di eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione da parte dell'ente locale di società partecipate;
   Causin 53.05, in tema di ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore o del pensionato;
   Causin 53.06 e 53.07, relativi alle modalità di certificazione di attività professionali relative ai servizi alla persona o per prestazioni sanitarie;
   Causin 53.08, in tema di oneri deducibili;
   Rabino 53.09, recante l'esclusione dei piccoli comuni dal patto di stabilità;
   Rabino 53.010, 53.011, 53.012 e 53.013, recanti misure a favore della finanza locale;
   Plangger 53.016, in tema di esclusione dalle procedure di liquidazione o cessione di partecipazione per le società che svolgono servizi pubblici di interesse generale che sono partecipate dai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti;
   Rughetti 54.1, che detta disposizioni in materia di patto di stabilità verticale incentivato di cui alla legge di stabilità 2013, articolo 1, comma 124;
   Rughetti 54.2 che detta disposizioni sul computo delle spese correnti per il triennio 2007-2009 ai fini del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali per il 2012;
   Abrignani 54.4, Gelmini 54.5, De Micheli 54.7 e Covello 54.8 che intervengono in ordine allo svolgimento del servizio di tesoreria degli enti locali (articolo 208 del Testo unico sugli enti locali), dettando norme circa la possibilità di delegare, da parte del tesoriere, singole fasi e processi del servizio;
   Palese 54.01 che reca disposizioni in materia di adempimenti relativi ai rimborsi d'imposta nei confronti dei contribuenti e all'imposta sul valore aggiunto;
   Mariani 54.02, di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo 49.040, che interviene in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali;
   Bressa 54.03 che detta disposizioni in materia di Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione, modificando a tal fine l'articolo 16 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
   Bressa 54.04 che interviene in ordine alle attività e funzioni della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012;
   Bressa 54.05 e Bressa 54.06 che dettano disposizioni in tema di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale;
   Giorgis 54.07 che demanda ad un D.P.C.M. il compito di individuare, nel pubblico impiego, specifici trattamenti retributivi personalizzati provvedendo ai conseguenti riallineamenti retributivi di categoria;
   Milanato 55.1, che, pur riguardando l'aumento dell'IVA per le bevande e gli alimenti la cui somministrazione viene effettuata tramite distributori automatici, interviene relativamente ai prezzi previsti dai relativi contratti;
   Leone 55.2, recante disposizioni interpretative in tema di istanza di rimborso di versamenti diretti;
   Zanetti 55.3, che reca norme interpretative relativamente al credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali nelle aree svantaggiate;Pag. 31
   Leone 55.01, che interviene in merito alla disciplina delle operazioni esenti da IVA;
   De Micheli 55.02, recante la riduzione delle accise sugli olii minerali utilizzati per attività portuali ed interportuali;
   De Micheli 55.03, relativo alla riduzione dei tempi di sdoganamento delle merci presentate nei porti e negli aeroporti;
   Zappulla 55.04, recante una norma interpretativa in materia di rimborsi in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa;
   Folino 55.05, Rabino 55.010 e Caruso 55.015, che novellano la disciplina delle cessioni all'esportazione non imponibili ai fini IVA;
   Palese 55.06, che interviene in tema di sequestro conservativo relativamente ai reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
   Faenzi 55.08, recante una norma interpretativa in materia di documenti di lavoro delle associazioni dei datori di lavoro agricolo;
   55.012 De Mita, che reca una norma interpretativa in materia di «cedolare secca»;
   Andrea Romano 55.011, relativo alle prestazioni socio-assistenziali delle cooperative sociali;
   Oliaro 55.013, concernente il riallineamento del termine per la detrazione dell'IVA sulle importazioni con quello dell'accertamento doganale;
   Oliaro 55.014, relativo al regime trimestrale IVA per la logistica;
   Saltamartini 55.016, recante una norma interpretativa in materia di cedolare secca;
   Borghesi 56.1, che, novellando l'articolo 47 del TUIR, interviene in merito alla disciplina degli utili da partecipazione;
   Zanetti 56.2, concernente la riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto;
   Laffranco 56.01, Andrea Romano 56.012 e De Micheli 56.014, recanti interpretazione autentica in tema di accatastamento di fabbricati rurali;
   Saltamartini 56.02, recante disposizioni relative all'uso dei beni di impresa da parte dei soci/familiari;
   Leone 56.03, volto a ricomprendere anche Poste Italiane Spa tra i soggetti a cui non si applica la ritenuta sulle provvigioni per prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e finanziamento;
   Saltamartini 56.04 e 56.05, recanti disposizioni di semplificazione in materia di comunicazioni e dichiarazioni fiscali;
   Garofalo 56.06, concernente la disciplina fiscale delle aree demaniali portuali;
   Oliaro 56.08, in tema di deducibilità delle sanzioni amministrative pecuniarie;
   Oliaro 56.09, recante la riduzione delle accise sugli olii minerali utilizzati per attività portuali ed interportuali;
   Oliaro 56.010, relativo alle limitazioni all'uso del contante;
   Andrea Romano 56.011 e De Micheli 56.015, modificativi del testo unico bancario relativamente ai soggetti operanti nel settore finanziario;
   Misiani 56.016, volta a esentare dalle imposte di registro e di bollo il contratto di locazione che venga ridotto;
   Pagano 56.017, recante modifiche al testo unico delle leggi doganali;
   Taglialatela 56.018, recante la definizione dei carichi di ruolo pregressi;
   Cenni 56.019, relativo alla facoltà di opzione per le società agricole di determinazione del reddito su base catastale;Pag. 32
   Rughetti 56.020, in tema di divieto di cumulo tra pensione pubblica e altre attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o autonomo in determinate strutture;
   Mariani 56.021, in tema di equilibri di bilancio dei comuni;
   Saltamartini 56.023, 56.024, 56.025 recante disposizioni in materia di semplificazioni in materia di comunicazioni fiscali;
   Piccoli Nardelli 57.2, che dispone l'obbligo di depositare in archivi elettronici istituzionali o di settore predisposti in modo da garantire l'accesso aperto, libero e gratuito delle pubblicazioni che documentano i risultati delle ricerche finanziate per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici;
   Scalfarotto 57.9, volto a prevedere che tutti gli assegni, i premi o i sussidi per fini di studio ovvero le erogazioni assegnate da qualificati enti di ricerca a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere attività di studio, ricerca o specializzazione sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile e quindi non tassati;
   gli identici Mongiello 57.012, Causin 57.09, Palazzotto 57.04 e Pagano 57.02, che sopprimono la disposizione che vieta la commercializzazione del prodotto proveniente dalla pesca a fini scientifici;
   gli identici Causin 57.06, Palazzotto 57.05, Mongiello 57.011 e Pagano 57.01 finalizzati a riservare una quota di risorse, pari ad almeno il 35 per cento, degli stanziamenti previsti nel programma nazionale della pesca alla ricerca cooperativa;
   Centemero 57.03, finalizzato a mantenere fermo a 300 unità l'attuale contingente del personale docente e dirigente scolastico previsto per il sostegno all'autonomia scolastica;
   Rughetti 57.08, che stabilisce che lo Stato addebiti annualmente ai bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome una frazione della spesa per interessi sul debito pubblico pari al rapporto tra il provento delle compartecipazioni regionali al gettito dei tributi erariali e il totale del gettito regionale dei tributi erariali compartecipati;
   Rughetti 57.07, volto a prevede l'invio di una relazione al Parlamento da parte del ministero dell'interno con l'indicazione degli addetti del personale del comparto sicurezza che risulta impiegato in funzioni e servizi ausiliari a sostegno e presidio dei luoghi e delle persone che ricoprono incarichi in organi costituzionali o di rilievo costituzionale;
   Centemero 58.1 e gli identici Centemero 58.2 e Coscia 58.5, in materia di collocamento fuori ruolo di unità di personale scolastico per compiti connessi con l'autonomia scolastica;
   Gli identici Pagano 58.3 e Marzana 58.17, in materia di regime giuridico dei contratti di ricerca a tempo determinato nelle università;
   Malisani 58.6, in materia di incentivo alla mobilità dei docenti universitari;
   Malisani 58.7, in materia di reperimento di risorse per un piano straordinario di reclutamento nelle università;
   Rughetti 58.8 che reca l'esclusione dei policlinici universitari non statali rispetto alla disposizione normativa che riguarda i contratti e gli accordi vigenti nell'esercizio 2012 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera;
   Buonanno 58.10, che istituisce un comparto di contrattazione per il personale contrattualizzato di università, enti di ricerca e istituzioni AFAM;
   Miccoli 58.11 in materia di rideterminazione della pianta organica degli enti di ricerca;
   Sani 58.12 volto a consentire per determinate finalità ed in certi limiti l'assunzione Pag. 33di operai agricoli e florivivaisti da parte del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;
   gli identici Gelmini 58.20 e Centemero 58.31, in materia di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento dei docenti;
   Pagano 58.21, in materia di utilizzo di personale in servizio con contratti a tempo determinato da parte dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
   Lodolini 58.30, in materia di spese per arredi e servizi da parte delle università;
   Piccone 58.01, in materia di conferimento di incarichi di dirigente scolastico;
   Folino 58.02, recante disposizioni transitorie per l'Università della Basilicata;
   Franco Bruno 58.03, in materia di graduatorie ad esaurimento dei docenti;
   Centemero 59.19, volto ad escludere dal computo ai fini del rispetto del patto di stabilità, le somme stanziate dagli enti territoriali per finanziare i primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale, nei quali può essere assolto l'obbligo scolastico;
   Schullian 59.01, in materia di trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale;
   Cimbro 59.03, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 81 del 2009, in materia di limiti numerici relativi agli alunni per la costituzione delle classi nei vari ordini e gradi di scuole;
   Meloni 59.04, recante misure per l'internazionalizzazione delle università e per il sostegno agli studenti Erasmus;
   Coscia 59.06, che stanzia risorse per favorire un'effettiva continuità del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di età;
   Rocchi 59.07, che modifica la disciplina recata dall'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011) in materia di assegnazione dei posti di dirigente scolastico e di dirigente dei servizi generali e amministrativi nelle scuole ed abroga le disposizioni in materia di numero di alunni necessario per l'autonomia scolastica recate dallo stesso articolo 19 e già dichiarate incostituzionali dalla Corte con sentenza 147/2012;
   Blazina 59.08, che modifica l'articolo 425 del D.lgs. 297/1994, in materia di titoli abilitanti per l'insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiana del Friuli Venezia Giulia;
   Pes 59.09, recante l'istituzione di un fondo in materia di dispersione scolastica;
   Coscia 60.1, che modifica l'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010 (legge n. 122 del 2010) in materia di spese per missioni del personale delle università e degli enti di ricerca;
   Coscia 60.2, che modifica l'articolo 1, comma 144, della legge n. 228 del 2012, in materia di spese per gli arredi per i servizi didattici delle università e delle istituzioni AFAM;
   Coscia 60.3, in materia di controlli della Corte dei conti sugli atti posti in essere dalle università e dagli enti di ricerca per conferire incarichi a soggetti esterni, nonché in materia di spese per missioni degli stessi soggetti e per l'acquisto di arredi da parte delle università;
   Ghizzoni 60.4, in materia di incentivazione della mobilità dei docenti universitari;
   Malisani 60.5, in materia di reperimento di risorse per la preselezione di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN);
   Buonanno 60.01, in materia di svolgimento in privato di attività didattica;
   Buonanno 60.02, in materia di attività didattica svolta dai docenti nei centri estivi;Pag. 34
   Giampaolo Galli 60.03, in materia di Scuola superiore dell'economia e delle finanze e Scuola superiore della pubblica amministrazione;
   Nicoletti 60.6, in materia di finanziamento per l'università di Trento a valere sul fondo per il finanziamento ordinario;
   gli identici Gelmini 60.9 e Centemero 60.11, in materia di misura della quota premiale per le università a valere sul fondo per il finanziamento ordinario;
   Zampa 61.24, che prevede criteri per la ripartizione delle risorse ancora disponibili relative ai contributi alle emittenti televisive delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura;
   Centemero 61.31, Covello 61.25 e Palese 61.10, volto ad estendere le agevolazioni relative all'acquisto di gasolio previste per gli autotrasportatori anche alle imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri;
   Ferranti 62.01 che reca disposizioni volte a modificare i criteri di ripartizione del Fondo unico giustizia;
   Dambruoso 62.2 che prevede un programma di smaltimento della giustizia civile, con la trattazione aggiuntiva di procedimenti affidati a magistrati che aderiscono al programma e sono a tal fine remunerati;
   Bonafede 63.7 che aumenta di 400 unità il numero dei posti per il prossimo concorso in magistratura, tra cui dovrebbero essere scelti i magistrati ausiliari;
   Farina 72.06, che introduce un Capo I-bis che disciplina le «Camere arbitrali dell'avvocatura»;
   Farina 73.59, limitatamente al comma aggiuntivo 8-ter, che prevede misure per la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri;
   Molteni da 73.01, 73.02, 73.03, 73.04, 73.05, 73.06 e 73.07 che prevedono disposizioni sia ordinamentali che processuali in materia di giudice di pace (queste ultime volte ad un aumento della competenza civile);
   Gianluca Pini 77.4 che integra la disciplina del procedimento in camera di consiglio nel giudizio penale d'appello;
   Gitti 77.6 che reca una disciplina organica per l'accelerazione dei processi civili, volta a ridefinire termini, organizzazione e forme in numerosi articoli del c.p.c. non interessati dal decreto-legge;
   Moretti 77.11, che riguarda le condizioni per l'esercizio della professione di mediatore;
   Cimbro 77.01, che riguarda la rinnovabilità degli incarichi di giudice di pace;
   Ferranti 78.1, volto ad introdurre nel c.p.c. una nuova disciplina sulla ricerca dei beni da pignorare;
   Gitti 78.3, concernente la responsabilità aggravata della parte soccombente in mala fede nel giudizio civile;
   Sottanelli 80.01, concernente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
   Molteni 81.01 e 81.02 che prevedono una delega al Governo per la riforma della magistratura onoraria;
   Molteni 81.03 che modifica la legge n. 374 del 1991 prevedendo modifiche sulla durata in carica dei giudici di pace;
   Molteni 81.04 che disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni risultanti dai predetti emendamenti 81.01, 81.02 e 81.03;
   Covello 82.01 limitatamente alla lettera e), che aggiunge un articolo 82-bis di modifica dell'articolo 67 della legge fallimentare relativo agli effetti del fallimento;
   Covello 82.02, che aggiunge un articolo 67-ter alla della legge fallimentare, per estendere anche al fallimento specifici benefici previsti dalla disciplina del concordato preventivo;
   Covello 82.03 che introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica Pag. 35131/1986 volto a rendere soggetto solo a registrazione a tassa fissa le omologazioni del concordato preventivo che le relative operazioni di finanziamento bancario;
   gli articoli aggiuntivi De Micheli 82.04, 82.05 Gelmini 82.08 e 82.09 Abrignani 82.011 e 82.012 che sopprimono l'articolo 233 della legge fallimentare aggiungendo un articolo 82-bis che derubrica ad illecito amministrativo il reato di mercato di voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori;
   De Micheli 82.06 e Gelmini 82.07 che aggiungono un articolo 82-bis intervenendo in materia di riduzione dei termini nella revocatoria fallimentare;
   Abrignani 82.013 aggiunge un articolo 82-bis intervenendo in materia di riduzione dei termini nella revocatoria fallimentare;
   Tino Iannuzzi 82.3, Grimoldi 82.4, Abrignani 82.5 e 82.7, Bonafede 82.12, Palese 82.20, Gelmini 82.21 e 82.23, Pili 82.25, Giampaolo Galli 82.27, Vignali 82.28, limitatamente alla lett. c), Vignali 82.29, Giampaolo Galli 82.26, limitatamente alla lettera g), De Micheli 82.31 e 82.33, D'Ambrosio 82.36, Bonifazi 82.010, i quali, pur intervenendo sulla disciplina del concordato preventivo, non riguardano la domanda di concordato, previsto dall'articolo 82 del decreto-legge;
   D'Ambruoso 83.3 che sostituisce l'articolo 83 con una nuova disciplina in materia di spese degli uffici giudiziari;
   Abrignani 83.01 che aggiunge un articolo volto ad introdurre nel Codice delle assicurazioni private una nuova disciplina del contenzioso in materia di sinistri stradali;
   La Russa 83.02 che aggiunge un articolo che prevede l'istituzione e il funzionamento delle Camere arbitrali dell'Avvocatura;
   Molteni 84.01, concernente il riconoscimento del servizio prestato dai magistrati onorari;
   Molteni 84.02, concernente l'applicazione dei magistrati onorari presso le corti d'appello;
   Molteni 84.03, relativo al riparto territoriale dei magistrati onorari;
   Gianluca Pini 84.04, recante interpretazione autentica di alcune disposizioni relative alla prevenzione e alla repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche;
   Milanato 84.06, volto a modificare la disciplina civilistica del patto di famiglia;
   Venittelli 84.07, concernente la semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili;
   Fucci 84.08, volto ad introdurre modifiche nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in materia di semplificazioni delle modalità di gestione del contenzioso;
   Molteni 85.01 concernente l'esonero dal contributo unificato per l'opposizione alle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada;

  Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 21.25.

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