CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 giugno 2013
39.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Davide CRIPPA.

  La seduta comincia alle 10.35.

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.
C. 1197 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Davide CRIPPA, presidente, avverte che la Commissione deve esprimere il prescritto parere alla Commissione ambiente, nella seduta odierna in quanto del provvedimento è previsto l'inizio dell'esame in Aula, con la discussione sulle linee generali, nella seduta pomeridiana di oggi.

  Leonardo IMPEGNO (PD), relatore, rileva che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere rinforzato, ai sensi dell'articolo 73 comma 1-bis del regolamento, al decreto-legge n. 43 del 2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze, ambientali in favore delle zone terremotate in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 nonché trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.
  Il provvedimento in esame, ereditato dal Governo Monti, è caratterizzato da un contenuto vasto e articolato, i 9 articoli originari nel corso dell'esame al Senato sono diventati 25, ai quali si aggiungono molti commi di nuova introduzione. Pag. 157
  Il notevole ampliamento delle disposizioni concernenti ulteriori settori dell'ordinamento, non strettamente riconducibili agli ambiti originari oggetto del decreto-legge, seppure criticabile da un punto di vista formale, deve essere considerato nella sua finalità di dare risposte adeguate e veloci da parte dello Stato a temi che riguardano gravi situazioni di criticità ambientale, infrastrutturale ed economica.
  Per quanto concerne i profili di competenza della X Commissione l'articolo 1 del disegno di legge, commi da 2 a 8, reca misure di carattere ordinamentale, introdotte nel corso dell'esame al Senato, che prevedono il trasferimento di funzioni in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministro per i beni e le attività culturali. Di conseguenza, viene modificata la denominazione del Ministero per i beni e attività culturali in: «Ministero dei beni e attività culturali e del turismo», tramite una modifica testuale al decreto legislativo n. 300 del 1991.
  Al Ministero dei beni e attività culturali e del turismo sono quindi trasferite le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui. Il trasferimento opera con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 5. È disposta la riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale trasferito da parte della Presidenza del Consiglio.
  Il Ministero dei beni e delle attività culturali è autorizzato ad adeguare la propria struttura organizzativa sulla base del trasferimento di funzioni. Si dispone quindi, che nelle more dell'adozione del D.P.C.M. (di cui al comma 5) di individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo si avvalga dell'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 7).
  Il comma 8 stabilisce che le risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuate ai sensi del comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  Il settore del turismo ha subito innumerevoli cambiamenti nell'assetto istituzionale dal 1959 ad oggi, quando fu istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo, soppresso nel 1993 dal referendum popolare del 18 aprile 1993. Le competenze in materia furono successivamente assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ove venne creato un apposito Dipartimento e all'allora Ministero delle attività produttive. Di nuovo nel 2006 il turismo tornò sotto l'egida della Presidenza del Consiglio e fu istituito in quella occasione il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Infine nel 2012 le competenze statali in materia di turismo sono state affidate al Ministro degli affari regionali e dello sport, e le funzioni trasferite al Dipartimento per gli Affari regionali da esercitare attraverso il nuovo Ufficio per le politiche del turismo.
  Il disegno di legge al nostro esame opera un nuovo trasferimento delle competenze in materia di turismo trasferendo il settore al Ministero dei beni culturali. Per quanto apprezzabile e, si spera, foriero di sviluppi positivi per il settore, questo ennesimo trasferimento deve però riuscire a mettere al centro delle politiche di sviluppo del nostro Paese, questo che è l'unico settore economico che potrebbe svilupparsi in modo esponenziale, soprattutto nel Mezzogiorno, se solo riuscisse ad ottenere l'attenzione che gli spetta uscendo dalla residualità a cui è stato condannato per molti decenni.
  Deve poi essere rilevato il fatto che il riassetto di competenze e di risorse umane, strumentali e finanziarie rischia di allungare nel tempo l'avvio di politiche adeguate per il settore in relazione ai tempi, generalmente lunghi, di tali operazioni; sembra in tal senso opportuno che nel parere che la Commissione esprimerà Pag. 158si faccia rilevare questo aspetto critico, affinché il Governo possa assumere le necessarie decisioni entro un tempo definito.
  Passando al decreto-legge, l'articolo 1 reca disposizioni riguardanti il riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area in situazione di crisi industriale complessa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 83 del 2012. Tale disposizione ha introdotto un nuovo strumento chiamato «Progetto di riconversione e riqualificazione industriale in caso di situazioni di crisi industriali complesse», prevedendo che possano essere attivati progetti la cui finalità sia quella di agevolare gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, nonché la riconversione industriale e riqualificazione economico produttiva dei territori interessati.
  La disposizione in esame individua direttamente l'area industriale complessa, derogando alla disciplina generale in merito alle procedure di individuazione di tali aree che è contenuta nel decreto ministeriale 31 gennaio 2013 del Ministro dello sviluppo economico, attuativo di quanto previsto dal citato articolo 27.
  In particolare l'articolo 1, comma 2, in relazione alla dichiarazione di Piombino quale area di crisi industriale complessa, prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Regione Toscana come Commissario straordinario, senza alcun compenso.
  Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile e deve assicurare la realizzazione degli interventi urgenti previsti dall'articolo 1, avvalendosi ove lo consideri necessario, per ogni adempimento propedeutico o connesso, degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali (comma 3) nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È inoltre espressamente previsto che il Commissario si avvalga dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori.
  Sono previsti, inoltre, il controllo sugli atti commissariali da parte della Corte dei conti (comma 4) sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza, e all'obbligo di rendicontazione delle attività svolte da parte dei Commissari nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri titolari di contabilità speciali.
  Al fine di individuare le risorse da destinare a tali interventi è prevista la stipula di un accordo di programma quadro tra i ministeri interessati e gli enti locali (comma 6).
  Il comma 7, sostituito durante l'esame al Senato, reca una deroga al Patto di stabilità interno per la regione Toscana e per il comune di Piombino con riferimento ai pagamenti effettuati da tali enti per l'attuazione degli interventi infrastrutturali, portuali ed ambientali e per l'area industriale di Piombino, di cui al precedente comma 6.
  L'esclusione dal patto di tali pagamenti è concessa nei seguenti limiti: 40,7 milioni di euro per l'anno 2013, con riferimento ai pagamenti finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino; 10 milioni di euro per l'anno 2014, con riferimento ai pagamenti finanziati con risorse proprie della regione Toscana o del comune di Piombino.
  L'entità dell'esclusione dai vincoli del patto per ciascuno dei due enti sarà calcolata in base alla quota di rispettiva competenza, come individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
  La norma, integrata dal Senato, prevede la possibilità di un eventuale ampliamento degli importi esclusi dai vincoli del patto, previa relazione del Commissario straordinario in ordine alle spese già sostenute ed alle effettive necessità ancora da soddisfare. Pag. 159
  L'ultimo periodo del comma 7 contiene la compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dall'esclusione dai vincoli del patto di parte dei pagamenti effettuati dagli enti territoriali con risorse proprie, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008 (legge n. 189/2008).
  Il comma 7-bis dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che anche l'area industriale di Trieste, in analogia a quanto previsto per l'area industriale di Piombino, sia riconosciuta come area di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Finalità delle disposizioni contenute nel comma 7-bis, è specificare che la qualificazione come area industriale complessa è da considerarsi «in relazione alle tematiche della produzione siderurgica, alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e al recupero ambientale». In analogia di quanto disposto dal comma 1 per l'area di Piombino, anche nel caso della disposizione in esame si tratta di una qualificazione effettuata direttamente, tramite norma di rango primario, di un'area di crisi industriale complessa.
  Il comma 7-ter dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che, al fine di predisporre gli interventi necessari alla gestione dell'area di crisi industriale complessa, si applichino le disposizioni richiamate al comma 7-bis.
  L'articolo 5, comma 1, contiene una serie di disposizioni concernenti l'evento Expo 2015, al fine di garantire il rispetto dei tempi stabiliti per il suo svolgimento e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento e delle opere essenziali e connesse indicate negli allegati del D.P.C.M. 22 ottobre 2008, nonché degli interventi strettamente funzionali nelle programmazioni degli enti territoriali.
  Il comma 1, lettera a), prevede l'istituzione di un Commissario unico delegato dal Governo a cui vengono attribuiti poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere, nonché la facoltà di provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza. Il Commissario unico subentra al Commissario straordinario del Governo – sindaco di Milano – e al Commissario generale dell'Expo 2015 – ex presidente della regione Lombardia.
  Ricorda che, a tal proposito che il Dott. Giuseppe Sala è stato nominato Commissario unico con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2013.
  Il comma 1, lettera b), prevede l'utilizzazione delle risorse derivanti dalle economie di gara, anche per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per la gestione dell'evento; tuttavia, ciò è consentito solo previa attestazione da parte della società Expo 2015 della conclusione del piano delle opere.
  Il comma 1, lettera c), consente alla società Expo 2015 S.p.A. e alle stazioni appaltanti di operare secondo specifiche deroghe alla normativa vigente, nel rispetto dei principi generali e della normativa comunitaria.
  Il comma 1, lettera d), qualifica come edifici temporanei determinate opere di Expo 2015, da realizzarsi senza titolo abilitativo ed, in particolare, esonerati dal rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza.
  Il comma 1, lettera e), prevede che, entro il 30 aprile 2013, un D.P.C.M., su proposta del Ministro per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, individui misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale «Expo Milano 2015», per garantire l'appartenenza in via esclusiva dei beni immateriali rappresentati da marchi, loghi, denominazioni, simboli e colori Pag. 160che contraddistinguono l'attività e l'Esposizione, ed al relativo uso per il periodo di svolgimento dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
  Il comma 1, lettera f), prevede l'applicazione delle disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del Codice del processo amministrativo nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A.
  Il comma 1, lettera g), infine, assegna funzioni decisionali e di coordinamento amministrativo al CIPE per l'Expo Milano 2015, in coordinamento con il Commissario unico, il Commissario del Padiglione Italia, la regione Lombardia, la Camera di commercio di Milano (come stabilito nel corso dell'esame al Senato), la provincia e il comune di Milano, e le altre istituzioni locali coinvolte nell'Expo 2015.
  I commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 5 recano ulteriori disposizioni a sostegno dell'EXPO in materia di: stipula di un Protocollo con l'Onu per disciplinare la partecipazione di tale Organizzazione a supporto dell'Expo 2015, anche attraverso la costituzione di un Fondo fiduciario ad hoc; facoltà concesse al Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia; applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo con il Bureau International des Expositions alla Società Expo 2015 S.p.A. per quanto riguarda le attività di realizzazione e gestione dell'Expo 2015.
  L'articolo 6-septies inserito nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche alla disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2013 che prevede il finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.
  L'articolo 6-decies, introdotto durante l'esame al Senato, interviene sulla normativa riguardante le Camere di commercio italo-estere o estere in Italia. Tali enti vengono qualificati come associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale (comma 1); viene limitata la permanenza dei soggetti titolari di incarichi negli organi statutari (comma 2); viene infine subordinata l'entrata in vigore degli statuti (o di loro variazioni) all'approvazione congiunta del MISE e del MAE (comma 3).
  Più in dettaglio, il comma 1, definisce come associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale, i soggetti che – al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame – risultino iscritti all'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia, regolato con decreto ministeriale 15 febbraio 2000, n. 96. La disposizione in commento integra di fatto – pur non modificandola direttamente – la legge n. 580 del 1993 recante la disciplina di riordino delle Camere di commercio, con particolare riguardo all'articolo 22 che prevede l'estensione della denominazione di «camera di commercio» anche ai soggetti iscritti al citato albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia.
  Il comma 2 detta una specifica disposizione in merito alla durata della carica dei soggetti titolari di incarichi negli organi statutari delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia, specificando che essa non possa oltrepassare i due mandati consecutivi, anche in presenza di variazione di carica. I soggetti che abbiano superato tale limite sono dichiarati decaduti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento, senza necessità di alcun altro atto e si procede alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti.
  Il comma 3 prevede la subordinazione dell'entrata in vigore degli statuti e delle loro eventuali variazioni delle Camere di commercio italo-estere o estere in Italia, all'approvazione preventiva da parte del Ministro dello sviluppo economico di concerto Pag. 161con il Ministro degli esteri. Per quanto riguarda gli statuti in vigore alla data del 31 dicembre 2012, è disposto che essi si intendono approvati solo previa verifica ministeriale.
  In conclusione pur esprimendo un forte disagio circa l'eccessiva ristrettezza dei tempi in cui la commissione è chiamata ad esprimere il parere, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame con due osservazioni volte, rispettivamente, a garantire un termine certo per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto all'articolo 1, comma 5 del disegno di legge di conversione, necessario per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie in materia di turismo al ministero dei beni culturali, nonché a valutare l'opportunità delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6-decies che prevedono il limite di due mandati consecutivi per la titolarità degli incarichi negli organi statutari delle camere di commercio estere o italo-estere in Italia.

  Aris PRODANI (M5S) stigmatizza il fatto che il provvedimento in esame, ampiamente modificato dal Senato, giunga all'esame di questo ramo del Parlamento a pochi giorni dalla scadenza del termine per la conversione in legge.
  Rileva, inoltre, che sono state inserite numerose disposizioni estranee al contenuto originario e di natura ordinamentale, quali ad esempio quelle relative alle camere di commercio o al trasferimento delle competenze in materia di turismo, argomenti che avrebbero meritato ben altro approfondimento in sedi più consone.
  Esprime forti perplessità sulle disposizioni che recano la proroga di alcune gestioni commissariali ed in particolare su quelle contenute nell'articolo 3 relative alla gestione di numerosi impianti di depurazione siti nella regione Campania, nonché le norme previste all'articolo 3-bis per far fronte all'emergenza ambientale nel settore delle acque nella regione Puglia.
  Formula invece un giudizio favorevole sulle disposizioni relative al riconoscimento delle aree di Piombino e Trieste quali aree di crisi industriale complessa ed in particolare esprime apprezzamento per le disposizioni volte alla riqualificazione ed al recupero dell'area di Trieste.
  Ribadisce la posizione critica del suo movimento in relazione alla manifestazione Expo 2015 e lamenta il fatto che si debba ricorrere a deroghe alla legislazione ordinaria.
  In conclusione preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere relativa al provvedimento in esame.

  Raffaello VIGNALI (PdL), esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore che ringrazia, ma non può che constatare con rammarico l'eccessiva ristrettezza dei tempi in cui la commissione si trova ad esaminare il provvedimento così ampiamente modificato dal Senato.
  Passando al merito della proposta di parere elaborata dal relatore dichiara di condividerne il contenuto ed in particolare l'osservazione relativa al trasferimento delle risorse in materia di turismo che senza dubbio necessita di un intervento di grande efficienza da parte del Governo in sede di predisposizione degli atti normativi di natura attuativa per evitare che trascorra un eccessivo lasso di tempo prima che sia garantita l'effettiva operatività delle strutture coinvolte.
  Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

   Luigi LACQUANITI (SEL) esprime riserve di ordine formale sul decreto-legge in esame, che come è stato ricordato è stato ereditato dal precedente governo Monti. Sottolinea come purtroppo in questa occasione sembra sia stata ereditata anche la discutibile modalità di legiferare di quel governo, che prevede in sostanza Pag. 162provvedimenti omnibus dal contenuto assai eterogeneo che mortificano il ruolo del Parlamento. Ciò nonostante, in relazione alle disposizioni di competenza di questa Commissione; non può non rilevare che nel complesso si tratta di norme effettivamente indifferibili ed urgenti; preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 11.

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