CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 luglio 2013
49.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 47

COMITATO RISTRETTO

  Giovedì 4 luglio 2013.

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.55 alle 14.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 4 luglio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che, sulla base delle indicazioni pervenute dalle Presidenze delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, appare preferibile che le Commissioni competenti in sede consultiva sul provvedimento esprimano il loro parere sul testo originario, al fine di poter meglio incidere sull'attività emendativa, necessariamente molto laboriosa, che le predette Commissioni riunite svolgeranno sul testo.
  In tale prospettiva l'esame del provvedimento sarà avviato nella seduta odierna, per concludersi nella seduta di martedì 9 luglio prossimo.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio, il disegno di legge C. 1248, di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.Pag. 48
  Il decreto-legge si compone di 86 articoli, i quali spaziano su un ambito molto vario di materie, unificate dall'obiettivo di sostenere il tessuto economico nazionale, nel quadro delle raccomandazioni presentate il 29 maggio scorso dalla Commissione europea sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia.
  In linea generale evidenzia come il provvedimento persegua finalità condivisibili, ad esempio apportando correzioni a disposizioni già oggetto di precedenti interventi legislativi, quali la disciplina relativa alla tassa sulle unità da diporto, ovvero completando processi di semplificazione avviati in precedenza, attraverso l'abrogazione del modello 770 mensile, nonché uniformando le norme recanti proroga dei termini in materia di riscossione dei tributi.
  Per quanto riguarda i contenuti del decreto-legge rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala innanzitutto l'articolo 1, il quale, al fine di migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, contiene disposizioni non immediatamente applicative, demandando ad un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di misure volte ad ampliare le possibilità di accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e a limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione.
  La norma specifica che il predetto decreto ministeriale, cui è demandata la definizione delle disposizioni operative, deve essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
  La prima finalità, ossia quella di ampliare la platea di imprese potenziali beneficiarie del Fondo, individuata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), viene specificata attraverso l'esplicitazione di alcuni criteri direttivi, recati dai numeri da 1 a 4 della medesima lettera a).
  Il primo criterio è l'aggiornamento delle regole d'accesso, con riferimento alla valutazione delle imprese ammesse e alla misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, da effettuarsi in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, al fine di non pregiudicare l'accesso al Fondo ad imprese che, pur scontando inevitabili difficoltà a seguito del contesto economico svantaggioso, restano comunque vitali e presentano reali prospettive di sviluppo.
  Il secondo criterio, più specifico, è volto ad innalzare dall'attuale settanta per cento fino all'ottanta per cento dell'importo dell'operazione, la misura massima di copertura del Fondo per le operazioni di anticipazione di credito verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni e per le operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa, aventi durata non inferiore a 36 mesi.
  Il terzo criterio è volto a potenziare l'efficacia degli interventi del Fondo tramite la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste, in particolare attraverso lo sfruttamento delle tecnologie digitali.
  Il quarto e ultimo criterio consiste nella previsione di misure atte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle imprese destinatarie.
  La seconda finalità, individuata nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, è quella di limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, prevedendo l'individuazione di misure volte ad escludere l'accesso al Fondo per operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori.
  Il comma 2, con riferimento all'approvazione delle condizioni di ammissibilità per l'accesso al Fondo adottate dal Comitato di gestione dello stesso, ribadisce la competenza del Ministro dello sviluppo economico (aggiornandone la denominazione). L'elemento innovativo della norma consiste nella sostituzione del parere del Pag. 49Ministro dell'agricoltura, attualmente previsto, con quello del Ministro dell'Economia e delle finanze.
  Il comma 3 abroga il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 185 del 2008, che prevedeva la riserva del 30 per cento dell'importo di rifinanziamento del Fondo di garanzia agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi.
  Il comma 4 sopprime l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale prevede che una quota non inferiore all'80 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a 500.000 euro d'importo massimo garantito per singola impresa.
  Il comma 5, attraverso l'abrogazione della comma 10-sexies dell'articolo 36 del decreto legge n. 179 del 2012 esclude l'estensione della garanzia del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese anche alle grandi imprese, limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione della Cassa depositi e prestiti, correggendo conseguentemente anche l'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, nella parte in cui consentiva la concessione della garanzia del Fondo ai finanziamenti erogati alle grandi imprese erogati con la partecipazione della Cassa depositi e prestiti.
  L'articolo 2 introduce un meccanismo incentivante per le piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti per l'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo.
  In particolare, il comma 2 prevede innanzitutto, in forza delle norme di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 5 del 2009, che consentono l'utilizzo delle risorse rivenienti dal risparmio postale e attribuite a Cassa depositi e prestiti S.p.A. per iniziative a favore delle piccole e medie imprese attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, l'intervento della gestione separata della stessa Cassa, presso la quale viene costituito un plafond che sarà utilizzato dalla medesima Cassa per fornire, fino al 31 dicembre 2016, provvista dalle banche per la concessione di finanziamenti alle imprese che intendono effettuare investimenti per rinnovare i propri macchinari.
  In base al comma 3 tali finanziamenti bancari, i quali possono coprire fino all'intero costo dell'investimento, avranno durata non superiore a cinque anni e saranno erogati fino ad un massimo di 2 milioni di euro per impresa, anche frazionato in più iniziative.
  Ai sensi del comma 7 i finanziamenti sono erogati dalle banche che aderiscono alla convenzione da stipulare tra il Ministero dello sviluppo economico (sentito il Ministero dell'economia e delle finanze), Cassa depositi e prestiti S.p.A. e ABI. A tale convenzione è rimessa altresì la disciplina di dettaglio, per quanto attiene, in particolare, alle modalità operative per la concessione dei finanziamenti agevolati, dei contratti tipo di finanziamento e cessione del credito, incluse le attività di monitoraggio e di rendicontazione svolte dalle banche.
  Il comma 4 contempla un secondo meccanismo di sostegno, costituito dall'erogazione di un contributo statale alle imprese che accedono ai predetti finanziamenti bancari per coprire parte degli interessi. Il contributo è calcolato in rapporto agli interessi sui finanziamenti bancari, rimettendo ad un decreto dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della misura massima del contributo nonché la definizione delle condizioni di accesso e le modalità di funzionamento.
  Tali contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.
  Per quanto riguarda le dimensioni finanziarie degli interventi, il primo periodo del comma 8 fissa in 2,5 miliardi di euro, eventualmente incrementabili fino a 5 miliardi di euro, sulla base del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti e nei Pag. 50limiti delle risorse disponibili o delle necessarie coperture, l'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1.
  Per quanto riguarda l'erogazione dei contributi di cui al comma 4, il secondo periodo del comma autorizza invece la spesa di: 7, 5 milioni di euro per il 2014; 21 milioni di euro per il 2015; 35 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019; 17 milioni di euro per l'anno 2020; 6 milioni di euro per l'anno 2021.
  Il comma 6 prevede la possibilità che i finanziamenti previsti dall'articolo, fino all'80 per cento del loro ammontare, siano assistiti dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, a valere sulle risorse finanziarie già disponibili nel Fondo stesso. La norma demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle modalità priorità di accesso e delle modalità di concessione della garanzia.
  L'articolo 5 reca una serie di interventi che impattano sui prezzi dell'energia elettrica, estendendo l'applicazione dell'addizionale IRES che è in parte destinata alla riduzione degli oneri generali di sistema, riducendo le tariffe incentivanti CIP 6 per le fonti rinnovabili e assimilate, nonché disponendo il blocco di una maggiorazione degli incentivi all'elettricità prodotta da biocombustibili liquidi.
  In particolare, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 1 modifica l'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale ha introdotto un'addizionale all'IRES (cosiddetta Robin Hood Tax) nei confronti delle società che operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore dell'energia elettrica. L'aliquota dell'addizionale, fissata in origine al 5,5 per cento e successivamente elevata al 6,5 per cento, è stata ulteriormente innalzata al 10,5 per cento per i periodi di imposta dal 2011 al 2013. È stata inoltre ampliata la platea di soggetti passivi cui si applica tale addizionale, estesa – tra l'altro – anche alle imprese operanti nel trasporto e distribuzione del gas naturale.
  Rammenta, inoltre, che la legge n. 7 del 2009 (recante ratifica del Trattato Italia-Libia) ha introdotto un'ulteriore addizionale IRES del 4 per cento per le imprese operanti nel settore degli idrocarburi aventi determinati requisiti, tra cui una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro.
  In tale contesto la modifica recata dal comma 1 estende l'applicazione della predetta maggiorazione alle aziende con un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro (riducendo tale limite, stabilito in 10 milioni dalla normativa previgente) e che abbiano un reddito imponibile superiore a 300.000 (riducendo anche in questo caso tale limite, stabilito in 1 milione di euro dalla normativa previgente).
  Il comma 2 destina le risorse derivanti dall'estensione della Robin Hood tax alla riduzione della componente A2 della bolletta elettrica (la quale copre i costi per lo smantellamento delle centrali nucleari e la chiusura del ciclo del combustibile), una volta sottratte la quota da utilizzare per la copertura finanziaria disposta dall'articolo 61 del decreto-legge. Le modalità attuative sono affidate ad un decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  L'articolo 6, comma 1, fissa, per il periodo 1o agosto 2013-31 dicembre 2015, la misura dell'accisa applicabile al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nella misura ridotta di 25 euro per mille litri, nel caso che gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.
  In merito alla formulazione della disposizione rileva la necessità di correggere la dizione «l'accisa al livello di imposizione», la quale appare frutto di un refuso.
  Inoltre segnala l'opportunità di chiarire in che modo si intenda attuare la condizione Pag. 51secondo cui i soggetti beneficiari della riduzione dell'aliquota devono obbligarsi a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali, la quale costituisce requisito per ottenere il beneficio fiscale.
  Trattandosi di una forma agevolativa, il comma 2 ribadisce che, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008, il livello di accisa da corrispondere all'Unione non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo venga modificato, l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative a tale misura è comunicata alla Commissione europea.
  Il comma 3 reca la quantificazione dell'onere determinato dall'accisa agevolata per le coltivazioni in serra, indicandolo complessivamente in 14,4 milioni di euro per il 2013 e in 34,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2015. Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002.
  In merito alla formulazione della disposizione, rileva la necessità di eliminare il richiamo, tra le norme onerose, al comma 2, il quale non sembra determinare oneri per la finanza pubblica.
  Il comma 4 demanda la relativa disciplina applicativa ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
  In merito alla formulazione di tale norma segnala l'opportunità di valutare se, trattandosi di agevolazioni fiscali, non sia preferibile che il decreto sia emanato dal Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  L'articolo 11, comma 1, primo periodo, estende anche al periodo d'imposta 2014 i crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), nel limite massimo di spesa di 45 milioni.
  Al riguardo ricorda che le citate disposizioni della legge finanziaria per il 2008 hanno riconosciuto, in primo luogo, un credito d'imposta ai soggetti passivi IRES e ai titolari di reddito di impresa a fini IRPEF, che non appartengono alla filiera del settore cinematografico ed audiovisivo, nella misura del 40 per cento degli apporti in denaro effettuati per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, entro il limite massimo di 1 milione di euro.
  Inoltre, per le imprese interne alla filiera del cinema sono riconosciuti, ai fini delle imposte sui redditi, crediti d'imposta differenziati in varie percentuali e con determinati limiti massimi, a seconda che si tratti di imprese di produzione cinematografica, di imprese di distribuzione cinematografica ovvero di imprese di esercizio cinematografico.
  È altresì riconosciuto un credito d'imposta per spese relative a manodopera italiana, per i costi di produzione sostenuti dalle imprese di produzione esecutiva e di post-produzione nazionali.
  Il secondo periodo della disposizione prevede l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate con cui sono dettati termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta, nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al precedente periodo.
  L'articolo 12 modifica l'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, autorizzando la spesa di 6 milioni di euro (in luogo dei 3 milioni precedentemente stanziati, da ultimo, dalla legge di stabilità 2013) per l'apporto al capitale sociale della Società di gestione del risparmio per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti locali e dello Stato attraverso la gestione di un sistema integrato di fondi immobiliari chiusi, per l'anno 2013, a valere sulla riduzione dell'autorizzazione Pag. 52di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge di stabilità 2013, relativa al fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari.
  L'articolo 19, comma 3, modifica la disciplina degli incentivi fiscali per la realizzazione di nuove infrastrutture, riducendo da 500 a 200 milioni di euro il valore dell'opera al di sopra del quale viene concesso l'incentivo.
  Al riguardo ricorda che attualmente il legislatore ha previsto alcune modalità di sostegno alla realizzazione di nuove opere, le cui procedure sembrano essere sostanzialmente analoghe:
   in via sperimentale, un credito d'imposta per nuove opere di importo superiore a 500 milioni di euro, spettante per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro con contratti di partenariato pubblico privato (PPP) a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera stessa;
   l'esenzione dal pagamento del canone di concessione, sempre per nuove opere di importo superiore a 500 milioni di euro, cumulabile con la misura precedente;
   la «defiscalizzazione» delle nuove opere incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente, consistente nella possibilità di compensare le imposte con quanto dovuto dalla PA a titolo di contributo pubblico a fondo perduto;
   la tassazione agevolata dei cosiddetti project bond, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento sulle emissioni obbligazionarie effettuate nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 da parte delle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità.

  In tale contesto la lettera a) del comma 3 – sostituendo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge n. 179 del 2012 – riduce da 500 a 200 milioni di euro il valore dell'opera infrastrutturale al di sopra del quale viene concesso il credito d'imposta in caso di realizzazione mediante contratti di partenariato pubblico-privato.
  Inoltre viene introdotto un nuovo requisito per la fruizione del beneficio, consistente nella rilevanza strategica nazionale dell'opera, e viene prorogato di un anno il limite temporale per l'approvazione della progettazione definitiva (dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016).
  La lettera c) del comma 3 – attraverso la sostituzione del comma 2-ter del già citato articolo 33 del decreto-legge n. 179 – riconosce al soggetto titolare del contratto per la realizzazione di opere infrastrutturali contratti di partenariato pubblico privato (PPP), l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario. Rispetto alla versione previgente viene introdotto il nuovo requisito della rilevanza strategica nazionale dell'opera, si riduce da 500 a 200 milioni l'importo dell'opera, si stabilisce che l'esenzione di applica alle opere la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016 e viene inoltre eliminato il requisito dell'inserimento in piani o programmi di amministrazioni pubbliche.
  La lettera d) aggiunge un periodo al comma 2-quater del più volte richiamato articolo 33 del decreto-legge n. 179, al fine di rendere le misure sopra descritte alternative a quelle previste dall'articolo 18 della legge n. 183 del 2011.
  Al riguardo rammenta che la previsione del citato articolo 18 ha introdotto alcune misure agevolative per favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato, con l'obiettivo di azzerare il contributo pubblico a fondo perduto. Si tratta, in dettaglio:
   della compensazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP generate durante il periodo di concessione con il predetto contributo a fondo perduto;Pag. 53
   della compensazione dell'imposta sul valore aggiunto con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nonché, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25 per cento dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento;
   del riconoscimento al concessionario dell'ammontare del canone di concessione, come contributo in conto esercizio.

  Resta invece confermata la cumulabilità dell'esenzione dal canone di concessione con il credito d'imposta previsto dal comma 1 del medesimo articolo 33.
  La novella introdotta dalla lettera d) prevede quindi che le misure siano riconosciute in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
  Il comma 4 dell'articolo 19 modifica l'articolo 18 della citata legge n. 183 del 2011, demandando ad una delibera CIPE la definizione di tutte le disposizioni attuative della norma.
  Il comma 5 interviene sulla citata disciplina fiscale dei project bond, introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2012 per le obbligazioni emesse nei tre anni successivi al 26 giugno 2012. Tale disciplina, in sintesi, prevede: l'assoggettamento degli interessi prodotti dai project bond all'aliquota d'imposta prevista per i titoli di Stato (12,5 per cento ); un regime di favore per quanto riguarda la deducibilità degli interessi passivi; un regime agevolato, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, per le garanzie (e le operazioni ad esse correlate) rilasciate in relazione all'emissione di project bond.
  In tale contesto il comma 5 a rendere permanenti le agevolazioni in materia di deducibilità degli interessi passivi e il regime agevolato, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, per le garanzie (e le operazioni ad esse correlate) rilasciate in relazione all'emissione dei project bond, mentre continua ad applicarsi alle sole obbligazioni emesse nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 l'aliquota ridotta del 12,5 per cento.
  L'articolo 22, comma 2, conferma, rendendola generalizzata e strutturale, l'autonomia delle autorità portuali in ordine all'aumento o alla diminuzione delle tasse sulle merci e per ancoraggio, al fine di adeguare la legislazione italiana a quanto previsto da una recente proposta di regolamento dell'Unione europea sui porti e per fornire una più efficace risposta alla concorrenza di altri porti, soprattutto nord-africani.
  In particolare, la norma prevede che le autorità portuali possano stabilire variazioni (in diminuzione, fino all'azzeramento e in aumento, fino al doppio) delle tasse di ancoraggio e portuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stabilendo inoltre la possibilità di compensare il minor gettito conseguente con riduzioni di spese correnti adeguatamente esposte nelle relazioni del bilancio di previsione e nel rendiconto generale. Nel caso di riduzione della tassa di ancoraggio in misura superiore al 70 per cento, si esclude la facoltà di pagarla in abbonamento, al fine di evitare effetti negativi sulle relazioni competitive tra i porti nazionali.
  L'articolo 23, comma 1, modifica l'articolo 49-bis, comma 5, del Codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, in materia di noleggio occasionale di unità da diporto, consentendo l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 20 per cento, a richiesta del percipiente, dei proventi derivanti dalle attività di noleggio occasionale di durata complessiva non superiore a 40 giorni, indipendentemente quindi dall'ammontare dei proventi derivanti dal noleggio. La norma novellata prevedeva invece la possibilità di assoggettamento ad imposta sostitutiva solo nel limite di proventi inferiori a 30.000 euro. Rimane invece ferma l'esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio.
  Il comma 2 modifica invece l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 201 del Pag. 542011, che ha istituito la tassa sulle unità da diporto a decorrere dal 1o maggio 2012e che è stata successivamente interamente sostituito dall'articolo 60-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 2012.
  In particolare, la novella sopprime delle lettere a) e b) del predetto comma 2, esentando quindi dal pagamento della tassa le unità da diporto con lunghezza fino a 14 metri. Inoltre si riduce l'ammontare della tassa per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14 e i 20 metri (indicate dalle lettere c) e d) de medesimo comma 2), che viene rideterminato in 870 euro annui (in luogo di 1.740 euro) per le unità tra i 14 e i 17 metri, e in 1.300 euro (in luogo di 2.600 euro) per le unità tra i 17 e i 20 metri di lunghezza.
  In merito alla formulazione del comma 2 segnala come, essendo stata introdotta l'esenzione dalla tassa per le imbarcazioni fino a 14 metri, andrebbe soppressa la prima parte del comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011, che riduce alla metà la tassa per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nelle isole della laguna di Venezia.
  Inoltre considera opportuno chiarire se si debba procedere o meno alla restituzione delle somme versate, nei confronti dei contribuenti interessati dalle predette modifiche che hanno già pagato la tassa (il cui termine scade il 31 maggio di ogni anno).
  L'articolo 47 modifica l'articolo 90 della legge n. 289 del 2002, in relazione al Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi.
  In particolare, la lettera a), novellando il comma 13 del predetto articolo 90, dispone che i criteri di gestione del Fondo siano approvati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, o dall'autorità di Governo delegato per lo sport, ove nominata, invece che del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, come attualmente previsto.
  La lettera b) abroga invece il comma 15 dell'articolo 90 ai sensi del quale la garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento e opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo, al fine di rendere più fruibile l'accesso al fondo di garanzia per il finanziamento per la costruzione di impianti sportivi, per cui continuano a sussistere le ordinarie forme di garanzia.
  L'articolo 50 modifica l'articolo 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 2006 in tema di responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente, eliminando tale responsabilità per quanto riguarda il versamento dell'IVA, e ferma restando la responsabilità per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto.
  In merito ricorda che la predetta responsabilità è esclusa se l'appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore e che tale responsabilità, comunque, è limitata all'ipotesi in cui, pur in assenza della presentazione della documentazione, tali versamenti non risultino eseguiti dall'appaltatore o dall'eventuale subappaltatore.
  L'applicazione delle predette norme riguarda i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell'ambito di attività rilevanti a fini IVA, dai soggetti IRES, dallo Stato e dagli enti pubblici, escludendo le stazioni appaltanti.
  In merito l'Agenzia delle entrate, con propri atti interpretativi, ha escluso che tale previsioni si applichino solo ai contratti stipulati dagli operatori economici del settore edilizio, avendo invece una portata generale, chiarendo invece che non Pag. 55rientrano nel campo applicativo della norma le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi (gli appalti di fornitura di beni, il contratto d'opera, il contratto di trasporto, il contratto di subfornitura, le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile).
  Segnala, inoltre, che Confindustria ha presentato nel marzo 2013 una formale denuncia (complaint) alla Commissione europea per sostenere l'incompatibilità con il diritto comunitario delle regole che riguardano nello specifico la responsabilità solidale dell'appaltatore per quanto riguarda il versamento all'erario dell'IVA dovuta dal subappaltatore e che analoga denuncia è stata presentata dall'Associazione italiana dei dottori commercialisti di Milano.
  L'articolo 51 abroga il comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto-legge n. 269 del 2003, relativo alla semplificazione della dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta attraverso la trasmissione mensile dei dati, il quale, nella formulazione da ultimo vigente, disponeva che, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2014, previa sperimentazione da effettuarsi nel corso del 2013, i sostituti di imposta debbano comunicare, mensilmente e per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.
  In merito alla formulazione della norma segnala l'opportunità, oltre che di prevedere l'abrogazione dell'intero articolo 44-bis del decreto-legge n. 269 del 2003, il quale si compone di un solo comma, di abrogare anche il comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge n. 207 del 2008, che ha differito il termine previsto dal medesimo articolo 44-bis, nonché di abrogare o riformulare i commi 122 e 123 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (i quali fanno riferimento al comma 121, che ha introdotto nell'ordinamento il predetto articolo 44-bis, abrogato dall'articolo 51).
  L'articolo 52, al comma 1, modifica e integra la disciplina della riscossione delle imposte contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad agevolare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità.
  In particolare, la lettera a), numero 1), del comma 1, estende fino a dieci anni (cioè fino a 120 rate mensili) la possibilità di rateazione del pagamento delle imposte, nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, eventualmente prorogabile per altri dieci anni, laddove la normativa previgente prevedeva che la dilazione potesse essere concessa fino a 72 rate, prorogabili per lo stesso periodo. A tal fine, devono ricorrere congiuntamente due condizioni:
   l'accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario;
   la solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto.

  Ai sensi delle modifiche apportate dalla lettera a), numero 2), del medesimo comma 1, la decadenza dal beneficio della rateizzazione scatta nel caso del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive, e non più in caso di mancato pagamento di sole due rate consecutive.
  In tale contesto il comma 3 dell'articolo 52 del decreto-legge prevede che, entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto-legge in esame, un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilisca le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione inserito con la norma appena illustrata.
  La lettera b) del comma 1 modifica e integra con due nuovi commi l'articolo 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 602 del 1973, in materia di Pag. 56vendita di beni pignorati a seguito di esecuzione forzata per debiti tributari.
  In particolare, il numero 2) della lettera b) introduce i nuovi commi 2-ter e 2-quater nel predetto articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con i quali si precisa che la vendita in proprio, da parte del debitore, del bene pignorato o ipotecato deve avvenire nei cinque giorni antecedenti il primo incanto. Si prevede, inoltre, che, qualora ciò non abbia luogo e l'agente della riscossione attivatosi per la vendita coattiva abbia necessità di procedere al secondo incanto, il debitore possa comunque esercitare la facoltà di vendita diretta entro il giorno antecedente la data stabilita per il secondo incanto.
  La lettera c), modificando il comma 1 dell'articolo 53 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602, prolunga il termine di efficacia del pignoramento da centoventi a duecento giorni, al fine di consentire al debitore di disporre di un congruo termine per esercitare concretamente la predetta facoltà di vendita in proprio.
  La lettera d), attraverso la riscrittura del comma 1 dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, estende alle imprese che abbiano forma giuridica di società e nei casi di prevalenza del capitale sul lavoro i limiti alla pignorabilità dei beni strumentali già stabiliti dal codice di procedura civile alle ditte individuali. Al riguardo si stabilisce che il pignoramento può riguardare al massimo un quinto dei beni aziendali, e può essere effettuato solo laddove non sia congruo il valore di presumibile realizzo degli altri beni del debitore.
  Inserendo un nuovo comma 1-bis nel medesimo articolo 62, si prevede, inoltre, che, nel caso di pignoramento dei beni strumentali, il debitore ne sia obbligatoriamente nominato custode; si stabilisce altresì che la vendita all'asta non può avvenire prima che siano trascorsi almeno trecento giorni dal pignoramento e che il pignoramento stesso perde efficacia se dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che si sia proceduto al primo incanto.
  La lettera e), modificando l'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo al pignoramento dei crediti verso terzi, eleva da quindici a sessanta giorni il termine entro il quale il terzo pignorato deve pagare il credito direttamente all'agente della riscossione, per le somme per cui il diritto alla percezione è maturato prima della notifica del pignoramento.
  La lettera f) inserisce un nuovo comma 2-ter nell'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo alla disciplina della pignorabilità degli stipendi e delle altre indennità relative al rapporto di lavoro.
  Al riguardo rammenta che il predetto articolo 72-ter indica la misura del quinto dello stipendio intaccabile dal pignoramento nel caso di salario avente un importo superiore a 5.000. Per gli importi fino a 2.500 euro si prevede il limite di pignorabilità da parte dell'agente della riscossione in misura pari a un decimo, mentre per gli importi tra 2.500 e 5.000 euro la misura è di un settimo.
  In tale contesto il nuovo comma 2-ter esclude dal pignoramento le somme depositate sul conto corrente del debitore dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, relative all'ultimo emolumento accreditato.
  Tale previsione intende evitare il rischio che i predetti limiti alla pignorabilità degli stipendi e delle pensioni siano aggirati nel caso di accredito di tali somme sul conto corrente o postale (ormai obbligatorio per gli emolumenti retributivi e pensionistici superiori a 1.000 euro), considerato che, per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, le somme di danaro, una volta depositate sul conto, perdono qualsiasi connessione con la eventuale speciale destinazione delle stesse, ovvero con il titolo per il quale sono versate in favore dell'avente diritto.Pag. 57
  Le lettere da g) a m) intervengono sulla disciplina dell'espropriazione immobiliare in caso di riscossione coattiva.
  In dettaglio, la lettera g) sostituisce il primo comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, il quale regola l'espropriazione immobiliare, limitandosi finora ad escludere l'espropriazione immobiliare qualora il credito per cui procede l'agente della riscossione è inferiore complessivamente a 20.000 euro.
  La novella fa salva, in primo luogo, la facoltà di intervento, ai sensi dell'articolo 563 del codice di procedura civile, dell'agente della riscossione nella procedura di espropriazione iniziata da altri creditori.
  Al riguardo osserva come la norma faccia riferimento all'articolo 563 del codice di procedura civile, il quale è stato tuttavia abrogato dall'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 22), del decreto-legge n. 35 del 2005.
  Inoltre la novella prevede che l'agente della riscossione non può dare corso all'espropriazione dell'unico immobile di proprietà del debitore, qualora esso costituisca la sua casa di abitazione dove egli risiede anagraficamente. Sono esclusi da questa previsione le case di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto ministeriale n. 218 del 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso) e i fabbricati delle categorie catastali A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
  Per gli altri immobili del debitore (abitazioni non prima casa, case di lusso, fabbricati A/8 e A/9) l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a 120.000 euro (il precedente limite, come richiamato in precedenza, era di 20.000 euro). Si prevede, inoltre, che in tal caso l'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta ipoteca e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
  La lettera h), modificando l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, precisa che l'ipoteca può essere iscritta anche nei casi nei quali, ai sensi delle appena illustrate modifiche all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, non si può dar luogo all'espropriazione (unica casa di abitazione non di lusso e, per gli altri immobili, per crediti inferiori a 120.000 euro), purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore, complessivamente, a 20.000 euro.
  Le lettere i) e l), modificando gli articoli 78 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, integrano le norme previste per la pubblicità degli incanti e per la stima del valore dell'immobile pignorato.
  In particolare, il nuovo comma 1-bis dell'articolo 80, introdotto dalla lettera l), numero 1), prevede che gli agenti della riscossione, per rendere quanto più proficue le operazioni di vendita, hanno l'obbligo di pubblicizzare la vendita stessa sui siti delle proprie società di riscossione.
  Ai sensi della nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 80, recata dalla lettera l), numero 2), il giudice, su istanza del debitore o dell'agente della riscossione, nel caso in cui ritenga che il prezzo base, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato, nomina un esperto per effettuare la stima. L'agente della riscossione può richiedere la nomina di un ausiliario per l'identificazione delle caratteristiche del bene o per esigenze di custodia.
  Al riguardo rammenta che, per la determinazione del prezzo base degli beni immobili da espropriare, l'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 fa riferimento al valore determinato ai sensi delle rettifiche effettuate dagli uffici finanziari ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro (a norma dell'articolo 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 131 del 1986). Tale valore si basa sulla rendita catastale rivalutata (ovvero proposta, se l'immobile non è iscritto in catasto, o non ha rendita), ovvero sul reddito dominicale rivalutato se il terreno non è edificabile. A tali importi si applicano moltiplicatori diversi secondo Pag. 58la categoria catastale di appartenenza/di attribuzione del bene oggetto di vendita. Se non è possibile determinare in tal modo il prezzo base, l'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, prevede il concessionario della riscossione richieda l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni. Se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell'ufficio del territorio.
  In connessione con tali modifiche il numero 1) della lettera b) del comma 1 interviene sulla normativa nel caso in cui il debitore proceda alla vendita del bene pignorato o ipotecato, aggiungendo, tra i richiami contenuti nell'articolo 52, comma 2-bis, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativi alla determinazione del valore del bene oggetto di vendita, anche quello all'articolo 80, comma 2, lettera b) (lettera, quest'ultima, introdotta dalla appena illustrata lettera l), numero 2), dello stesso articolo 52 del decreto-legge), la quale prevede, per la vendita di un immobile, la stima di un esperto nel caso in cui il giudice, su istanza del debitore o dell'agente della riscossione, ritenga che il valore determinato ai sensi dell'articolo 79 sia manifestamente inadeguato.
  In base al nuovo comma 2-bis dell'articolo 80, introdotto dal numero 3) della predetta lettera l), nei casi in cui il giudice ha disposto la pubblicità degli incanti a mezzo di giornali o con altre forme di pubblicità commerciale, ovvero abbia nominato un esperto per la stima, ovvero un ausiliario per la relazione sulle condizioni del bene pignorato e per la custodia, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione, ovvero in via prioritaria. Nel caso in cui siano state effettuate le nomine sopradette (esperto o ausiliario) il pignoramento non perde efficacia se il primo incanto, a causa delle nomine, non può essere effettuato entro il nuovo termine di legge, ovvero duecento giorni. In tal caso, ai sensi del nuovo comma 2-bis dell'articolo 78, introdotto dalla lettera i), l'agente della riscossione ha l'onere di fissare i nuovi incanti e di notificare il relativo avviso al soggetto nei confronti del quale si procede.
  La lettera m) modifica il comma 1 dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, il quale disciplina i casi in cui l'immobile espropriato è assegnato allo Stato, prevedendo che, qualora anche il terzo incanto abbia avuto esito negativo, l'immobile invenduto venga devoluto allo Stato al prezzo base del terzo incanto, laddove la previgente normativa faceva riferimento al minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede.
  Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto-legge, modificando l'articolo 10, comma 13-quinquies, del decreto-legge n. 201 del 2011, anticipa dal 31 dicembre al 30 settembre 2013 il termine entro il quale devono essere adottati i decreti non regolamentari del Ministro dell'economia e delle finanze che calcolano annualmente il rimborso spettante agli agenti della riscossione e in materia di rimborso spese, propedeutici all'avvio del nuovo sistema di remunerazione degli agenti della riscossione, il quale dovrà superare l'attuale sistema di remunerazione, basato sull'aggio, con l'attribuzione agli agenti della riscossione di un rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da calcolarsi annualmente in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, tenuto conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia S.p.A.
  In tale contesto ricorda che, in attesa dell'entrata in vigore di tale riforma, il decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto, all'articolo 5, comma 1, la riduzione dal nove all'otto per cento dell'aggio riconosciuto all'agente della riscossione, sui ruoli emessi dal 1o gennaio 2013.
  In merito al contenuto dell'articolo 52, sottolinea, anche alla luce delle considerazioni espresse nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, come Pag. 59esso si ispiri in buona parte al contenuto degli impegni assunti dal Governo con l'approvazione da parte della Commissione Finanze, il 22 maggio scorso, della risoluzione n. 8-00002. In particolare, rispetto all'atto di indirizzo parlamentare sono stati sostanzialmente attuati gli impegni concernenti:
   l'ampliamento della possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (lettera a) degli impegni della risoluzione);
   l'impignorabilità sulla prima ed unica casa di abitazione a fronte di debiti iscritti a ruolo (lettera b) degli impegni);
   l'estensione ai debitori costituiti in forma societaria dei limiti alla pignorabilità dei beni strumentali, previsti dall'articolo 515 del codice di procedura civile (lettera c) degli impegni);
   l'ampliamento del numero di rate non pagate a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario (lettera e) degli impegni);
   l'attuazione della riforma del sistema di remunerazione della riscossione (lettera f) degli impegni).

  Nel testo dell'articolo 52 non sono state invece recepite le ulteriori indicazioni contenute nella citata risoluzione n. 8-00002, in particolare per quanto riguarda:
   la riduzione dell'entità degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento (lettera g) degli impegni);
   la limitazione dell'applicazione del principio del solve et repete previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, secondo il quale il contribuente che presenti ricorso in sede giurisdizionale avverso atti di accertamento tributario relativi ad imposte dirette o IVA deve comunque versare un terzo della somma richiesta dall'amministrazione(lettera i) degli impegni).

  L'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 35 del 2013 ha invece già attuato l'impegno di cui alla lettera h) della risoluzione, relativo alla proroga dell'entrata in vigore del nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate comunali.
  Inoltre, come evidenziato in precedenza, nel testo dell'articolo sono previste ulteriori misure, relative:
   alla vendita in proprio dei beni pignorati, per la quale può essere effettuata la stima di un esperto nominato dal giudice, deve avvenire nei cinque giorni antecedenti il primo incanto;
   al prolungamento da centoventi a duecento giorni del termine di efficacia del pignoramento, al fine di dare al debitore la possibilità di disporre di un congruo termine per esercitare concretamente la facoltà di vendita in proprio;
   all'esclusione dal pignoramento presso terzi delle somme depositate sul conto corrente del debitore dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, relative all'ultimo emolumento accreditato.

  L'articolo 53 interviene sulla disciplina della riscossione degli enti locali. La norma modifica in particolare il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge n. 35 del 2013, che aveva consentito ai comuni di continuare ad avvalersi di Equitalia per la riscossione dei tributi fino al 31 dicembre 2013, superando la scadenza, fissata al 30 giugno 2013, a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero cessato (secondo quanto stabilito all'articolo 7, lettera gg-ter), del decreto-legge n. 70 del 2011) di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.
  Al riguardo ricorda che il predetto termine, inizialmente fissato al 1o gennaio 2012, era stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2012 dal decreto-legge Pag. 60n. 201 del 2011 e, quindi, al 30 giugno 2013 dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali.
  Il citato decreto-legge n. 174 del 2012 conteneva anche la proroga, sempre al 30 giugno 2013, dell'operatività delle disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (cioè di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni), contenute in particolare nell'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis del decreto-legge n. 203 del 2005, riguardanti le società concessionarie diverse da Equitalia. Tale termine non è stato peraltro prorogato dal citato decreto-legge n. 35 del 2013, rimanendo ferma la scadenza, per le predette società, al 30 giugno 2013.
  In tale contesto l'articolo 52 allinea quindi tutte tali scadenze al 31 dicembre 2013 al fine di favorire il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione.
  In merito all'eventuale istituzione di un consorzio, contemplata dalla disposizione, osserva come l'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge n. 191 del 2009, abbia previsto che i comuni debbano sopprimere i consorzi di funzioni tra enti locali; inoltre evidenzia l'opportunità di chiarire le modalità di istituzione, nonché i compiti e le funzioni attribuiti al medesimo consorzio.
  L'articolo 55 reca una norma di interpretazione autentica della disciplina IVA applicabile alle agenzie di viaggio e turismo, contenuta all'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale, con particolare riferimento all'offerta, all'interno ed all'esterno del territorio nazionale in cui ha sede l'operatore, di «pacchetti turistici», prevede che i servizi forniti durante il viaggio direttamente ai clienti sono assoggettati all'imposta nei diversi Paesi in cui gli stessi vengono erogati, mentre il margine destinato all'agenzia di viaggio è assoggettato ad imposizione nello Stato di residenza di quest'ultima e che, in caso di applicazione di tale regime speciale, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi sostenuti dalle predette agenzie di viaggio per l'acquisizione presso terzi dei beni e dei servizi destinati ad essere forniti a diretto vantaggio dei viaggiatori.
  In tale contesto l'articolo 55 al primo periodo chiarisce che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile.
  Il secondo periodo dell'articolo 55 provvede a fare salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, siano stati eventualmente effettuati, mentre non si dà luogo alla restituzione delle somme che, alla medesima data, siano state in un primo tempo rimborsate alle agenzie di viaggio e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria.
  L'articolo 56, comma 1, modifica l'articolo 1, comma 497, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), prorogando dal 1o luglio al 1o settembre 2013, la decorrenza, e al 16 ottobre 2013 (invece che entro il sesto mese successivo all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia 21 febbraio 2013 con il quale sono state stabilite le modalità applicative dell'imposta) il termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie per le operazioni su strumenti derivati (di cui al comma 492 dell'articolo 1 della predetta legge n. 228) e per le negoziazioni ad alta frequenza su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari (di cui al comma 495 della stessa legge di stabilità).
  Per quanto riguarda invece i trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti partecipativi (di cui al comma 491 della citata legge n. 228) e per le negoziazioni ad alta frequenza sui predetti trasferimenti (di cui al richiamato comma 495), effettuati fino al 30 settembre 2013, ferma restando la decorrenza dell'imposta dal 1o marzo 2013, il termine entro il Pag. 61quale effettuare il versamento dell'imposta stessa è anch'esso fissato al 16 ottobre 2013.
  Il comma 2 stabilisce che, per quanto riguarda l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di azioni, sulle operazioni su derivati e sugli ordini su strumenti finanziari sopra citati, effettuati fino al 30 settembre dai soggetti deleganti, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari (cioè i soggetti che prestano il servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari) provvedono al relativo versamento entro il 16 novembre 2013.
  L'articolo 61 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcuni articoli del decreto-legge, quantificati complessivamente in 34,05 milioni di euro per l'anno 2013, 94,4 milioni di euro per l'anno 2014, 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  In tale contesto, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 1, lettera d), il quale dispone la copertura di una quota di 10 milioni di euro di tali oneri complessivi per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione della quota di pertinenza statale dell'otto per mille IRPEF, di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985.
  Sempre con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Finanze, la lettera e) del medesimo comma 1 dispone invece la copertura di 75 milioni per l'anno 2014 mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante.
  La disposizione indica che la misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre 2013, il quale è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, e che i predetti aumenti si sommano ad eventuali imposte regionali sulla benzina vigenti nelle regioni a statuto ordinario.
  La norma inoltre dispone il rimborso del maggior onere derivante dai predetti aumenti di accisa sul gasolio, nei confronti di:
   soggetti esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
   enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale;
   imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;
   enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

  Tale rimborso è disposto con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo n. 26 del 2007, ai sensi del quale esso può venir effettuato anche in compensazione, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti da apposito regolamento.
  L'ultimo periodo della disposizione conferma quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), ai sensi del quale le somme relative all'eventuale minor utilizzo delle risorse stanziate per le agevolazioni fiscali (finanziate attraverso l'aumento dell'aliquota dell'accisa sui taluni prodotti petroliferi), già richiamate in precedenza, in favore delle imprese operanti nel settore cinematografico, ai sensi dell'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge n. 244 del 2007 e successivamente prorogate, individuate con decreto dei Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze, sono riassegnate ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero per i beni le attività culturali, ai fini del rifinanziamento Pag. 62del Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche.
  Per quanto riguarda invece il contenuto delle altre disposizioni del decreto-legge estranee ai profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 3 attribuisce 150 milioni di euro una tantum – a valere sulle disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile – per il finanziamento dei contratti di sviluppo nel settore industriale, riguardanti territori regionali attualmente privi di copertura finanziaria.
  L'articolo 4 reca norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti, limitando ai soli clienti domestici l'applicazione transitoria del servizio per il quale, per alcuni clienti cosiddetti «vulnerabili», i prezzi di riferimento sono determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In particolare, i commi da 2 a 6 mirano a velocizzare e dare certezza all'avvio delle prime gare di distribuzione del gas per ambiti territoriali, rafforzando i termini e le competenze delle Regioni, prevedendo una penalizzazione economica per i comuni che ritardano ad individuare la stazione appaltante e disponendo un potere sostitutivo statale. Il comma 7 riguarda la rete di distribuzione dei carburanti.
  L'articolo 7 novella il comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 49 del 1987, che disciplina l'assetto della cooperazione italiana allo sviluppo, prevedendo che attraverso il Fondo di rotazione per la cooperazione allo sviluppo, gestito dal Mediocredito centrale, possano essere concessi, ad imprese italiane, crediti agevolati per assicurare il finanziamento integrale del capitale di rischio ai fini della costituzione di joint ventures nei Paesi in via di sviluppo, con corresponsione dei crediti agevolati, anche in forma anticipata.
  L'articolo 8 introduce un nuovo articolo 14-bis, in materia di partenariati, nella legge n. 49 del 1987, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
  L'articolo 9, ai commi da 1 a 4, reca norme sull'utilizzazione dei fondi strutturali europei, mentre, al comma 5, dispone l'accreditamento delle risorse economiche del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per gli interventi di emergenza al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie e il trasferimento da questo alle gestioni commissariali attivate per fronteggiare i predetti interventi ovvero, in mancanza, alle amministrazioni competenti.
  L'articolo 10 modifica sotto diversi profili la disciplina della prestazione al pubblico di servizi Internet, intervenendo sulle modalità di identificazione degli utenti, sui titoli autorizzativi necessari per l'effettuazione di tale attività e sull'installazione delle apparecchiature di comunicazione elettronica.
  L'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto-legge n. 5 del 2012 cosiddetto decreto-legge «semplificazioni» e del decreto-legge n. 83 del 2012, con i quali è stato delineato il quadro complessivo di intervento per l'Agenda digitale italiana.
  L'articolo 14 novella l'articolo 10 del decreto-legge n. 70 del 2011, per prevedere la facoltà dei cittadini di richiedere, in sede di istanza di rilascio del documento in cui sono unificate la carta di identità elettronica (CIE) e la tessera sanitaria elettronica, una casella di posta elettronica certificata e di indicarla come domicilio digitale.
  L'articolo 15 prevede, attraverso una modifica dell'articolo 80 del codice dell'amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), che il presidente della Commissione per il coordinamento del sistema pubblico di connettività sia individuato, a seguito della soppressione di Digit-PA intervenuta con il decreto-legge n. 83 del 2012, nel Commissario per l'attuazione dell'Agenzia digitale o, su sua delega, nel direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale e che l'incarico del presidente e dei componenti la Commissione abbia la durata di un triennio, rinnovabile.
  L'articolo 16 prevede, attraverso una modifica dell'articolo 33-septies del decreto-legge n. 179 del 2012, che, nell'ambito Pag. 63del piano triennale di razionalizzazione dei centri di elaborazione dati (CED) delle pubbliche amministrazioni, siano individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico e le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo anche all'utilizzo dei centri di elaborazione dati di imprese pubbliche e private nel rispetto della legislazione in materia di contratti pubblici.
  L'articolo 17 reca disposizioni in materia di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e modifica l'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 che istituisce il FSE, affidando alle regioni e alle province autonome il compito di realizzarlo, sulla base di criteri unitari a livello nazionale, ancora da definirsi con decreto interministeriale.
  L'articolo 18 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo, con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, ripartita per cinque anni, dal 2013 al 2017, per finanziare specifici interventi cantierati e cantierabili e reca norme su alcuni interventi specifici, prevedendone le modalità di finanziamento, ovvero stanziando direttamente le risorse per la loro realizzazione.
  L'articolo 19, ai commi 1 e 2, reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) finalizzate a incidere sulla disciplina dei contratti di partenariato pubblico privato, e segnatamente delle concessioni di lavori pubblici, prevedendo che tali novelle si applichino alle operazioni di finanza di progetto (project financing), ad eccezione di quelle il cui bando sia già stato pubblicato alla data di entrata in vigore della disposizione.
  L'articolo 20 interviene in materia di sicurezza stradale, disponendo la ricognizione dello stato di attuazione degli interventi del primo e del secondo Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale cofinanziati dalla legge n. 488 del 1999.
  L'articolo 21 reca il differimento del termine di entrata in operatività delle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione (cosiddetta performance bond) di cui alla parte II, titolo VI, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi).
  L'articolo 22, ai commi 1 e 3, prevede alcune tipologie di interventi in materia di porti, relative ai dragaggi e reca norme volte al rafforzamento dell'autonomia finanziaria delle autorità portuali.
  L'articolo 24 interviene in materia di accesso all'infrastruttura ferroviaria ed ai servizi relativi, modificando il decreto legislativo n. 188 del 2003, in merito alla separazione contabile e dei bilanci delle imprese ferroviarie, nonché sulla disciplina del cabotaggio per i servizi passeggeri ferroviari nazionali a media e lunga percorrenza, modificando la legge n. 99 del 2009.
  L'articolo 25 reca misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti, prevedendo alcune disposizioni conseguenti alla soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali relative Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ai commi da 1 a 4) e all'ANAS (ai commi 7 e 8). Il comma 5 disciplina l'utilizzo di risorse per i contratti di servizio con l'ENAV, il comma 6 reca l'adeguamento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione all'assunzione di 32 unità di personale già disposta dal decreto-legge n.1 del 2012, mentre i commi da 9 a 11 trasferiscono alla Regione siciliana le funzioni ed i compiti di vigilanza sulle attività previste nella Convenzione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane.
  L'articolo 26, comma 1, modifica il comma 418 della legge di stabilità 2013, prorogando al 31 gennaio 2014 e al 30 aprile 2014 i termini di pubblicazione dei dati relativi all'esercizio 2012 in materia di procedimenti di scelta del contraente, Pag. 64mentre il comma 2 proroga di 2 anni, dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015, i termini fissati da alcune disposizioni recate dall'articolo 253 del Codice dei contratti pubblici, che prevedono una serie di agevolazioni transitorie rispetto al regime ordinario.
  L'articolo 27, comma 1, modifica la procedura per l'approvazione degli adeguamenti annuali delle tariffe autostradali, al fine di armonizzarla al mutato assetto delle competenze istituzionali, a seguito del trasferimento dall'ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle funzioni di concedente della rete autostradale. Il comma 2 interviene sulla disciplina delle opere strategiche, al fine di accelerare la nuova procedura di approvazione unica, da parte del CIPE, del progetto preliminare (PP) e del progetto definitivo (PD), disciplinati dall'articolo 169-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006.
  L'articolo 28 introduce il diritto di chiedere un indennizzo da ritardo della pubblica amministrazione nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte e disciplina il procedimento per ottenere tale indennizzo.
  L'articolo 29 pone l'obbligo di fissare la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini ed imprese al 1o luglio o al 1o gennaio successivi alla loro entrata in vigore, nonché di pubblicare sul sito istituzionale le date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e di comunicarle al Dipartimento della funzione pubblica, che a sua volta le pubblicherà in apposite pagine web.
  L'articolo 30 reca alcune disposizioni di semplificazione in materia edilizia relative alle modifiche della sagoma e alla ristrutturazione edilizia, alla dichiarazione del tecnico abilitato per interventi di edilizia libera, al rilascio del permesso di costruire su immobili vincolati, alle autorizzazioni preliminari alla SCIA e alla comunicazione di inizio lavori, al certificato di agibilità, ai parcheggi pertinenziali, nonché al termine di inizio e fine lavori nel permesso di costruire, DIA e SCIA.
  L'articolo 31 introduce disposizioni di semplificazione in materia di Documento unico di regolarità contributiva.
  L'articolo 32 reca numerosi interventi di semplificazione in materia di lavoro, attraverso una serie di novelle al decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di sicurezza sul lavoro, al decreto legislativo n. 136 del 2006, in materia di pubblici appalti, ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
  L'articolo 33 introduce alcune disposizioni in merito al procedimento per l'acquisto della cittadinanza dello straniero nato in Italia.
  L'articolo 34 prevede la possibilità di trasmissione per via telematica dei certificati medici di gravidanza, parto e interruzione di gravidanza, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità, modificando l'articolo 21 del decreto legislativo n. 151 del 2001.
  L'articolo 35 individua apposite procedure al fine di semplificare gli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria anche quando il lavoratore svolga la sua attività in azienda per un periodo non superiore a 50 giorni nel corso di una anno solare.
  L'articolo 36 prevede la proroga degli incarichi dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., operanti alla data del 30 aprile 2013, fino alla costituzione dei nuovi consigli di indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013.
  L'articolo 37 interviene sulla semplificazione degli oneri burocratici delle imprese.
  L'articolo 38 semplifica gli adempimenti di prevenzione incendi per i soggetti responsabili delle attività assoggettate alla disciplina di prevenzione incendi solo in seguito all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.
  L'articolo 39 reca modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al Pag. 65decreto legislativo n. 42 del 2004) in tema di uso individuale dei beni culturali e di autorizzazione paesaggistica.
  L'articolo 40 prevede la possibilità che il Ministro per i beni e le attività culturali versi all'entrata del bilancio dello Stato risorse disponibili nei conti di tesoreria delle Soprintendenze dotate di autonomia speciale, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
  L'articolo 41 reca, tra le altre, disposizioni di semplificazione della disciplina delle acque di falda emunte nell'ambito di interventi di bonifica dei siti contaminati; prevede una disciplina in deroga all'utilizzazione delle terre e rocce da scavo; novella le disposizioni in materia di matrici materiali di riporto; integra la definizione di interventi di nuova costruzione recata dall'articolo 3 del testo unico dell'edilizia; chiarisce i poteri del «Commissario rifiuti» nella Provincia di Roma; detta disposizioni volte alla nomina, con decreti del Ministro dell'ambiente, di uno o più commissari ad acta per provvedere alla realizzazione e l'avvio della gestione degli impianti nella Regione Campania, già previsti e non ancora realizzati; prevede l'accelerazione di alcune procedure di competenza del Commissario per l'emergenza rifiuti nel Lazio, nonché norme per accelerare le procedure per la realizzazione e l'avvio della gestione degli impianti di rifiuti in Campania.
  L'articolo 42 semplifica alcune procedure relative alle certificazioni e alle autorizzazioni sanitarie ritenute ormai obsolete.
  L'articolo 43 intende ottimizzare la circolazione di informazioni in materia di dichiarazioni di volontà per la donazione di organi e tessuti. A tal fine, i Comuni sono incaricati di trasmettere al Sistema Informativo Trapianti (SIT) i dati, nel caso questi siano stati inseriti nelle carte di identità, relativi al consenso o diniego alla donazione.
  L'articolo 44 riconosce ai dipendenti dell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, operanti presso strutture sanitarie pubbliche, il servizio prestato presso strutture sanitarie pubbliche di un altro paese UE e reca disposizioni relative alla certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali.
  L'articolo 45 modifica il comma 2 dell'articolo 107 del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), in materia di omologazione delle macchine agricole.
  L'articolo 46 prevede in via straordinaria, fino al 31 dicembre 2015, che i limiti di spesa vigenti per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e missioni non si applichino agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015.
  L'articolo 48 novella il decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), al fine di inserirvi un nuovo articolo 537-bis in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.
  L'articolo 49, comma 1, reca la proroga dei termini relativi alla spending review sulle società pubbliche cosiddette «strumentali», mentre il comma 2 differisce al 31 dicembre 2013 il termine dal quale sono automaticamente soppressi gli enti, le agenzie e gli organismi non siano già stati soppressi o riaccorpati dagli enti territoriali ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 4, del decreto-legge n. 95 del 2012.
  L'articolo 54 reca disposizioni concernenti la disponibilità e la pubblicità dei questionari predisposti dalla società SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico) Spa, ai fini della predisposizione delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali.
  L'articolo 57 elenca una serie di interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sostiene con un contributo alla spesa, utilizzando a tal fine una parte della quota Pag. 66del fondo FAR destinata alla contribuzione a fondo perduto, nel limite del cinquanta per cento di essa.
  L'articolo 58 anticipa di un anno la possibilità che le università e gli enti di ricerca effettuino assunzioni nella misura del 50 per cento (in luogo del 20 per cento) della spesa relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente e modifica la procedura per la chiamata diretta, da parte delle università, di studiosi che siano risultati vincitori di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione.
  L'articolo 59 prevede un'autorizzazione di spesa di complessivi 17 milioni di euro per gli anni 2013-2015, finalizzata all'erogazione di borse per la mobilità in favore di studenti che intendano iscriversi nell'anno accademico 2013/2014 ad una università che abbia sede in una regione diversa da quella di residenza.
  L'articolo 60 dispone che, a decorrere dal 2014, nel Fondo di finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo alle università non statali legalmente riconosciute, confluiscano le risorse attualmente destinate alla programmazione dello sviluppo del sistema universitario, alle borse di studio post laurea, nonché al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, e dispone che il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e di 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR sia svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
  L'articolo 62 precisa la finalità e l'ambito applicativo della disciplina relativa ai giudici ausiliari, consistenti nella riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti civili, anche in materia di lavoro e previdenza.
  L'articolo 63 stabilisce, per le finalità di deflazione del contenzioso civile pendente presso le Corti d'appello, la nomina, con decreto del Ministro della giustizia, di un numero massimo di 400 giudici ausiliari.
  L'articolo 64 individua i requisiti per la nomina del giudice ausiliario.
  L'articolo 65 stabilisce che la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari presso le Corti d'appello è determinata con decreto del Ministro della giustizia decorsi 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, con la consequenziale indicazione dei posti assegnati a ciascuna Corte d'appello e l'indicazione delle modalità di presentazione della domanda al Consiglio giudiziario di competenza, nonché dei criteri di priorità nella nomina, fermo restando il titolo preferenziale dello svolgimento della professione forense.
  L'articolo 66 stabilisce che la presa di possesso dell'ufficio da parte del giudice ausiliario avvenga entro il termine stabilito dal decreto di nomina e che l'assegnazione avvenga con apposito provvedimento del Presidente della Corte d'appello.
  L'articolo 67 stabilisce in 10 anni il termine massimo di permanenza nell'ufficio di giudice ausiliario e prevede la cessazione dall'incarico di giudice ausiliario – oltre che per le ipotesi di dimissioni, revoca, decadenza e mancata conferma – al compimento dei 78 anni di età.
  L'articolo 68 prevede che dei collegi giudicanti presso le Corti d'appello non possa far parte più di un giudice ausiliario.
  L'articolo 69 prevede l'applicazione ai giudici ausiliari della disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità stabilita per i magistrati ordinari.
  L'articolo 70, ferme restando le ordinarie ipotesi di astensione del giudice di cui all'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, individua ulteriori, specifici casi in cui il magistrato ausiliario, in relazione alla pregressa attività professionale svolta, è obbligato ad astenersi, pena la possibilità di ricusazione.
  L'articolo 71 disciplina le ipotesi di cessazione dall'ufficio di giudice ausiliario, costituite dalla decadenza, dalle dimissioni, dalla mancata conferma e dalla revoca.
  L'articolo 72 definisce lo stato giuridico dei giudici ausiliari, che acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari.Pag. 67
  L'articolo 73 detta un'articolata disciplina volta a consentire l'accesso a stage formativi teorico-pratici della durata di 18 mesi presso gli uffici della magistratura ordinaria e amministrativa, riservati ai laureati più meritevoli delle facoltà di giurisprudenza, all'esito di un corso almeno quadriennale.
  L'articolo 74 mira a fornire alla Corte di cassazione un qualificato supporto da parte di magistrati da utilizzare come assistenti di studio per una rapida definizione dell'arretrato civile.
  L'articolo 75 interviene sul codice di procedura civile con il fine di rendere più selettivo l'intervento della procura generale nei procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione.
  L'articolo 76 modifica la disciplina della divisione giudiziale nelle comunioni (ereditarie e non) e permette ai soggetti comproprietari, se d'accordo, di rivolgersi al tribunale per ottenere la nomina di un notaio che si occupi dell'intera procedura di divisione.
  L'articolo 77 interviene sul codice di procedura civile per introdurvi l'obbligo per il giudice, nel corso del processo civile, di formulare alle parti una proposta di transazione o conciliazione, potendo valutare ai fini del giudizio l'eventuale rifiuto che gli venga opposto.
  L'articolo 78 interviene sulla procedura di opposizione al decreto ingiuntivo per accelerare la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e prevede che già nel corso di tale udienza il giudice possa concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
  L'articolo 79 novella l'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, al fine di semplificare ulteriormente il contenuto della motivazione della sentenza civile.
  L'articolo 80 delinea una nuova competenza inderogabile per territorio, prevedendo che le cause che hanno come parte (attrice, convenuta o chiamata in garanzia) una società con sede all'estero, priva di rappresentanza stabile in Italia, devono essere radicate a Milano, Roma e Napoli.
  L'articolo 81 sostituisce l'articolo 76 dell'Ordinamento giudiziario (di cui al regio decreto n. 12 del 1941), in tema di attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte di Cassazione, escludendo l'obbligo di intervento del pubblico ministero in relazione ad alcune udienze civili.
  L'articolo 82 è volto ad offrire maggiori garanzie di carattere informativo per i creditori e per il tribunale nel concordato preventivo cosiddetto «in bianco» (o «con riserva»).
  L'articolo 83 interviene sulla recente riforma della professione forense e ne modifica la norma relativa alla composizione della commissione d'esame per l'abilitazione professionale.
  L'articolo 84 novella il decreto legislativo n. 28 del 2010, reintroducendo le disposizioni sul carattere obbligatorio della mediazione dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale per eccesso di delega nella sentenza n. 272 del 2012.
  L'articolo 85 provvede in ordine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai Capi I (Giudici ausiliari) e II (Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari) del Titolo III del provvedimento, recante misure per l'efficienza della giustizia, valutati complessivamente in 4,850 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8 milioni di euro annui nel periodo 2014–2024.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Marco CAUSI (PD) rileva innanzitutto come il Governo ponga il Parlamento di fronte ad una prova non facile, per quanto riguarda l'esame del decreto-legge n. 69 del 2013, in considerazione della notevole ampiezza ed eterogeneità delle misure contenute nel provvedimento.
  In tale contesto ritiene che i gruppi di maggioranza e, auspicabilmente, anche i gruppi di opposizione, debbano calibrare il loro atteggiamento, al fine di non appesantire eccessivamente il dibattito sull'intervento legislativo.Pag. 68
  A tal fine preannuncia che il Partito Democratico presenterà, come gruppo, solo proposte emendative che risultino coerenti con i pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, ritenendo, pertanto, particolarmente rilevante il lavoro che sarà svolto sul provvedimento dalle Commissioni di settore.
  Passando quindi ad alcune questioni specifiche, sottolinea innanzitutto l'esigenza di approfondire il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge, recante norme per il rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al fine di migliorarne e dettagliarne meglio la formulazione, anche alla luce delle risultanze emerse nelle prime audizioni svolte dalla Commissione Finanze nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziaria sostegno della crescita.
  Un ulteriore tema sul quale considera fondamentale riflettere è costituito dalle disposizioni in materia di riscossione recate dall'articolo 52 del decreto-legge. A tale proposito evidenzia, infatti, come il testo, diversamente da quanto affermato da alcuni, non rappresenti l'integrale trasposizione in norme della risoluzione n. 8-00002, approvata dalla Commissione Finanze il 22 maggio scorso, in quanto nel testo dell'articolo sono state inserite previsioni afferenti a questioni non affrontate da tale atto di indirizzo.
  Ricorda, quindi, che il Governo ha già assunto due volte, in occasione dello svolgimento di taluni atti di sindacato ispettivo, tra i quali l'interrogazione a risposta immediata a sua prima firma n. 5-00438, l'impegno a risolvere la problematica relativa alla corresponsione dei rimborsi per crediti di imposta in favore di quei contribuenti che, avendo perduto il lavoro, ovvero non potendo fruire degli ammortizzatori sociali o dell'istituto della mobilità, non possono avvalersi del regime del sostituto d'imposta e sono quindi costretti a presentare la dichiarazione dei redditi mediante il modello Unico, con conseguente, notevole allungamento dei tempi di erogazione dei predetti rimborsi. A tale proposito preannuncia la presentazione, da parte del gruppo del PD, di un'apposita proposta emendativa in materia, che auspica possa essere accolta dal Governo.

  Filippo BUSIN (LNA), pur rilevando come il decreto-legge vada nella giusta direzione, evidenzia come le misure contenute nel provvedimento non siano in molti casi adeguate rispetto alle esigenze del Paese.
  In particolare, per quanto riguarda l'articolo 50 del decreto-legge, che modifica la disciplina sulla responsabilità fiscale negli appalti, evidenzia come tale previsione non sia sufficiente a risolvere le problematiche determinate dalla predetta disciplina, che dovrebbe, pertanto, essere integralmente abrogata, richiamando a tale proposito l'interrogazione a risposta immediata a sua prima firma n. 5-00185, nella quale si segnalava l'esigenza di circoscrivere, quantomeno, la citata normativa al solo comparto delle grandi opere edilizie, in modo da alleggerire le piccole e medie imprese da oneri burocratici eccessivi.
  Con riferimento all'articolo 52, rileva come le previsioni ivi contenute, in materia di rateizzazione dei debiti tributari, sebbene positive, si applichino solo alle somme iscritte a ruolo, laddove sarebbe invece opportuno estenderle anche alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione.
  Si riserva quindi di formulare alcune proposte emendative sul provvedimento.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dichiara che il suo gruppo, con spirito costruttivo, è disponibile ad un confronto sul provvedimento in esame, di cui condivide sostanzialmente l'orientamento di merito, evidenziando tuttavia come il Movimento 5 Stelle non condivida invece, la scelta di metodo, compiuta dal Governo, di ricorrere, per l'ennesima volta, allo strumento del decreto-legge, ricordando come proprio ieri la Corte Costituzionale abbia ribadito i limiti costituzionali entro cui si può ricorrere alla decretazione d'urgenza, dichiarando illegittime alcune norme in materia di riordino delle province recate dal decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto Pag. 69«salva-Italia», e dal decreto-legge n. 95 del 2012, cosiddetto «spending review».
  Con riferimento ad una questione specifica oggetto del decreto-legge, evidenzia l'opportunità di approfondire il contenuto dell'articolo 56, recante la proroga di alcuni termini di relativi all'imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta Tobin Tax), nonché di rivedere l'intera disciplina relativa alla predetta Tobin Tax, la quale, per come è attualmente formulata, presenta a suo giudizio alcuni profili di criticità. In tale contesto non ritiene del tutto agevole individuare le risorse finanziarie necessarie per disporre lo spostamento al 2015 della vigenza dell'imposta, ventilato in una recente intervista dal Presidente della Commissione Bilancio.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, con riferimento agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, relativi al rafforzamento del Fondo di garanzia per le PMI ed ai finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte delle stesse PMI, sottolinea come essi affrontino temi che attengono alla competenza sia dello Stato sia delle regioni, rilevando, con particolare riguardo ai Fondi di garanzia, come le esperienze maturate negli ultimi anni in ambito regionale si siano dimostrate positive, e come sia dunque auspicabile realizzare una migliore collaborazione con tali enti in merito all'utilizzo di questi strumenti.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare per la giornata di martedì, in occasione della quale si procederà alla votazione della proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.15.