CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 luglio 2013
48.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 57

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 3 luglio 2013.

Audizione del professor Oliviero Olivieri nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini (nomina n. 5).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di nomina del professor Oliviero Olivieri a Presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini.Pag. 58
Atto n. 5.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta dell'11 giugno scorso.

  Ermete REALACCI, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana si è svolta l'audizione informale del professor Olivieri. Al riguardo, fa presente che si è trattato della prima audizione parlamentare di soggetti designati a nomine governative, essendo intervenuta, solo di recente e su espressa sollecitazione della VIII Commissione, la deliberazione della Giunta per il Regolamento circa la possibilità per le Commissioni di procedere alle audizioni informali di tali soggetti. Evidenzia che la Giunta ha precisato che tali audizioni informali sono consentite esclusivamente al fine di procedere all'accertamento dei requisiti posseduti, senza possibilità di incidere sugli indirizzi generali degli organismi interessati. Conclude, osservando come la pronuncia della Giunta doti le Commissioni parlamentari di uno strumento che certamente rafforza il ruolo e le prerogative del Parlamento, con particolare riferimento ai poteri di controllo sull'operato del Governo.
  Ricorda, infine, che il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

  Patrizia TERZONI (M5S), a nome del gruppo Movimento 5 Stelle, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, anche in ragione dell'esito positivo dell'audizione svolta nella seduta antimeridiana che ha messo bene in luce la ricchezza del curriculum e delle competenze professionali del professor Olivieri. Quanto alla pronuncia della Giunta del Regolamento, nel ribadire il proprio apprezzamento per l'iniziativa assunta dal presidente della Commissione e per la possibilità riconosciuta alle Commissioni parlamentari di procedere all'audizione dei soggetti designati alle nomine governative, conferma che per il gruppo Movimento 5 Stelle questo rappresenta solo un primo passo, essendo importante raggiungere l'obiettivo di vedere riconosciuta alle Commissioni la possibilità di esprimersi, non su un unico soggetto designato alla nomina governativa, ma su una rosa di candidati.

  Filiberto ZARATTI (SEL) esprime, anzitutto, l'apprezzamento del gruppo di Sinistra e Libertà per l'iniziativa della presidenza della Commissione e per il contenuto della conseguente pronuncia della Giunta del Regolamento. Giudica, peraltro, non condivisibile l'ulteriore obiettivo enunciato dalla collega Terzoni, dato che, a suo avviso, sarebbe un errore implementare le funzioni del Parlamento in una materia nella quale sarebbe preferibile lasciare spazio anche ai soggetti rappresentativi delle comunità che vivono sul territorio. Conclude, quindi, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che la votazione della proposta di parere del relatore si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere.
  Precisa, infine, che porrà in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, la quale risulterà approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso in cui invece tale maggioranza non venga conseguita e la proposta di parere venga dunque respinta, si intenderà espresso parere contrario.

  La Commissione procede quindi, alla votazione per scrutinio segreto della proposta di parere favorevole del relatore.

  Ermete REALACCI, presidente, comunica il risultato della votazione relativa alla proposta di nomina del professor Pag. 59Oliviero Olivieri a Presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini.
   Presenti: 33   
   Votanti: 33   
   Maggioranza: 17   
    Hanno votato sì: 33    
    Hanno votato no: 0    
  (La Commissione approva).

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Mariastella Bianchi, Borghi, Braga, Busto, Carrescia, Cassano, Causin, Cominelli, Daga, D'Agostino, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Grimoldi, Iannuzzi, Manfredi, Mannino, Mariani, Matarrese, Mazzoli, Morassut, Moretto, Pellegrino, Realacci, Sanna, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zan, Zaratti, Zardini e Zolezzi.

  Ermete REALACCI, presidente, esprimendo soddisfazione per il parere favorevole espresso all'unanimità, avverte che comunicherà tale parere alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati.
(COM(2012)629 final).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1o gennaio 2013-30 giugno 2014.
(17426/12).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013.
Doc. LXXXVII-bis, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti rinviato nella seduta del 27 giugno scorso.

  Ermete REALACCI, presidente, ricorda che la Commissione concluderà l'esame dei tre provvedimenti in titolo con un unico parere. Avverte, inoltre, che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1) e che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2).

  Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, illustra sinteticamente la propria proposta di parere favorevole con osservazioni.

  Mirko BUSTO (M5S), pur riconoscendo il lavoro positivo svolto dal relatore, invita a prendere in considerazione le indicazioni contenute nella proposta di parere alternativo presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle.

  Paolo GRIMOLDI (LNA) esprime apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto dal relatore, al quale chiede di valutare l'opportunità di integrare l'osservazione di cui al punto e.5) con un'espressa indicazione dell'esigenza di proseguire nel percorso di sostegno della filiera nazionale delle aziende produttrici di materiali ecosostenibili.

  Filiberto ZARATTI (SEL) ringrazia il relatore per il lavoro svolto. Nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo Pag. 60sulla proposta di parere del relatore, chiede allo stesso di valutare l'opportunità di rendere più chiara nel testo dell'osservazione di cui al punto d.3) l'opzione per una gestione pubblica del servizio idrico integrato, in coerenza con il risultato del referendum popolare del 2011.

  Mariastella BIANCHI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro approfondito ed equilibrato svolto dal relatore che ha portato alla predisposizione di una ottima proposta di parere, anche per quel che concerne il punto relativo alla questione della definizione di un nuovo quadro giuridico europeo e nazionale per dare piena attuazione all'esito della consultazione referendaria del 2011. A tale proposito, evidenzia come la richiesta avanzata dal collega Zaratti, di cui comprende comunque le ragioni, non possa trovare posto in un documento come quello in esame che è rivolto, non a dettare gli indirizzi della disciplina nazionale in materia di gestione del servizio idrico integrato, ma a garantire che la disciplina europea sugli appalti e sulle concessioni non sia incompatibile con la volontà politica di definire al più presto una nuova normativa nazionale coerente con i risultati del referendum del 2011.
  Invita infine il relatore a integrare la proposta di parere specificando al punto e7) che l'impegno dell'Unione europea per la piena attuazione del «pacchetto clima-energia» e per il consolidamento della leadership europea in ambito internazionale deve mantenersi alto anche in vista del raggiungimento entro il 2015 di un accordo globale vincolante per il contrasto al cambiamento climatico nell'ambito dei negoziati promossi dalle Nazioni Unite come previsto a Durban nel 2011.

  Enrico BORGHI (PD), intervenendo a nome del suo gruppo, esprime apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto dal relatore. Dichiara, inoltre, di condividere appieno le considerazioni svolte dalla collega Mariastella Bianchi e in tal senso invita tutti i rappresentanti di gruppo a valutare l'opportunità di esprimersi a favore della proposta di parere così come formulata dal relatore, che rappresenta un punto di equilibrio positivo fra tutte le diverse sensibilità e opzioni politiche rappresentate in Commissione.

  Alessandro ZAN (SEL) sottolinea il fatto che, a distanza di oltre 2 anni dal suo svolgimento, il chiaro significato del referendum del 2011 non è stato ancora tradotto in una coerente disciplina legislativa. Proprio per questo, ritiene che la richiesta avanzata dal collega Zaratti sia condivisibile e che vi siano tutte le condizioni per integrare in tal senso la proposta di parere predisposta dal relatore.

  Claudia MANNINO (M5S) sottolinea che la gestione pubblica del servizio idrico integrato è un giusto obiettivo, anche in considerazione del fatto che l'uso e l'abuso del bene pubblico acqua, fin dalla sua emunzione incontrollata dalle sorgenti, produce costi che ricadono interamente a carico della collettività.

  Federica DAGA (M5S) ritiene il riferimento alla gestione del servizio idrico integrato nei termini indicati nella proposta di parere del relatore non sfugga al rischio inaccettabile di una mercificazione del bene pubblico acqua che, al contrario, va salvaguardato, garantendone l'uso sostenibile e tutelando il diritto fondamentale di tutti i cittadini e delle generazioni future all'accesso al bene pubblico acqua.

  Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, alla luce del dibattito svolto, presenta una nuova formulazione della proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere del relatore, come riformulata; in caso di sua approvazione, la proposta alternativa dei deputati Busto ed altri si intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

Pag. 61

  La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con osservazioni come riformulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati Busto ed altri.

  La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 15.40.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.

(Alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Ermete REALACCI, presidente, comunica di aver inviato – come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una lettera alla Presidente della Camera per rappresentarLe come potrebbe essere garantita la piena valorizzazione del ruolo di ciascuna Commissione permanente nell'esame di un provvedimento così complesso per l'incidenza delle disposizioni sugli ambiti di propria competenza, quale il decreto legge in titolo. In particolare fa presente di avere evidenziato alla Presidente della Camera l'opportunità di una riflessione – peraltro sollecitata da diversi presidenti anche nella recente Conferenza dei presidenti delle Commissioni – su nuove procedure regolamentari che possano garantire alle Commissioni competenti in sede consultiva la possibilità di pronunciarsi, non solo con un parere per le parti di competenza (come accade oggi), ma anche attraverso emendamenti, ai quali dovrebbe essere riconosciuta una natura anch'essa in qualche modo rinforzata.

  La Commissione prende atto.

  Chiara BRAGA (PD), relatore, riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame in sede consultiva del decreto legge n. 69 del 2013, un provvedimento importante che reca una serie di disposizioni che incidono in maniera sostanziale su materie di competenza della VIII Commissione. Il decreto, infatti, reca disposizioni in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori pubblici, infrastrutture strategiche, manutenzione del territorio, concessioni autostradali, edilizia, nonché in materia ambientale. Per tale ragione, auspica che la Commissione svolga un'istruttoria approfondita sul provvedimento anche se è chiamata ad esprimere solo un parere alle Commissioni I e V.
  In proposito, desidera svolgere alcune considerazioni introduttive prima di soffermarmi sul contenuto del provvedimento. Il decreto legge in esame, infatti, rappresenta l'ennesimo provvedimento sul quale – pur in presenza di norme di competenza della Commissione – la Commissione medesima è chiamata a svolgere un esame in sede consultiva; ciò si verifica in quanto si tratta di un provvedimento molto eterogeneo in cui sono comprese disposizioni che coinvolgono anche gli ambiti di competenza delle altre Commissioni di merito. La tendenza a emanare decreti omnibus giustificati dalla necessità di legiferare in risposta alle contingenze economiche si è particolarmente accentuata nella scorsa legislatura e ha portato alla confluenza talvolta di intere riforme settoriali in provvedimenti d'urgenza. Ciò si è verificato, a titolo esemplificativo per quanto di competenza della Commissione, nella materia dei contratti pubblici, ma anche con riguardo all'edilizia e all'ambiente. Questa situazione ha certamente pregiudicato la possibilità di discutere di norme importanti in modo approfondito nella sede di merito.
  Pur comprendendo le ragioni di necessità e urgenza legate alla crisi economica Pag. 62che giustificano l'emanazione del decreto, come si evince dal titolo disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia e dal preambolo, si augura, come già sottolineato dal presidente della Commissione, che in futuro si possa discutere di disposizioni così importanti nell'ambito di provvedimenti organici di competenza della Commissione. Alla necessità di valorizzare il lavoro di merito nell'ambito delle Commissioni competenti, peraltro in linea con l'obiettivo delle riforme regolamentari in discussione, aggiunge anche la necessità di legiferare in modo organico sugli ambiti normativi di riferimento. Negli ultimi due anni le modifiche normative contenute nei vari decreti legge si sono susseguite in modo continuo e frammentario, talvolta sulle stesse disposizioni, producendo un'elevata instabilità normativa. Trattandosi di modifiche che intervengono su testi unici – penso all'ambiente, all'edilizia e ai contratti pubblici – sarebbe opportuno che venissero definite una volta per tutte nell'ambito di provvedimenti organici anche per valutare in maniera approfondita le possibili implicazioni. A titolo di esempio, rileva che nel provvedimento al nostro esame è contenuta una modifica che interviene a distanza di alcuni giorni sulla materia delle terre e rocce da scavo sulla quale era intervenuto l'articolo 8-bis del decreto-legge n. 43 approvato definitivamente dalla Camera il 21 giugno 2013.
  Passa, quindi, a dare conto sinteticamente del contenuto del provvedimento, rinviando per una dettagliata descrizione alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Al riguardo, rileva, anzitutto, che il provvedimento reca numerose norme in materia di infrastrutture. In particolare, l'articolo 18, comma 1, al fine di consentire nel 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, ripartita per cinque anni, che verrà destinato ad alcuni interventi riconducibili a finalità generiche (potenziamento dei nodi, standard di interoperabilità dei corridoi europei) e a una serie di interventi specifici sulla base di due procedure che prevedono l'assegnazione delle risorse, per un verso, con decreti del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per l'altro, tramite delibere del CIPE. Il Fondo finanzierà sia infrastrutture strategiche che interventi di manutenzione del territorio e per la sua messa in sicurezza, nonché interventi di piccola dimensione purché siano opere in corso o cantierabili; in proposito, si introduce un criterio di selezione delle opere, ai fini della finanziabilità del Fondo, che nel caso delle infrastrutture strategiche deroga alla selezione delle priorità sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente. Sulla procedura di finanziamento del Fondo rileva, comunque, l'opportunità che le Commissioni parlamentari siano informate circa la destinazione delle risorse in quanto, per alcuni interventi, la norma definisce finalità generiche. In proposito, sarebbe anche opportuno che il Governo fornisse elementi di informazione già nel corso dell'esame del decreto-legge in VIII Commissione. Ulteriori disposizioni riguardano, inoltre, specifiche infrastrutture a valere sulle risorse del Fondo, e segnatamente la società concessionaria per gli investimenti previsti nella Convenzione vigente relativa alla realizzazione e alla gestione delle tratte autostradali A 24 e A 25 «Strade dei Parchi» (comma 5 dell'articolo 18), la tratta Colosseo Piazza Venezia della Metro C (comma 6 dell'articolo 18). Sempre sulle risorse del Fondo saranno finanziati, da un lato, il primo programma «6000 Campanili» (comma 9 dell'articolo 18), concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio, e, dall'altro, un programma d'interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale d'interesse nazionale in gestione ad Anas S.p.A. (comma 10 dell'articolo Pag. 6318). Relativamente agli interventi destinati ai piccoli comuni, pur apprezzando le finalità delle risorse da destinare alla messa in sicurezza del territorio, in linea con quanto la Commissione ha affermato più volte anche in atti di indirizzo, rileva l'opportunità di far sì che le risorse siano escluse dal Patto di stabilità proprio allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità che la norma si prefigge. Sottolinea, inoltre, la necessità di destinare specifiche risorse per il contrasto al rischio idrogeologico in considerazione della riduzione delle risorse destinate a questa finalità nel corso degli anni e dell'importanza di definire una politica di prevenzione nel territorio; ricordo che la Commissione ha posto una costante attenzione su tale tematica e che al riguardo sono stati approvati atti di indirizzo sui quali si è registrata una convergenza di tutte le forze politiche presenti in Commissione. Relativamente invece agli interventi finanziabili nell'ambito del programma di manutenzione straordinaria delle strade in gestione ad ANAS appare opportuno acquisire elementi di informazione da parte del Governo atteso che dovrebbe trattarsi di interventi aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nel contratto di programma; su tale programma potrebbe, altresì, essere opportuno prevedere forme di controllo parlamentare ovvero taluni criteri specifici per l'individuazione degli interventi medesimi. Il comma 11 definisce le procedure per la revoca delle risorse del Fondo, mentre il comma 13 provvede alla copertura finanziaria attraverso, tra l'altro, la riduzione degli stanziamenti e delle assegnazioni ad alcune opere tra le quali il Terzo Valico dei Giovi, la nuova linea Torino Lione, nonché per la definizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina.
  Ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 18 riguardano, al comma 4, l'utilizzazione indistinta delle risorse, già assegnate con la delibera CIPE n. 88/2010, per i lotti in cui è articolata l'opera «Corridoio tirrenico meridionale A12 – Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone» e, al comma 8, la destinazione da parte dell'INAIL fino a 100 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016, per la definizione di un piano di edilizia scolastica, allo scopo di innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici. Al riguardo, ricorda che, sul fronte dell'edilizia scolastica, si sono susseguite varie disposizioni nel corso degli ultimi anni e che, per tale ragione, sembra opportuno chiarire il rapporto fra il piano di edilizia scolastica previsto dalla disposizione e i piani previsti dall'articolo 53 del decreto-legge n. 5 del 2012.
  Sul fronte del finanziamento delle infrastrutture, con specifico riferimento agli incentivi fiscali, segnala che l'articolo 19, comma 1, riduce da 500 a 200 milioni di euro il valore dell'opera infrastrutturale al di sopra del quale viene concesso il credito d'imposta in caso di realizzazione di nuove infrastrutture mediante contratti di partenariato-pubblico-privato. È introdotto un nuovo requisito, consistente nella rilevanza strategica nazionale dell'opera, mentre viene prorogato di un anno il limite temporale per l'approvazione della progettazione definitiva (dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016). Analogamente, viene abbassata la soglia del valore delle opere per l'esenzione dal pagamento del canone di concessione, misura cumulabile con quella del credito di imposta. Si precisa, inoltre, che le misure del credito di imposta e dell'esenzione dal pagamento del canone di concessione sono alternative alla «defiscalizzazione» di cui all'articolo 18 della legge n. 183 del 2011 rispetto alla quale, peraltro, l'articolo 19, comma 4, demanda ad una delibera CIPE la definizione di tutte le disposizioni attuative. La disposizione di cui all'articolo 19, comma 5, è volta a rendere strutturali le agevolazioni fiscali in materia di project bond, vale a dire la deducibilità degli interessi passivi e il regime agevolato, ai fini delle imposte di registro e catastali, per le garanzie (e le operazioni ad esse correlate) rilasciate in relazione all'emissione di project bond. Continua invece ad applicarsi alle sole obbligazioni emesse nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 l'agevolazione Pag. 64relativa al regime fiscale sugli interessi consistente nell'equiparazione a quello sui titoli di Stato (12,5 per cento).
  Il decreto-legge contiene inoltre una serie di norme che vanno ad incidere sul Codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
  In particolare, il comma 1 dell'articolo 19 reca una serie di novelle al Codice degli appalti finalizzate a incidere sulla disciplina dei contratti di partenariato-pubblico-privato (PPP), e segnatamente delle concessioni di lavori pubblici, relativamente alla previsione di una dichiarazione del soggetto concedente e alle condizioni che determinano la revisione del piano economico e finanziario degli investimenti del concessionario (comma 1, lettera a, che modifica l'articolo 143 del Codice degli appalti), nonché allo svolgimento di una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al coinvolgimento degli istituti finanziatori in termini di manifestazione di interesse fin dalla fase di gara, alla previsione di clausole di risoluzione del contratto di concessione in caso di mancato reperimento del finanziamento privato (comma 1, lettera b), che modifica l'articolo 143 del Codice degli appalti). Si tratta di una serie di norme, applicabili, in quanto compatibili, anche alle concessioni in finanza di progetto relative ai lavori «ordinari» e all'affidamento di opere strategiche, che dovrebbero agevolare il finanziamento delle operazioni di PPP e la loro bancabilità. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 19, le predette innovazioni non si applicheranno, comunque, alle operazioni con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del decreto legge.
  L'articolo 27, comma 2, reca modifiche alla procedura per l'approvazione unica del progetto preliminare di cui all'articolo 169-bis del Codice degli appalti disponendo, per un verso, che il decreto di approvazione del progetto possa essere approvato anche nel caso in cui sia decorso il termine per la pronuncia del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio e, per l'altro, che il Ministro delle infrastrutture dei trasporti possa riferire al Consiglio dei ministri nel caso di criticità procedurali che non consentano il rispetto del termine previsto dalla norma.
  Il decreto-legge reca inoltre una serie di proroghe: in primo luogo, l'articolo 21 differisce al 30 giugno 2014 il termine di entrata in operatività delle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione. L'articolo 26, per un verso, proroga, al 31 gennaio 2014 e al 30 aprile 2014 i termini di pubblicazione dei dati relativi all'esercizio 2012 relativi ai procedimenti di scelta del contraente ai sensi della legge n. 190 del 2012 (legge anticorruzione) e, per l'altro, proroga di 2 anni, dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015, i termini fissati da alcune disposizioni recate dall'articolo 253 del Codice degli appalti, relative alle modalità di dimostrazione di requisiti a fini di qualificazione delle imprese, alle modalità di dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria in relazione alle procedure di affidamento, all'esclusione automatica delle offerte anomale nei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie.
  L'articolo 31 reca disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) tra le quali segnalo, per la loro importanza, l'estensione della procedura compensativa in virtù della quale si procede al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo pari ai versamenti contributivi dovuti, anche alle procedure di appalto pubblico e di appalti privati in edilizia, l'estensione della validità del DURC a 180 giorni nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; inoltre, la richiesta del DURC viene limitata unicamente alle fasi dell'affidamento e della gestione del contratto.
  Segnala, inoltre, che viene meno (articolo 50, che modifica l'articolo 35, comma 28 del decreto-legge n. 223 del 2006) la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto, Pag. 65mentre rimane per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
  Il decreto-legge reca inoltre una serie di misure nell'ambito delle concessioni autostradali. In particolare, i commi da 1 a 4 dell'articolo 25 dettano misure per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e di concedente esercitata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) sui concessionari della rete autostradale in conseguenza della soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e del conseguente assetto istituzionale determinatosi e relativo al trasferimento di funzioni dall'ANAS al Ministero. I commi 7 e 8 dell'articolo 25 prevedono, invece, rispettivamente una modifica dei termini per la predisposizione dello statuto e per la ricostituzione del consiglio di amministrazione di ANAS S.p.A. L'articolo 27, comma 1, attraverso la riscrittura del comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 355 del 2003, modifica, inoltre, la procedura per l'approvazione degli adeguamenti annuali delle tariffe autostradali, al fine di armonizzarla al mutato assetto delle competenze istituzionali, a seguito del trasferimento dall'ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) delle funzioni di concedente della rete autostradale.
  Un corposo numero di disposizioni riguarda la materia dell'edilizia. Ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 30, infatti, vengono esclusi dal novero degli «interventi di ristrutturazione edilizia» (elencati dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del Testo unico per l'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) quelli di demolizione e ricostruzione che comportano variazioni nella sagoma. A suo avviso, si tratta di una modifica rilevante, ma che può presentare profili di criticità e per tale ragione rileva la necessità di un approfondimento. Viene inoltre introdotto, all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico per l'edilizia un periodo che mira a ricomprendere nella ristrutturazione edilizia anche il ripristino/ricostruzione di edifici crollati o demoliti. La successiva lettera c) dell'articolo 30 reca una modifica consequenziale, volta a far sì che gli interventi di ristrutturazione edilizia con modifiche della sagoma non siano più soggetti a permesso di costruire, a meno che non riguardino immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Un'ulteriore modifica consequenziale è apportata dalla successiva lettera e), che novella l'articolo 22, comma 2, del Testo unico per l'edilizia relativo alla possibilità di operare alcune tipologie di varianti al permesso di costruire semplicemente tramite la DIA. La novella in questione, coordinandosi con quelle recate dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 30, chiarisce che il divieto di alterazione della sagoma riguarda i soli edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.
  Ulteriori disposizioni attengono all'abrogazione (comma 1, lettera b), dell'articolo 30) della dichiarazione del tecnico abilitato di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente prevista, limitatamente ad alcune tipologie di interventi di edilizia libera.
  La lettera f) del comma 1 dell'articolo 30 introduce, inoltre, nel Testo unico per l'edilizia un nuovo articolo 23-bis in materia di autorizzazioni preliminari alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e alla comunicazione dell'inizio dei lavori. Le predette disposizioni si applicano anche alla comunicazione di inizio lavori (CIL) prevista per gli interventi di edilizia libera, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.
  Relativamente alla realizzazione di interventi o di varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la SCIA e comportanti modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente o già assentito, se tali interventi o varianti riguardano immobili collocati all'interno delle zone territoriali omogenee A di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 (ad esempio parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi) e in quelle Pag. 66equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, allora i lavori non possono in ogni caso avere inizio prima di 20 giorni dalla presentazione della SCIA.
  La lettera d) del comma 1 dell'articolo 30 novella l'articolo 20 del Testo unico per l'edilizia che disciplina il procedimento da seguire per il rilascio del permesso di costruire, nella parte relativa all'atto di assenso per immobili su cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. La principale innovazione apportata dalla lettera d), contemplata dal nuovo testo del comma 9, è che, in caso di immobili vincolati, il procedimento si deve concludere con l'adozione di un provvedimento espresso.
  La lettera g) del comma 1 dell'articolo 30 integra il disposto dell'articolo 24 del Testo unico per l'edilizia attraverso la disciplina del rilascio del certificato di agibilità parziale e la sua durata. La lettera h), inoltre, integra la disciplina del procedimento di rilascio del certificato di agibilità, prevedendo, tra l'altro, una modalità alternativa a quella prevista già dalla normativa vigente per il rilascio del certificato di agibilità.
  Il comma 3 dell'articolo 30 prevede la proroga di 2 anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori fissati per il permesso di costruire dall'articolo 15 del Testo unico per l'edilizia. Lo stesso comma chiarisce che la proroga riguarda i termini come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge.
  Il comma 2 dell'articolo 30 amplia l'ambito di applicazione della disposizione (introdotta dall'articolo 10 del decreto-legge n. 5 del 2012) che consente il trasferimento dei parcheggi pertinenziali, specificando che il trasferimento può riguardare anche il solo vincolo pertinenziale; al riguardo, osserva che la disposizione non è di immediata interpretazione in quanto sarebbe opportuno precisare cosa si intenda per «trasferimento del solo vincolo pertinenziale». L'articolo 41, comma 4, incide sulla definizione di interventi di nuova costruzione recata dall'articolo 3 del Testo unico per l'edilizia, relativamente alle installazioni che siano posizionate, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.
  L'articolo 39, comma 1, lettera b), incide sulla disciplina dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), allo scopo di ridurre i tempi amministrativi riguardanti la validità e l'acquisizione del parere rilasciato dal Ministero per i beni e le attività culturali, in merito ad interventi urbanistici-edilizi.
  Un ulteriore gruppo di norme riguarda gli interventi in materia ambientale. In proposito, l'articolo 41, comma 1, è volto a semplificare la disciplina recata dall'articolo 243 del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) delle acque di falda emunte nell'ambito di interventi di bonifica chiarendo il regime applicabile, ossia l'assimilazione alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico. L'articolo 41, comma 2, già anticipato all'inizio della mia relazione, limita l'applicazione del decreto ministeriale n. 161 del 2012 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) alle sole terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a VIA (valutazione d'impatto ambientale) o ad AIA (autorizzazione integrata ambientale). Viene altresì disposto che il decreto ministeriale n. 161 del 2012 non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del Codice ambientale (materiali di escavo di fondali marini, inerti, materiali geologici inorganici e manufatti, ecc.). L'articolo 41, comma 3, modifica la disciplina delle matrici materiali di riporto introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012 (recante misure in materia ambientale), per un verso, incidendo sulla definizione direttamente nella norma (e non facendo più rinvio all'applicazione del citato decreto ministeriale n. 161 del 2012), e, per l'altro, prevedendo gli interventi da applicare nel Pag. 67caso di conformità o meno ai limiti dei test di cessione. L'articolo 41, comma 5, è volto a chiarire i poteri attribuiti al Commissario nominato per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio nella provincia di Roma. L'articolo 41, comma 6, prevede la nomina di uno o più commissari ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria, all'attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania; tra l'altro, in proposito, ricorda i recenti sviluppi riguardanti la procedura di infrazione comunitaria n. 2195/2007 e anche che la normativa vigente ha previsto l'istituzione di commissari straordinari con specifiche funzioni concernenti, tra l'altro, la realizzazione di impianti.
  Ulteriori disposizioni riguardano infine: le modalità per l'accreditamento delle risorse economiche del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (articolo 9, comma 5); la modifica della disciplina dei dragaggi nelle aree portuali (articolo 22, comma 1, lettere da a) a d); l'adeguamento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe (articolo 25, comma 6); la semplificazione degli adempimenti in materia di prevenzione incendi (articolo 38); la deroga straordinaria, fino al 31 dicembre 2015, ai limiti di spesa vigenti, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza e missioni, effettuate dagli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 (articolo 46).
  In conclusione, nel ribadire la necessità di un esame approfondito sul provvedimento al nostro esame, attesa la rilevanza delle questioni trattate, mi riservo di presentare una proposta di parere che terrà conto degli elementi che emergeranno dal dibattito.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 2 luglio 2013, a pagina 151, prima colonna, alla settima riga, deve leggersi «20.40» in luogo di «8.40».

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