CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 giugno 2013
40.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 52

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 9.50.

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.
C. 1197-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, nella seduta di ieri, la Commissione aveva avviato l'esame, in sede consuntiva, del provvedimento in oggetto senza tuttavia esprimere il parere di propria competenza alla Commissione di merito a causa della complessità del provvedimento stesso e dalla ristrettezza dei tempi previsti per l'esame. La Commissione, quindi, oggi chiamata ad esprimere il proprio parere direttamente all'Assemblea sia sul predetto testo – giacché la Commissione di merito non ha apportato al testo medesimo alcuna modificazione – sia sulle proposte emendative ad esso riferite.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, ad integrazione dei chiarimenti già resi nella seduta del 18 giugno 2013, fa presente che le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 4, e 8-bis del decreto-legge in esame, sono compatibili con la disciplina europea vigente in materia. Fa presente, inoltre, che l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, cui si è fatto ricorso in più di una delle disposizioni contenute nel predetto decreto-legge, articolo 1, comma 7, relativo alla deroga del patto di stabilità interno Pag. 53per l'area industriale di Piombino; articolo 6-bis, concernente la deroga patto di stabilità per il sisma verificatosi nella regione Molise, articolo 6-quinquies, inerente la deroga del patto di stabilità riferita al sisma verificatosi in Emilia ed a quello verificatosi in Abruzzo; articolo 7-quater, riguardante deroga del patto di stabilità per la realizzazione della Torino-Lione, non pregiudica le finalità cui il predetto Fondo è prioritariamente preposto.

  Maino MARCHI (PD), relatore, preso atto degli ulteriori chiarimenti forniti dal rappresentante del governo, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1197-A Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 43 del 2013, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, nonché le proposte emendative ad esso riferite contenute nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    la deroga al patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, comma 7, per gli interventi realizzati nell'area industriale di Piombino, deve intendersi riferita ai pagamenti finanziati sia con le risorse statali, sia con quelle della regione Toscana o del comune di Piombino, e quindi implicitamente ricomprende anche le entrate del medesimo comune, e non consente, quindi, l'utilizzo dei maggiori spazi finanziari ottenuti, ai fini della realizzazione di spese aggiuntive;
    l'eventuale innalzamento del limite ai pagamenti esclusi dal patto di stabilità interno previsto all'articolo 1, comma 7, sarà disposto, previa relazione del Commissario straordinario, solo previo rinvenimento di una idonea copertura finanziaria;
    il riconoscimento dell'area industriale di Trieste come area di crisi industriale complessa riveste unicamente carattere ordinamentale ed esplica i suoi effetti nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;
    il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, del quale è previsto l'utilizzo dagli articoli 1, comma 7, 6-bis, comma 1, 6-quinquies, comma 1, e 7-quater, comma 1, reca, per gli anni 2013 e 2014, le necessarie disponibilità e l'utilizzo delle stesse non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;
    le risorse disponibili a legislazione vigente risultano sufficienti a realizzare gli interventi programmati ai sensi dell'articolo 2, relativi al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo;
    le risorse già previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 2010 sono sufficienti a garantire anche la copertura degli eventuali oneri derivanti dalla possibilità di ricorrere all'utilizzo di personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per le attività di cooperazione inerenti all'emergenza nel settore dei rifiuti urbani della provincia di Palermo di cui all'articolo 2;
    la collaborazione degli uffici con il commissario delegato di cui all'articolo 2 può essere assicurata anche per il periodo di proroga nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    le risorse disponibili a legislazione vigente risultano sufficienti a realizzare gli interventi programmati ai sensi dell'articolo 3, volti a far fronte all'emergenza ambientale nella regione Campania;Pag. 54
    gli eventuali residui versamenti sulla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 2012 a carico della regione Campania devono essere effettuati nell'ambito del programmazione finanziaria complessiva della medesima Regione e sono compatibili con i vincoli previsti dal patto di stabilità interno;
    la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 2012 non darà luogo alla stabilizzazione del personale medesimo;
    la collaborazione delle amministrazioni pubbliche con il commissario delegato di cui all'articolo 3 può essere assicurata anche per il periodo di proroga nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    il contributo dovuto dai soggetti affidatari del servizio integrato a favore dei comuni nei quali è collocata la sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3, comma 3-quater, è incluso tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della TARES, senza effetti negativi a carico degli enti interessati, in quanto in linea con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
    la proroga degli interventi per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Puglia di cui all'articolo 3-bis è volta a consentire l'ultimazione di lavori già in corso e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso l'utilizzo di risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente;
    gli adempimenti necessari a contrastare le forme di commercializzazione non autorizzata da EXPO 2015 S.p.A. di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), rientrano nelle attività istituzionali delle amministrazioni interessate e possono essere effettuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), che prevedono l'utilizzo di materie prime secondarie, risultano compatibili con la disciplina comunitaria in materia e pertanto non determinano effetti finanziari negativi connessi a profili sanzionatori;
    le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-ter, definiscono una modalità di utilizzo semplificata delle risorse già assegnate al Commissario generale di sezione per il padiglione Italia, attraverso l'istituzione del fondo economale, e non determinano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica;
    le norme di cui all'articolo 5, comma 1-quater, in materia di esenzioni a favore dei Commissariati generali di sezione per la partecipazione all'EXPO 2015 si limitano a definire le modalità di applicazione delle disposizioni già previste dalla legge n. 3 del 2013 e non determinano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica;
    le entrate derivanti dalle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), sono già state acquisite al bilancio dello Stato e il loro utilizzo non pregiudica gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse a legislazione vigente;
    le disposizioni di cui all'articolo 5-ter che prevedono il differimento al 31 dicembre 2013 dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2013, in materia di obblighi di affidamento, da parte dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, ad un'unica centrale di committenza dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che i risparmi di spesa ascrivibili alle disposizioni di cui al citato articolo 33, comma 3-bis, non sono stati scontati nei tendenziali in quanto quantificabili solo a consuntivo;Pag. 55
    gli stanziamenti alle spese per studi e ricerche per trasporti marittimi sicuri di cui all'articolo 145, comma 40, della legge n. 388 del 2000 dei quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 5-quater non pregiudica gli interventi, già previsti a legislazione vigente, a valere sulle medesime risorse;
    i nuovi termini previsti per richiedere i finanziamenti agevolati di cui agli articoli 6, comma 2, e 6-septies, comma 1, lettera a), non influenzeranno la modulazione annua dell'onere per gli interessi derivanti dai relativi piani di rimborso posto a carico dello Stato, atteso che le apposite convenzioni tra Cassa depositi e prestiti e ABI dovranno rispettare il limite di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012;
    la disposizione di cui all'articolo 6, comma 5-bis, che prevede che sulle contabilità speciali possano confluire le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 non presenta carattere obbligatorio, e, in quanto meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'esclusione delle medesime somme dal patto di stabilità interno;
    la deroga al patto di stabilità interno di cui all'articolo 6-bis deve intendersi riferita agli obiettivi degli enti locali della regione Molise colpiti dal sisma e deve avvenire nell'invarianza dell'obiettivo complessivo assegnato alla regione medesima;
    le disposizioni di cui all'articolo 6-quater si limitano a prevedere un ulteriore requisito tecnico ai fini della verifica della sicurezza degli edifici colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del maggio 2012, del quale è disposto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 6-sexies, risultano sufficienti a finanziarie le spese previste dal medesimo articolo;
    alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e c), può provvedersi nell'ambito delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 135 del 2012;
    la destinazione di specifiche risorse alla provincia dell'Aquila al fine di provvedere al pagamento dei canoni delle sedi istituzionali di cui all'articolo 7, comma 3-bis può avvenire nell'ambito delle risorse già trasferite o in via di trasferimento agli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi della delibera CIPE n. 135 del 2012;
    il trasferimento di somme per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione e delle spese per l'emergenza di cui all'articolo 7, comma 5, devono avvenire comunque nei limiti delle risorse allo scopo già finalizzate;
    le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6-bis, limitandosi ad intervenire sui criteri di assegnazione degli alloggi del progetto CASE e MAP del comune dell'Aquila non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    la proroga e il rinnovo dei contratti di lavoro del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, commi 6-ter e 6-quater non determinerà l'obbligo di assunzioni a tempo indeterminato del medesimo personale impiegato, in quanto ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni;
    l'utilizzo, sia pure in via di mera anticipazione, delle risorse di cui al punto 1.3 della delibera CIPE n. 135 del 2012 previsto ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, non pregiudica la realizzazione delle finalità già previste e programmate a valere sulle medesime in materia di edilizia pubblica;
    la stima delle entrate derivanti dall'incremento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 7-bis, comma 3, è stata effettuata, per quanto riguarda la modalità Pag. 56tradizionale di versamento dell'imposta, utilizzando i dati dei contrassegni dell'imposta di bollo relativi all'anno 2012 e, per quanto concerne i versamenti dell'imposta assolta in maniera virtuale, utilizzando i dati relativi ai versamenti effettuati, nell'anno 2012, tramite i modelli F23 e F24;
    l'utilizzo delle disponibilità residuali destinate al contratto di programma stipulato con Rete ferroviaria italiana SpA di cui all'articolo 7-ter, comma 1, per nuove finalità, quali la compensazione dei costi relativi alla manutenzione straordinaria, è subordinato al completamento degli interventi originariamente previsti dal predetto contratto di programma e appare compatibile con i profili di cassa già incorporati nelle previsioni di spesa a legislazione vigente;
    la deroga al patto di stabilità interno prevista dall'articolo 7-quater, per gli interventi di riqualificazione del territorio nell'ambito del collegamento Torino-Lione, deve intendersi riferita ai pagamenti finanziati sia con le risorse statali, sia con quelle regionali e comunali, e quindi implicitamente ricomprende anche l'utilizzo delle entrate relative agli interventi finanziati a valere sulle somme ricevute dallo Stato, e non consente, quindi, l'utilizzo dei maggiori spazi finanziari ottenuti per la realizzazione di spese aggiuntive;
    la disposizione di cui all'articolo 8, comma 5-bis, che destina risorse alle attività di monitoraggio sismico, deve intendersi volta a rifinanziare nella misura di 1 milione di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 195 del 2009;
    le disposizioni di cui all'articolo 8-bis, in materia di utilizzazione di terre e rocce da scavo, hanno natura ordinamentale, non presentano profili di incompatibilità con la normativa comunitaria e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, neppure in forma indiretta per interventi di risanamento o bonifica;
    la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, comma 10, è idonea a garantire che dal trasferimento delle funzioni in materia di turismo dalla presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero per i beni e le attività culturali non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

  esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE».

  Laura CASTELLI (M5S), chiede chiarimenti in merito alla compatibilità delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge in esame, relativo all'utilizzo delle materie prime secondarie, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, con la normativa europea in materia ambientale.

  Generoso MELILLA (SEL), osserva come il decreto-legge in esame rechi, a suo avviso, una serie di disposizioni confuse e disordinate, relative a materie eterogenee, dovute anche alla diversità delle regole che disciplinano l'ammissibilità delle proposte emendative presso il Senato della Repubblica. Stigmatizza quindi l'eccessiva durata dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, precludendo, di fatto, alla Camera la possibilità di apportare modifiche. In ragione della necessità di procedere comunque alla conversione del decreto-legge in esame, preannuncia che, per senso di responsabilità istituzionale, i deputati del suo gruppo si asterranno sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in relazione alla richiesta di chiarimenti della deputata Castelli, rileva che, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge in esame, l'attribuzione del codice CER 20.03.99, tipico dei rifiuti urbani, ai materiali derivanti dai crolli, è prevista limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto degli stessi ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni. Sottolinea pertanto che, in considerazione della permanenza della qualifica di rifiuti, pur con l'attribuzione Pag. 57del codice di identificazione anzidetto, non si ravvisano elementi di incompatibilità con la disciplina europea. Fa presente, inoltre, che analoghe considerazioni possono essere svolte, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, atteso che la non applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 161 del 10 agosto 2012 alle rocce e terre da scavo non provenienti da attività sottoposte a V.I.A. o ad A.I.A., in ragione del criterio di proporzionalità degli adempimenti alle dimensioni delle opere interessate, comporta che le terre e rocce escluse debbano essere gestite o come sottoprodotti, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 184-bis decreto legislativo n. 152 del 2006, corrispondenti alla condizioni previste dalla direttiva 2008/58/CE della Commissione del 21 agosto 2008, o come rifiuti, laddove tali condizioni non ricorrano. Osserva, infine, che in tale ultimo caso si dovrà procedere al loro avvio a smaltimento o recupero secondo la normativa vigente, dovendo quindi escludersi, in tale prospettiva, oneri indiretti per interventi di risanamento e bonifica. Rileva come analoghe considerazioni valgano per la norma richiamata dall'onorevole Castelli per la quale conferma quindi la compatibilità con la disciplina europea.

  Francesco BOCCIA, presidente, nel richiamare l'intervento del deputato Melilla, fa presente di aver inviato al Presidente della Camera una lettera, con la quale viene posta la questione relativa ai diversi criteri di valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative vigenti nei due rami del Parlamento, precisando che sul tema è in corso un confronto tra i Presidenti delle due Camere. Osserva, inoltre, come alcune delle considerazioni svolte dal deputato Melilla siano condivisibili, ma che occorra, con la conversione del decreto-legge in esame, dare rapide risposte alle emergenze. Auspica, infine il superamento delle attuali asimmetrie in ordine ai criteri di ammissibilità delle proposte emendative e il rispetto dei tempi per l'esame dei provvedimenti da parte di ciascun ramo del Parlamento.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  Maino MARCHI (PD), relatore, in relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea esprime parere contrario sulle seguenti proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea: Grimoldi 5.9, che prevede un finanziamento per il completamento della Pedemontana Lombarda, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2045, al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte capitale relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non reca le necessarie disponibilità; Ferraresi 6-novies.5, che estende la detassazione di cui all'articolo 6-novies anche agli indennizzi assicurativi riferiti ai danni subiti a seguito del sisma del maggio 2012, senza prevedere alcuna forma di copertura finanziaria; Mannino 7-bis.2, che riduce da 16 a 15 euro l'aumento dell'imposta di bollo previsto dal provvedimento ai fini della copertura degli interventi connessi alla ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo, senza prevedere alcuna forma di compensazione; Catalano 7-ter, che prevede che le risorse del contratto di programma di Rete ferroviaria s.p.a. siano utilizzate esclusivamente per la compensazione della manutenzione straordinaria. Segnala tuttavia che, dai chiarimenti forniti dal Governo, è emerso che tale risorse possano essere utilizzate per la manutenzione straordinaria solo subordinatamente al completamento degli interventi previsti originariamente. Colletti 8-bis.050, che prevede, quale copertura finanziaria del decreto-legge, il fondo per lo sviluppo e la coesione senza peraltro sostituire le coperture già previste e peraltro disponendo, in taluni casi, una dequalificazione della spesa vietata dalla vigente normativa contabile.
  Con riferimento alle seguenti proposte emendative, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari da esse derivanti: Pilozzi 1.01, che riconosce l'area industriale della provincia Pag. 58di Frosinone quale area in situazione di crisi industriale complessa e, ai fini delle iniziative a sostegno di tale area, prevede l'adozione di un progetto di riqualificazione industriale. Al relativo onere, non superiore a 40 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo di rotazione per la crescita sostenibile. Mannino 2.10, che, nel prorogare le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3887 del 2010, prevede la realizzazione di interventi volti alla messa in sicurezza delle discariche e al completamento del sistema impiantistico; Piras 3-bis.050, che prevede interventi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti industriali e minerari dismessi in Sardegna. Ai relativi oneri, si provvede mediante l'utilizzo delle entrate derivanti dai giochi; Latronico 4.1, che proroga la gestione commissariale della «Galleria Pavoncelli» al 30 novembre 2016; Grimoldi 5.10 e 5.11, che prevedono l'esclusione delle spese poste in essere dal comune di Milano, dalla provincia di Milano e dalla regione Lombardia per la realizzazione dell'Expo 2015 dal Patto di stabilità interno e l'esclusione degli enti locali coinvolti nella organizzazione del suddetto evento dalle riduzioni per determinate categorie di spese previste per le amministrazioni pubbliche. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle dotazioni di bilancio relative alla categoria interventi e oneri comuni di parte corrente; Catalano 5-bis.51 e Garofalo 5-bis.50, che aumentano la spesa autorizzata per il servizio pubblico di trasporto marittimo nello stretto di Messina, o estendono gli interventi finanziati. Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione o mediante l'introduzione di imposte sui prodotti contenenti nicotina o altra sostanza idonea a sostituire il consumo di tabacchi lavorati; Latronico 6.1, che estende anche alle imprese individuali le agevolazioni di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto-legge n. 83 del 2012; Ferraresi 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.14, 6.15, 6.16, 6.19, 6.20, 6.22, 6.23, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.02 e 6.03, nonché Pini 6.04, che prevedono la concessione di indennizzi con garanzia dello Stato e di contributi per arredi non recuperabili per la ricostruzione, l'estensione anche ai comuni limitrofi degli interventi previsti e misure di sostegno al reddito nei territori colpiti da calamità naturali, di cui al decreto-legge n. 74 del 2012, nei territori colpiti da calamità naturali la possibilità di accedere ai contributi per i suddetti interventi anche in assenza della residenza anagrafica, nonché attività volte allo smaltimento delle macerie contenenti amianto, talvolta prevedendo specifiche coperture finanziarie; Ferraresi 6.21, che reca l'istituzione di un fondo per il microcredito di impresa, finanziato mediante le risorse derivanti dalla riduzione di una unità sull'acquisto prospettato di velivoli F-35 e mediante riduzione delle dotazioni iscritti nel bilancio dello Stato relative a spese rimodulabili; Ferraresi 6.31, che, ai fini della tutela dei cittadini prevede che i gestori dei servizi pubblici, in accordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 21 maggio 2012 provvedano a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse. Agli oneri derivanti dalla proposta emendativa provvede il presidente della regione Emilia Romagna in qualità di commissario delegato nei limiti delle risorse finanziarie di propria competenza; Latronico 6.050, che proroga lo stato di emergenza sismica per le province di Cosenza e Potenza, colpite dal sisma dell'ottobre 2012, stanziando 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a carico del fondo per la protezione civile, integrato attraverso corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione; Latronico 6-novies.1, che prevede la detassazione di indennizzi, risarcimenti e contributi ricevuti dalle imprese per i danni subiti a causa del sisma del 2012. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate per la concessione di un credito di imposta e di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione ai sensi del decreto-legge n. 95 del 2012; Colletti 7.7 e Pag. 597.8, che autorizzano il comune de L'Aquila e l'Ufficio speciale della città de L'Aquila e dei restanti comuni del cratere alla assunzione di personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, attingendo alle graduatorie di uno specifico concorso già espletato con precedenza rispetto alla proroga o il rinnovo dei contratti già in essere; Colletti 7-bis.71 e 7-bis.72, che sostituiscono l'aumento delle imposte di bollo con un incremento delle aliquote di prodotto relative agli idrocarburi previste dalla normativa vigente, con finalità di copertura degli oneri connessi alla ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo; Colletti 7-bis.70, 7-bis.50, 7-bis.51, 7-bis.52, 7-bis.53, che prevedono la soppressione dell'Istituto diplomatico, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura; Latronico 7-bis.3, che prevede la destinazione delle entrate derivanti dall'aumento dell'imposta di bollo introdotta dal provvedimento per gli anni successivi al 2019, ad alcuni nuovi interventi quali, ad esempio, l'incremento delle misure volte alla sicurezza della navigazione e alla tutela del mare; Colletti 7-bis.54, che incrementa le risorse destinate agli interventi connessi alla ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo. Al relativo onere, pari a 60 milioni di euro per il 2013, 100 milioni di euro per il 2014, 680 milioni di euro per il 2015 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per i lavori della linea ferroviaria Torino-Lione; Colletti 7-bis.55, che incrementa le risorse destinate agli interventi connessi alla ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per il 2013, 190 milioni di euro per il 2014, 274 milioni di euro per il 2015 e 259 milioni di euro per il 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse per la realizzazione del secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi; Colletti 7-bis.4, che prevede una diminuzione dei fondi, peraltro non meglio specificati, stanziati dal Ministero dell'economia e delle finanze in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, qualora le entrate derivanti dall'aumento delle imposte di bollo previste dal provvedimento non dovessero risultare sufficienti per la copertura degli oneri derivanti dagli interventi connessi alla ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo; Colletti 8.5, che prevede lo stanziamento di 1 miliardo di euro annuo per la ricostruzione dei comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, all'uopo prevedendo l'aumento dell'aliquota sulle transazioni finanziarie al 27 per cento.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore.

  Maino MARCHI (PD), relatore, propone quindi di esprimere, sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, parere contrario sulle seguenti proposte: 2.10, 4.1, 5.9, 5.10, 5.11, 5-bis.50, 5-bis.51, 6.1, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.14, 6.15, 6.16, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6-novies.1, 6-novies.5, 7.7, 7.8, 7-bis.2, 7-bis.3, 7-bis.4, 7-bis.50, 7-bis.51, 7-bis.52, 7-bis.53, 7-bis.54, 7-bis.55, 7-bis.70, 7-bis.71, 7-bis.72, 7-ter.3, 8.5 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 3-bis.050, 6.02, 6.03, 6.04, 6.050, 8-bis.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 10.15.