CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 luglio 2013
52.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 19

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.

  La seduta comincia alle 8.50.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 luglio 2013.

  Mario TULLO (PD), relatore, segnala l'opportunità di un breve rinvio della seduta, volto a consentire di definire alcune questioni ancora aperte contenute nella propria proposta di parere, che, attraverso l'inserimento di condizioni e osservazioni, intende fornire un effettivo contributo al miglioramento del testo del decreto-legge.

  Michele Pompeo META, presidente, in considerazione della richiesta del relatore e del particolare rilievo che, proprio sulla base di quanto indicato dai presidenti delle Commissioni I e V, potranno assumere i pareri approvati dalle Commissioni di settore, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 9, è ripresa alle 9.30.

  Mario TULLO (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che illustra (vedi allegato 1).

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che il gruppo Movimento 5 stelle ha Pag. 20presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2).

  Ivan CATALANO (M5S), fa presente che il decreto-legge interviene a disciplinare una pluralità di ambiti materiali, che difficilmente possono considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte costituzionale, da ultimo, con la sentenza n. 22 del 2012, necessario affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario. Pur comprendendo le ragioni economiche, politiche e sociali che inducono il Governo ad intervenire con un solo provvedimento su molteplici settori, anche allo scopo di fornire ai cittadini risposte da tempo attese, sottolinea come tali esigenze confliggano con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza.
  In primo luogo, riguardo alle disposizioni in materia di Agenda digitale, osserva che, se da un lato il decreto-legge n. 69 tenta di fare ordine in materia, in generale si registra, al momento, un generale fallimento degli obiettivi prefissi, dal momento che risultano da emanare ancora numerosi decreti attuativi e c’è una grande confusione nella governance dell'Agenzia digitale, rispetto alla quale sottolinea l'assenza dello statuto. Al riguardo ricorda che il decreto-legge del fare aggiunge un altro componente al tavolo della cabina di regia, nella figura del Presidente del Consiglio, che la presiede, e istituisce altre due figure, un tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana, organismo consultivo composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle Università, ma non della società civile e un'apposita «struttura di missione», diretta da un commissario di Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale, cui è assegnato un ruolo di supervisione. Giudica poco chiara l'utilità di questa nuova figura, considerando già l'esistenza di un direttore dell'Agenzia digitale che non appare adatto al ruolo cui è preposto. Giudica, pertanto, l'istituzione di nuove figure e i nuovi assetti da raggiungere premesse per un nuovo, assai prevedibile, stallo. Ricorda, infatti, che negli ultimi vent'anni, dal 1993 al 2012, c’è stato un «Governo-Penelope», che ha cambiato quattro volte nome e competenze dell'Autorità incaricata di occuparsi del digitale, da AIPA, a CNIPA, per passare a DigitPA e infine Agenzia per l'Italia digitale e che adesso, ancor prima che l'Agenzia sia diventata operativa, non avendo ancora uno statuto, istituisce un Commissario, senza poteri di emanazione di decreti, incaricato dell'attuazione dell'Agenda digitale che presidierà un tavolo costituito da esperti e imprese. In conclusione, osserva che le disposizioni relative all'Agenda digitale non risultano innovative, ma cercano di portare ordine nel disordine e nell'inefficienza consolidata nell'ultimo anno. In considerazione del forte ritardo registratosi nell'attuazione dell'Agenda digitale, propone che il Commissario faccia una relazione alle Commissioni parlamentari competenti ogni 3 mesi sullo stato di avanzamento dell'Agenda digitale.
  Riguardo all'articolo 10, esprime apprezzamento per il superamento delle disposizioni recate nel decreto-legge cosiddetto «Pisanu», in contrasto con la normativa europea, e sottolinea l'apprezzabile elemento di semplificazione in materia di obblighi di identificazione che intende sostituire l'identificazione personale dell'utilizzatore dei sistemi wi-fi con un sistema di registrazione degli indirizzi mac address. Propone in ogni caso di eliminare questo vincolo, giudicando opportuno che le regole tecniche siano meglio precisate in provvedimenti non di rango primario, ovvero in apposite linee guida.
  Riguardo all'articolo 14, fa presente che esso viene modificato, eliminando il vincolo di richiesta della casella di posta elettronica certificata governativa contestualmente al rilascio del documento digitale, in modo tale da permettere al cittadino di poter richiedere sempre la casella.
  Quanto all'articolo 18, ricorda che esso destina 100 milioni di euro per l'anno 2014 per la realizzazione del primo Programma Pag. 21«6000 Campanili» esclusivamente ad interventi infrastrutturali di adeguamento e ristrutturazione di edifici pubblici e non per la costruzione ex novo di questi ultimi. In ordine all'articolo 19, propone che esso venga stralciato dal provvedimento in esame, soprattutto in relazione alla disposizioni di cui al comma 3 lettera a), in quanto non sono esplicitate le opere infrastrutturali che beneficeranno della defiscalizzazione.
  Riguardo alle disposizioni in materia portuale, osserva che l'articolo 22 reca le disposizioni amministrative necessarie ad ottenere autorizzazioni al dragaggio dei porti, abolendo l'obbligo di subordinare gli interventi già previsti nei piani regolatori portuali al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale. Nell'esprimere, anche a nome del proprio gruppo, la contrarietà a questo tipo di semplificazioni, ricorda che l'articolo citato consente la reimmissione nei siti idrici di provenienza ovvero l'utilizzazione per il rifacimento degli arenili anche dei materiali dei dragaggi che non presentino, come invece ora richiesto, caratteristiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo, cosa che ritiene un vero e proprio scempio ambientale.
  Quanto all'articolo 23, che interviene e modifica i criteri per l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 20 per cento dei proventi derivanti dalle attività di noleggio occasionale, osserva che in precedenza tale imposta era prevista solo per i proventi derivanti dal noleggio superiori a 30.000 euro, mentre il comma 1 dell'articolo 23, nel sostituire il criterio patrimoniale con un criterio temporale, fissa un limite non superiore ai 40 giorni, estendendo lo sgravio fiscale anche alle barche di lusso. Quanto al comma 2, esso ridimensiona la tassa, in visione di una crisi del sistema portuale che non si può ignorare, ma allo stesso tempo non attribuisce consistenti vantaggi, così come previsto dal testo del decreto, ai possessori di barche fino ai 20 metri.
  Sottolinea inoltre che tale decreto prevede procedimenti normativi che con cui vengono superate le funzioni della mai nata Autorità di regolamentazione dei trasporti. Evidenzia che tale Autorità, istituita dall'articolo 37 del decreto legge n. 201 del 2011, si vede esautorata dalle sue funzioni volte alla definizione di canoni e tariffe, dal momento che l'articolo 24, al comma 1, lettera a), modifica l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che ha dato attuazione nel nostro ordinamento alle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria e che disciplina i canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria. Ricorda che il citato articolo 17, prima della modifica recata dal decreto-legge, definiva, in particolare, la procedura per la determinazione del canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale prevedendo che, ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, il canone fosse stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita una motivata relazione da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, vale a dire Rfi Spa, previo parere del Cipe e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai servizi di loro competenza. Rileva che, per effetto della modifica apportata dal decreto-legge, viene invece attribuito al ministero delle infrastrutture e dei trasporti il pieno potere di approvare una proposta di canone proveniente direttamente dal gestore, cosa che giudica del tutto sconveniente e che non garantisce l'equità. Ritiene che il recepimento delle direttive deve essere perfezionato attraverso la creazione di questo organismo di regolamentazione, che è per sua natura neutrale ed indipendente, a differenza di Rfi SpA, società del Gruppo Ferrovie dello Stato interamente controllata da Ferrovie dello stato italiane Spa, a sua volta interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle finanze. Ritiene, pertanto, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non possa ritenersi del tutto indipendente dal gestore Pag. 22dell'infrastruttura, vale a dire RFI Spa. Giudica, in conclusione, tale modifica contraria allo spirito delle direttive europee e in contrasto con le disposizioni vigenti riguardanti le autorità di regolamentazione dei trasporti.
  Osserva, inoltre, che andrebbe riformulato l'articolo 25 del decreto-legge, affinché la struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, istituita presso il ministero e dimenticata, venga eliminata facendo assorbire all'Autorità per la regolazione nei trasporti le poche funzioni rimaste in capo alla citata struttura, e reimpiegando il personale a sua disposizione nel rispetto della normativa vigente.
  Pur apprezzando le intenzioni del Governo di voler sbloccare i cantieri e rendere tempestivi l'avvio e la prosecuzione di opere infrastrutturali importanti, tuttavia non concorda sul metodo adottato e su una selezione dei progetti che venga esclusivamente gestita dall'alto. Fa presente, infatti, che con l'articolo 18 sono stati stanziati fondi pari a 2.069 milioni di euro, che sono tuttavia quasi del tutto impegnati su progetti già individuati a priori. Inoltre, con l'articolo 27, si mette a punto lo strumento di approvazione unica del progetto preliminare che è, in pratica, uno strumento di forza nelle mani del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede che il progetto venga approvato dal Cipe solo in fase preliminare, mentre lo stesso Ministro può approvare con decreto un progetto definitivo sul quale gli enti locali non hanno strumenti altrettanto forti per opporsi. In definitiva, a suo giudizio, le misure contenute nel decreto-legge fanno scivolare la gestione delle opere infrastrutturali sempre più verso una conduzione centralizzata delle decisioni rischiando di far saltare quasi del tutto la condivisione delle opere a livello territoriale e di alzare la conflittualità sociale nonché il contenzioso tra organi dello Stato.
  Giudica inoltre necessaria la soppressione dei commi 4 e 10 dell'articolo 18, cosiddetto «sbocca cantieri», che prevedono il finanziamento del corridoio tirrenico meridionale A12, opera ritenuta inutile da diversi gruppi ambientali e dai comitati locali, e ulteriori finanziamenti per l'ANAS. Preannuncia inoltre emendamenti volti a riformulare il comma 7, per vincolare la discrezionalità nell'utilizzo degli investimenti.
  Per tali ragioni, anche a norme del proprio gruppo, presenta una proposta di parere contrario sul provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

  Paolo Nicolò ROMANO (M5S) stigmatizza in primo luogo la decisione di rinviare ad oggi la discussione, già prevista nel calendario dei lavori per la giornata di ieri, del provvedimento in esame, che costituisce uno degli interventi più importanti del Governo in carica, malgrado i numerosi profili di interesse della Commissione su cui era opportuno dibattere. Ritiene che tale modo di procedere svilisca il ruolo della Commissione, chiamata a svolgere una importante funzione di analisi ed istruttoria dei provvedimenti legislativi, in particolare di quelli di origine governativa, a salvaguardia e garanzia dei principi democratici alla base dei processi decisionali della Repubblica. Giudica, quindi, la decisione presa ieri particolarmente grave in ragione della rilevanza del provvedimento e delle questioni delicate in esso contenute, relative alle infrastrutture materiali ed immateriali, ai trasporti e alle telecomunicazioni. Ritiene, inoltre, che la possibilità che i contenuti della proposta di legge in materia di pagamento delle sanzioni per violazioni del codice della strada confluiscano all'interno del decreto-legge, per quanto in parte condivisibile, rappresenti non un successo, come sottolineato ieri dal presidente, bensì una doppia umiliazione per la Commissione trasporti, essendo la dimostrazione che il Parlamento ha bisogno del Governo per legiferare. Ritenendo che la Commissione si sia venduta non per 30 denari ma per il 30 per cento, auspica che situazioni di tale natura non si verifichino più in futuro. Pag. 23In merito alle disposizioni del decreto-legge in esame, sottolinea, in relazione alle competenze della Commissione, gli articoli 10 e 25, che a suo giudizio presentano delle criticità, innanzitutto di tipo interpretativo, che esigono a suo giudizio una correzione in sede di conversione del decreto-legge. Nel sottolineare che tali criticità, in relazione all'articolo 10 sono in parte già state evidenziate nella relazione introduttiva, esprime la propria sorpresa in merito al fatto che poco è stato rilevato dal relatore in relazione all'articolo 25, che pur non essendo di stretta competenza della Commissione, concerne argomenti di grande interesse per la Commissione medesima. In merito all'articolo 10 osserva che l'obbligo di identificazione personale per gli utilizzatori di servizi wi-fi non esiste più dal 2010 e che dal 1o gennaio 2012 non è più in vigore neanche l'obbligo della licenza dei questori per gli esercenti che svolgono l'attività di offerta di accesso ad Internet, i cosiddetti Internet point. Ritiene, pertanto, che tali disposizioni rechino un aggravio del quadro regolatorio attuale.
  In merito all'articolo 25, ricorda che esso interviene sulla continuità dell'attività di vigilanza sulle concessioni autostradali, attraverso norme che dovrebbero porre fine ai numerosi problemi sorti dalla nuova articolazione delle competenze in materia autostradale, conseguenti alle ultime e frettolose modifiche normative, che hanno tolto all'ANAS, dal 1o ottobre 2012, le attività di istruttoria e di proposta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze per le nuove concessioni autostradali. Osserva, tuttavia, che tali modifiche normative hanno lasciato irrisolta una molteplicità di aspetti tra i quali le modalità per il subentro del Ministero ad ANAS nei contratti relativi a beni e servizi strumentali di pertinenza dell'Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali (IVCA) e l'individuazione delle risorse finanziarie che dovrebbero essere versate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per provvedere agli oneri di funzionamento della predetta Struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali (SVCA).
  Giudica pertanto opportuno intervenire sul comma 1 dell'articolo 25 in modo tale che sia le funzioni che le risorse umane, finanziare e strumentali della Struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali (SVCA), attualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, siano trasferiti alla nuova Authority dei trasporti. Auspica quindi che la Commissione esprima un parere contrario sul provvedimento in esame.

  Stefano QUARANTA (SEL), nell'osservare che il decreto-legge reca disposizioni a suo parere inadeguate, con particolare riguardo agli articoli relativi all'Agenda digitale, osserva che il coordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri non è a suo giudizio funzionale, l'articolo 18 è a suo parere incompleto su molti aspetti e l'articolo 25 è del tutto inadeguato, soprattutto sotto il profilo delle risorse finanziarie, in relazione alle esigenze del trasporto pubblico locale. Nel giudicare favorevolmente le misure recate dall'articolo 14 e quelle che intervengono in ambito portuale, e nel condividere alcune condizioni e osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla suddetta proposta di parere.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) con riferimento alla proposta di parere del relatore, osserva che il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge suscita forti perplessità che non risultano superate neppure dalla riformulazione proposta dal relatore, la quale, in ogni caso, necessiterebbe di opportune verifiche tecniche. Propone pertanto di sopprimere il citato comma 1. Osserva altresì che sarebbe opportuno verificare l'effettiva necessità delle previsioni recate dal comma 2-ter dell'articolo 10, introdotto dalla proposta di parere del relatore, tenuto conto anche del fatto che la deroga all'articolo 25 del codice delle comunicazione elettroniche, anche per le pubbliche amministrazioni, è Pag. 24espressamente prevista dal comma 2-bis della medesima proposta di parere.

  Mario TULLO (PD), relatore, concorda sull'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge. Per quanto concerne il comma 2-ter della propria proposta di parere, che risulta di conseguenza numerato come comma 2-bis, ritiene che possa essere soppresso il riferimento all'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche. Riformula pertanto in tal senso la propria proposta di parere (vedi allegato 3).

  Diego DE LORENZIS (M5S) chiede al relatore delucidazioni in ordine alla condizione di cui al punto 6) della proposta di parere del relatore, che interviene sull'articolo 23 del decreto-legge, relativo alla nautica da diporto.

  Mario TULLO (PD), relatore, nel ricordare che l'articolo 23 del decreto legge interviene in materia di noleggio occasionale di unità da diporto, consentendo l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 20 per cento, a richiesta del percipiente, dei proventi derivanti dalle attività di noleggio occasionale di durata complessiva non superiore a 40 giorni, ritiene opportuno portare a 42 giorni tale limite temporale, procedendosi, in genere, a noleggi di durata settimanale.

  Michele Pompeo META, presidente, prima di procedere alla votazione delle proposte di parere, ritiene doveroso sottolineare il ruolo svolto dalla Commissione, che ha predisposto un'ampia e articolata proposta di parere, a seguito di un confronto serrato e approfondito con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sul merito degli interventi contenuti nel decreto-legge che afferiscono agli ambiti di propria competenza. Per tale ragione esprime la propria soddisfazione, in quanto ritiene che il parere che la Commissione si accinge ad approvare permetta effettivamente di migliorare, su questioni rilevanti e delicate, il testo del decreto-legge adottato dal Governo, facendo tesoro del lavoro svolto su tali temi fin dall'avvio della legislatura e anche nella legislatura precedente. Richiama in particolare le misure attinenti alla disciplina dei porti e alla logistica, che, senza comportare oneri per la finanza pubblica, contribuiscono allo sviluppo e al rilancio dell'economia del Paese, vale a dire alle finalità espressamente perseguite con l'adozione del decreto-legge in esame. Altrettanto meritevoli di essere citate sono le proposte volte a garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada. Ricorda, in proposito, che l'elusione relativa al pagamento di tali sanzioni raggiunge livelli molto elevati, come ad esempio nel caso della città di Roma, dove risulta pari all'80 per cento, con conseguenze molto pesanti sui bilanci dei comuni. Per questo respinge risolutamente le valutazioni del collega Romano e del gruppo Movimento 5 stelle, che hanno definito una forzatura il tentativo di inserire all'interno del decreto-legge i contenuti della proposta di legge relativa al pagamento in misura ridotta delle sanzioni. Sottolinea che, anche attraverso la dialettica che si è sviluppata in Commissione, la proposta di emendamento a propria firma è stata riformulata per accogliere le principali istanze di modifica avanzate proprio dal gruppo Movimento 5 stelle, in modo da pervenire alla formulazione di un testo condiviso. Ritiene piuttosto che tale tentativo e, più in generale, tutte le proposte contenute nel parere che sarà approvato dalla Commissione, siano un contributo importante, che proviene dagli organi parlamentari, per dare risposta in tempi rapidi alle effettive esigenze del Paese, tenendo conto realisticamente delle condizioni in cui si svolge l'attività parlamentare. In conclusione, proprio con riferimento alle condizioni date, ribadisce la propria soddisfazione per il lavoro che la Commissione è riuscita a svolgere.
  Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, come riformulata, avvertendo che, in caso di approvazione, risulta preclusa la proposta alternativa di parere.

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  La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore, come riformulata (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 10.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

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