CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 maggio 2013
28.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 29 maggio 2013. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche e integrazioni delle norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Atto n. 13.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Luigi BOBBA (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante modifiche e integrazioni delle norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si compone di un unico articolo ed è corredato dalla relazione tecnico-finanziaria. Rileva che l'articolo 1 novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1998 e prevede una serie di modifiche volte ad assicurare la distinzione tra le funzioni di indirizzo e coordinamento, attribuite al presidente della Commissione, e le funzioni di gestione amministrativo-contabile affidate al coordinatore generale. Ricorda in primo luogo, che le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 sono volte ad adeguare alcune disposizioni contabili alla valuta corrente, con riferimento rispettivamente all'importo annuo del fondo economale Pag. 41interno della Commissione e al limite massimo per i pagamenti a valere sul fondo medesimo. Al riguardo, fa presente che i suddetti adeguamenti non corrispondono esattamente ai valori attesi applicando il tasso di conversione dalla lira all'euro e che tuttavia a tali modifiche sembra potersi dare attuazione nell'ambito degli stanziamenti già iscritti nel bilancio dello Stato per il funzionamento della Commissione. Osserva, inoltre, che l'articolo 1, comma 1, lettera e), novella la disciplina di nomina del coordinatore generale, di cui stabilisce requisiti e modalità rendendo altresì obbligatoria tale carica. Fa presente che la norma specifica altresì che il coordinatore generale, qualora sia dipendente pubblico, venga collocato in comando, aspettativa o analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti. Rileva che la relazione tecnica, a tal proposito, evidenzia che l'individuazione del coordinatore generale tra le categorie di soggetti indicate dalla novella non incide sulla quantificazione dell'indennità di funzione connessa a tale carica, assicurando in tal modo l'invarianza di spesa. Da ultimo, osserva che il citato articolo 1, alla lettera m) del comma 1, dispone il recepimento delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo n. 91 del 2011. Ricorda infine che le risorse destinate alle spese per il funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali sono iscritte nel capitolo 5025 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ammontano a 1,278 milioni di euro per l'anno 2013, a 1,269 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,251 milioni di euro per l'anno 2015. Fa presente, inoltre, che alle spese per il funzionamento della predetta Commissione si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, anche mediante il trasferimento di somme da parte di altre Autorità amministrative indipendenti e che l'applicazione di tale ultima previsione è stata estesa al triennio 2013-2015 dall'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Sotto il profilo della formulazione del testo, ricorda che il Consiglio di Stato, con riferimento alla disciplina del coordinatore generale, ha chiesto di chiarire se la stessa possa incidere sull'incarico in corso, qualora già conferito, e, in caso affermativo, se l'entrata in vigore del nuovo regolamento comporti o meno la cessazione dell'incarico in atto. Rileva, inoltre, che il suddetto collegio aveva ravvisato l'opportunità di prevedere, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera f) – che si riferisce ai mandati sottoscritti dal coordinatore generale – la possibilità di sottoscrizione da parte del funzionario preposto al servizio finanziario non solo nel caso di assenza del coordinatore stesso, ma anche nel caso di impedimento, analogamente a quanto previsto dalla successiva lettera g) con riferimento alla sottoscrizione dei contratti. Fa presente che su tali aspetti appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che, per quanto attiene ai profili finanziari, non vi sono motivi ostativi alla prosecuzione dell’iter del provvedimento. Chiede tuttavia di rinviarne il seguito dell'esame per acquisire dall'Amministrazione proponente i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 maggio 2013. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.40.

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DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.
C. 1012 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampaolo GALLI, relatore, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante norme in materia di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo e fa presente che il testo è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Quanto agli articoli 1 e 2, recanti disposizioni in materia di imposta municipale propria, segnala che l'onere per interessi, che la relazione tecnica quantifica con riferimento a tre mesi, potrebbe risultare lievemente sottostimato, di un ordine di grandezza di circa 7 milioni, considerando che la facoltà per i comuni di ricorrere all'anticipazione decorre non dal 16 giugno, ma dal 22 maggio, data di entrata in vigore del decreto-legge, e che la predetta facoltà è comunque concessa fino al 30 settembre 2013. Fa presente che, in proposito, andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Evidenzia che, sotto il profilo metodologico, appare coerente con il testo della norma il criterio adottato dalla relazione tecnica che commisura l'onere per interessi all'ammontare dell'incremento dell'anticipazione concessa ai comuni, che risulta più elevata della quota del gettito IMU soggetta a differimento. Infatti è l'ammontare dell'anticipazione, nell'ipotesi di pieno utilizzo da parte dei comuni, che individua l'importo del transitorio peggioramento del saldo di fabbisogno in relazione al quale si producono maggiori interessi per il complesso della Pubblica amministrazione. Ritiene necessario, in merito alla predetta ricostruzione, acquisire l'avviso del Governo. Considera inoltre opportuno acquisire informazioni quantitative circa l'ammontare corrispondente ai due fattori di disallineamento tra l'ammontare del gettito IMU differito e quello dell'anticipazione concessa ai comuni sopra indicati. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 1, comma 4, relativo alla copertura finanziaria degli oneri per interessi sostenuti dai comuni per effetto dell'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria, rileva come appaia necessario, con riferimento all'utilizzo, per un importo pari a 12,5 milioni di euro nell'anno 2013, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, relativamente al capitolo 3075 – Ministero dell'economia e delle finanze, che il Governo assicuri l'effettiva disponibilità delle risorse di cui è previsto l'utilizzo. Con riferimento all'impiego dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a 5,1 milioni di euro nell'anno 2013, osserva che il medesimo reca le necessarie disponibilità, sebbene risulti privo di un'apposita voce programmatica. Con riferimento all'utilizzo dei risparmi derivanti dal contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica, nella misura di 600.000 euro per l'anno 2013, rinvia a quanto osservato con riguardo all'articolo 3. Con riguardo all'articolo 3, in materia di contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica, osserva che i risparmi sembrerebbero essere quantificati in relazione al numero dei membri del Governo in carica, che risultano anche membri del Parlamento. Rileva che la relazione tecnica non fornisce invece indicazioni sugli stanziamenti del bilancio 2013 destinati alla corresponsione degli emolumenti in esame, la cui dotazione potrebbe essere Pag. 43stata quantificata anche sulla base di elementi che prescindono dall'attuale struttura del Governo. Osserva. Quindi, sembrerebbe corretto scontare risparmi nel solo caso in cui lo stanziamento già previsto nel bilancio di previsione 2013 risulti effettivamente sovradimensionato – e nella misura di tale sovradimensionamento – rispetto alle esigenze che si determineranno a seguito dell'introduzione delle norme in esame. Ritiene opportuno, sul punto, un chiarimento da parte del Governo. In merito all'articolo 4, comma 1, recante rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, rileva che le modalità di finanziamento della spesa recata dalle norme in esame sembrerebbero implicare, limitatamente al definanziamento del Fondo di coesione e sviluppo ed alla riduzione delle disponibilità relative al Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con la Libia, una dequalificazione della spesa, dal momento che risorse definite di conto capitale sono utilizzate per la copertura di oneri di natura corrente. Osserva, peraltro, che la diversa valenza per cassa connessa alla natura di conto capitale delle risorse in questione risulta comunque scontata nella stima degli effetti delle norme in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, riportati nel prospetto riepilogativo. Rileva altresì che risultano utilizzate anche misure destinate all'attuazione di un accordo internazionale. Ritiene che andrebbero quindi esplicitate le ragioni che inducono a ritenere utilizzabili le risorse in questione, nella misura indicata dal provvedimento. Ciò al fine di escludere che, tenuto conto della natura degli impegni cui le risorse medesime sono finalizzate, possa determinarsi in futuro la necessità di sostenere comunque dette spese. Per quanto attiene all'utilizzo del Fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello, si osserva che la norma collega tale utilizzo ai tempi necessari per il perfezionamento del procedimento di concessione degli sgravi. Ritiene come andrebbe tuttavia chiarito se si tratti o meno di un mero differimento di oneri che dovranno comunque essere sostenuti in futuro, con conseguenti riflessi sulla finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 4, comma 1, lettera a) prevede l'utilizzo, con finalità di copertura, del Fondo destinato al finanziamento degli sgravi contributivi sui salari di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007. Tale Fondo è iscritto nel capitolo 4330 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La copertura a valere sul predetto Fondo è disposta nella misura di 250 milioni di euro nell'anno 2013. In proposito rileva che, da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, tali risorse risultano già accantonate. In proposito, considera opportuno che il Governo confermi che la riduzione del Fondo non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle relative risorse. Con riferimento alle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1, segnala che si tratta delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Con riferimento alla formulazione della disposizione, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di integrarla indicando esplicitamente la quota delle suddette entrate non riassegnate che devono restare acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, posto che il relativo ammontare, pari a 9,1 milioni di euro per l'anno 2013, è desumibile esclusivamente dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Con riferimento, invece, alle somme iscritte nel fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a favore dei consumatori di cui all'articolo 148, comma 2, della legge n. 388 del 2000, relativo al capitolo 1650 – Ministero dello sviluppo economico, rileva che, da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, le stesse risultano già accantonate. A tale proposito, ritiene opportuno che il Governo assicuri che la Pag. 44riduzione del Fondo non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle relative risorse. Con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui al punto 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013, concernenti la realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base previsti dall'articolo 8 del Trattato di amicizia, partecipazione e cooperazione tra la Repubblica italiana e la grande Giamahiria araba libica fatto a Bengasi il 30 agosto 2008, relativo al capitolo 7800 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, segnala che la disposizione appare destinare risorse di conto capitale – peraltro non finalizzate al potenziamento del sistema produttivo nazionale – alla copertura di oneri correnti con conseguente sostanziale dequalificazione della spesa. Sul punto giudica necessario un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui al punto 3, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013, relative al fondo per lo sviluppo e la coesione, relativo al capitolo 8425 – Ministero dello sviluppo economico, rileva che da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, le stesse risultano già accantonate. Poiché tale fondo è oggetto di riparto con delibera del CIPE, ritiene necessario che il Governo chiarisca se il citato fondo sia già stato oggetto di riparto nell'anno 2013 e, in tal caso, se le somme residue risultino sufficienti alla copertura degli oneri previsti dal presente provvedimento, senza pregiudicare comunque gli interventi già previsti a legislazione vigente. Inoltre, segnala che tali risorse, pur se di conto capitale, sono utilizzate per la copertura di oneri di parte corrente, determinando una sostanziale dequalificazione della spesa non consentita dalla vigente normativa contabile. A questo riguardo, tuttavia, ricorda che in passato si è più volte ricorso all'utilizzo del fondo per lo sviluppo e la coesione con modalità analoghe a quelle ora previste. Ad esempio nel caso del decreto-legge n. 195 del 2009, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Protezione civile. In ordine all'articolo 4, comma 2, recante verifica degli andamenti di spesa relativi agli ammortizzatori in deroga, osserva che le norme sembrano introdurre a carico dell'INPS adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. In proposito, ritiene utile acquisire elementi volti a confermare che detti adempimenti siano sostenibili dall'Istituto nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dall'ultimo periodo del comma in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria, riferita al monitoraggio anche preventivo della spesa relativa alla concessione degli ammortizzatori in deroga, aggiungendo, al terzo periodo del comma 2, le seguenti parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto attiene all'articolo 4, comma 3, in materia di contratti di solidarietà, non ha osservazioni da formulare sotto il profilo della quantificazione. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'utilizzo delle somme iscritte nel conto residui e destinate al finanziamento dei contratti di solidarietà per un importo di 57.635.541 euro, giudica opportuno che il Governo chiarisca in quale capitolo del bilancio dello Stato le stesse siano iscritte. Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca le ragioni per le quali sia stata disposta la riassegnazione all'entrata delle citate risorse, dal momento che tale riassegnazione si configura come una deroga alla vigente disciplina contabile. Ciò premesso, con riferimento alla formulazione della disposizione, segnala l'opportunità, al fine di garantire l'allineamento tra la formulazione del testo e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento, di integrare la norma, come previsto in casi analoghi, prevedendo esplicitamente Pag. 45che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto si provvede mediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle maggiori entrate recate dal provvedimento. Con riferimento all'articolo 4, comma 4, concernente il personale a tempo determinato in servizio nelle pubbliche amministrazioni, rileva che l'eventuale trasformazione di contratti in questione in contratti di lavoro a tempo indeterminato sembrerebbe poter essere esclusa, stante il previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, solo se la proroga dei contratti medesimi sia l'unica disposta in deroga al limite massimo dei trentasei mesi fissato dalla normativa comunitaria. Considerato che in forza della previgente normativa le pubbliche amministrazioni potrebbero avere già disposto una prima proroga di alcuni contratti, ritiene necessario che il Governo escluda che il nuovo termine del 31 dicembre possa dare adito alla richiesta di trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in altri a tempo indeterminato. Con riguardo all'articolo 4, comma 5, recante sportelli unici per l'immigrazione, osserva che non risultano evidenti i motivi per cui nel prospetto riepilogativo non sono stati scontati effetti in relazione alla norma in esame. Tale impostazione appare infatti difforme rispetto a quella adottata in occasione della precedente proroga dei contratti in esame. Ritiene quindi opportuna l'evidenziazione contabile degli effetti della norma in esame, anche al fine di verificarne gli effetti netti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento. Tali effetti sono connessi, da un lato, alla specifica incidenza sui predetti saldi degli oneri per la proroga dei contratti di lavoro e, dall'altro, alla valenza per cassa dell'utilizzo delle risorse del Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Osserva inoltre che la proroga dell'utilizzo del personale in questione potrebbe determinare, in base alla vigente normativa in materia, il presupposto per la stabilizzazione del personale stesso, con conseguenti oneri di carattere permanente. In proposito occorre acquisire un chiarimento dal Governo. Evidenzia, infine, che la relazione tecnica non fornisce dati circa le disponibilità effettive del Fondo per le vittime dei reati di tipo mafioso. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma prevede l'utilizzo, per un importo pari a 9.943.590,96 euro per l'anno 2013, del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, relativo al capitolo 2341 – Ministero dell'interno, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012. Tale articolo dispone la destinazione delle somme resesi disponibili al termine dell'esercizio finanziario nel citato fondo ad un altro fondo, ossia il fondo eventi urgenti e indifferibili al fine della loro successiva riassegnazione ai ministeri. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le risorse utilizzate si riferiscano esclusivamente a quelle resesi disponibili e, in quanto tali, destinabili al fondo eventi urgenti e indifferibili. In proposito, segnala che della procedura contabile prevista dalla norma non è data autonoma evidenziazione nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Conclusivamente rileva che, secondo quanto emerso anche da un'analisi effettuata presso le Commissioni di merito, rispetto alle risorse già stanziate per il finanziamento della Cassa integrazione in deroga per il 2013, pari a circa un miliardo di euro, con il provvedimento in esame si arriverebbe alla cifra di 2 miliardi di euro nel medesimo anno. Segnala come, in particolare, tali risorse deriveranno, quanto a 250 milioni di euro, da somme attualmente destinate agli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello e, quanto a 219 milioni, da risorse, rispettivamente destinate al fondo per la tutela dei consumatori, alimentato con sanzioni irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, per 10 milioni di euro, dalle sanzioni irrogate dalla medesima autorità per 9,1 milioni di euro, da risorse, pari a 100 milioni di euro, destinate ad interventi in conto capitale in Libia in attuazione del Trattato di amicizia, Pag. 46partecipazione e cooperazione del 30 agosto 2008 e da somme attualmente destinate al fondo per lo sviluppo e la coesione per un importo pari ad altri 100 milioni di euro. Osserva come tali risorse, complessivamente pari a 469 milioni di euro, trovino un'autonoma evidenza contabile nel prospetto allegato al disegno di legge di conversione in esame. Precisa, quindi, che ulteriori risorse, pari a 534 milioni di euro, vengono destinate al rifinanziamento della cassa integrazione in deroga attraverso l'utilizzo di 246 milioni di euro, destinati ai fondi interprofessionali per la formazione, e di 288 milioni di euro derivanti dalla riprogrammazione di fondi europei per gli anni 2007-2013. Poiché di tali risorse non è stata data autonoma evidenza nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al disegno di legge di conversione, chiede al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti in merito.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di svolgere gli approfondimenti necessari per rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

  Rocco PALESE (PdL), con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, concernente il personale a tempo determinato in servizio nelle pubbliche amministrazioni rileva come il Governo dovrebbe chiarire l'effettiva portata della proroga, atteso che dalla relazione tecnica non emergono elementi a suo avviso sufficienti ai fini dell'esatta quantificazione della platea di soggetti interessati e dei relativi costi. Sottolinea come il tema sia di particolare importanza ed auspica un chiarimento puntuale del Governo.

  Angelo RUGHETTI (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, osserva come la sottostima della copertura finanziaria per le richieste di anticipazione di tesoreria da parte dei comuni potrebbe comportare il rischio di un trasferimento dei relativi oneri a carico degli enti locali interessati. Chiede quindi al Governo di assicurare che dall'attuazione del provvedimento non deriveranno oneri a carico dei comuni. Chiede inoltre al Governo di chiarire se è stata effettuata anche una quantificazione del gettito IMU sugli immobili di categoria A7. Infatti, poiché si tratta di villini, si potrebbe valutare la possibilità di includerli tra quelli per i quali non è prevista la sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU, con conseguenti effetti virtuosi per la finanza pubblica.

  Mauro GUERRA (PD) ricorda come la normativa vigente imponga ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti lo svolgimento in forma associata di alcune funzioni fondamentali. Osserva come dovrebbe quindi prevedersi l'accesso alle anticipazioni di tesoreria disciplinate dal decreto-legge in esame anche alle unioni di comuni ovvero ai comuni capofila di convenzioni tra enti locali.

  Generoso MELILLA (SEL) rileva come il corredo informativo del provvedimento risulti meno analitico in riferimento alle disposizioni volte al finanziamento della cassa integrazione in deroga rispetto a quelle relative alla sospensione della prima rata dell'IMU.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.20.