CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 maggio 2013
21.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

  Mercoledì 15 maggio 2013. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 13.

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Luigi Pepe, deputato della XIV legislatura, pendente presso il tribunale di Taranto (procedimento n. 890/06 N RGPM – n. 2150/07 RG GUP) (doc. IV-ter, n. 1).
(Cancellazione dall'ordine del giorno).

  Ignazio LA RUSSA, presidente, con riferimento alla domanda in titolo, comunica che è pervenuta agli uffici copia del provvedimento giudiziario che definisce in modo irreversibile la vicenda giudiziaria in oggetto. Si tratta, in particolare, della sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.
  Pertanto, l'affare si considera senz'altro estinto e può essere cancellato dall'ordine del giorno.
  (Così rimane stabilito).

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Francesco Giordano, deputato della XV legislatura, pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione di Marco Rizzo) (doc. IV-ter, n. 2).
(Esame e rinvio).

  Anna ROSSOMANDO, relatrice, ricorda preliminarmente che la domanda in titolo Pag. 5è già stata oggetto di attenzione da parte della Giunta nella scorsa legislatura e che essa risale comunque a vicende verificatesi nei primi mesi del 2006. Il procedimento, iniziato nel 2008, è stato quindi sospeso dal giudice nel 2010 in seguito alla trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, peraltro senza pronunciarsi esplicitamente sulla reiezione dell'eccezione sollevata nel corso della prima udienza dall'onorevole Giordano circa la valutazione della insindacabilità delle sue affermazioni.
  In particolare, nelle due sedute dedicate a tale argomento nella scorsa legislatura, la collega cui era stata affidata la funzione di relatore, l'onorevole Samperi, aveva proposto di non concluderne l'esame in quanto la soluzione più adeguata – data la peculiare natura della vicenda – appariva appunto essere quella della composizione stragiudiziale della controversia. Al riguardo, era emerso concordemente il riconoscimento della «natura prettamente politica della disputa». Ricorda che l'invito in tal senso esperito dal presidente Castagnetti non aveva sortito effetti. Nella memoria trasmessa alla Camera dei deputati dall'avvocato dell'onorevole Marco Rizzo si evinceva infatti l'intenzione di non addivenire ad una composizione amichevole.
  Quanto ai fatti oggetto della controversia giudiziaria, ricorda che il Partito dei Comunisti Italiani aveva indetto nei primi mesi del 2006 una manifestazione a favore della Palestina. A tale manifestazione il Partito della Rifondazione Comunista non aveva voluto aderire poiché, a suo dire, la relativa piattaforma non si rifaceva al principio «due popoli due Stati». L'allora deputato Marco Rizzo aveva quindi sostenuto che tale posizione fosse riconducibile al desiderio di Rifondazione Comunista e del suo leader Fausto Bertinotti di non pregiudicare le condizioni politiche propizie all'elezione di quest'ultimo a Presidente della Camera. A tali pubbliche affermazioni di Marco Rizzo, Francesco Giordano, al tempo capogruppo di Rifondazione Comunista alla Camera, aveva replicato con frasi ritenute particolarmente gravi e meritevoli di azione giudiziaria.
  Ne è seguita una lite in sede civile.
  Si riserva di formulare ulteriori valutazioni all'esito dell'audizione dell'onorevole Francesco Giordano.

  (Viene introdotto Francesco Giordano, deputato all'epoca dei fatti).

  Francesco GIORDANO ricorda che le ragioni della mancata partecipazione del partito della Rifondazione Comunista alla manifestazione in favore della Palestina, organizzata dal partito dei Comunisti Italiani, erano riconducibili a motivazioni di carattere prettamente politico e, contrariamente a quanto asserito dall'onorevole Marco Rizzo, non erano dettate da valutazioni opportunistiche legate alla possibile elezione di Fausto Bertinotti a Presidente della Camera.
  Ricorda come la piattaforma di tale manifestazione – peraltro caratterizzata da episodi non proprio edificanti – non si fondasse sul principio due popoli due Stati che, invece, da sempre rappresenta uno dei cardini della politica seguita dalla sua parte con riferimento alle questioni del Medio Oriente, su cui peraltro in prima persona si è fatto promotore di numerose iniziative, anche di carattere parlamentare. Precisa che la replica alle affermazioni diffamatorie dell'onorevole Marco Rizzo, peraltro non nuovo ad invettive di tipo personalistico, fu a lui affidata in quanto all'epoca dei fatti rivestiva il ruolo di capogruppo alla Camera del suo partito e che tale replica, seppure condotta con toni duri, è a suo avviso riconducibile all'esercizio della sua funzione di parlamentare. Aggiunge che solo due anni dopo la predetta replica è stato citato in giudizio dall'onorevole Rizzo con la richiesta di un corposo risarcimento.
  Nel richiamare il tentativo di composizione stragiudiziale della questione esperito nella scorsa legislatura, manifesta ancor oggi la sua disponibilità ad addivenire ad una simile definizione della controversia, a condizione che venga riconosciuta Pag. 6dalla controparte la natura esclusivamente politica delle ragioni che indussero il partito della Rifondazione Comunista a non partecipare alla succitata manifestazione. A tal fine, preannuncia l'invio di una lettera al Presidente della Giunta, che gli consegna brevi manu.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, preso atto del consenso dell'onorevole Giordano, dà lettura della missiva: «Egregio Presidente Ignazio La Russa, rispetto alla vicenda che ha interessato me e l'on. Marco Rizzo, vista la distanza di tempo intercorsa dagli avvenimenti accaduti sarebbe opportuna una riconsiderazione degli stessi. Lo scorrere del tempo, come si sa, permette di decantare le tensioni passate. Sono quindi pronto, oggi, per parte mia a riconsiderare l'espressione d'immoralità, ma, nel contempo, ritengo che sia doveroso riconoscere che la non partecipazione alla manifestazione sulla Palestina del 2006 era determinata da ragioni squisitamente politiche. Infatti, il mio partito di allora, Rifondazione Comunista, non poteva partecipare ad una manifestazione in cui non fosse esplicitato il punto programmatico di riconoscimento del diritto ad avere due Stati autonomi e sicuri: la Palestina ed Israele. Non vi era nessun'altra motivazione alla non partecipazione se non quella esplicitamente dichiarata. La possibilità della Presidenza della Camera all'on. Fausto Bertinotti non aveva alcun nesso con quella manifestazione. Per tali ragioni, affermo la mia piena disponibilità a risolvere amichevolmente la lite maturata sul terreno squisitamente politico.».
  Chiede ai colleghi se intendano formulare quesiti, precisando che questi sono consentiti solo qualora mirino ad ottenere ulteriori elementi di valutazione in ordine ai fatti in esame.

  Anna ROSSOMANDO (PD), relatrice, valuta che le dichiarazioni dell'onorevole Giordano siano utili per una corretta contestualizzazione della vicenda in esame e ritiene senz'altro opportuno procedere ad un tentativo di composizione amichevole della stessa.

  Antonio LEONE (PdL), chiede chiarimenti in merito alla pendenza o meno del procedimento civile nei confronti dell'onorevole Giordano.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, precisa che il procedimento risulta sospeso e non è stato dichiarato estinto dal giudice. Pertanto, la Giunta ha il dovere di assumere una decisione in merito anche se, considerando la natura della vicenda in esame, condivide l'opportunità, manifestata dalla relatrice, di esperire un tentativo di conciliazione.
  Non essendovi ulteriori richieste di intervento, ringrazia l'onorevole Giordano e dichiara conclusa l'audizione.

  (Francesco GIORDANO si allontana dall'aula).

  Daniele FARINA (SEL), ritiene che la vicenda in esame, che vede come protagonisti due esponenti di rilievo della Sinistra italiana, possa più propriamente essere definita in una sede diversa da quella della Giunta o dell'aula di un tribunale. Va rimarcata anche la scarsa offensività delle espressioni utilizzate dalle due parti in un contesto che, a suo giudizio, è interamente riconducibile all'ambito di una contesa politica. Condivide pertanto l'orientamento emerso nel senso della composizione bonaria della disputa, anche se ritiene che si riversi indubitabilmente nell'ambito della insindacabilità delle opinioni espresse ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

  Andrea COLLETTI (M5S), nell'esprimere dubbi circa l'attuale pendenza del procedimento in oggetto, rileva che l'attività della Giunta dovrebbe dedicarsi a questioni di maggiore attualità e non così risalenti nel tempo.

  Anna ROSSOMANDO (PD), relatrice, ritiene che la lettera presentata dall'onorevole Giordano rappresenti un fatto nuovo e che, non essendovi ragioni di urgenza, la Giunta possa valutare se ricorrano Pag. 7le condizioni per una composizione amichevole della controversia. Esprime, in ogni caso, l'avviso che gli elementi forniti dall'onorevole Giordano confermano che la disputa sia interamente maturata in un contesto politico.

  Mattia FANTINATI (M5S) condividendo le conclusioni della relatrice, auspica che la dialettica politica si mantenga sempre su toni rispettosi, abbandonando il terreno delle ingiurie personali.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, alla luce degli orientamenti emersi nel corso del dibattito, incarica il relatore di esperire, in tempi rapidi, un tentativo di composizione amichevole della controversia. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Remo Di Giandomenico, deputato della XIV legislatura, pendente presso il tribunale di Campobasso (procedimento n. 2726/09 RGNR – n. 451/10 RGT) (doc. IV-ter, n. 3).
(Cancellazione dall'ordine del giorno).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica che l'organo giudiziario, su sollecitazione degli uffici della Camera, ha trasmesso la comunicazione che la Corte di Cassazione, con sentenza del 21 marzo 2013, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato.
  Risulta quindi confermata la condanna ad otto mesi di reclusione (pena sospesa), inflitta dal tribunale di primo grado, la cui sentenza aveva trovato conferma anche in appello.
  Pertanto, l'affare si considera senz'altro estinto e può essere cancellato dall'ordine del giorno.
  Rileva peraltro che – ove vi sia una esplicita sollecitazione da parte dell'interessato al fine di ricevere comunque un giudizio da parte dell'organo parlamentare circa la sussistenza degli estremi per dichiarare l'insindacabilità della condotta oggetto del procedimento ormai concluso – potrebbe porsi la questione di valutare se la Giunta sia tenuta ad esprimersi anche quando sia intervenuta una sentenza ormai passata in giudicato.

  Andrea COLLETTI (M5S) rileva che la questione posta dal Presidente sia meritevole di attenzione.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, esprime l'orientamento secondo cui tale discussione debba essere affrontata solo ove vi sia una esplicita richiesta in tal senso.
  (Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori

  Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo a nome del gruppo, invita la Presidenza ad adottare un sistema di rotazione nel conferimento dell'incarico di relatore sulle diverse questioni. Auspica, altresì, che sia assunto il criterio secondo cui, per i casi riguardanti esponenti dei gruppi di maggioranza, l'incarico di relatore sia affidato ad un componente dell'opposizione e viceversa.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, precisa che il conferimento dell'incarico di relatore per i singoli affari rientra nella responsabilità esclusiva del Presidente, cui spetta valutare – senza meccanismi precostituiti – il soggetto che appare più idoneo a svolgere l'incarico in relazione al caso di specie. A sua memoria – e si tratta, a suo avviso, di un indirizzo non pienamente condivisibile –, la prassi è orientata nel senso di affidare il compito di riferire alla Giunta ad un deputato appartenente allo stesso schieramento politico, proprio al fine di evitare che le Pag. 8valutazioni siano influenzate da logiche di parte.
  Deve altresì sottolineare come il ruolo del relatore si estrinseca principalmente nell'illustrare alla Giunta i fatti oggetto del procedimento. La garanzia di trasparenza è assicurata dalla circostanza che gli atti sono a disposizione per la consultazione di tutti i membri della Giunta e che le decisioni sono assunte dal plenum dell'organo, ferma restando la facoltà di presentare relazioni di minoranza.

  La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino della Giunte e Commissioni dell'8 maggio 2013, pagina 8, colonna di destra al ventiseiesimo rigo, eliminare il periodo che inizia con le parole: «Ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis».