CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 maggio 2013
28.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 107

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 29 maggio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
Atto n. 6.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Paolo ALLI (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento ricordando preliminarmente che la lotta contro la produzione e l'uso di quelle sostanze che minacciano lo strato di ozono è iniziata nel 1987 con l'adozione del protocollo di Montreal.
  Ricorda quindi che lo schema di decreto legislativo in esame è assegnato, oltre che alla XIV Commissione, anche alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente) e stabilisce – come previsto dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1005/2009 – le sanzioni penali e amministrative per le violazioni delle disposizioni riguardanti i divieti, le esenzioni e le deroghe, il controllo delle emissioni, le sostanze nuove e le comunicazioni di dati sulle sostanze lesive dell'ozono.
  Lo schema è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 217/2011 (legge comunitaria 2010), che ha delegato il Governo ad adottare la disciplina sanzionatoria per le violazioni di obblighi introdotti da regolamenti comunitari, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore (17 gennaio 2012).
  Il provvedimento è composto da 19 articoli.
  L'articolo 1 circoscrive il campo di applicazione dello schema, mentre l'articolo 2 rinvia all'applicazione delle definizioni previste nell'articolo 3 del regolamento ed elenca ulteriori definizioni.
  Gli articoli 3, 4 e 5 prevedono sanzioni penali, di natura contravvenzionale, per la violazione di obblighi introdotti dal regolamento. Preciso che tutte le disposizioni che recano sanzioni, ossia gli articoli da 3 a 16, contengono una specifica clausola di salvaguardia, che ne afferma l'applicabilità Pag. 108purché il fatto non costituisca più grave reato. Per una descrizione puntuale delle pene e delle sanzioni previste per ciascuna fattispecie rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, che reca apposite tabelle.
  In particolare, l'articolo 3 configura un illecito penale a carico di colui che immette sul mercato, produce, utilizza, importa o esporta sostanze controllate; laddove tali sostanze siano immesse sul mercato in contenitori non riutilizzabili l'articolo 4 prevede una pena più severa.
  L'articolo 5 prevede una sanzione penale anche a carico di colui che immette sul mercato (salva l'ipotesi di immissione per procedere alla distruzione), importa o esporta prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono dalle suddette sostanze controllate. La medesima disposizione punisce altresì colui che detiene e non elimina i sistemi di protezione antincendio contenenti le sostanze controllate.
  Sottolinea al riguardo – soffermandosi sul merito della disposizione e richiamando sul punto il parere formulato dalla Commissione Ambiente del Senato la scorsa legislatura e il dibattito svoltosi nella giornata del 29 maggio presso le Commissioni riunite II e VIII della Camera – che la norma non fissa un termine entro il quale le aziende debbono disfarsi delle apparecchiature. Si rischia in tal modo di penalizzare, in una fase di crisi com’è quella attuale, soprattutto le piccole imprese, che non disporrebbero di tempi ragionevoli per adeguarsi alla nuova normativa.
  L'articolo 6 sanziona la violazione dell'obbligo di etichettatura per chiunque produce o immette sul mercato le sostanze controllate come materia prima.
  L'articolo 7 sanziona la violazione dell'obbligo di etichettatura per chiunque produce o immette sul mercato le sostanze controllate come agente di fabbricazione.
  L'articolo 8 sanziona per chiunque produce o immette sul mercato le sostanze controllate, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:
   la violazione dell'obbligo di etichettatura (comma 1);
   la violazione, per le sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi, dell'obbligo dei requisiti di purezza previsti dall'Allegato V del regolamento (comma 2).

  L'articolo 9 reca la disciplina sanzionatoria in materia di produzione, immissione sul mercato e utilizzo di idroclorofluorocarburi, nonché di immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature contenenti o dipendenti da idroclorofluorocarburi (quali apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore).
  L'articolo 10 sanziona i produttori o gli importatori autorizzati con licenza a immettere sul mercato o utilizzare per proprio conto le sostanze controllate per:
   la violazione dell'obbligo di notifica alla Commissione europea relativamente alla cessione dei propri diritti ad altri produttori o importatori (comma 1). In questo caso il legislatore delegato configura un illecito amministrativo;
   il superamento senza autorizzazione dei livelli di produzione consentiti per ragioni di razionalizzazione industriale (comma 2). In questo caso si tratta di un illecito penale.

  Gli articoli 11 e 12 prevedono illeciti penali, di natura contravvenzionale, per la violazione di alcuni obblighi connessi all'importazione/esportazione di sostanze controllate.
  L'articolo 13 sanziona la violazione dell'obbligo di recupero e distruzione delle sostanze controllate:
   durante la manutenzione, l'assistenza o lo smantellamento di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori, e di prodotti e apparecchi inseriti in un allegato al regolamento da parte della Commissione europea (comma 1);
   per il mancato uso delle tecnologie previste per la distruzione delle sostanze controllate (comma 2); Pag. 109
   per l'assenza dei requisiti professionali minimi previsti negli accordi di programma di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 549 del 1993 (comma 3).

  Segnala in proposito – si tratta di una osservazione di carattere formale emersa nel dibattito presso le Commissioni di merito – che i centri di raccolta autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti non hanno una disciplina che indichi requisiti minimi di professionalità.
  L'articolo 14 sanziona la violazione dell'obbligo di adozione di misure precauzionali in materia di fughe ed emissioni di sostanze controllate per:
   le imprese che non adottano tali misure (comma 1); i gestori delle apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate che non compiono le verifiche e per chiunque non tiene i registri ovvero riporta informazioni inesatte, incomplete e comunque non conformi a quanto previsto nel regolamento (comma 2);
   la mancanza dei requisiti professionali minimi previsti dai citati accordi di programma (comma 3);
   gli utilizzatori di sostanze controllate, come materia prima o agente di fabbricazione (comma 4), e per i fabbricatori di altri prodotti chimici, che non adottano le medesime misure (comma 5).

  L'articolo 15 introduce un illecito penale, di natura contravvenzionale, per la violazione delle disposizioni del Regolamento relative alle sostanze nuove (ovvero alle sostanze di cui all'Allegato II del Regolamento – Parte A).
  La relazione illustrativa precisa che «tali sanzioni non sono applicabili a chi utilizza sostanze nuove come materia prima, per usi di laboratorio e a fini di analisi, a chi importa tali sostanze per transito attraverso il territorio doganale della Comunità o per le importazioni sottoposte a regime di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca o alle esportazioni successive ad importazioni già oggetto di deroga», così riproducendo quanto disposto dall'articolo 24, par. 1, secondo periodo, del regolamento.
  L'articolo 16 sanziona la violazione degli obblighi in materia di comunicazione dei dati.
  L'articolo 17 delinea il procedimento da seguire nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, rinviando alla legge n. 689 del 1981 (comma 2) e individuando nel Ministero dell'Ambiente e nell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli le autorità competenti per la vigilanza e l'accertamento delle violazioni (comma 1) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 57, della legge n. 350 del 2003, che prevede l'istituzione dello «sportello unico doganale», e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 42, che definisce i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione. Rispetto al procedimento standard, lo schema di decreto esclude (comma 5) il pagamento in misura ridotta e richiama – con il rinvio all'articolo 17, comma 1 – le competenze del prefetto. La disposizione precisa che in presenza di una trasgressione: è sempre disposto il sequestro amministrativo della sostanza controllata o del prodotto o dell'apparecchiatura che la contiene (comma 3); al sequestro segue la distruzione della sostanza o del prodotto o dell'apparecchiatura che la contiene, a spese del trasgressore (comma 4).
  Richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che le norme di cui all'articolo 17 escludono il pagamento in misura ridotta, diversamente per quanto avviene nel caso di altre normative di settore; osserva inoltre che le disposizioni richiamano le competenze del Ministero dell'Ambiente, dell'Agenzia delle dogane e del Prefetto, mentre non citano né le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente né l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale, che meriterebbero invece a suo avviso di essere richiamate esplicitamente.Pag. 110
  L'articolo 18 prevede il versamento a favore del bilancio dello Stato delle sanzioni amministrative pecuniarie.
  L'articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria per lo svolgimento delle attività previste dallo schema di decreto.
  Sottolinea in conclusione come l'entità delle sanzioni definite dal provvedimento appaia assai elevata, non solo se si tiene conto delle dimensioni medie delle imprese del settore, ma anche se si confrontano tali disposizioni con la disciplina vigente riguardante altre tipologie di rifiuti. Auspica pertanto una omogeneizzazione delle fattispecie sanzionatorie, anche al fine di non definire una normativa vessatoria nei confronti dei settori produttivi coinvolti.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) evidenzia il rilievo del provvedimento in esame, rispetto al quale riterrebbe opportuno svolgere ulteriori approfondimenti, anche a tal fine acquisendo le valutazioni dei settori produttivi interessati e delle associazioni di categoria coinvolte.

  Michele BORDO, presidente, ritiene che la proposta di svolgere un breve ciclo di audizioni sul provvedimento possa senz'altro essere esaminata nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza; a tal fine si farà carico di acquisire sul punto l'orientamento delle Commissioni Giustizia e Ambiente, cui lo schema di decreto è assegnato ai fini dell'esame di merito.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

Pag. 111