CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 maggio 2013
25.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 27

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 22 maggio 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

  La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.
Atto n. 11.

(Rilievi alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Salvatore CICU (PdL), relatore, osserva, preliminarmente, che lo schema di regolamento in esame è stato adottato dal Governo in attuazione dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, il cosiddetto decreto «salva Italia», concernente, in generale, disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.
  In particolare, il comma 18 del citato articolo, con riferimento al personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, ha autorizzato il Governo ad adottare un apposito regolamento di delegificazione con cui «assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento» e «adottare le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti».
  Ricorda, altresì, che la citata disposizione fa riferimento anche ad altre categorie di lavoratori cui l'ordinamento previdenziale, in considerazione delle peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, Pag. 28ha riconosciuto requisiti di accesso anticipati rispetto al regime generale.
  Sottolinea, quindi, che il provvedimento in esame riveste una particolare importanza e delicatezza in considerazione del principio di specificità che caratterizza il lavoro svolto dal personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, impiegato in contesti particolarmente rischiosi come, ad esempio, le missioni internazionali o nel contrasto alla criminalità organizzata. La delicatezza del lavoro svolto dal richiamato personale, la disponibilità assoluta all'impiego richiesta a coloro che vi appartengono e i rischi connessi con lo svolgimento delle funzioni operative hanno da sempre legittimato un sistema pensionistico che consente accessi anticipati rispetto alla generalità degli altri dipendenti pubblici, anche in considerazione del fatto che, con riferimento al personale impiegato in questi delicati settori, l'età pensionabile non può prescindere evidentemente dai requisiti di idoneità e di efficienza richiesti per lo svolgimento di queste delicatissime funzioni. Per cogliere a pieno tale peculiarità è sufficiente ricordare l'alto numero di vittime che i comparti della difesa, della sicurezza e del soccorso pubblico registrano purtroppo continuamente e che, per il fatto di essere determinate dallo svolgimento di funzioni necessarie per la tutela delle istituzioni democratiche e la difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna del Paese, sono state per l'appunto definite vittime del dovere e del servizio.
  Ricorda, inoltre, che al principio di specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha fatto riferimento di recente, il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'illustrare alle Camere le linee programmatiche del nuovo Governo. In quella occasione il Presidente Letta ha fatto espresso riferimento alla necessità di «dare effettiva concretezza al valore della specificità della professione svolta dal personale in divisa delle Forze armate e della Polizia». Richiama anche che nella precedente legislatura, nel corso dell'audizione del Ministro Fornero presso le Commissioni riunite I, IV e XI della Camera, riguardante proprio l'armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per il personale del comparto difesa e sicurezza, è stato fatto più volte riferimento sia all'importanza del ruolo svolto da tali categorie di lavoratori, sia alla specificità del loro lavoro. Al medesimo principio di specificità hanno, altresì, fatto riferimento tutti i gruppi parlamentari intervenuti in quel dibattito, nonché numerosi atti di indirizzo approvati dalla Camera e dal Senato su questa materia. Da ultimo, rammenta che il principio della specificità è stato espressamente inserito nel nostro ordinamento giuridico dall'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, recante la delega al Governo in materia di lavori usuranti.
  Ciò premesso, rileva che lo schema di regolamento in oggetto prevede, a decorrere dal 2018, per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa – oggi pensionabili a 60 anni – l'accesso alla pensione di vecchiaia a 62 anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima di venti anni. Per il restante personale è previsto, a regime dal 2018, l'accesso alla pensione con un'età dai 63 anni ai 66 anni e 7 mesi e con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Inoltre, a tutti i requisiti anagrafici per il pensionamento previsti, trova applicazione la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita.
  Quanto al pensionamento anticipato, esso è consentito con 42 anni e 3 mesi di contribuzione, in luogo degli attuali 40 anni + 1 (quindi 41 anni), con applicazione di penalizzazioni progressive per età a regime inferiore a 59 anni. In particolare, si prevede che sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1o gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 58 anni fino al 31 dicembre 2018, e rispetto all'età di 59 a decorrere dal 1o gennaio 2019. Tale percentuale è elevata a 2 punti percentuali per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto Pag. 29ai due anni. Inoltre, è previsto il mantenimento del canale di pensionamento con il sistema delle quote, che salgono – peraltro progressivamente – fino a quota 99 a decorrere dal 2019 (ossia 59 anni di età e almeno 40 anni di contribuzione), a cui si aggiunge l'incremento per l'aumento della speranza di vita. Infine, nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. Le riduzioni percentuali continuano ad applicarsi, in riferimento all'età di effettiva cessazione dal servizio, anche sul trattamento rideterminato ai sensi dell'articolo 1864, comma 1, secondo periodo, del Codice dell'ordinamento militare, concernente il trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria.
  Da ultimo, si prevede che nei confronti del personale che abbia maturato, entro il 31 dicembre 2012, i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa previgente alla data in vigore del regolamento in esame, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il diritto alla prestazione pensionistica si consegua secondo tale normativa.
  Alla luce di quanto fin qui esposto, considerata la particolare complessità della materia, si riserva di presentare nel prosieguo dell'esame una proposta di parere che terrà conto del dibattito che seguirà, nonché degli eventuali approfondimenti istruttori, soprattutto sui profili di natura più squisitamente tecnica, cui la Commissione riterrà di volere procedere.
  Fa comunque presente, sin da ora, che il provvedimento in esame interviene in un momento particolarmente delicato per il comparto difesa e sicurezza: i tagli al bilancio della difesa, conseguenti ai recenti provvedimenti di revisione della spesa pubblica, hanno inciso profondamente su questo settore, non solo riducendo le risorse destinate allo strumento militare, ma anche limitando riconoscimenti economici al personale impiegato in questo delicato settore, eventuali progressioni di carriera e nuovi arruolamenti. Inoltre, la riduzione programmata del personale delle Forze armate dalle attuali 190.000 unità a 150.000 avviene senza la previsione di eventuali sostituzioni. Occorre pertanto verificare se sia compatibile con un modello di difesa efficiente un allungamento in servizio del personale militare che rischia di non essere utilizzabile per lo svolgimento di delicatissime funzioni.
  Alla luce di queste considerazioni, invita dunque la Commissione a considerare la possibilità di proporre talune modifiche al testo trasmesso dal Governo. In particolare, è da valutare il differimento dell'entrata in vigore del regolamento dal 1o gennaio 2013 al 1o gennaio 2014, facendo salvi fino al 31 dicembre 2013 i requisiti di accesso a pensione previsti dalla previgente normativa; la riduzione da 59 a 58 anni, a regime, dell'età anagrafica al di sotto della quale vanno applicate le citate penalizzazioni sulla misura del trattamento pensionistico per chi lascia il servizio in anticipo, allo scopo di tendere ad allineare tale termine a quanto previsto per gli altri comparti, per i quali le penalizzazioni stesse si applicano solo a chi accede al pensionamento con oltre 3 anni di anticipo rispetto al limite di età ordinamentale; la riduzione, infine, di un anno del limite anagrafico (da 59 a 58 anni a regime) al di sotto del quale il personale, in presenza del prescritto congiunto requisito di anzianità contributiva, può cessare anticipatamente dal servizio.

  Elio VITO, presidente, fa presente che le Commissioni del Senato assegnatarie del provvedimento hanno deliberato di svolgere, nel corso della prossima settimana, un apposito ciclo di audizioni informali sulla materia, cui potranno partecipare tutti i colleghi che lo desiderino.

  Salvatore CICU (PdL), relatore, ritiene senz'altro utile l'attività conoscitiva programmata presso il Senato, riservandosi comunque di svolgere ulteriori valutazioni una volta che questa sia stata espletata.

  Donatella DURANTI (SEL), poiché le risulta che presso il Senato saranno ascoltate anche le rappresentanze sindacali, ritiene che non sia necessario svolgere tali Pag. 30audizioni anche presso questo ramo del Parlamento.
  Rileva, altresì, che l’iter del provvedimento presso la Camera dovrebbe comunque esaurirsi dopo lo svolgimento delle citate audizioni.

  Edmondo CIRIELLI (FdI) ringrazia, innanzitutto, il relatore per l'accurato lavoro svolto che consentirà al Parlamento di potersi esprimere con cognizione su un provvedimento particolarmente delicato. Ricorda, quindi, le vicende avvenute nello scorcio finale della precedente legislatura che per certi aspetti evidenziarono una scarsa considerazione del Parlamento da parte dell'Esecutivo. Il provvedimento in oggetto era stato, infatti, proposto dall'allora Ministro Fornero durante il periodo di prorogatio e le Commissioni lavoro e difesa della Camera avevano stabilito di non dare corso all'esame.
  Richiamando il proprio intervento svolto questa mattina presso la Commissione lavoro, ritiene che la parte più problematica dell'atto del Governo sia quella che riguarda i nuovi requisiti richiesti per il raggiungimento del diritto alla pensione anticipata. Sul punto è tuttavia opportuno fare una premessa che serva a sgombrare il campo da possibili equivoci. Osserva, infatti, che la maggior parte del personale del comparto è propenso a restare in servizio fino al raggiungimento dei limiti prestabiliti; quello che si vuole evitare è, invece, di essere costretti a dover prestare servizio in un'età avanzata mediante un artificioso innalzamento dei requisiti anagrafici. Ciò corrisponde, tra l'altro, anche all'interesse più generale a non avere Forze armate e di sicurezza eccessivamente invecchiate. Sottolinea, dunque, come il consentire di accedere alla pensione anticipata in un'età anagrafica ancora giovane non debba essere considerato un privilegio, ma un riconoscimento del principio di specificità richiamato dal relatore e delle esigenze della stessa Difesa.
  Rileva, quindi, che il provvedimento comporta una serie di effetti negativi che sono in evidente contrasto con il concetto di specificità. In primo luogo, esso realizza – come si è detto – un invecchiamento del personale che si riflette sulla funzionalità e sull'operatività delle Forze armate; il secondo effetto è quello della diminuzione dell'entità del trattamento pensionistico per coloro che lasceranno il servizio prima di aver raggiunto i limiti di età ordinamentali. Tale situazione, peraltro, amplifica la situazione previdenziale deficitaria del personale del comparto atteso che questo, avendo dei limiti ordinamentali più bassi, è destinato ad accumulare un montante contributivo più basso rispetto alla generalità dei lavoratori e non sono state ancora attuate le previsioni introdotte nel 1995 per istituire forme di previdenza complementare. L'ultimo effetto negativo è quello della contrazione delle fuoriuscite volontarie degli interessati. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, il regolamento in parola è in evidente controtendenza rispetto ai provvedimenti recentemente approvati per ridurre l'entità dello strumento militare.
  Per correggere la situazione in modo da renderla più funzionale all'Amministrazione militare e meno sfavorevole al personale, occorrerebbe, a suo avviso, cogliere l'occasione per valorizzare, in concreto, il richiamato concetto di specificità: prioritariamente, rivedendo lo schema del regolamento di armonizzazione per eliminare, o quanto meno minimizzare, gli ostacoli alle fuoriuscite a domanda (innalzamento dei requisiti e penalizzazioni), puntando a lasciare invariata la normativa vigente (40 anni di servizio utile con la «finestra mobile») e garantendo l'avvio di forme pensionistiche complementari. Tenuto anche conto delle esigenze connesse con la revisione dello strumento militare occorrerebbe, ove possibile, ricevere assicurazione circa l'emanazione di una norma, da inserire in un provvedimento di legge, che escluda il personale del comparto dall'applicazione del meccanismo di adeguamento periodico all'incremento della speranza di vita, per far sì che la maggioranza del personale (cioè quello reclutato entro i 22 anni circa di età) possegga, all'atto del raggiungimento dei Pag. 31limite di età ordinamentale, il requisito contributivo minimo richiesto per il pensionamento d'ufficio; in subordine, si potrebbe mirare a modificare lo schema in parola nel senso di eliminare le penalizzazioni sulla misura del trattamento pensionistico per chi lascia il servizio anticipatamente e ridurre, nell'ambito del cosiddetto sistema delle «quote», l'età anagrafica prevista per cessare anticipatamente dal servizio con diritto a pensione.
  Infine, esprime perplessità riguardo alla formazione del provvedimento che, secondo quanto a lui risulta, non avrebbe assicurato, da parte dell'Esecutivo, un adeguato coinvolgimento del COCER.

  Domenico ROSSI (SCpI) condivide sia i contenuti della relazione dell'onorevole Cicu sia quelli dell'intervento dell'onorevole Cirielli.
  Ritiene che la domanda fondamentale da affrontare sia se il quadro delineato dalla nuova disciplina possa essere funzionale all'operatività delle amministrazioni coinvolte, e se questi nuovi limiti siano da esse sopportabili.
  Rammenta, poi, che l'allora Ministro Fornero, nell'audizione svolta nella scorsa legislatura alla Camera, aveva affermato che il provvedimento era stato predisposto in sintonia con i dicasteri interessati. Sul punto, ritiene che anche ora debbano essere acquisite, in modo esplicito, le prese di posizione di tutte le amministrazioni interessate.

  Gian Piero SCANU (PD) si associa alla richiesta da ultimo formulata dall'onorevole Rossi.

  Il sottosegretario Gioacchino ALFANO assicura la Commissione che il Ministero della difesa ha già assunto iniziative specifiche nei confronti della rappresentanza militare.

  Elio VITO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 22 maggio 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

  Elio VITO, presidente, comunica che, a seguito della riunione del 21 maggio 2013 dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2013

MAGGIO

Atti del Governo:
Riordino delle Scuole militari (Atto n. 8).

Deliberazione di rilievi su atti del Governo:
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP (Atto n. 11).
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per il pubblico impiego (Atto n. 9).

Comunicazioni del Governo:
Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (Commissioni riunite III-IV Camera e 3a-4a Senato).

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Audizioni:
Capo di Stato Maggiore della difesa (Commissioni riunite IV Camera e 4a Senato).

GIUGNO

Audizioni:
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito (Commissioni riunite IV Camera e 4a Senato).
Capo di Stato Maggiore della Marina Militare (Commissioni riunite IV Camera e 4a Senato).
Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare (Commissioni riunite IV Camera e 4a Senato).
Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri (Commissioni riunite IV Camera e 4a Senato).

  Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva; gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; le interrogazioni in Commissione; i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli atti comunitari.

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 14.20.